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L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività
giornalistica";
VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante
"Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni";
VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento
di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre
1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche
nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive";
VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio
2000, recante "Parere all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato in merito alla comunicazione dell’operazione di concentrazione
Telecom Italia – Seat Pagine Gialle";
CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 466/00/CONS
è stato avviato un procedimento per la definizione delle "regole
e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di
un servizio di elenco telefonico generale", da concludersi entro
il 31 dicembre 2001;
CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi
aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico, implicati dal
menzionato procedimento, l’Autorità, tramite la consultazione
pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere
al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere
la propria opinione;
VISTO il documento per la consultazione proposto dal
Direttore del Dipartimento Regolamentazione;
UDITA la relazione del Commissario Dott. Alfredo Meocci,
relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
RAVVISATA l’urgenza della consultazione oggetto del
presente provvedimento, l’Autorità ritiene di limitare a 45 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i
soggetti invitati presentano all’Autorità medesima le previste
comunicazioni.
DELIBERA
Articolo unico
- E’ indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva
sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e
l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale.
- Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato
A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni
di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità
Napoli, 1° agosto 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
|
Alfredo Meocci
|
Enzo Cheli
|
Allegato A alla Delibera n.
332/01/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE
REGOLE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE E L’OFFERTA
DI UN SERVIZIO DI ELENCO TELEFONICO GENERALE
Documento per la consultazione
L’AUTORITA’
ai sensi della propria delibera n° 278/99 relativa alla
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di
ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi
di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti
interessati in merito alle regole e modalità organizzative per
la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale,
tematica sulla quale l’Autorità ha avviato uno specifico procedimento,
INVITA
- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari
per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
- i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;
- i fornitori di servizi di accesso alla rete Internet (ISP);
- i fornitori di servizi di commercio elettronico;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati;
a far pervenire all’Autorità una comunicazione
contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione
pubblica sulle regole e modalità organizzative per
la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale"
nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente,
dovranno essere fatte pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al
seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco
80143 - Napoli
Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il
medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura "Consultazione
pubblica elenco telefonico generale".
Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera
da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale
e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.
Introduzione
La materia oggetto della consultazione pubblica è
al momento regolata da alcune disposizioni normative, tra le quali si
evidenziano :
- il D.P.R. n.318/97, ed in particolare gli artt. 3 e 17;
- la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 recante "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- il D.Lgs. n. 171 del 13 maggio 1998, recante "Disposizioni in
materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni,
in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";
- il D.P.R. n. 77, dell’11 gennaio 2001, recante "Regolamento di
attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni",
ed in particolare l’art. 20.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con la propria delibera n. 466 del 18 luglio 2000, ha disposto l’avvio
di uno specifico procedimento istruttorio per la definizione delle regole
e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un
servizio di elenco telefonico generale, da concludersi entro il 31 dicembre
2001, nell’ambito del quale è stata predisposta la presente consultazione
pubblica.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
attraverso il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l’operazione di concentrazione
sopra indicata, prescrivendo il rispetto di alcune condizioni tra le quali
la cessione, da parte di Telecom Italia dell’intero data base degli abbonati
al servizio telefonico, ivi inclusi i dati forniti dagli OLO relativi
ai propri abbonati, a titolo gratuito ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori
di servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli
annuari telefonici e nel commercio elettronico) ed a pagamento ai restanti
soggetti interessati.
L’Autorità, coerentemente con quanto espresso
nella delibera n. 466/00, ritiene che gli aspetti regolamentari di maggiore
rilevanza sul tema oggetto della consultazione riguardino la base dati
elenco abbonati, quale attività fondamentale nelle relazioni tra
operatori di telecomunicazioni in concorrenza, la fornitura di servizi
di elenco telefonico, quale insieme di servizi di informazione
messi a disposizione della collettività e le modalità di
copertura dei costi di fornitura di tale servizio secondo meccanismi efficienti.
In particolare, i primi due elementi sono tra loro strettamente connessi,
in quanto la fornitura di servizi di elenco telefonico da parte di operatori
di telecomunicazione o da parte di altri soggetti presuppone l’accesso
ad una base dati complessiva degli abbonati agli operatori dei servizi
di telecomunicazioni, da realizzare con condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie.
La base dati elenco abbonati
- Come visto sopra, il servizio di elenco telefonico generale può
realizzarsi con l’utilizzo di una base dati unica che raccolga le informazioni
degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telecomunicazioni.
La base dati unica può quindi essere costituita da un unico data
base "fisico" o "logico", inteso nel primo caso
come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati
forniti dagli operatori e nel secondo caso come interconnessione dei
data base degli operatori.
Quali sono, secondo i soggetti rispondenti, i vantaggi
e svantaggi relativi alle due soluzioni di data base unico "fisico"
e "logico"?
- Per entrambe le soluzioni ipotizzabili per la realizzazione del data
base, appare evidente la necessità di identificare un organismo
che provveda alla realizzazione ed alla gestione del data base fisico
oppure alla definizione ed al controllo delle regole per l’interconnessione
dei data base esistenti presso gli operatori. L’organismo potrebbe essere
ad esempio costituito da soggetto giuridico preesistente (operatore,
terza parte indipendente) o da un soggetto giuridico nuovo controllato
dagli operatori oppure costituito con il concorso degli operatori medesimi.
Quali dovrebbero essere, secondo i soggetti rispondenti,
lo status giuridico e modalità costitutive ed organizzative dell’eventuale
organismo terzo incaricato della realizzazione e gestione del data base
unico? Una volta definiti statuto ed organizzazione, quali dovrebbero
essere le forme di contribuzione economica al funzionamento dell’organismo
e di pagamento dei servizi resi dallo stesso agli operatori ed ai fornitori
di servizi?
- Indipendentemente dal modo con il quale verrà realizzato il
data base unico (fisico o logico), sarà necessario stabilire
opportune regole e protocolli per l’aggiornamento dell’elenco telefonico
generale da parte degli operatori e per l’accesso allo stesso da parte
degli operatori e dagli altri soggetti autorizzati. Eventualmente ci
si potrà avvalere di regole e protocolli standard se esistenti.
Si richiedono considerazioni in merito alle modalità
per la definizione delle regole e dei protocolli e sull’utilizzabilità
di protocolli standard già definiti.
- L’organismo incaricato di realizzare e gestire il data base unico
degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni potrebbe costituire la
sede più efficiente per la realizzazione dei data base dei numeri
portati, in relazione alle attività da svolgere verso gli operatori
e verso l’Autorità Giudiziaria. Allo stesso tempo, tale organismo
potrebbe efficientemente gestire altre funzioni attinenti alla numerazione
e costituire un "clearing-house" nei confronti degli operatori.
Si ritiene che l’organismo possa essere incaricato
della gestione di ulteriori attività rispetto alla gestione dell’elenco
telefonico generale, quali ad esempio la gestione centralizzata dei
data base dei numeri portati, per reti fisse e mobili.
- L’art. 20 del DPR 77/2001, prescrive che l’elenco telefonico generale
contenga i numeri di telefono degli abbonati ai servizi di rete fissa
e mobile, fatto salvo il principio generale per il quale l’abbonato
può decidere di non essere inserito nell’elenco telefonico pubblico.
Relativamente ai servizi di rete mobile, si è assistito negli
ultimi anni al forte sviluppo dei servizi di tipo pre-pagato, che risultano
essere ormai la parte di gran lunga preponderante dell’utenza di rete
mobile. Per tale servizio, l’utente (detentore della carta SIM) può
non risultare coincidente con il sottoscrittore dell’abbonamento con
l’operatore di rete mobile.
Relativamente ai servizi di rete mobile, si ritiene
che debba essere operata una distinzione, per ciò che attiene
all’inclusione nell’elenco telefonico generale, tra gli abbonati di
rete mobile con servizio post-pagato e gli abbonati con servizio pre-pagato?
- Le informazioni da associare a ciascun abbonato sono tipicamente quelle
necessarie per l’identificazione dell’abbonato (numero di telefono,
anagrafica, indirizzo). L’aggiunta di ulteriori informazioni potrebbe
risultare utile rispetto all’utilizzo dei dati contenuti nel data base,
anche alla luce di possibili necessità o sviluppi futuri quali
ad esempio la connessione con sistemi di nome di dominio (DNS) per gli
indirizzi di posta elettronica, o all’introduzione del protocollo ENUM
dell’IETF e le corrispondenti attività in ambito ITU.
Quali dovrebbero essere le informazioni sul singolo abbonato da includere
nell’elenco telefonico generale e quali accorgimenti tecnici e procedurali
dovrebbero essere previsti al fine di assicurare il rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali?
- Alla luce degli sviluppi del dibattito internazionale per la definizione
di un sistema di directory paneuropea, risulta opportuno prevedere la
possibilità di connettere il data base unico nazionale con gli
equivalenti già disponibili o che saranno realizzati, con particolare
riferimento ai Paesi dell’Unione Europea.
Si ritiene vi siano ostacoli regolamentari, economici e tecnici all’interconnessione
internazionale o dell’Unione Europea, dei data base unici nazionali?
Servizio di elenco telefonico generale
Relativamente all’offerta dei servizi di elenco abbonati,
si richiedono commenti e risposte alle seguenti questioni:
- Commentare gli effetti sul mercato di fornitura dei servizi a seguito
della costituzione di un organismo incaricato di realizzare il data
base unico.
- Si ritiene che la realizzazione di un data base unico da parte di
un organismo terzo, al quale accedono i singoli fornitori di servizi
di elenco abbonati, possa favorire lo sviluppo della concorrenza nel
settore per ciò che attiene ai servizi di elenco abbonati od
in generale di directory assistance a valore aggiunto?
- Quali effetti e quali obblighi comporta l’istituzione di un elenco
unico relativamente alla fornitura del servizio di elenco abbonati rientrante
negli obblighi relativi al Servizio Universale?
- Il d.P.R. 77/2001 prevede la messa a disposizione del pubblico su
supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, degli elenchi
di tutti gli abbonati (che non si siano espressamente opposti al fatto
di esservi inseriti). Allo stato, in Italia, l’elenco è distribuito
agli utenti, relativamente al distretto di appartenenza, in formato
cartaceo.
Alla luce dei costi derivanti dalla stampa e distribuzione fisica degli
elenchi, si ritiene che i supporti elettronici, siano essi i CD-ROM
o l’accesso, via internet, ad uno specifico sito web, possano nel futuro
offrire una modalità complementare o alternativa alla distribuzione
del supporto cartaceo? In caso di risposta positiva, quali potrebbero
essere i tempi di implementazione di tali modalità?
- Relativamente all’utilizzo dell’elenco telefonico generale come veicolo
di comunicazione commerciale, quali meccanismi di mercato si suggeriscono
per garantire la massima efficienza nella riduzione degli oneri complessivi
per il servizio universale e l’introduzione della concorrenza nella
raccolta pubblicitaria sugli elenchi telefonici?
- Si ritiene opportuno garantire all’utente la possibilità di
distinguere, all’interno dell’elenco telefonico generale, le informazioni
di base relative agli abbonati, da quelle di natura pubblicitaria, tendenti
anche a far risaltare nomi e numeri telefonici di specifici abbonati?
Quali dovrebbero essere gli standard produttivi e le norme relative
alla comunicazione pubblicitaria necessari per garantire la riconoscibilità
di quest’ultima rispetto alle informazioni di base, oggetto del servizio
universale?
- Si ritiene che lo sviluppo dei servizi di elenco abbonati potrà
essere facilitato dall’introduzione di una numerazione specifica, a
codici di ridotta lunghezza, per l’accesso ai medesimi ed utilizzabile
dai fornitori di servizi?
- Si ritiene opportuno perseguire l’obiettivo di un collegamento
internazionale dei servizi di elenco telefonico generale, relativamente
almeno ai paesi dell’Unione Europea?
E’ gradito ogni altro commento rilevante ai fini della
presente consultazione nonché l’invio di note illustrative in merito
ai temi della consultazione.
Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità
n.278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto
ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità stessa, hanno
carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e
sono trattate dall’Autorità con la massima riservatezza.
Una sintesi delle risultanze della consultazione è
pubblicata, al termine dell’esame delle comunicazioni pervenute, sul
Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul sito web dell’Autorità
stessa.
Il presente documento è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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