L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 23 luglio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi
2, 18, 19 e 21;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"
ed in particolare gli artt. 13, comma 1, e 17, comma 19;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
VISTO il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di
attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante "Proroga dei termini
in materia di impianti di radiodiffusione", ed in particolare l'art.
2;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti
per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per
il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo,
per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per
le trasmissioni televisive in forma codificata", ed in particolare
l'art.1, commi 13 e 14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità" ed in particolare l'art. 2;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive",
ed in particolare l'art. 1, comma 7;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" ed in particolare gli artt. 46 e 47;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, ed in particolare l'art.2 bis, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "Approvazione
dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la
gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico
ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 22 luglio 1998, n. 169;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione
del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n. 288;
VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Approvazione
del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 24 maggio 1999, n. 119;
VISTA la propria delibera n. 127/00/CONS
del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente
la diffusione via satellite di programmi televisivi" e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 12 aprile 2000, n. 86;
VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS
del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e
la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n.
150, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 289/01/CONS
del 5 luglio 2001, recante "Disposizioni concernenti il rilascio
di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16 agosto
2001, n. 189;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS
del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001,
n. 284;
CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti
di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art.
1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre
verificare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della
medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al comma 2
dell'articolo 3 della legge n. 249/97;
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare le esigenze di certezza degli
operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione
ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c),
n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di
conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti
procedurali;
CONSIDERATO che il rilascio o la conferma della concessione e dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri
o via cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella
concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla prosecuzione
dell'attività radiofonica, così come l'autorizzazione
alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete di radiodiffusione,
sono di competenza del Ministero delle comunicazioni;
VISTE le risultanze emerse nel corso delle audizioni con le associazioni
di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica
radiotelevisiva;
UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
- L'Autorità adotta, per la disciplina del procedimento autorizzatorio
di cui all'art. 1, comma 6, lett. c),
n.13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.
- Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
- La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed
è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.
Roma, 23 luglio 2003
|
IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa
|
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
|
|
Per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
|
|
ALLEGATO A
alla delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003
Regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti
di proprieta' di societa' radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, comma
6, lett.c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente regolamento si intende:
- per legge: la legge 31 luglio 1997, n.
249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
di cui all'art.1 della legge;
- per trasferimento di proprietà: ogni cessione o trasferimento
di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro
soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società,
sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi
atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona,
che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai
sensi dell'art. 2, comma 18, della legge;
- per provvedimento: il presente regolamento, relativo al procedimento
autorizzatorio al trasferimento di proprietà;
- per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 cod. civ.;
- per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 2, comma
18, della legge;
- per richiedente: il legale rappresentante della società che
acquisisce la società che gestisce l'emittente radiotelevisiva
oppure la persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo
di ultima istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorità;
- per società radiotelevisiva: le società titolari di
concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo,
da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per
l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre,
via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad
accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di
impianti ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì
per quelli nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone
gli stessi obblighi dei concessionari;
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori
di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.
2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di proprietà
delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva
comunque realizzati, in particolare mediante:
- vendita dell'intero capitale sociale;
- cessione del pacchetto di controllo della società;
- costituzione o ricostituzione della pluralità di soci, tale
che nuovi soci assumono il controllo della società;
- passaggio del controllo della società per effetto di influenza
dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge,
o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il
controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di
diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;
- variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative
a seguito di ammissione di nuovi soci.
3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si applicano
altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di gestione
a società fiduciaria.
4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti
dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante disposizioni urgenti convertito dalla legge 20 marzo 2001, n.
66.
5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca un'operazione
di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione, ai
sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 249/97.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda)
1. In caso di trasferimento di proprietà, il richiedente presenta,
entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina
gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, istanza di autorizzazione
all'Autorità.
2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione,
resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo
il modello di cui all'allegato
1.
3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società controllante;
- gli ultimi due bilanci consolidati della società acquirente;
- copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla gestione
societaria.
4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11, comma
2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto è altresì tenuto
a produrre all'Autorità una dichiarazione attestante la presentazione
della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero delle
comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del Ministero e
dell'Autorità.
Articolo 4
(Avvio del procedimento)
1. Il Direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a sé
o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo nominativo
e l'ufficio di appartenenza.
3. In caso di istanze che riguardano società esercenti emittenti
radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è pubblicato
nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.
4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente
entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità
o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni per la
regolarizzazione od il completamento della richiesta.
Articolo 5
(Termini del procedimento)
1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine
massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione è di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla
data della sua regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato
fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del Direttore
del Dipartimento regolamentazione.
2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle Comunicazioni
dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà che
ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo concessorio
o autorizzatorio.
3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarità della
domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono fornite
dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 è sospesa:
- dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;
- se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte
di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni
di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorità
esprime parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11,
della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;
- dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni
o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi operatori
o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione
e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;
- in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
legge n. 249/97, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 26/99
del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.
Articolo 6
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento
con lo stesso mezzo.
2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente
radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata
nell'istanza.
Articolo 7
(Definizione ed esecuzione della deliberazione)
1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile
del procedimento, il Direttore del Dipartimento regolamentazione propone
al Consiglio lo schema della deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione
o il diniego al trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art.
1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.
2. La deliberazione del Consiglio è trasmessa:
- al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva;
- per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai procedimenti
attinenti la variazione o il subentro nella concessione o nell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
- ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle regioni presso cui
sono le sedi legali delle società interessate nei casi di emittenti
locali;
- al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli operatori
per la comunicazione.
3. Con riferimento ai trasferimenti di proprietà autorizzati ai
sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli eventuali
provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza
o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.
4. La deliberazione relativa a società esercenti emittenti radiotelevisive
nazionali è pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorità
Articolo 8
(Sanzioni)
1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo l'eventuale
responsabilità penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge n. 249/97 e n. 481/95.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
I termini di cui all'articolo 5 si computano dalla predetta data.
|