L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 29 novembre
2006;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO
il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA
la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati
rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo
quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente
all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva 2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114
dell’8 maggio 2003;
VISTO il decreto legislativo n. 206 del
2005, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 162;
VISTO il decreto 2 marzo 2006, n. 145 concernente
il "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
84 del 10 aprile 2006;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24
novembre 1998;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato
approvato il regolamento concernente l’accesso ai documenti,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante
il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di
cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS concernente una "Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare
delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA
la delibera n.
33/06/CONS concernente i "mercati al dettaglio
dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa
per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati
n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/ce):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza
di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione
degli obblighi regolamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;
VISTA la delibera
n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della carrier selection
equal access in modalità di Preselezione ( carrier preselection)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni
sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS)
e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
VISTA la delibera
n. 9/00/CIR, recante "Disposizioni relative all’attivazione
del servizio di carrier preselection: data di sottoscrizione
del contratto di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 ottobre 2000, n. 254;
VISTA la delibera n.
10/00/CIR concernente la "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 2 novembre 2000, n.256;
VISTA la delibera n. 18/01/CIR,
recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti
della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31
agosto 2001;
VISTA la delibera n. 36/02/CONS, recante "Regole
e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta
di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 marzo 2002, n. 72;
VISTA la delibera n. 78/02/CONS,
recante "Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R.
11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo
di chiamata" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS,
recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio
di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli
operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del
27 giugno 2002;
VISTA la delibera n. 180/02/CONS, recante "Regole
e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta
di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative",
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 9 luglio 2002, n. 159;
VISTA la delibera n. 02/03/CIR, recante "Valutazione
e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno
2002 di Telecom Italia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’8 aprile 2003, n. 82, supplemento
ordinario n. 56;
VISTA la delibera n. 4/03/CIR, recante "Integrazione
della disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme
in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile
2003, n.98;
VISTA la delibera n. 179/03/CSP, recante "Approvazione
della direttiva generale in materia di qualità e carte dei
servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma
6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21
agosto 2003;
VISTA la delibera n. 254/04/CSP, recante "Approvazione
della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi
di telefonia vocale fissa ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004,
n. 295;
VISTA la delibera n. 314/00/CONS recante "Determinazioni
di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale
a particolari categorie di clientela" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2000, n.
160;
VISTA la delibera n. 330/01/CONS concernente "Applicazione
ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "determinazioni di
condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale
a particolari categorie di clientela", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28/08/2001, n. 199;
VISTA
la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari
per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile
2006 - Supplemento ordinario n. 95";
VISTA la delibera
n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, concernente i "mercati della raccolta, terminazione
e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione
di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese
ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli
identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti
e dei servizi della Commissione europea)", in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
VISTO in particolare
che, nella delibera
n. 417/06/CONS, l’Autorità ha "RITENUTO
necessario che i contenuti dell’offerta del servizio di linea
di accesso di back-up ISDN in modalità wholesale e le relative
restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni sulle numerazioni
accessibili, vincoli di fornitura congiunta con altri servizi, ecc.)
siano definite nell’ambito dei processi di implementazione
della prestazione di wholesale line rental";
CONSIDERATO che
la complessità del tema inerente la definizione di un’offerta
del servizio di linea di accesso di back-up ISDN in modalità wholesale
richiede approfondimenti tecnici volti ad assicurare l’adozione
delle soluzioni più efficienti e pertanto lo svolgimento di
un procedimento specifico;
CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel
corso dei lavori del "Tavolo Tecnico per la fornitura del servizio
Wholesale line rental" - previsto all’art. 21 della delibera
n. 33/06/CONS, e istituito con la determina n. 11/06/SG del 14 marzo
2006 – a cui hanno partecipato 15 imprese, e ritenuto che nel
corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati acquisiti gli elementi
utili all’Autorità per definire gli schemi, da comunicare
a Telecom Italia, per la predisposizione dell’Offerta di riferimento
per i servizi WLR e della relativa contabilità regolatoria,
nonché per specificare le linee guida - economiche, tecniche
e contabili - per l’introduzione del servizio WLR in Italia.
CONSIDERATO
che la definizione delle linee guida per l’introduzione del
servizio WLR in Italia (i) costituisce la declinazione dell’obbligo
di fornire il servizio WLR imposto in capo a Telecom Italia nella
delibera n. 33/06/CONS e (ii) tale decisione incide sulle scelte
delle imprese di telecomunicazione (titolari di licenza individuale
in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico,
oppure di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione
elettronica, per la fornitura del servizio telefonico accessibile
al pubblico), nonché dei consumatori finali dei servizi telefonici
in postazione fissa, il presente provvedimento debba seguire il percorso
procedurale previsto all’art. 11 del Codice.
VISTA la delibera
n. 482/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "consultazione pubblica
sulla modalità di realizzazione dell’offerta WLR ai
sensi della Delibera n. 33/06/CONS";
SENTITA, in data 13 settembre
2006, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
SENTITE, in
data 15 settembre 2006, la società Albacom S.p.A. e Fastweb
S.p.A.;
SENTITE, in data 18 settembre 2006, le società Tele2
Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;
SENTITA, in data 20 settembre
2006, la società Welcome Italia S.p.A.;
VISTI i contributi
prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;
VISTA
la delibera n. 483/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "Consultazione
pubblica sulle modalità di attivazione passaggio e cessazione
nei servizi intermedi di accesso offerti da Telecom Italia";
VISTO
l’art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
215 del 15 settembre 2003;
CONSIDERATO che l’Autorità ha
reso accessibile, in data 17 ottobre 2006, alla Commissione europea
e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri
lo schema di provvedimento concernente le "modalità di
realizzazione dell’Offerta WLR ai sensi della delibera
n. 33/06/CONS" fornendone
apposita documentazione, adeguatamente motivata;
VISTA la lettera
della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/206923 del 17 novembre
2006, relativa allo schema di provvedimento avente ad oggetto "Caso
IT/2006/521: implementazione degli obblighi relativi ai casi IT/2005/0260-261";
CONSIDERATO
che la Commissione, nella propria lettera, non ha formulato alcun
commento e ha rilevato che, "secondo quanto stabilito dall’articolo
7, comma 5, della direttiva 2002/21/CE, l’Autorità può adottare
la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione";
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli
e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
CAPO I
Disposizioni generali in materia di wholesale
line rental
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai
sensi del presente provvedimento si intende per:
a) offerta WLR - l’offerta
all’ingrosso di Telecom Italia relativa alle prestazioni di interconnessione
e di accesso ai sistemi di Telecom Italia necessarie agli operatori
che ne fanno richiesta al fine di commercializzare ai clienti finali
i "servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica
pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi
correlati". Tali prestazioni includono le prestazioni di raccordo
ai permutatori di Telecom Italia e l’instradamento delle comunicazioni
telefoniche. L’offerta WLR è un’offerta all’ingrosso
relativa alla banda bassa delle frequenze del doppino in rame (POTS
o ISDN) che collega la sede del cliente finale allo stadio di linea
(permutatore) di Telecom Italia.
