Delibera n. 415/07/CONS

Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile

 

Pubblicata su questo Sito in data 04/09/07
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.209 dell' 8 settembre 2007

 

 


L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 luglio 2002, recante "Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)";

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 324/06/CONS del 30 maggio 2006 recante "Avvio di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali", la cui relazione conclusiva è stata approvata nella riunione di Consiglio del 7 marzo 2007;

VISTA la delibera n. 713/06/CONS del 13 dicembre 2006, recante "Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

VISTA la delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Avvio del procedimento : Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2007;

VISTA la delibera n. 342/07/CONS del 28 giugno 2007 recante "Avvio del procedimento : Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2007;

VISTA la delibera n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007 recante "Consultazione pubblica sull’utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili";

VISTO lo schema di provvedimento recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile" adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 6 giugno 2007;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 24 luglio 2007, relativo allo schema di provvedimento concernente "Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile";

VISTA la lettera della Commissione Europea DG INFSO/B5/PM/LeM/ak - D(2007) 828127 - A(2007) 426124 del 13 luglio 2007, relativa allo schema di provvedimento concernente "Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile";

CONSIDERATO quanto segue :

1. Il percorso istruttorio

Nel corso del 2006 alcuni operatori (Vodafone e Telecom Italia) hanno proposto sul mercato offerte di servizi integrati del tipo fisso-mobile che hanno rappresentato un elemento di novità nello scenario delle comunicazioni elettroniche. La innovatività di tali offerte è rappresentata dalla possibilità, per il cliente, di usufruire, attraverso il medesimo terminale ed il medesimo numero telefonico, di servizi con caratteristiche assimilabili, di volta in volta ed in funzione della locazione geografica, a quelli di rete fissa o a quelli di rete mobile per condizioni economiche e per prestazioni.
Se tuttavia le offerte dei due operatori sono analoghe dal punto di vista delle funzionalità offerte alla clientela, esse si differenziano, come meglio precisato nel seguito, nella piattaforme e configurazioni di reti utilizzate per la realizzazione del servizio. Infatti in un caso (Vodafone) il servizio integrato viene svolto con l’utilizzo esclusivo della rete mobile, mentre nell’altro (Telecom Italia) attraverso un’integrazione tra la rete mobile e la rete fissa a larga banda, anche di operatori interconnessi, richiedendo altresì l’uso di connessioni wireless in tecnologia WiFi o DECT.

In ogni caso, le caratteristiche di novità dei servizi in questione hanno richiesto una approfondita analisi da parte dell’Autorità, al fine di verificare se, con l’introduzione nel mercato di tali nuovi servizi, fosse necessario o meno adeguare le norme regolamentari vigenti per assicurare il rispetto delle condizioni di corretta concorrenza e di tutela dell’utenza.

Scopo del presente provvedimento è quindi quello di prescrivere gli adeguamenti alla disciplina regolamentare vigente che, sulla scorta delle valutazioni effettuate dall’Autorità, si rendono necessari per l’offerta di servizi integrati di tipo fisso-mobile.

1.1 Il servizio proposto da Vodafone

Nel mese di ottobre del 2006 la società Vodafone Omnitel NV (nel seguito solo Vodafone) ha proposto un servizio innovativo di comunicazione vocale di natura convergente.
Il servizio, denominato "Vodafone Casa Numero Fisso"[1], consente infatti di utilizzare entro un’area territorialmente limitata, chiamata "Area Vodafone Casa", il terminale mobile similmente ad un terminale di rete fissa, con un suo numero geografico (eventualmente portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e con condizioni economiche analoghe, tanto per le chiamate destinate a detto numero geografico quanto per quelle in uscita da esso, alle condizioni normalmente offerte per i servizi su rete fissa (sempre fintanto che il terminale rimanga nell’area predefinita).
Il cliente avrà peraltro complessivamente a disposizione, sul proprio terminale, due numerazioni, una geografica, e l’altra per i servizi mobili e personali. Per le chiamate effettuate o ricevute al di fuori della c.d. "Area Casa " (Home Zone), infatti, il terminale si avvale del numero mobile, e le condizioni economiche del servizio sono quelle previste dal contratto di rete mobile. Nel caso di chiamate dirette al numero geografico mentre il terminale è al di fuori dell’Area Casa, invece, il terminale risulta non raggiungibile. Tuttavia il cliente può attivare all’uopo un servizio di segreteria telefonica di rete, oppure il servizio di trasferimento di chiamata, effettuato a proprio carico. Inoltre, secondo quanto proposto da Vodafone, quando il cliente si trova nell’Area Casa, le chiamate uscenti sono caratterizzate dall’identificativo di linea chiamante (CLI) di rete mobile: tuttavia il cliente può scegliere di far presentare il CLI "geografico" per le chiamate verso alcune direttrici specifiche (p.es. chiamate dirette a numerazioni di addebito al chiamato).

[1] La corrispondente offerta per la clientela affari è denominata “Vodafone in Office”

Il Ministero delle comunicazioni, con il provvedimento della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del 7 dicembre 2006, ha determinato che il servizio in esame è riconducibile ai titoli autorizzatori rilasciati a Vodafone ed è coerente, nella sua predisposizione progettuale ex ante, al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tuttavia, considerato il carattere innovativo del servizio in relazione alla normativa vigente, il Ministero delle comunicazioni ha disposto, nel suo provvedimento, limitazioni alla fornitura del servizio di natura sia temporale (per il periodo dal 15 dicembre 2006 al 14 febbraio 2007) che quantitativa, in termini di numero massimo di clienti attivabili nel periodo predetto (15.000).

1.2 Il servizio proposto da Telecom Italia

Telecom Italia ha proposto, nel mese di maggio 2006, l’offerta di un proprio servizio convergente fisso-mobile, denominato "Unico" o UMA. A differenza del servizio proposto da Vodafone, esclusivamente basato su rete mobile, il servizio UMA prevede che lo specifico terminale utilizzi la rete a larga banda, attraverso una connessione senza fili del tipo Wi-Fi/DECT in ambiente domestico, e la rete mobile al di fuori dell’ambiente domestico. Infatti, il servizio UMA si sostanzia nell’aggiunta di una prestazione all’offerta "Alice voce" di telefonia VoIP, che già consente attraverso l’impiego in sede di utente di un apparato denominato IAD, di gestire fino a cinque terminali cordless via radio Wi-Fi/DECT in ambiente domestico (c.d. indoor), ciascuno individuato da numerazione aggiuntiva ( di rete mobile) alla numerazione geografica assegnata alla stesso utente.
Su tale base, la prestazione UMA consente di inserire al posto di uno dei terminali Wi-Fi uno speciale terminale che riunisce in sé le funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di un normale terminale mobile GSM[2].
Al di fuori dell’ambiente domestico dell’utente (cioè in situazione c.d. outdoor), il terminale UMA si comporta come un normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile e svolge il servizio attraverso le reti mobili GSM.

In ambiente domestico[3], invece, nell’ambito del servizio Alice Voce, il terminale UMA si comporta come un normale terminale cordless attraverso il quale si esplica il servizio telefonico con tecnologia VoIP. In ogni caso, però, i pacchetti voce IP generati dal terminale sono associati al numero mobile e riconoscibili dalla rete e dall’utente chiamato attraverso lo stesso numero mobile. Il servizio utilizza quindi la sola numerazione mobile in decade 3 associata alla carta SIM ed al terminale. Quest’ultimo è chiamato attraverso la propria numerazione mobile, e nelle chiamate, anche in ambiente domestico, è identificato dalla stessa numerazione. Il traffico del terminale UMA è conteggiato dalla rete mobile.
L’offerta è stata dedicata, in un primo momento ai soli clienti residenziali TIM, titolari di un abbonamento mobile GSM post-pagato, prevedendo un canone aggiuntivo per un terminale UMA configurato su Alice Voice, comprensivo di una certa quantità di traffico effettuate però attraverso le rete fissa sotto la copertura di Alice Voce (modalità indoor). Superata la soglia, il prezzo applicato è quello corrispondente al profilo tariffario mobile dell’utente, così come per le comunicazioni effettuate attraverso la rete mobile.

[2] Non sono previsti terminali duali che supportino, insieme al Wi-Fi, lo standard mobile UMTS
[3] Il terminale UMA non è riconosciuta da altri che dagli apparati Alice Voce dello stesso utente. In altri termini, la prestazione non può essere attivata nell’ambito della copertura Wi-Fi in ambiente domestico di un utente diverso ed il terminale continua in tal caso a comportarsi come un normale cellulare.

1.3 Le attività svolte dall’Autorità

Relativamente al servizio Unico di Telecom Italia, l’Autorità, nel mese di agosto 2006, a seguito di un’analisi istruttoria, ha rilevato che un rapido avvio delle offerte convergenti fisso-mobile, nel costituire una opportunità per i consumatori di avere a disposizione nuovi servizi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, non deve però al contempo prefigurare una restrizione della concorrenza, ed ha quindi ritenuto necessario che la commercializzazione dell’offerta UMA venisse subordinata ad alcune condizioni. In particolare, nel consentire la commercializzazione per 6 mesi, l’Autorità ha indicato in 30.000 il numero massimo di terminali da immettere nel mercato in tale periodo ed ha richiesto a Telecom Italia la conclusioni delle negoziazioni per accordi di interconnessione con operatori di rete fissa e di rete mobile sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità del servizio Unico.

Inoltre, l’Autorità, con delibera 713/06/CONS del 13 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007, ha avviato una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire elementi di informazione e documentazione, nonché osservazioni utili ai fini delle valutazioni di propria competenza in merito agli aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile.

Nel documento di consultazione vengono affrontate anche talune questioni inerenti ai profili concorrenziali e, in via prospettica, gli eventuali impatti sui mercati di riferimento come allo stato definiti. Sotto questo aspetto, peraltro, la consultazione pubblica ha anche permesso di aggiornare, alla luce dell’introduzione sul mercato dei primi servizi integrati, quanto già acquisito dall’Autorità nel corso della propria indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile nella transizione verso le reti di nuova generazione, di cui alla delibera n. 324/06/CONS.

