NELLA riunione
della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e, in
particolare, l’articolo 5;
VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio
2008, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica e
informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni
13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di
comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature;
VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio
2008, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti e informazione dell’emittenza pubblica per le elezioni politiche
del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per
la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali
in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d’Aosta”;
VISTA la deliberazione in data 12 marzo 2008 dell’Ufficio di
Presidenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari, in ordine alla interpretazione e alla applicazione dei due
provvedimenti relativi alla campagna elettorale per le prossime elezioni
politiche, approvati dalla Commissione stessa rispettivamente il 20 e il 28
febbraio 2008;
VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 recante “Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13
e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di comizi
elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature”;
VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante “Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13
e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature”;
CONSIDERATO che la disciplina dei programmi di comunicazione
politica nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 4 della legge n. 28
del 2000, secondo il quale gli spazi di comunicazione politica sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature nei confronti dei
soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e tra quelli in esse
non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami
del Parlamento;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, secondo il
principio delle pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione,
che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute;
CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi
elettorali è stabilita dall’articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000, il
quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità
dell’informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella
gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge n. 515 del 1993, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 28
del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni
informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti
di partiti e movimenti politici, membri del Governo deve trovare fondamento
esclusivamente nell’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione
di quelle di comunicazione politica;
RILEVATO che, in tale quadro, la specifica disciplina dei
programmi di informazione per le elezioni politiche del 2008 è dettata:
- Quanto alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo dall’articolo 4, comma 4, del provvedimento approvato dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi il 20 febbraio 2008, richiamato in quello del 28 febbraio
successivo, il quale prevede che “i programmi di approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di
opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più
ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti
politici”, e, al comma 2, che i notiziari e tutti gli altri programmi a
contenuto informativo debbono garantire la presenza dei soggetti politici
competitori “uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di
parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare,
anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate
forze politiche”. Al riguardo l’Ufficio di presidenza della predetta
Commissione, con la deliberazione del 12 marzo scorso, ha fornito alcuni
chiarimenti interpretativi ed applicativi, precisando in particolare che “l’Ufficio
di Presidenza ritiene che i programmi di approfondimento informativo rientrino
nel genere dell’informazione e che come tali siano sottoposti a regole meno
stringenti rispetto a quelle stabilite per i programmi di comunicazione
politica”, soggiungendo di ritenere opportuno, in conformità alla prassi della
Commissione, di limitarsi a provvedimenti con carattere di generalità e
astrattezza, benché interpretativi ed integrativi delle proprie deliberazioni,
astenendosi dal “dare indicazioni di ulteriore dettaglio, anche allo scopo di
non intervenire, più di quanto lo imponga la legislazione vigente,
sull’autonomia e la responsabilità dei giornalisti”;
- Quanto alle emittenti radiotelevisive private a diffusione
nazionale la disciplina è dettata dall’articolo 5 della delibera n. 33/08/CSP e
dall’articolo 7 della delibera n. 42/08/CSP, i quali, tenuto conto del servizio
di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, prevedono
regole analoghe a quelle emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza
nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
PRESO ATTO delle difficoltà applicative della predetta
normativa in materia di par condicio –da più parti rappresentate– in
relazione al mutamento di scenario rispetto all’epoca della sua emanazione,
determinato, da un lato, dal cambiamento della legge elettorale nel 2005, e,
dall’altro dall’evoluzione dei format televisivi. Invero la regolamentazione
in materia di par condicio e la stessa legge elettorale vigente, prevedendo
una convergenza degli attori della campagna elettorale su due coalizioni, presuppongono
una situazione diversa da quella cui si assiste nella campagna elettorale in
corso, che vede un’estrema frammentazione dei soggetti politici, essendo state
presentate numerose liste che hanno raggiunto il quorum di un quarto
degli elettori.
E la situazione di difficoltà si aggrava fortemente nella
seconda fase della campagna elettorale perché, mentre nella prima fase la
presenza in televisione è rapportata in misura prevalente alla
rappresentatività parlamentare, nella seconda fase (ch’è quella iniziata il 10
c.m.) c’è l’allineamento di tutte le liste in competizione.
