NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
"Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il “Codice”) di
recepimento delle direttive 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE
(“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE
(“direttiva servizio universale");
VISTI, in particolare, l’art. 8 della “direttiva accesso” e
l’art. 45 del Codice, che attribuiscono all’Autorità, in esito alle analisi di
mercato, il potere di imporre all’operatore designato come detentore di un
significativo potere di mercato gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso nonché di imporre allo stesso, in circostanze eccezionali, obblighi di
carattere atipico a seguito della specifica approvazione di questi ultimi da
parte della Commissione europea;
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l’art. 14- bis;
VISTA la delibera n. 645/06/CONS, concernente “Regolamento
di attuazione dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante ‘Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale’” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 285 del 7 dicembre 2006;
VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio
2003 "relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante
ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 114 dell’8 maggio 2003 (la “Raccomandazione”);
VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio
2003, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui
all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;
VISTE le "Linee direttrici della Commissione per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai
sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell’11 luglio 2002;
VISTA la Raccomandazione della Commissione adottata il 13
novembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai
sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, C(2007)5406rev1;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003,
recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004,
n. 22;
VISTA la delibera n. 645/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre 2006, n. 285, con la quale è stata data attuazione al già citato articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
"Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive
modificazioni;
VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006,
concernente "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007.
VISTA la delibera n. 4/06/CONS, concernente il "Mercato
dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle
reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e
vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato,
valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed
individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 33/06/CONS, concernente i "Mercati
dell’accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli
identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese
con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi
regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 34/06/CONS, concernente il
"Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 fra quelli
identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese
con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi
regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
VISTA la delibera 208/07/CONS, con cui l’Autorità ha avviato
una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all’assetto
della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione
a larga banda;
VISTI i contributi e gli esiti della consultazione pubblica
summenzionata che costituiscono parte integrante del presente procedimento;
VISTA, in particolare, la pressoché unanime valutazione
degli operatori alternativi, delle associazioni dei consumatori e degli altri
soggetti intervenuti nella consultazione pubblica in relazione alla limitata
efficacia – attuale e prospettica – delle misure finora adottate dall’Autorità,
ivi comprese quelle a garanzia della parità di trattamento interna/esterna, per
assicurare una effettiva competizione nei mercati dell’accesso al dettaglio, in
ragione anche dell’adozione di atteggiamenti dilatori di Telecom Italia nell’applicazione
delle norme a questo riguardo impostegli dall’Autorità;
VISTO, inoltre, che la quasi totalità dei soggetti
intervenuti ha manifestato il convincimento che sia necessario prevedere misure
regolamentari più efficaci di quelle finora attuate dall’Autorità, anche
facendo ricorso a misure atipiche, quali forme di separazione funzionale della
rete d’accesso di Telecom, così da accrescere il grado di concorrenza nei
mercati dell’accesso, sia retail che wholesale, ed anche al fine
di impedire che si verifichino condizioni di un sostanziale monopolio nelle
reti di nuova generazione;
VISTE, infine, le numerose convergenti segnalazioni emerse
in sede di consultazione pubblica circa le difficoltà al raggiungimento di una
piena ed effettiva concorrenza nel mercato dell’accesso di rete fissa, in
ragione di presunti comportamenti anticoncorrenziali di Telecom Italia, come
peraltro portato all’attenzione dell’Autorità in altre circostanze;
CONSIDERATO che Telecom Italia è stata notificata come
operatore avente significativo potere di mercato su tutti i mercati nazionali
delle telecomunicazioni fisse, e che, in particolare, nei mercati dell’accesso
sia retail che wholesale essa dispone di una quota
significativamente elevata, comunque superiore alla media europea, come indica
il XII Rapporto della Unione Europea sulla regolamentazione ed i mercati di
comunicazione elettronica;
CONSIDERATA la permanente assenza in Italia di un’effettiva
concorrenza tra infrastrutture, a ragione principalmente della mancanza di
un’alternativa alla infrastruttura in rame su scala nazionale;
CONSIDERATO che permangono gravi ostacoli di carattere
strutturale ad un assetto concorrenziale del mercato derivanti, in buona parte,
dal controllo esercitato dall’operatore incumbent verticalmente integrato
sull’unica rete di accesso capillarmente diffusa su tutto il territorio
nazionale;
CONSIDERATE, inoltre, le responsabilità di Telecom accertate
in sede giurisdizionale (Corte d’Appello di Milano, procedimento cautelare
civile n. 1043/2006) e in sede amministrativa (Autorità garante delle
concorrenza e del mercato, provvedimento n. 13752 del 16 novembre 2004, caso “A351”, confermato da Consiglio di Stato, sentenza del n. 1271 del 10 febbraio 2006), nonché le segnalazioni pervenute da altri operatori relative alla
violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento
interna ed esterna, oggetto di attività di vigilanza ed ispettiva di questa
Autorità, i cui esiti sono ancora in parte da valutare;
VISTO l’atto con cui la Direzione Infrastrutture e Reti (atto di contestazione 4/07 del 13 novembre 2007) ha
contestato a Telecom Italia S.p.A. la violazione della normativa in materia di
parità di trattamento nella parte in cui, avendo consentito e consentendo
tuttora lo svolgimento da parte dei tecnici di rete di attività di
commercializzazione/vendita dei servizi ADSL ai propri clienti, non avrebbe assolto
all’obbligo di garantire una adeguata separazione amministrativa delle funzioni
inerenti la gestione della rete dalle funzioni commerciali, come previsto dagli
art. 2, commi 1 e 2, lett. C) della delibera 152/02/CONS ed art. 8, comma 1,
della delibera 4/06/CONS;
VISTO l’atto con cui la Direzione Infrastrutture e Reti (atto di contestazione 5/07 del 16 novembre 2007) ha
contestato a Telecom Italia S.p.A di aver operato nel 2005 la disattivazione
del servizio di CPS a numerose utenze, senza, sulla base delle evidenze allo
stato raccolte, avere fornito le dichiarazioni di volontà del cliente
debitamente sottoscritte, in contrasto con quanto previsto dall’art. 2, comma
1, della delibera 4/03/CIR, nonché di aver proceduto alla disattivazione dei
servizi di CPS ed al contestuale passaggio dei clienti presso Telecom Italia,
senza effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, commi 1 e 5, della
delibera 4/03/CIR;
VISTO il provvedimento del 13 novembre 2007 con cui
l’Autorità ha ordinato a Telecom Italia di procedere all’immediata interruzione
di comportamenti concretizzatisi in procedure unilaterali di migrazione di
clienti finali degli operatori concorrenti, nonché di provvedere alla
conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività delle
procedure di migrazione nel rispetto degli obblighi previsti dal quadro
normativo e regolamentare;
RITENUTO che, sulla base delle considerazioni che precedono,
e tenuto conto che sono decorsi i diciotto mesi dalla conclusione delle
relative analisi di mercato, sia necessario avviare - senza indugio - il
riesame dei mercati nn. 1, 2, 11 e 12, della Raccomandazione, tutti confermati
nella Lista annessa alla nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti;
CONSIDERATO che, all’esito di una analisi che ha valutato il
rispetto dei tre criteri del c.d. test triplo, tutti e quattro mercati in
oggetto sono stati ritenuti dalla Commissione Europea ancora suscettibili di un
intervento regolamentare ex ante, così da essere inclusi nella nuova Lista dei
mercati rilevanti indicata nella Raccomandazione sui mercati rilevanti dei
prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche,
recentemente adottata dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO che le procedure per le analisi di mercato, e
l’esperienza maturata all’esito del primo ciclo di analisi di mercato in Italia
e negli altri paesi dell’Unione europea, testimoniano l’opportunità di
considerare le condizioni sui mercati finali in stretta connessione con quelle
che sono le caratteristiche di mercato e concorrenziale dei corrispondenti mercati
all’ingrosso, così da imporre – se del caso – solo quegli obblighi che siano
strettamente necessari all’affermazione di un effettivo contesto competitivo
sui mercati finali, a vantaggio dei consumatori e degli utenti in genere;
VISTI, in particolare, gli esiti del primo ciclo di analisi
di mercato che – con riferimento ai mercati dell’accesso retail (c.d.
mercati 1 e 2) e wholesale (c.d. mercati 11 e 12) - ha confermato – tra
le altre cose – come le condizioni di insufficiente concorrenza registrate nei
mercati a monte si siano riflesse nella difficoltà di una efficace competizione
nei mercati finali, come testimoniano le particolarmente elevate quote di
mercato di Telecom Italia, a detrimento della facoltà di scelta del cliente
finale e della possibilità di una più rapida discesa dei prezzi;
CONSIDERATO che, per le ragioni prima richiamate, anche con
riferimento alle motivazioni addotte dalla maggior parte dei soggetti
intervenuti alla consultazione pubblica avviata con la delibera 208/07/CONS,
appare opportuno un esame contestuale della evoluzione di mercato e
concorrenziale dei mercati dell’accesso retail e dei corrispondenti
mercati wholesale, così da poter valutare le ripercussioni sul mercato
finale di eventuali fallimenti dei meccanismi concorrenziali nei mercati
all’ingrosso, e di poter – conseguentemente – adottare i rimedi adeguati a
ripristinare un corretto funzionamento della concorrenza, con particolare
attenzione ai mercati dei servizi finali;
RITENUTO che ai fini dell’individuazione dei rimedi che
potranno essere imposti all’esito dell’analisi di mercato, è necessario
verificare se gli obblighi imposti a Telecom Italia, ai sensi delle delibere
4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS, si siano dimostrati effettivamente utili
alla realizzazione degli obiettivi indicati dal Codice ed, in particolare,
siano valsi a rimediare alle già accertate distorsioni e restrizioni della
concorrenza;
RITENUTO che, ove il predetto giudizio dovesse concludersi negativamente,
si dovrà valutare il rafforzamento degli obblighi gravanti su Telecom Italia,
anche attraverso l’imposizione, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del Codice,
di obblighi di carattere non semplicemente comportamentale ma bensì di
natura organizzativa, ivi comprese misure atte a garantire la separazione
funzionale delle attività relative alla rete di accesso, rimedi che dovranno,
comunque, essere idonei a superare – in un arco di tempo ragionevole - i
problemi strutturali dei mercati considerati derivanti dalla mancanza di
un’effettiva concorrenza tra infrastrutture e dal pieno controllo della rete di
accesso (in rame e di nuova generazione) da parte dell’ex-monopolista;
CONSIDERATO, del resto, che la normativa nazionale all’art.
2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità “emana le direttive per la
separazione contabile e amministrativa[…]” (lettera f) e “controlla che le
condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi,
comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e
della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al
fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di
eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte[…]” (lettera c);
CONSIDERATO, peraltro, che già in occasione della Relazione
annuale al Parlamento del 20 luglio 2006, il Presidente dell’Autorità – con
riferimento alla delibera sulla parità di trattamento - aveva richiamato la
necessità di “mettere mano a tale disciplina per adeguarla alla nuova realtà,
garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento fra tutti gli operatori
del mercato” e di “fare un passo avanti sulla strada della separazione tra
servizi regolati e non regolati, agendo sulla funzione di governance e
di controllo indipendente”, invitando a tal fine Telecom Italia a dare la
propria disponibilità in tal senso;
CONSIDERATO, inoltre, che nella successiva presentazione al
Parlamento della Relazione annuale 2007, lo stesso Presidente aveva osservato
come “l’Autorità ha ritenuto necessario fare un passo ulteriore nella direzione
dell’accesso, nel senso della parità di trattamento nell’accesso alla rete
locale di Telecom Italia (equality of access)” ed ha aperto –
conseguentemente – la consultazione pubblica di cui alla delibera 208/07/CONS;
RITENUTO, inoltre, che, nell’ambito del procedimento di cui
al comma 1, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, Telecom Italia può presentare
impegni idonei a garantire che la fornitura di servizi all’ingrosso di accesso
alla rete fissa avvenga mediante una effettiva ed efficace separazione fra le
attività della rete di accesso ed il resto delle funzioni dell’azienda, nonché
con la garanzia di una equivalenza di trattamento – tra gli operatori
alternativi e le proprie divisioni commerciali – in relazione alla fornitura
dei servizi di accesso all’ingrosso;
CONSIDERATO che – come
prevede l’art. 14 bis - la presentazione di impegni da parte delle imprese
interessate e' ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e
servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli
articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che l'Autorità,
solamente qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente
indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa
proponente e che la valutazione degli eventuali impegni avviene nei
modi e nei termini previsti dalla delibera n. 645/06/CONS;
RITENUTO che, allo stato, dall’esame del complesso del
quadro normativo nazionale e comunitario, mentre devono essere considerate
rimesse alla libertà di impresa le decisioni di dettaglio relative all’organizzazione,
rientra nei poteri dell’Autorità la possibilità ove giustificata e
proporzionata all’obiettivo di garantire condizioni di mercato maggiormente
concorrenziali, ed in conformità con le procedure previste, di adottare misure
suscettibili di incidere anche sull’organizzazione delle attività di fornitura
dell’accesso, ovvero di accettare impegni volontariamente assunti dall’impresa
detentrice di significativo potere di mercato;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di organizzazione e
funzionamento;
1. E’ avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:
2. Nell’ambito del procedimento di cui al comma 1, ai sensi
dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, Telecom Italia può presentare impegni idonei a
garantire che la fornitura di servizi all’ingrosso di accesso alla rete fissa
avvenga mediante una effettiva ed efficace separazione fra le attività della
rete di accesso ed il resto delle funzioni dell’azienda, nonché con la garanzia
di una equivalenza di trattamento – tra gli operatori alternativi e le proprie
divisioni commerciali – in relazione alla fornitura dei servizi di accesso
all’ingrosso. E’ fatta salva la disciplina relativa alla revoca, imposizione o
mantenimento di obblighi derivanti dall’ analisi di mercato di cui al
precedente comma 1 lett. c).
3. L’Autorità, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai
fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente.
4. La valutazione degli eventuali impegni avviene nei modi e
nei termini previsti dalla delibera n. 645/06/CONS.
5. Gli atti ed i documenti acquisiti nell’ambito della
consultazione pubblica avviata ai sensi della delibera n. 208/07/CONS costituiscono
parte integrante del presente procedimento.
6. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lupi, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.
7. Fatte salve le sospensioni di cui al comma
successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. La decorrenza dei termini di cui al comma
precedente è sospesa: