NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio
2002, recante "Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze" e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche";
VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole
per la fornitura della portabilità del numero tra operatori
(Service Provider Portability)";
VISTA la delibera n.
11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni
regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet
Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 87 del 13 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 95;
VISTA la delibera n. 324/06/CONS del 30 maggio 2006 recante "Avvio
di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi
di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione
verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali",
la cui relazione conclusiva è stata approvata nella riunione
di Consiglio del 7 marzo 2007;
VISTA la delibera
n. 713/06/CONS del 13 dicembre 2006, recante "Consultazione
pubblica sugli aspetti regolamentari connessi all’introduzione
di servizi integrati di tipo fisso-mobile" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;
VISTA la delibera
n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Avvio
del procedimento : Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso
e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" ai
sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 113 del 17 maggio 2007;
VISTA la delibera n. 342/07/CONS del 28 giugno 2007 recante "Avvio
del procedimento : Mercato della terminazione di chiamate vocali su
singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione
della commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato
rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere
di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 171 del 25 luglio 2007;
VISTA la delibera
n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007 recante "Consultazione
pubblica sull’utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e
2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili";
VISTO lo schema di provvedimento recante "Disposizioni regolamentari
riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile" adottato
dal Consiglio dell’Autorità in data 6 giugno 2007;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 24 luglio 2007, relativo allo
schema di provvedimento concernente "Disposizioni regolamentari riguardanti
l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile";
VISTA la lettera della Commissione Europea DG INFSO/B5/PM/LeM/ak -
D(2007) 828127 - A(2007) 426124 del 13 luglio 2007, relativa allo schema
di provvedimento concernente "Disposizioni regolamentari riguardanti
l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile";
CONSIDERATO quanto segue :
1. Il percorso istruttorio
Nel corso del 2006 alcuni operatori (Vodafone e Telecom Italia) hanno
proposto sul mercato offerte di servizi integrati del tipo fisso-mobile
che hanno rappresentato un elemento di novità nello scenario
delle comunicazioni elettroniche. La innovatività di tali offerte è rappresentata
dalla possibilità, per il cliente, di usufruire, attraverso
il medesimo terminale ed il medesimo numero telefonico, di servizi
con caratteristiche assimilabili, di volta in volta ed in funzione
della locazione geografica, a quelli di rete fissa o a quelli di rete
mobile per condizioni economiche e per prestazioni.
Se tuttavia le offerte
dei due operatori sono analoghe dal punto di vista delle funzionalità offerte
alla clientela, esse si differenziano, come meglio precisato nel seguito,
nella piattaforme e configurazioni di reti utilizzate per la realizzazione
del servizio. Infatti in un caso (Vodafone) il servizio integrato viene
svolto con l’utilizzo
esclusivo della rete mobile, mentre nell’altro (Telecom Italia)
attraverso un’integrazione tra la rete mobile e la rete fissa
a larga banda, anche di operatori interconnessi, richiedendo altresì l’uso
di connessioni wireless in tecnologia WiFi o DECT.
In ogni caso, le caratteristiche di novità dei servizi in questione
hanno richiesto una approfondita analisi da parte dell’Autorità,
al fine di verificare se, con l’introduzione nel mercato di tali
nuovi servizi, fosse necessario o meno adeguare le norme regolamentari
vigenti per assicurare il rispetto delle condizioni di corretta concorrenza
e di tutela dell’utenza.
Scopo del presente provvedimento è quindi quello di prescrivere
gli adeguamenti alla disciplina regolamentare vigente che, sulla scorta
delle valutazioni effettuate dall’Autorità, si rendono
necessari per l’offerta di servizi integrati di tipo fisso-mobile.
1.1 Il servizio proposto da Vodafone
Nel mese di ottobre del 2006 la società Vodafone Omnitel NV
(nel seguito solo Vodafone) ha proposto un servizio innovativo di comunicazione
vocale di natura convergente.
Il servizio, denominato "Vodafone
Casa Numero Fisso"[1], consente
infatti di utilizzare entro un’area territorialmente limitata,
chiamata "Area Vodafone Casa", il terminale mobile similmente
ad un terminale di rete fissa, con un suo numero geografico (eventualmente
portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e con condizioni
economiche analoghe, tanto per le chiamate destinate a detto numero
geografico quanto per quelle in uscita da esso, alle condizioni normalmente
offerte per i servizi su rete fissa (sempre fintanto che il terminale
rimanga nell’area predefinita).
Il cliente avrà peraltro
complessivamente a disposizione, sul proprio terminale, due numerazioni,
una geografica, e l’altra
per i servizi mobili e personali. Per le chiamate effettuate o ricevute
al di fuori della c.d. "Area Casa " (Home Zone), infatti,
il terminale si avvale del numero mobile, e le condizioni economiche
del servizio sono quelle previste dal contratto di rete mobile. Nel
caso di chiamate dirette al numero geografico mentre il terminale è al
di fuori dell’Area Casa, invece, il terminale risulta non raggiungibile.
Tuttavia il cliente può attivare all’uopo un servizio
di segreteria telefonica di rete, oppure il servizio di trasferimento
di chiamata, effettuato a proprio carico. Inoltre, secondo quanto proposto
da Vodafone, quando il cliente si trova nell’Area Casa, le chiamate
uscenti sono caratterizzate dall’identificativo di linea chiamante
(CLI) di rete mobile: tuttavia il cliente può scegliere di far
presentare il CLI "geografico" per le chiamate verso alcune
direttrici specifiche (p.es. chiamate dirette a numerazioni di addebito
al chiamato).
[1] La corrispondente offerta per la clientela affari è denominata “Vodafone
in Office”
Il Ministero delle comunicazioni, con il provvedimento della Direzione
Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
del 7 dicembre 2006, ha determinato che il servizio in esame è riconducibile
ai titoli autorizzatori rilasciati a Vodafone ed è coerente,
nella sua predisposizione progettuale ex ante, al vigente piano nazionale
di ripartizione delle frequenze. Tuttavia, considerato il carattere
innovativo del servizio in relazione alla normativa vigente, il Ministero
delle comunicazioni ha disposto, nel suo provvedimento, limitazioni
alla fornitura del servizio di natura sia temporale (per il periodo
dal 15 dicembre 2006 al 14 febbraio 2007) che quantitativa, in termini
di numero massimo di clienti attivabili nel periodo predetto (15.000).
1.2 Il servizio proposto da Telecom Italia
Telecom Italia ha proposto, nel mese di maggio 2006, l’offerta
di un proprio servizio convergente fisso-mobile, denominato "Unico" o
UMA. A differenza del servizio proposto da Vodafone, esclusivamente
basato su rete mobile, il servizio UMA prevede che lo specifico terminale
utilizzi la rete a larga banda, attraverso una connessione senza fili
del tipo Wi-Fi/DECT in ambiente domestico, e la rete mobile al di fuori
dell’ambiente domestico. Infatti, il servizio UMA si sostanzia
nell’aggiunta di una prestazione all’offerta "Alice
voce" di telefonia VoIP, che già consente attraverso l’impiego
in sede di utente di un apparato denominato IAD, di gestire fino a
cinque terminali cordless via radio Wi-Fi/DECT in ambiente domestico
(c.d. indoor), ciascuno individuato da numerazione aggiuntiva
( di rete mobile) alla numerazione geografica assegnata alla stesso
utente.
Su tale base, la prestazione UMA consente di inserire al posto
di uno dei terminali Wi-Fi uno speciale terminale che riunisce in sé le
funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di
un normale terminale mobile GSM[2].
Al di fuori dell’ambiente domestico
dell’utente (cioè in
situazione c.d. outdoor), il terminale UMA si comporta come
un normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile e svolge
il servizio attraverso le reti mobili GSM.
In ambiente domestico[3], invece,
nell’ambito del servizio Alice
Voce, il terminale UMA si comporta come un normale terminale cordless attraverso
il quale si esplica il servizio telefonico con tecnologia VoIP. In
ogni caso, però, i pacchetti voce IP generati dal terminale
sono associati al numero mobile e riconoscibili dalla rete e dall’utente
chiamato attraverso lo stesso numero mobile. Il servizio utilizza quindi
la sola numerazione mobile in decade 3 associata alla carta SIM ed
al terminale. Quest’ultimo è chiamato attraverso la propria
numerazione mobile, e nelle chiamate, anche in ambiente domestico, è identificato
dalla stessa numerazione. Il traffico del terminale UMA è conteggiato
dalla rete mobile.
L’offerta è stata dedicata, in un primo
momento ai soli clienti residenziali TIM, titolari di un abbonamento
mobile GSM post-pagato, prevedendo un canone aggiuntivo per un terminale
UMA configurato su Alice Voice, comprensivo di una certa quantità di
traffico effettuate però attraverso le rete fissa sotto la copertura
di Alice Voce (modalità indoor). Superata la soglia,
il prezzo applicato è quello
corrispondente al profilo tariffario mobile dell’utente, così come
per le comunicazioni effettuate attraverso la rete mobile.
[2] Non sono previsti terminali duali che supportino,
insieme al Wi-Fi, lo standard mobile UMTS
[3] Il terminale UMA non è riconosciuta da altri
che dagli apparati Alice Voce dello stesso utente. In altri termini,
la prestazione non può essere attivata nell’ambito della
copertura Wi-Fi in ambiente domestico di un utente diverso ed il terminale
continua in tal caso a comportarsi come un normale cellulare.
1.3 Le attività svolte dall’Autorità
Relativamente al servizio Unico di Telecom Italia, l’Autorità,
nel mese di agosto 2006, a seguito di un’analisi istruttoria,
ha rilevato che un rapido avvio delle offerte convergenti fisso-mobile,
nel costituire una opportunità per i consumatori di avere a
disposizione nuovi servizi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
non deve però al contempo prefigurare una restrizione della
concorrenza, ed ha quindi ritenuto necessario che la commercializzazione
dell’offerta UMA venisse subordinata ad alcune condizioni. In
particolare, nel consentire la commercializzazione per 6 mesi, l’Autorità ha
indicato in 30.000 il numero massimo di terminali da immettere nel
mercato in tale periodo ed ha richiesto a Telecom Italia la conclusioni
delle negoziazioni per accordi di interconnessione con operatori di
rete fissa e di rete mobile sulla base dei principi di equità,
ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità del
servizio Unico.
Inoltre, l’Autorità, con delibera 713/06/CONS del 13
dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
2007, ha avviato una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire
elementi di informazione e documentazione, nonché osservazioni
utili ai fini delle valutazioni di propria competenza in merito agli
aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati
di tipo fisso-mobile.
Nel documento di consultazione vengono affrontate anche talune questioni
inerenti ai profili concorrenziali e, in via prospettica, gli eventuali
impatti sui mercati di riferimento come allo stato definiti. Sotto
questo aspetto, peraltro, la consultazione pubblica ha anche permesso
di aggiornare, alla luce dell’introduzione sul mercato dei primi
servizi integrati, quanto già acquisito dall’Autorità nel
corso della propria indagine conoscitiva sui processi di integrazione
tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile nella
transizione verso le reti di nuova generazione, di cui alla delibera
n. 324/06/CONS.
Hanno partecipato alla consultazione e sono stati audite le società AIIP,
BT, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Tiscali,Vodafone, Welcome Italia
e Wind; mentre hanno solo inviato il proprio contributo le società Eutelia,
Fastweb, Spal Telecommunications e Tele 2.
Sulla base dei contributi pervenuti e delle posizioni espresse,
l’Autorità è pervenuta alle valutazioni rappresentate
nel seguito.
2. Le valutazioni dell’Autorità
2.1 Il servizio proposto da Vodafone
Dalla descrizione del servizio si evidenziano le caratteristiche di
marcata novità ed atipicità dello stesso, in quanto,
da una parte, pur utilizzando la rete mobile, il medesimo non assume
certo le normali caratteristiche dei servizi di comunicazioni mobili
e personali; dall’altra, però, esso non potrebbe neppure
qualificarsi tout court come servizio di rete fissa, per svariati
motivi tra cui, ad esempio, la mobilità, ancorché ridotta,
e la conseguente impossibilità di localizzare il cliente in
modo preciso in caso di chiamate ai servizi di emergenza.
Appare quindi subito di tutta evidenza come il servizio proposto da
Vodafone risulti di difficile e complessa qualificazione regolamentare,
con riferimento alle distinte normative dei servizi mobili e fissi,
potendosi definire quasi un tertium genus, e comunque inequivocabilmente
un offerta di tipo ibrido rispetto ai servizi tradizionali.
Gli elementi di novità ed atipicità che l’offerta
presenta, che sotto più profili risultano fonti di possibili
incertezze e ambiguità, conducono ad evidenziare la necessità di
un intervento regolamentare da adottarsi preventivamente all’avvio
del servizio.
L’intervento regolamentare dovrà riguardare,
in primo luogo, l’adeguamento della disciplina relativa alle
risorse scarse (frequenze e numerazioni) utilizzate dall’offerta
in esame, da realizzarsi con l’integrazione dei titoli vantati
dall’operatore
interessato a mezzo di appropriate nuove clausole. Inoltre, l’intervento
dovrà riguardare la definizione di puntuali condizioni regolamentari
sull’offerta del servizio. I profili di intervento sono giustificati
dalla necessità di salvaguardare le corrette condizioni di mercato,
doverosamente tutelando l’utenza e la concorrenza.
2.1.1 Titolo autorizzatorio
In ordine alla sussistenza, in capo a Vodafone, di un valido titolo
autorizzatorio per lo svolgimento del servizio proposto, occorre
preliminarmente osservare che quella in esame è una fattispecie
che non si presta ad una nitida classificazione secondo le consolidate
categorie del servizio mobile o fisso.
Ove si ravvisasse nel servizio "Vodafone Casa Numero Fisso" un
comune servizio mobile, sarebbe di importanza centrale rammentare che
Vodafone è legittimata ad offrire servizi mobili in virtù delle
proprie licenze per servizi mobili e personali GSM
(delibera n. 128/01/CONS) ed UMTS (delibera n. 4/01/CONS). Va osservato
tuttavia che, mentre il nuovo servizio in disamina prevede anche un
contestuale utilizzo del numero geografico, subordinato ad una mobilità limitata,
il titolo autorizzatorio appena detto non consente l’utilizzazione
dei numeri geografici (e questo in coerenza con il piano nazionale
di numerazione, che prevede per i servizi mobili e personali l’utilizzazione
della decade 3).
Ove si fosse, invece, più propensi ad assimilare
il servizio di cui si discute ad un servizio fisso all’interno
di una determinata area, verrebbe allora in maggiore rilievo il punto
che la Società dispone
di un titolo abilitativo rilasciato con delibera n.77/99, recante "Licenza
individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale",
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 novembre
1997 ("Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni").
La definizione di "servizio di telefonia vocale" utilizzata
nella predetta delibera va reperita nell’allora vigente disciplina
dei servizi di comunicazione elettronica di cui al d.P.R. n. 318/97, "Regolamento
per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni",
all’art.1, lettera s) : " servizio di telefonia vocale, la
fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della
voce in tempo reale, in partenza e a destinazione dei punti terminali
di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente
di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di
tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
Con la
successiva entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni di
cui al d.Lgs. 259/2003, il d.P.R. 318/97 ed il d.m. 25.11.97 sono stati
abrogati e la disciplina dei titoli abilitativi per l’esercizio
di attività di comunicazioni elettroniche è stata mutata,
pervenendosi all’introduzione di un regime "autorizzatorio" generalizzato.
Tuttavia il Codice, all’art. 38 ("Concessioni e autorizzazioni
preesistenti"), ha fatto salvi tutti i titoli preesistenti, conservandoli
fino alla loro scadenza naturale, assoggettandoli però alle
disposizioni del medesimo Codice.
Risulta evidente, comunque, che la
licenza per fornire servizi di rete fissa non ricomprende le frequenze
radiomobili, che sono solamente utilizzabili per i servizi di telefonia
mobile e personali.
In definitiva, il nuovo servizio ibrido di cui si tratta genera situazioni
e problematiche nuove, le quali esorbitano da una mera sommatoria meccanica
tra i due modelli della telefonia fissa e mobile, ed i relativi titoli
autorizzatori..
L’incalzare del progresso tecnologico e la proposizione di forme
di convergenza dei servizi fissi e mobili impongono, tuttavia, di sviluppare
ulteriori considerazioni in merito.
Soccorre ai fini della presente disamina anche il principio di neutralità tecnologica,
che nel Codice delle comunicazioni elettroniche è definito come
la "non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e
possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di
promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata".
Nella possibilità da parte dell’Autorità di adottare
tutti i ragionevoli provvedimenti per promuovere servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, risiede quindi il potere-dovere dell’Autorità stessa
di disciplinare nel caso di specie le precise condizioni di fornitura
ed autorizzazione del nuovo servizio.
Tenendo conto del principio di neutralità tecnologica, l’Autorità ritiene
quindi necessario disciplinare, con precisi limiti e condizioni, la
fornitura del servizio di cui trattasi, ed esprime la necessità di
definire, sulla base della regolamentazione generale, le condizioni
aggiuntive di autorizzazione che permetteranno di integrare i titoli
autorizzatori esistenti, con riguardo in particolare alle condizioni
relative all’utilizzazione nei servizi integrati delle frequenze
i cui diritti d’uso sono già in possesso degli operatori
mobili ai fini dell’offerta dei servizi radiomobili, così adeguando
i detti titoli all’atipicità della figura di servizio
che viene proposta e alle nuove problematiche e necessità da
essa poste.
2.1.2 Natura e qualificazione del servizio
Da quanto fin qui osservato emerge con evidenza la difficoltà di
qualificare il servizio nelle categorie tipizzate dalla normativa attualmente
vigente. In ogni caso, il tentativo di qualificare il servizio come
fisso o mobile non appare propriamente essenziale ai fini regolatori.
In
coerenza con quanto sopra considerato, infatti, circa la necessità di
un adattamento dei titoli autorizzatori attualmente detenuti da Vodafone,
e stante la natura ibrida del servizio in esame, piuttosto che volerne
qualificare l’insieme nell’ambito della disciplina esistente,
si ritiene maggiormente proficuo considerare pragmaticamente il servizio
proposto come un’ulteriore opportunità offerta dalla tecnologia,
e, di conseguenza, verificare di volta in volta quali regole sia più appropriato
applicare, siano esse già esistenti (e pertinenti al mondo dei
servizio fissi, ovvero a quello dei servizi mobili) oppure da stabilire ex-novo.
Non è senza significato, del resto, che l’indagine conoscitiva
sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e mobile,
condotta dall’Autorità attraverso la delibera n. 324/06/CONS,
sia recentemente pervenuta ad analoghe conclusioni sulle difficoltà di
inquadramento dei servizi integrati e sulla necessità di procedere
ad un adeguamento della pertinente regolamentazione.
Sul piano definitorio, finisce per assumere maggiore utilità a
fini orientativi l’interrogativo circa la possibilità (o
meno) di qualificare il servizio in trattazione nell’ambito dei
servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS).
La definizione di
servizio telefonico accessibile al pubblico (PATS) data dal Codice
delle comunicazioni è la seguente: "un
servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza
tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale
o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario,
includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura
di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni
specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili
o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici".
Dal mero punto di vista della definizione, il servizio, così come
proposto da Vodafone, sembra rientrare perciò nei canoni PATS,
dal momento che consente al suo utente l’espletamento delle funzioni
descritte.
Si sottolinea, inoltre, che nella definizione del Codice
appena riportata non viene fatta alcuna distinzione in merito alla
circostanza che la possibilità di effettuare chiamate sia offerta
da postazione fissa o in mobilità, da un terminale di utente
di rete fissa o di rete mobile. Il Codice, più in generale,
non fornisce alcuna definizione specifica di servizi fissi o servizi
mobili, limitandosi ad utilizzare nell’articolato le dizioni "rete
fissa", "rete
mobile", "da postazione fissa", "servizio di comunicazioni
mobili e personali", in maniera funzionale a circostanziare di
volta in volta il significato e la portata delle varie disposizioni.
Sul
tema si richiama anche un recente documento di lavoro della Commissione
, il quale, a proposito dei servizi fissi, così si esprime: "The
most common technology currently employed still is via traditional
telephone networks using metallic twisted pairs. Alternatives include
cable TV networks offering telephone service, mobile cellular networks
that have been adapted to provide service to fixed locations or which
are confined to a limited radius around a fixed location and other
wireless based networks." In altri termini, il documento considera
la possibilità di fornire servizi di tipo fisso mediante una
rete mobile, a condizione però che il servizio sia svolto in
un raggio limitato attorno ad una locazione fissa, ancorché il
documento nulla dica sull’ampiezza ammissibile di tale raggio,
né indichi in proposito criteri di valutazione.
2.1.3 Il problema dei servizi di emergenza
Se il servizio in questione può quindi essere considerato come
PATS, esso non può certo considerarsi, però, stricto
sensu, un "servizio in postazione fissa" ai sensi della
Direttiva Servizio universale.
Infatti l’art. 73 del Codice pone
in capo agli operatori dei precisi obblighi inerenti all’accesso
da postazione fissa : "Le
imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in
postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire
l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza". Sennonché,
tale disposizione non può ritenersi applicabile nel caso in
esame, in quanto qui non viene fornito un accesso da postazione fissa
(e l’uso del numero geografico non ne fa mutare la natura).
Si
fa poi notare che anche le reti mobili devono in via di principio consentire,
ovviamente, l’accesso ai servizi di emergenza.
L’art 76
del Codice, al comma 2, prescrive : "Il Ministero
provvede affinché … gli operatori esercenti
reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate
dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui
sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione
del chiamante".
La prescrizione sulla localizzazione delle
chiamate è quindi
subordinata in questo caso alla fattibilità tecnica. Pertanto,
nel caso delle chiamate effettuate attraverso una rete mobile, quali
anche quelle in questione, la localizzazione è limitata all’individuazione
della cella interessata o, eventualmente, alla integrazione di tale
informazione con altre fornite dalla stessa rete ed utili ai fini di
una più precisa circoscrizione dell’area in cui si trova
il terminale mobile.
In questo contesto, un problema di particolare
delicatezza riguarda l’obbligo di localizzazione del chiamante
nel caso di chiamata ai servizi di emergenza.
La raccomandazione della Commissione sull’accesso ai numeri
di emergenza prevede due casi:
1. localizzazione in caso di servizio fisso, dove l’informazione
da comunicare riguarda l’indirizzo fisico dell’ utente;
2. localizzazione mobile, dove l’informazione da comunicare
riguarda la posizione il più possibile precisa dell’utente
Ora, risulta di tutta evidenza come nel caso del servizio Vodafone
non possa essere garantita la localizzazione di tipo 1), che è tipica
dei servizi in postazione fissa. Si deve quindi considerare che ai
fini dei servizi di emergenza il servizio si presenta di tipo mobile,
e dovrà soddisfare lo standard sub 2)).
Per completezza, si segnala che dinanzi a problematiche per più versi
analoghe, con la delibera n. 11/06/CIR, l’Autorità ha
introdotto il caso dei servizi nomadici di tipo VoIP come diversi da
quelli in postazione fissa, con caratteristiche di mobilità nell’ambito
del distretto. La questione della compatibilità con il diritto
comunitario di tale disciplina introdotta per il VoIP è peraltro
ancora (non solo nel caso italiano) una questione aperta. La Commissione
ha, allo stato, mostrato una certa tolleranza per i servizi VoIP per
quanto riguarda il requisito della localizzazione.
2.1.4 Diritti d’uso delle frequenze
Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con
decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 luglio 2002,
attribuisce le bande che dovrebbero essere utilizzate dal servizio
in questione ai "servizi mobili", da intendersi, questi,
conformemente alle definizioni che lo stesso decreto riporta (mutuandole
dalle definizioni del Regolamento Radio dell’UIT), come "Servizio
di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri o tra
stazioni mobili", dove per "stazione mobile" si definisce
una "stazione del servizio mobile destinata ad essere impiegata
quando è in movimento o in sosta in punti non determinati".
L’uso
proposto da Vodafone, in astratto, non contraddirebbe le definizioni
suddette, dal momento che nulla viene mutato (almeno in apparenza)
rispetto all’uso delle frequenze: i terminali rimangono "stazioni
mobili" a tutti gli effetti, ancorché siano identificate
e raggiungibili in determinate aree mediante una numerazione geografica.
Rimane
però, in concreto, tutto da valutare il delicato profilo
dell’impatto, sull’impiego della risorsa frequenziale,
di modalità di fruizione del servizio e di distribuzione del
traffico (nel tempo e nello spazio) che potrebbero mutare con il diffondersi
di impieghi, in realtà, ibridi, quale appunto quello proposto.
La
concessione delle frequenze presuppone l’utilizzo efficiente
delle stesse (cfr. anche l’art. 13, comma 4, lettera d), del
Codice) per una fornitura secondo i normali parametri di progetto di
una rete mobile. Quale effetto del nuovo servizio in esame, tuttavia,
l’utenza fissa potrebbe insistere in una maniera anomala (rispetto
alle normali condizioni di operatività delle reti mobili) in
una determinata cella, determinando potenzialmente nelle aree a grande
densità di traffico delle possibili situazioni di saturazione
delle celle stesse, nonché l’aumento dell’interferenza
nelle celle adiacenti. Conseguenze di questo tipo sarebbero però in
chiara contraddizione con lo scopo per cui le frequenze sono state
concesse, quello della fornitura efficiente di un servizio di comunicazione
mobile e personale.
Appare di tutta evidenza, allora, che la fornitura
del servizio di comunicazione mobile e personale deve rimanere lo scopo
principale della concessione dei diritti d’uso. L’utilizzo
delle frequenze mobili per la fornitura di servizi di tipo "fisso" deve
essere quindi considerato di natura residuale, e comunque tale da non
pregiudicare in alcun modo il servizio di comunicazione mobile e personale.
Si noti inoltre che, ove fosse ipotizzata una potestà di trasformazione
unilaterale, da parte dell’operatore, dell’utilizzo prevalente
da mobile e personale a fisso, essa si configurerebbe potenzialmente
come diritto speciale vietato dalla Direttiva Concorrenza. Anche per
questa ragione, appare evidente che lo svolgimento del servizio in
esame non potrebbe costituire titolo o aspettativa per l’assegnazione
di ulteriori frequenze mobili.
Il delineato problema della possibile degradazione dei servizi mobili
potrebbe non manifestarsi nella prima fase di sviluppo del servizio,
quando il numero di sottoscrittori avrà una incidenza non rilevante
sul totale degli utenti della rete, ma potrebbe concretamente porsi
nel prosieguo, specialmente nelle aree metropolitane.
D’altra parte,
tale aspetto non risulta certo adeguatamente chiarito dalla sperimentazione
effettuata da Vodafone in seguito alla Determinazione ministeriale del
7 dicembre 2006, in quanto il ristrettissimo numero di utenti coinvolti
nella sperimentazione stessa non ha consentito di verificare le concrete
dinamiche del servizio a fronte delle problematiche sopra evidenziate.
Si ritiene quindi opportuno che l’Autorità indichi appropriati
criteri e limiti per l’utilizzo delle frequenze.
In primo luogo, è necessario che il titolo di assegnazione
delle risorse frequenziali alla società Vodafone, per risultare
idoneo alla fornitura dei servizi convergenti di cui trattasi, sia
adeguatamente integrato per consentire l’uso delle frequenze
per il servizio in esame.
Inoltre, risulta necessario integrare la regolamentazione
di settore e le condizioni di autorizzazione, indicando espressamente
che:
- l’offerta di tali servizi non deve in alcun modo compromettere
le caratteristiche di qualità del servizio offerte agli utenti
dei servizi di comunicazione mobile e personale;
- l’operatore non potrà far valere alcun titolo preferenziale,
al fine di superare eventuali problematiche legate alla scarsità delle
risorse, per l’assegnazione di ulteriori frequenze.
Occorre infine osservare che l’Autorità ha di recente
avviato una consultazione pubblica riguardante l’utilizzo, da
parte dei sistemi radiomobili, delle frequenze nelle bande a 900, 1800
e 2100 MHz. Nel relativo provvedimento è stato analizzato lo
stato di assegnazione delle frequenze ai gestori nazionali e sono state
proposte alcune ipotesi per la riallocazione ed il c.d. refarming delle
frequenze a 900 MHz. Si è infatti rilevato che tali frequenze,
che risultano essere quelle più interessanti per i servizi oggetto
del presente provvedimento, sono assegnate in maniera inefficiente
in vista di un eventuale processo di refarming, da effettuare
in un’ottica di riequilibrio della banda assegnata a tutti gli
operatori radiomobili. In tal senso, un processo di riallocazione delle
frequenze a 900 MHz, che includa anche quelle precedentemente assegnate
al servizio radiomobile analogico (TACS), potrà consentire un
maggior grado di concorrenza nei servizi radiomobili, con riferimento,
tra l’altro, ai servizi in esame.
2.1.5 La portabilità del numero
Nel presente paragrafo ed in quelli successivi vengono valutate le
specifiche condizioni regolamentari che l’Autorità ritiene
di dover imporre ai fini del corretto espletamento del servizio sotto
il profilo concorrenziale e di tutela dell’utenza.
Occorre premettere che la identificazione delle aree nelle quali il
servizio prevede l’utilizzo del numero geografico, così come
proposta dalla società, individua delle zone associate a ciascuna
cella al cui interno è ubicata la sede dell’utente, zone
di norma costituite in modo da racchiudere la cella stessa e quelle
immediatamente confinanti. Tale configurazione è finalizzata
a garantire un determinato grado di accessibilità alla rete
da parte del terminale operante nella zona, soprattutto negli ambienti
urbani ed indoor. Un ipotesi di limitazione alla singola cella
non garantirebbe infatti un grado di accessibilità adeguato,
costituendo perciò un vincolo inaccettabile per l’utenza.
Si ritiene quindi che la modalità di configurazione delle zone
proposta dall’operatore, la quale identifica, al fine di costituire
la c.d. "Area Casa", la cella radio su cui insiste la sede
dell’utente e le celle ad essa adiacenti, consenta l’offerta
del servizio con qualità adeguata e non risulti incoerente con
la normativa vigente. Al riguardo non appare quindi opportuno introdurre
ulteriori o diverse limitazioni alla configurazione delle c.d. "Aree
Casa".