RITENUTO che, ciononostante, la legge debba trovare
applicazione nella misura massima consentita dal mutamento della situazione da
disciplinare rispetto a quella da essa presupposta;
CONSIDERATO che:
1. Per le trasmissioni di comunicazione politica la programmazione
costituisce un obbligo per le emittenti pubbliche e private. Nelle suddette
trasmissioni gli spazi televisivi, secondo quanto espressamente prevede la
legge, devono essere matematicamente ripartiti in maniera paritaria tra tutti i
soggetti politici competitori.
2. Più complesso -in mancanza di una predeterminazione delle
modalità applicative nella legge e nelle disposizioni dettate dalla Commissione
parlamentare di vigilanza- è il problema della disciplina delle trasmissioni di
informazione e di quelle di approfondimento informativo. Si tratta, peraltro,
di un problema di grande rilievo poiché il tempo e l’importanza dell’informazione
dedicata ai temi della cronaca politica si sono andati progressivamente
espandendo, tanto da occupare una parte saliente del palinsesto delle reti
generaliste nei periodi elettorali. A riprova di ciò, è andato sempre più
aumentando il numero dei programmi di rete che, in occasione delle campagne
elettorali, risultano ricondotti sotto la responsabilità delle testate
giornalistiche, onde poter ospitare i soggetti politici nel rispetto di quanto
previsto dal citato articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993.
3. In presenza di tale mutamento editoriale non sono di poco
conto i problemi interpretativi ed applicativi che per tali trasmissioni si
pongono, in quanto, a causa del loro legame con l’attualità della cronaca e del
riconoscimento dell’autonomia editoriale, la legge prevede per essi norme di
più ampio respiro, limitandosi a enunciare i principi di correttezza,
completezza ed equità dell’informazione e la necessità di un comportamento
corretto ed imparziale da parte dei conduttori, dei registi e dei responsabili
dei programmi.
4. Problemi questi che nell’attuale competizione elettorale vengono
ad essere smisuratamente accresciuti per la compresenza -come si è detto- di un
elevato numero di soggetti politici competitori e per la proliferazione di
trasmissioni di approfondimento informativo che utilizzano format analoghi a quelli della comunicazione politica, ovvero « dibattiti,... presentazioni
in contraddittorio di programmi politici,... confronti,... interviste e... ogni
altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di
opinioni e valutazioni politiche»; il che rende difficoltoso coniugare i
principi di autonomia editoriale e giornalistica e di attualità della cronaca
-tipici dell’informazione- con quelli di parità di accesso e trattamento -tipici
della comunicazione politica-.
5. In proposito questa Autorità ritiene che le disposizioni
non del tutto univoche della legge e quelle di rinvio alla legge stessa contenute
nei regolamenti attuativi della Commissione parlamentare di vigilanza e di
quest’Autorità debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002).
Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112
del 1993) ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito
dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra
l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie
-così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni
avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti-
sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla
completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione
erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino
appare dunque” –prosegue la Corte- “tutelato in via prioritaria soprattutto in
riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli …… della
pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto
svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda …… il sistema
democratico.” In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “alla
diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non
comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei
programmi d’informazione “ che certamente costituiscono un momento ordinario,
anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,” e ha
soggiunto che “l'espressione "diffusione di notizie" va … intesa, del
resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia,
comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto
narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità
della testata”.
L’Autorità rileva dunque che il criterio della parità di
trattamento va contemperato con l’autonomia editoriale di ciascuna testata e
non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece
alla comunicazione politica). D’altra parte, secondo consolidati canoni
interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente,
nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga.
Il che comporta tuttavia, per converso, che la
differenziazione di disciplina tra comunicazione politica e trasmissioni
d’informazione tanto più s’attenui quanto più queste ultime tendano ad assumere
i contenuti, i modi e la funzione di quella.
Peraltro, pur dando atto di ciò, non si può non rilevare che
i dati del monitoraggio relativi al periodo dal 10 al 17 marzo corrente (cioè
alla prima settimana della seconda e ultima fase della presente campagna
elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) mostrano uno squilibrio
nella presenza delle forze politiche che nessuna ragionevole ermeneutica e
nessuna difficoltà applicativa possono giustificare.
