Introduzione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con
delibera 16/02/CSP, del 22 gennaio
2002, una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2002, n. 38).
La consultazione è finalizzata all'acquisizione di elementi di
informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento
previsto dall’art.1, comma 6, lett. b), n.12, della legge 31 luglio 1997,
n.249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa.
L’Autorità ha ricevuto cinque contributi alla consultazione da
parte dei soggetti elencati in allegato 1. Nei paragrafi seguenti è
riportata una sintesi delle posizioni espresse con riferimento ai singoli
quesiti posti nel documento di consultazione.
Sintesi dei contributi alla consultazione
q. 1) Definizione del termine "sondaggio" ed eventuali sue specificazioni,
anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle
indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche.
Tutti i partecipanti la consultazione hanno evidenziato la necessità
di differenziare i sondaggi demoscopici dagli altri tipi di indagini
e di ricerche. Il sondaggio demoscopico utilizza metodologie scientifiche
e procedure standardizzate di classificazione dei dati al fine di misurare
il comportamento, i bisogni, le opinioni e le motivazioni di individui
o enti nell'ambito delle loro attività quotidiane siano esse
economiche, sociali, politiche. Tale tipo di indagine è da considerarsi
quale unica forma a cui attribuire valore statistico.
Uno dei partecipanti, in particolare, evidenzia la necessità
che il termine "sondaggio" sia distinto da altre forme di ricerca, le
quali non assicurano in alcun modo la rappresentatività rispetto
alla popolazione considerata (ad es. il "televoto", le indagini svolte
su campioni intenzionalmente manipolati o con questionari formulati
in modo da influenzare la risposta degli intervistati, o le indagini
basate su un numero anche grandissimo di questionari, sulla base di
grandi banche dati, le indagini via internet).
Tale differenziazione è finalizzata a restringere l'ambito di
applicazione dell'emanando regolamento ai soli sondaggi demoscopici.
Un altro partecipante ha sottolineato che il sondaggio dovrebbe essere
caratterizzato da un numero minimo di intervistati (almeno 1000) che
renderebbe l'analisi significativa da un punto di vista scientifico.
In generale si è definito il termine "sondaggio" come la raccolta
sistematica e l'obiettiva registrazione, classificazione, analisi e
presentazione dei dati che riguardano il comportamento, i bisogni, gli
atteggiamenti e le motivazioni di individui o enti nell'ambito delle
loro attività quotidiane.
q. 2) Individuazione dei soggetti operanti nell’ambito dei mezzi
di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente
al sondaggio, le relative note informative.
Tutti i contributi hanno evidenziato la necessità che sul committente
gravi l'obbligo di pubblicazione della nota informativa a dimostrazione
del rigore scientifico del sondaggio. Tale considerazione nasce dalla
peculiarità del rapporto che intercorre tra committente ed istituto
di ricerca; infatti, attualmente è del solo committente la decisione
di rendere pubblici i dati relativi ad un sondaggio, in qualità
di titolare esclusivo del diritto di divulgazione dei risultati.
Si sottolinea, invece, la necessità che, con modalità
analoghe a quanto previsto dalla legge n. 28/2000, vengano individuati
l'obbligo del committente di pubblicare la nota informativa e quello
dell'istituto di ricerca di rendere contestualmente disponibili i dati
del sondaggio.
Tali obblighi dovrebbero trovare applicazione in ogni tipo di ricerca
e con ogni mezzo di diffusione (giornali, televisione, radio, telecomunicazioni,
internet).
Uno dei contributi segnala la necessità, anche nel caso di sondaggi
pubblicati necessariamente in modo parziale, che sia previsto l'accesso
dell'Autorità al pacchetto delle informazioni metodologiche a
corredo del sondaggio nella sua integrità, al fine di evitare
distorsioni e manipolazioni dei dati resi disponibili al pubblico.
Si è altresì segnalata l'esigenza di pubblicazione della
nota informativa anche nel caso dei cd. sondaggi di "seconda mano".
SI tratta, cioè, di quelle situazioni in cui il mezzo di comunicazione
di massa riporti i risultati di un sondaggio come informazione rilevata
da una precedente pubblicazione o da altre fonti.
q. 3) Indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente
inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all’utente finale.
Tutti i partecipanti ritengono che la nota informativa rivolta all'utente
finale debba obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
- il committente e l'acquirente;
- il numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- le domande rivolte;
- la percentuale delle persone che hanno risposta alle domande del
sondaggio
- la data in cui è stato realizzato.
Alcuni dei partecipanti hanno proposto che la nota informativa insieme
al sondaggio stesso, sia pubblicata su un sito pubblico curato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni o dalla Presidenza del Consiglio.
La nota dovrà contenere i seguenti elementi:
- il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e l'acquirente;
- i criteri seguiti per la formazione del campione;
- il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
- il numero delle persone interpellate e universo di riferimento
- le domande rivolte;
- la percentuale delle persone che hanno risposta alle domande del
sondaggio
- la data in cui è stato realizzato.
q. 4) Specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della
nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione.
I partecipanti hanno evidenziato, in aggiunta alle considerazioni già
svolte, che la nota informativa deve essere pubblicata in un apposito
riquadro, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di applicazione della
disciplina della "par condicio" prevista dalla legge n. 28/00 e dalla
disciplina applicativa.
Uno dei contributi contiene altresì la proposta dell'istituzione
di un albo degli istituti di ricerca nell'ambito del Registro degli
operatori di comunicazione.
q. 5) Rapporto tra i criteri contenuti nell’emanando regolamento ed
i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni
professionali maggiormente rappresentative
Secondo alcuni il regolamento emanando dovrebbe contenere una normativa
minimale cui i codici di autodisciplina e deontologici dovrebbero uniformarsi,
al pari di come avvenuto per la disciplina della privacy ai sensi della
legge n. 675/96.
Secondo altri, il codice di autodisciplina redatto da ASSIRM, il Regolamento
per la pubblicazione dei sondaggi e il Protocollo d'intesa ASSIRM-Ordine
dei giornalisti potrebbero costituire un utile parametro di riferimento
per l'emanando regolamento da parte dell'Autorità.
q. 6) Osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di
controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno
stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi
Uno dei partecipanti ha evidenziato la necessità di prevedere
un obbligo di deposito delle note informative presso l'Autorità,
che dovrà verificarne la conformità alle disposizioni
del regolamento. Appare, quindi, necessario che l'Autorità predisponga
un adeguato sistema sanzionatorio a garanzie del rispetto degli obblighi
evidenziati.
Altri ritengono necessaria la predisposizione di procedure di controllo
che consentano di verificare la veridicità dei dati comunicati
tramite i mezzi di comunicazione di massa (ad es. il controllo a campione
sui questionari, che compatibilmente a quanto previsto dalla legge sulla
privacy deve consentire di condurre al soggetto intervistato).
ALLEGATO 1
Elenco dei partecipanti alla consultazione pubblica
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Federazione Italiana Editori e Giornali
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via Piemonte 64
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Roma
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e.BisMedia SPA
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Via Broletto, 5
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20121
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Milano
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ASSIRM
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Via Larga 13
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20122
|
Milano
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RAI
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Il Coordinamento AERANTI - CORALLO
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