L'Autorità
NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 7 agosto 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità",
ed in particolare gli articoli 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione delle
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24
aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 1997;
VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del
4 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
22 aprile 1998, ed in particolare l’articolo 11, comma 2, che prevede
che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili
e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità
del numero tra reti mobili;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23
aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16
gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali;
VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento
europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE
per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e
la preselezione del vettore;
VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998,
recante l’approvazione, tra l’altro, del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999,
recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza
nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti
gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999,
ed in particolare l’articolo 12, comma 1;
VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre
1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili
e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di
Telecom Italia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 1999;
VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre
1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno
2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali
per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure
atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno
2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni
e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto
2000, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla
prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti
degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del9 agosto 2000;
VISTA la propria delibera n. 12/01/CONS del 7 giugno
2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero
tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile
Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 22 giugno 2001;
VISTA la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability
(di seguito MNP); Technical Realisation; Stage
2";
VISTA la relazione del Presidente della commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data
26 giugno 2001;
CONSIDERATA la necessità di determinare, secondo
quanto disposto dall’art. 4, comma 1 della delibera n. 12/01/CIR, le
condizioni applicabili all’offerta della prestazione MNP in tempo utile
per l’avvio dell’offerta della prestazione da parte degli operatori
di rete mobile secondo il calendario stabilito dalla succitata delibera;
CONSIDERATA l’opportunità di fare riferimento
ai medesimi principi regolamentari adottati in tema di portabilità
del numero per le reti fisse (Service Provider Portability),
per ciò che attiene in particolare ai modelli di interazione
tra operatori per l’attivazione della prestazione di MNP;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi dell’art.
2, comma 1, dell’allegato A alla propria delibera n. 4/CIR/99, può
stabilire, per le reti fisse, una soluzione tecnica basata, eventualmente,
sulla rete intelligente relativamente all’instradamento delle chiamate
dirette a numeri portati nelle reti fisse;
CONSIDERATO altresì che tale soluzione tecnica
può essere utilizzata anche per l’instradamento delle chiamate
dirette a numeri portati nelle reti degli operatori mobili;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare al cliente richiedente
della prestazione di MNP un’adeguata informativa in merito alle modalità
di offerta della prestazione stessa, con particolare riferimento al
trattamento del credito residuo, in caso di contratti di tipo pre-pagato;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare al cliente da
cui originano chiamate dirette a utenti portati delle reti mobili un’adeguata
informativa relativamente alle possibili differenze di tariffazione
dovute alla presenza di un operatore differente rispetto a quello a
cui appartiene l’arco di numerazione del numero portato;
CONSIDERATA l’opportunità di valutare, attraverso
l’attività dell’Unità per il Monitoraggio istituita ai
sensi della delibera n. 12/01/CIR, i risultati della prima fase di introduzione
della prestazione allo scopo di meglio definire alcuni aspetti procedurali
relativi all’introduzione della prestazione, con riferimento alla modalità
di determinazione delle capacità di evasione ed al periodo di
realizzazione dell’attivazione della prestazione;
CONSIDERATA l’esigenza di stabilire le regole di ripartizione
dei costi di trasporto aggiuntivo nel caso di caso di chiamate dirette
a numeri portati nelle reti mobili che, analogamente a quanto previsto
per la portabilità del numero tra reti fisse, favoriscano l’adozione
di soluzioni tecniche che minimizzino i costi di instradamento (quali
il "Direct routing") nonché di criteri di efficienza
di rete;
CONSIDERATO altresì che, in tale ottica, non
potranno essere addebitati dall’operatore Donor all’operatore
Recipient i costi di trasporto aggiuntivo derivanti dall’adozione
di una soluzione tecnica e di rete meno efficiente.
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire, attraverso l’Unità
per il Monitoraggio, di cui all’art.3 della delibera n. 12/01/CIR, i
piani esecutivi, predisposti dagli operatori mobili, per l’implementazione
delle procedure tecniche ed operative per l’introduzione della prestazione
di MNP e di verificarne l’attuazione al fine di assicurare la disponibilità
della prestazione secondo il calendario previsto dalla citata delibera;
SENTITI gli operatori mobili e gli operatori titolari
di licenza per l’installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni,
in merito alle modalità per l’offerta della prestazione di MNP;
UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari,
relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(definizione)
- Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a. Operatore Assegnatario (indicato nel provvedimento come Operatore
"Donor"): l’operatore al quale è assegnata la
numerazione cui appartiene il numero portato;
b. Operatore Cedente (indicato come Operatore "Donating"):
l’operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità
operatore Donor e Donating coincidono;
c. Operatore Ricevente (indicato come Operatore "Recipient"):
l’operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;
d. Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per
i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero Mobile Station
International ISDN Number - MSISDN) acquisito dall’Operatore Recipient;
e. Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce
le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità
di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);
f. Accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che
sulla base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla
normativa vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalità,
i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di MNP;
g. Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della
prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l’attivazione
della prestazione;
h. Periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da
parte dell’operatore Donating della richiesta di portabilità
e termina con l’attivazione della prestazione;
i. Data di attivazione (indicata come data di "cut over"):
data in cui avviene l’attivazione della numerazione portata sulla rete
dell’operatore Recipient e la contestuale disattivazione dalla
rete dell’operatore Donating;
l. Operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell’art.
1, comma 1, lettera e) del d.P.R. 318/97 con licenza per servizi di
comunicazioni mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per
servizi di telefonia vocale (operatore di rete fissa).
- Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del
d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all’art. 1 dell’allegato A alla
delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999.
Art. 2
(Oggetto)
- Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all’offerta
della prestazione di Portabilità del Numero tra le reti degli
operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito
indicata come Mobile Number Portability (MNP), così come
definita nella delibera dell’Autorità n. 12/01/CIR.
Art. 3
(Disposizioni generali)
- La Mobile Number Portability non modifica la titolarità
dell’operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto
di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura
del servizio da parte dell’operatore Recipient, il numero ritorna
a disposizione del Donor, salvo nei casi di portabilità
successive.
- Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri
portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle
chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non
sono discriminati in termini di qualità del servizio.
- Gli operatori mobili, in quanto Donating, adeguano la capacità
di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base
delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4,
comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano
all’Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero
di evasione ordini.
- L’Autorità si riserva di riconsiderare la congruità
della capacità di evasione di cui al comma precedente alla luce
dell’evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.
- Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a
portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite
per la configurazione della prima portabilità.
- Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano
sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità;
pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità
degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro
competenza e relative funzionalità. Gli operatori
cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità
ai servizi eventualmente offerti attraverso l’utilizzo delle infrastrutture
della rete Donor e di quella Recipient.
- Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi
di numero su numeri portati, l’operatore Recipient aggiorna tempestivamente
la propria banca dati.
- Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento
(Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del
Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per
l’instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.
Art. 4
(Obblighi a carico dell’operatore Donating)
- All’atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate
nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l’operatore
Donating procede all’espletamento di tutte le attività
interne per la fornitura della Mobile Number Portability solo se in
possesso di tutti i dati necessari ai controlli di cui al successivo
art. 9, comma 6, inviati a cura dell’operatore Recipient.
- Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell’operatore
Donating fino alla data di cut-over, indipendentemente
dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.
- L’Autorità si riserva di modificare la durata del periodo di
realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche
che saranno espletate dall’Unità per il Monitoraggio, istituita
ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.
- In ogni caso l’operatore Donating garantisce al cliente, fino
alla data di cut-over, la fruibilità del servizio.
- Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione
della fornitura della Mobile Number Portability sono riportate
nell’accordo quadro.
- Al momento del passaggio del numero all'operatore Recipient,
l'operatore Donating è tenuto ad assicurare un adeguato
presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle
attività di attivazione della prestazione di MNP per il tempo
strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore Recipient
delle prove stesse.
- L'operatore Donating comunica all’operatore Recipient
le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione
di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità
tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.
- L’operatore Donating segnala con adeguato anticipo all’Autorità
ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello
operativo relativi all’espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente
indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'Unità per
il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'Autorità
n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di MNP.
- I dati relativi ai clienti che richiedono l’attivazione della prestazione
di MNP sono trattati dall’operatore Donating con la massima riservatezza
ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione.
Art. 5
(Obblighi a carico dell’operatore Recipient)
- L’operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione
necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.
- L’operatore Recipient comunica l’acquisizione e la data di
cut-over relativa al numero oggetto di portabilità agli altri
operatori mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata,
prima della data di cut-over, fermo restando quanto previsto
al successivo art. 10.
- L’operatore Recipient invia mensilmente all’Unità per
il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata
documentazione che evidenzi dati statistici sui tempi di completamento
della procedura di attivazione della prestazione di MNP, il numero di
richieste di attivazione avanzate dai clienti, il numero di richieste
di attivazione portate a buon fine.
- L’operatore Recipient comunica all’operatore Donor e,
se del caso, al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal
contratto da parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza
del contratto, entro 24 ore dalla data di disattivazione del servizio
indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo
scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell’operatore
Recipient, il numero non può essere riassegnato dall’operatore
Recipient e ritorna a disposizione del Donor per successive
assegnazioni. L’invio delle informazioni di cui al presente comma può
avvenire anche mediante formato elettronico.
Art. 6
(Obblighi a carico dell’operatore Donor)
- L’operatore Donor è tenuto ad espletare le configurazioni
dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del
numero oggetto di portabilità comunicato dall’operatore Recipient,
a seguito di accordo con l’operatore Donating.
- Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate
ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica
anche a questi ultimi; l’operatore Donor avverte l’operatore
Recipient con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni,
salvo eccezioni previste nell’accordo quadro. L’operatore Donor
e l’operatore Recipient dovranno concordare le condizioni di
fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.
Art. 7
(Soluzioni tecniche di rete)
- La Mobile Number Portability è realizzata attraverso
le soluzioni tecniche di rete previste dalla delibera dell’Autorità
n. 12/01/CIR.
- Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione
avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica
Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.
Art. 8
(Caratteristiche generali della prestazione)
- La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri
MSISDN associati alle carte Subscriber Identification Module
(SIM) e ai terminali della rete Total Access Communication System
(TACS) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell’operatore
Recipient, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri
servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto
previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni
e successive modificazioni.
- Un numero MSISDN può essere portato più volte e può
anche essere nuovamente attivato sulla rete Donor. Non è
consentita la portabilità di un numero MSISDN da rete GSM/UMTS
a rete TACS.
- L’operatore Recipient assegna un nuovo IMSI al cliente con
numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è
associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un
arco di numerazione della rete Recipient.
- Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero
portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.
- Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione
di MNP, l’identità del chiamante (Calling Line Identity
– CLI) trasferita dalla rete Recipient è quella del numero
portato.
- L’operatore Recipient offre l’accesso e il trasferimento al
servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata ai propri clienti con
numero portato con le stesse modalità offerte agli utenti con
numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell’operatore
Donor.
- I dati relativi al profilo di servizio dell’utente con numero portato
non sono trasferiti tra operatori.
- L’operatore Recipient assicura al richiedente della prestazione
di MNP, all’atto della sottoscrizione del contratto, un’adeguata informativa
su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilità
del credito residuo.
- Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura
della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo
alla richiesta della stessa.
Art. 9
(Modelli di interazione)
- L’accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per
gli standard di servizio della prestazione di Mobile Number Portability
(MNP). Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda
almeno i seguenti aspetti:
- modalità generali di comunicazione delle richieste;
- condizioni standard di attivazione della prestazione;
- standard applicabili agli accordi di Service Level Agreement
(SLA), che includono, tra l’altro, la gestione di eventuali disservizi
o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l’esercizio della
prestazione stessa e il trasferimento dei dati necessari ai fini dell’attivazione
della prestazione;
- procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità
Giudiziaria;
- modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei
numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.
- L’Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione
dell’accordo quadro.
- Gli accordi tra operatori, di cui all’art. 1, comma 1, lettera f),
necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalità
operative e le condizioni economiche inerenti la MNP. Tali accordi prevedono
le modalità con le quali regolare almeno i seguenti aspetti,
in conformità alle disposizioni delle carte dei servizi degli
altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:
- modalità di comunicazione delle richieste;
- modalità e tempi di attivazione della prestazione;
- responsabilità degli operatori nella fase di attivazione
e disattivazione della prestazione al cliente;
- modalità di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento
o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;
- responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali
disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l’esercizio
della prestazione stessa;
- trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell’attivazione
della prestazione;
- procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità
Giudiziaria.
- La manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare
il rapporto contrattuale in essere con l’operatore Donating e
di instaurare, usufruendo della MNP, un rapporto contrattuale con l’operatore
Recipient è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal
cliente medesimo all’operatore Recipient, nella quale è
indicata la data preferita per l’attivazione stessa. Tale data tiene
conto del periodo di realizzazione della prestazione. L’operatore Recipient
verifica l’identità del richiedente secondo le modalità
previste dalla normativa in vigore.
- Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta
SIM può richiedere l’attivazione della prestazione di MNP, certificando
all’operatore Recipient, secondo le modalità previste
dalla normativa in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.
- L’operatore Recipient trasmette all’operatore Donating
un ordine di lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico
e in ogni caso secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico.
L’utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire
con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L’ordine
trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati:
- Numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare
la prestazione di MNP;
- Codice Fiscale del cliente o, in mancanza di questo, Partita IVA;
- Data e ora previste per l’attivazione della prestazione di MNP al
cliente;
- Numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);
- Tipo di servizio usufruito nella rete dell’operatore Donating:
pre-pagato oppure post-pagato;
- Tecnologia di servizio usufruita nella rete dell’operatore Donating:
tecnica digitale oppure tecnica analogica.
- L'operatore Recipient, quale responsabile del rapporto col
cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla
copia del contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione
di MNP e della relativa documentazione.
- L'operatore Donating, al momento della ricezione dell'ordine,
verificati i dati trasmessi dall’operatore Recipient, attiva
la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite
nel presente provvedimento.
- Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l’applicazione della
prestazione di MNP relativamente a più numeri MSISDN, è
consentita la sottoscrizione di un’unica richiesta indicante tutti i
numeri o archi di numeri.
- La richiesta di attivazione della prestazione può essere rifiutata,
annullata o sospesa dall’operatore Donating nei seguenti casi:
- richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente
comma 6, limitatamente al rifiuto;
- non corrispondenza tra Codice Fiscale o Partita IVA e numero MSISDN,
nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;
- non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN,
nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente
al rifiuto;
- non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS
e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica,
limitatamente al rifiuto;
- disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;
- disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero
MSISDN, limitatamente al rifiuto;
- non appartenenza del numero MSISDN all’operatore Donating,
limitatamente al rifiuto;
- ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione
di MNP per lo stesso MSISDN, limitatamente all’annullamento.
- In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza
o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore
Donor/Donating e altre eventuali cause che non rientrino
tra quelle contemplate nell’accordo quadro costituiscono condizione
ostativa alla fornitura della prestazione della Mobile Number Portability.
- In caso di contestazioni, l’operatore Donating può richiedere
all’operatore Recipient copia del contratto stipulato con il
cliente completo della relativa documentazione. Tale richiesta non è
vincolante ai fini dell’attivazione della prestazione
- Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle
richieste, nonché le procedure concordate tra l'operatore Donating
e l'operatore Recipient per l’attivazione della prestazione,
sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi
di interruzione del servizio al cliente finale.
- Gli operatori sono responsabili dell’espletamento delle attività
da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della MNP.
Art. 10
(Rete di banche dati)
- Il riconoscimento dell’associazione tra numero del cliente portato
e rete Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni
per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da
ciascun operatore mobile.
- Ciascun operatore mobile ha l’obbligo di mantenere aggiornate la propria
banca dati e di comunicare ai restanti operatori l’acquisizione dei
numeri oggetto di portabilità. In particolare, l’operatore Recipient
comunica tempestivamente e comunque entro la data di cut over l’acquisizione
del numero oggetto di portabilità
- Le banche dati includono almeno l’associazione tra il numero del cliente
portato e l’operatore Recipient. Tale associazione è resa
disponibile alla Autorità Giudiziaria.
- Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una
banca dati centralizzata, che è realizzata secondo le modalità
stabilite dall’Autorità con successiva deliberazione.
Art. 11
(Condizioni relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali
e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per
le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale)
- La soluzione tecnica di "Onward Routing" si applica
alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni
delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate
al di fuori del territorio nazionale.
- La prestazione di MNP non modifica i principi di determinazione dei
prezzi delle comunicazioni fisso-mobile di cui alla delibera dell’Autorità
n. 338/99 e successive modificazioni.
- L’operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati,
riconosce all’operatore Donor la stessa tariffa di terminazione
delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell’operatore
Donor.
- Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di "Direct
Routing" alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali
e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.
- A partire dal 30 aprile 2003 l’operatore di rete fissa, nel caso di
chiamate dirette a numeri portati, riconosce all’operatore Recipient
la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non
portati della rete dell’operatore Recipient.
- L’Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
n. 12/01/CIR, verifica i piani di introduzione delle funzionalità
di rete intelligente per l’instradamento delle chiamate originate dalle
reti fisse nazionali e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi
mobili nazionali e le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria
agli utenti delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette
a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.
Art. 12
(Criteri di ripartizione dei costi)
- I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione
relativi all’attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla
base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo
conto dell’esperienza degli altri Stati membri dell’Unione europea,
che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato,
sono addebitati dall’operatore Donating all’operatore Recipient.
- Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti
dall'operatore Donor al fine del reinstradamento al punto di
interconnessione con l’operatore Recipient della chiamata diretta
ad un numero portato, possono essere addebitati dall’operatore Donor
all’operatore Recipient solo nella misura corrispondente ad una
soluzione tecnica efficiente basata su moderne tecnologie di rete, che
consenta la minimizzazione dei costi di instradamento.
- I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione,
implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri
portati saranno stabiliti dall’Autorità con successiva deliberazione.
- In nessun caso l’operatore Donor/Donating può
addebitare, in tutto o in parte, direttamente all’utente i costi per
l’attivazione del singolo numero portato.
Art. 13
(Disposizioni finali)
- Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2 della delibera n.
12/01/CIR, ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre
2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure
tecniche ed operative per l’introduzione della prestazione di MNP, in
conformità con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e
dal presente provvedimento.
- L’Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera
12/01/CIR, verifica l’attuazione dei piani esecutivi di cui al comma
1.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera è notificata agli operatori
mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Roma, 7 agosto 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
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Mario Lari
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Enzo Cheli
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IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
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| Vico Vicenzi |
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