b) operatore WLR - l’operatore
che ha sottoscritto con Telecom Italia il contratto per la fornitura
del WLR;
c) abbonato WLR - la persona fisica o giuridica che
ha sottoscritto un contratto per la fornitura dei servizi di accesso
con l’operatore
WLR, in base al quale l’operatore WLR acquisisce una linea o
un gruppo di linee attraverso l’Offerta WLR di Telecom Italia;
d) prestazioni
WLR – l’erogazione dei servizi attinenti il servizio WLR
e i relativi servizi accessori;
e) Linea POTS (Plain Old Telephone
Service) - la linea attestata alla rete telefonica pubblica in tecnologia analogica
che fornisce al cliente finale un’interfaccia analogica in banda
fonica tra 300-3400 Hz;
f) Linea ISDN (Integrated
Services Digital Network) - la linea attestata alla rete telefonica pubblica in tecnologia numerica
e caratterizzata da due tipologie di servizio: a) accesso base (Basic
Rate Access – BRA) costituito da 2 canali a 64 Kbit/s + 1 canale
a 16 Kbit/s per una capacità totale di 144 Kbit/s; b) accesso
primario (Primary Rate Access – PRA) costituito da 30 canali
a 64 Kbit/s + 1 canale a 64 Kbit/s per una capacità totale di
1984 Kbit/s;
g) Linea attiva - la linea della rete locale di
accesso di Telecom Italia in uso da parte di un cliente finale;
h) Linea non attiva - la linea della rete locale di accesso di Telecom Italia installata
ma non utilizzata da un cliente finale al momento dell’ordine
WLR;
i) Capacità di evasione giornaliera - numero
minimo di ordinativi di WLR che Telecom Italia è in grado
di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
i) capacità di evasione mensile - capacità di
evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi
del mese in esame;
ii) capacità richiesta - numero di ordinativi
che l’operatore WLR prevede di inviare nel corso di un mese;
iii) capacità assegnata
mensile - numero massimo di ordinativi che l’operatore WLR
può inviare
nel corso di un mese;
iv) capacità assegnata giornaliera - capacità assegnata
mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
j) area
Territoriale - raggruppamento di distretti telefonici ai fini della
realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione
di WLR. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area
territoriale è riportata nell’allegato A della delibera
n. 8/CIR/01;
k) tempo di attivazione - il tempo intercorrente
tra il giorno di ricezione dell’ordinativo e il giorno dell’attivazione;
l) tempo
di ripristino - il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione
del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia.
m) ordinativo - richiesta di attivazione della prestazione WLR relativa ad un singolo
impianto d’utente, anche multinumero;
i) ordinativo inviato - richiesta
di attivazione della prestazione di WLR che l’operatore WLR
ha trasmesso a Telecom Italia. L’ordinativo si intende inviato
il giorno successivo rispetto all’effettiva data di inoltro;
ii) ordinativo
in lista d’attesa - richiesta di attivazione della prestazione
di WLR che l’operatore WLR ha trasmesso a Telecom Italia in
eccedenza rispetto alla capacità assegnata giornaliera;
iii) ordinativo attivato -
richiesta di attivazione della prestazione WLR che Telecom Italia
ha evaso con esito positivo;
iv) ordinativo standard - ordinativo relativo
alla configurazione di base, stabilita nel contratto di fornitura
del servizio WLR e dei servizi accessori, della linea ceduta in
modalità WLR;
v) ordinativo
non standard - ordinativo relativo a una configurazione della
linea ceduta in modalità WLR diversa da quella di base e per
cui non sono presenti particolari criticità di lavorazione
da parte di Telecom Italia;
vi) ordinativo complesso – "ordinativo
non standard" con particolari criticità di lavorazione
da parte di Telecom Italia;
n) disattivazione della prestazione di WLR -
la disattivazione, a seguito del recesso del cliente, della prestazione
di WLR.
o) variazione su richiesta
del cliente - il
cambio di operatore WLR che si configura come una nuova attivazione
senza necessità di
previa disattivazione.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
e all’art. 1 della delibera n. 33/06/CONS.
Art. 2
Soggetti destinatari
dell’offerta WLR
1. L’offerta WLR è destinata agli operatori
titolari di licenza individuale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico per la fornitura del servizio telefonico accessibile
al pubblico, nonché alle imprese titolari di autorizzazione
generale per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi
dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per
la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico, che abbiano
preventivamente o contestualmente sottoscritto:
a) con Telecom Italia
il contratto per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi
accessori e il contratto di interconnessione diretta; oppure
b) con Telecom Italia il contratto per la fornitura
del servizio WLR e dei relativi servizi accessori e con un altro operatore
(interconnesso alla rete di Telecom Italia) un accordo di ospitalità,
in base al quale l’operatore ospitante ha stipulato un contratto
di code hosting con Telecom Italia.
Art. 3
Ambito di applicazione dell’Offerta WLR
1. Uno
stadio di linea è dichiarato aperto ai servizi di accesso disaggregato,
ai sensi dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 33/06/CONS,
nel momento in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna
dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità unbundling
ai clienti finali. Ai fini della fornitura del servizio di WLR, fa
fede la lista di stadi di linea aperti, in base alla suddetta definizione,
alla data di entrata in vigore della delibera n. 33/06/CONS.