Tale squilibrio è particolarmente avvertibile nei notiziari
e sussiste sia, in maniera spiccata, nel rapporto tra le due forze politiche
maggiori e il complesso delle altre, sia all’interno di queste ultime sia
anche, in certa misura, tra il PDL e il PD.
E’ vero che la rilevazione riguarda solo i primi giorni
della seconda fase appena iniziata, ma si tratta di uno squilibrio così diffuso
e accentuato da richiedere immediatamente un’inversione di tendenza.
Un’azione di riequilibrio di tale portata postula la
convinta collaborazione delle emittenti televisive, sia pubblica che private.
Nella scorsa campagna elettorale l’invito in tal senso
rivolto da questa Autorità portò, in sostanza, a buoni risultati, che gli
interventi sanzionatori hanno poi corroborato, integrato e puntualizzato.
Pertanto, considerato che siamo nella prima settimana dalla
presentazione delle liste -delle quali soltanto in questi giorni la Corte di Cassazione ha definitivamente convalidato l’elenco- questa Autorità ritiene di dover
rivolgere un richiamo a tutte le emittenti televisive affinché provvedano
immediatamente al riequilibrio dell’informazione politica tra tutte le liste
partecipanti alla campagna elettorale, attenendosi ai criteri esegetici ed
applicativi sopra richiamati e di seguito più articolatamente declinati.
UDITA la relazione del Presidente;
1. I programmi di informazione trasmessi dalle
emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, quali i telegiornali,
i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione a temi
dell’attualità e della cronaca, ricondotti alla responsabilità di una specifica
testata giornalistica ai sensi di legge, qualora in essi assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, devono assicurare,
nell’attuale fase della campagna elettorale, ai fini della completezza
dell’informazione, la presenza di tutte le liste di candidati presentate con il
medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto
del totale degli elettori e delle liste riferite alle minoranze linguistiche,
ove previsto.
2. Nel rispetto dell’autonomia editoriale e
giornalistica dell’impresa radiotelevisiva e della correlazione dell’informazione
ai temi dell’attualità e della cronaca politica, le emittenti, nell’arco di
ciascuna settimana, devono garantire a ciascuna lista concorrente alle
elezioni, nei notiziari trasmessi, parità di trattamento, obiettività, completezza,
imparzialità ed equità, al fine di far conoscere le posizioni politiche di
tutti i soggetti competitori e di favorire la libera formazione delle opinioni.
3. Ciascuna emittente, nel complesso dei
programmi di approfondimento informativo trasmessi, nei quali assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, fermo restando il
principio dell’equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso
del periodo della campagna elettorale, deve assicurare –pur nell’esercizio
della sua autonomia editoriale– la più ampia ed equilibrata presenza e la possibilità
di espressione ai diversi soggetti politici e deve garantire, nel limitato
tempo della campagna elettorale in corso, a tutte le liste in competizione parità
di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto, salve evidenti esigenze
d’informazione in connessione con il dovere di cronaca.
4. Nei notiziari e nei programmi di
approfondimento informativo le posizioni dei diversi soggetti politici vanno
rappresentate in modo corretto ed obiettivo, attenendosi nella conduzione dei
medesimi notiziari e programmi ad un comportamento imparziale e tale da non
influenzare le libere scelte degli elettori, evitando il ricorso a valutazioni
personali tali da alterare l’oggettiva portata politico-elettorale delle
posizioni politiche rappresentate e privilegiando il tempo in cui il soggetto
parla direttamente in voce.
1. Le emittenti televisive sono tenute al
riequilibrio immediato delle presenze delle liste politiche in competizione, in
aderenza alle norme e ai principi richiamati dalla presente delibera ed ai
criteri declinati nell’articolo 1.
2. Nell’esercizio della sua funzione di vigilanza
l’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il
monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti
provvedimenti previsti dalla legge.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa
Autorità: www.agcom.it.
La presente delibera è trasmessa alle emittenti
radiotelevisive pubbliche e private in ambito nazionale e alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.