NELLA sua riunione di Consiglio del
6 agosto 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 7 agosto;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
ed, in particolare, gli artt. 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato",
ed, in particolare, gli artt. 8, comma 17, e 15, commi 1 e 2;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327,
recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio
1989", ed, in particolare, l’art. 2 della convenzione;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992 n. 483, ed, in particolare, l’art. 3;
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
ed, in particolare, l’art. 11 comma 1;
VISTO il d.P.R. 28 marzo 1994, recante:
"Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per
la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare
di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale";
VISTO il d.P.R. 8 febbraio 2001, recante:
"Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio
2000/2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
2001, n.93;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122,
recante "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive", ed, in particolare, l’art.1;
VISTA la propria delibera del 30 ottobre
1998, n. 68/98, recante approvazione del "Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1998, n.263;
VISTA la propria delibera del 25 novembre
1998, n. 77/98, recante "Istituzione del Comitato per lo sviluppo
dei sistemi digitali", ed il Libro bianco sulla televisione digitale
terrestre, approvato dal predetto Comitato, in data 18 maggio 2000;
VISTA la propria delibera del 1° dicembre
1998, n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre
1998, n.288;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999
n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento
di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare,
l’art. 3, comma 2;
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in
ambito locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, ed, in particolare, l’art.1;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché
per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2001 n. 66, ed, in particolare,
gli artt. 1 e 2 bis;
VISTE le memorie presentate dalla società
Telepiù in data 31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre
2000 e l’11 maggio 2001;
VISTE le memorie presentate dalla Mediaset
S.p.A. in data 31 maggio 2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio
2001;
VISTO il documento di linee guida sulla
Nuova Rai Tre inviato all’Autorità in data 11 ottobre 2000 dalla
RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. e per suo tramite alla Commissione
bicamerale di vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;
VISTO il parere della Commissione bicamerale
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi
approvato nella sua seduta dell’8 febbraio 2001;
SENTITE dinanzi al Consiglio in data
3 maggio 2001 separatamente le società Mediaset S.p.A., Rai-Radiotelevisione
Italiana S.p.A., Telepiù S.p.A.;
CONSIDERATO, per quanto riguarda l’individuazione
dei criteri per la definizione del termine di attuazione delle disposizioni
di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, quanto segue:
1. In attuazione di quanto
sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n.
420, la legge 31 luglio 1997, 249, all’art. 2, comma 6, ha introdotto
come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle
emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva
in chiaro in ambito nazionale il parametro dell’irradiazione del 20
per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione
effettuata dall’Autorità con la delibera n. 68/98, il numero
delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette,
di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.
In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge
n. 249/97, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto
o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta
controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria
pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due
reti televisive nazionali.
2. Transitoriamente, l’art.
3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall’art.
2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente
prevista, dall’art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove
concessioni radiotelevisive private, l’esercizio delle reti eccedenti
gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo.
Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l’indicazione del
termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente
via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7,
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal
numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso
tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine
all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi radiotelevisivi
così ricevuti.
3. Il termine di cui al comma
7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire
la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente
i limiti di cui all’art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto
può essere destinatario di più di una concessione televisiva
su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi
in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l’esercizio in
via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni
e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare
natura di tale tipo di trasmissioni.
4. Contestualmente all’indicazione
del termine di cui al comma 7, l’Autorità deve anche stabilire
il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può
avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso
articolo l’Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita
tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione
della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. La Commissione parlamentare
si è espressa l’8 febbraio 2001 formulando parere favorevole
sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad
arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli
2 e 3 della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal punto di vista
economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie
sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti
televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere
carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni
per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo
fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l’esatta coincidenza
del termine previsto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo
all’abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al
comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà
essere istituita l’emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto
a tale intervento, essa ha invitato l’Autorità a considerare,
nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali
cambiamenti di scenario intervenuti dopo l’approvazione della legge
n. 249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina
organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento
al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico,
vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri
in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello
spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi
diffusi e, quindi, dei potenziali operatori.
6. La legge 20 marzo 2001,
n. 66 delinea le condizioni normative per l’immediato avvio delle trasmissioni
digitali terrestri mirando, con alcune disposizioni di grande incisività,
ad accelerarne lo sviluppo. La legge fissa una data molto ravvicinata
(fine 2006) per la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce
agli attuali concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta
per alcuni di essi con obblighi, nella fase di sperimentazione, di natura
quasi pubblica, quali la riserva a programmi o servizi di terzi del
40% della capacità trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono
la rete di trasmissione e operatori che forniscono contenuti e servizi.
In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite,
una terza modalità diffusiva, in prospettiva molto consistente,
che estende il perimetro dei sistemi alternativi alla diffusione terrestre
in tecnica analogica e accelera lo sviluppo delle famiglie in grado
di ricevere i segnali televisivi in forme diverse da quella tradizionale.
7. I parametri di riferimento
per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni
delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall’art. 2, comma 6, per le
concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall’art.
3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata
in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita
l’emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie,
sono dunque contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni espresse
dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001.
Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/94 in ordine alla necessità
di operare un bilanciamento tra l’allargamento delle voci a cui assentire
l’accesso all’emittenza nazionale privata e l’esigenza di tenere conto
delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali
gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo.
8. Per la determinazione del
termine di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, finalizzato
alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo,
occorre in via preliminare valutare lo sviluppo (attuale e prospettico)
delle trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni
svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione
terrestre in tecnica analogica.
9. Per quanto riguarda le
infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia
è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale.
La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata
da Telecom Italia nell’ambito del cd. "Progetto Socrate" a
partire dal 1996. Destinata in origine ad un’esecuzione in tempi molto
rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel successivo quadriennio
una penetrazione nelle famiglie italiane addirittura superiore al 50%),
la rete "Socrate" è stata, invece, di fatto abbandonata
negli anni successivi: nell’ottobre 2000, secondo i dati forniti da
Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni "passate",
ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000
le abitazioni provviste della terminazione fino all’appartamento. Se,
dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente
in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è
realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani,
senza un’equa distribuzione sul territorio nazionale. D'altro canto,
le amministrazioni comunali di alcune città d’arte, come per
esempio Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione delle infrastrutture
via cavo esistenti, mentre, nelle maggiori città, operatori alternativi
a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda.
Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni
molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale
delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa,
prima del 2003.
10. Il numero di famiglie
italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali
televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni.
Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori
di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra
l’11% e il 13% la quota di famiglie dotate di parabola a fine 2000.
Uno studio sullo sviluppo dell’utenza dei programmi televisivi diffusi
via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall’Autorità
alla società Eurisko e completato nell’aprile 2000, stima a quella
data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L’indagine Eurisko
comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo
sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico,
sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti.
La televisione via cavo e via satellite (i due sistemi trasmissivi sono
considerati, a questo livello dell’analisi, in maniera unitaria) ne
emerge fortemente connotata come televisione a pagamento, che si caratterizza
per un’offerta di programmi molto definita (sport, film) e si distingue
nettamente dalla televisione in chiaro. La combinazione tra analisi
dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato
5 scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno
dei quali dotato di una differente velocità evolutiva. Quello
cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione
prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20%
del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%.
11. Ad integrazione dell’analisi
Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi
digitali istituito dell’Autorità e riportati nel Libro bianco
sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal
2000 si è sviluppata un’offerta non trascurabile di canali in
chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione
dell’incremento del numero di impianti di ricezione presso le singole
unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni
e oltre il 75 % (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali,
per un totale di circa 750.000 condomìni, di cui circa la metà
provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti
esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione
analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno
di ricevere la televisione digitale. In quest’ottica si colloca il comma
13 dell’art. 2 bis introdotto dalla legge n. 66/2001 che, al fine di
favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione
da satellite, considera le opere di installazione di nuovi impianti
come innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, comma 1, codice
civile per le cui deliberazioni si applica la norma di cui all'art.
1136, terzo comma, codice civile.
12. Accanto alle trasmissioni
via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione
digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione
richiesta dall’art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva
si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione
di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica
analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione,
di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa
fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze.
Dall’altro, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite,
digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati:
nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione
ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente
minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste
considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica
di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso
e la diffusione digitale terrestre per l’altro.
13. A differenza di quanto
accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile,
allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione
digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l’impulso
di una forte volontà politica: non è l’esito di una scelta
di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi,
come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta,
piuttosto, un’opzione di politica industriale, una svolta di innovazione
conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere
i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il
Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all’estero:
nessun altro Paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina
quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli
attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro;
negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento
e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti
del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano
la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma pay a quelle già
esistenti (via satellite e via cavo).
14. Per costruire una plausibile
curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia,
occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001.
Al riguardo vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a
quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine
delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di
scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica;
del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono possibili tra
concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda
da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima
data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100%
delle famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i segnali
digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni
analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga
per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde
a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui
investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda sia per attrezzare
siti e postazioni e quindi, per rientrare dei capitali impegnati, sono
stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla
luce della valenza propriamente politica sottesa all’introduzione della
televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne
una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento
alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive
dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono
essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre
2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione
italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere
i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso,
secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di
innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della
televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del
totale.
15. Se si combinano gli scenari
di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e
via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi
allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile
prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana
potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi
digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva
diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica.
Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota
delle famiglie in grado di accedere a modalità alternative di
diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a
metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale.
16. Per definire il termine
di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma
codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre
stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado
di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo,
integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via
terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti
di effettività e congruità fissati dall’articolo 3, comma
7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini
di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti
che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità
operativa, legittimandole a proseguirne l’esercizio, principio che la
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai
Tre, specifica ed amplia nel criterio dell’assenza di "carattere
punitivo per le imprese". Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi
compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l’articolo 3, comma
7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94
della Corte costituzionale.
17. Al fine di pervenire ad
un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad
una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese,
che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50%
di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla
via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila
come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un
traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un
prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente
generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura,
l’audience e il valore dei contratti pubblicitari. Dall’altro, tale
soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con
una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più
appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità
operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati
al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre
2003.
18. Le valutazioni sin qui
esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento
delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge
n. 249/97 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i
limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta
di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su
quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui
l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni
e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione
di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche
per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente
pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito
l'Autorità condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art.
3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre.
19. Poiché tanto gli
scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo quanto le
simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono
assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti
da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della
data fissata, dei margini di oscillazione significativi rispetto alla
quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell’Autorità
effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi
alternativi di diffusione in modo da controllare se, all’avvicinarsi
della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La
verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente
al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro,
adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre
di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare
le necessarie valutazioni.
20. Se al 31 dicembre 2002
la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al
35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore
a quanto ipotizzato, l’Autorità potrà posticipare il termine
del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie
digitali risulterà essere superiore al 45% delle famiglie e,
quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato,
l’Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre
2003.
UDITE le relazioni dei commissari dott.
Antonio Pilati e dott. Giuseppe Sangiorgi, relatori ai sensi dell’art.
32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;