Hanno partecipato alla consultazione e sono stati audite le società AIIP, BT, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Tiscali,Vodafone, Welcome Italia e Wind; mentre hanno solo inviato il proprio contributo le società Eutelia, Fastweb, Spal Telecommunications e Tele 2.

Sulla base dei contributi pervenuti e delle posizioni espresse, l’Autorità è pervenuta alle valutazioni rappresentate nel seguito.

2. Le valutazioni dell’Autorità
2.1 Il servizio proposto da Vodafone

Dalla descrizione del servizio si evidenziano le caratteristiche di marcata novità ed atipicità dello stesso, in quanto, da una parte, pur utilizzando la rete mobile, il medesimo non assume certo le normali caratteristiche dei servizi di comunicazioni mobili e personali; dall’altra, però, esso non potrebbe neppure qualificarsi tout court come servizio di rete fissa, per svariati motivi tra cui, ad esempio, la mobilità, ancorché ridotta, e la conseguente impossibilità di localizzare il cliente in modo preciso in caso di chiamate ai servizi di emergenza.

Appare quindi subito di tutta evidenza come il servizio proposto da Vodafone risulti di difficile e complessa qualificazione regolamentare, con riferimento alle distinte normative dei servizi mobili e fissi, potendosi definire quasi un tertium genus, e comunque inequivocabilmente un offerta di tipo ibrido rispetto ai servizi tradizionali.

Gli elementi di novità ed atipicità che l’offerta presenta, che sotto più profili risultano fonti di possibili incertezze e ambiguità, conducono ad evidenziare la necessità di un intervento regolamentare da adottarsi preventivamente all’avvio del servizio.
L’intervento regolamentare dovrà riguardare, in primo luogo, l’adeguamento della disciplina relativa alle risorse scarse (frequenze e numerazioni) utilizzate dall’offerta in esame, da realizzarsi con l’integrazione dei titoli vantati dall’operatore interessato a mezzo di appropriate nuove clausole. Inoltre, l’intervento dovrà riguardare la definizione di puntuali condizioni regolamentari sull’offerta del servizio. I profili di intervento sono giustificati dalla necessità di salvaguardare le corrette condizioni di mercato, doverosamente tutelando l’utenza e la concorrenza.

2.1.1 Titolo autorizzatorio

In ordine alla sussistenza, in capo a Vodafone, di un valido titolo autorizzatorio per lo svolgimento del servizio proposto, occorre preliminarmente osservare che quella in esame è una fattispecie che non si presta ad una nitida classificazione secondo le consolidate categorie del servizio mobile o fisso.

Ove si ravvisasse nel servizio "Vodafone Casa Numero Fisso" un comune servizio mobile, sarebbe di importanza centrale rammentare che Vodafone è legittimata ad offrire servizi mobili in virtù delle proprie licenze per servizi mobili e personali GSM (delibera n. 128/01/CONS) ed UMTS (delibera n. 4/01/CONS). Va osservato tuttavia che, mentre il nuovo servizio in disamina prevede anche un contestuale utilizzo del numero geografico, subordinato ad una mobilità limitata, il titolo autorizzatorio appena detto non consente l’utilizzazione dei numeri geografici (e questo in coerenza con il piano nazionale di numerazione, che prevede per i servizi mobili e personali l’utilizzazione della decade 3).
Ove si fosse, invece, più propensi ad assimilare il servizio di cui si discute ad un servizio fisso all’interno di una determinata area, verrebbe allora in maggiore rilievo il punto che la Società dispone di un titolo abilitativo rilasciato con delibera n.77/99, recante "Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale", ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 ("Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni").

La definizione di "servizio di telefonia vocale" utilizzata nella predetta delibera va reperita nell’allora vigente disciplina dei servizi di comunicazione elettronica di cui al d.P.R. n. 318/97, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", all’art.1, lettera s) : " servizio di telefonia vocale, la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale, in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
Con la successiva entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni di cui al d.Lgs. 259/2003, il d.P.R. 318/97 ed il d.m. 25.11.97 sono stati abrogati e la disciplina dei titoli abilitativi per l’esercizio di attività di comunicazioni elettroniche è stata mutata, pervenendosi all’introduzione di un regime "autorizzatorio" generalizzato. Tuttavia il Codice, all’art. 38 ("Concessioni e autorizzazioni preesistenti"), ha fatto salvi tutti i titoli preesistenti, conservandoli fino alla loro scadenza naturale, assoggettandoli però alle disposizioni del medesimo Codice.
Risulta evidente, comunque, che la licenza per fornire servizi di rete fissa non ricomprende le frequenze radiomobili, che sono solamente utilizzabili per i servizi di telefonia mobile e personali.

In definitiva, il nuovo servizio ibrido di cui si tratta genera situazioni e problematiche nuove, le quali esorbitano da una mera sommatoria meccanica tra i due modelli della telefonia fissa e mobile, ed i relativi titoli autorizzatori..

L’incalzare del progresso tecnologico e la proposizione di forme di convergenza dei servizi fissi e mobili impongono, tuttavia, di sviluppare ulteriori considerazioni in merito.

Soccorre ai fini della presente disamina anche il principio di neutralità tecnologica, che nel Codice delle comunicazioni elettroniche è definito come la "non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata".

Nella possibilità da parte dell’Autorità di adottare tutti i ragionevoli provvedimenti per promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, risiede quindi il potere-dovere dell’Autorità stessa di disciplinare nel caso di specie le precise condizioni di fornitura ed autorizzazione del nuovo servizio.

Tenendo conto del principio di neutralità tecnologica, l’Autorità ritiene quindi necessario disciplinare, con precisi limiti e condizioni, la fornitura del servizio di cui trattasi, ed esprime la necessità di definire, sulla base della regolamentazione generale, le condizioni aggiuntive di autorizzazione che permetteranno di integrare i titoli autorizzatori esistenti, con riguardo in particolare alle condizioni relative all’utilizzazione nei servizi integrati delle frequenze i cui diritti d’uso sono già in possesso degli operatori mobili ai fini dell’offerta dei servizi radiomobili, così adeguando i detti titoli all’atipicità della figura di servizio che viene proposta e alle nuove problematiche e necessità da essa poste.

2.1.2 Natura e qualificazione del servizio

Da quanto fin qui osservato emerge con evidenza la difficoltà di qualificare il servizio nelle categorie tipizzate dalla normativa attualmente vigente. In ogni caso, il tentativo di qualificare il servizio come fisso o mobile non appare propriamente essenziale ai fini regolatori.
In coerenza con quanto sopra considerato, infatti, circa la necessità di un adattamento dei titoli autorizzatori attualmente detenuti da Vodafone, e stante la natura ibrida del servizio in esame, piuttosto che volerne qualificare l’insieme nell’ambito della disciplina esistente, si ritiene maggiormente proficuo considerare pragmaticamente il servizio proposto come un’ulteriore opportunità offerta dalla tecnologia, e, di conseguenza, verificare di volta in volta quali regole sia più appropriato applicare, siano esse già esistenti (e pertinenti al mondo dei servizio fissi, ovvero a quello dei servizi mobili) oppure da stabilire ex-novo.

Non è senza significato, del resto, che l’indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e mobile, condotta dall’Autorità attraverso la delibera n. 324/06/CONS, sia recentemente pervenuta ad analoghe conclusioni sulle difficoltà di inquadramento dei servizi integrati e sulla necessità di procedere ad un adeguamento della pertinente regolamentazione.

Sul piano definitorio, finisce per assumere maggiore utilità a fini orientativi l’interrogativo circa la possibilità (o meno) di qualificare il servizio in trattazione nell’ambito dei servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS).
La definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico (PATS) data dal Codice delle comunicazioni è la seguente: "un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici".
Dal mero punto di vista della definizione, il servizio, così come proposto da Vodafone, sembra rientrare perciò nei canoni PATS, dal momento che consente al suo utente l’espletamento delle funzioni descritte.
Si sottolinea, inoltre, che nella definizione del Codice appena riportata non viene fatta alcuna distinzione in merito alla circostanza che la possibilità di effettuare chiamate sia offerta da postazione fissa o in mobilità, da un terminale di utente di rete fissa o di rete mobile. Il Codice, più in generale, non fornisce alcuna definizione specifica di servizi fissi o servizi mobili, limitandosi ad utilizzare nell’articolato le dizioni "rete fissa", "rete mobile", "da postazione fissa", "servizio di comunicazioni mobili e personali", in maniera funzionale a circostanziare di volta in volta il significato e la portata delle varie disposizioni.
Sul tema si richiama anche un recente documento di lavoro della Commissione , il quale, a proposito dei servizi fissi, così si esprime: "The most common technology currently employed still is via traditional telephone networks using metallic twisted pairs. Alternatives include cable TV networks offering telephone service, mobile cellular networks that have been adapted to provide service to fixed locations or which are confined to a limited radius around a fixed location and other wireless based networks." In altri termini, il documento considera la possibilità di fornire servizi di tipo fisso mediante una rete mobile, a condizione però che il servizio sia svolto in un raggio limitato attorno ad una locazione fissa, ancorché il documento nulla dica sull’ampiezza ammissibile di tale raggio, né indichi in proposito criteri di valutazione.

2.1.3 Il problema dei servizi di emergenza

Se il servizio in questione può quindi essere considerato come PATS, esso non può certo considerarsi, però, stricto sensu, un "servizio in postazione fissa" ai sensi della Direttiva Servizio universale.
Infatti l’art. 73 del Codice pone in capo agli operatori dei precisi obblighi inerenti all’accesso da postazione fissa : "Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza". Sennonché, tale disposizione non può ritenersi applicabile nel caso in esame, in quanto qui non viene fornito un accesso da postazione fissa (e l’uso del numero geografico non ne fa mutare la natura).
Si fa poi notare che anche le reti mobili devono in via di principio consentire, ovviamente, l’accesso ai servizi di emergenza.
L’art 76 del Codice, al comma 2, prescrive : "Il Ministero provvede affinchégli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante".
La prescrizione sulla localizzazione delle chiamate è quindi subordinata in questo caso alla fattibilità tecnica. Pertanto, nel caso delle chiamate effettuate attraverso una rete mobile, quali anche quelle in questione, la localizzazione è limitata all’individuazione della cella interessata o, eventualmente, alla integrazione di tale informazione con altre fornite dalla stessa rete ed utili ai fini di una più precisa circoscrizione dell’area in cui si trova il terminale mobile.
In questo contesto, un problema di particolare delicatezza riguarda l’obbligo di localizzazione del chiamante nel caso di chiamata ai servizi di emergenza.

La raccomandazione della Commissione sull’accesso ai numeri di emergenza prevede due casi:

1. localizzazione in caso di servizio fisso, dove l’informazione da comunicare riguarda l’indirizzo fisico dell’ utente;

2. localizzazione mobile, dove l’informazione da comunicare riguarda la posizione il più possibile precisa dell’utente

Ora, risulta di tutta evidenza come nel caso del servizio Vodafone non possa essere garantita la localizzazione di tipo 1), che è tipica dei servizi in postazione fissa. Si deve quindi considerare che ai fini dei servizi di emergenza il servizio si presenta di tipo mobile, e dovrà soddisfare lo standard sub 2)).

Per completezza, si segnala che dinanzi a problematiche per più versi analoghe, con la delibera n. 11/06/CIR, l’Autorità ha introdotto il caso dei servizi nomadici di tipo VoIP come diversi da quelli in postazione fissa, con caratteristiche di mobilità nell’ambito del distretto. La questione della compatibilità con il diritto comunitario di tale disciplina introdotta per il VoIP è peraltro ancora (non solo nel caso italiano) una questione aperta. La Commissione ha, allo stato, mostrato una certa tolleranza per i servizi VoIP per quanto riguarda il requisito della localizzazione.

2.1.4 Diritti d’uso delle frequenze

Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 luglio 2002, attribuisce le bande che dovrebbero essere utilizzate dal servizio in questione ai "servizi mobili", da intendersi, questi, conformemente alle definizioni che lo stesso decreto riporta (mutuandole dalle definizioni del Regolamento Radio dell’UIT), come "Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri o tra stazioni mobili", dove per "stazione mobile" si definisce una "stazione del servizio mobile destinata ad essere impiegata quando è in movimento o in sosta in punti non determinati".
L’uso proposto da Vodafone, in astratto, non contraddirebbe le definizioni suddette, dal momento che nulla viene mutato (almeno in apparenza) rispetto all’uso delle frequenze: i terminali rimangono "stazioni mobili" a tutti gli effetti, ancorché siano identificate e raggiungibili in determinate aree mediante una numerazione geografica.
Rimane però, in concreto, tutto da valutare il delicato profilo dell’impatto, sull’impiego della risorsa frequenziale, di modalità di fruizione del servizio e di distribuzione del traffico (nel tempo e nello spazio) che potrebbero mutare con il diffondersi di impieghi, in realtà, ibridi, quale appunto quello proposto.
La concessione delle frequenze presuppone l’utilizzo efficiente delle stesse (cfr. anche l’art. 13, comma 4, lettera d), del Codice) per una fornitura secondo i normali parametri di progetto di una rete mobile. Quale effetto del nuovo servizio in esame, tuttavia, l’utenza fissa potrebbe insistere in una maniera anomala (rispetto alle normali condizioni di operatività delle reti mobili) in una determinata cella, determinando potenzialmente nelle aree a grande densità di traffico delle possibili situazioni di saturazione delle celle stesse, nonché l’aumento dell’interferenza nelle celle adiacenti. Conseguenze di questo tipo sarebbero però in chiara contraddizione con lo scopo per cui le frequenze sono state concesse, quello della fornitura efficiente di un servizio di comunicazione mobile e personale.
Appare di tutta evidenza, allora, che la fornitura del servizio di comunicazione mobile e personale deve rimanere lo scopo principale della concessione dei diritti d’uso. L’utilizzo delle frequenze mobili per la fornitura di servizi di tipo "fisso" deve essere quindi considerato di natura residuale, e comunque tale da non pregiudicare in alcun modo il servizio di comunicazione mobile e personale.
Si noti inoltre che, ove fosse ipotizzata una potestà di trasformazione unilaterale, da parte dell’operatore, dell’utilizzo prevalente da mobile e personale a fisso, essa si configurerebbe potenzialmente come diritto speciale vietato dalla Direttiva Concorrenza. Anche per questa ragione, appare evidente che lo svolgimento del servizio in esame non potrebbe costituire titolo o aspettativa per l’assegnazione di ulteriori frequenze mobili.

Il delineato problema della possibile degradazione dei servizi mobili potrebbe non manifestarsi nella prima fase di sviluppo del servizio, quando il numero di sottoscrittori avrà una incidenza non rilevante sul totale degli utenti della rete, ma potrebbe concretamente porsi nel prosieguo, specialmente nelle aree metropolitane.
D’altra parte, tale aspetto non risulta certo adeguatamente chiarito dalla sperimentazione effettuata da Vodafone in seguito alla Determinazione ministeriale del 7 dicembre 2006, in quanto il ristrettissimo numero di utenti coinvolti nella sperimentazione stessa non ha consentito di verificare le concrete dinamiche del servizio a fronte delle problematiche sopra evidenziate.

Si ritiene quindi opportuno che l’Autorità indichi appropriati criteri e limiti per l’utilizzo delle frequenze.

In primo luogo, è necessario che il titolo di assegnazione delle risorse frequenziali alla società Vodafone, per risultare idoneo alla fornitura dei servizi convergenti di cui trattasi, sia adeguatamente integrato per consentire l’uso delle frequenze per il servizio in esame.
Inoltre, risulta necessario integrare la regolamentazione di settore e le condizioni di autorizzazione, indicando espressamente che:

- l’offerta di tali servizi non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche di qualità del servizio offerte agli utenti dei servizi di comunicazione mobile e personale;

- l’operatore non potrà far valere alcun titolo preferenziale, al fine di superare eventuali problematiche legate alla scarsità delle risorse, per l’assegnazione di ulteriori frequenze.

Occorre infine osservare che l’Autorità ha di recente avviato una consultazione pubblica riguardante l’utilizzo, da parte dei sistemi radiomobili, delle frequenze nelle bande a 900, 1800 e 2100 MHz. Nel relativo provvedimento è stato analizzato lo stato di assegnazione delle frequenze ai gestori nazionali e sono state proposte alcune ipotesi per la riallocazione ed il c.d. refarming delle frequenze a 900 MHz. Si è infatti rilevato che tali frequenze, che risultano essere quelle più interessanti per i servizi oggetto del presente provvedimento, sono assegnate in maniera inefficiente in vista di un eventuale processo di refarming, da effettuare in un’ottica di riequilibrio della banda assegnata a tutti gli operatori radiomobili. In tal senso, un processo di riallocazione delle frequenze a 900 MHz, che includa anche quelle precedentemente assegnate al servizio radiomobile analogico (TACS), potrà consentire un maggior grado di concorrenza nei servizi radiomobili, con riferimento, tra l’altro, ai servizi in esame.

2.1.5 La portabilità del numero

Nel presente paragrafo ed in quelli successivi vengono valutate le specifiche condizioni regolamentari che l’Autorità ritiene di dover imporre ai fini del corretto espletamento del servizio sotto il profilo concorrenziale e di tutela dell’utenza.

Occorre premettere che la identificazione delle aree nelle quali il servizio prevede l’utilizzo del numero geografico, così come proposta dalla società, individua delle zone associate a ciascuna cella al cui interno è ubicata la sede dell’utente, zone di norma costituite in modo da racchiudere la cella stessa e quelle immediatamente confinanti. Tale configurazione è finalizzata a garantire un determinato grado di accessibilità alla rete da parte del terminale operante nella zona, soprattutto negli ambienti urbani ed indoor. Un ipotesi di limitazione alla singola cella non garantirebbe infatti un grado di accessibilità adeguato, costituendo perciò un vincolo inaccettabile per l’utenza.

Si ritiene quindi che la modalità di configurazione delle zone proposta dall’operatore, la quale identifica, al fine di costituire la c.d. "Area Casa", la cella radio su cui insiste la sede dell’utente e le celle ad essa adiacenti, consenta l’offerta del servizio con qualità adeguata e non risulti incoerente con la normativa vigente. Al riguardo non appare quindi opportuno introdurre ulteriori o diverse limitazioni alla configurazione delle c.d. "Aree Casa".

Tanto premesso, in merito alla portabilità del numero si osserva subito che la stessa è oggi già consentita tra servizi PATS forniti in postazione fissa e servizi PATS nomadici: vale a dire che ai fini della portabilità non rileva che il numero che ne deve formare oggetto non sia utilizzato in una postazione fisica fissa. Per cui, una volta convenuto che la numerazione geografica sia attribuibile al servizio in esame, già ne scaturirebbe la possibilità di estendere i diritti ed obblighi stabiliti dalla normativa vigente in tema di portabilità anche con riferimento a tecniche realizzative innovative, tali da consentire una mobilità all’interno del distretto.
Per quanto concerne la possibilità di utilizzare i numeri geografici, quindi, sembrano valide le stesse considerazioni già effettuate dall’Autorità con riferimento ai servizi PATS nomadici: ovverossia l’uso del numero in associazione al servizio in esame è consentito solo ed esclusivamente all’interno del distretto.
Si precisa d’altra parte che non si ritiene che eventuali fisiologici debordamenti del confine del distretto, connaturati all’impiego di tecnologie radio, possano costituire un impedimento alla fornitura di tale servizio. Ora, il servizio di Vodafone si basa su una struttura di rete mobile che non si sovrappone al reticolo dei distretti, ma è caratterizzata dall’insieme delle aree di servizio delle radiobasi, aree che, pur essendo di dimensioni inferiori a quella media dei distretti, comunque possono porsi a cavallo tra due o più distretti. In tal caso, un debordamento dai confini del distretto risulta quindi "fisologico", sia per l’impossibilità di confinare rigidamente la propagazione radio entro precisi termini geografici sia perché la pianificazione delle stazioni radiobase potrebbe non tener conto, ad esempio per motivi orografici, degli stessi confini distrettuali.

