Delibera n. 481/06/CONS

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

Pubblicata su questo Sito in data 17/10/06
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 14 ottobre 2006


L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" , pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l’art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l’art. 45;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’ 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato " testo unico", l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività, la completezza, l’imparzialità e la correttezza dell’informazione; favorire l’accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l’istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l’identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell’offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

CONSIDERATO che la qualità dell’offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione della qualità dell’offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;

RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di "contratto nazionale di servizio", a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell’articolo 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

VISTA la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l’Autorità ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all’intesa del Ministro delle comunicazioni;

TENUTO CONTO dell’opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento;

CONSIDERATO che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell’Autorità da adottare ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

CAPO I
Principi generali
Articolo 1
(Oggetto)

1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali , il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni, di seguito denominato "Ministero" e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata "RAI", per il triennio 2006-2008.

CAPO II
Programmazione televisiva e radiofonica
Articolo 2
(Qualità dell’offerta)

1. La RAI deve assicurare un’offerta di qualità improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:

a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;

b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche;

c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale;

e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

2. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato , in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all’ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori.

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a distanza.

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all’articolo 4.

3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l’offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilità separata di cui all’art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

Articolo 3
(Sistema di valutazione della qualità dell’offerta)

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all’articolo 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualità dell’offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti .

2. Il sistema di valutazione della qualità dell’offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio.

3. All’attività dell’organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell’offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all’Autorità e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

Articolo 4
(Programmazione per i minori)

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l’infanzia e l’adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull’uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e Minori.

Articolo 5
(Programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali )

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all’adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone disabili

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l’accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l’accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

Articolo 6
(Programmazione audiovisiva europea)

1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all’utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia. Tali percentuali tengono conto dell’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l’identità nazionale

2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

3. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all’Autorità e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

Articolo 7
(Promozione delle minoranze linguistiche)

1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l’identità culturale nell’ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .

2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell’ambito della compatibilità finanziaria.

Articolo 8
(Promozione delle programmazioni regionali e locali)

1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le Regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.

2. Nell’ambito dei contratti di servizio regionali e, per le Province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identità locali.

Articolo 9
(Iniziative europee ed internazionali)

1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e cura la collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo.

2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione sugli sviluppi della società italiana per le comunità italiane all’estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

Articolo 10
(Servizi speciali per la mobilità)

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilità comunque connesse con la sicurezza stradale.

2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La RAI è tenuta ad estendere l’attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell’utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.

4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

CAPO III
Innovazione tecnologica
Articolo 11
(Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)

1. La RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall’Autorità con delibera n. 163/05/CONS , volte a favorire l’utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

Articolo 12
(Trasmissioni televisive digitali terrestri)

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni .

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero.

Articolo 13
(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.

Articolo 14
(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in simulcast)

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l’innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l’accesso all’intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

Articolo 15
(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. La RAI è tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

Articolo 16
(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)

1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l’Alta Definizione, l’IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all’articolo 13 del presente provvedimento.

2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all’osservanza della regolamentazione stabilita dall’Autorità e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

Articolo 17
(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l’esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all’atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO IV
Sviluppo dei mercati
Articolo 18
(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)

1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 e dall’articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall’Autorità.

2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 5, del testo unico.

CAPO V
Vigilanza
Articolo 19
(Verifica dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico)

1. L’Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso.

2. L’Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all’Autorità e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all’Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.

5. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo sull’adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai fini dell’intesa di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

 

Michele Lauria

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola