NELLA riunione della Commissione per i servizi
ed i prodotti del 22 febbraio 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997,
n. 249, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare gli articoli
1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 14, e 3-bis;
VISTA la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata
a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa
e dagli altri Stati parti della Convenzione culturale europea e resa
esecutiva in Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 527, pubblicata
nel Supplemento Ordinario n. 253 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, e in particolare l'articolo
7;
VISTA la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del
3 ottobre 1989, n. 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/298
del 17 ottobre 1989, e modificata con la Direttiva del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell'Unione Europea del 30 giugno 1997 (97/36/CE),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.
L/202 del 30 luglio 1997, e in particolare l'articolo 22, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione", pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3 e 4,
comma 1, lettera b)
VISTA la delibera n. 127/00/CONS recante il regolamento concernente
la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2000 e,
in particolare, l'articolo 15;
VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 recante la direttiva
in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione
a pagamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005 e, in particolare, l'articolo 16;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati
dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare
informazioni, applicabili alle emittenti radiotelevisive e ai fornitori
di contenuti radiotelevisivi, devono conciliarsi con il rispetto dei
diritti fondamentali della persona, essendo esplicitamente stabilito
il divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche, con
la sola esclusione delle trasmissioni ad accesso condizionato che prevedano
l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo (articolo
4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);
CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni comunitarie
e nazionali il rispetto dei diritti fondamentali della persona deve
costituire principio cardine del sistema radiotelevisivo, non derogabile
da parte delle emittenti, né con riferimento agli orari di trasmissione
né ai sistemi ed alle modalità di programmazione;
CONSIDERATO, altresì, con specifico riferimento alle trasmissioni
che contengono scene pornografiche , che la stessa normativa prevede
come unica eccezione che la trasmissione sia realizzata mediante sistemi
ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
RILEVATO che la Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze nn. 6759
e 6760 del 6 aprile 2004) ha statuito che << il divieto "assoluto" di
trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene
[..] pornografiche">> è volto <<ad escludere tout
court la trasmissione di programmi che, in quanto immediatamente
collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla
Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a
tutta la collettività nazionale, sono considerati nocivi per
l'intera collettività>>, precisando altresì che <<il
legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche
del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul
pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto,
mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi
aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" — vale
a dire, senza prevedere eccezioni — principi, valori ed interessi
ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali [...]
il buon costume [...1, e di sacrificare perciò, previo bilanciamento
dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva>>, non
rilevando <<né il mezzo di comunicazione (radio o televisione),
né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma
vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni — propri della
comunicazione radiofonica — ovvero da immagini e/o parole e/o
suoni, propri del medium televisivo>>, giacché i
divieti in questione <<si riferiscono, in mancanza di precise
specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia
il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni
correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction,
etc.)>>
RILEVATO che nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione rinvia
all'esito di specifica valutazione caso per caso << l'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie
nei casi concreti: vale a dire [..] l'esistenza, nel programma, di "scene" che
possano qualificarsi [..] "pornografiche ">>
RITENUTO, pertanto, necessario fornire linee interpretative e di indirizzo
per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi
qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla
predetta normativa;
RITENUTO che a tal fine utili indirizzi e principi possono essere
desunti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in
materia di offesa al sentimento del pudore;
CONSIDERATO che in base alla giurisprudenza in materia:
a) per pornografia si intende <<la descrizione o illustrazione
di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie,
etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale
e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità>>
(Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);
b) il pudore è definibile come <<reazione emotiva, immediata
ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del
corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica,
stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e
nel riserbo>> (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);
c) poiché la libertà di espressione costituzionalmente garantita
trova un limite <<nelle esigenze di tutela del pudore e del
buon costume>> (Cass., sez. III penale, 10 agosto 1966, n. 1218),
risulta fondamentale la definizione dell'offesa al buon costume, che si distingue
dalla indecenza in quanto quest'ultima si realizza nell'offesa del <<sentimento
collettivo della costumatezza e della compostezza>>, mentre l'offesa
al buon costume – che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità – afferisce
piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia alla riservatezza relativamente
ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (Cass., sez. III penale,
11 giugno 2004, n. 26388);
d) il comune sentimento del pudore è ravvisabile nel <<senso
di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda
tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale>> (Cass., sez.
III penale, 30 ottobre 2001);
e) la concreta determinazione del "comune senso del pudore" è rimessa
a una valutazione caso per caso (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n.
484), nel senso <<della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua
mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio
dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto
criterio storico-evolutivo)>> (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984,
n. 5308), precisandosi tuttavia che <<non possono essere poste
a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi
apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento
erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di
degenerazione del costume>> (Cass., sez. VI penale, 8 giugno 1971
n. 22, e 10 febbraio 1972, n. 878);
f) al fine di individuare le potenzialità offensive del pudore è
necessario valutare gli atti e le rappresentazioni rispetto <<al
contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono
compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale —
considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della
coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale — assume
differenti valenze [...1. L'esibizione degli organi genitali (diversamente
da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di
reato) — al di fuori delle eccezioni ricordate — configura
il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della
"libido">> (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959);
g) la rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi
genitali, dunque —salvo che nell'ambito di un nudo artistico — tende
ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore, e ciò con
riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare,
si ha offesa al pudore <<quando si rappresentano nude, con la palese
funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari
posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera
sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell 'erotismo>> (Cass.,
sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); alla stessa stregua è valutata
la rappresentazione degli <<oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che
hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando
organi genitali>> (Cass., sez. III penale, 15 aprile 1985 n. 3494), con
la sola eccezione di quegli oggetti il cui <<contenuto palesemente
ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità>> (Cass.,
sez. III penale, ordinanza 21 ottobre 1995, n. 3027);
h) viene in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua
finalità e la sua motivazione: non soltanto la <<inequivoca
attinenza sessuale del gesto compiuto>> (Cass., sez. III penale,
22 novembre 2001, n. 41735) è sintomatica del carattere osceno della
rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto
sessuale: <<il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi
alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche
l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso
carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto
erotizzante, manifestamente licenziosi>> (Cass., sez. III penale,
5 dicembre 2002, n. 41055).
i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta
di <<atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli
atti della riproduzione>> (Cass., sez. VI penale, 1 ottobre 1968,
n. 1085), avendo <<attitudine a svegliare la sensualità o
a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni
o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate>> (Cass.,
sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale <<quelle
manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico>> (Cass.,
sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);
j) nello specifico, a titolo esemplificativo, si ha offesa al pudore <<sia
quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si
rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto
sessuale>> (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484); ancora,
quando si ha <<rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano
il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine,
attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti
aventi chiaro significato erotizzante>> (Cass., sez. III penale,
28 novembre 1974, n. 9191); ovvero, la esibizione di corpi parzialmente o
totalmente nudi, accompagnati a pose e atteggiamenti dei personaggi che richiamano
o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale,
vale a configurare come pornografica la rappresentazione in quanto contraria
al comune senso del pudore (Cass., sez. I penale, 14 gennaio 2005, n. 17285);
k) con specifico riguardo al contesto cinematografico, <<un'opera,
il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo
pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori
istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi,
con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non
essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento
del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor
oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti
alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell 'attuale momento
storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento
per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio",
non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale
o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito
dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione
di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale>> (Cass.,
sez. III penale, 28 gennaio 1981, n. 520); e ancora, <<un'opera
cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua
attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando
scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo
degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la
verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà,
ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le
turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo
in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che
circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche
un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.>> (Cass.,
sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308);
RITENUTA la sussistenza di elementi sufficienti alla individuazione dei criteri
di determinazione della natura pornografica degli atti, degli oggetti e delle
rappresentazioni vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
RITENUTA, conseguentemente, l'opportunità di esplicitare i predetti
criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti
radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato
con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo
il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche;
UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo
29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;