Tanto premesso, in merito alla portabilità del numero si osserva
subito che la stessa è oggi già consentita tra servizi
PATS forniti in postazione fissa e servizi PATS nomadici: vale a dire
che ai fini della portabilità non rileva che il numero che ne
deve formare oggetto non sia utilizzato in una postazione fisica fissa.
Per cui, una volta convenuto che la numerazione geografica sia attribuibile
al servizio in esame, già ne scaturirebbe la possibilità di
estendere i diritti ed obblighi stabiliti dalla normativa vigente in
tema di portabilità anche con riferimento a tecniche realizzative
innovative, tali da consentire una mobilità all’interno
del distretto.
Per quanto concerne la possibilità di utilizzare
i numeri geografici, quindi, sembrano valide le stesse considerazioni
già effettuate
dall’Autorità con riferimento ai servizi PATS nomadici:
ovverossia l’uso del numero in associazione al servizio in esame è consentito
solo ed esclusivamente all’interno del distretto.
Si precisa d’altra
parte che non si ritiene che eventuali fisiologici debordamenti del
confine del distretto, connaturati all’impiego
di tecnologie radio, possano costituire un impedimento alla fornitura
di tale servizio. Ora, il servizio di Vodafone si basa su una struttura
di rete mobile che non si sovrappone al reticolo dei distretti, ma è caratterizzata
dall’insieme delle aree di servizio delle radiobasi, aree che,
pur essendo di dimensioni inferiori a quella media dei distretti, comunque
possono porsi a cavallo tra due o più distretti. In tal caso,
un debordamento dai confini del distretto risulta quindi "fisologico",
sia per l’impossibilità di confinare rigidamente la propagazione
radio entro precisi termini geografici sia perché la pianificazione
delle stazioni radiobase potrebbe non tener conto, ad esempio per motivi
orografici, degli stessi confini distrettuali.
Sul punto della portabilità più analiticamente, occorre,
peraltro, innanzitutto riflettere sull’eventuale sussistenza
di obblighi di portabilità del numero geografico conseguenti
all’approvazione in via sperimentale rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni alla soc. Vodafone per il servizio in parola e,
più in generale, nell’ottica della regolamentazione dei
servizi integrati fisso-mobile.
La lettura delle norme (Direttiva 2002/22/CE
ed art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche) fa emergere
che la portabilità del
numero geografico è, in via teorica, ammissibile e conforme
al quadro regolatorio comunitario anche nell’ipotesi di interconnessione
tra rete fissa e mobile: ma in questo caso essa necessita di una specifica
decisione regolamentare, che la direttiva comunitaria stessa rimette
all’autonomia di ciascuno Stato, ovvero, in Italia, in base alla
trasposizione della direttiva, all’Autorità.
Per quanto attiene però al servizio di Vodafone "Vodafone
Casa Numero Fisso", così come qualsiasi servizio con analoghe
caratteristiche realizzato attraverso una rete mobile, si è dell’avviso
che in tema di portabilità non si debba far riferimento alle
previsioni del comma 2 dell’art. 80 Codice, bensì a quelle
del comma l dello stesso articolo ovvero del paragrafo 1, lett. a),
dell’art.30 della Direttiva), che permette senz’altro la
conservazione del numero geografico dell’abbonato "in
un luogo specifico".
In proposito si rileva, infatti, che la delibera n. 4/CIR/99, che
ha fissato le prime regole in materia di portabilità del numero
tra operatori, precisa che "il luogo specifico" entro
il quale doveva essere garantita la conservazione del numero coincide
con l’area locale come definita dall’art. 1, del decreto
ministeriale 25 novembre 1997, provvedimento che suddivide il territorio
nazionale in 21 compartimenti, suddivisi in 232 distretti, a loro volta
ulteriormente suddivisi in 696 aree locali.
Ciò premesso, in presenza di una limitazione dell’uso
del numero geografico ad un luogo specifico o entro un’area limitata,
e pur non in postazione fissa, il servizio di Vodafone potrebbe essere
considerato, ai fini del problema in disamina, come un servizio fisso
associato alla rete mobile, ricadendo il relativo caso, dunque, nella
distinta fattispecie della portabilità del numero in un luogo
specifico, diritto che il legislatore garantisce immediatamente all’utente.
Non va sottaciuto infatti che, pur rivestendo un ruolo essenziale
per la concorrenza, la portabilità del numero costituisce principalmente
un diritto dell’utente, tant’è vero che non solo
la relativa norma è stata collocata nell’ambito delle
norme a tutela degli utenti, ma la direttiva comunitaria (come trasposta
dall’art. 80, comma 3, del Codice) intende assicurare effettività al
relativo diritto, prescrivendo che gli oneri per gli abbonati non siano
tali da disincentivare la richiesta di portabilità. Stante dunque
la prevalente ratio della norma, qualsiasi valutazione in materia
di conservazione del numero deve prioritariamente considerare che la
portabilità rappresenta un diritto dell’utente, occorrendo
perciò accertare se gli ostacoli alla fruizione di tale prestazione
rappresentino una irragionevole limitazione delle possibilità di
scelta dell’utente e una fonte di possibili disagi del tutto
ingiustificati.
Per tutto quanto precede, si ritiene necessario garantire la portabilità del
numero geografico al servizio in esame, ritenendo che ciò rientri
nelle previsioni del comma 1 dell’art. 80 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, ancorché il servizio proposto utilizzi una struttura
tecnologica mobile.
In connessione con il tema della limitazione geografica appare, infine,
necessario trattare la questione dell’ammissibilità dell’ hand
over, ovvero della possibilità, per l’utente che abbia
iniziato una conversazione nell’Area Casa, di muoversi nel frattempo
sul territorio e di mantenere tale conversazione attiva anche al di
fuori dei limiti dell’Area Casa (ma in ambito comunque limitato).
Tale possibilità si riferisce sia al caso che il cliente di
Vodafone Casa sia l’utente chiamante, sia a quello che egli sia
l’utente chiamato (in quest’ultimo caso il cliente sarà stato
raggiunto sul numero geografico assegnato al terminale mobile).
Nel
corso della consultazione pubblica è stato osservato che
l’ hand-over dovrebbe essere vietato a meno che non venga
praticata, nel corso della conversazione, una modifica tariffaria nel
momento in cui l’utente esce dall’Area Casa. Non sembra
però concretamente praticabile dall’operatore, né tanto
meno soddisfacente per l’utenza, la possibilità di proseguire
una conversazione durante la quale viene effettuato un cambio di tariffazione,
con il passaggio alla normale tariffa mobile. D’altro lato, non
ci si può nascondere che vietare tout court l’hand
over potrebbe costituire una pregiudizievole limitazione per l’utenza,
che assisterebbe nel momento dell’uscita dall’Area casa
ad un abbattimento della chiamata che potrebbe essere inatteso, in
particolare nel caso di spostamenti ridotti. Pertanto si è dell’avviso
che non sia opportuno porre condizioni sulla possibilità di
portare a termine la comunicazione, ancorché l’utente
esca dall’area definita, purché egli rimanga di norma
nell’ambito del distretto.
2.1.6 Tutela dell’utenza
La consapevolezza del piano tariffario in concreto applicabile e la
trasparenza della tariffa costituiscono importanti presupposti, su
cui si basa buona parte delle vigenti regole di tutela degli utenti
(si vedano la direttiva generale sulla qualità e le carte dei
servizi emanata dall’Autorità ed il Codice delle comunicazioni).
Nel
caso in esame, in relazione agli aspetti appena evidenziati rileva
in modo particolare la modalità con la quale l’operatore
intenda comunicare all’utente, in modo automatico e momento per
momento, la sua collocazione rispetto all’Area Casa, comunicazione
che vale a fargli sapere se alle sue chiamate verrà applicata
la tariffa del servizio mobile ovvero quella del servizio fisso (discriminante
che costituisce una delle attrattive del servizio c.d. "integrato").
In
proposito, si può senz’altro ritenere che la misura
all’uopo adottata potrà essere considerata sufficiente
a patto che le modalità rese disponibili dall’operatore
consentano, conformemente all’obbligo che sul medesimo deve gravare,
l’acquisizione agevole di tale informazione in corrispondenza
di ciascuna chiamata.
2.1.6.1 Carrier Selection (CS) e Carrier Preselection (CPS)
Allo stato, Telecom Italia è l’unico operatore notificato
per la fornitura di collegamenti in postazione fissa, per il quale
sussistono obblighi di fornitura dei servizi di CS o CPS. Vodafone
non ha perciò alcun obbligo di fornire la CS o CPS ai propri
clienti come conseguenza dell’utilizzo del numero geografico.
E’ indubbio,
peraltro, che l’offerta di Vodafone si caratterizzi
fortemente come servizio che aspira ad essere sostitutivo di quello
di rete fissa: quindi è indispensabile che il cliente sia reso
da Vodafone stessa pienamente consapevole della "perdita" del
diritto ad attivare tali prestazioni, come conseguenza del venir meno
dei relativi obblighi in capo all’operatore da lui scelto. L’informazione
al cliente su tali aspetti deve essere chiara e completa in tutte le
forme di comunicazione, di pubblicità del servizio e nei documenti
contrattuali.
In riferimento a tale questione, nel corso della consultazione
pubblica alcuni operatori hanno sollevato il tema dell’introduzione
di obblighi di fornitura dell’operatore mobile virtuale. Sul
punto si ritiene, peraltro, che la possibile introduzione di obblighi
in tema di accesso in originazione dalle reti mobili non possa che
essere valutata nel ben altrimenti conferente ambito dell’analisi
del mercato di riferimento (mercato n. 15 tra quelli definiti dalla
Raccomandazione europea sui mercati rilevanti), analisi che l’Autorità ha
avviato con la propria delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 e
nell’ambito della quale si terrà conto dell’introduzione
di servizi di natura convergente quale quelli in esame.
2.1.6.2 Blocco selettivo
Sempre in tema di tutela dell’utenza e di corretta informazione
alla medesima, va rammentato che la delibera 78/02/CONS, riguardante
il blocco selettivo di chiamate, prescrive l’obbligo di fornire
tale prestazione unicamente agli organismi di telecomunicazione che
forniscono servizio PATS con accesso diretto alle reti fisse: ne consegue
che tale obbligo non grava su Vodafone.
Resta tuttavia fermo l’obbligo
derivante dal decreto del Ministro delle comunicazioni n.145 del 2
marzo 2006, concernente la regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo,
in base al quale tutti gli operatori che offrono accesso a rete fissa
o mobile rendono disponibile la prestazione di blocco selettivo in
modalità controllata dall’utente
mediante un codice, per tutte le numerazioni sulle quali sono previsti
servizi a sovrapprezzo.
2.1.6.3 Identificazione della linea chiamante
Quando il cliente di Vodafone si trova nell’Area Casa ed effettua
una chiamata alla tariffa prevista per tale area, si ritiene che la
sua presentazione all’utente chiamato attraverso il proprio CLI
di numerazione geografica costituisca un elemento di tutela degli interessi
economici del chiamato. L’Autorità ritiene per tale ragione
opportuno imporre il relativo vincolo, ferma restando la libertà di
scelta per il cliente chiamante di utilizzare invece, ancorché si
trovi all’interno dell’Area Casa, il normale collegamento
radiomobile, nel qual caso il CLI ricevuto dal chiamato sarà,
coerentemente, quello mobile.
La realizzazione della condizione suddetta
relativa al CLI richiede naturalmente delle attività sul sistema
di gestione della rete mobile, per la cui implementazione è necessario
consentire all’operatore
un periodo temporale di adeguamento dei propri sistemi, pur potendosi
permettere nelle more l’avvio della commercializzazione del servizio,
al fine di non ritardare l’introduzione sul mercato di una ulteriore
opportunità a beneficio dell’utenza.
Si ritiene pertanto opportuno prescrivere che tale prestazione venga
resa disponibile, al più tardi, entro e non oltre il 31 dicembre
2007.
Appare evidente, in ogni caso, che l’utenza dovrà essere
compiutamente informata di eventuali limitazioni temporanee in ordine
alla presentazione del CLI di numerazione geografica.
2.1.6.4 Prezzo delle chiamate verso utenti del servizio Vodafone Casa
a carico del chiamante
Allo stato Telecom Italia è sottoposta al vincolo di non differenziare
il prezzo delle chiamate praticato al pubblico sulla base dell’operatore
di terminazione. Pertanto, una volta consentito l’impiego, nel
servizio in esame, della numerazione geografica, ne dovrebbe derivare
l’impossibilità per Telecom di differenziare i propri
prezzi per le chiamate dirette alle numerazioni geografiche di Vodafone
(fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo c.d. di stop
loss previsto dal comma 8 dell’art.13 della delibera 642/06/CONS
relativa ai mercati 3 e 5).
Il vincolo appena detto grava solo su Telecom
Italia. Peraltro, per gli altri operatori sussistono vincoli di trasparenza
tariffaria nei confronti dell’utenza, in virtù dei quali
risulta non praticabile una differenziazione dei loro prezzi per le
sole chiamate dirette a numeri geografici di Vodafone: già da
ciò deriva
la necessità che Vodafone rimuova ogni ostacolo al riguardo
sulle proprie tariffe di terminazione, praticando, come del resto proposto
dalla stessa società, livelli di terminazione congruenti con
quelli di rete fissa.
2.1.7 Prezzo di terminazione praticabile da Vodafone agli altri operatori
Risulta di tutta evidenza che occorre definire una disciplina "ad
hoc" per la terminazione applicabile a questo servizio. E’ difficile
considerare che sulla stessa rete su cui l’operatore mobile è considerato
dominante e conseguentemente notificato (mercato 16), lo stesso, in
virtù della fornitura di un servizio differente, possa conseguire
un differente status. Questo non significa, però, che
il costo di questo specifico servizio di terminazione debba essere
identico a quello della terminazione mobile. Per quanto prima detto,
infatti, il costo di terminazione, che nelle reti mobili riflette la
copertura dell’intero territorio ed il c.d. "premio di mobilità" relativo
alle attività svolte dalla rete per localizzare il terminale
chiamato sull’intero territorio coperto, nel caso di specie si
riduce, tenuto conto della ridotta mobilità, a valori corrispondenti
alla remunerazione della componente fissa di commutazione e trasporto
della rete dell’operatore mobile.
In ogni caso, in sede di revisione
delle analisi dei mercati pertinenti potranno adeguatamente essere
valutati tutti i profili specifici del nuovo servizio e potranno essere
con fondatezza previsti, se del caso, obblighi inerenti alla rendicontazione
e alla separazione contabile.
Si può perciò ritenere,
almeno in prima approssimazione, che la migliore strategia sia al momento
quella di non assoggettare ad uno specifico sistema di controllo di
prezzo il costo di questo servizio di terminazione. La determinazione
del prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici
di Vodafone dovrebbe essere rimessa alla libera contrattazione tra
le parti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, equità e
buona fede.
A simile conclusione sul piano regolamentare si giungerebbe
anche per altra via, ovvero considerando l’interconnessione in
discussione come elemento di un sistema fisso-fisso. Anche da questa
angolazione si arriva alla conclusione che non esiste alcuna rete di
accesso alternativa (ULL o fibra) da remunerare.
Da che tutto ciò deriva
la non sostenibilità di una
eventuale richiesta di Vodafone, per il servizio di cui trattasi, di
applicare prezzi necessariamente asimmetrici rispetto all’operatore
dominante, a parità di livello di interconnessione. Nè si
potrebbe ragionevolmente sostenere che Vodafone risulti operatore "nuovo
entrante" nella telefonia fissa, e a tale titolo abbia diritto
a coprire i maggiori costi infrastrutturali legati alla predisposizione
di una propria rete di accesso in tecnica fissa.
2.2 Il servizio di Telecom Italia
Al paragrafo 1.2 sono state illustrate le caratteristiche di base
del servizio "UMA" o "Unico" proposto da Telecom
Italia.
A completamento di quanto già esposto si rappresenta
che al termine del primo periodo di commercializzazione dell’offerta
Telecom Italia ha richiesto una proroga di tale periodo, ravvisando
la necessità di meglio caratterizzare l’offerta anche
alla luce di innovazioni tecniche nel frattempo intervenuto. L’Autorità ha
quindi consentito che la commercializzazione continuasse, sulla base
delle medesime condizioni comunicate nel mese di agosto 2006, per ulteriori
3 mesi a partire dal marzo 2006.
In concomitanza con la scadenza dell’ulteriore
periodo di commercializzazione, Telecom Italia ha comunicato la propria
intenzione di estendere la commercializzazione del servizio UMA anche
alla propria clientela mobile titolare di contratti pre-pagati. L’operatore
ha altresì comunicato
che, a seguito dei riscontri emersi dal mercato nella prima fase di
commercializzazione del servizio in oggetto, intendeva aggiornare la
propria offerta con una rimodulazione tariffaria, facendo anche presente
di voler consentire ai propri clienti una maggiore possibilità di
scelta con l’introduzione di nuovi terminali.
Telecom Italia,
infine, nel confermare la propria piena disponibilità a
negoziare su base commerciale l’implementazione di accordi di
interoperabilità con altri operatori interessati a replicare
il servizio UMA, ha richiesto di poter commercializzare il servizio
fino al prossimo 31 dicembre 2007.
Riguardo a tutto ciò l’Autorità ritiene, in primo
luogo, che la commercializzazione dell’offerta UMA debba essere
subordinata al rispetto delle necessarie norme a tutela dell’utenza,
che, laddove applicabili, non possono che essere le stesse previste
per il servizio Vodafone Casa. Ci si riferisce in particolare alla
necessità che il cliente venga compiutamente informato della
propria ubicazione in area indoor e quindi della tariffa applicabile
in caso di chiamate effettuate dalla medesima area. Inoltre il cliente
deve essere adeguatamente informato, all’atto della sottoscrizione
contrattuale, in merito all’eventuale disponibilità delle
prestazioni di Carrier Selection (CS) o Carrier Preselection (CPS)
e del blocco selettivo di chiamata, anche alla luce di quanto previsto,
per i servizi mobili, dal decreto Ministro delle comunicazioni n.145
del 2 marzo 2006.
In merito agli aspetti legati all’interconnessione ed all’interoperabilità del
servizio con le reti degli operatori concorrenti, siano essi di rete
mobile o rete fissa, l’Autorità osserva poi che le condizioni
da essa introdotte con la determinazione del 4 agosto 2006 risultavano
necessarie per non prefigurare una restrizione della concorrenza in
un contesto nel quale l’operatore interessato risulta essere
dotato di significativo potere di mercato nel mercato n. 12, relativo
ai servizi all’ingrosso a larga banda. Tali condizioni sono di
seguito elencate :
1. Telecom Italia dovrà concludere le negoziazioni di accordi
sia con gli operatori di rete mobile intenzionati ad offrire ai propri
clienti – che siano anche clienti a larga banda di Telecom Italia – la
prestazione UMA, sia con gli operatori di rete fissa che vogliano offrire
ai propri clienti a larga banda la prestazione UMA su rete TIM, nonché mettere
a disposizione i relativi servizi all’ingrosso entro 60 giorni.
2. Con riguardo al modello di interconnessione con OLO mobile, nel
considerare in via di principio ragionevole la definizione di condizioni
basate sulla replicabilità del servizio finale di Telecom Italia,
si è previsto
che Telecom Italia dovrà negoziare in buona fede tali condizioni
con gli operatori mobili, e che, in mancanza di accordo sulle condizioni
economiche, applicherà quelle che saranno determinate dall’Autorità,
sulla base principi di equità e ragionevolezza e nel rispetto
delle condizioni di replicabilità, in maniera retroattiva dall’avvio
del servizio all’ingrosso in parola.
3. Per quanto concerne il modello di interconnessione con OLO fisso,
si deve fare qui riferimento al servizio di roaming, in quanto
gli OLO fissi offrono l’accesso dalla propria "cella radiomobile" realizzata
in tecnologia Wi-Fi ad un cliente di una rete "ospite". Saranno
quindi gli OLO fissi a determinare le proprie condizioni per l’accesso
dei clienti di TIM, sulla base dei principi di equità e ragionevolezza
e nel rispetto delle condizioni di replicabilità. Tali condizioni
dovrebbero riguardare anche la definizione dei compensi di terminazione
delle chiamate dirette ai clienti UMA TIM. Anche in questo caso, relativamente
alle condizioni economiche, in mancanza di accordo, Telecom Italia
applicherà le condizioni economiche che saranno determinate
dall’Autorità, sempre sulla base dei principi di equità e
ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità,
in maniera retroattiva dall’avvio del servizio all’ingrosso.
4. Relativamente alla acquisizione, da parte di Telecom Italia delle
informazioni relative ai clienti degli operatori concorrenti, con
particolare riguardo a quelli degli OLO fissi a larga banda, Telecom
Italia richiederà i
dati strettamente necessari ai fini dell’attivazione del servizio
e della gestione tecnica dello stesso dei soli clienti che intendono
sottoscrivere il servizio UMA. Nel rispetto di quanto previsto dalla
delibera n. 152/02/CONS con riguarda alla separazione amministrativa,
Telecom Italia dovrà garantire che tali dati saranno trattati
per i soli fini sopra indicati, provvedendo, se del caso, ad integrare
opportunamente i propri sistemi e fornendone adeguata comunicazione
all’Autorità.
Tali condizioni erano pertanto funzionali alla necessità di
garantire che operatori di rete mobile, non dotati di reti di accesso
fisse a larga banda, possano offrire servizi analoghi a quelli della
prestazione UMA contando sui servizi all’ingrosso di Telecom
Italia. Quanto all’interconnessione con OLO fisso, le corrispondenti
condizioni già previste risultavano necessarie per garantire
a tali operatori condizioni adeguate di remunerazione dei servizi offerti
ai propri clienti a larga banda che, in qualità di clienti di
telefonia mobile di Telecom Italia, volessero aderire alla prestazione
UMA.
3. Il parere dell’Autorità garante per la concorrenza
ed il mercato e la lettera della Commissione Europea
Il Consiglio dell’Autorità, nella sua seduta del 6 giugno
2007, ha adottato uno schema di provvedimento predisposto sulla scorta
delle considerazioni che precedono.
In particolare, in tale sede l’Autorità ha ritenuto che
i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame,
possano essere offerti al pubblico secondo le condizioni regolamentari
che disciplinano gli aspetti rilevanti esaminati al punto 2 delle premesse.
L’Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno, prima di adottare
definitivamente lo schema di provvedimento, sottoporre lo schema stesso
alla valutazione della Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM) e della Commissione Europea, alla luce delle novità introdotte
dai servizi in argomento, che hanno richiesto la valutazione e la definizione
di specifiche condizioni regolamentari atte a consentire un rapido
avvio nel mercato dei servizi in esame, nell’interesse ed a beneficio
degli utenti.
Lo schema di provvedimento è stato quindi trasmesso
agli organismi suddetti in data 21 giugno 2007. Si riportano, nel seguito
ed in maniera sintetica, le osservazioni formulate sullo schema di
provvedimento dall’AGCM e dalla Commissione Europea.
3.1. Il parere dell’AGCM
Il parere reso dall’AGCM, relativo allo schema di provvedimento
in oggetto è pervenuto in data 24 luglio 2007.
L’AGCM sostiene che lo sviluppo e la commercializzazione di
servizi integrati, quali quelli in esame, possano rappresentare un’opportunità rilevante
a beneficio dei consumatori, sempre che lo sviluppo delle medesime
tecnologie e delle soluzioni alternative avvenga nel rispetto delle
condizioni di concorrenzialità.
L’AGCM ritiene, inoltre,
necessario assicurare agli utenti la totale trasparenza sia delle condizioni
tariffarie, sia delle condizioni di uso dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile.
Nel parere reso l’AGCM condivide la posizione espressa dall’Autorità di
non individuare, allo stato attuale, un nuovo mercato per i servizi
integrati in esame, fatta salva la necessità di monitorare le
dinamiche competitive nonché di chiarire, in sede di analisi
dei mercati, se i servizi in oggetto possano effettivamente configurare
un nuovo mercato, distinto da quelli esistenti.
L’AGCM condivide anche la posizione dell’Autorità secondo
la quale la prestazione di un servizio integrato fisso-mobile non può costituire
un titolo preferenziale per l’assegnazione di nuove frequenze
mobili.
In particolare, ancora in merito all’utilizzo delle frequenze
mobili ai fini della prestazione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile,
l’AGCM concorda con l’Autorità nel riconoscere la
necessità di assicurare che la prestazione dei servizi in oggetto
non costituisca un ostacolo alla fornitura di servizi mobili e personali,
per l’erogazione dei quali sono assegnate le frequenze mobili.
In relazione alla replicabilità dell’attuale offerta "UMA" di
Telecom Italia, l’AGCM condivide la previsione di condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie enunciata nello schema di provvedimento
adottato dall’Autorità, al fine di consentire ad un operatore
alternativo l’offerta di un analogo servizio integrato attraverso
la rete mobile e la rete fissa a larga banda.
Quanto alla replicabilità dell’offerta integrata di Vodafone,
l’AGCM, nel riconoscere i benefici, sul piano pratico ed economico,
che potranno derivare dall’ingresso nel mercato di un siffatto
servizio, osserva tuttavia che l’assenza, in capo agli operatori
mobili, di obblighi a concludere negoziazioni con operatori che volessero
replicare tale offerta, potrebbe rappresentare un ostacolo all’ingresso
di nuovi operatori interessati ad offrire un analogo servizio integrato,
e ciò con particolare riferimento alla negoziazione di condizioni
sostenibili. L’AGCM tuttavia riconosce che tale aspetto rappresenta
un fenomeno generalizzato dovuto alla stessa definizione del mercato
dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore risulta
notificato.
Infine, l’AGCM evidenzia una potenziale criticità nella
definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai
numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile analogo
a quello di rete fissa, rilevando che, seppure tale circostanza determina
un vantaggio per gli utenti in termini economici e di trasparenza delle
tariffe, essa comporta peraltro l’applicazione di tariffe di
terminazione attestate a valori differenti rispetto a quelli definiti
per la terminazione su rete mobili in base ai costi sottostanti alla
fornitura del servizio di terminazione su rete mobile.
3.2 La lettera della Commissione Europea
La Commissione Europea ha fornito le proprie osservazioni sullo schema
di provvedimento in una lettera pervenuta in data 13 luglio 2007.
In via preliminare, la Commissione fa presente di aver esaminato lo
schema di provvedimento allo scopo di definire le proprie conclusioni
preliminari in merito agli aspetti procedurali che riguardano le disposizione
comunitarie.
Nel prosieguo la Commissione Europea, nel rilevare che
l’Autorità ha
proposto, nello schema di provvedimento, l’introduzione di misure
concernenti, allo stesso tempo, la regolamentazione al dettaglio e
all’ingrosso, e relative a due servizi contraddistinti da tecnologie
differenti, rammenta che qualsivoglia obbligo previsto in capo agli
operatori Vodafone e Telecom Italia deve essere esclusivamente imposto,
, nel caso che gli stessi siano identificati come aventi significativo
potere di mercato, in esito ad un’analisi di mercato condotta
in conformità all’articolo 14, 15 e 16 della Direttiva
Quadro e notificati alla Commissione europea. Tale strada sarebbe stata
seguita dalle ANR austriaca e tedesca, includendo l’offerta "Vodafone
Zuhause" nell’ambito dell’analisi del mercato n. 16.
La
Commissione Europea osserva anche, tuttavia, che laddove l’Autorità intenda
invece avvalersi di quanto disposto dall’art. 5 della Direttiva
Accesso come base giuridica per l’adozione dello schema di provvedimento
in esame in tema, dovrà tener conto che gli obblighi di interconnessione
possono essere imposti in capo ad imprese che controllano l’accesso
agli utenti finali solo nella misura necessaria a garantire l'interconnessione
da punto a punto.
La Commissione Europea fa quindi presente che, qualora
l’Autorità intenda
optare per tale seconda alternativa, dovrà provare, distintamente
e per ciascuno dei due servizi in esame, le criticità connesse
all'interconnessione da punto a punto che richiedono un intervento
regolamentare.
La Commissione Europea fa infine presente che alcune
delle misure proposte nello schema di provvedimento, in particolare
quelle poste a tutela dell’utenza, all’utilizzo dei numeri
geografici e all’utilizzo delle frequenze, non rientrano in quanto
previsto ai sensi della Direttiva Quadro, art. 7, e che pertanto non
devono essere notificate, di per sè, secondo quanto indicato
da quest’ultima
previsione.
4. Le ulteriori valutazioni dell’Autorità
In primo luogo si osserva, dall’analisi delle osservazioni rese,
che nessuna criticità sussiste in merito agli aspetti generali
e specifici riguardanti la tutela dell’utenza, le prestazioni
obbligatorie, l’utilizzo del numero geografico su reti mobili
e la relativa portabilità del numero, nonché l’utilizzo
delle frequenze. Le valutazioni dell’Autorità su tali
aspetti sono largamente condivise dall’AGCM, e, a parere della
Commissione Europea, possono essere approvate senza notifica alla Commissione
stessa ed ai Paesi membri, non ricadendo tali previsioni nell’ambito
di applicazione dell’art. 7 della Direttiva Quadro.
Relativamente alle previsioni espresse dall’Autorità come
orientamento in merito alla disciplina dell’interconnessione
e dell’interoperabilità, mentre la Commissione Europea
si sofferma su alcuni aspetti procedurali, l’AGCM rileva alcune
potenziali criticità, come sopra esposto.
In merito a tali osservazioni
l’Autorità svolge le seguenti
considerazioni.
Relativamente alla potenziale criticità inerente la replicabilità dell’offerta
integrata di Vodafone, si evidenzia in primo luogo che la stessa AGCM
riconosce che l’assenza di obblighi specifici sul tema costituisce
un "fenomeno generalizzato e dovuto alla stessa definizione
del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore
risulta notificato di significativo potere di mercato". D’altra
parte, nello stesso parere l’AGCM condivide la posizione dell’Autorità di
non individuare, almeno allo stato, uno specifico mercato per i servizi
in questione, in virtù, tra l’altro, del loro carattere
di assoluta novità e dell’impossibilità di stabilire
a priori il grado di diffusione che i servizi stessi avranno presso
i consumatori. Appare quindi sin d’ora che subordinare l’avvio
dei servizi in questione all’imposizioni di specifici obblighi
in tema di accesso alle reti mobili risulterebbe non giustificato,
stante l’impossibilità di identificare posizioni di dominanza
nei servizi in questione, oltre che non proporzionato, in quanto gli
stessi servizi si trovano appena in fase emergente.
Si condivide tuttavia
l’esigenza di monitorare le dinamiche
competitive e di verificare la necessità di individuare ed imporre
nel prosieguo, ove del caso, specifiche misure. Ciò potrà essere,
già a breve termine, effettuato nelle appropriata sede della
revisione del mercato dell’accesso da rete mobile, la cui procedura
di analisi di mercato l’Autorità ha, come prima detto,
riavviato.
Infine, l’AGCM dedica un rilievo alla potenziale criticità nella
definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai
numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile, analogo
a quello praticato per la rete fissa.
Al riguardo si ribadisce, in primo
luogo, quanto già rilevato
al punto 2.1.7 delle premesse, ossia che si ritiene ragionevole che
i costi sottostanti questo specifico servizio di terminazione possano
risultare inferiori a quelli relativi al generico servizio di terminazione
su rete mobile, stante il diverso ed allo stato marginale utilizzo,
per il servizio di terminazione su numero geografico, degli elementi
della rete radio e della gestione della grande mobilità, e possono
essere reputati assimilabili ai costi corrispondenti alla remunerazione
della componente fissa di commutazione e trasporto della rete dell’operatore
notificato tipici di una rete fissa con fattori di scala analogamente
elevati.
D’altra parte, occorre considerare che l’utilizzo, per
il servizio di terminazione su numero geografico, di un valore di riferimento
definito su una base di analogia con i prezzi del servizio di terminazione
su rete fissa, risponde ai principi ed alle norme generali di tutela
dell’utenza in termini di trasparenza tariffaria e massimo beneficio
in termini di prezzo, sicura essendo la sostenibilità di tariffe
finali analoghe a quelle offerte per le chiamate a rete fissa (tali
vantaggi per gli utenti sono stati riconosciuti anche dall’AGCM).
In ogni caso, rilevando i vantaggi a favore degli utenti in termini
economici e di trasparenza delle tariffe conseguibili dalla definizione
di un siffatto prezzo di terminazione, vantaggi riconosciuti peraltro
dall’AGCM, si ribadisce che tutti i profili specifici del nuovo
servizio saranno adeguatamente valutati in sede di revisione delle
analisi dei mercati pertinenti, al fine di definire i remedies che
all’esito della specifica istruttoria di rito e alla luce delle
concrete dinamiche future di mercato dovessero rivelarsi appropriati.
Passando alla trattazione dell’aspetto delle specifiche misure
per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità da
punto a punto, l’Autorità osserva che la situazione di
mercato pre-esistente all’avvio del procedimento sugli aspetti
regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati
fisso-mobile è venuta modificandosi, come di seguito illustrato,
in maniera tale da consentire un adeguamento delle valutazioni precedentemente
espresse.
In particolare, in relazione ai servizi integrati basati su rete mobile,
Vodafone ha comunicato di avere già sottoscritto, in data 6
luglio 2007 , un contratto di interconnessione inversa con Telecom
Italia che include, appunto, la terminazione delle chiamate provenienti
dalla rete TI e destinate a numeri geografici utilizzati sulla rete
mobile di Vodafone. Quest’ultimo operatore ha altresì manifestato
la propria piena disponibilità a negoziare contratti a condizioni
non discriminatorie con gli operatori direttamente interconnessi.
Quanto ai servizi integrati basati su rete mobile e su reti a larga
banda, si rammenta che le previsioni relative all’obbligo per
Telecom Italia di sottoscrizione di accordi con operatori di rete fissa
e mobile per l’offerta di servizi analoghi al servizio "Unico" erano
state già poste a carico del medesimo operatore in occasione
dell’autorizzazione all’avvio sperimentale del servizio
fornita il 2 agosto 2006. Tali condizioni erano state definite all’esito
di un procedimento istruttorio cui avevano partecipato, oltre a Telecom
Italia, anche gli operatori di rete fissa e mobile interessati, i quali
avevano fornito contributi scritti e partecipato a specifiche audizioni
sul tema.
Al riguardo, giova ricordare che Telecom Italia aveva ampiamente manifestato,
nel corso del suddetto procedimento, la propria disponibilità ad
applicare tali condizioni, sotto il controllo dell’Autorità,
agli operatori intenzionati ad offrire analogo servizio. Nel periodo
sino ad oggi intercorso, se non sono stati comunicati all’Autorità accordi
sottoscritti a tal fine, non sono però stati segnalati, da parte
degli operatori concorrenti, nemmeno comportamenti ostativi di Telecom
Italia alla conclusione degli accordi in questione.
L’Autorità, in considerazione della effettiva situazione
attuale di mercato, in seno al quale non è stato manifestato
per il momento alcun interesse specifico all’avvio di tali servizi,
ritiene quindi allo stato sufficiente prevedere che Telecom Italia
sia comunque tenuta a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per
l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra
decritti.
Si ritiene, infatti, che gli obiettivi che l’Autorità si
era prefissata di perseguire con il proprio intervento, ovvero quello
di massimizzare il benessere dell’utente, garantire la trasparenza
tariffaria, assicurare l’interoperabilità fra utenti di
operatori diversi e, infine, evitare distorsioni della concorrenza,
possono essere sufficientemente perseguiti in questa fase, alla luce
dell’attuale contesto di mercato, attraverso una esplicita indicazione,
rivolta a Telecom Italia e, laddove applicabile, agli altri operatori
dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano offrire
servizi integrati fisso-mobile analoghi al servizio "Unico",
al rispetto delle norme che regolano gli obblighi di negoziazione relativi
all’accesso ed all’interconnessione, di cui all’art.
40 e 41 del Codice delle comunicazioni, che del resto sono comunque
integrate e presidiate dalla possibilità di un successivo e
rapido intervento dell’Autorità ai sensi dell’art
23 del Codice medesimo.
La soluzione indicata, nel mentre permette
nell’immediato di
sottrarsi ad appesantimenti procedurali non necessari allo scopo, lascia
ferma, tuttavia, la possibilità di valutare nel prosieguo le
questioni di dettaglio sottese alla disciplina dell’interconnessione
ed interoperabilità dei servizi in questione nell’ambito
dell’analisi dei mercati pertinenti, con riguardo ai mercati
n. 15 e 16, allo stato in corso di svolgimento, al fine di definire
le misure che risulteranno alla prova dei fatti essenziali per inquadrare
correttamente, sotto il profilo regolamentare, la materia, e proporzionate
allo scopo,oltre che utili a definire gli eventuali ulteriori aspetti
normativi occorrenti a garantire lo sviluppo dei nuovi servizi in un
quadro pienamente concorrenziale.
L’Autorità, laddove lo ritenga necessario, dopo l’avvio
di tali servizi, potrebbe poi pur sempre intervenire per stabilire
termini e condizioni specifiche anche ai sensi dell’art. 42 del
Codice, secondo quanto fatto palese dalla nota della Commissione Europea.
5. La definizione delle condizioni per l’avvio dei servizi integrati
di tipo fisso-mobile
In definitiva, nel riconoscere il presumibile beneficio per l’utenza
che può derivare dalla diffusione di servizi convergenti fisso-mobile,
occorre quindi rilevare che gli aspetti di novità che tale nuovo
modulo presenta impongono di accompagnarne l’introduzione sul
mercato con una regolamentazione ad-hoc.
Deve essere evitato, tra l’altro, che l’utenza possa essere
indotta ad accedere ad un servizio con caratteristiche attrattive,
che però potrebbero non essere confermate nel tempo perché,
eventualmente, in contrasto con le norme; soprattutto, deve essere
massimamente curata la corretta e completa informazione degli utenti,
specialmente in considerazione degli aspetti di novità del servizio
proposto.
Più specificatamente, dunque, l’Autorità ritiene
che i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame,
potranno essere offerti al pubblico alle condizioni regolamentari di
seguito indicate, comuni o, laddove necessario, differenziate per il
tipo di servizio offerto.
Relativamente alle norme comuni di tutela dell’utenza, risulta
necessario che :
a) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al
cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza con ciascuna
chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in
cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata,
diversa da quella di norma praticata per i servizi mobili;
b) il cliente sottoscrittore sia informato adeguatamente di tutte
le eventuali limitazioni sussistenti in merito alla possibilità di
attivazione di CS e CPS, nonché in merito al blocco selettivo
delle chiamate;
c) siano assicurate tutte le prestazioni obbligatorie consentite dalla
tecnologia utilizzata e siano adeguatamente informati gli enti competenti
per tali aspetti.
Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente attraverso
la rete mobile si ritiene aggiuntivamente necessario che :
d) il titolo di assegnazione delle risorse frequenziali dell’operatore
mobile che intende offrire tali servizi, per risultare idoneo alla
fornitura dei servizi integrati fisso-mobile, sia adeguatamente integrato
per consentire il relativo uso delle frequenze;
e) l’utilizzo del numero geografico sia limitato all’ambito
di una zona associata costituita dall’area di copertura della
cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle
aree di copertura delle celle ad essa adiacenti;
f) per le comunicazioni ricevute su numero geografico o effettuate
alla particolare tariffa prevista per la zona fissa, la funzionalità di hand
over può essere consentita, al fine di non creare disservizi
all’utenza con l’interruzione di comunicazioni in corso;
g) siano messi in atto dagli operatori mobili adeguati metodi di
localizzazione della chiamata, con l’introduzione di sistemi per migliorare
la precisione della localizzazione del chiamante in caso di accesso
ai servizi di emergenza; tali sistemi dovranno consentire l’inoltro
delle necessarie informazioni ai centri servizi di emergenza, purché questi
ultimi siano in grado di trattare tali informazioni;
h) per le chiamate effettuate dall’area all’interno della
quale possono essere ricevute chiamate al numero geografico, il chiamato
riceva il CLI corrispondente (geografico o mobile), coerente con la
scelta del cliente chiamante di utilizzare o meno la funzionalità associata
al numero geografico; in merito a tale aspetto, considerati i tempi
necessari agli adeguamenti di rete, l’operatore potrà garantire
tale prestazione anche successivamente all’avvio del servizio,
purché entro la data del 31 dicembre 2007;
i) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al
cliente sottoscrittore di conoscere se si trova all’interno o all’esterno
dell’area in cui è consentito ricevere chiamate al numero
geografico;
j) sia consentito al cliente, quando si trova al di fuori dell’area
prestabilita, di scegliere di non ricevere alcuna chiamata sul numero
geografico, di attivare un servizio di segreteria di rete oppure
di trasferire la chiamata, a suo carico, verso la propria numerazione
mobile;
Per quanto attiene alla specifica disciplina delle radiofrequenze
e della numerazione, inoltre, occorre precisare che :
k) l’offerta di tali servizi, in particolare nelle specifiche
aree predeterminate non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche
di qualità del servizio offerto agli utenti dei servizi di
comunicazione mobile e personale;
l) gli operatori offerenti il nuovo servizio non potranno far valere
alcun titolo preferenziale, al fine di superare eventuali problematiche
legate alla scarsità delle risorse, per l’assegnazione
di ulteriori frequenze.
m) la portabilità del numero geografico è garantita
e, per quanto detto, include il caso di utilizzo del numero mediante
una rete mobile sulla base di quanto previsto dall’art. 80, c.
1 del Codice, con le relative modalità e procedure (con riferimento
tra l’altro all’istradamento delle chiamate dirette a
numeri portati).
Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile
e le reti a larga banda, l’Autorità ritiene necessario
che l’offerta di tali servizi venga subordinata alle medesime
norme a tutela dell’utenza, ove applicabili, degli altri servizi
integrati di tipo fisso-mobile.
Relativamente alla disciplina dell’interconnessione ed interoperabilità si
ritiene necessario ribadire, congiuntamente per i servizi fisso-mobile
offerti attraverso la rete mobile e per quelli offerti attraverso la
rete mobile e le reti a larga banda, gli obblighi per gli operatori
a negoziare accordi relativi all’interconnessione e l’accesso,
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del Codice delle comunicazioni.
Con riferimento, in particolare, ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente
attraverso la rete mobile, l’Autorità ritiene opportuno
specificare che gli operatori che offrono tali servizi debbano provvedere
a negoziare con gli altri operatori interconnessi un prezzo di terminazione
per le chiamate in entrata al numero geografico, a parità di
livello di interconnessione.
Con riferimento, infine, ai servizi fisso-mobile offerti attraverso
la rete mobile e le reti a larga banda, si ricorda che l’Autorità aveva
ritenuto opportuno, nel mese di agosto 2006, subordinare l’offerta
del servizio "Unico" di Telecom Italia ad una serie di condizioni,
tra cui quella relativa alla conclusione di accordi con operatori di
rete fissa e mobile intenzionati a replicare il servizio di Telecom
Italia. Come precedentemente rilevato, non è stato tuttavia
manifestato dal mercato un interesse specifico all’avvio di tali
servizi. L’Autorità quindi, in considerazione della effettiva
situazione, ancora embrionale, di mercato, e dell’esigenza di
consentire un rapido avvio di tali servizi, ribadisce, secondo quanto
esposto nel paragrafo 4, la sufficienza della previsione, in questa
fase, che Telecom Italia, e, qualora applicabile, gli operatori dotati
di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano offrire servizi
integrati fisso-mobile di tale tipologia, sono tenuti a negoziare accordi
a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie con gli operatori
di rete fissa e mobile per l’offerta di servizi integrati fisso-mobile
quali quelli sopra decritti.
In ogni caso, l’Autorità, nel vigilare sull’ordinato
sviluppo delle situazione di mercato in relazione ai servizi in oggetto,
interviene, se necessario, su propria iniziativa, ai sensi dell’art.
42 del Codice delle comunicazioni, o su richiesta di una delle parti
interessate ai sensi dell’art. 23 del Codice medesimo.
6. I futuri possibili impatti sulla concorrenza della disciplina dei
servizi integrati fisso-mobile
Definite le misure regolamentari specifiche nel rispetto delle quali
possono essere offerti servizi fisso mobile di tipo convergente quali
quelle in esame, l’Autorità ritiene opportuno in ordine
ai profili di impatto sulla concorrenza dell’avvio dei servizi
integrati fisso-mobile svolgere le seguenti considerazioni.
L’avvio di servizi integrati fisso-mobile necessita, tra le
altre cose, anche di una valutazione circa i possibili effetti concorrenziali
della diffusione di questi nuovi servizi, tenuto conto che le loro
caratteristiche di novità ed atipicità tendono a configurarli
come servizi – e quindi potenzialmente mercati - distinti rispetto
ai tradizionali servizi di rete fissa e di rete mobile.
In via preliminare,
si deve considerare che l’indubbio beneficio
per l’utenza connesso alla promozione di offerte di servizi integrati
fisso-mobile potrebbe accompagnarsi ad eventuali pregiudizi per la
concorrenza, ed in ultima analisi per la stessa utenza, qualora per
alcuni operatori - di rete fissa o di rete mobile - non risultasse
possibile replicare tali offerte integrate. In questa circostanza,
ossia in presenza di problemi di replicabilità dell’offerta,
si determinerebbe infatti una riduzione del grado di competizione nel
medio periodo, dal momento che alcuni operatori sarebbero – di
fatto – esclusi dal nuovo mercato dei servizi integrati fisso-mobile.
In questa prospettiva, peraltro, andrebbe chiarito – nel corso
del secondo ciclo delle analisi di mercato, a valle di una verifica
dell’effettivo grado di sviluppo concretamente attingibile da
questi servizi – se i nuovi servizi integrati fisso-mobile configurino
effettivamente l’avvento di un nuovo e distinto mercato, contiguo
a quelli di telefonia fissa e di telefonia mobile, oppure possano – di
volta in volta – essere ricondotti ad uno dei tradizionali mercati
dei servizi di telecomunicazione.
Inoltre, una riflessione specifica
deve essere condotta con riferimento alle offerte integrate fisso-mobile
promosse da imprese che detengano una notevole forza di mercato nei
mercati di rete fissa o di rete mobile (sia wholesale che retail).
A tale riguardo, l’esigenza di garantire
a tutti gli operatori la possibilità di offrire servizi integrati
fisso-mobile deve essere contemperata con la necessità di evitare
che si precostituiscano o si trasferiscano posizioni dominanti nei
nuovi mercati.
Le considerazioni che precedono non costituiscono – al momento – un
fattore ostativo all’avvio dei nuovi servizi integrati fisso-mobile,
secondo le condizioni previste dal presente provvedimento, ma indicano
tuttavia la necessità di un accorto monitoraggio – in
prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che
effettivamente si determineranno, teso alla sollecita introduzione
dei rimedi atti a fornire una risposta appropriata e proporzionata
alle problematiche di competitività che dovessero insorgere..
RITENUTO, in conclusione, che la novità ed atipicità dei
servizi integrati di comunicazione fisso-mobile fanno sì che
i medesimi pongano delle problematiche ed esigenze nuove, in dipendenza
delle quali si ravvisa, anche alla luce del principio di neutralità tecnologica,
la inderogabile necessità di una appropriata disciplina regolamentare
, tesa a garantire certezza del diritto e tutela ai consumatori e al
mercato;
RITENUTA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di
disciplinare, fatte salve eventuali revisioni alla luce dell’esperienza
conseguente all’effettivo esercizio, gli aspetti salienti più immediatamente
connessi all’introduzione dei servizi telefonici integrati del
tipo fisso-mobile;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile,
indipendentemente dalla propria configurazione di rete assicurano che
:
1. In relazione all’accesso ai servizi di emergenza, gli operatori
mobili, in coordinamento con gli enti preposti agli stessi servizi, assicurano
la disponibilità di informazioni idonee finalizzate alla localizzazione
della chiamata, nei limiti consentiti dalla fattibilità tecnica.
2. Gli operatori assicurano tutte le prestazioni di giustizia consentite
dalla tecnologia impiegata ed informano adeguatamente gli enti competenti
per tali aspetti.
1.I numeri geografici possono essere utilizzati per effettuare e ricevere
chiamate su terminali di reti mobili per realizzare un servizio di comunicazioni
a mobilità limitata entro una zona definita (nel seguito detta
anche "zona associata"), costituita dall’area di copertura
della cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle
aree di copertura delle celle ad essa adiacenti.
2. Le comunicazioni verso il numero geografico associato al terminale
mobile od originate dall’utente all’interno della zona associata
al numero geografico sono comunque portate a termine;
1. L’obbligo di portabilità dei numeri geografici di cui
all’art.
80, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003,
si applica anche nel caso di numeri geografici utilizzati per servizi
di comunicazione a mobilità limitata comunque realizzati, purché in
conformità con le disposizioni del presente regolamento.
2. Alla portabilità del numero geografico nel caso di servizi
di telefonici a mobilità limitata realizzati attraverso reti di
comunicazioni mobili si applicano le disposizioni della delibera n. 4/CIR/99
e successive modificazioni ed integrazioni.
1. L’offerta di servizi che prevedono l’uso di numeri geografici
su reti mobili non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche
di qualità del servizio offerte agli utenti dei servizi di comunicazione
mobili e personali. Gli operatori autorizzati all’utilizzo delle
frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personali che intendono
offrire servizi integrati si adoperano affinché la qualità del
servizio mobile non risulti degradata dall’ introduzione dei servizi
integrati.
2. La fornitura di servizi integrati fisso mobile non costituisce titolo
preferenziale o di precedenza per l’ assegnazione di nuove frequenze
per i servizi di comunicazione mobile e personale.
1. Gli operatori che offrono un servizio che fa uso di numerazione geografica
su rete mobile assicurano che :
1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile
negoziano accordi di accesso ed interconnessione per garantire l’interconnessione
e l’interoperabilità da punto a punto, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice.
2. Nel caso di utilizzo di numeri geografici per servizi realizzati
mediante reti mobili, le tariffe di interconnessione per le chiamate
dirette ai predetti numeri geografici sono negoziate tra gli operatori
interconnessi.
3. Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile attraverso
la rete mobile e la rete a larga banda negoziano accordi a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, ove applicabili in virtù degli
obblighi regolamentari già previsti dalle analisi di mercato,
con gli operatori di rete mobile e di rete fissa per l’offerta
dei medesimi servizi.
4. In difetto di accordo si applica l’articolo 23 del Codice delle
comunicazioni elettroniche.
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. La prestazione di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera a) è resa
disponibile entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Delle eventuali temporanee
limitazioni nella presentazioni del CLI geografico è data nel
frattempo informativa all’utente.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.