2. Le linee
installate sul territorio nazionale – sia quelle attestate su
stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete
locale, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi
di accesso disaggregato alla rete locale – sulle quali, per cause
tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato,
sono disponibili per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi
accessori.
3. Nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto
per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale,
secondo la definizione riportata al comma 1, Telecom Italia: 1) garantisce
la fornitura del servizio WLR, alle condizioni economiche vigenti,
sulle linee afferenti a tale stadio di linea già attivate in
modalità WLR dall’operatore WLR, fino alla cessazione
del contratto da parte del cliente finale; 2) fornisce l’attivazione
del servizio WLR per 12 mesi successivi alla data di comunicazione,
da parte di Telecom Italia agli operatori WLR, dell’avvenuta
apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla
rete locale secondo la definizione di cui alla comma 1. La comunicazione
relativa agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato è inviata
da Telecom Italia, con cadenza trimestrale, agli operatori che hanno
sottoscritto il contratto per la fornitura del servizio WLR e dei relativi
servizi accessori.
Art. 4
Linee oggetto dell’Offerta WLR
1. Telecom
Italia, nell’ambito dell’Offerta WLR, fornisce i servizi
di accesso di tipo analogico (POTS) o numerico (ISDN), su singole linee
o gruppi di linee, fermo restando quanto previsto all’art. 3
del presente provvedimento e all’art. 5 della delibera n. 33/06/CONS.
2. L’Offerta
WLR di Telecom Italia comprende le linee attive e le linee non attive.
3. L’Offerta
WLR consente la fornitura del Gruppo di numerazione ridotta (GNR).
Art. 5
Perimetro dell’Offerta WLR
1. Senza pregiudizio
di quanto stabilito all’art. 4, Telecom Italia fornisce agli
operatori WLR le seguenti prestazioni di accesso e di interconnessione:
a) la
fornitura dei mezzi necessari alla commercializzazione dei servizi
di accesso in postazione fissa ai propri clienti finali; in particolare,
Telecom Italia fornisce le prestazioni incluse nell’allegato
B;
b) i mezzi che permettono, per le chiamate originate dall’abbonato
WLR, con esclusione delle chiamate ai numeri di emergenza, di utilizzare
i servizi telefonici dell’operatore WLR facendo uso della preselezione
diretta del vettore, ovvero senza la digitazione del codice di Carrier
Selection dell’operatore WLR;
c) l’instradamento a destinazione delle chiamate
ai codici per servizi di emergenza di cui all’art. 12 della delibera
n. 9/03/CIR e successive integrazioni e modificazioni, utilizzando
le risorse, le tecniche e le modalità impiegate per i propri
clienti;
d) la fornitura dei mezzi necessari all’operatore
WLR per applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti
del traffico dovute a eventuali morosità o reclami dell’abbonato
WLR, nonché dei mezzi necessari per ripristinare la linea e
il suo normale funzionamento;
e) l’accesso alle informazioni preliminari
necessarie all’operatore WLR per l’acquisto in modalità WLR
di un gruppo di linee destinate a un cliente finale che si è già impegnato
formalmente, a seguito ad esempio dell’aggiudicazione di una
gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso
e di cessare i servizi con l’operatore pre-esistente e che ha
conferito all’operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente
circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza;
f) la fornitura
dei mezzi necessari all’operatore WLR per proporre i servizi
di assistenza ai propri abbonati WLR, garantendo tempi di ripristino
migliorativi rispetto a quelli forniti ai propri clienti finali;
g) Telecom Italia predispone e fornisce, su ciascuna
prestazione inclusa nell’Offerta WLR, livelli di qualità equivalenti
a quelli forniti sui mercati al dettaglio corrispondenti.
2. L’Autorità si riserva, anche su istanza
di parte, di modificare la lista dei servizi inclusi nell’Offerta
WLR, riportata nell’allegato B.
Art. 6
Caratteristiche del servizio
1. Le
prestazioni WLR permettono all’operatore WLR di acquisire all’ingrosso
una o più linee di accesso e di offrirle al cliente finale.
L’operatore WLR fornirà al cliente finale i seguenti servizi:
a) servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica
per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati;
b) servizi di instradamento a destinazione del traffico originato
dal cliente finale e diretto a numeri di qualsiasi decade da 0 a 9
- con la sola esclusione delle chiamate dirette ai codici per servizi
di emergenza.
2. Telecom Italia provvede alla disabilitazione della fornitura
dei servizi di CS/CPS sulla linea oggetto della transazione e all’interruzione
del rapporto contrattuale, ove esistente, con il cliente finale che
acquisisce i servizi di accesso attraverso l’operatore WLR. L’operatore
WLR ha la facoltà di offrire alla propria clientela il servizio
di CS/CPS sulle linee acquisite in WLR.
Art. 7
Modalità realizzative e limitazioni
del servizio WLR
1. Telecom Italia fornisce le prestazioni tecniche secondo
le linee guida riportate nell’allegato C del presente provvedimento.
2. Le
prestazioni WLR non sono disponibili per le linee relative ad apparecchi
telefonici pubblici a pagamento.
3. L’Identità della Linea
Chiamante ( Calling Line Identification) e le sue eventuali caratterizzazioni
o restrizioni ai fini della prestazione al cliente finale non vengono
alterate dalle prestazioni WLR.
4. Qualora occorra effettuare, per motivi
tecnici, cambi numero che coinvolgano abbonati WLR, Telecom Italia
avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo, gli operatori interessati
con i quali ha stipulato contratti per la fornitura del servizio WLR
e dei relativi servizi accessori, salvo eccezioni concordate bilateralmente.
Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi
numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli
operatori.
5. Le richieste di WLR da parte di utenti titolari di abbonamenti
al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi
di natura sociale sono regolate con appositi provvedimenti dell’Autorità.
Art. 8
Compatibilità con l’utilizzazione
della banda alta di frequenza del doppino
1. L’Offerta WLR è compatibile
con un’utilizzazione simultanea da parte di Telecom Italia, oppure
dell’operatore WLR, oppure di un operatore terzo, della banda
alta delle frequenze della linea, secondo le modalità previste
dalla regolamentazione vigente in materia di servizi a banda larga.
TITOLO
II
Rapporti tra operatori
Art. 9
Accordi bilaterali
1. Le prestazioni WLR,
per le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento
di Telecom Italia già nella fase di attivazione, sono subordinate
alla stipula di accordi bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori
WLR.
2. Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le
modalità operative
e le condizioni economiche inerenti alle prestazioni WLR e regolano,
in conformità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento,
alle disposizioni contenute nella delibera 33/06/CONS, alle norme sulla
tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte
dei servizi, i seguenti aspetti:
a) limiti di applicabilità delle
prestazioni WLR;
b) modalità di comunicazione delle richieste;
c) modalità e
tempi di attivazione delle prestazioni;
d) responsabilità degli operatori
nella fase di attivazione e disattivazione delle prestazioni al cliente;
e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali
disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l’esercizio
delle prestazioni WLR;
f) modalità di applicazione delle restrizioni/disabilitazioni
temporanee e permanenti del traffico dovute a eventuali morosità o
reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in WLR, nonché per
ripristinare la linea e il suo normale funzionamento;
g) prevenzione e
gestione delle eventuali frodi;
h) trasferimento dei dati personali del cliente;
i) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la
fornitura di altri servizi;
j) procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria.
Art. 10
Evasione degli ordinativi
1. La capacità di
evasione degli ordinativi è posta a disposizione di tutti gli
operatori WLR richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie
e proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni
di cui al presente articolo.
2. La capacità di evasione giornaliera
minima è fissata in 20.000 ordinativi. L’Autorità si
riserva, anche su istanza di parte, di rivedere tale capacità.
3. La
capacità di evasione giornaliera è ripartita in misura
proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti
in ciascuna Area Territoriale, tenuto conto degli stadi di linea non
aperti al WLR.
4. L’operatore WLR comunica a Telecom Italia, entro
quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta
per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
5. Telecom Italia
segnala con adeguato anticipo all’Autorità ed agli altri
operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a
livello operativo relativi all’espletamento delle richieste,
fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali
limiti.
6. La capacità richiesta dall’operatore WLR per ogni
Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di
evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa Area Territoriale.
Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata
uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori WLR. Il
60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente
alla capacità richiesta dai singoli operatori WLR.
7. La capacità giornaliera
assegnata a ciascun operatore WLR, non utilizzata per l’evasione
degli ordinativi, è resa disponibile da Telecom Italia agli
altri operatori WLR attraverso la lista d’attesa. Ciascun operatore
può trasmettere ordinativi in lista d’attesa entro un
limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima
teorica di Telecom Italia, al netto degli ordinativi assegnati all’operatore
medesimo. Ogni operatore WLR potrà inviare ordinativi fino al
massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d’attesa
vengono evasi giornalmente da Telecom Italia con un meccanismo iterativo
e sequenziale volto a soddisfare in uguale misura tutti gli operatori
con lista di attesa.
8. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime
intenzionali nelle previsioni, Telecom Italia ha facoltà, per
ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni.
In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla
capacità complessiva di espletamento degli ordinativi di Telecom
Italia, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore
WLR sarà pari alla quantità effettivamente presentata
diminuita dell’ammontare percentuale dello scostamento dalla
previsione. Telecom Italia utilizza, ai fini dell’applicazione
della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta
dall’operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente
inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo
mese utile la capacità di cui al comma 6 del presente articolo.
La capacità produttiva residua è suddivisa, in modo proporzionale,
a vantaggio degli altri operatori.
9. Al fine di facilitare le operazioni
di evasione degli ordinativi, l’inoltro dei dati si effettua
su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori
e proposto da Telecom Italia.
10. Telecom Italia rende disponibili agli
operatori WLR le modalità e gli strumenti per il controllo formale
degli ordinativi inviati.
11. Per consentire il monitoraggio del processo
di richiesta ed attivazione degli ordinativi di WLR, Telecom Italia
comunica mensilmente all’Autorità i seguenti dati:
- capacità richiesta
e capacità assegnata per ogni operatore WLR a livello di Area
Territoriale;
- ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi
per ciascun operatore WLR.
12. L’operatore WLR fornisce mensilmente
all’Autorità per ciascuna Area Territoriale i dati relativi
agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi
ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente
inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi
per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed
ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
TITOLO III
Attivazione e disattivazione del servizio WLR
Art. 11
Modalità per
l’attivazione del servizio WLR
1. Il cliente finale è il solo
soggetto legittimato a chiedere l’attivazione del servizio d’accesso
basato sul servizio WLR.
2. L’accordo di fornitura dei servizi di accesso
sulla base dell’Offerta WLR si forma tra il soggetto legittimato
di cui al comma 1 e l’operatore WLR nel rispetto del principio
di libertà delle forme di perfezionamento del contratto.
3. Ai fini
dell’attuazione dell’accordo, nel caso di contratti a distanza,
l’operatore WLR è tenuto a trasmettere tempestivamente e
con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d’ordine al cliente
contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente,
nonché l’indicazione della data in cui si è formato
l’accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce onere del
cliente la restituzione all’operatore WLR del modulo da lui sottoscritto.
Il modulo d’ordine sottoscritto dal cliente fornisce evidenza dell’avvenuto
accordo tra le parti. La decorrenza dei termini per avvalersi del diritto
di recesso è calcolata dalla data di invio del modulo d’ordine
da parte del cliente finale.
4. L’operatore WLR, anche avvalendosi
di supporto informatico, trasmette all’operatore di accesso, nei
termini stabiliti nella Carta dei servizi, l’ordine di lavorazione
per l’attivazione del servizio di WLR recante gli elementi di cui
all’art. 13.
5. Telecom Italia dà tempestivamente seguito all’ordine
di lavorazione da parte dell’operatore WLR, nei tempi tra loro
stabiliti dall’art. 14.
Art. 12
Modalità per la disattivazione del
servizio WLR
1. L’abbonato WLR è il solo soggetto legittimato
a chiedere la disattivazione del servizio d’accesso basato sul
servizio WLR.
2. L’utente che intende disattivare il servizio d’accesso
basato sul servizio WLR e eventualmente cessare la linea comunica per
iscritto la propria volontà all’operatore WLR, che la
comunica a Telecom Italia, anche avvalendosi di supporto informatico;
in alternativa, il cliente finale può indirizzare la stessa
comunicazione scritta a Telecom Italia, che ne dà informazione
all’operatore WLR. La comunicazione tra gli operatori deve avvenire
entro i termini di cui all’art. 15.
