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Il Commissario relatore |
Il Presidente |
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Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
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Il Segretario della commissione |
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Pierluigi Mazzella |
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L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento previsto dall’art.1, comma 6, lett. b), n.12, della legge 31 luglio 1997, n.249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, invita le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all’Autorità una comunicazione contenente la proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.
Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio affari giuridici e comunitari
Centro Direzionale isola B5 – Torre Francesco
80143 Napoli
e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi".
Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 30 pagine).
Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.
Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.
Le citate comunicazioni dovranno contenere osservazioni, commenti od indicazioni sui seguenti argomenti:
Definizione del termine "sondaggio" ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche.
Individuazione dei soggetti operanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative.
Indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all’utente finale.
Specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione.
Rapporto tra i criteri contenuti nell’emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative.
Osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi.