Nella sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio 1999, n. 221, recante Regolamento concernente le modalità
attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 161 del 12 luglio 1999;
VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 23 maggio 2000;
VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS
del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche
agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie
di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 160 del 11 luglio 2000 e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità
n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 aprile 2001, n. 242, recante Regolamento concernente modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo
familiare per caso particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 maggio 2001, contenente l’approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle
relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma
6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;
CONSIDERATO che la delibera n. 314/00/CONS prevede
un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela
considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema
di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di
natura sociale ed economica, di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della delibera
n. 314/00/CONS;
CONSIDERATO che il requisito di carattere economico
viene determinato sulla base del valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente del soggetto richiedente l’agevolazione, il cui
calcolo compete agli enti erogatori (Comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche)
o all’INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna
la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 2 del DPCM 18 maggio
2001;
CONSIDERATO che il calcolo dell’ISEE deve effettuarsi
ad opera del sistema informatico posto in essere dall’INPS, secondo
quanto indicato all’art. 4-bis del D.lgs 130 del 3 maggio 2000;
CONSIDERATO che, dal combinato disposto dell’art. 1,
commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del D.lgs 3
maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nel quale si individuano i criteri per "l’individuazione
del nucleo familiare (…)", l’INPS predispone e rende operativo
il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore
della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);
CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato
dall’art.1, comma 2 del D.lgs 130 del 3 maggio2000 è stato adottato
con il DPCM 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall’11 luglio 2001;
CONSIDERATO che, pertanto, il termine ultimo per la
predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il
calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, da parte
dell’INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1 della delibera n.
314/00/CONS dispone "le disposizioni contenute nel presente
provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le
modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel
quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per
la compilazione, di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130.";
CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato
dall’art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato
con il DPCM 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;
CONSIDERATO che il sistema di accesso alle agevolazioni,
così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la
soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per
l’accesso all’agevolazione indicata;
CONSIDERATO che tale requisito economico deve essere
soddisfatto sulla base del valore dell’ISEE calcolato dall’INPS o dagli
enti erogatori;
CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni legislative
in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1,
comma 1, della delibera n. 314/00/CONS e così di seguito strutturato:
- il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al Comune,
al Centro di Assistenza Fiscale, all’INPS o alle amministrazioni pubbliche,
che gli rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo
dell’ISEE (art. 4, comma 4, D.lgs 130/2000);
- la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a
decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione
della sua presentazione (art. 6, comma 5 del DPCM n. 242/2001);
- l’ente ricevente provvede ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione,
la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS
(art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001);
- l’INPS (o l’ente ricevente) effettua il calcolo dell’ISEE
e rende disponibile detto indicatore all’ente erogatore, nonché
al dichiarante (art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001 e art. 4, comma
3, D.lgs 130/2000);
- il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore
ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e
– contemporaneamente - soddisfi il requisito di carattere sociale
di cui all’art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS, presenta
a Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE, nonché
la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito "sociale";
- l’agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento,
che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già
in essere: in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà
essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico;
- Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera
n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l’agevolazione;
- Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell’ISEE, è
equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di
cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera
n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati
dell’INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE
dei richiedenti l’agevolazione. L’interrogazione della banca dati
dell’INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all’esclusivo
fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel
documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente
l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con
riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare
e alla data di scadenza del documento).
CONSIDERATA la tempistica necessaria per la predisposizione
– da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – del sistema
informativo necessario al calcolo dell’ISEE, di cui all’art. 1, comma
2 del D.lgs n. 130 del 3 maggio 2000;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri
chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati
DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), al fine di permettere loro
un più agevole accesso all’agevolazione di cui all’art. 1, comma
2 della delibera n. 314/00/CONS;
CONSIDERATA la necessità di tutelare gli attuali
beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette
a "basso traffico", di cui all’articolo 6 del D.M. 28 febbraio
1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 85/98,
attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l’interruzione
dell’agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano
dell’agevolazione indicata e che – contemporaneamente - presentano i
requisiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento
che renda chiara ed univoca l’attuazione della delibera n. 314/00/CONS,
alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento
del quadro giuridico necessario al fine dell’applicazione del sistema
di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell’Autorità
n. 314/00/CONS;
UDITA la relazione della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;