L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 febbraio
2006 ed in particolare nella sua prosecuzione del 3 febbraio 2006;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che
emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
2003, n. 313;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione" ed, in particolare, l’articolo
7, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
"Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica";
VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero"
e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n.
104;
VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica";
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata
dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni
applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione
politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali";
RILEVATO che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
-
Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione,
si riferiscono alle consultazioni per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10
aprile 2006 e si applicano su tutto il territorio nazionale
nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla
data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.disposta con decreto del Presidente
della Repubblica
Articolo 2
(Soggetti politici)
-
Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313,
si intendono per soggetti politici:
-
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
-
le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
-
le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a), che siano presenti con almeno un rappresentante
al Parlamento europeo;
-
le forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno
un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo
2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
-
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
-
le liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti
territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori e le relative coalizioni, secondo quanto previsto
dall’articolo 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli
altri, da almeno due liste presentate in più di un
quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia
del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti
di cui al precedente punto I, lettera a);
-
le liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
-
Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del
presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali,
gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale
privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni
elettorali nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
-
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, per l’ottanta
per cento e in modo paritario tra i soggetti politici di cui all’articolo
2, comma 1, punto I), lettera a), e per il restante venti per
cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto
I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna
forza politica nelle assemblee di riferimento;
-
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in
modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni
di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera a). Il tempo
relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste
concorrenti per l’elezione della Camera e per l’altra metà
tra le liste concorrenti per l’elezione al Senato. Sia il tempo
riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è
ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti:
i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti
fra le liste componenti, in modo che nessuna forza politica può
essere presente, con propri esponenti, in più della metà
delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una
coalizione sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze
ad essa spettanti.
-
L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina
un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della
trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi
di equità e di parità di trattamento tra i soggetti
politici, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè
ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I
calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette
giorni prima, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse
con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche
mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità
nel confronto tra i soggetti politici.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
-
Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla
responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni
8, 9 e 10 aprile 2006.
Articolo 4
(Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali)
-
Le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di
trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli
abituali programmi di approfondimento informativo di cui all’articolo
9, in aggiunta ai programmi di cui al precedente articolo 3, una serie
di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i rappresentanti
delle coalizioni di liste collegate di cui all’articolo 2, comma 1,
punto II), lettera a).
-
Per tutto quanto attiene alla struttura, all’organizzazione, alle
modalità di svolgimento e al numero e ai soggetti partecipanti
si rinvia alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per le conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali
trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
-
Un giornalista scelto dall’emittente televisiva modera la conferenza-dibattito
con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi di cui al precedente comma 2.
-
Le emittenti televisive nazionali private possono, altresì,
richiedere alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
di trasmettere in contemporanea le conferenze-dibattito diffuse in
diretta dalla Rai, purchè si impegnino a trasmettere integralmente
il ciclo delle conferenze-dibattito previste.
Articolo 5
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
-
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio
di liste e programmi.
Articolo 6
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito)
-
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
le emittenti di cui all’articolo 5, comma 1, osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi
sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici,
anche con riferimento alle fasce orarie;
-
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma
o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta
e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno
per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00
– 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
-
ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta
in ciascun contenitore;
-
nessun soggetto politico può diffondere più di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa
emittente;
-
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 7
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti di cui all’articolo 6, comma
1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato
un documento, che può essere reso disponibile anche nel
sito web dell’emittente, concernente la trasmissione
dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti
e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
-
inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,
le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso
disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la
data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati
a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla
stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale
e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando
di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata
dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato
il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 8
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza
di un funzionario della stessa.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 9
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire
la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza
e la completezza, l’equità e la lealtà e l'imparzialità
dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, e di assicurare
all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui
temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale,
tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività
di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private,
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
-
la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli
enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza
di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione
su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità
della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;
-
quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle
persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione
elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo,
anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi,
evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone
indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà
di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione
e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
-
fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),
nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da
quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante
l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi
programmatici della campagna elettorale, dovranno essere
garantiti, su base paritaria, l’accesso e la possibilità
di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata,
nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei
soggetti politici di cui all’articolo 2, in forma di equilibrato
contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia
tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell’ambito dei due
distinti periodi disciplinati dalla presente delibera;
-
Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a
comunicare all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario
delle trasmissioni di cui alla precedente lettera c) e all’articolo
4.
-
In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi
di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti
di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte
e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni
di cui al comma 1 del presente articolo e non possono essere trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardano
vicende o fatti personali di personaggi politici.
-
Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione
radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in
forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
-
Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto
alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale
da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere
scelte degli elettori.
-
Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse
da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione
elettorale.
-
Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti
interventi video o audio in diretta non preannunciati all’inizio delle
medesime
Articolo 10
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive
nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni
politiche previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento
al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi
comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori
affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili.
Articolo 11
(Programmi diffusi all’estero)
-
Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
diffusi all’estero pongono particolare cura nell’assicurare un’informazione
articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione
estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema
elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima
circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei
cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.
-
Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
ricevuti all’estero assicurano adeguata informazione ai cittadini
che votano nella circoscrizione estero.
-
In caso di soggetti esercenti più reti televisive con
diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente
articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.
Capo II - disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 12
(Programmi di comunicazione politica)
-
I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l’entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle
campagne elettorali devono consentire una effettiva parità
di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
-
L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento
nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento
del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione
è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
-
La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere
riferita ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo,
in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità
e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso
analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente
comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche
ai non udenti.
-
E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche
mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità
nel confronto tra i soggetti politici.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 13
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
- 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio
di liste e programmi.
- Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28:
- il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi
sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici,
anche con riferimento alle fasce orarie;
- i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma
o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno
per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima:
prima fascia 18:00 – 19:59;
seconda fascia 12:00 – 14:59;
terza fascia 21:00 – 23:59;
quarta fascia 7:00 – 8:59;
quinta fascia 15:00 – 17:59;
sesta fascia 9:00 – 11:59;
- i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
- nessun soggetto politico può diffondere più di un
messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio
elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 14
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato
un documento, che può essere reso disponibile anche sul
sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione
nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine
di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A
tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
-
inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla
lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni
di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli
MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione
delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i
suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle
emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare
candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione.
A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 15
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
-
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente
regolamentato, approva la proposta del competente Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione
del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire
tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili
previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente
la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano della somma stanziata per l’anno 2006.
Articolo 16
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata,
sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma
1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce
Articolo 17
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
-
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
-
Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare
condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
-
Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino
a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere
i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta
al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
-
Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive
locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della
quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è
depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione
del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
-
le modalità di prenotazione degli spazi;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate
da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto
delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base
alla loro progressione temporale.
-
Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di
cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior
favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta
a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima
non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I
soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in
modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
-
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma
1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
-
La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo elettorale.
-
Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare
contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per
importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia
di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 18
(Trasmissioni in contemporanea
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente
con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono
disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo
II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 19
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività,
la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità,
l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine,
quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale,
deve essere assicurato l’equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti
politici.
-
Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento
e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali
a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma
1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli
indicati da dette norme.
-
Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva
diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
o preferenze di voto.
-
Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto
alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale
da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere
scelte degli elettori.
-
Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse
da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione
elettorale.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 20
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
-
Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea
da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto,
le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al
rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal
Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
-
Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina
con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
-
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali
dal Capo II del presente titolo.
-
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea
Articolo 21
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
-
In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora
che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato
in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma
2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
-
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito
Articolo 22
(Conservazione delle registrazioni)
-
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della
votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,
sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi
in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge
20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 23
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici)
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici
che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma
2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata
alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli
adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina.
Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato
possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio
che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato
sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
-
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare
le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui è
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno
di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate
per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni
di gratuità;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione
del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
-
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore
praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
-
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale,
su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
-
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate
a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto
le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente
le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché,
ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
-
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante
la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per
le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato preventivo.
Articolo 24
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
-
I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la
dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico
committente.
-
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.
Articolo 25
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
-
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni
di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali
di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali
di coalizioni, liste e candidati.
-
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito
o del movimento politico.
-
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti
a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché
le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 26
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)
-
Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici
o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì,
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze
di voto o i propri orientamenti politici.
-
Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici
deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa"
che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
-
il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
-
il committente e l’acquirente del sondaggio;
-
i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio
non rappresentativo";
-
il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
-
il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
-
il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione
parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
-
la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
-
la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
-
I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto
se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità
e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo
comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
-
In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,
la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
-
In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene
preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo
a scorrimento.
-
In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 27
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
-
I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano
stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza,
oltre a quelli previsti agli articoli 14, 15 e 16, i seguenti compiti:
-
di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione
vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto
concerne le trasmissioni a carattere regionale;
-
di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.
Articolo 28
(Procedimenti sanzionatori)
-
Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.
28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite
d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun
soggetto politico interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
-
Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità
può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni
di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e
delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
-
La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore
presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non
sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo
della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate
dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le
successive dodici ore.
-
La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
-
La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero
di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
-
Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti
commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio
avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione
a quelle immediatamente procedibili.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici,
mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità
stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive
all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi
dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti
televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
-
I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive
locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti,
dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano
le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
comma 10.
-
Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui
al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria,
se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati
ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva,
agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto,
ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia
di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici
del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di
interessi dell’Autorità medesima.
-
In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata
attuazione della vigente normativa.
-
Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,
a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove
non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
-
Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento,
adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione,
nonché i conseguenti comportamenti.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica
il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo
1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo
11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione
delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
-
Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga
una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi
di informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di
stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica
del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o
pubblicazione utile.
-
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione
dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento
in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre
1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore
dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata
la responsabilità.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ipotesi
di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative
allo svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato delle Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti
delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi,
procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20
luglio 2004, n. 215.
Articolo 29
(Norme finali)
-
In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali amministrative
o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
-
Il presente provvedimento entra in vigore dalla data
di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.disposta con decreto del Presidente
della Repubblica.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel
sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 3 febbraio 2006
|
IL PRESIDENTE |
|
Corrado Calabrò |
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
Giancarlo Innocenzi Botti |
Michele Lauria |
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Roberto Viola
|
|
|