3. La comunicazione di cui al
precedente comma 2 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e
cognome o ragione sociale dell’utente;
b) numero telefonico (numeri
telefonici) della linea (o delle linee) per il quale (i quali) si richiede
la disattivazione della prestazione di WLR;
c)indicazione dell’operatore
WLR;
d) data di ricezione della richiesta di disattivazione proveniente
dall’utente e data dal medesimo indicata per l’esecuzione
della disattivazione;
e) la richiesta, da parte del cliente finale, di
cessazione della linea oppure l’esistenza di una richiesta di
fornitura di servizi di accesso da Telecom Italia.
4. L’utente che
intende disattivare la prestazione di WLR e contestualmente acquistare
i servizi di accesso, basati sulla linea della rete locale di Telecom
Italia, da un altro operatore (Telecom Italia inclusa) non sostiene
ulteriori costi in quanto la linea rimane attiva.
Art. 13
Procedure per l’attivazione del servizio
WLR
1. Nel caso di linea attiva, l’operatore WLR trasmette all’operatore
d’accesso l’ordine di lavorazione, in formato elettronico
(via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato
cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome
o ragione sociale del cliente che richiede il servizio WLR;
b) numero/i
della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione
WLR;
c) nome dell’operatore WLR;
d) data di ricezione del modulo d’ordine
sottoscritto dal cliente:
e) data di attesa consegna.
2. Ai soli fini della valorizzazione
del servizio WLR, l’operatore WLR comunica a Telecom Italia l’identificativo
fiscale del cliente. La mancata comunicazione dell’identificativo
fiscale non è adducibile come causa di rigetto dell’ordine.
In assenza di tale comunicazione, Telecom Italia utilizza la caratterizzazione
del cliente presente nei propri database, dando adeguata e tempestiva
informazione all’operatore WLR.
3. Nel caso di linea non attiva,
l’operatore WLR trasmette all’operatore d’accesso
l’ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica
o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che
contiene almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome o ragione sociale del
cliente che richiede il servizio WLR;
b) codice fiscale o partita IVA del
cliente;
c) indirizzo completo della sede del cliente per la quale si richiede
l’attivazione della linea;
d) recapito telefonico per rintracciare
il cliente;
e) nome dell’operatore WLR;
f) data di ricezione del modulo
d’ordine sottoscritto dal cliente;
g) data di attesa consegna.
4. Le
disposizioni concernenti i rapporti tra Telecom Italia e l’operatore
WLR, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi e all’attivazione
del servizio, hanno come riferimento temporale certo la data di ricezione
da parte di Telecom Italia dell’ordine di lavorazione trasmessogli
dall’operatore WLR.
5. Telecom Italia fattura all’operatore
WLR il servizio WLR a partire dalla data di effettiva attivazione del
servizio WLR fino alla data di effettiva disattivazione.
6. Qualora Telecom
Italia riceva un ordine di lavorazione per l’attivazione del
servizio WLR per un cliente che usufruisce di servizi di carrier preselection,
prevale l’ordine di lavorazione fondato sul modulo d’ordine
più recente, ai fini della cessazione da parte di Telecom Italia
della prestazione di CPS fino ad allora erogata e della contestuale
attivazione del servizio WLR con l’operatore WLR.
7. L’operatore
WLR, in qualità di responsabile del rapporto contrattuale con
il cliente, conserva copia dell’ordine di lavorazione trasmesso
unitamente alla copia del modulo d’ordine sottoscritto dall’utente.
8. Le
procedure definite dai commi precedenti e le modalità stabilite
dall’art. 12 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore
WLR ad un altro.
Art. 14
Tempi di attivazione e riparazione guasti
1. Telecom
Italia, al momento della ricezione dell’ordine, verificati i
dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all’utente
nei tempi e secondo le modalità stabilite nei commi successivi.Il
termine per l’attivazione del WLR sulla linea d’utente è di
sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di
otto giorni lavorativi nel caso di "ordinativi non standard".
2. Il termine decorre dal giorno di ricezione dell’ordine di lavorazione
da parte di Telecom Italia. Tali tempi si intendono garantiti per il
100% delle richieste.
3. In caso di "ordinativo complesso", Telecom
Italia comunica all’operatore WLR, entro sei giorni dalla ricezione
dell’ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato,
che è al massimo di 45 giorni lavorativi ove è richiesta
anche la trasformazione tecnica delle linee oggetto dell’ordine
e di quindici giorni lavorativi ove è richiesta la sola attività di
sincronizzazione degli ordini. Qualora tale comunicazione non avvenga
entro sei giorni dalla ricezione, l’ordinativo si intende lavorabile
negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
4. Nel caso
di ordini per l’attivazione del servizio WLR su linee non attive,
i tempi di cui ai commi 2 e 3 sono incrementati del numero di giorni
previsti da Telecom Italia per l’attivazione della linea ai propri
clienti finali, ridotti del 20%.
5. Il ripristino dei guasti segnalati
dall’operatore WLR avviene tre ore prima del compimento del secondo
giorno lavorativo, compreso il sabato, successivo alla segnalazione
del guasto. Tale tempo è garantito nel 100% dei casi.
6. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione
del servizio di WLR sono previste le seguenti penali:
Ritardo |
Penale come %
del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto |
1-2 gg solari |
30% |
3-7 gg solari |
100% |
8-15 gg solari |
150% |
> 16 gg solari |
200% + il 60%
per ogni giorno di ritardo |
7. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione
dei guasti del servizio WLR sono previste le seguenti penali:
Ritardo (ore solari) |
Penale come %
del costo complessivo del canone |
< 5 |
30% |
5-8 |
100% |
8-10 |
150% |
>10 |
200% + 100% per
ogni ora di ritardo |
Art. 15
Procedure per la disattivazione del servizio
WLR
1. Qualora il cliente chieda la disattivazione dei servizi di accesso
basati sul servizio WLR comunicando la propria volontà direttamente
a Telecom Italia, quest’ultima comunica all’operatore WLR,
secondo modalità operative definite tra gli operatori, la richiesta
di disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni di
anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata
nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al
precedente art. 12, comma 3.
2. L’operatore WLR, che riceve dall’abbonato
WLR la richiesta di disattivazione del servizio WLR, rispetta le medesime
regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione
della prestazione di cui ai precedenti artt. 11 e 13.
3. Almeno tre giorni
lavorativi prima della disattivazione del servizio WLR, senza cessazione
della linea e con richiesta dell’utente di usufruire dei servizi
di accesso di Telecom Italia, quest’ultima invia all’utente,
secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione
di conferma dell’ordine ricevuto.
4. La comunicazione di cui al precedente
comma 2 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e cognome
o ragione sociale dell’utente;
b) la modalità con cui l’utente
ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
c) la data della richiesta
di disattivazione sottoscritta dall’utente;
d) numero telefonico
della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la
disattivazione del servizio WLR;
c) la data in cui sarà eseguita
la richiesta formulata dall’utente.
5. La comunicazione all’utente
contiene, inoltre, l’informativa della possibilità di
usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy
Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo
delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta
della fatturazione dettagliata del traffico.
6. Nel processo di lavorazione
delle richieste di disattivazione WLR sottoscritte dal cliente verrà presa
a riferimento da parte di Telecom Italia la data indicata dal cliente
per la disattivazione del servizio WLR.
7. Qualora il cliente richieda,
tramite l’operatore WLR, l’attivazione di altri servizi
con il medesimo operatore che comportino la disattivazione del servizio
WLR, Telecom Italia gestisce con una procedura unificata tali attività.
Telecom Italia e l’operatore alternativo concordano opportune
modalità gestionali secondo cui la disattivazione del servizio
WLR e l’attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio
minimo per il cliente finale.
Art. 16
Contestazioni
1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione
del WLR:
a) l’operatore WLR ha l’obbligo di fornire
su richiesta di Telecom Italia copia del modulo d’ordine sottoscritto
dal cliente per la fornitura del servizio WLR.
b) Telecom Italia, ove rilevi
gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha
facoltà di chiedere all’operatore WLR - previa autorizzazione
da parte dell’Autorità - il sistematico invio della copia
dei moduli d’ordine sottoscritti dai clienti.
2. In caso di contestazione
nel processo di disattivazione, qualora il cliente inoltri la richiesta
a Telecom Italia:
a) quest’ultima ha l’obbligo di fornire all’operatore
WLR, su richiesta di quest’ultimo, copia della domanda di disattivazione
sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non sospende la procedura
di disattivazione della prestazione.
b) l’operatore WLR, ove rilevi
gravi incongruenze, può richiedere a Telecom Italia - previa
autorizzazione da parte dell’Autorità - il sistematico
invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
Art. 17
Prestazioni non richieste
1. Fatte salve le ulteriori
conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni
o disattivazioni non richieste delle prestazioni WLR, l’utente
ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla
segnalazione a Telecom Italia la precedente configurazione della propria
linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della
precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha
disposto l’attivazione della prestazione non richiesta dall’utente.
Art. 18
Obblighi in capo a Telecom Italia
1. Telecom Italia:
a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli
fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono
l’attivazione o la disattivazione della prestazione di WLR;
b) non
discrimina gli abbonati WLR in termini di qualità del servizio
telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata;
c) non
effettua la tassazione e la fatturazione al cliente delle chiamate
effettuate attraverso il servizio WLR;
d) svolge le attività sulla
propria rete per l’attivazione o la disattivazione del servizio
WLR sulla linea o sulle linee telefoniche;
e) informa l’operatore
WLR, con un congruo preavviso, dell’eventuale rimodulazione della
data di attesa consegna del servizio WLR;
f) in caso di richieste
di attivazione o disattivazione del WLR non andate a buon fine oppure
oggetto di rimodulazione della data di attesa consegna, informa l’operatore
richiedente, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non
conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute,
circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione;
g) in
caso di passaggio, su richiesta, del cliente dai servizi di CPS al
servizio WLR, comunica all’operatore precedentemente preselezionato
per la fornitura del servizio CPS tale passaggio, nel rispetto delle
norme sul trattamento dei dati personali, nonché dei provvedimenti
emanati dall’Autorità competente. Tale comunicazione non è dovuta
nel caso in cui il cliente chiede il passaggio dai servizi di CPS al
servizio WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l’operatore
WLR coincide con l’operatore CPS;
h) Telecom Italia, ove venga richiesta
l’attivazione della prestazione WLR su una linea oggetto di un
contratto per la prestazione " Bitstream naked", comunica
all’operatore WLR l’esistenza di tale contratto. Tale comunicazione
non è dovuta nel caso in cui il cliente chiede il passaggio
dai servizi di " Bitstream naked" al servizio WLR con
il medesimo operatore, ovvero quando l’operatore WLR coincide
con l’operatore " Bitstream naked";
i) Telecom Italia
pubblica nell’Offerta di riferimento per il WLR le procedure
di erogazione delle singole prestazioni incluse nel sistema WLR (allegato
B), in conformità alle indicazioni contenute nella delibera
n. 33/06/CONS e nel presente provvedimento.
j) Telecom Italia prevede una
procedura centralizzata, con un referente unico, per l’evasione
dell’ordine di attivazione WLR su linea non attiva;
k) la durata
del contratto di fornitura del servizio WLR relativo al singolo cliente è determinata
sulla base della durata del contratto tra l’operatore WLR e tale
cliente.
Art. 19
Compiti dell’operatore WLR
1. L’operatore
WLR:
a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all’attivazione
della prestazione di WLR;
b) espleta le attività di configurazione
sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante
il servizio WLR;
c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte
ed instradate verso la sua rete dalla rete di Telecom Italia;
d) fattura
al cliente il traffico effettuato in WLR;
e) applica le restrizioni/disabilitazioni
temporanee e permanenti del traffico dovute a eventuali morosità o
reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in WLR;
f) gestisce
eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione
dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta
al cliente finale;
g) comunica a Telecom Italia il recesso dal contratto
da parte dell’abbonato WLR o la scadenza del contratto che non
sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto
alla data di disattivazione del servizio WLR indicata nella richiesta
di recesso o nel contratto stesso;
h) comunica a Telecom Italia il recesso
dal contratto da parte dell’abbonato WLR, inclusa la volontà del
cliente di cessare l’utilizzo della linea, o la scadenza del
contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di
anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio WLR indicata
nella richiesta di recesso o nel contratto stesso;
i) informa i propri
clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso
il servizio WLR.
Art. 20
Configurazione delle centrali di Telecom Italia
1. Qualora
sia già operativo, per l’operatore WLR, il servizio di
raccolta in carrier selection (modalità easy access)
o il servizio di carrier preselection, la configurazione delle
centrali di Telecom Italia per l’erogazione delle prestazioni
WLR deve avvenire entro dieci giorni dalla data della sottoscrizione
dell’accordo con l’operatore WLR.
2. Qualora non sia operativo,
per l’operatore WLR, il servizio di carrier selection (modalità easy
access) o il servizio di carrier preselection, la configurazione
delle centrali di Telecom Italia per l’erogazione delle prestazioni
WLR deve avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo con l’operatore WLR.
Art. 21
Tempi di riparazione dei guasti
1. Telecom Italia
risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria
rete e in relazione alle proprie responsabilità, nei tempi previsti
all’art. 14.
2. I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi
degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal
momento in cui Telecom Italia viene direttamente informato dall’operatore
WLR.
TITOLO IV
Sospensione o estinzione WLR o rigetto di richieste della WLR
Art. 22
Rigetto
degli ordinativi di WLR
1. Nel caso di richieste di attivazione del servizio
WLR per una medesima linea d’utente, pervenute da operatori
diversi, Telecom Italia configura l’operatore WLR in relazione
alla richiesta sottoscritta dal cliente in data più recente,
dandone apposita informativa all’operatore che vede rigettato
il proprio ordine, ad eccezione di quanto disposto dal successivo
comma 4. Telecom Italia è autorizzata a respingere, dandone
apposita informativa, le richieste di WLR, sottoscritte dal cliente
alla stessa data e per una medesima linea d’utente, pervenute
da operatori WLR diversi.
2. In caso di rigetto dell’ordinativo,
se le motivazioni fornite da Telecom Italia non risultino giustificate,
quest’ultima è tenuta a corrispondere una penale per
il ritardo nella trattazione dell’ordinativo, a far data dall’ordine
rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l’ordine
si riferisce, anche in caso di reiterazione dell’ordine da
parte dell’operatore richiedente.
3. Le causali di rigetto o di
rimodulazione della data di consegna dell’ordinativo sono limitate
a quelle contenute nell’elenco reso disponibile da Telecom
Italia nell’ambito dell’Offerta di riferimento per il
servizio WLR e i relativi servizi accessori. L’Offerta di riferimento
per il servizio WLR e i relativi servizi accessori riporta in maniera
esaustiva le causali che possono portare al rigetto o alla rimodulazione
della data di consegna dell’ordine. L’Autorità si
riserva, in sede di approvazione dell’Offerta di riferimento
per il servizio WLR e relativi servizi accessori, di introdurre appositi
SLA e penali sul rigetto e la rimodulazione degli ordini. Le comunicazioni
agli operatori WLR identificano univocamente ciascuna causale.
4. Telecom
Italia è autorizzata a respingere una richiesta di WLR nel
caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto
della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente,
ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della
linea, il subentro o il trasloco.
Art. 23
Condizioni economiche dei servizi di raccolta
nell’ambito del WLR
1. I servizi di raccolta delle chiamate forniti
da Telecom Italia all’operatore WLR al fine di servire il proprio
abbonato WLR sono valorizzati secondo le "condizioni economiche
di interconnessione" vigenti, al momento della fornitura del servizio, "per
la raccolta delle comunicazioni in carrier selection da abbonati Telecom
Italia", indistintamente dalla tipologia di numerazione.
2. I servizi
di raccolta delle chiamate instradate verso l’operatore WLR e
non andate a buon fine (tra cui quelle dirette a numerazioni non esistenti
a cui è associata opportuna fonia dall’operatore WLR),
nonché i servizi di raccolta delle chiamate dirette ai numeri
di emergenza (gestite e instradate direttamente da Telecom Italia)
sono forniti da Telecom Italia gratuitamente.
3. Il servizio WLR è composto
dalle prestazioni incluse nel canone di abbonamento retail di Telecom
Italia (contraddistinte dal numero 1 nella tabella riportata all’allegato
B) e dalle prestazioni commercializzate da Telecom Italia ai propri
clienti con canoni specifici (contraddistinte dal numero 2 nella tabella
riportata all’allegato B). Tali servizi sono offerti, nell’ambito
del WLR, secondo la metodologia retail minus, in cui i prezzi assunti
come valore iniziale (su cui viene applicato lo sconto del 12% riconosciuto
all’operatore WLR) sono i canoni vigenti, rispettivamente, i
canoni di abbonamento retail di Telecom Italia per le prestazioni contraddistinte
dal numero 1 nella tabella riportata all’allegato B e i canoni
di abbonamento specifici per le prestazioni contraddistinte dal numero
2 nella tabella riportata all’allegato B.
4. I servizi accessori
al WLR sono costituiti dalle prestazioni destinate unicamente all’operatore
WLR e che non trovano un corrispondente servizio a livello retail (contraddistinte
dal numero 3 nella tabella riportata all’allegato B). Il prezzo
di tali servizi è determinato in conformità a quanto
previsto nell’art. 9, comma 3, della delibera n. 33/06/CONS.
Art. 24
Aggiornamento del DBU
1. L’aggiornamento
del DBU per la fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione
abbonati è compito dell’operatore WLR:
a) l’art. 1 della
delibera 36/02/CONS, è integrato, dopo il comma 4, come segue: "In
caso di servizio WLR, l’operatore WLR provvede a comunicare all’abbonato
l’inserimento nella sua base dati relativa agli elenchi abbonati
al fine di verificare o modificare le informazioni che l’abbonato
intende inserire ovvero per permettere allo stesso di poter negare
l’autorizzazione ad apparire nella base-dati stessa. L’operatore
donating provvede alla cancellazione dell’utente dalla propria
base dati relativa agli elenchi abbonati".
b) l’art. 1 della
delibera 180/02/CONS, è integrato, dopo il comma 2, come segue: "In
caso di servizio WLR, l’operatore WLR è l’esclusivo
titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai propri abbonati
WLR, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto
stabilito dal presente provvedimento".
c) l’art. 2 della delibera
180/02/CONS, è integrato, dopo il comma 2, come segue: "Nel
caso di servizio WLR, l’operatore WLR provvede a fornire, all’atto
della sottoscrizione del contratto, l’informativa di cui al precedente
comma 1 ai propri abbonati WLR". Entro il 30 giugno 2007, gli
operatori licenziatari/autorizzati di rete fissa che offrono servizi
telefonici accessibili al pubblico recepiscono le disposizioni di cui
al comma precedente nel Protocollo di intesa che stabilisce le modalità operative
di gestione del DBU.Nel caso di acquisizione del servizio WLR sulla
base di un accordo di ospitalità su rete di altro operatore
(c.d. operatore "ospitante"), l’operatore ospitato
ha l’obbligo di aggiornamento del DBU e di adesione al Protocollo
di intesa.
Art. 25
Blocco selettivo di chiamata
1. L’art.
2 della delibera n. 78/02/CONS è integrato dal seguente comma:
(1bis) "L’operatore
WLR offre ai propri abbonati WLR, a richiesta, almeno l’opzione
del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata
dall’utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni
riportati nell’allegato al presente provvedimento di cui forma
parte integrante".
2. All’art. 2, comma 2, della delibera n.
78/02/CONS, è apportata la seguente modificazione:
- dopo le parole: "di cui al comma 1" sono
inserite le seguenti: "e al comma 1bis";
CAPO II
Disposizioni in materia di contabilità dei costi
Art. 26
Contabilità regolatoria dei servizi WLR
1. Ai sensi
dell’art. 8 della delibera n. 33/06/CONS, Telecom Italia introduce,
nell’aggregato regolatorio accesso, il conto economico e il rendiconto
del capitale impiegato del servizio WLR comprensivo dei servizi accessori,
ciascun corredato dai seguenti elementi di dettaglio:
costi di set-up
del servizio WLR;
costi di gestione dell’ordine;
costi del collegamento
in rame;
costi di trasmissione legati all’accesso;
costi di gestione
della linea WLR.
2. Telecom Italia dimostra la coerenza dei costi unitari
attribuiti al servizio WLR e relativi servizi accessori con i costi
unitari degli altri servizi di accesso forniti alla propria divisione
commerciale e/o agli altri operatori, riportati nei rispettivi report
contabili.
3. Telecom Italia fornisce evidenza contabile dei costi di cui
al comma precedente, disaggregati per singola attività e componente
funzionale, secondo le disposizioni della delibera n. 33/06/CONS.
4. Telecom
Italia assicura che i costi di cui al comma 1 riflettano l’impiego
efficiente dei fattori della produzione utilizzati per l’erogazione
di ciascuna prestazione inclusa nell’Offerta WLR, attribuiti
sulla base delle attività effettivamente svolte.
5. Telecom Italia
adotta per la contabilità regolatoria dell’aggregato accesso,
in particolare per il servizio WLR e i relativi servizi accessori,
la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti, fatte salve
diverse eventuali disposizioni con riferimento ai servizi di accesso
disaggregato.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 27
Disponibilità dell’Offerta
WLR
1. Telecom Italia deve rendere disponibile la commercializzazione del
servizio WLR e dei relativi servizi accessori entro 12 mesi dal giorno
in cui il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia.
Art. 28
Reportistica all’Autorità
1. Telecom
Italia comunica trimestralmente all’Autorità, per ciascun
tipologia di linea oggetto dell’Offerta WLR e per ciascun mese,
il numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR disattivate
e il numero di linee WLR attive alla fine del mese. Tali informazioni
sono fornite in forma disaggregata per operatore.
Art. 29
Modalità di recupero dei costi di set-up
del servizio
1. Telecom Italia recupera i costi di set-up della prestazione
WLR fissando un contributo addizionale al prestazione attivazione del
WLR.
2. Il contributo addizionale di cui al comma precedente è pubblicato
nell’Offerta di riferimento del WLR di Telecom Italia ed è soggetto
ad approvazione dell’Autorità.
3. L’Autorità valuta
la congruità dei costi di set-up del WLR e dei tempi di implementazione
- comunque non superiori a quelli previsti all’art. 27 - del
WLR dichiarati da Telecom Italia. A tal fine, Telecom Italia, entro
30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, comunica all’Autorità tutte
le informazioni rilevanti e, l’Autorità, nei successivi
30 giorni, espleta le verifiche nelle forme ritenute più appropriate.
Art. 30
Disposizioni finali
1. Ferme restando le disposizioni
contenute nella delibera n. 33/06/CONS, l’insieme delle valutazioni
contenute nel presente provvedimento rappresentano la comunicazione
di cui all’art. 21, comma 3, della delibera n. 33/06/CONS.
2. Ai
sensi dell’art. 21, comma 4, della delibera n. 33/06/CONS, entro
30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia
pubblica l’offerta di riferimento per il servizio WLR e i relativi
servizi accessori.
3. Ai sensi dell’art. 21, comma 5, della delibera
n. 33/06/CONS, l’Autorità approva con eventuali modifiche
l’offerta di riferimento di cui al comma 2. Le eventuali modifiche
entrano in vigore alla data di pubblicazione dell’offerta di
cui al comma 2.
4. L’applicazione delle procedure riguardanti le
migrazioni dei clienti in WLR, di cui all’art. 15, comma 6, della
delibera n. 33/06/CONS, sono regolate con apposito provvedimento dell’Autorità.
5. La relazione tecnica sulle modalità di realizzazione
del WLR, la lista delle prestazioni incluse nel sistema WLR e le linee
guida per la realizzazione dello Wholesale line rental sono riportate
rispettivamente negli allegati A, B e C al presente provvedimento,
di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.
Avverso il presente
provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma
26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.La presente delibera è notificata
alla società Telecom Italia s.p.a., ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità www.agcom.it.
Roma, 29 novembre 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Roberto Napoli
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Enzo Savarese
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Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Roberto Viola |
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