NELLA sua riunione di Consiglio del 1° giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, concernente l’adeguamento
delle tariffe telefoniche nazionalie successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 1997;
VISTO il D.M. 8 maggio 1997, n. 197, recante regolamento
di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio
telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4
luglio 1997;
VISTO il DPR 19 settembre 1997, n. 318, regolamento
per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure
per la stabilizzazione delle finanza pubblica, ed in particolare l'art.
59, comma 51;
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura
di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il D.M. 10 marzo 1998 in materia di finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante
definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998
recantecondizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
VISTA la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999
recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999
recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia
vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;
VISTA la delibera della Commissione per le infrastrutture
e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia di applicabilità
del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;
VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data
28 gennaio 2000;
SENTITE le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL
e CISAL in data 17 febbraio 2000;
SENTITE le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef,
Arco, Comitato Consumatori Altroconsumo, Assoutenti, Lega Consumatori
Acli, Unione Nazionale Consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;
VISTE le memorie presentate dalle società Telecom
Italia S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Omnitel
Pronto Italia S.p.A.;
VISTA la documentazione presentata dalle associazioni
dei consumatori Adiconsum, Lega Consumatori Acli, Assoutenti, Comitato
Consumatori Altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;
VISTA la documentazione presentata dalla rappresentanza
sindacale CISAL;
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione della funzione
di Carrier Selection per l’utenza con condizioni tariffarie agevolate,
pervenuta in data 22 febbraio 2000;
VISTA la "Relazione economico-regolamentare per
la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio
di telefonia vocale a particolari categorie di clientela" predisposta
dall’ufficio istruttorio per il Consiglio del 1 giugno 2000;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Dott.ssa Paola Maria
Manacorda, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il contesto normativo di riferimento
L’Autorità, ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999,
punto III, comma 2, l’istruttoria finalizzata all’individuazione di
determinate categorie di clientela che, versando in particolari condizioni
di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento
finalizzato a garantire l’accesso al servizio di telefonia vocale a
condizioni economiche agevolate.
La normativa nazionale, ed in particolare il DPR 19
settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha disposto che l’Autorità
possa consentirecondizioni economiche ridotte in relazione a situazioni
di elevato volume di traffico e possa approvare condizioni economiche
speciali per la fornitura di servizi destinati agli utenti che li utilizzano
in misura ridotta o a particolari categorie di clientela rilevanti sotto
il profilo della tutela sociale.
I primi interventi di agevolazione tariffaria per particolari
categorie di utenze, previsti dal D.M. 28 febbraio 1997, art. 6 e dalla
Delibera dell’Autorità n. 85/98, titolo V, hanno riguardato le
c.d. "utenze residenziali a basso traffico economico". In
particolare, l’Autorità, nella delibera 85/98, ha disposto l’applicazione
delle condizioni agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico
fosse svolto sulla rete di Telecom Italia(Titolo V, punto 1), prevedendo
"l’esonero dall’aumento del canone per gli utenti di categoria
B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima
abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito" (Titolo V,
punto 2).
Per quanto attiene il meccanismo di finanziamento del
sistema di agevolazioni individuato nella presente delibera, il principale
riferimento normativo è costituito, al livello comunitario, dalla
direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell’ordinamento
nazionale) e, al livello nazionale, dal DPR n. 318/97, art. 3, che ha
previsto l’inclusione della "fornitura di un servizio a condizioni
speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili
o con particolari esigenze sociali" tra i servizi oggetto del
servizio universale.
Infine, il meccanismo di accesso al sistema delle agevolazioni
individuato dalla presente delibera, è regolato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130 il quale, nell’ambito della definizione delle
modalità per l’accesso all’intero sistema nazionale delle agevolazioni
sociali ha previsto, all’art 1, comma 3-bis, che "le
autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare
l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS
ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
2. L’analisi istruttoria
2.1 Il percorso istruttorio
A seguito dell’avvio del procedimento istruttorio di
cui alla delibera n. 101/99, l’Autorità ha affrontato le seguenti
principali problematiche:
- individuazione delle categorie da agevolare;
- tipologia dell’agevolazione;
- meccanismo di finanziamento dell'onere derivante
dall'agevolazione;
- meccanismo di accesso all'agevolazione da parte dei
soggetti aventi diritto.
Rispetto alle problematiche indicate, l’Autorità
ha acquisito le posizioni espresse dalle società Telecom Italia
S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Omnitel Pronto
Italia S.p.A., dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.
Nell’ambito dello svolgimento del procedimento istruttorio,
l'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del Centro
Europa Ricerche S.r.l, società di consulenza specializzata su
tematiche di economia pubblica, cui è stato principalmente richiesto
di analizzare i diversi sistemi per la misurazione delle condizioni
economiche dell’utenza, al fine di selezionare le categorie di clientela
da agevolare, nonché di misurare l’impatto economico delle agevolazioni
tariffarie individuate.
Sul piano internazionale, l’Autorità ha condotto
un ampio confronto con riferimento al tema delle agevolazione tariffarie
per determinate fasce sociali, al fine di tenere conto delle esperienze
maturate nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania).
Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte
– assieme ad altre risultanze istruttorie - nella "Relazione economico-regolamentare
per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio
di telefonia vocale a particolari categorie di clientela".
2.2 La segnalazione dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
In data 22 febbraio 2000 è pervenuta all'Autorità
una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (di seguito AGCM) "in materia di disabilitazione della
funzione di Carrier Selection per l’utenza con condizioni tariffarie
agevolate" nella quale l’AGCM segnala di aver ricevuto numerose
denunce da parte di soggetti che lamentano l’impossibilità, per
le utenze c.d. "a basso traffico", di accedere ad operatori
alternativi a Telecom Italia. La questione sollevata, già all’esame
dell’Autorità fin dall’adozione della delibera n 85/98, trova
risoluzione nell’adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato
nella presente delibera che, costituendo l’unico sistema valido per
accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia
vocale, determina l’abolizione del punto 1, titolo V, della delibera
n. 85/98.
3. La valutazione regolamentare
Come indicato in precedenza, con la presente delibera
l’Autorità ha voluto individuare quelle categorie di clientela
che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale,
appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle
condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.
Al fine dell’identificazione delle categorie da agevolare,
l’Autorità ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto,
che incrociasse l’aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie
sociali) all’aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione
economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.
Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, si sono individuate
quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:
- i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore
di pensione di invalidità civile;
- i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore
di pensione sociale;
- i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano
al di sopra dei 75 anni di età;
- i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti
disoccupato.
Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati
all’art 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, è
stato individuato, come parametro economico di selezione, l’indicatore
della situazione economica equivalente. In particolare, l’Autorità
ha stabilito come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, in
base al reddito familiare equivalente (criterio ISEE), il limite di
Lire 13.000.000 annuo [pari a Euro 6.713,93], calcolato secondo le indicazioni
contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle
1 e 2.
Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo
di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal decreto
legislativo n. 130/00, (in particolare gli artt. 4 e 5), al fine di
garantire la predisposizione di unsistema coerente con il quadro normativo
di riferimento ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per
la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate nazionali, in
un’ottica di tutela del consumatore.