Sul punto della portabilità più analiticamente, occorre, peraltro, innanzitutto riflettere sull’eventuale sussistenza di obblighi di portabilità del numero geografico conseguenti all’approvazione in via sperimentale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni alla soc. Vodafone per il servizio in parola e, più in generale, nell’ottica della regolamentazione dei servizi integrati fisso-mobile.
La lettura delle norme (Direttiva 2002/22/CE ed art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche) fa emergere che la portabilità del numero geografico è, in via teorica, ammissibile e conforme al quadro regolatorio comunitario anche nell’ipotesi di interconnessione tra rete fissa e mobile: ma in questo caso essa necessita di una specifica decisione regolamentare, che la direttiva comunitaria stessa rimette all’autonomia di ciascuno Stato, ovvero, in Italia, in base alla trasposizione della direttiva, all’Autorità.

Per quanto attiene però al servizio di Vodafone "Vodafone Casa Numero Fisso", così come qualsiasi servizio con analoghe caratteristiche realizzato attraverso una rete mobile, si è dell’avviso che in tema di portabilità non si debba far riferimento alle previsioni del comma 2 dell’art. 80 Codice, bensì a quelle del comma l dello stesso articolo ovvero del paragrafo 1, lett. a), dell’art.30 della Direttiva), che permette senz’altro la conservazione del numero geografico dell’abbonato "in un luogo specifico".

In proposito si rileva, infatti, che la delibera n. 4/CIR/99, che ha fissato le prime regole in materia di portabilità del numero tra operatori, precisa che "il luogo specifico" entro il quale doveva essere garantita la conservazione del numero coincide con l’area locale come definita dall’art. 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1997, provvedimento che suddivide il territorio nazionale in 21 compartimenti, suddivisi in 232 distretti, a loro volta ulteriormente suddivisi in 696 aree locali.

Ciò premesso, in presenza di una limitazione dell’uso del numero geografico ad un luogo specifico o entro un’area limitata, e pur non in postazione fissa, il servizio di Vodafone potrebbe essere considerato, ai fini del problema in disamina, come un servizio fisso associato alla rete mobile, ricadendo il relativo caso, dunque, nella distinta fattispecie della portabilità del numero in un luogo specifico, diritto che il legislatore garantisce immediatamente all’utente.

Non va sottaciuto infatti che, pur rivestendo un ruolo essenziale per la concorrenza, la portabilità del numero costituisce principalmente un diritto dell’utente, tant’è vero che non solo la relativa norma è stata collocata nell’ambito delle norme a tutela degli utenti, ma la direttiva comunitaria (come trasposta dall’art. 80, comma 3, del Codice) intende assicurare effettività al relativo diritto, prescrivendo che gli oneri per gli abbonati non siano tali da disincentivare la richiesta di portabilità. Stante dunque la prevalente ratio della norma, qualsiasi valutazione in materia di conservazione del numero deve prioritariamente considerare che la portabilità rappresenta un diritto dell’utente, occorrendo perciò accertare se gli ostacoli alla fruizione di tale prestazione rappresentino una irragionevole limitazione delle possibilità di scelta dell’utente e una fonte di possibili disagi del tutto ingiustificati.

Per tutto quanto precede, si ritiene necessario garantire la portabilità del numero geografico al servizio in esame, ritenendo che ciò rientri nelle previsioni del comma 1 dell’art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ancorché il servizio proposto utilizzi una struttura tecnologica mobile.

In connessione con il tema della limitazione geografica appare, infine, necessario trattare la questione dell’ammissibilità dell’ hand over, ovvero della possibilità, per l’utente che abbia iniziato una conversazione nell’Area Casa, di muoversi nel frattempo sul territorio e di mantenere tale conversazione attiva anche al di fuori dei limiti dell’Area Casa (ma in ambito comunque limitato). Tale possibilità si riferisce sia al caso che il cliente di Vodafone Casa sia l’utente chiamante, sia a quello che egli sia l’utente chiamato (in quest’ultimo caso il cliente sarà stato raggiunto sul numero geografico assegnato al terminale mobile).
Nel corso della consultazione pubblica è stato osservato che l’ hand-over dovrebbe essere vietato a meno che non venga praticata, nel corso della conversazione, una modifica tariffaria nel momento in cui l’utente esce dall’Area Casa. Non sembra però concretamente praticabile dall’operatore, né tanto meno soddisfacente per l’utenza, la possibilità di proseguire una conversazione durante la quale viene effettuato un cambio di tariffazione, con il passaggio alla normale tariffa mobile. D’altro lato, non ci si può nascondere che vietare tout court l’hand over potrebbe costituire una pregiudizievole limitazione per l’utenza, che assisterebbe nel momento dell’uscita dall’Area casa ad un abbattimento della chiamata che potrebbe essere inatteso, in particolare nel caso di spostamenti ridotti. Pertanto si è dell’avviso che non sia opportuno porre condizioni sulla possibilità di portare a termine la comunicazione, ancorché l’utente esca dall’area definita, purché egli rimanga di norma nell’ambito del distretto.

2.1.6 Tutela dell’utenza

La consapevolezza del piano tariffario in concreto applicabile e la trasparenza della tariffa costituiscono importanti presupposti, su cui si basa buona parte delle vigenti regole di tutela degli utenti (si vedano la direttiva generale sulla qualità e le carte dei servizi emanata dall’Autorità ed il Codice delle comunicazioni).
Nel caso in esame, in relazione agli aspetti appena evidenziati rileva in modo particolare la modalità con la quale l’operatore intenda comunicare all’utente, in modo automatico e momento per momento, la sua collocazione rispetto all’Area Casa, comunicazione che vale a fargli sapere se alle sue chiamate verrà applicata la tariffa del servizio mobile ovvero quella del servizio fisso (discriminante che costituisce una delle attrattive del servizio c.d. "integrato").
In proposito, si può senz’altro ritenere che la misura all’uopo adottata potrà essere considerata sufficiente a patto che le modalità rese disponibili dall’operatore consentano, conformemente all’obbligo che sul medesimo deve gravare, l’acquisizione agevole di tale informazione in corrispondenza di ciascuna chiamata.

2.1.6.1 Carrier Selection (CS) e Carrier Preselection (CPS)

Allo stato, Telecom Italia è l’unico operatore notificato per la fornitura di collegamenti in postazione fissa, per il quale sussistono obblighi di fornitura dei servizi di CS o CPS. Vodafone non ha perciò alcun obbligo di fornire la CS o CPS ai propri clienti come conseguenza dell’utilizzo del numero geografico.
E’ indubbio, peraltro, che l’offerta di Vodafone si caratterizzi fortemente come servizio che aspira ad essere sostitutivo di quello di rete fissa: quindi è indispensabile che il cliente sia reso da Vodafone stessa pienamente consapevole della "perdita" del diritto ad attivare tali prestazioni, come conseguenza del venir meno dei relativi obblighi in capo all’operatore da lui scelto. L’informazione al cliente su tali aspetti deve essere chiara e completa in tutte le forme di comunicazione, di pubblicità del servizio e nei documenti contrattuali.
In riferimento a tale questione, nel corso della consultazione pubblica alcuni operatori hanno sollevato il tema dell’introduzione di obblighi di fornitura dell’operatore mobile virtuale. Sul punto si ritiene, peraltro, che la possibile introduzione di obblighi in tema di accesso in originazione dalle reti mobili non possa che essere valutata nel ben altrimenti conferente ambito dell’analisi del mercato di riferimento (mercato n. 15 tra quelli definiti dalla Raccomandazione europea sui mercati rilevanti), analisi che l’Autorità ha avviato con la propria delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 e nell’ambito della quale si terrà conto dell’introduzione di servizi di natura convergente quale quelli in esame.

2.1.6.2 Blocco selettivo

Sempre in tema di tutela dell’utenza e di corretta informazione alla medesima, va rammentato che la delibera 78/02/CONS, riguardante il blocco selettivo di chiamate, prescrive l’obbligo di fornire tale prestazione unicamente agli organismi di telecomunicazione che forniscono servizio PATS con accesso diretto alle reti fisse: ne consegue che tale obbligo non grava su Vodafone.
Resta tuttavia fermo l’obbligo derivante dal decreto del Ministro delle comunicazioni n.145 del 2 marzo 2006, concernente la regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, in base al quale tutti gli operatori che offrono accesso a rete fissa o mobile rendono disponibile la prestazione di blocco selettivo in modalità controllata dall’utente mediante un codice, per tutte le numerazioni sulle quali sono previsti servizi a sovrapprezzo.

2.1.6.3 Identificazione della linea chiamante

Quando il cliente di Vodafone si trova nell’Area Casa ed effettua una chiamata alla tariffa prevista per tale area, si ritiene che la sua presentazione all’utente chiamato attraverso il proprio CLI di numerazione geografica costituisca un elemento di tutela degli interessi economici del chiamato. L’Autorità ritiene per tale ragione opportuno imporre il relativo vincolo, ferma restando la libertà di scelta per il cliente chiamante di utilizzare invece, ancorché si trovi all’interno dell’Area Casa, il normale collegamento radiomobile, nel qual caso il CLI ricevuto dal chiamato sarà, coerentemente, quello mobile.
La realizzazione della condizione suddetta relativa al CLI richiede naturalmente delle attività sul sistema di gestione della rete mobile, per la cui implementazione è necessario consentire all’operatore un periodo temporale di adeguamento dei propri sistemi, pur potendosi permettere nelle more l’avvio della commercializzazione del servizio, al fine di non ritardare l’introduzione sul mercato di una ulteriore opportunità a beneficio dell’utenza.

Si ritiene pertanto opportuno prescrivere che tale prestazione venga resa disponibile, al più tardi, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Appare evidente, in ogni caso, che l’utenza dovrà essere compiutamente informata di eventuali limitazioni temporanee in ordine alla presentazione del CLI di numerazione geografica.

2.1.6.4 Prezzo delle chiamate verso utenti del servizio Vodafone Casa a carico del chiamante

Allo stato Telecom Italia è sottoposta al vincolo di non differenziare il prezzo delle chiamate praticato al pubblico sulla base dell’operatore di terminazione. Pertanto, una volta consentito l’impiego, nel servizio in esame, della numerazione geografica, ne dovrebbe derivare l’impossibilità per Telecom di differenziare i propri prezzi per le chiamate dirette alle numerazioni geografiche di Vodafone (fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo c.d. di stop loss previsto dal comma 8 dell’art.13 della delibera 642/06/CONS relativa ai mercati 3 e 5).
Il vincolo appena detto grava solo su Telecom Italia. Peraltro, per gli altri operatori sussistono vincoli di trasparenza tariffaria nei confronti dell’utenza, in virtù dei quali risulta non praticabile una differenziazione dei loro prezzi per le sole chiamate dirette a numeri geografici di Vodafone: già da ciò deriva la necessità che Vodafone rimuova ogni ostacolo al riguardo sulle proprie tariffe di terminazione, praticando, come del resto proposto dalla stessa società, livelli di terminazione congruenti con quelli di rete fissa.

2.1.7 Prezzo di terminazione praticabile da Vodafone agli altri operatori

Risulta di tutta evidenza che occorre definire una disciplina "ad hoc" per la terminazione applicabile a questo servizio. E’ difficile considerare che sulla stessa rete su cui l’operatore mobile è considerato dominante e conseguentemente notificato (mercato 16), lo stesso, in virtù della fornitura di un servizio differente, possa conseguire un differente status. Questo non significa, però, che il costo di questo specifico servizio di terminazione debba essere identico a quello della terminazione mobile. Per quanto prima detto, infatti, il costo di terminazione, che nelle reti mobili riflette la copertura dell’intero territorio ed il c.d. "premio di mobilità" relativo alle attività svolte dalla rete per localizzare il terminale chiamato sull’intero territorio coperto, nel caso di specie si riduce, tenuto conto della ridotta mobilità, a valori corrispondenti alla remunerazione della componente fissa di commutazione e trasporto della rete dell’operatore mobile.
In ogni caso, in sede di revisione delle analisi dei mercati pertinenti potranno adeguatamente essere valutati tutti i profili specifici del nuovo servizio e potranno essere con fondatezza previsti, se del caso, obblighi inerenti alla rendicontazione e alla separazione contabile.
Si può perciò ritenere, almeno in prima approssimazione, che la migliore strategia sia al momento quella di non assoggettare ad uno specifico sistema di controllo di prezzo il costo di questo servizio di terminazione. La determinazione del prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici di Vodafone dovrebbe essere rimessa alla libera contrattazione tra le parti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, equità e buona fede.
A simile conclusione sul piano regolamentare si giungerebbe anche per altra via, ovvero considerando l’interconnessione in discussione come elemento di un sistema fisso-fisso. Anche da questa angolazione si arriva alla conclusione che non esiste alcuna rete di accesso alternativa (ULL o fibra) da remunerare.
Da che tutto ciò deriva la non sostenibilità di una eventuale richiesta di Vodafone, per il servizio di cui trattasi, di applicare prezzi necessariamente asimmetrici rispetto all’operatore dominante, a parità di livello di interconnessione. Nè si potrebbe ragionevolmente sostenere che Vodafone risulti operatore "nuovo entrante" nella telefonia fissa, e a tale titolo abbia diritto a coprire i maggiori costi infrastrutturali legati alla predisposizione di una propria rete di accesso in tecnica fissa.

2.2 Il servizio di Telecom Italia

Al paragrafo 1.2 sono state illustrate le caratteristiche di base del servizio "UMA" o "Unico" proposto da Telecom Italia.
A completamento di quanto già esposto si rappresenta che al termine del primo periodo di commercializzazione dell’offerta Telecom Italia ha richiesto una proroga di tale periodo, ravvisando la necessità di meglio caratterizzare l’offerta anche alla luce di innovazioni tecniche nel frattempo intervenuto. L’Autorità ha quindi consentito che la commercializzazione continuasse, sulla base delle medesime condizioni comunicate nel mese di agosto 2006, per ulteriori 3 mesi a partire dal marzo 2006.
In concomitanza con la scadenza dell’ulteriore periodo di commercializzazione, Telecom Italia ha comunicato la propria intenzione di estendere la commercializzazione del servizio UMA anche alla propria clientela mobile titolare di contratti pre-pagati. L’operatore ha altresì comunicato che, a seguito dei riscontri emersi dal mercato nella prima fase di commercializzazione del servizio in oggetto, intendeva aggiornare la propria offerta con una rimodulazione tariffaria, facendo anche presente di voler consentire ai propri clienti una maggiore possibilità di scelta con l’introduzione di nuovi terminali.
Telecom Italia, infine, nel confermare la propria piena disponibilità a negoziare su base commerciale l’implementazione di accordi di interoperabilità con altri operatori interessati a replicare il servizio UMA, ha richiesto di poter commercializzare il servizio fino al prossimo 31 dicembre 2007.

Riguardo a tutto ciò l’Autorità ritiene, in primo luogo, che la commercializzazione dell’offerta UMA debba essere subordinata al rispetto delle necessarie norme a tutela dell’utenza, che, laddove applicabili, non possono che essere le stesse previste per il servizio Vodafone Casa. Ci si riferisce in particolare alla necessità che il cliente venga compiutamente informato della propria ubicazione in area indoor e quindi della tariffa applicabile in caso di chiamate effettuate dalla medesima area. Inoltre il cliente deve essere adeguatamente informato, all’atto della sottoscrizione contrattuale, in merito all’eventuale disponibilità delle prestazioni di Carrier Selection (CS) o Carrier Preselection (CPS) e del blocco selettivo di chiamata, anche alla luce di quanto previsto, per i servizi mobili, dal decreto Ministro delle comunicazioni n.145 del 2 marzo 2006.

In merito agli aspetti legati all’interconnessione ed all’interoperabilità del servizio con le reti degli operatori concorrenti, siano essi di rete mobile o rete fissa, l’Autorità osserva poi che le condizioni da essa introdotte con la determinazione del 4 agosto 2006 risultavano necessarie per non prefigurare una restrizione della concorrenza in un contesto nel quale l’operatore interessato risulta essere dotato di significativo potere di mercato nel mercato n. 12, relativo ai servizi all’ingrosso a larga banda. Tali condizioni sono di seguito elencate :

1. Telecom Italia dovrà concludere le negoziazioni di accordi sia con gli operatori di rete mobile intenzionati ad offrire ai propri clienti – che siano anche clienti a larga banda di Telecom Italia – la prestazione UMA, sia con gli operatori di rete fissa che vogliano offrire ai propri clienti a larga banda la prestazione UMA su rete TIM, nonché mettere a disposizione i relativi servizi all’ingrosso entro 60 giorni.

2. Con riguardo al modello di interconnessione con OLO mobile, nel considerare in via di principio ragionevole la definizione di condizioni basate sulla replicabilità del servizio finale di Telecom Italia, si è previsto che Telecom Italia dovrà negoziare in buona fede tali condizioni con gli operatori mobili, e che, in mancanza di accordo sulle condizioni economiche, applicherà quelle che saranno determinate dall’Autorità, sulla base principi di equità e ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità, in maniera retroattiva dall’avvio del servizio all’ingrosso in parola.

3. Per quanto concerne il modello di interconnessione con OLO fisso, si deve fare qui riferimento al servizio di roaming, in quanto gli OLO fissi offrono l’accesso dalla propria "cella radiomobile" realizzata in tecnologia Wi-Fi ad un cliente di una rete "ospite". Saranno quindi gli OLO fissi a determinare le proprie condizioni per l’accesso dei clienti di TIM, sulla base dei principi di equità e ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità. Tali condizioni dovrebbero riguardare anche la definizione dei compensi di terminazione delle chiamate dirette ai clienti UMA TIM. Anche in questo caso, relativamente alle condizioni economiche, in mancanza di accordo, Telecom Italia applicherà le condizioni economiche che saranno determinate dall’Autorità, sempre sulla base dei principi di equità e ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità, in maniera retroattiva dall’avvio del servizio all’ingrosso.

4. Relativamente alla acquisizione, da parte di Telecom Italia delle informazioni relative ai clienti degli operatori concorrenti, con particolare riguardo a quelli degli OLO fissi a larga banda, Telecom Italia richiederà i dati strettamente necessari ai fini dell’attivazione del servizio e della gestione tecnica dello stesso dei soli clienti che intendono sottoscrivere il servizio UMA. Nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS con riguarda alla separazione amministrativa, Telecom Italia dovrà garantire che tali dati saranno trattati per i soli fini sopra indicati, provvedendo, se del caso, ad integrare opportunamente i propri sistemi e fornendone adeguata comunicazione all’Autorità.

Tali condizioni erano pertanto funzionali alla necessità di garantire che operatori di rete mobile, non dotati di reti di accesso fisse a larga banda, possano offrire servizi analoghi a quelli della prestazione UMA contando sui servizi all’ingrosso di Telecom Italia. Quanto all’interconnessione con OLO fisso, le corrispondenti condizioni già previste risultavano necessarie per garantire a tali operatori condizioni adeguate di remunerazione dei servizi offerti ai propri clienti a larga banda che, in qualità di clienti di telefonia mobile di Telecom Italia, volessero aderire alla prestazione UMA.

3. Il parere dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e la lettera della Commissione Europea

Il Consiglio dell’Autorità, nella sua seduta del 6 giugno 2007, ha adottato uno schema di provvedimento predisposto sulla scorta delle considerazioni che precedono.

In particolare, in tale sede l’Autorità ha ritenuto che i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame, possano essere offerti al pubblico secondo le condizioni regolamentari che disciplinano gli aspetti rilevanti esaminati al punto 2 delle premesse.

L’Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno, prima di adottare definitivamente lo schema di provvedimento, sottoporre lo schema stesso alla valutazione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Commissione Europea, alla luce delle novità introdotte dai servizi in argomento, che hanno richiesto la valutazione e la definizione di specifiche condizioni regolamentari atte a consentire un rapido avvio nel mercato dei servizi in esame, nell’interesse ed a beneficio degli utenti.
Lo schema di provvedimento è stato quindi trasmesso agli organismi suddetti in data 21 giugno 2007. Si riportano, nel seguito ed in maniera sintetica, le osservazioni formulate sullo schema di provvedimento dall’AGCM e dalla Commissione Europea.

3.1. Il parere dell’AGCM

Il parere reso dall’AGCM, relativo allo schema di provvedimento in oggetto è pervenuto in data 24 luglio 2007.

L’AGCM sostiene che lo sviluppo e la commercializzazione di servizi integrati, quali quelli in esame, possano rappresentare un’opportunità rilevante a beneficio dei consumatori, sempre che lo sviluppo delle medesime tecnologie e delle soluzioni alternative avvenga nel rispetto delle condizioni di concorrenzialità.
L’AGCM ritiene, inoltre, necessario assicurare agli utenti la totale trasparenza sia delle condizioni tariffarie, sia delle condizioni di uso dei servizi integrati di tipo fisso-mobile.

Nel parere reso l’AGCM condivide la posizione espressa dall’Autorità di non individuare, allo stato attuale, un nuovo mercato per i servizi integrati in esame, fatta salva la necessità di monitorare le dinamiche competitive nonché di chiarire, in sede di analisi dei mercati, se i servizi in oggetto possano effettivamente configurare un nuovo mercato, distinto da quelli esistenti.

L’AGCM condivide anche la posizione dell’Autorità secondo la quale la prestazione di un servizio integrato fisso-mobile non può costituire un titolo preferenziale per l’assegnazione di nuove frequenze mobili.
In particolare, ancora in merito all’utilizzo delle frequenze mobili ai fini della prestazione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile, l’AGCM concorda con l’Autorità nel riconoscere la necessità di assicurare che la prestazione dei servizi in oggetto non costituisca un ostacolo alla fornitura di servizi mobili e personali, per l’erogazione dei quali sono assegnate le frequenze mobili.

In relazione alla replicabilità dell’attuale offerta "UMA" di Telecom Italia, l’AGCM condivide la previsione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie enunciata nello schema di provvedimento adottato dall’Autorità, al fine di consentire ad un operatore alternativo l’offerta di un analogo servizio integrato attraverso la rete mobile e la rete fissa a larga banda.

Quanto alla replicabilità dell’offerta integrata di Vodafone, l’AGCM, nel riconoscere i benefici, sul piano pratico ed economico, che potranno derivare dall’ingresso nel mercato di un siffatto servizio, osserva tuttavia che l’assenza, in capo agli operatori mobili, di obblighi a concludere negoziazioni con operatori che volessero replicare tale offerta, potrebbe rappresentare un ostacolo all’ingresso di nuovi operatori interessati ad offrire un analogo servizio integrato, e ciò con particolare riferimento alla negoziazione di condizioni sostenibili. L’AGCM tuttavia riconosce che tale aspetto rappresenta un fenomeno generalizzato dovuto alla stessa definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore risulta notificato.
Infine, l’AGCM evidenzia una potenziale criticità nella definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile analogo a quello di rete fissa, rilevando che, seppure tale circostanza determina un vantaggio per gli utenti in termini economici e di trasparenza delle tariffe, essa comporta peraltro l’applicazione di tariffe di terminazione attestate a valori differenti rispetto a quelli definiti per la terminazione su rete mobili in base ai costi sottostanti alla fornitura del servizio di terminazione su rete mobile.

3.2 La lettera della Commissione Europea

La Commissione Europea ha fornito le proprie osservazioni sullo schema di provvedimento in una lettera pervenuta in data 13 luglio 2007.

In via preliminare, la Commissione fa presente di aver esaminato lo schema di provvedimento allo scopo di definire le proprie conclusioni preliminari in merito agli aspetti procedurali che riguardano le disposizione comunitarie.
Nel prosieguo la Commissione Europea, nel rilevare che l’Autorità ha proposto, nello schema di provvedimento, l’introduzione di misure concernenti, allo stesso tempo, la regolamentazione al dettaglio e all’ingrosso, e relative a due servizi contraddistinti da tecnologie differenti, rammenta che qualsivoglia obbligo previsto in capo agli operatori Vodafone e Telecom Italia deve essere esclusivamente imposto, , nel caso che gli stessi siano identificati come aventi significativo potere di mercato, in esito ad un’analisi di mercato condotta in conformità all’articolo 14, 15 e 16 della Direttiva Quadro e notificati alla Commissione europea. Tale strada sarebbe stata seguita dalle ANR austriaca e tedesca, includendo l’offerta "Vodafone Zuhause" nell’ambito dell’analisi del mercato n. 16.
La Commissione Europea osserva anche, tuttavia, che laddove l’Autorità intenda invece avvalersi di quanto disposto dall’art. 5 della Direttiva Accesso come base giuridica per l’adozione dello schema di provvedimento in esame in tema, dovrà tener conto che gli obblighi di interconnessione possono essere imposti in capo ad imprese che controllano l’accesso agli utenti finali solo nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto.
La Commissione Europea fa quindi presente che, qualora l’Autorità intenda optare per tale seconda alternativa, dovrà provare, distintamente e per ciascuno dei due servizi in esame, le criticità connesse all'interconnessione da punto a punto che richiedono un intervento regolamentare.
La Commissione Europea fa infine presente che alcune delle misure proposte nello schema di provvedimento, in particolare quelle poste a tutela dell’utenza, all’utilizzo dei numeri geografici e all’utilizzo delle frequenze, non rientrano in quanto previsto ai sensi della Direttiva Quadro, art. 7, e che pertanto non devono essere notificate, di per sè, secondo quanto indicato da quest’ultima previsione.

4. Le ulteriori valutazioni dell’Autorità

In primo luogo si osserva, dall’analisi delle osservazioni rese, che nessuna criticità sussiste in merito agli aspetti generali e specifici riguardanti la tutela dell’utenza, le prestazioni obbligatorie, l’utilizzo del numero geografico su reti mobili e la relativa portabilità del numero, nonché l’utilizzo delle frequenze. Le valutazioni dell’Autorità su tali aspetti sono largamente condivise dall’AGCM, e, a parere della Commissione Europea, possono essere approvate senza notifica alla Commissione stessa ed ai Paesi membri, non ricadendo tali previsioni nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della Direttiva Quadro.

Relativamente alle previsioni espresse dall’Autorità come orientamento in merito alla disciplina dell’interconnessione e dell’interoperabilità, mentre la Commissione Europea si sofferma su alcuni aspetti procedurali, l’AGCM rileva alcune potenziali criticità, come sopra esposto.
In merito a tali osservazioni l’Autorità svolge le seguenti considerazioni.

Relativamente alla potenziale criticità inerente la replicabilità dell’offerta integrata di Vodafone, si evidenzia in primo luogo che la stessa AGCM riconosce che l’assenza di obblighi specifici sul tema costituisce un "fenomeno generalizzato e dovuto alla stessa definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore risulta notificato di significativo potere di mercato". D’altra parte, nello stesso parere l’AGCM condivide la posizione dell’Autorità di non individuare, almeno allo stato, uno specifico mercato per i servizi in questione, in virtù, tra l’altro, del loro carattere di assoluta novità e dell’impossibilità di stabilire a priori il grado di diffusione che i servizi stessi avranno presso i consumatori. Appare quindi sin d’ora che subordinare l’avvio dei servizi in questione all’imposizioni di specifici obblighi in tema di accesso alle reti mobili risulterebbe non giustificato, stante l’impossibilità di identificare posizioni di dominanza nei servizi in questione, oltre che non proporzionato, in quanto gli stessi servizi si trovano appena in fase emergente.
Si condivide tuttavia l’esigenza di monitorare le dinamiche competitive e di verificare la necessità di individuare ed imporre nel prosieguo, ove del caso, specifiche misure. Ciò potrà essere, già a breve termine, effettuato nelle appropriata sede della revisione del mercato dell’accesso da rete mobile, la cui procedura di analisi di mercato l’Autorità ha, come prima detto, riavviato.

Infine, l’AGCM dedica un rilievo alla potenziale criticità nella definizione di un prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile, analogo a quello praticato per la rete fissa.
Al riguardo si ribadisce, in primo luogo, quanto già rilevato al punto 2.1.7 delle premesse, ossia che si ritiene ragionevole che i costi sottostanti questo specifico servizio di terminazione possano risultare inferiori a quelli relativi al generico servizio di terminazione su rete mobile, stante il diverso ed allo stato marginale utilizzo, per il servizio di terminazione su numero geografico, degli elementi della rete radio e della gestione della grande mobilità, e possono essere reputati assimilabili ai costi corrispondenti alla remunerazione della componente fissa di commutazione e trasporto della rete dell’operatore notificato tipici di una rete fissa con fattori di scala analogamente elevati.

D’altra parte, occorre considerare che l’utilizzo, per il servizio di terminazione su numero geografico, di un valore di riferimento definito su una base di analogia con i prezzi del servizio di terminazione su rete fissa, risponde ai principi ed alle norme generali di tutela dell’utenza in termini di trasparenza tariffaria e massimo beneficio in termini di prezzo, sicura essendo la sostenibilità di tariffe finali analoghe a quelle offerte per le chiamate a rete fissa (tali vantaggi per gli utenti sono stati riconosciuti anche dall’AGCM).

In ogni caso, rilevando i vantaggi a favore degli utenti in termini economici e di trasparenza delle tariffe conseguibili dalla definizione di un siffatto prezzo di terminazione, vantaggi riconosciuti peraltro dall’AGCM, si ribadisce che tutti i profili specifici del nuovo servizio saranno adeguatamente valutati in sede di revisione delle analisi dei mercati pertinenti, al fine di definire i remedies che all’esito della specifica istruttoria di rito e alla luce delle concrete dinamiche future di mercato dovessero rivelarsi appropriati.

Passando alla trattazione dell’aspetto delle specifiche misure per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità da punto a punto, l’Autorità osserva che la situazione di mercato pre-esistente all’avvio del procedimento sugli aspetti regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati fisso-mobile è venuta modificandosi, come di seguito illustrato, in maniera tale da consentire un adeguamento delle valutazioni precedentemente espresse.

In particolare, in relazione ai servizi integrati basati su rete mobile, Vodafone ha comunicato di avere già sottoscritto, in data 6 luglio 2007 , un contratto di interconnessione inversa con Telecom Italia che include, appunto, la terminazione delle chiamate provenienti dalla rete TI e destinate a numeri geografici utilizzati sulla rete mobile di Vodafone. Quest’ultimo operatore ha altresì manifestato la propria piena disponibilità a negoziare contratti a condizioni non discriminatorie con gli operatori direttamente interconnessi.

Quanto ai servizi integrati basati su rete mobile e su reti a larga banda, si rammenta che le previsioni relative all’obbligo per Telecom Italia di sottoscrizione di accordi con operatori di rete fissa e mobile per l’offerta di servizi analoghi al servizio "Unico" erano state già poste a carico del medesimo operatore in occasione dell’autorizzazione all’avvio sperimentale del servizio fornita il 2 agosto 2006. Tali condizioni erano state definite all’esito di un procedimento istruttorio cui avevano partecipato, oltre a Telecom Italia, anche gli operatori di rete fissa e mobile interessati, i quali avevano fornito contributi scritti e partecipato a specifiche audizioni sul tema.

Al riguardo, giova ricordare che Telecom Italia aveva ampiamente manifestato, nel corso del suddetto procedimento, la propria disponibilità ad applicare tali condizioni, sotto il controllo dell’Autorità, agli operatori intenzionati ad offrire analogo servizio. Nel periodo sino ad oggi intercorso, se non sono stati comunicati all’Autorità accordi sottoscritti a tal fine, non sono però stati segnalati, da parte degli operatori concorrenti, nemmeno comportamenti ostativi di Telecom Italia alla conclusione degli accordi in questione.

L’Autorità, in considerazione della effettiva situazione attuale di mercato, in seno al quale non è stato manifestato per il momento alcun interesse specifico all’avvio di tali servizi, ritiene quindi allo stato sufficiente prevedere che Telecom Italia sia comunque tenuta a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra decritti.
Si ritiene, infatti, che gli obiettivi che l’Autorità si era prefissata di perseguire con il proprio intervento, ovvero quello di massimizzare il benessere dell’utente, garantire la trasparenza tariffaria, assicurare l’interoperabilità fra utenti di operatori diversi e, infine, evitare distorsioni della concorrenza, possono essere sufficientemente perseguiti in questa fase, alla luce dell’attuale contesto di mercato, attraverso una esplicita indicazione, rivolta a Telecom Italia e, laddove applicabile, agli altri operatori dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano offrire servizi integrati fisso-mobile analoghi al servizio "Unico", al rispetto delle norme che regolano gli obblighi di negoziazione relativi all’accesso ed all’interconnessione, di cui all’art. 40 e 41 del Codice delle comunicazioni, che del resto sono comunque integrate e presidiate dalla possibilità di un successivo e rapido intervento dell’Autorità ai sensi dell’art 23 del Codice medesimo.
La soluzione indicata, nel mentre permette nell’immediato di sottrarsi ad appesantimenti procedurali non necessari allo scopo, lascia ferma, tuttavia, la possibilità di valutare nel prosieguo le questioni di dettaglio sottese alla disciplina dell’interconnessione ed interoperabilità dei servizi in questione nell’ambito dell’analisi dei mercati pertinenti, con riguardo ai mercati n. 15 e 16, allo stato in corso di svolgimento, al fine di definire le misure che risulteranno alla prova dei fatti essenziali per inquadrare correttamente, sotto il profilo regolamentare, la materia, e proporzionate allo scopo,oltre che utili a definire gli eventuali ulteriori aspetti normativi occorrenti a garantire lo sviluppo dei nuovi servizi in un quadro pienamente concorrenziale.

L’Autorità, laddove lo ritenga necessario, dopo l’avvio di tali servizi, potrebbe poi pur sempre intervenire per stabilire termini e condizioni specifiche anche ai sensi dell’art. 42 del Codice, secondo quanto fatto palese dalla nota della Commissione Europea.

5. La definizione delle condizioni per l’avvio dei servizi integrati di tipo fisso-mobile

In definitiva, nel riconoscere il presumibile beneficio per l’utenza che può derivare dalla diffusione di servizi convergenti fisso-mobile, occorre quindi rilevare che gli aspetti di novità che tale nuovo modulo presenta impongono di accompagnarne l’introduzione sul mercato con una regolamentazione ad-hoc.

Deve essere evitato, tra l’altro, che l’utenza possa essere indotta ad accedere ad un servizio con caratteristiche attrattive, che però potrebbero non essere confermate nel tempo perché, eventualmente, in contrasto con le norme; soprattutto, deve essere massimamente curata la corretta e completa informazione degli utenti, specialmente in considerazione degli aspetti di novità del servizio proposto.

Più specificatamente, dunque, l’Autorità ritiene che i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali quelli in esame, potranno essere offerti al pubblico alle condizioni regolamentari di seguito indicate, comuni o, laddove necessario, differenziate per il tipo di servizio offerto.

Relativamente alle norme comuni di tutela dell’utenza, risulta necessario che :

a) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza con ciascuna chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa da quella di norma praticata per i servizi mobili;

b) il cliente sottoscrittore sia informato adeguatamente di tutte le eventuali limitazioni sussistenti in merito alla possibilità di attivazione di CS e CPS, nonché in merito al blocco selettivo delle chiamate;

c) siano assicurate tutte le prestazioni obbligatorie consentite dalla tecnologia utilizzata e siano adeguatamente informati gli enti competenti per tali aspetti.

Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente attraverso la rete mobile si ritiene aggiuntivamente necessario che :

d) il titolo di assegnazione delle risorse frequenziali dell’operatore mobile che intende offrire tali servizi, per risultare idoneo alla fornitura dei servizi integrati fisso-mobile, sia adeguatamente integrato per consentire il relativo uso delle frequenze;

e) l’utilizzo del numero geografico sia limitato all’ambito di una zona associata costituita dall’area di copertura della cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle aree di copertura delle celle ad essa adiacenti;

f) per le comunicazioni ricevute su numero geografico o effettuate alla particolare tariffa prevista per la zona fissa, la funzionalità di hand over può essere consentita, al fine di non creare disservizi all’utenza con l’interruzione di comunicazioni in corso;

g) siano messi in atto dagli operatori mobili adeguati metodi di localizzazione della chiamata, con l’introduzione di sistemi per migliorare la precisione della localizzazione del chiamante in caso di accesso ai servizi di emergenza; tali sistemi dovranno consentire l’inoltro delle necessarie informazioni ai centri servizi di emergenza, purché questi ultimi siano in grado di trattare tali informazioni;

h) per le chiamate effettuate dall’area all’interno della quale possono essere ricevute chiamate al numero geografico, il chiamato riceva il CLI corrispondente (geografico o mobile), coerente con la scelta del cliente chiamante di utilizzare o meno la funzionalità associata al numero geografico; in merito a tale aspetto, considerati i tempi necessari agli adeguamenti di rete, l’operatore potrà garantire tale prestazione anche successivamente all’avvio del servizio, purché entro la data del 31 dicembre 2007;

i) siano adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al cliente sottoscrittore di conoscere se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è consentito ricevere chiamate al numero geografico;

j) sia consentito al cliente, quando si trova al di fuori dell’area prestabilita, di scegliere di non ricevere alcuna chiamata sul numero geografico, di attivare un servizio di segreteria di rete oppure di trasferire la chiamata, a suo carico, verso la propria numerazione mobile;

Per quanto attiene alla specifica disciplina delle radiofrequenze e della numerazione, inoltre, occorre precisare che :

k) l’offerta di tali servizi, in particolare nelle specifiche aree predeterminate non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche di qualità del servizio offerto agli utenti dei servizi di comunicazione mobile e personale;

l) gli operatori offerenti il nuovo servizio non potranno far valere alcun titolo preferenziale, al fine di superare eventuali problematiche legate alla scarsità delle risorse, per l’assegnazione di ulteriori frequenze.

m) la portabilità del numero geografico è garantita e, per quanto detto, include il caso di utilizzo del numero mediante una rete mobile sulla base di quanto previsto dall’art. 80, c. 1 del Codice, con le relative modalità e procedure (con riferimento tra l’altro all’istradamento delle chiamate dirette a numeri portati).

Relativamente ai servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e le reti a larga banda, l’Autorità ritiene necessario che l’offerta di tali servizi venga subordinata alle medesime norme a tutela dell’utenza, ove applicabili, degli altri servizi integrati di tipo fisso-mobile.

Relativamente alla disciplina dell’interconnessione ed interoperabilità si ritiene necessario ribadire, congiuntamente per i servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e per quelli offerti attraverso la rete mobile e le reti a larga banda, gli obblighi per gli operatori a negoziare accordi relativi all’interconnessione e l’accesso, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del Codice delle comunicazioni.

Con riferimento, in particolare, ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente attraverso la rete mobile, l’Autorità ritiene opportuno specificare che gli operatori che offrono tali servizi debbano provvedere a negoziare con gli altri operatori interconnessi un prezzo di terminazione per le chiamate in entrata al numero geografico, a parità di livello di interconnessione.

Con riferimento, infine, ai servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e le reti a larga banda, si ricorda che l’Autorità aveva ritenuto opportuno, nel mese di agosto 2006, subordinare l’offerta del servizio "Unico" di Telecom Italia ad una serie di condizioni, tra cui quella relativa alla conclusione di accordi con operatori di rete fissa e mobile intenzionati a replicare il servizio di Telecom Italia. Come precedentemente rilevato, non è stato tuttavia manifestato dal mercato un interesse specifico all’avvio di tali servizi. L’Autorità quindi, in considerazione della effettiva situazione, ancora embrionale, di mercato, e dell’esigenza di consentire un rapido avvio di tali servizi, ribadisce, secondo quanto esposto nel paragrafo 4, la sufficienza della previsione, in questa fase, che Telecom Italia, e, qualora applicabile, gli operatori dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano offrire servizi integrati fisso-mobile di tale tipologia, sono tenuti a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra decritti.

In ogni caso, l’Autorità, nel vigilare sull’ordinato sviluppo delle situazione di mercato in relazione ai servizi in oggetto, interviene, se necessario, su propria iniziativa, ai sensi dell’art. 42 del Codice delle comunicazioni, o su richiesta di una delle parti interessate ai sensi dell’art. 23 del Codice medesimo.

6. I futuri possibili impatti sulla concorrenza della disciplina dei servizi integrati fisso-mobile

Definite le misure regolamentari specifiche nel rispetto delle quali possono essere offerti servizi fisso mobile di tipo convergente quali quelle in esame, l’Autorità ritiene opportuno in ordine ai profili di impatto sulla concorrenza dell’avvio dei servizi integrati fisso-mobile svolgere le seguenti considerazioni.

L’avvio di servizi integrati fisso-mobile necessita, tra le altre cose, anche di una valutazione circa i possibili effetti concorrenziali della diffusione di questi nuovi servizi, tenuto conto che le loro caratteristiche di novità ed atipicità tendono a configurarli come servizi – e quindi potenzialmente mercati - distinti rispetto ai tradizionali servizi di rete fissa e di rete mobile.
In via preliminare, si deve considerare che l’indubbio beneficio per l’utenza connesso alla promozione di offerte di servizi integrati fisso-mobile potrebbe accompagnarsi ad eventuali pregiudizi per la concorrenza, ed in ultima analisi per la stessa utenza, qualora per alcuni operatori - di rete fissa o di rete mobile - non risultasse possibile replicare tali offerte integrate. In questa circostanza, ossia in presenza di problemi di replicabilità dell’offerta, si determinerebbe infatti una riduzione del grado di competizione nel medio periodo, dal momento che alcuni operatori sarebbero – di fatto – esclusi dal nuovo mercato dei servizi integrati fisso-mobile.

In questa prospettiva, peraltro, andrebbe chiarito – nel corso del secondo ciclo delle analisi di mercato, a valle di una verifica dell’effettivo grado di sviluppo concretamente attingibile da questi servizi – se i nuovi servizi integrati fisso-mobile configurino effettivamente l’avvento di un nuovo e distinto mercato, contiguo a quelli di telefonia fissa e di telefonia mobile, oppure possano – di volta in volta – essere ricondotti ad uno dei tradizionali mercati dei servizi di telecomunicazione.
Inoltre, una riflessione specifica deve essere condotta con riferimento alle offerte integrate fisso-mobile promosse da imprese che detengano una notevole forza di mercato nei mercati di rete fissa o di rete mobile (sia wholesale che retail). A tale riguardo, l’esigenza di garantire a tutti gli operatori la possibilità di offrire servizi integrati fisso-mobile deve essere contemperata con la necessità di evitare che si precostituiscano o si trasferiscano posizioni dominanti nei nuovi mercati.

Le considerazioni che precedono non costituiscono – al momento – un fattore ostativo all’avvio dei nuovi servizi integrati fisso-mobile, secondo le condizioni previste dal presente provvedimento, ma indicano tuttavia la necessità di un accorto monitoraggio – in prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che effettivamente si determineranno, teso alla sollecita introduzione dei rimedi atti a fornire una risposta appropriata e proporzionata alle problematiche di competitività che dovessero insorgere..

RITENUTO, in conclusione, che la novità ed atipicità dei servizi integrati di comunicazione fisso-mobile fanno sì che i medesimi pongano delle problematiche ed esigenze nuove, in dipendenza delle quali si ravvisa, anche alla luce del principio di neutralità tecnologica, la inderogabile necessità di una appropriata disciplina regolamentare , tesa a garantire certezza del diritto e tutela ai consumatori e al mercato;

RITENUTA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di disciplinare, fatte salve eventuali revisioni alla luce dell’esperienza conseguente all’effettivo esercizio, gli aspetti salienti più immediatamente connessi all’introduzione dei servizi telefonici integrati del tipo fisso-mobile;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

CAPO I
(Norme comuni ai servizi integrati fisso-mobile)
Articolo 1
(Norme a tutela dell’utenza)

1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile, indipendentemente dalla propria configurazione di rete assicurano che :

a) sono adottati accorgimenti adeguati per consentire al cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza di ciascuna chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa da quella di norma praticata per i servizi mobili;

b) il cliente sottoscrittore è informato adeguatamente di tutte le eventuali limitazioni tecniche esistenti, in particolare in materia di localizzazione delle chiamate, in merito alla impossibilità di attivazione di servizi CS e CPS ovvero alla impossibilità di mantenere le prestazioni di CS e CPS eventualmente in essere, nonché in merito alla perdita della configurazione del blocco selettivo delle chiamate; analoga informazione è parimenti presente in tutte le forme di pubblicità del servizio.

Articolo 2
(Prestazioni obbligatorie)

1. In relazione all’accesso ai servizi di emergenza, gli operatori mobili, in coordinamento con gli enti preposti agli stessi servizi, assicurano la disponibilità di informazioni idonee finalizzate alla localizzazione della chiamata, nei limiti consentiti dalla fattibilità tecnica.

2. Gli operatori assicurano tutte le prestazioni di giustizia consentite dalla tecnologia impiegata ed informano adeguatamente gli enti competenti per tali aspetti.

CAPO II
(Servizi integrati fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile)
Articolo 3
(Utilizzo dei numeri geografici su reti mobili)

1.I numeri geografici possono essere utilizzati per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili per realizzare un servizio di comunicazioni a mobilità limitata entro una zona definita (nel seguito detta anche "zona associata"), costituita dall’area di copertura della cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle aree di copertura delle celle ad essa adiacenti.

2. Le comunicazioni verso il numero geografico associato al terminale mobile od originate dall’utente all’interno della zona associata al numero geografico sono comunque portate a termine;

Articolo 4
(Portabilità del numero geografico)

1. L’obbligo di portabilità dei numeri geografici di cui all’art. 80, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, si applica anche nel caso di numeri geografici utilizzati per servizi di comunicazione a mobilità limitata comunque realizzati, purché in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

2. Alla portabilità del numero geografico nel caso di servizi di telefonici a mobilità limitata realizzati attraverso reti di comunicazioni mobili si applicano le disposizioni della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5
(Utilizzo delle frequenze)

1. L’offerta di servizi che prevedono l’uso di numeri geografici su reti mobili non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche di qualità del servizio offerte agli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali. Gli operatori autorizzati all’utilizzo delle frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personali che intendono offrire servizi integrati si adoperano affinché la qualità del servizio mobile non risulti degradata dall’ introduzione dei servizi integrati.

2. La fornitura di servizi integrati fisso mobile non costituisce titolo preferenziale o di precedenza per l’ assegnazione di nuove frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personale.

Articolo 6
(Norme specifiche a tutela dell’utenza)

1. Gli operatori che offrono un servizio che fa uso di numerazione geografica su rete mobile assicurano che :

a) per le chiamate effettuate dalla zona all’interno della quale è attivo il numero geografico, il servizio consente la presentazione del CLI geografico secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il servizio può consentire al cliente sottoscrittore di scegliere, predefinendo la modalità ovvero in occasione di ciascuna chiamata, se associare la chiamata al CLI mobile;

b) sia consentito all’utente, quando si trova al di fuori della zona associata al numero geografico, il trasferimento di chiamata verso la propria numerazione mobile;

CAPO III
(Norme relative all’interconnessione ed all’interoperabilità)
Articolo 7
(Interconnessione ed interoperabilità)

1. Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile negoziano accordi di accesso ed interconnessione per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità da punto a punto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice.

2. Nel caso di utilizzo di numeri geografici per servizi realizzati mediante reti mobili, le tariffe di interconnessione per le chiamate dirette ai predetti numeri geografici sono negoziate tra gli operatori interconnessi.

3. Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile attraverso la rete mobile e la rete a larga banda negoziano accordi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ove applicabili in virtù degli obblighi regolamentari già previsti dalle analisi di mercato, con gli operatori di rete mobile e di rete fissa per l’offerta dei medesimi servizi.

4. In difetto di accordo si applica l’articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

CAPO IV
(Disposizioni transitorie e finali)
Articolo 8

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. La prestazione di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera a) è resa disponibile entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Delle eventuali temporanee limitazioni nella presentazioni del CLI geografico è data nel frattempo informativa all’utente.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

 

Roma, 2 agosto 2007

 

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

 

Enzo Savarese

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola