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Operatore |
Term. in fascia di picco (€cent/min) |
Term. in fascia fuori picco (€cent/min) |
Valore medio ponderato (€cent/min) |
Valore medio ponderato (Lire/min) |
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TIM |
19,9 |
12,91 |
16,81 |
325 |
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Vodafone Omnitel |
18,9 |
14,7 |
17,06 |
330 |
La delibera n. 338/99 aveva inoltre previsto di verificare, nel medio periodo, l’orientamento al costo dei prezzi di terminazione, fissati dalla stessa delibera sulla base del confronto europeo (best practice), e dell’introduzione di un sistema contabile da parte degli operatori mobili notificati.
L’analisi della necessità di rivedere il valore fissato con delibera n. 338/99 si articola su due direttrici principali:
Relativamente alle valutazioni contabili, l’Autorità ha svolto un’analisi basata sui dati di contabilità regolatoria, allo stato, disponibili. Sono stati in particolare valutati i dati relativi agli anni 1999 e 2000, basati sulla contabilità a costi storici.
Tale attività è stata avviata con la delibera n. 340/00/CONS, integrata successivamente con la delibera 485/01/CONS. I dati di costo forniti, relativi a un sistema a costi storici pienamente distribuiti, sono stati sottoposti a verifica contabile da parte di un soggetto indipendente e diverso dall’Autorità stessa. Allo stato della presente decisione, oltre che alle risultanze contabili, è disponibile la relazione di tale soggetto relativa alla contabilità 1999.
Ai fini di valutare il grado di orientamento al costo dei prezzi di terminazione, unitamente ai dati contabili esposti, l'Autorità ha valutato il tasso di remunerazione del capitale, presentato dagli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell’interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, ovvero le società Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel, da applicare per la predisposizione della contabilità presentata ai fini regolatori. La media ponderata del tasso di remunerazione del capitale presentato dagli operatori è pari al 21,45%.
In linea con quanto previsto dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l’Autorità ha proceduto a una prima valutazione del tasso di remunerazione del capitale utilizzando il metodo del WACC (Weighted Average Cost of Capital, o costo medio ponderato del capitale), considerando:
Per la valutazione del costo del capitale proprio, l'Autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (Capital Asset Pricing Model), considerando:
Per la valutazione del costo del capitale di debito degli operatori notificati è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (spread) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all’impresa.
Per la valutazione dell’aliquota fiscale di riferimento, l’Autorità ha assunto una misura media del valore stimato coerente con il periodo di riferimento.
Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito la misura assunta è stata valutata considerando un valore di riferimento in linea con il valore medio di capitalizzazione degli operatori notificati ed il valore del debito, che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, dal valore del fondo trattamento fine rapporto e dai debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.
Per quanto riguarda infine il costo del capitale riscontrabile nel mercato nazionale (relativamente agli operatori nuovi entranti) ed europeo della telefonia mobile, le indicazioni emerse segnalano l’opportunità di ulteriori approfondimenti, anche in vista della prossima adozione della metodologia a costi incrementali. In particolare, la definizione della struttura finanziaria ottimale, il corretto dimensionamento del capitale impiegato e i parametri di rischiosità da utilizzare dovrebbero essere ulteriormente analizzati. Inoltre, occorre notare che le valutazioni dell’Autorità sul costo del capitale devono essere impostate in un’ottica di lungo periodo, dovendo riflettere la remunerazione degli investimenti connessi con la rete mobile degli operatori notificati. L’Autorità ritiene che l’incertezza relativa a previsioni di lungo periodo in un mercato ad alto tasso di innovazione come quello della telefonia mobile, è però parzialmente compensata dalla conoscenza delle attività mature connesse alla rete mobile GSM, che presentano in prospettiva un minor rischio per gli operatori notificati, per la loro notorietà e per il numero di clienti in portafoglio.
Alla luce delle valutazioni sopra esposte l’Autorità ritiene quindi che il tasso di remunerazione del capitale applicabile nell’ambito della contabilità regolatoria predisposta dagli operatori notificati possa valutarsi, allo stato, in una misura non superiore al 18 %.
L’Autorità inoltre, nel valutare il grado di orientamento al costo, ritiene opportuno considerare un prezzo medio di terminazione determinabile dai dati forniti da ciascun operatore. Questo garantisce una obiettiva rappresentazione dei costi medi conseguibili da un operatore efficiente. Occorre peraltro notare che il valore preso a riferimento rappresenta un valore di efficienza già conseguito dagli operatori notificati, in quanto ecalcolato su una contabilità a costi storici pienamente distribuiti. Ulteriori guadagni di efficienza e quindi ulteriori riduzioni del prezzo di terminazione sono ipotizzabili alla luce dell’evoluzione dei costi degli operatori,mentre l’adozione di una contabilità a costi correnti e successivamente di una valutazione incrementale di lungo periodo, da prodursi a partire dall’esercizio 2002, potrà consentire una ancora più significativa ed omogenea connessione tra costi sostenuti e piani di investimento da una parte e prezzi dei servizi regolati dall’altra.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, rilevati i costi operativi ed il capitale impiegato, dalle risultanze contabili e tenuto conto della relazione del soggetto indipendente preposto alla verifica per lo stesso anno, l’Autorità ritiene che l’attuale prezzo di terminazione (nonchè quello nominale stabilito con delibera n. 338/99) risulta non orientato ai costi e quindi suscettibile di correzione mediante un intervento regolamentare da parte dell’Autorità.
L’opportunità di fissare un valore iniziale del prezzo di terminazione inferiore a quello attuale emerge anche da un confronto europeo. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi (in €cent al minuto) di terminazione rilevati a settembre 2002 (fonte Cullen International, settembre 2002) :
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Paese |
Articolazione |
Quota di |
|||
|
Operatore |
Intera o Flat |
Ridotta |
Week End. |
||
|
Norvegia |
8,6 |
2,5 |
|||
|
Svezia |
10 |
||||
|
Austria |
11,25 |
||||
|
Lux |
13,41 |
11,25 |
|||
|
Irlanda |
14,9 |
11,4 |
8,9 |
||
|
DK |
16 |
8 |
1 |
||
|
Germania |
14,3 |
||||
|
Belgio |
14,98 |
10,78 |
7,01 |
4,21 |
|
|
Spagna |
17,18 |
9,46 |
Nota 1 |
||
|
Francia |
Orange |
18,17 |
9,09 |
Nota 2 |
|
|
Francia |
SFR |
18,21 |
9,11 |
Nota 2 |
|
|
UK |
Cellnet |
19,9 |
16,3 |
1,8 |
|
|
UK |
Vodafone |
21 |
11,7 |
7,5 |
|
|
Italia |
TIM |
19,9 |
12,91 |
||
|
Italia |
Vod.Omnitel |
18,9 |
14,7 |
||
|
Olanda |
18,2 |
14,3 |
2,9 |
||
|
Grecia |
18 |
5 |
|||
|
Portogallo |
20,7 |
||||
A partire dai dati sopra riportati, il valor medio europeo è
stato determinato sulla base delle differenti articolazioni (laddove
previste) in fascia intera, ridotta e fine settimana, prendendo a riferimento
distribuzioni omogenee di traffico (paniere). Si è inoltre tenuto
conto della quota iniziale (set-up) nei casi in cui la stessa
è applicata. Infine, il dato di ciascun paese è stato
ponderato considerando la rispettiva popolazione. Sulla base delle diverse
ipotesi di traffico, il valor medio europeo del costo di terminazione
minutario si attesta in un intervallo compreso tra 15,5 e 16 €cent (300
– 310 Lire/minuto). Ulteriori riduzioni rispetto al valore medio così
calcolato sulla base delle rilevazioni di settembre, sono da ritenersi
probabili alla luce delle recenti decisioni delle autorità nazionali.
L’Autorità ritiene opportuno mantenere la possibilità, per gli operatori di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco. Ciò in primo luogo a tutela dell’utenza, primariamente residenziale, per la quale il prezzo finale della chiamata fisso-mobile in fascia di fuori picco è direttamente legato al prezzo di terminazione in fascia ridotta stabilito dal singolo operatore. Inoltre, con tale impostazione, si mantengono le leve competitive a disposizione di ciascun operatore il quale, con la fissazione di prezzi articolati, può da un lato assicurare una migliore efficienza d’uso delle rispettive reti, dall’altro orientare la domanda. Peraltro tale impostazione non preclude la scelta, per il singolo operatore, di offrire un prezzo di terminazione non articolato, o di offrire, sulla base delle richieste degli operatori interconnessi, condizioni innovative di offerta del servizio di terminazione, nel rispetto comunque dei vincolo di riduzione previsto dal presente provvedimento e del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell’offrire pari opportunità a tutti gli operatori interconnessi.
Nel caso di articolazione in fasce orarie di picco e fuori picco, al fine di poter valutare correttamente il rispetto del vincolo di prezzo della terminazione, determinato sul valore medio massimo, risulta tuttavia opportuno esplicitare ex-ante le modalità di calcolo di tale valore a partire da quelli determinati dagli operatori nelle fasce di articolazione. Pertanto, considerato il valore medio massimo a valere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i nuovi prezzi di terminazione dovranno essere determinati sulla base del paniere del traffico (distribuzione del traffico sulle differenti fasce orarie) totale terminato nell’anno 2002. Analogamente, con l’entrata in vigore delle ulteriori riduzioni del prezzo massimo di terminazione previste dal meccanismo di programmazione, l’eventuale articolazione dovrà essere basata sul paniere di traffico relativo all’anno precedente a quello della riduzione. Relativamente, infine all’adozione di un unico paniere o di panieri differenti per ciascun operatore, l’Autorità, pur rilevando che le distribuzioni di traffico degli operatori notificati tendono ad uniformarsi nel corso degli anni 2000-2001, ritiene opportuno che ciascun operatore assoggettato al meccanismo di programmazione articoli, se del caso, i prezzi di terminazione secondo il proprio paniere di traffico, ciò al fine di salvaguardare le specificità di ciascun operatore.
Attualmente l’operatore di rete fissa notificato è soggetto all’obbligo di comunicazione delle proprie offerte economiche all’Autorità almeno 30 giorni prima dell’effettiva introduzione del servizio.
Nei mercati dell’interconnessione le offerte economiche dei servizi intermedi dovrebbero consentire ad altri operatori notificati soggetti ai medesimi obblighi di preavviso di definire la propria politica dei prezzi entro un congruo lasso di tempo. L’applicazione del termine di 30 giorni per la comunicazione da parte di TIM e OPI delle offerte relative alla terminazione mobile non consentirebbe all’operatore di rete fissa notificato di definire la propria offerta nel rispetto dei termini stabiliti dall’Autorità (30 giorni).
L’Autorità, pertanto, ritiene che le condizioni economiche dei servizi di terminazione mobile debbano essere comunicate almeno con 45 giorni di anticipo rispetto all’effettiva introduzione della modifica delle condizioni economiche, al fine di consentire agli operatori di rete fissa notificati di adeguare i prezzi fisso-mobile nel rispetto degli obblighi di preavviso stabiliti dall’Autorità (30 giorni).
La delibera n. 338/99 aveva posto in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore di rete fissa notificato, obblighi di natura regolamentare relativi al prezzo delle chiamate fisso-mobile.
Tali obblighi sono principalmente riconducibili alla modalità di definizione della quota di spettanza dell’operatore fisso (retention), con esclusione dunque della parte di terminazione direttamente riconosciuta all’operatore mobile.
Alla luce di tale impostazione metodologica, l’applicazione di un sistema programmato di riduzione dei prezzi per gli operatori fissi non può che applicarsi anche alla quota di retention, ed essere corredata da regole generali per la determinazione del prezzo finale.
Alla luce dell’attività avviata per la revisione del sistema di price cap dei servizi di Telecom Italia in base alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, l’Autorità ritiene opportuno intervenire con un successivo provvedimento per definire il vincolo di cap sulla quota di retention e le relative modalità di applicazione.
Al fine di garantire la tempestiva determinazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile e tenuto conto dei tempi necessari per l’approvazione di tali prezzi, l’Autorità tuttavia ritiene necessario fissare, nel presente provvedimento il valore iniziale della quota di retention da sottoporre ad un meccanismo di price cap. A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, dall’entrata in vigore della delibera n. 338/99, il valore massimo della quota di retention a suo tempo fissato (110 lire/min) è rimasto invariato a fronte della riduzione delle quote di terminazione, di una riduzione generalizzata dei costi di interconnessione e, considerata la retention come la componente a disposizione dell’operatore di accesso per la definizione di un prezzo finale all’utenza (data l’esternalità del costo della terminazione su rete mobile), a fronte della riduzione che gli altri servizi di traffico hanno subito con l’applicazione del meccanismo di Price Cap.
