NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 12 marzo 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 25 agosto 1997, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a),
nn. 7 e 8, e l’articolo 5 della suddetta legge;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale
e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE
dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle
telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE
dell’8 aprile 1998, concernente "L’interconnessione in un mercato delle
telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità
dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive
97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre
1997;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno
1998;
VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000;
VISTA la delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica:
indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso
ai servizi Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 25 agosto 2001, e le risultanze di tale consultazione;
VISTA la delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in
merito all’introduzione nell’offerta di interconnessione di riferimento
del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002;
VISTE le integrazioni all’Offerta di Riferimento per l’anno
2001, inviate da Telecom Italia all’Autorità in data 22 gennaio
e 1° febbraio 2002, ai sensi della menzionata delibera n. 25/01/CIR;
VISTA la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta
di modifiche dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2001 di Telecom
Italia", in corso di pubblicazione;
SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione
in data 26 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, e visti i documenti dalla stessa
presentati;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Il procedimento istruttorio
Telecom Italia ha inviato all’Autorità in data 22 gennaio
2002 una proposta di integrazione all’Offerta di Riferimento per il
2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l’inserimento
di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l’accesso
ad Internet.
In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un’integrazione
a tale proposta contenente le condizioni economiche per il servizio
di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure
e Service Level Agreement.
L’Autorità ha, pertanto, avviato l’attività di valutazione
di tale offerta. Nell’ambito di tale valutazione, è stata approfondita
la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo
delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio
proposta da Telecom Italia, nonché sono stati effettuati confronti
approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione
in Paesi che hanno già introdotto tale servizio.
B. La descrizione dell’offerta di Telecom Italia
L’offerta proposta da Telecom Italia si configura come un servizio
di raccolta forfetario a livello di SGU, distrettuale e di SGT, applicabile
al traffico rivolto a numerazioni in decade 7 con le seguenti condizioni
economiche:
| |
€/anno
|
|
SGU
|
23.648
|
|
SGU Distrettuale
|
33.000
|
|
SGT
|
43.000
|
Il servizio prevede il trabocco del traffico eccedente la capacità
acquistata su flussi a consumo utilizzati indifferentemente per il
traffico fonia e per il traffico decade 7, presenti sul medesimo autocommutatore.
Il trabocco del traffico ha un limite massimo verificato da Telecom
Italia: è consentito il superamento di un predeterminato tasso
di trabocco, espresso in termini percentuali rispetto al traffico
offerto, tasso variabile in funzione del numero di canali forfetari
attivati dall’operatore, per non più di 2 ore al giorno per
un massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi; superato detto
limite Telecom Italia segnala all’operatore la necessità di
provvedere ad incrementare il numero di flussi FRIACO.
L’operatore è tenuto ad individuare i blocchi da 100 numeri
in decade 7 sui quali desidera che sia applicata l’offerta forfetaria,
indipendentemente dalla corrispondente offerta retail. Per
gestire in maniera differenziata il traffico FRIACO è previsto
l’utilizzo di un routing number specifico.
L’operatore può trasformare i circuiti a consumo in circuiti
forfetari e viceversa, senza alcun aggravio di costo. Telecom Italia
prevede tuttavia una clausola per cui tra una richiesta di trasformazione
e l’altra, riferite al medesimo flusso di interconnessione, devono
trascorrere almeno 6 mesi.
Per garantire l’integrità della rete, sono previsti i parametri
qualitativi di seguito elencati diversificati da quelli previsti per
i servizi sia voce che dati su base minutaria.
| |
FRIACO
|
Servizi voce
|
Decade 7
|
|
ASR1 orario
|
90%
|
50%
|
90%
|
|
ASR nel quarto d’ora
|
80%
|
30%
|
70%
|
|
SCH2
|
50 impegni/ora
|
70 impegni/ora
|
70 impegni/ora
|
1 ASR
Answer Seizure Ratio: rapporto fra numero di risposte e numero di
occupazioni verificate all'interfaccia
2 SCH
Seizure per Circuit per Hour
La proposta di Telecom Italia prevede, inoltre, due limitazioni:
la prima relativa all’indisponibilità immediata al servizio
di circa il 4% degli impianti SGU ed SGT, la seconda relativa ad un
limite massimo per i flussi a capacità attivabili a livello
SGT per singolo operatore interconnesso secondo il seguente criterio:
|
distretti con 0-1 SGU:
|
max 3 circuiti per operatore
|
|
distretti con 2-4 SGU:
|
max 2 circuiti per operatore
|
|
distretti con più di 5 SGU:
|
max 1 circuito per operatore
|
Con riferimento al manuale di provisioning e Service Level
Agreement, vengono indicati tempi di fornitura dei circuiti di
interconnessione forfetaria.
C. La valutazione dell’Autorità
1. Le condizioni economiche
1.1 La metodologia proposta da Telecom Italia
Al fine della determinazione delle condizioni economiche, Telecom
Italia ha proposto l’applicazione di un modello analogo a quello utilizzato
dall’Autorità di regolamentazione del Regno Unito, OFTEL, adattato
ai parametri e valori estratti dalla propria contabilità regolatoria
relativa all’anno 2000, coerentemente con la base di costi utilizzata
per gli altri servizi dell’Offerta di riferimento 2001.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento
per la determinazione del livello di prezzo a livello di SGU.
Tabella 1 – Livello SGU
|
A
|
Minuti annui su tratta SL-SGU (LECO3) (milioni)
|
174.810
|
|
B
|
Numero di tratte SL-SGU:
|
68.579
|
|
C
|
Minuti per tratta (ovvero A/B) (milioni)
|
2,55
|
|
D
|
Costo medio minutario LECO4
|
0.46 €cent/minuto
|
|
E
|
Costo totale medio circuito LECO (ovvero D*C)
|
11.717 €
|
|
F
|
Erlang per Circuito tratta SL-SGU
|
0,5
|
|
G
|
Erlang per Circuito porta Friaco
|
0,9
|
|
H
|
Fattore correttivo (ovvero G/F)
|
1,8
|
|
I
|
Costo totale medio "corretto" circuito LECO (ovvero
E*H)
|
21.090 €
|
|
L
|
Mark up costi operativi (ovvero 12.1%*I)
|
2.558 €
|
|
E
|
Totale costo servizio FRIACO a livello SGU (ovvero I+L)
|
23.648 €
|
3 LECO
Local Exchange Call Origination
4 Corrispondente alla somma del costo minutario desunto
dalla contabilità regolatoria pesato con i relativi routing factor
dei seguenti elementi di rete: SL trasporto, SGU commutazione, SGU
giunzione, SGU segnalazione, SL-SGU (funzione distanza) ed SL-SGU
(non funzione distanza).
Il costo totale medio del circuito LECO viene moltiplicato per un
fattore correttivo che è pari al rapporto tra gli Erlang totali
di un circuito LECO misurati sulla rete di Telecom Italia nell’ora
di punta, pari a circa 0,5, e gli Erlang stimati relativi all’utilizzo
tipico di un circuito FRIACO specifici per traffico Internet, pari
a 0,9. Il fattore correttivo applicato da Telecom Italia è
pertanto pari a 0,9/0,5 ovvero a 1,8, che fornisce un valore medio
"corretto" del circuito pari a 21.090 €/anno.
A tale valore viene poi applicato un mark-up che tiene conto
dei costi operativi, stimati in misura pari al 12,1% dei costi di
rete, ovvero pari a 2.558 €, per un costo totale del circuito FRIACO
a livello di SGU pari a 23.648 €/anno.
