L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata
nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione
italiana S.p.a., nonché delega al governo per l’emanazione del
testo unico della radiotelevisione" , pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l’art.
17;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "Testo
unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
– n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l’art. 45;
VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante "Interventi
a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112",
del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’ 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione
di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale
delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva
della conversione alla tecnica digitale";
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione,
di seguito denominato " testo unico", l’attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce
un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei
principi di cui al Titolo I, Capo I dello stesso testo unico, il quale
individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico
servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione,
la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana
e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare
prestazioni di utilità sociale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del testo unico,
il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per
concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base
di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle
comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati
i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per
la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa,
alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del testo unico, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio della società concessionaria con copertura
integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche
dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative,
il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo
dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e
su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici
e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e
dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la
diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo
nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla
viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo
8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
n) l’articolazione della società concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino
Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
o) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge;
p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;
RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall’articolo
44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per
il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di tali quote
il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione,
o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone
animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia e che,
ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi
nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;
CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale
radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività,
la completezza, l’imparzialità e la correttezza dell’informazione;
favorire l’accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari
opportunità; rispettare la dignità della persona e dei
minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere
la cultura, l’istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l’identità
nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire
la ricezione dell’offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei
disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima
copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi
dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una
programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze
della totalità degli utenti;
CONSIDERATO che la qualità dell’offerta televisiva costituisce
un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere
perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte
le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che,
a tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione della
qualità dell’offerta che si avvalga di appositi indicatori e
di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;
RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il
triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto
di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni
della legge, assumendo la denominazione di "contratto nazionale
di servizio", a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali
e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 31
luglio 2004, n. 112, trasfuso nell’articolo 45, comma 4, del testo unico,
con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al
progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e
locali;
VISTA la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la
quale l’Autorità ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto
degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo
ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112,
sottoposto all’intesa del Ministro delle comunicazioni;
TENUTO CONTO dell’opportunità di accogliere le osservazioni
formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento;
CONSIDERATO che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato
all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica
trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova
deliberazione dell’Autorità da adottare ai sensi dell’articolo
45, comma 2, lettera b), del testo unico;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
CAPO I
Principi generali
Articolo 1
(Oggetto)
1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della normativa
vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario
e degli accordi internazionali , il presente provvedimento definisce le
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per
il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero
delle Comunicazioni, di seguito denominato "Ministero" e la
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata "RAI",
per il triennio 2006-2008.
CAPO II
Programmazione televisiva e radiofonica
Articolo 2
(Qualità dell’offerta)
1. La RAI deve assicurare un’offerta di qualità improntando la
propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:
a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di
soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società
e garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità,
lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e
tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità
etniche;
c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale
e locale;
e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni
volgari o di cattivo gusto.
2. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli
orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie
che devono essere diffuse in modo equilibrato , in tutte le fasce orarie,
comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualità, compresa quella di
approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale
e internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche
che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli,
con particolare riguardo all’ambiente, alla salute, alla qualità
della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili,
agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti
della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti
in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei
consumatori.
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione
della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue
straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica
e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a distanza.
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione
delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive
e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle
realizzate dai produttori indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all’articolo
4.
3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l’offerta
televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio
pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono
definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra
diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della
contabilità separata di cui all’art. 47 del testo unico, tra la
programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa
alla discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel rispetto
dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.
Articolo 3
(Sistema di valutazione della qualità dell’offerta)
1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che,
avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione
di cui all’articolo 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri
il grado di qualità dell’offerta televisiva e radiofonica. La Rai
consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di
soddisfazione degli utenti .
2. Il sistema di valutazione della qualità dell’offerta di cui
al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno
alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia,
scelti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa
con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall’entrata
in vigore del contratto di servizio.
3. All’attività dell’organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce
supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali
e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Il sistema di valutazione della qualità dell’offerta è
avviato dalla RAI entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto
di servizio che determina gli indicatori di qualità e gli indici
di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi
all’Autorità e al Ministero e resi pubblici dalla RAI,
anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.
Articolo 4
(Programmazione per i minori)
1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto
delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall’articolo
34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La
RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra
le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione
che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di
programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta
a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto
di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di
formazione ed informazione per l’infanzia e l’adolescenza, che tenga conto
dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in
particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le
ore 20.
3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull’uso
corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori,
anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi
adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta
e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva
informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione.
La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato
TV e Minori.
Articolo 5
(Programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali
)
1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità
sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all’adozione
di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire,
comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia
in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione,
con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi
i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando
la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto.
In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo
e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio
dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone
disabili
2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire
l’accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con
ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive.
La RAI si impegna in particolare a garantire l’accessibilità alla
propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte
dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
Articolo 6
(Programmazione audiovisiva europea)
1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non
inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla
produzione di opere europee, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del testo
unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati
all’utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la
riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani
o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell’infanzia. Tali percentuali tengono conto dell’obiettivo di favorire
lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi
inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere
la lingua e la cultura italiana salvaguardando l’identità nazionale
2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere
audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno
fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche
accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle
rassegne.
3. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica
del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo
annualmente all’Autorità e al Ministero la documentazione rilevante
per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.
Articolo 7
(Promozione delle minoranze linguistiche)
1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche,
allo scopo di favorire e promuovere l’identità culturale nell’ambito
delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge
14 aprile 1975, n. 103 .
2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie
presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell’ambito
della compatibilità finanziaria.
Articolo 8
(Promozione delle programmazioni regionali e locali)
1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali,
operando in collaborazione con le Regioni e gli enti locali e valorizzando
i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione,
informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.
2. Nell’ambito dei contratti di servizio regionali e, per le Province
di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti
di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere,
comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identità
locali.
Articolo 9
(Iniziative europee ed internazionali)
1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse
dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e cura la collaborazione
con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine
della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione
del patrimonio culturale italiano ed europeo.
2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura
e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione
sugli sviluppi della società italiana per le comunità italiane
all’estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed
informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.
Articolo 10
(Servizi speciali per la mobilità)
1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva
e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni
del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale e quelle
di pubblica utilità comunque connesse con la sicurezza stradale.
2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del
traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza
stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari
nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi,
senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale
e zone limitrofe.
3. La RAI è tenuta ad estendere l’attuale copertura del servizio
Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di
servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di
orientamento dell’utenza e della protezione civile, anche in collaborazione
con le emittenti radiofoniche private.
4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla
viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del
servizio anche da parte di cittadini esteri.
CAPO III
Innovazione tecnologica
Articolo 11
(Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)
1. La RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali
terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all’articolo
42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate
dall’Autorità con delibera n. 163/05/CONS , volte a favorire l’utilizzazione
razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi
nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.
Articolo 12
(Trasmissioni televisive digitali terrestri)
1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della
tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma
generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità
su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dalla
delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni .
2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità
e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione
della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione
della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane,
è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall’entrata in vigore del
contratto di servizio, previa approvazione da parte dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito
il Ministero.
Articolo 13
(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)
1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS
e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina
a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità
trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica
digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.
Articolo 14
(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità
della programmazione diffusa in simulcast)
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e
dell’economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l’innovazione
tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale,
la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite
e via cavo.
2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone
di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni,
l’accesso all’intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche
in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite
e via cavo.
3. Le modalità attuative per l’adempimento dell’obbligo di cui
al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.
Articolo 15
(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. La RAI è tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una
adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla
delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.
2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare
lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione
delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione
e i tempi di attuazione.
Articolo 16
(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)
1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale
del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi
mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l’Alta
Definizione, l’IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva
a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento
e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso
alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all’articolo
13 del presente provvedimento.
2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all’osservanza
della regolamentazione stabilita dall’Autorità e dal Ministero
per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.
Articolo 17
(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)
1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per
palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi
in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori
di contenuti, per l’esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima
è tenuta al rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto
dall’art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere
il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra
società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il
soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che tale società
soddisfi, all’atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa
vigente.
CAPO IV
Sviluppo dei mercati
Articolo 18
(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)
1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto
di quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 e dall’articolo 47 del testo
unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate
dall’Autorità.
2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici
ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi
di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo.
Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue
altresì l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli
investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 45, comma 5, del testo unico.
CAPO V
Vigilanza
Articolo 19
(Verifica dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico)
1. L’Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo
venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di
cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici
contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del
servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
stesso.
2. L’Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi
impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all’Autorità e al
Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa
alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere
per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione
della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista
dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo
riferisce con cadenza semestrale all’Autorità, al Ministero e alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.
5. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo sull’adempimento
dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione
annuale al Parlamento.
La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni
ai fini dell’intesa di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio
2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.
Roma, 2 agosto 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Giancarlo Innocenzi Botti
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Michele Lauria
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| Per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Roberto Viola |
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