Giova tuttavia osservare al riguardo che tale circostanza non ha ostacolato lo sviluppo di una notevole concorrenza nello specifico segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile che registra, al pari delle comunicazioni internazionali, la più alta quota di penetrazione degli operatori alternativi (oltre il 30%). Pertanto l’Autorità ritiene di stabilire i seguenti criteri di regolazione del prezzo della retention:
Infine, relativamente alla valorizzazione effettiva della quota di retention, si è rilevato, nel corso del procedimento, che le relative modalità di calcolo non risultano di facile ed immediata applicazione. In particolare si evidenzia che, nel rispetto del valore massimo di tale quota, stabilito dalla delibera n. 338/99, i valori di retention applicati ai prezzi delle chiamate fisso-mobile verso i differenti operatori di rete mobile possono differenziarsi anche per effetto delle diverse quote di traffico considerate nel paniere complessivo di tali chiamate. Pertanto si ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione una proposta di modifica delle modalità di calcolo e l’applicazione della quota di retention nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per la formazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dai propri clienti e dirette ai differenti operatori di rete mobile.
L’Autorità ritiene opportuno uniformare le fasce orarie relative al servizio fisso-mobile a quelle vigenti per le chiamate interurbane.
Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 ottobre 2002, è stato trasmesso il 9 ottobre 2002 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) per il parere, e, per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, alle Direzioni Generali Concorrenza e Società dell’Informazione della Commissione europea.
Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM è pervenuto all’ Autorità il 9 dicembre 2002. L’AGCM, nel sottolineare in primo luogo la particolare importanza del provvedimento in esame, rileva la sussistenza di motivazioni per un nuovo e successivo (rispetto alla delibera n. 338/99) intervento regolamentare in materia. Secondo l’AGCM, in un contesto generale di riduzione dei prezzi dei diversi servizi di telecomunicazioni, il segmento delle comunicazioni fisso-mobile è quello che ha meno contribuito al miglioramento delle condizioni di offerta, sia per ciò che attiene alla componente di terminazione mobile, la cui riduzione registrata dal dicembre 1999 ad oggi viene considerata dall’AGCM insufficiente, sia per la componente di retention, il cui valore nello stesso periodo è rimasto inalterato. Inoltre il confronto europeo, secondo l’AGCM, colloca le condizioni di terminazione mobile in Italia tra le più elevate, a fronte comunque di un tasso di penetrazione tra i maggiori in sede europea. Pertanto l’AGCM concorda sulla necessità dell’intervento proposto dall’Autorità.
Con riferimento ai contenuti del provvedimento, l’AGCM ritiene condivisibile la valutazione dell’Autorità circa la necessità di introdurre un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di terminazione, individuando nel valore di partenza il parametro cruciale per garantire l’efficacia del meccanismo. A tale riguardo, l’AGCM, rilevando che i dati contabili utilizzati dall’Autorità per la determinazione del valore di partenza sono quelli relativi agli anni 1999 e 2000 e basati sulla metodologia a costi storici pienamente allocati, ritiene più fondante utilizzare un confronto con la best practice europea per la determinazione del valore di partenza, considerando anche che la metodologia contabile del tipo Long Run Incremental cost (LRIC) risulta essere la più appropriata per tale determinazione.
La valutazione svolta dall’AGCM porta a considerare un valore per il costo di terminazione, identificato come media dei prezzi applicati in Norvegia, Svezia ed Austria.
In merito alla riduzione programmata per gli anni 2004 e 2005, l’AGCM, nell’osservare che le misure previste sono di competenza dell’Autorità, sottolinea l’opportunità di utilizzare parimenti il confronto internazionale, nella considerazione che gli incrementi di produttività previsti per le aziende italiane non possano discostarsi significativamente dai migliori incrementi previsti a livello internazionale.
Per ciò che attiene alle misure previste per la riduzione della quota di retention di Telecom Italia, l’AGCM osserva che l’attuale livello risulta suscettibile di ampia riduzione, qualora si consideri la corrispondente riduzione avvenuta dal 1999 ad oggi dei costi di interconnessione su rete fissa sottostanti la fornitura del servizio fisso-mobile. Secondo l’AGCM, una tale riduzione potrebbe favorire lo sviluppo di offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa.
Infine, l’AGCM ritiene pienamente condivisibili le ulteriori misure previste dall’Autorità, quali ad esempio la comunicazione ex-ante dell’articolazione peak ed off-peak dei prezzi di terminazione, prevista per gli operatori mobili ai fini della valutazione del rispetto della riduzione programmata, e la previsione delle disposizioni volte ad informare i consumatori in merito ai costi di terminazione di pertinenza di ciascun operatore di rete mobile.
Il parere sullo schema di provvedimento reso dalle Direzioni Generali Concorrenza e Società dell’Informazione della Commissione europea è pervenuto all’Autorità in data 16 gennaio 2003.
La Commissione europea valuta innanzitutto in maniera positiva l’iniziativa dell’Autorità di introdurre misure in grado di garantire un maggiore orientamento ai costi dei prezzi di terminazione fisso-mobile, pur non formulando osservazioni in merito al valore iniziale, né circa la metodologia utilizzata per determinare i parametri del network cap.
La Commissione tuttavia esprime perplessità sull’opportunità di introdurre con il calendario previsto un meccanismo di programmazione dei prezzi, alla luce della fase di transizione dal "vecchio" al "nuovo" quadro regolamentare e di quanto specificamente previsto dalla direttiva quadro (2002/21/CE) e dalla direttiva accesso (2002/19/CE), che dovranno essere recepite entro il 24 luglio 2003. In particolare, la Commissione fa presente che secondo tali direttive, per mantenere, modificare o rimuovere obblighi regolamentari già esistenti dovranno essere effettuate analisi di mercato sulla base della lista contenuta nella Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti ai fini della regolamentazione ex-ante. La Commissione, nel riconoscere che comunque tale Raccomandazione non risulta ancora approvata, ritiene che una diversa scomposizione del mercato rilevante, quale quella che si sta prefigurando con l’introduzione del mercato della terminazione su reti di telefonia individuali, possa portare a conclusioni diverse da quelle indicate nello schema di provvedimento dell’Autorità, basate su valutazioni legate al mercato nazionale dell’interconnessione, o all’identificazione di misure regolamentari differenti.
La Commissione inoltre rileva che, secondo il nuovo quadro regolamentare, il progetto di misura dovrà essere sottoposto a consultazione con le parti interessate e, se appropriato, con l’Autorità Nazionale della Concorrenza e notificato alla Commissione ai sensi dell’art. 7 della direttiva quadro.
La Commissione pertanto è dell’avviso che la scelta di adottare le misure di network cap con la necessità di rivedere le disposizioni nel breve periodo (meno di un anno) possa condurre ad un rischio di incertezza relativamente alla permanenza ed alla durata delle riduzioni di prezzo, e tale situazione è contraria agli obiettivi di un quadro regolamentare stabile e prevedibile. Secondo la Commissione, inoltre, tale situazione si verificherebbe anche in relazione alla prevista introduzione a price cap della quota di retention di Telecom Italia.
La Commissione conclude quindi il suo parere suggerendo di effettuare una analisi di mercato con la nuova metodologia appena possibile dopo l’adozione della citata Raccomandazione e di applicare le eventuali misure nella piena vigenza del nuovo quadro regolamentare.
In merito alle considerazioni espresse dall’AGCM, l’Autorità osserva quanto segue. Relativamente al valore di partenza ed ai dati contabili utilizzati per la sua determinazione, l’Autorità, nel concordare con l’AGCM che la base di costo LRIC è la più appropriata per una corretta valutazione dei costi, deve rilevare come il processo di adozione di nuove metodologie contabili, nonché la verifica dei dati risultanti dall’applicazione di dette metodologie, sia lungo e complesso e pertanto, come negli altri paesi europei, l’adeguamento ai costi prospettici debba articolarsi su un periodo pluriennale, anche in considerazione della necessità, per gli operatori, di adeguare la dinamica degli investimenti e l’efficienza dei processi produttivi. Pertanto il sistema più opportuno per l’adeguamento ai costi incrementali risulta essere il meccanismo di network cap, ovvero di riduzione programmata dei prezzi di terminazione. In merito alla riduzione del livello attuale l’Autorità ritiene di dover utilizzare dati contabili già acquisiti e sottoposti a revisione.
L’utilizzo di tali dati porta comunque ad una rimodulazione del valore della terminazione che porta il livello italiano sotto la media europea.
Per quanto concerne la regolazione della retention, l’Autorità intende sottolineare come tale componente del prezzo finale sia caratterizzata da una limitata elasticità di prezzo, anche in virtù della relativa incidenza di riduzioni della retention sul prezzo finale effettivamente pagato dall’utente. La regolamentazione della retention attiene più alla disciplina dei prezzi finali in un mercato concorrenziale piuttosto che a quella dei beni intermedi. La retention è infatti contendibile grazie ai meccanismi di carrier selection e preselection, mediante i quali l’utente che chiama un abbonato alla rete mobile non può scegliere l’operatore di terminazione mentre può selezionare l’operatore fisso di originazione. Tuttavia, l’Autorità ritiene comunque necessario un aggiustamento del valore della retention in considerazione della quota di mercato ancora detenuta da Telecom Italia nello specifico segmento, nonché al fine di correlare la dinamica dei prezzi finali sottoposti a price cap ed i sottostanti valori di interconnessione.
Relativamente al parere reso dalla Commissione europea, si osserva quanto segue. In primo luogo appare opportuno far notare che nel corso del procedimento è stata svolta una specifica analisi di mercato con riferimento alla situazione dell’anno 2001. Per tale analisi, evidentemente svolta sulla base della normativa vigente , sono stati considerati, tra gli altri, il mercato complessivo della terminazione su rete mobile (escluse le chiamate on-net) e quello delle relativo alle chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile . Da tale analisi emerge che gli operatori attualmente notificati (TIM e Vodafone Omnitel) detengono ancora il 90% sia sul mercato complessivo della terminazione mobile sia sul segmento relativo alla terminazione fisso-mobile; pertanto l’Autorità ha ritenuto giustificato mantenere nei confronti dei due operatori sopra indicati gli obblighi disposti con la delibera n. 338/99, rivedendoli alla luce delle rilevazioni contabili e del confronto europeo.
Giova peraltro far rilevare che, come evidenziato dalla stessa Commissione europea, il presente provvedimento costituisce essenzialmente un aggiornamento delle condizioni economiche previste dalla sopra citata delibera.
Tale aggiornamento, necessario e non rinviabile alla luce della vigente normativa nazionale sull’orientamento al costo degli operatori notificati, è conseguente ai dati raccolti nel corso del procedimento. Per quanto riguarda la programmazione futura dei prezzi di interconnessione, l’Autorità ritiene che sulla base di un adeguamento dei prezzi ai costi di lungo periodo, tali prezzi debbano scendere in ragione del 10% l’anno al lordo dell’inflazione nel corso dei prossimi due anni, come di seguito motivato. Comunque, valutato che tali riduzioni sono legate ad un quadro regolamentare suscettibile di cambiamenti, l’Autorità ritiene che l’effettiva applicazione di tali riduzioni debba essere rivista successivamente all’analisi di mercato prevista dal nuovo quadro regolamentare ed alla luce dei rimedi identificati nelle situazioni di dominanza. L’Autorità tuttavia, alla luce della notevole incertezza sui tempi di applicazione del nuovo quadro regolamentare, ritiene utile segnalare il percorso che intende seguire qualora nel nuovo quadro permanessero gli obblighi previsti nel quadro vigente.
L’intervento attuale è, in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini della tutela dei consumatori e del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l’applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù dell’entrata in vigore delle norme interne di recepimento
Sulla base dell’analisi svolta precedentemente e dei dati disponibili, l’Autorità ritiene che un valore iniziale del prezzo massimo di terminazione di 14,95 €cent/min rappresenti un sufficiente grado di orientamento ai costi storici effettivi e possa preservare la dinamica concorrenziale dello specifico segmento di mercato, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti che gli operatori di rete mobili saranno tenuti ad effettuare nei prossimi anni.
L’Autorità ritiene necessario definire un livello di prezzo massimo di terminazione comune per gli operatori di rete mobile notificati determinato sulla base dell’andamento prospettico dei costi degli operatori. Definire un prezzo massimo comune per tutti gli operatori notificati salvaguarda infatti da un lato il principio di competizione sulla terminazione introdotto dalla delibera n. 338/99, dall’altro non impedisce una differente dinamica di riduzione del prezzo tra gli operatori regolati.
Relativamente all’evoluzione della contabilità regolatoria l’Autorità sta attualmente valutando l’impatto del passaggio dal sistema a costi storici a quello a costi correnti. Non è quindi possibile prevedere, in maniera puntuale, quale sia l’evoluzione dei costi di terminazione derivanti dall’applicazione del sistema a costi correnti e, in prospettiva, a costi incrementali. Tuttavia, l’esperienza acquisita nei paesi europei che hanno già introdotto un sistema di contabilità a costi incrementali consente di prevedere, in prospettiva, una riduzione di tali valori rispetto a quelli determinati a costi correnti, tenuto conto che in tali paesi (per esempio Austria e Regno Unito) hanno mostrato i minori prezzi di terminazione.
Relativamente ai prevedibili incrementi di efficienza realizzabili dagli operatori, da un’analisi dei dati pubblici di bilancio degli operatori notificati si rileva, nel periodo 1998-2001, una significativa capacità, dimostrata dagli stessi operatori di riduzione dei costi generali. In prospettiva, pur non potendosi affermare che i costi del servizio di terminazione seguiranno puntualmente l’andamento pregresso di riduzione dei costi generali degli operatori di rete mobile, si ritiene che la tendenza di riduzione dei costi unitari del servizio di terminazione non possa discostarsi in maniera significativa dalla riduzione dei costi generali, per lo meno in un arco temporale relativamente ampio quale quello ipotizzabile per l’introduzione di un meccanismo di programmazione.
Sulla base di queste considerazioni l’Autorità ritiene ragionevole la riduzione programmata di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l’anno.
L’efficacia di tale meccanismo di riduzione è però condizionata all’implementazione delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare che potrebbero modificare il perimetro e la natura dell’intervento dell’Autorità in materia di prezzi delle chiamate fisso-mobile. Inoltre l’applicazione dei criteri contabili LRIC potrà fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di rivedere o confermare la riduzione programmata.
Occorre comunque notare che la percentuale di riduzione sopra indicata, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2005, risulta in linea con le migliori pratiche europee e coerente con le analisi prospettiche dei costi effettuate nei paesi che hanno già realizzato un sistema LRIC.
Si ritiene quindi che il valore al termine del periodo di programmazione risulti, allo stato, sostenibile con l’andamento prospettico dei costi degli operatori nazionali, tenuto anche conto del grado di integrazione esistente per alcuni operatori a livello europeo e quindi del prevedibile progressivo allineamento delle efficienze produttive di tali operatori.
Resta comunque ferma la verifica del valore ipotizzato alla luce della completa attuazione, in Italia, del sistema a costi incrementali.
Relativamente alla quota di retention, l’Autorità ritiene che il relativo valore debba essere assoggettato ai meccanismi di regolazione dei prezzi finali dell’operatore di rete fissa notificato, ovvero a Price Cap. Come già precedentemente rilevato, il valore massimo della quota di retention stabilito dalla delibera n. 338/99 pari a 110 lire al minuto (5,68 €cent al minuto) non è stato soggetto a riduzioni a fronte della discesa dei prezzi massimi finali sottoposti al meccanismo di price cap. Tale riduzione è necessaria considerando anche la discesa delle sottostanti tariffe di interconnessione della rete fissa di Telecom Italia nel periodo 2000 - 2003.
Pertanto l’Autorità ritiene opportuno determinare il nuovo valore massimo della quota di retention nella misura di 4,85 €cent al minuto, che costituisce il prezzo iniziale di riferimento, nell’ambito del meccanismo Price Cap.
UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 5 febbraio 2003
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE
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Per attestazione di conformità a quanto deliberato |
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