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Delibera 153/02/CSP

Consultazioni
pubbliche

Delibera n. 16/02/CSP
Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Pubblicata su questo sito in data 04/02/2002
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2002, n. 38

Documento per la consultazione
Sintesi della consultazione

 


L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n.5/2000, del 20 settembre 2000, in materia di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi utili al fine dell'emanazione del predetto regolamento;

RITENUTO che il termine di trenta giorni, entro il quale i soggetti invitati potranno trasmettere le proprie comunicazioni, risulta giustificato in relazione alla necessità di stabilire regole e criteri certi a tutela della correttezza della divulgazione dei risultati dei sondaggi;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio affari giuridici e comunitari;

UDITA la relazione del relatore, Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

    1. È indetta una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

    2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A del presente provvedimento.

    3. Ai sensi della delibera n.278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    4. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2002.

Il Commissario relatore

Il Presidente

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

Il Segretario della commissione

 

Pierluigi Mazzella

 

 


Allegato A
Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi comunicazione di massa

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento previsto dall’art.1, comma 6, lett. b), n.12, della legge 31 luglio 1997, n.249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, invita le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all’Autorità una comunicazione contenente la proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio affari giuridici e comunitari
Centro Direzionale isola B5 – Torre Francesco
80143 Napoli

e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi".

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 30 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Le citate comunicazioni dovranno contenere osservazioni, commenti od indicazioni sui seguenti argomenti:

  1. Definizione del termine "sondaggio" ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche.

  2. Individuazione dei soggetti operanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative.

  3. Indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all’utente finale.

  4. Specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione.

  5. Rapporto tra i criteri contenuti nell’emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative.

  6. Osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi.