NELLA
sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani
nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e
televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti radiotelevisivi";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante
"Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione
del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14,
comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 150;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che modifica l’art. 2-bis,
comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, prevedendo che “le trasmissioni televisive
dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2008. A tal fine sono
individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio
1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia,
sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997
n. 249;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante
"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante
“Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante
“Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio
2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante
"Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n.
112" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11
marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto
di indirizzo- Approvazione di un programma di interventi volto a favorire
l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi
nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito
web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la
delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n.
435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali
terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
VISTA la
delibera n. 322/06/CONS , recante approvazione dei programmi tecnici di “Rai”
e di “Rti” ai sensi della delibera n. 136/05/CONS; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
VISTA la delibera n. 109/07/CONS, recante
“Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva
delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 566/07/CONS,
recante “Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della
procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al
quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri
oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale
delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al
16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union)
ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione
terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in
parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la
radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione
televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto
2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei
soggetti interessati ai sensi di legge”;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico
e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private, nonché i soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze
terrestri che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al
processo di revisione del Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;
CONSIDERATO che nella relazione allegata
all’Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 163/06/CONS, l’Autorità ha
indicato, tra l’altro, che “Un’ulteriore azione da porre in essere è la
revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel
2002, tenendo conto dei nuovi principi previsti dalla legge 112/2004 e dal
Testo Unico della radiotelevisione nonché della mutata situazione di mercato
con un possibile allargamento rispetto ai dodici multiplex nazionali
attualmente previsti. Qualunque ipotesi di aggiornamento del piano dovrà
comunque essere sottoposta al vaglio della fattibilità concreta che include la
verifica del rispetto delle norme generali ed in particolare del rispetto sia
in termini formali sia sostanziali del vincolo di una razionale distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale e della
destinazione di un 1/3 delle frequenze pianificabili all’emittenza locale. Un
altro aspetto che dovrà essere considerato riguarda il vincolo derivante dal
rispetto dei trattati e delle norme internazionali in materia di coordinamento
delle frequenze. Inoltre si dovrà tener conto del pieno rispetto della
previsione dell’articolo 42 del Testo unico garantendo un uso efficiente e
pluralistico della risorsa spettrale ed una uniforme copertura del territorio.
L’assegnazione delle frequenze di piano dovrà peraltro rispettare la lettera
dell’articolo 42 comma 2 ed in particolare dovrà seguire criteri non
discriminatori e proporzionati.”;
CONSIDERATO che l’art. 2-bis, comma 5 del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, prevede l’accelerazione
della completa conversione al digitale in arre definite “all digital” e
che a tal fine il Ministero delle comunicazioni, la regione Autonoma Sardegna e
l’Associazione per la Televisione Digitale Terrestre (DGTVi) hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa che prevede l’impegno a mettere in atto tutte le
attività necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la transizione
al digitale terrestre in tutto il territorio della Regione Autonoma Sardegna;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli
articoli 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della
legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del
citato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il
territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle
risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai
principi del Testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo
articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell’utenza;
RITENUTO urgente adottare, nelle more del
completamento del processo di revisione del Piano di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a
consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione
Sardegna entro la data di switch-off, in accordo con il complessivo
quadro normativo e regolamentare sopra richiamato e tenendo, altresì, conto
degli esiti della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra
2006;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
20 luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione
televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III,
UHF-IV e UHF-V;
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta
canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48
in banda UHF-IV e IV;
VISTO il decreto del Ministero delle
Comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale
di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009;
RITENUTO che, alla luce delle risultanza della
Conferenza di Ginevra 2006, per garantire l’uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, possa essere prevista, nel territorio della Regione
Autonoma Sardegna, l’utilizzazione delle frequenze indicate nella Relazione
tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le modalità e le aree di
coperture ivi indicate;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere
alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le
frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell’Italia,
sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni
dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime,che non
arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono
state anche assegnate;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione
delle frequenze di cui alla Relazione tecnica, sono stati utilizzati, in
accordo con i parametri di flessibilità indicati, i siti inclusi nell’elenco
previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di
equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono
utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti
nel predetto elenco, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori
di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite
preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorità
regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i
vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle
ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze
utilizzabili nella Regione Sardegna, si provveda ad avviare le negoziazioni
internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle
frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e
che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed
integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che
l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal
presente provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via
temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del
processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono
essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio
a tutela dell’utenza;
RITENUTO opportuno garantire lo sviluppo di un
sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei seguenti
elementi in ordine di priorità:
a) consentire la
continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati
anche in tecnica digitale a salvaguardia dell’attuale servizio televisivo a
tutela dell’utenza;
b) assegnare all’operatore di rete della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza
necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico
televisivo di cui all’art. 45 del Testo unico della radiotelevisione e del
Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali,
legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più
possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all’80 per
cento del territorio della Regione Sardegna e di tutti i capoluoghi di
provincia, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente
operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze
disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nella
Regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati
dagli operatori;
d) garantire la disponibilità di risorse
frequenziali per l’ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilità della
capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme
di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze
ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la
possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di
potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi
nella pianificazione;
g) riservare un congruo
numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di
nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF
attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio
radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire
dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella Regione
Sardegna;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
elabora ed approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora e televisiva, anche avvalendosi degli organi del
Ministero delle comunicazioni;
RITENUTO opportuno, ai fini della determinazione
della configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella Regione
Sardegna sulla base delle frequenze individuate come utilizzabili secondo
quanto indicato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento e
della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da
parte del Ministero delle comunicazioni, che la partecipazione al procedimento
dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti avvenga nell’ambito di un tavolo tecnico;
CONSIDERATO che l’Autorità può concludere, senza
pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11,
comma1, della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del
procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base
delle frequenze allo stato disponibili nella Regione Sardegna e il Ministero
delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso
temporanei delle frequenze, in attesa dell’esito delle negoziazioni
internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via
definitiva e la conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di
assegnazione definitivo per la Regione Sardegna;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di
adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento,
in dipendenza dell’esito delle predette negoziazioni internazionali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori
dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito
delle negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del
piano definitivo della Regione Sardegna e che, in caso di controversie, la
stessa Autorità si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento
approvato con la delibera n. 148/01/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo
Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
1. Al fine di consentire l’attuazione
dello switch-off nella Regione Sardegna e la conclusione degli accordi
internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del
criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza, sono individuate in
prima applicazione, per la diffusione dei programmi televisivi delle emittenti
nazionali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, reti di
norma isofrequenziali preferibilmente su tutto il territorio della Regione
ovvero per macro aree di diffusione, con una copertura, per ciascuna rete
televisiva nazionale, di almeno l’80 per cento del territorio della Regione e di
tutti i capoluoghi di provincia.
2. Per la diffusione dei programmi delle
emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente sono
individuate reti che utilizzino almeno un terzo delle frequenze disponibili
nella Regione ovvero alle medesime emittenti è riservato almeno un terzo della
capacità trasmissiva effettivamente disponibile nella Regione stessa .
3. Per le esigenze di completamento
della copertura del territorio della Regione Sardegna gli operatori di rete
possono utilizzare, su base non interferenziale, impianti di potenza irradiata
inferiore a 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione
della frequenze.
6. Le frequenze
della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono
riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere
utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio
televisivo nella Regione Sardegna.
7. All’esito degli accordi
internazionali di cui al comma 1, l’Autorità approva il Piano definitivo della
Regione Sardegna.
1. La configurazione delle reti
televisive digitali terrestri da realizzare nella Regione Sardegna, sulla base
delle frequenze individuate nella Relazione tecnica allegata, deve garantire un
uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una
uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti
operanti in ambito nazionale e locale.
2. Nella individuazione delle reti di
cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo
delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per
realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge.
L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni per le attività di cui al presente articolo.
3. L’Autorità, per l’individuazione
delle reti televisive digitali terrestri nella Regione Sardegna, tiene conto in
particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
5. I contributi partecipativi acquisiti
nell’ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4 sono considerati
dall’Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, ai fini
della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive
digitali terrestri da attivare nella Regione Sardegna. L’Autorità può
concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo
tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990.
6. Il termine del procedimento di cui al
comma 4 è comunque fissato in quindici giorni dalla data della riunione del
tavolo tecnico. Il tavolo tecnico si riunisce entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell’Autorità.
7. L’attribuzione
agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente
provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea,
in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per
l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella Regione Sardegna,
nonché della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di
assegnazione definitivo della Regione Sardegna.
8. L’Autorità si
riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente
provvedimento, in dipendenza dell’esito delle predette negoziazioni.
9. L’assegnazione agli operatori dei
diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle
negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano
definitivo della Regione Sardegna.
10. In caso di controversie in merito
all’applicazione del presente articolo l’Autorità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall’articolo 42, comma
14, del Testo unico della radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure
di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
La presente
delibera è trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale
dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.