Per la determinazione delle condizioni economiche a livello di SGT,
sono stati adottati i seguenti parametri:
Tabella 2 – livello SGT
|
A
|
Minuti per tratta SGU-SGT (milioni)
|
4,13
|
|
B
|
Costo medio minutario tratta SGU-SGT5
|
0.30 €cent/minuto
|
|
C
|
Costo totale medio tratta (ovvero A*B)
|
12.594 €
|
|
D
|
Erlang per circuito tratta SGU-SGT
|
0,65
|
|
E
|
Erlang per circuito porta FRIACO
|
0,9
|
|
F
|
Fattore correttivo (ovvero E/D)
|
1,38
|
|
G
|
Costo medio circuito FRIACO (costo medio "corretto"
a livello SGU +F*C)
|
38.469 €
|
|
H
|
Costi operativi (ovvero 12,1%*G)
|
4.531 €
|
|
I
|
Totale costo servizio FRIACO a livello SGT (ovvero G+H)
|
43.000 €
|
5 Corrispondente
alla somma dei costi minutari pesati con i relativi routine factor
desunti dalla contabilità regolatoria per il 2000 dei seguenti elementi
di rete: SGU giunzione, SGU segnalazione, SGT commutazione, SGT giunzione,
SGT segnalazione, SGU-SGT (funzione distanza), SGU-SGT (non funzione
distanza)
Il costo a livello SGT è dunque determinato a partire dal
valore individuato per il livello SGU aggiungendo i costi relativi
alla tratta SGU-SGT stimati con la medesima metodologia.
Anche per la definizione del costo aggiuntivo viene applicato un
fattore correttivo dato dal rapporto tra gli Erlang per Circuito stimati
sulla porta FRIACO e gli Erlang per Circuito misurati sulla tratta
SGU-SGT, ovvero 0.9/0.65.
Per la determinazione delle condizioni economiche a livello SGG distrettuale,
sono stati adottati i seguenti parametri:
Tabella 3 – livello SGU distrettuale
|
A
|
Minuti anno tratta SGU-SGG (milioni)
|
2,42
|
|
B
|
Costo medio minutario tratta SGU-SGG
|
0,27 €cent/minuto
|
|
C
|
Costo totale medio tratta SGU-SGG (ovvero A*B)
|
6.497 €
|
|
D
|
Erlang per Circuito tratta SGU-SGG
|
0,7
|
|
E
|
Erlang per circuito porta FRIACO
|
0,9
|
|
F
|
Fattore correttivo su tratta SGU-SGG
|
1,29
|
|
G
|
Costo medio circuito FRIACO (ovvero costo medio "rettificato"
a livello SGU +C*F)
|
29.471 €
|
|
H
|
Costi operativi commerciali (ovvero 12,1% * G)
|
3.529 €
|
|
I
|
Totale costo circuito FRIACO a livello SGG (ovvero G+H)
|
33.000 €
|
Il fattore correttivo applicato alla tratta SGU-SGG è valutato
in maniera analoga ai precedenti ove però gli Erlang per circuito
sulla tratta SGU-SGG sono stati stimati e non misurati.
1.2 Le considerazioni dell’Autorità sulle condizioni economiche
La metodologia proposta da Telecom Italia ed in particolare la stima
effettuata di alcuni parametri caratteristici, presenta alcune criticità.
Occorre, infatti, verificare che i parametri esposti siano da un lato
sostenibili e dall’altro coerenti con i valori della contabilità
regolatoria di Telecom Italia, nonché con gli altri valori
dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento. In particolare sono
state analizzate le modalità di definizione di due parametri
utilizzati nell’algoritmo di valorizzazione:
-
il valore del parametro EPC (Erlang Per Circuito)
nell’ora di punta stimato da Telecom Italia sulla porta FRIACO in
misura di 0,9;
-
la stima dei costi operativi del servizio c.d. "di
struttura" proposti da Telecom Italia in misura del 12,1% dei
costi di rete, ma che per i servizi di raccolta minutaria del traffico
decade 7 erano stati fissati a circa il 3% del costo della raccolta
SGU ed al 2% del costo della raccolta SGT, in considerazione della
durata media delle chiamate e dei conseguenti minori costi di fatturazione
rispetto al traffico voce.
Con riferimento alla lettera a), l’Autorità ha effettuato
un’analisi per verificare l’effettiva sostenibilità di un valore
di EPC nell’ora di punta pari a 0,9 sulle porte di interconnessione
FRIACO, sulla base di considerazioni anche di natura statistica.
In particolare, per valutare gli impatti sulla rete e la relazione
con il traffico offerto di un valore di EPC pari a 0,9 sulla porta
FRIACO, sono stati calcolati la probabilità di trabocco ed
il tasso di occupazione in Erlang nell’ora di punta al variare del
traffico offerto.
Il principale risultato dell’analisi svolta è che il valore
di 0,9 Erlang per circuito sulla porta FRIACO, pur considerando la
funzionalità di trabocco, rappresenta un valore di efficienza
nel dimensionamento dei flussi di interconnessione molto elevato,
realizzabile solo in corrispondenza di particolari condizioni di traffico
e non rappresentativo della generalità dei profili di traffico
che caratterizza il totale degli operatori interconnessi.
Una prima considerazione, alla base di tale conclusione è
che, già in corrispondenza di valori di EPC inferiori a 0,9,
per smaltire il traffico di trabocco occorre utilizzare un elevato
numero di circuiti minutari, con conseguenti incrementi di costo per
l’operatore e la necessità quindi di attivare nuovi circuiti
a capacità per smaltire il traffico di trabocco. L’attivazione
di nuovi circuiti comporta naturalmente la riduzione del fattore EPC
medio sul flusso complessivo a capacità.
L’analisi dei valori stimati per il numero di circuiti necessari
per lo smaltimento del traffico di trabocco al variare del tasso di
Erlang per Circuito ha mostrato che, per valori di rendimento elevati,
occorre disporre di un numero elevato di canali di trabocco, anche
dell’ordine di venti canali.
Oltre alle valutazioni sul traffico di trabocco e sull’effettiva
convenienza economica di gestire elevati volumi di traffico su circuiti
minutari, occorre considerare che rendimenti più bassi dello
0,9 si possono verificare anche nei casi di operatori che non dispongono,
all’avvio del servizio, di volumi di traffico tali da conseguire uno
sfruttamento ai massimi livelli di efficienza del circuito a capacità
e di operatori che, in considerazione dei tempi necessari per attivare
o riconfigurare circuiti di interconnessione forfetari, vogliano anticipare
l’evoluzione della domanda dei propri clienti.
In base a tali considerazioni, appare evidente che solo in un numero
limitato di casi un operatore potrà essere in grado di utilizzare
i propri circuiti a capacità con un EPC pari a 0,9, per cui
non risulterebbe giustificata l’utilizzazione di un tale valore per
la valorizzazione del costo del servizio, non essendo rappresentativo
di una situazione media o sostenibile nel lungo periodo.
Le precedenti considerazioni conducono a adottare un valore di Erlang
per circuito di 0,8. Un tale valore, infatti, si ritiene sostenibile
e stabile per gli operatori nell’ipotesi di una distribuzione probabilistica
uniforme dei volumi di traffico offerto ai flussi di interconnessione
a capacità. Tale scelta potrà essere rivista alla luce
delle effettive rilevazioni sulle statistiche di traffico.
L’applicazione del valore di EPC di 0,8 determina la variazione dei
fattori correttivi applicati nell’algoritmo di valorizzazione, come
indicato nella seguente tabella:
Tabella 4 – variazione dei fattori correttivi
| |
Proposto da T.I.
|
Modificato
|
|
SL – SGU
|
0,9/0,5=1,8
|
0,8/0,5=1,6
|
|
SGU - SGT
|
0,9/0,65=1,38
|
0,8/0,65=1,23
|
|
SGU - SGU Distrettuale
|
0,9/0,7=1,29
|
0,8/0,7=1,14
|
Si osserva che il valore di 0,8 sarà comunque oggetto di una
puntuale rivalutazione, alla luce delle misure di traffico svolte
nei primi mesi di operatività del servizio.
Con riferimento alla lettera b), l’utilizzo di un mark up
del 12,1% appare sovrastimato rispetto ai corrispettivi mark up
adottati da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni
economiche minutarie per la decade 7.
Si ritiene, pertanto, opportuno adottare come tetto massimo, il valore
percentuale corrispondente a quello proposto da Telecom Italia per
la definizione delle condizioni economiche per il traffico minutario,
pari al 3,2% a livello di SGU ed al 1,8% a livello di SGT. Considerando
che i costi di fatturazione e gestione del traffico hanno un impatto
inferiore nel caso di offerte forfetarie rispetto a quelle a consumo,
si ritiene opportuno di fissare un valore percentuale per i costi
operativi non superiore al 2% di costi di rete, quale valore unico
per i diversi livelli di interconnessione.
Un ulteriore elemento oggetto di analisi nella fase istruttoria è
rappresentato dal valore di costo forfetario della tratta SGU-SGT
utilizzato per la valorizzazione delle condizioni economiche del servizio
FRIACO a livello SGT.
Come si desume dall’analisi dei valori proposti da Telecom Italia,
riportati nel precedente punto 1.1, il costo di tale catena impiantistica
prima dell’applicazione dei fattori correttivi è valutato da
Telecom Italia in € 12.594. Tale valutazione deriva dall’ipotesi di
utilizzare ciascuna tratta SGU-SGT con un volume di traffico medio
di 4,13 milioni di minuti per anno. L’analisi di tale valore deve
essere peraltro svolta congiuntamente a quella del dato di EPC pari
a 0,65 caratteristico della stessa tratta.
Effettuando il dimensionamento delle tratte SGU-SGT con l’obiettivo
di smaltire il 50% del traffico dell’ora di punta dei circuiti di
accesso (dato da contabilità regolatoria 2000) e considerando
un fattore di rendimento del 65%, risulta, sulla base di tali ipotesi,
un numero di 26.500 tratte SGU-SGT, a fronte di circa 87.700 milioni
di minuti. Tale valutazione porta all’adozione ai fini del calcolo
dei costi forfetari della tratta SGU-SGT di un volume di traffico
pari a 3,31 milioni di minuti per tratta, con conseguente valorizzazione
dei costi a € 10.100.
Al medesimo valore di traffico si perviene applicando la formula
che mette in relazione lineare il traffico in Erlang nell’ora di punta
(BHE) con i volumi di traffico medi sul circuito (M), riportata nella
Raccomandazione ITU.T E.506, ove il coefficiente di proporzionalità
è funzione della distribuzione specifica del traffico in esame.
Considerando che il traffico sulle tratte SL-SGU ha una caratterizzazione
statistica equivalente al traffico sulle tratte SGU-SGT, applicando
la suddetta relazione deriva che il rapporto tra i volumi di traffico
in Erlang in ora di punta sulle tratte SL-SGU e SGU-SGT deve essere
pari al corrispondente rapporto dei minuti medi trasportati sulle
stesse tratte.
Applicando dunque il rapporto 0,65/0,5 ai minuti annui della tratta
d’accesso (pari a 2,55 milioni di minuti) si ottengono gli stessi
3,31 milioni di minuti per la tratta SGU-SGT, valutati in precedenza.
La consistenza di tale valore è, infine, confermata dall’analisi
dei valori di traffico utilizzati nel Regno Unito. Come si rileva
dalle decisioni di Oftel6, infatti, il rapporto tra i minuti
annui sulla tratta d’accesso (equivalente alla tratta SL-SGU) ed i
minuti annui sulla tratta di trasporto (equivalente alla tratta SGU-SGT)
è esattamente pari al rapporto tra gli EPC valutati da Oftel
nell’ora di punta delle rispettive tratte, ossia 98.7=0,59/0,35*58.6.
Le valutazioni qui esposte potranno essere oggetto di verifica sulla
base delle effettive statistiche di traffico.
6 "Determination
relating to a dispute between British Telecommunications and Worldcom
concerning the provision of a Flat Rate Internet Access Call Origination
product ("FRIACO")" del 15 febbraio 2001
Relativamente al costo del servizio FRIACO a livello SGU distrettuale,
sono stati prospettati da Telecom Italia dei valori caratteristici
della tratta SGU-SGU, valori che, stante la novità del servizio
e in assenza dei parametri di riferimento della corrispondente offerta
a consumo, nonché di analoghe offerte nel contesto internazionale,
l’Autorità ritiene ragionevole adottare in sede di prima applicazione,
per la valutazione delle condizione massime di offerta per l’anno
2001, rinviando ulteriori approfondimenti nell’ambito della valutazione
dell’offerta per l’anno 2002.
Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l’Autorità
ritiene che i valori massimi per i prezzi del servizio di raccolta
forfetario per il traffico in decade 7, ai tre livelli di interconnessione
richiesti, siano quelli riportati nella seguente tabella.
Tabella 5 – valori massimi di offerta aggiornati
| |
Valore (senza porta di interconnessione)
|
Valore (inclusa la porta di interconnessione )
|
| |
€/anno
|
€/anno
|
|
SGU
|
19.100
|
22.175
|
|
SGU distrettuale
|
26.700
|
29.775
|
|
SGT
|
31.700
|
34.775
|
Si fa osservare che i valori risultanti dall’applicazione dell’algoritmo
descritto non sono comprensivi dei costi annui della porta di interconnessione
prevista nell’Offerta di riferimento alla voce "kit di interconnessione",
valutata indicativamente a 3.075 € annui.
Pertanto, sono stati riportati, a titolo esemplificativo, nella terza
colonna della tabella 5, i livelli massimi di prezzo comprensivi dei
costi della porta di interconnessione.
Qualora l’operatore richieda la trasformazione di un circuito di
interconnessione a consumo attivo, per il quale ha quindi già
sostenuto gli oneri di attivazione e gli eventuali anticipi sui canoni
annui, non sarà tenuto a corrispondere nuovamente tali costi.
Si rileva, infine, che, con le rettifiche adottate, il differenziale
di prezzo sussistente tra le offerte forfetarie ai livelli SGU ed
SGT è in linea con il differenziale caratteristico dei corrispondenti
valori minutari, coerentemente a quanto si riscontra dal confronto
internazionale.
1.4 Il confronto internazionale
La delibera n. 25/01/CIR prevede, all’articolo 2, comma 11, che,
nella valutazione dell’offerta FRIACO, l’Autorità tenga conto
anche delle condizioni di offerta di servizi analoghi approvate dalle
Autorità di regolamentazione di altri Paesi europei.
I valori per l’offerta FRIACO di Telecom Italia, così come
modificati dal presente provvedimento, pongono l’Italia in linea con
le migliori prassi europee Si nota, tra l’altro, che i valori qui
esposti sono in linea con l’offerta approvata nel 2001 dall’Autorità
francese ART con trabocco.
L’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, nel confronto
internazionale svolto nell’ambito della delibera n. 25/01/CIR, almeno
nel caso di Francia, Spagna e Regno Unito, il prezzo indicato del
servizio FRIACO è comprensivo anche del costo relativo alla
porta del circuito di interconnessione.
Di seguito è riportato un prospetto riepilogativo delle offerte
presenti nel panorama internazionale, aggiornato sulla base delle
informazioni acquisite nel corso della valutazione dell’offerta di
Telecom Italia.
Tabella 6 – confronto internazionale
Nota: in corsivo i valori relativi all’anno 2001
2. Le condizioni tecniche
2.1 Limitazioni sui flussi a livello SGT
La limitazione, per singolo operatore, del numero di flussi attivabili
a livello di SGT con il relativo criterio quantitativo appare suscettibile
di criticità, in considerazione che il rapporto SGU-SGT è
definito sulla base dei bacini di utenza e non della dimensione del
distretto e che gli interessi di interconnessione degli operatori
non saranno tutti allo stesso livello e per il medesimo autocommutatore.
Le motivazioni fornite da Telecom Italia a sostegno di tale limitazione
si riferiscono alla necessità di salvaguardare l’integrità
della rete, evitando un eccesso di traffico sulle tratte trasmissive
SGU-SGT.
L’Autorità, pur condividendo l’obiettivo di salvaguardare
l’integrità della rete, ritiene opportuno approfondire la reale
necessità di porre limitazioni al numero di flussi attivabili
a livello SGT, nonché la modalità di gestione di tale
eventuale limitazione in maniera più flessibile. In tale ottica,
se la limitazione fosse giustificata, sarebbe più corretto
prevedere un eventuale contingentamento dei flussi SGT non a livello
di singolo operatore, ma a livello di capacità complessiva.
L’Autorità, quindi, si riserva di valutare dopo 6 mesi dall’avvio
del servizio la necessità e gli effetti di tale limitazione,
con particolare riguardo al mancato soddisfacimento delle richieste
degli operatori, alla luce sia dei dati di traffico rilevati nella
compagna di misure disposta dalla delibera n. 25/01/CIR, sia dell’analisi
delle effettive esigenze degli operatori.
2.2 Valutazione del traffico di trabocco
Come si evince dall’Offerta di Riferimento 2001 proposta, Telecom
Italia effettua un monitoraggio del traffico di trabocco effettuato
dagli operatori interconnessi al fine di individuare situazioni di
eccessivo impatto sulla rete del fenomeno della congestione dei flussi
a capacità.
A tal fine sono stati proposti alcuni parametri di misura del grado
di perdita in Erlang, realizzato sui flussi a capacità in funzione
del dimensionamento del flusso stesso.
Anche in merito a tali parametri relativi al traffico di trabocco,
l’Autorità si riserva di valutare, sulla base delle misurazioni
presentate da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi, l’articolazione
dei parametri in funzione del numero di flussi FRIACO attivati.
2.3 Disponibilità degli impianti
Relativamente alle indisponibilità prospettate su alcuni impianti
di centrale (SGU ed SGT) per l’attivazione di nuovi flussi, l’Autorità
prende atto delle motivazioni addotte da Telecom Italia e delle soluzioni
ipotizzate dalla stessa Telecom Italia per superare progressivamente
gli impedimenti.
L’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia comunichi
puntualmente lo stato delle richieste sugli impianti al momento dichiarati
indisponibili e segnali il superamento della relativa situazione di
criticità. Al fine di assicurare la parità di trattamento
per l’attivazione di nuovi flussi su tali impianti, Telecom Italia
dovrà garantire la gestione trasparente delle attivazioni sugli
stessi, anche nei confronti delle richieste provenienti da fornitori
di servizi controllati da Telecom Italia o da proprie divisioni.
2.4 Modalità di offerta
Con riferimento alle modalità di offerta del servizio di interconnessione
forfetaria, l’Autorità ritiene necessario valutare l’opportunità
che venga inserita nell’Offerta di Riferimento anche l’opzione senza
trabocco.
Tale opzione viene comunemente offerta in altri Paesi europei e si
ritiene che, in conformità con il principio di cui all’articolo
9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 - secondo il quale
le condizioni di interconnessione devono essere disaggregate per servizi
e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere
oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto - debba essere
fornita all’operatore interconnesso l’opzione di richiedere o meno
la prestazione di trabocco e che il relativo onere di dimensionamento
dei circuiti sarà assunto dallo stesso operatore.
L’Autorità si riserva, pertanto, nell’ambito della prima fase
di operatività del servizio, previa consultazione con gli operatori
eventualmente interessati, di verificare l’opportunità di introduzione
anche di una modalità di offerta del servizio di interconnessione
forfetario senza trabocco, nel rispetto delle garanzie di integrità
della rete.
3. Il manuale di procedure ed il Service Level Agreement
L’Autorità ritiene che le tempistiche proposte da Telecom
Italia per la conversione di flussi di interconnessione esistenti
tariffati a tempo in flussi FRIACO (pari a 58 o 72 giorni solari)
presentino alcune criticità.
Con riferimento ai tempi proposti da Telecom Italia per la riconversione
di flussi di interconnessione minutari in flussi di interconnessione
forfetari, l’Autorità ritiene che essi siano eccessivi in virtù
del fatto che è sufficiente un intervento di riconfigurazione
degli stessi e non occorre effettuare alcun intervento impiantistico
sulla rete. Le attività di riconfigurazione si ritiene possano
essere svolte in un tempo massimo di 30 giorni.
Si fa osservare che oltre ai tempi di configurazione dei flussi,
è necessario considerare i tempi di configurazione della numerazione
in decade 7 (tra cui il nuovo routing number necessario per
l’instradamento) pari, sulla base della proposta di Offerta di Riferimento
di Telecom Italia per l’anno 2001, a 90 giorni solari. Le due attività
non possono essere effettuate in parallelo e, pertanto, si arriverebbe
ad un tempo per l’attivazione di circuiti FRIACO pari a 148 o 162
giorni solari.
L’Autorità, nell’ambito del procedimento relativo alla valutazione
dell’Offerta di Riferimento per il 2001 di Telecom Italia, aveva già
segnalato la criticità derivante dalla previsione di un tempo
massimo di 90 giorni solari per la configurazione di numerazioni non
geografiche che non richiedevano interventi in centrale, prevedendo
una riduzione a 30 giorni solari.
Il tempo complessivo risultante dai valori di tempo massimo stimati
per le due attività è dunque di 60 giorni.
4. Fatturazione
L’Autorità ritiene utile segnalare la necessità che
le modalità di fatturazione per i servizi di interconnessione
forfetaria siano analoghe a quelle previste per i servizi di interconnessione
minutaria. In altre parole, la fatturazione del canone annuo per il
servizio di interconnessione forfetario da parte di Telecom Italia
verso gli operatori interconnessi dovrà essere ripartito su
fatture mensili per il mese di riferimento, emesse da Telecom Italia
in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 del Manuale di procedure
dei servizi di interconnessione.
UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
1. Le condizioni massime di offerta del servizio di raccolta forfetario
per l’accesso ad Internet, con l’esclusione della quota relativa ai kit
di interconnessione in termini di porta e circuiti, sono le seguenti:
1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di offerta
del servizio di raccolta forfetario per l’accesso ad Internet:
2. Telecom Italia comunica lo stato delle richieste sugli impianti attualmente
dichiarati indisponibili e segnala il superamento della situazione di
criticità su tali impianti.
1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla
presente delibera e le pubblica nell’Offerta di Riferimento per il 2001
entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.
2. Telecom Italia aggiorna nell’ambito dell’Offerta di Riferimento per
il 2002 le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetario
per accesso ad Internet coerentemente con l’evoluzione dei costi.
3. Ai sensi dell’articolo 3 della delibera n. 25/01/CIR, l’Autorità
si riserva di rivedere le condizioni tecniche ed economiche dei servizi
di raccolta forfetaria per l’accesso ai servizi in decade 7, dopo sei
mesi dalla data di attivazione del servizio, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti :
4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni
contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità.