L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in particolare,
nella sua riunione del 15 novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze", e successive modificazioni ed integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 47 del 17 febbraio 1983;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco
riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";
VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",
e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione
di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 8 del 12 gennaio 1994;
VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante "Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante "Approvazione
del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1999, n. 78;
VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante "Approvazione
del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante "Attuazione
della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante
"Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per
la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 94 del 21 aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata
nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66;
VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a)
della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;
VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell’11 aprile 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al
rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)"
pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 95 del 24 aprile 2001;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della
loro conformità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante
"Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente
il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 164 del 17 luglio 2001 ;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001,
recante "Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle
nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante
"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e
televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 183 dell’8 agosto 2001;
TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette
con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste
le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato
unitamente alla delibera 287/01/CONS;
CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che consenta,
da un lato, l’avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale
terrestre e, dall’altro, la possibilità di una successiva revisione
ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall’attività
di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione;
CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed integrare il
presente regolamento in conformità alle indicazioni dei piani
di assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica individuazione
del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure
per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la radiofonia,
sia per le procedure per l’ assegnazione di licenze ed autorizzazioni
per la diffusione televisiva, con particolare riferimento al sistema
di assegnazione delle frequenze disponibili e alla determinazione delle
risorse da destinare alla diffusione in chiaro;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti
e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per
gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
- dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti autorizzati
a fornire contenuti;
- dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione
di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari di licenza di operatore
di rete;
RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto
tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;
RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l’orientamento
del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale
che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffusive nell’ottica
di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì
di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide
elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato anche
in attuazione alle previsioni dell’articolo 3, comma 11, della legge
n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione codificata
terrestre;
CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico,
il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza
e del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicità
delle voci presenti sul mercato mediante l’applicazione dei limiti previsti
dall’ articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore dell’emittenza
locale, nonché i limiti previsti dal citato decreto legge 18
novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00,
in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso
soggetto;
RILEVATA l’opportunità di emanare disposizioni di separazione
contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra
fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della televisione
digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre
la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i soggetti che
forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello nazionale;
CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 è
previsto che l’Autorità emani disposizioni specifiche per regolare
il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni
attuative che, in base ai medesimi criteri procedimentali, disciplinino
le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione
delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori
in licenze ed autorizzazioni;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
-
L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis,
comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale.
- Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
| Antonio Pilati
|
Enzo Cheli
|
| IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Adriano Soi |
|
Allegato A alla delibera 435/01/CONS
Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre
tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione
delle concessioni in tecnica analogica;
- "fase transitoria" il periodo che intercorre tra
l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione
delle trasmissioni in tecnica analogica;
- "programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme
dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati
alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva
e caratterizzati da un unico marchio;
- "programmi dati": servizi di informazione costituiti
da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale;
- "blocco di diffusione": l’insieme dei programmi
dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi
su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno
cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
- "capacità trasmissiva": numero dei blocchi
di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze
terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze;
- "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto
di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni
elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione
e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
agli utenti dei blocchi di diffusione;
- "fornitore di contenuti": il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora;
- "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce,
attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato
mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente
alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva
n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
- "ambito locale": l’esercizio dell’attività
di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più
bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente
a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva
non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo
di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
- "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività
di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che
consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente,
almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
- "fornitore di contenuti a carattere comunitario":
il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione
dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegna:
- a non trasmettere più del 5% di pubblicità
per ogni ora di diffusione;
- a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno
il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle
7 alle 21;
- "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati
in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o
da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore
di contenuti;
- "opere europee": le opere originarie:
- di Stati membri dell'Unione europea;
- di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti
requisiti:
- siano realizzate da uno o più produttori stabiliti
in uno o più di questi Stati;
- . siano prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno
o più di questi Stati;
- il contributo dei co-produttori di tali Stati sia
prevalente nel costo totale della co-produzione e questa
non sia controllata da uno o più produttori stabiliti
al di fuori di tali Stati;
- di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva,
o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più
Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati
terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso
accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano
realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o più Stati europei;
- "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri
per l’utilizzo televisivo in tecnica digitale che l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre
2002 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66;
- "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri
per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre
2001 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66.
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI
TELEVISIVI
Articolo 2
(Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
- Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente
regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale,
per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione
in tecnica digitale su frequenze terrestri.
- L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi
televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze
terrestri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni
sulla base delle norme del presente regolamento.
- Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni,
di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in
Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il
rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede
in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è
consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha
la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni
contenute negli accordi internazionali.
- L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative
con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro),
che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
- L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative
con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro),
che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
- L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata
a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società
cooperative prive di scopo di lucro.
- Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato
da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai
fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo
delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi
ovvero la trasmissione di immagini fisse.
- Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere
rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti
abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per
delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199
e seguenti del codice penale.
- Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell’autorizzazione,
entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere
la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste
dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
- dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti
a misure di sicurezza o di prevenzione;
- certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
- estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o
in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero,
in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare
del capitale sociale interamente versato;
- elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute
da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora
i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16,
17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
- ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente
regolamento.
- È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni
ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda
di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta
comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi
dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
- Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al
comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori
30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario
un supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La
proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il
Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di
istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato
come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con
provvedimento motivato.
Articolo 3
(Contenuto della domanda)
- La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:
- i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza
dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;
- l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed
i bacini di riferimento;
- l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione
e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;
- l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e
l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;
- l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione
esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;
- le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di
cui all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei
minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.
Articolo 4
(Durata e rinnovo)
- L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per
una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle
norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi
soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.
- L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso di
scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato
richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione
ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via
provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per
il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.
L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo
16, comma 2, della legge n. 248/00.
Articolo 5
(Contributi)
- Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti
è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro)
a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto
a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad
un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una
autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto
presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima,
del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare
a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province
autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
- Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura
dei contributi per controlli e verifiche.
- In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano
le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
- I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel
formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità.
Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto
della normativa vigente in materia di diritto d’autore.
- I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori
di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione
integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi
alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve
consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma,
le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi,
e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I
direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della
legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari
di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
- I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo
2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività
di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica,
svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.
Articolo 9
(Quote di emissione e produzione)
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento concernente
la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee,
adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari
di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo
2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione
e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.
Articolo 10
(Promozione di opere audiovisive)
- I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata
ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell’articolo
2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all’interno
di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione
e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione
e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con
delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall’articolo
2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
Articolo 11
(Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)
- I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti,
nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al
rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai
concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano
ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le
24:00 e le 07:00.
- I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti
adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo
da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti
una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo
2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è
aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
- I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti
in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte
a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali
di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti
una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo
2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è
aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 12
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
- La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato,
è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell’Autorità
n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.
- Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente
regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello
Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi
di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione
derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al
Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte
le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni
di cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.
- I fornitori di servizi di accesso condizionato:
- rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n.
216/00/CONS;
- qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti
garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui
alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
- I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla
base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni
dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione
dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far
sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato
da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto
servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura
dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il
fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di
rete che li diffonde.
CAPO IV - LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI
Articolo 13
(Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
- La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale,
in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31
marzo 2004 e, comunque, successivamente all’adozione del provvedimento
di cui all’articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
- La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza
è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione
delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei
mercati, dall’articolo 34.
- I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere
direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché
richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo
oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
- Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.
- Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire
le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione
dei programmi e dei dati:
- rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato
A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
- rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche
e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture
e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative
alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei
siti;
- assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione
e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché
l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire
la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
- L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni
del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi
tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono
diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti
attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può modificare
o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della
società dell’informazione forniti da soggetti terzi.
- L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi
di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in
ambito locale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma
2.
- L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi
di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
Articolo 14
(Modalità di rilascio delle licenze)
- Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore
di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale
i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio
di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede
in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è
consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha
la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni
contenute negli accordi internazionali.
- La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può
essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative
con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento
da effettuare.
- La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere
richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative
con capitale interamente versato al momento della presentazione della
domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio,
al 5% del valore dell’investimento da effettuare.
- La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale
non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali
rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale.
- Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete
per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono
essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere
al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.
- Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis,
10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
Articolo 15
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)
- La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito
nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero
delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una
sola licenza e deve contenere:
- i dati relativi al soggetto richiedente;
- l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
- la dichiarazione della conformità degli impianti,
per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento,
alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia
antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
- il progetto di rete, redatto in conformità con il
piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure
previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
- il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato
per i primi cinque anni di esercizio dell’attività;
- l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
- gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi
di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
- la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente
intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente
regolamento ed alla normativa vigente;
- l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi
ad accesso condizionato diffusi.
- Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre
allegata la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli
organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in
società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non
inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;
- certificato di nazionalità della società, qualora
non italiana;
- elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute
da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora
i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società deve essere altresì
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione
antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
e successive modificazioni;
- dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti
a misure di sicurezza o di prevenzione;
- attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista
dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
- La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari
di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica
su frequenze terrestri a condizione che i medesimi:
- siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;
- non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.
- La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione,
oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:
- le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento
divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo
in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività
radiotelevisiva;
- la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione,
nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti
ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente
ed effettivamente eserciti;
- l’assunzione degli impegni di cui all’articolo 35, comma 2, qualora
non assunti già all’atto della richiesta di conversione dell’abilitazione
alla sperimentazione.
- Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora
il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto della richiesta
di abilitazione alla sperimentazione di cui all’articolo 34.
- Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante
i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono
essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e
f) del comma 2.
Articolo 16
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)
- La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito
locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero
delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una
sola licenza e deve contenere: l’indicazione del bacino di utenza che
si intende coprire; gli elementi di cui all’articolo 15, comma 1; nel
caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive,
gli elementi di cui all’articolo 15, comma 3.
- La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo
15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione
rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda
di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione
del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio
netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.
Articolo 17
(Radiofrequenze utilizzabili)
- La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle
bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.
- Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione
di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente
operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove
sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero
delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare
tali disturbi.
- Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun
operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto
dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro
elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri,
di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le
modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili
sono specificate nel provvedimento di cui all’articolo 29.
Articolo 18
(Contributi e canoni)
- I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento
dei contributi determinati dall’Autorità con regolamento di cui
al successivo articolo 29.
- In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano
le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive
modificazioni.
Articolo 19
(Progetto dell'impianto o della rete)
- Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d), redatto
in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze può comprendere una o più stazioni di
radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione
anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con
la base di dati che verrà indicata dall’Autorità, nella
quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative
aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento,
compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
- Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti
e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall’articolo
2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato
rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto
previsto dall’articolo 21 del presente regolamento.
Articolo 20
(Verifiche sugli impianti)
- Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
- Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario,
alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario,
che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso
agli incaricati.
Articolo 21
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
- I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale
o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune
di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente
alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti
previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione
delle frequenze.
- In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma
1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di assicurare il rispetto
della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute
umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione
per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze,
la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili
nonché piani di trasferimento anche graduali.
- Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari
di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori
e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali
e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività,
nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio
e delle bellezze naturali.
- Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei
segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano
le disposizioni previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
- L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto
di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali
controversie l’Autorità provvede secondo quanto previsto dall’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
Articolo 22
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
- Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione
e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali
possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere
le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli
accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia
di interconnessione di reti di telecomunicazione.
- Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione
della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori
di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n.
216/00/CONS.
- Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori
di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi
tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della
guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera
dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica
ai programmi ricevibili dall’utente.
Articolo 23
(Durata delle licenze e revoca)
- Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili
conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere
cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni,
sentita l’Autorità.
- La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui
al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché
nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento
ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso
di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività
d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per
il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
- Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni
indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita
l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza
individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per
garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni
ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione
di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se
l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro
due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni.
Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata
entro sette giorni dall'adozione.
CAPO V - NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE,
DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 24
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8, della
legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata
con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva:
- un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente
alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;
- ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17
e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate
che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi
televisivi numerici, in ambito nazionale;
- ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17
e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano
di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi
televisivi numerici, in ambito locale.
- Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo
o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della
legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono
essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura
di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni
e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito
locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati
in ambito nazionale.
- I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una
autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto
dall’ articolo 21 della legge n. 223/90.
- I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o
soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo
2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo
programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli
identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva
l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico.
- I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo,
della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione
televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per
la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine
della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica
il limite di cui al comma 1, lett. b.
- Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica
digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in
tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all’articolo
2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.
Articolo 25
(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)
- I soggetti titolari di più di una autorizzazione come
fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per
ciascuna autorizzazione.
- Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore
di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna
attività oggetto di autorizzazione .
Articolo 26
(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
- L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione
per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva
e multimediale ed è soggetto al vincolo di:
- utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi,
le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi
dei fornitori di contenuti autorizzati;
- utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo
di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori
di contenuti autorizzati;
- rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in
materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti
non riconducibili direttamente o indirettamente all’operatore di
rete;
- rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi
gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto
dall’articolo 10 della legge n. 223/90.
- Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare
di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi
i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili,
a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in
ambito esclusivamente locale.
Articolo 27
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
- L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti
adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore
di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è
tenuto alla separazione societaria.
- L’operatore di rete è tenuto a:
- garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti
non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo
disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi
le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori
di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
- non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni
di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate
e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
- utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate
e collegate, nonché a terzi.
Articolo 28
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti
e di servizi)
- La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli
elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori
di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo
o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della
legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene
sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto
nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie
tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo
1, comma 11, della legge n. 249/97.
- Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati
all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni
previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
Articolo 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)
- L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e
dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso
degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta
un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto
della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale
previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
- norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti,
non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di
rete, i quali rappresentano un particolare valore per:
- il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità
della programmazione e del pluralismo informativo;
- il sistema televisivo locale, in ragione della qualità
della programmazione, pluralismo informativo a livello locale,
della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
- criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti
a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori
di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori
di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di
parità di trattamento;
- norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione
contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente regolamento;
- norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati;
- le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti,
anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97,
in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di
rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
- sulla base dei principi di trasparenza, obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità
garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti
per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per
il rilascio delle ulteriori licenze;
- la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete
anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della
necessità di promuovere l’innovazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
Articolo 30
(Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori
di contenuti radiofonici)
- Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l’Autorità
adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle
autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete
radiofonico.
Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)
- I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora
nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la radiodiffusione
sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni
il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso,
oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.
- L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta
anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell’articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente
un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso
di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione
ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
- Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità
solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione.
La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività
sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione
tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate
le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna
impresa partecipante.
- L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non
oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.
- I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono
presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono
essere precisati, fra l’altro:
- le aree interessate dalla sperimentazione;
- i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;
- le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via
sperimentale;
- le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare
interferenze;
- l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero
delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di
emissione.
- Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione,
può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
- L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di
trattamento a tutti i richiedenti in relazione all’effettiva disponibilità
delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano
nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità
delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento
degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e
apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese
e consorzi.
CAPO VII - PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER
LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 32
(Attuazione del piano digitale)
- I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente
all’adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza
fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.
Articolo 33
(Abilitazione alla sperimentazione)
- Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere
al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla
sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi
della società dell’informazione in tecnica digitale su frequenze
terrestri.
- L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta
anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell’articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente
un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso
di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione
ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
- Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i
soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.
- Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di
prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità
solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione.
La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività
sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione
tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate
le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna
impresa partecipante.
- La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso
il termine del 25 luglio 2005.
Articolo 34
(Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)
- I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono
presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono
essere precisati, fra l’altro:
- le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la
copertura nazionale o locale di riferimento;
- i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale e l’indicazione delle relative frequenze di emissione;
- le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere
in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi
autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati
legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto
di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
- le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine
di evitare interferenze;
- l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del
Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza
di emissione;
- l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni
relative alle informazioni fornite all’atto della richiesta di abilitazione.
- I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione
di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.
- Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione,
può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
- I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari
di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione
e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione
ai sensi dell’ articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono
altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno,
all’interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa
ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono
garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione,
e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero
superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata,
i richiedenti l’abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto
la capacità trasmissiva od assegnare l’intera capacità
trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare
nella scelta dei soggetti:
- i principi di pluralismo informativo;
- la varietà delle tipologie editoriali;
- la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi autoprodotti
ed alla promozione di opere europee.
- Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente,
prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione
di cui al comma 4.
- L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze
previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
- Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari
e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte
alla disciplina di cui all’articolo 28 del presente regolamento.
Articolo 35
(Conversione delle abilitazioni televisive)
- A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all’entrata
in vigore del provvedimento di cui all’articolo 29 i soggetti abilitati
alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni
il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini
e alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.
- Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto
l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione
delle frequenze, devono impegnarsi a:
- trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi
e modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente le variazioni
delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero
delle comunicazioni; cessare l’emissione su frequenze non necessarie
allo scopo della licenza;
- investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento
della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro)
per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro
2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione
per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo
minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro)
per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a
quella regionale;
- promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi
a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le
apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
- La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione
dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto
di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli
impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità
e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni
del regolamento di cui all’articolo 29.
- A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con
la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento
vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati
con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.
Articolo 36
(Conversione delle concessioni televisive)
- Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano,
secondo le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei mesi
prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di
licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento,
la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene
rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre
2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere,
relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di
autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero
locale che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle
emittenti di cui all’articolo 29 del presente regolamento.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge
n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni
che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare
domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di
rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere,
relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di
autorizzazione per fornitore di contenuti.
- I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono
presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore
di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano
nelle forme previste dall’articolo 16 e rispettino gli obblighi e le
condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete
in ambito locale.
- I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto
l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di
licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento
entro il 31 gennaio 2005.
Articolo 37
(Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete
e l’assegnazione di frequenze)
- Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende
periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore
di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro
ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai
licenziatari.
- Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni
ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione
in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle
licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure
previste all’articolo 29.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 38
(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)
- La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di
servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su
un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in
chiaro.
- La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
tenuta, qualora richieda l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione,
a rispettare le condizioni previste dall’articolo 34, comma 4, del presente
regolamento.
Articolo 39
(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico)
- È riservato alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti
radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in
chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori
risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti
in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati
alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi
palinsesti di altri fornitori di contenuti.
- Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e
obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori
blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
(Disposizioni finali)
- Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino
applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi
quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione,
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del
presente provvedimento successivamente all’adozione dei piani di assegnazione
delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei
mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
- Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e
satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano
le disposizioni di cui al capo III.
- Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n.
216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori
di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.
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