Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22
marzo 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare
l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.
28, recante "Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000,
ed in particolare l’articolo 10, comma 9;
VISTO il provvedimento recante "Disposizioni in materia di
comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per
i giorni 9 e 10 aprile 2006", approvato dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 29/06/CSP
del 3 febbraio 2006, recante "Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per
i giorni 9 e 10 aprile 2006" e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
VISTE la delibera n. 49/06/CSP e la delibera n. 50/06/CSP con le quali
è stata sanzionata la società R.T.I. – Reti Televisive
Italia S.p.A. esercente le emittenti Rete 4 e Italia 1 per il mancato
rispetto nei programmi informativi, in particolare nei notiziari TG4
e Studio Aperto, delle disposizioni in materia di parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;
VISTE la delibera n. 51/06/CSP e la delibera n. 52/06/CSP con le quali
è stata diffidata la società RAI – Radiotelevisione Italiana
S.p.A. per il mancato rispetto nei programmi informativi, in particolare
nei notiziari TG1 e TG2, delle disposizioni in materia di parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;
VISTE le delibere n. 53/06/CSP, 54/06/CSP e 55/06/CSP relative agli
esposti presentati dalla lista "La Rosa nel Pugno";
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche, e che l’attività di informazione radiotelevisiva,
in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione
delle opinioni;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche
nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è
regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della
ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal
criterio della parità di trattamento;
CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto
politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto
del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare
nei programmi di informazione l’equa rappresentazione di tutte le opinioni
politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare
con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le
coalizioni e tra le liste concorrenti all’interno di una stessa coalizione;
RITENUTO, pertanto, di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive
pubbliche o private operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi
di informazione la corretta parità di accesso ai soggetti politici
durante lo svolgimento della campagna elettorale in corso, in particolare
assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l’equilibrata
presenza delle liste concorrenti all’interno di una stessa coalizione;
UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito
nazionale sono richiamate a rispettare nell’ambito dei programmi di informazioni,
in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative
alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti
politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra
le coalizioni e l’equilibrata presenza delle liste concorrenti all’interno
di una stessa coalizione.