L’Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 2
agosto 2007;
VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007,
n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (di
seguito denominato anche “il decreto legge”), e, in particolare, il suo
articolo 1, commi 1, 3 e 4;
VISTE le Linee guida della Direzione
tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge, con particolare riferimento alle
previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del medesimo decreto, Linee Guida
pubblicate sul sito internet dell’Autorità dal 28 giugno 2007 e oggetto di
comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.161 del 13 luglio 2007;
CONSIDERATO
che il comma 1 dell’art. 1 del decreto legge, laddove vieta "la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico"
telefonico, sancisce con ciò il principio della conservazione del
credito acquistato in capo all'utente, che pertanto dovrebbe poterne sempre
disporre, sia che receda, sia che aderisca alle offerte di un operatore
concorrente;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 1
del decreto legge, nella parte in cui consente al contraente di recedere dal contratto
o di trasferire le utenze presso un altro operatore in maniera tendenzialmente
gratuita (“senza spese non giustificate da costi”) ed in qualsiasi
momento (“senza vincoli temporali”), implicitamente riconosce in capo
all’utente che recede il diritto alla restituzione del credito residuo o alla
sua trasferibilità in caso di portabilità, escludendo pertanto che contro la
sua volontà l’operatore possa ulteriormente trattenere le relative somme;
OSSERVATO che tale lettura è imposta
dalla ratio del decreto legge, che ha inteso espressamente introdurre
misure urgenti a tutela del consumatore in quanto parte debole del rapporto
negoziale;
CONSIDERATO, infatti, che, laddove si
consentisse all’operatore, in caso di recesso, di trattenere l’eventuale credito
residuo, l’utenza, in quanto portatrice del naturale interesse a non perdere le
somme già versate, sarebbe in tal caso fortemente disincentivata a porre fine
al rapporto contrattuale, per quanto non più voluto, e tenderebbe quindi a
prolungarne la durata nel tempo, contro la propria reale volontà, fino
all’esaurimento del credito. In tal modo, però, si finirebbe per reintrodurre, de
facto, nell’ordinamento un limite temporale all’esercizio del diritto di
recesso - limite che invece il decreto legge n. 7 del 2007 ha inteso espressamente rimuovere - inibendo, quindi, la volontà negoziale dell’utente di
recedere;
CONSIDERATO, ancora, che ammettere la
sopravvivenza del diritto dell’operatore a conservare gli importi residui,
unitamente a quella del correlativo diritto al traffico telefonico in capo
all’utente, significherebbe far mantenere così in vita l’intero rapporto
contrattuale anche a dispetto dell’esercizio del diritto di recesso
eventualmente avvenuto. In tal modo, quindi, rinnegandosi l’effetto tipico del
recesso, che è per definizione quello di porre fine anticipatamente al vincolo
contrattuale, si finirebbe per violare lo spirito della norma introdotta dal
decreto legge, che, all’art. 1 comma 3, proprio nell’ottica di una speciale
protezione nei confronti dei consumatori, ha chiaramente inteso consentire
all’utente di svincolarsi liberamente, e quindi in qualsiasi momento, da un
rapporto contrattuale ormai non più gradito;
RILEVATO inoltre che opinando
diversamente si verrebbe ad ostacolare la realizzazione di una concorrenza
effettiva sul mercato di riferimento, fine che il decreto legge pone tra i suoi
obiettivi dichiarati, vanificando al contempo le potenzialità pro-competitive
della number portability : l’utente, infatti, finirebbe con il rimanere
imprigionato in una sorta di effetto lock-in che, di fronte alla
prospettiva di perdere il credito residuo, non gli consentirebbe di aderire ad
offerte commerciali di operatori concorrenti, sebbene più allettanti;
CONSIDERATO, altresì, che, consentendosi
agli operatori di trattenere le somme residue, queste ultime, tra l’altro,
verrebbero sostanzialmente trasformate, di fatto, in una sorta di caparra o
multa penitenziale, ovvero in un corrispettivo imposto per l’esercizio del
diritto di recesso, in violazione dell’art. 1, comma 3, della decreto legge,
che, escludendo qualsivoglia imposizione in capo agli utenti recedenti di “spese
non giustificate da costi dell’operatore”, disciplina un’ipotesi di recesso
tendenzialmente gratuito, non potendo ammettersi il trattenimento del credito
residuo a titolo di compensazione dei costi sostenuti dall’operatore per
gestire la pratica di recesso;
CONSIDERATO che la restituzione del
credito residuo è altresì imposta da una coerente applicazione dei principi
civilistici della sinallagmaticità e della causalità delle attribuzioni
patrimoniali, per cui, a fronte dell’estinzione anticipata di un rapporto, le
prestazioni a suo tempo anticipate, cui non abbia ancora fatto seguito la
controprestazione, devono formare oggetto di restituzione. Diversamente,
consentendo agli operatori di incamerare il credito che risulti inutilizzato al
momento del recesso/trasferimento dell’utenza, si configurerebbero gli estremi
di un arricchimento senza causa, dal momento che essi introiterebbero il
corrispettivo per una prestazione non resa (il contratto di servizio
telefonico, infatti, è un normale contratto di somministrazione o fornitura ad
esecuzione continuata - ex art. 1559 c.c.- di natura sinallagmatica, ad
effetti obbligatori per le parti); viceversa, alla prestazione di una parte
deve sempre corrispondere la controprestazione dell’altra, con l’ovvia
conseguenza che laddove manchi la prima anche la seconda è destinata a venir
meno;
CONSIDERATO che dell’interpretazione qui
esposta la Direzione Tutela Consumatori dell’Autorità ha dato già conto al
punto 2 delle Linee guida citate in premessa;
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 4 del
decreto legge conferisce all’Autorità il potere di vigilanza sull’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, attribuendo ad essa il relativo
potere sanzionatorio in caso di violazioni;
CONSIDERATO che a sei mesi dall’entrata
in vigore della decreto legge n. 7 del 2007, a quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto 40/07 e ad un mese dalla
pubblicazione delle Linee guida sul sito web dell’Autorità, gli operatori
mobili hanno fin qui omesso di riconoscere ai consumatori finali la
restituzione (eccezion fatta per Vodafone e Coop) e la portabilità del credito
residuo, né hanno manifestato l’intenzione di attivarsi in tal senso nel
prossimo futuro (fatta eccezione per H3G);
RAVVISATA, pertanto, la necessità di
intervenire affinché gli operatori mobili si attivino concretamente, senza
ulteriori ritardi, a garantire al consumatore finale il riconoscimento del
credito residuo sia in caso di recesso che in caso di trasferimento dell’utenza
presso un altro operatore mobile, al fine di consentire l’effettiva
applicazione dell’intervento legislativo sul punto, nella piena attuazione dei
diritti degli utenti;
VISTA la proposta della Direzione tutela
dei consumatori, d’intesa con il Servizio Giuridico;
UDITA la relazione dei Commissari
Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del
regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Diffida
Le società Telecom Italia S.p.a.,
con sede legale in Milano, in Piazza Affari n.2, e sede secondaria in Roma in
Corso d’Italia n. 41; Vodafone S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO), in
via Jervis 13; Wind Telecomunicazioni S.p.a., con sede legale in Roma
in via C.G. Viola 48; H3G Italia S.p.A., con sede legale in Trezzano sul
Naviglio (MI), in via Leonardo da Vinci 1, e sede secondaria in Roma, in via
Alessandro Severo 246; Carrefour Italia Mobile, con sede legale in
Milano, in via Caldera 21; Coop Italia, con sede legale in Casalecchio
di Reno (BO), in via del Lavoro 6/8, ad ottemperare, entro il termine massimo
di 45 giorni dalla notifica della presente, all’obbligo di restituzione del
credito residuo in caso di recesso ed a quello di portabilità dello stesso
credito in caso di trasferimento dell’utenza presso un altro operatore,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, predisponendo
tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all’adempimento dell’obbligo
di legge.
In caso di inosservanza della presente
diffida, l’Autorità provvederà all’avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi
dell’art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come
modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, per la
violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.1 decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.
40.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi
dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e
successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il
presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. La
competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al
Tribunale Amministrativo del Lazio.
La presente delibera è notificata alle
società interessate e pubblicata sul Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul
sito web dell’Autorità www.agcom.it.
Roma, 2 agosto 2007
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
Gianluigi Magri
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Sebastiano Sortino |
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Roberto Viola |
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