NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre
2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto
1997, n. 197;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;
VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno
1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie
L n. 165;
VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di
attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l’applicazione della
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 16 maggio 1994, n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, recante il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE
e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;
VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e
92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;
VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio
1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 20 gennaio 1998, serie L n. 14;
VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione
alla Telecom Italia in relazione all’offerta di circuiti diretti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 10 novembre 1998, n. 263;
VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
VISTA la propria delibera n. 197/99, recante "Identificazione
di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato",
pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 1/1999;
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee
guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;
VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni
di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della
società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n.
168;
VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione
e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;
VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove
condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della
società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000,
n. 275, S.O. n. 193;
VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, recante "Condizioni
economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale
permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali
e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL
di Telecom Italia denominati ring e full business company",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 22 gennaio 2001, n. 17;
VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, recante "Consultazione
pubblica finalizzata a valutare l’opportunità di disporre di
un’offerta "wholesale" di linee affittate da parte
della società Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari
ed, eventualmente, agli operatori autorizzati", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio
2001, n. 48;
VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, recante "Integrazione
dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere
ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta
wholesale del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8
marzo 2001, n. 56;
VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, recante "Valutazione
della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della
delibera n. 15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;
VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni
ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR
da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;
VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante "Integrazione
della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche
dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;
VISTI i documenti acquisiti da parte degli operatori licenziatari
ed autorizzati nell’ambito della consultazione pubblica avviata con
la delibera n. 89/01/CONS;
SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data
20 giugno 2001;
SENTITE le società Adriacom,
Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada,
KPNQWest, Lombardia.Com, LTS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia,
Noi.Com, Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind,
in data 27 giugno 2001;
SENTITA l’Associazione Italiana Internet Service Provider
in data 27 giugno 2001;
VISTI i documenti delle società Cities On Line
e KPNQWest, pervenuti in data 4 luglio 2001;
VISTO il documento della società Telecom Italia
S.p.A. del 9 luglio 2001;
VISTO il documento condiviso dalle società
@dria,com, Albacom, Blixer, Blu, Cities On Line, COLT Telecom, Edi&Sons ,
Infostrada, KPNQwest, Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom,
Planetwork, Serena.Com, Telcom3, Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio
2001;
VISTO il documento della società Edisontel
del 21 luglio 2001;
VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga
del termine di chiusura del procedimento istruttorio;
VISTO il documento della società E.bone del
4 settembre 2001;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il percorso istruttorio
In data 14 febbraio 2001, l’Autorità ha avviato
– con la delibera n. 89/01/CONS – il procedimento istruttorio finalizzato
a valutare l’opportunità circa la predisposizione di un’offerta
wholesale di linee affittate da parte della società
Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente,
agli operatori autorizzati.
Nell’ambito della consultazione pubblica, avviata con
la delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di
telefonia vocale, nonché quello dell’Associazione Italiana
Internet Service Providers (di seguito AIIP).
In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società
Telecom Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati
ascoltati, rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi
(di seguito OLO) e l’AIIP.
A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori
hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti
tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.
L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto
del CIRET - Politecnico di Milano – che ha contribuito all’analisi
economica e concorrenziale del settore delle linee affittate, con
particolare attenzione al mercato wholesale.
In data 6 agosto 2001, infine, l’Autorità ha
disposto una proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del
procedimento, fissando lo stesso al 14 ottobre 2001.
2. Il quadro giuridico di riferimento
Come noto, l’Autorità, con la delibera n. 197/99,
ha notificato la società Telecom Italia S.p.A. come organismo
dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle
linee affittate, in quanto "oltre a detenere una quota di mercato
molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità
di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della
sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni
(…)".
Nella delibera n. 171/99, inoltre, l’Autorità
ha incluso il servizio di linee affittate offerte dall’operatore incumbent
tra i servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione
di forza detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.
Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l’Autorità
ha sottolineato che "le linee affittate rivestono un duplice
ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano
come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità
della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni
di fornitura concorrenziali; dall’altro, costituiscono un fattore
di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine
di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative
a quella dell’operatore storico". Nello stesso procedimento,
l’Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di
interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.
Il valore di bene intermedio delle linee affittate,
per la fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già
stato definito nella delibera n. 101/99 (Titolo VII).
L’importanza della distinzione tra offerta retail
e wholesale è stata avvertita dall’Autorità fin
dalla delibera n. 711/00/CONS, con la quale si è provveduto
ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato delle linee affittate
che ha portato all’approvazione della nuova offerta di Telecom Italia
dedicata agli OLO, agli Internet Service Providers (di seguito
ISP) e ai clienti finali, nonché all’adozione di un Service
Level Agreement per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.
Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l’Autorità
ha rimandato al procedimento in oggetto l’analisi delle condizioni
economiche dell’offerta wholesale per il servizio di collegamento
tra il nodo dell’operatore e quello di Telecom Italia, effettuato
tramite circuito diretto numerico (CDN).
Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l’Autorità
ha disposto l’inserimento, nell’Offerta di Interconnessione di Riferimento
di TI (di seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s
fino a 5 km e dei circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella
successiva delibera n. 18/01/CIR, le relative condizioni economiche.
In tale contesto, il circuito parziale è definito come il servizio
destinato a "realizzare un collegamento tra un punto terminale
di rete ed il nodo dell’Operatore interconnesso". Nella stessa
delibera n. 10/00/CIR si disponeva l’inserimento nell’OIR delle condizioni
tecnico-economiche per l'accesso alle cable stations, chiarendo
che le condizioni economiche dei circuiti di backhauling erano
quelle previste per le linee affittate (ovvero Allegato A alla delibera
n. 711/00/CONS).
3. Il contesto economico e di mercato
Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee
affittate è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve
distanza fino a 5 km (ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga
distanza (trasporto o backbone). Sui due segmenti, l’analisi
del mercato e della concorrenza aveva portato alla conclusione che
entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di fatto
in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga
distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.
Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è
stato richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della
situazione di mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire
valutazioni in merito ad eventuali significative evoluzioni nelle
situazioni di mercato descritte.
Sul punto è emerso quanto segue.
Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate
di lunga distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato
da un sufficiente grado di concorrenzialità, dovuto alla presenza
di infrastrutture alternative (es. reti di società quali Ferrovie
dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso mercato, la maggior parte
degli OLO e l’AIIP hanno dichiarato di riscontrare una situazione
di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte considerate
maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove
sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia,
permane la marcata dominanza di Telecom Italia.
Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve
distanza, gli OLO e l’AIIP hanno ribadito come la situazione permanga
di sostanziale monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato
come in alcune città (generalmente i maggiori centri), a TI
si stiano affiancando operatori che hanno stretto accordi con le società
municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non sembra aver finora
portato benefici sostanziali in termini di pressione concorrenziale,
laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una situazione
di mercato caratterizzata da prezzi dell’operatore nuovo entrante
allineati a quelli dell’incumbent.
Per altro verso, l’analisi istruttoria ha accertato
che il mercato continua a caratterizzarsi per l’esistenza di elevate
barriere all’ingresso, derivanti dagli alti costi di investimento,
dai lunghi tempi di realizzazione delle infrastrutture alternative
ed, infine, dagli elevati livelli di rischio – ovvero dall’incertezza
sui profitti - associati allo sviluppo di infrastrutture di rete alternative,
soprattutto nelle aree geografiche considerate meno remunerative da
parte degli operatori.
In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge
non modifica significativamente quello indicato nella delibera n.
389/00/CONS, risultando caratterizzato da una generale posizione di
dominanza della società Telecom Italia, maggiormente accentuata
nel mercato dei circuiti di breve distanza
4. Le valutazioni dell’Autorità
4.1 L’opportunità di un’offerta wholesale
di linee affittate
Come ricordato in precedenza, l’Autorità ha da
tempo riconosciuto l’importanza delle linee affittate come bene intermedio,
necessario – quindi – per offrire un collegamento end-to-end
ai clienti finali. L’analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali
ha ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate
wholesale.
Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.
Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell’accesso,
l’Autorità, con gli interventi relativi all’Unbundling del
local loop da una parte, e all’inserimento dei circuiti parziali
nell’Offerta di Interconnessione di Riferimento, dall’altra, abbia
reso disponibili agli Operatori alternativi quegli elementi di rete,
di difficile duplicazione, necessari per fornire un collegamento end-to-end
a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre, la società
ritiene che, attraverso la predisposizione di un’offerta wholesale
che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggerebbe
il solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli
investimenti nella costruzione di infrastrutture alternative.
Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione
di un’offerta wholesale di linee affittate sia necessaria per
garantire una concorrenza effettiva nell’offerta di circuiti all’utenza
finale. Dal punto di vista del contenuto, per gli OLO l’offerta dovrebbe
prevedere gli stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS,
differenziandosene per le migliori condizioni economiche e di qualità.
Per l’AIIP, infine, l’offerta wholesale dovrebbe
comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento
che gli ISP non possono accedere all’Offerta di Interconnessione di
Riferimento.
Con riferimento alle caratteristiche di input
produttivo delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente
accertato come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO
per offrire i propri servizi di telecomunicazioni sia a livello wholesale
che retail e, dall’altra, agli ISP per rivendere capacità
al fine di consentire ai propri clienti l’accesso ad Internet, pervenendo,
in tal modo, a conclusioni pienamente in linea con quanto indicato
dalla Commissione europea (1).
(1) Raccomandazione della Commissione europea C
(1999) 3863 del 24 novembre 1999.
Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un’analisi
degli orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un
percorso evolutivo che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati
wholesale.
In particolare, l’Unione europea, nell’Allegato alla
"Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica", distingue espressamente tra il mercato della
"fornitura di linee affittate agli utenti finali"
e quello della "fornitura all’ingrosso di linee affittate
ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica",
quali mercati da inserire nella decisione della Commissione relativa
ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell’analisi necessaria
per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.
A livello di Stati membri, l’Autorité de régulation
des télécommunications francese (ART) ha pubblicato,
il 25 luglio 2001, una "Raccomandazione relativa ad un’offerta
di linee affittate di France Télécom agli operatori,
per permettere loro di assicurare il servizio ai propri clienti".
Nel "Rapporto sull’analisi della concorrenza sui servizi di
trasporto dati ad alta velocità" la stessa ART, nella
definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di
linee affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP
e quello finale alle imprese.
Inoltre, anche in Gran Bretagna, l’Office of Telecommunications
(OFTEL) ha pubblicato, nell’agosto 2000, il documento per la consultazione
pubblica "National leased lines: Effective competition review
and policy options", nel quale ci si sofferma a lungo sul
mercato retail e wholesale di linee affittate, distinguendo
quest’ultimo in "terminating segment" e "trunk
segment".
Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti
Istituti di ricerca, hanno sottolineato l’importanza di un’offerta
all’ingrosso di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni
paesi europei hanno iniziato ad intervenire (2).
(2) The Yankee Group report, Convergent Communications
Europe, Agosto 2001.
Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un’offerta
wholesale di linee affittate, nella Relazione introduttiva
alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica", viene indicata, tra le principali finalità
della stessa, quella di "regolare tutti i servizi e le reti
di comunicazione elettronica con un’unica autorizzazione generale,
limitando la concessione di diritti specifici solamente all’assegnazione
di frequenze radio e dei numeri. (…)".
Inoltre, all’art. 3 si stabilisce che tutti i servizi
e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione
di un’autorizzazione generale, laddove, all’art. 4, tra i diritti
derivanti dall’autorizzazione generale, vengono inclusi "il
diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica
e di negoziare l’interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici
e il diritto a costruire reti di comunicazione elettronica e di richiedere
i necessari diritti di passaggio". Da quanto riportato, emerge
la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra OLO ed ISP,
sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la
possibilità di negoziare l’interconnessione.
In tal senso, la stessa Autorità ha sancito,
con la propria delibera n. 3/01/CIR, la "convergenza" tra
OLO ed ISP, estendendo ai soggetti titolari di autorizzazione generale,
l’accesso all’offerta wholesale del canale virtuale permanente,
ovvero, al pari delle linee affittate, di un bene intermedio.
Sulla base delle considerazioni esposte, l’Autorità
ritiene opportuna la predisposizione di un’offerta wholesale
di linee affittate destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed
ai soggetti, titolari di autorizzazione generale, fornitori di accesso
ad Internet, sia in considerazione del grado di sviluppo del mercato
italiano, sia con riferimento all’evoluzione della normativa europea
e dei principali paesi comunitari.
Peraltro, l’Autorità si riserva, a valle di una
verifica sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi
in particolari segmenti di mercato, di rivedere le modalità
dell’intervento regolamentare, prevedendo, ove le condizioni di mercato
lo consentano, una maggiore libertà nella fissazione del prezzo
da parte dell’operatore incumbent.
4.2 Il contenuto dell’Offerta wholesale di linee
affittate
Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte,
ed agli operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet
(titolari di autorizzazione generale), dall’altra, di accedere allo
stesso servizio, si ritiene opportuno che le tipologie di circuito
oggetto delle offerte retail e wholesale siano le medesime.
In tali termini, la società Telecom Italia dovrà
presentare un’offerta wholesale di linee affittate per tutte
le tipologie di circuito attualmente previste dall’offerta retail
(delibera n. 711/00/CONS), applicandovi una riduzione del prezzo che
scorpori i costi di commercializzazione e quelli di gestione del cliente,
secondo il principio del retail minus. La proposta, pertanto,
dovrà presentare la stessa struttura - anche in termini di
classi di sconto - dell’offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.
La congruità delle condizioni economiche proposte
verrà verificata dall’Autorità che, se ritenuto opportuno,
potrà modificarle. Una volta approvata, la proposta costituirà
l’offerta wholesale di linee affittate di Telecom Italia, destinata
agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso
ad Internet, titolari di autorizzazione generale.
Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto
della offerta wholesale, l’Autorità, come già
indicato nella delibera n. 711/00/CONS, ritiene indispensabile la
previsione di un Service Level Agreement (SLA) con l’indicazione
di tempi certi di fornitura e riparazione dei circuiti, nonché
di un sistema di penali da applicare in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere riconosciuta
a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche
sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini
di mercato.
Per tali motivazioni l’Autorità, nelle more della
corrente attività di monitoraggio finalizzata a verificare,
in particolare, lo stato di prima applicazione dello SLA indicato,
ritiene opportuno applicare alla nuova offerta di linee affittate
wholesale, il Service Level Agreement base di cui all’Allegato
B della delibera n. 711/00/CONS.
Al termine dell’attività di monitoraggio indicata,
inoltre, l’Autorità, disponendo di un quadro esauriente sull’effettivo
stato di implementazione dello SLA, valuterà l’opportunità
di predisporre un Service Level Agreement da applicare esclusivamente
all’offerta wholesale di linee affittate.
Fino a tale data, pertanto, l’Allegato B alla delibera
n. 711/00/CONS costituirà il Service Level Agreement
base, da applicare sia nei confronti dei clienti finali, che degli
operatori licenziatari e dei fornitori di accesso ad Internet titolari
di un’autorizzazione generale.
A seguito dell’entrata in vigore dell’offerta wholesale
di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché
i fornitori di accesso ad Internet, titolari di un’autorizzazione
generale, potranno "migrare" dai contratti attualmente in
essere verso quelli contenenti le condizioni dell’offerta wholesale,
senza penali, né costi tecnici d’accesso aggiuntivi, qualora
il circuito esista e sia già utilizzato.
CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;
UDITA la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernete
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. Telecom Italia è tenuta a presentare all’Autorità
le condizioni economiche dell’offerta wholesale di linee affittate,
secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro 15 giorni
dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. La struttura della offerta wholesale deve assumere
a riferimento l’offerta retail, attualmente disciplinata dalla
delibera n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate,
sia con riguardo alle classi di sconto.
3. I valori economici devono essere determinati sottraendo
dai prezzi retail,
attualmente previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di
commercializzazione e di gestione del cliente.
4. L’offerta wholesale di linee affittate di cui
al presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari
ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione
generale.
1. Il Service Level Agreement base dell’offerta retail,
di cui all’Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte
integrante dell’offerta di linee affittate wholesale di
Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.
2. I destinatari dell’offerta di cui all’art. 1, comma 4,
possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma
aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni
di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate
nel Service Level Agreement base di cui al precedente comma 1.
In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio
di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione
di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
3. L’Autorità si riserva, al termine della corrente
attività di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello
SLA di cui all’Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre
un Service Level Agreement da applicare esclusivamente all’offerta
wholesale di linee affittate.
1. A seguito dell’entrata in vigore dell’offerta wholesale
di linee affittate, i destinatari dell’offerta di cui all’art. 1, comma
4, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso
quelli contenenti le condizioni dell’offerta wholesale, senza penali,
né costi tecnici d’accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista
e sia già utilizzato.
2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all’offerta wholesale
di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata
in vigore dell’offerta wholesale di linee affittate.
1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la
nuova offerta wholesale di linee affittate, nonché il
Service Level Agreement base di cui all’Allegato B della delibera
n. 711/00/CONS, a far data dal giorno successivo la notifica del provvedimento
di approvazione delle condizioni economiche.
2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte
le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la
richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte
degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L’indicazione
delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà
essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia ed i
singoli utilizzatori di linee affittate.
1. L’offerta wholesale di linee affittate entra in
vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da
parte dell’Autorità.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art.1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Avverso la presente delibera può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento è notificato alla società
Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.