L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 1° marzo 2005, in particolare nella
sua prosecuzione del 2 marzo 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo, e, in particolare, l’articolo 2;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTA la propria Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n.
43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante
"Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva
cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"
inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;
VISTA la Risoluzione 1387/2004 "Monopolisation of the electronic
media and possible abuse of power in Italy" adottata dall’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa nella 23.esima sessione del 24 giugno
2004;
VISTA l’indagine conoscitiva n. 23 dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, "Sul settore televisivo: la raccolta
pubblicitaria" approvata con il provvedimento n. 13770 del 16 novembre
2004.
VISTA la propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, recante approvazione
del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTA la propria delibera del 4-6 ottobre 2004, n. 326/04/CONS, di
"Avvio del procedimento per l’accertamento della sussistenza di
posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 257 del 2 novembre 2004;
VISTA la propria delibera n. 67/05/CONS, recante "Proroga del
termine di conclusione del procedimento per l’accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112";
VISTA la propria delibera n. 90/05/CONS che dispone la "Chiusura
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della sussistenza di posizioni
dominanti ai sensi dell’art. 14, della legge 3 maggio 2004, n. 112";
VISTA la propria delibera n. 91/05/CONS di "Fissazione dell’audizione
conclusiva del procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112";
UDITA la relazione dei Commissari Alfredo Meocci e Vincenzo Monaci,
relatori ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il procedimento
1.1. I soggetti notificati
1.2. I soggetti intervenuti
1.3. Le fasi del procedimento
1.4. Le audizioni e gli accessi
agli atti
1.5. L’audizione conclusiva
2. Le risultanze istruttorie
2.1. La definizione dei mercati
rilevanti ai sensi della legge n. 112/04
2.1.1. L’analisi
dei mercati rilevanti
A)
Il mercato della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo
B)
Il mercato della vendita di programmi a pagamento
2.1.2. Valutazioni
sul modello dei cd. mercati a due versanti
2.1.3. L’analisi
dei mercati in base ai criteri di cui all’art. 14 della legge n. 112/04
A)
Il livello di concorrenza nel sistema
B)
Le barriere all’ingresso
C)
Le dimensioni di efficienza economica delle imprese
D)
Gli indici quantitativi di diffusione dei programmi
2.1.4. Il canone
di abbonamento al servizio pubblico
2.2. Le argomentazioni delle
parti
A) RAI
B) RTI e PUBLITALIA
C) Aeranti-Corallo
D) Gruppo Editoriale
L’Espresso
E) FIEG
F) RCS
G) Le misure proposte
dalle parti
3. Valutazione della fattispecie
3.1. Il quadro giuridico di
riferimento
3.2. La sussistenza di posizioni
dominanti o lesive del pluralismo
3.2.1. I parametri
per l’analisi dei mercati
3.2.2. L’esito
dell’analisi dei mercati individuati nella delibera di avvio
3.3. Le misure di cui all’art.
2, comma 7, della legge n. 249/97
3.3.1. La natura
delle misure
3.3.2. La definizione
del contenuto delle misure
1. Il procedimento
1.1. I soggetti notificati
- L’art. 1, comma 4, della delibera n. 326/04/CONS dispone la notifica
del provvedimento di avvio alle società RAI S.p.A. (di seguito
RAI), RTI S.p.A. (di seguito RTI) e Publitalia ’80 S.p.A. (di seguito
Publitalia). Le notifiche sono state effettuate in data 27 ottobre
2004, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della delibera 26/99 recante
"Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni" (di seguito "il
Regolamento"), attraverso l’invio di una comunicazione a mezzo
telefax, seguita dall’invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
- Al fine di consentire la partecipazione al procedimento a tutti
i portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, la delibera
n. 326/04/CONS è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre 2004.
1.2. I soggetti intervenuti
- L’associazione di categoria Aeranti-Corallo (di seguito Aeranti),
la Federazione Italiana Editori Giornali (di seguito FIEG), gli editori
RCS Media Group (di seguito RCS), Gruppo Editoriale L’Espresso (di
seguito L’Espresso) e S.E.P (editore de Il Secolo XIX) hanno presentato
richiesta di partecipazione al procedimento in qualità di soggetti
interessati ex art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento. Le richieste
di partecipazione al procedimento sono state accolte in data 21 dicembre
2004.
1.3. Le fasi del procedimento
- Con delibera n. 326/04/CONS il Consiglio dell’Autorità ha
disposto l’avvio di un procedimento finalizzato all’accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge
3 maggio 2004, n. 112 (di seguito "la Legge"). Secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 4, della delibera 326/04/CONS, i termini
del procedimento sono decorsi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- L’art. 1, comma 4, della delibera n. 326/04/CONS, fissava la durata
del procedimento in 60 giorni. L’Autorità in data 17 novembre
2004 ha trasmesso alcune richieste di informazioni, ai soggetti notificati.
Le parti hanno dato riscontro alle richieste in data 17 dicembre 2004.
Pertanto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma
6, del Regolamento, i termini del procedimento sono stati sospesi
per 30 giorni, portando la scadenza del termine al 31 gennaio 2005.
- Dati il numero dei soggetti partecipanti all’istruttoria e la complessità
dei relativi interventi e correlate memorie presentate nell’imminenza
del termine di scadenza del procedimento, il Consiglio nella riunione
del 26 gennaio 2005, con delibera n. 67/05/CONS, ha disposto una proroga
di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento.
- Il Consiglio, nella sua riunione del 10 febbraio 2005, vista la
proposta del responsabile del procedimento, ha adottato la delibera
n. 90/05/CONS che ha disposto la "Chiusura dell’istruttoria finalizzata
all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi
dell’art. 14, della legge 3 maggio 2004, n. 112", autorizzando
il responsabile del procedimento alla trasmissione delle risultanze
istruttorie alle parti intervenute. Contestualmente il Consiglio ha
adottato la delibera n. 91/05/CONS recante "Fissazione dell’audizione
conclusiva del procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio
2004, n. 112".
1.4. Le audizioni e gli accessi agli atti
- In data 22 novembre 2004, ha formulato richiesta di audizione RAI;
la società è stata ascoltata in data 13 dicembre 2004.
Aeranti ha formulato richiesta di audizione ed è stata sentita
il 20 gennaio 2005. Anche i soggetti FIEG e L’Espresso hanno formulato
richieste di audizione e sono stati sentiti, in incontri separati,
il 21 gennaio 2005; nel corso delle audizioni hanno depositato ciascuno
una memoria. In data 23 febbraio 2005, in conformità a quanto
disposto dall’art. 15, comma 5, del Regolamento i soggetti Aeranti,
L’Espresso, FIEG, RAI ed RCS hanno richiesto ed ottenuto copia delle
memorie conclusive trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
delibera n. 90/05/CONS.
1.5. L’audizione conclusiva
- In data 24 febbraio 2005, presso la sede di Napoli dell’Autorità
si è svolta l’audizione conclusiva delle parti intervenute
innanzi al Consiglio. Segnatamente hanno partecipato RAI, RTI e Publitalia,
in qualità di soggetti notificati, e Aeranti, FIEG, RCS e L’Espresso
in qualità di soggetti intervenuti. In sede di audizione le
parti hanno diffusamente illustrato all’Autorità le proprie
memorie conclusive (cfr § 2.2.)
2. Le risultanze istruttorie
2.1. La definizione dei mercati rilevanti ai
sensi della legge n. 112/04
- L’art. 14, comma 2, della Legge reca le norme per l’accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle
comunicazioni (SIC), il cui ambito di riferimento viene fissato all’articolo
2, comma 1, lett g) come "il settore economico che comprende
le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria
annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio
e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi; sponsorizzazioni".
- Prendendo come riferimento il SIC, il citato articolo 14 e il successivo
articolo 15 della Legge introducono nuove norme in materia di divieto
di posizioni dominanti "nel sistema integrato delle comunicazioni
e nei mercati rilevanti che lo compongono". In particolare, l’art.
14, comma 2, della Legge prevede un’analisi con criteri basati sul
diritto della concorrenza non soltanto del SIC, ma anche di ciascuno
dei mercati che ne fanno parte.
- Partendo da tali presupposti legislativi, la delibera 326/04/CONS
individua come mercato rilevante: "quello televisivo e le relative
fonti di finanziamento, ferma restando la possibilità di valutare
un’eventuale ulteriore segmentazione in conformità ai principi
enunciati negli art. 15 e 16 della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002". La stessa delibera
specifica (par. 19) che le relative fonti di finanziamento sono costituite
dalla pubblicità, dal canone di abbonamento al servizio pubblico
e dagli abbonamenti alla televisione a pagamento.
- Nel mercato delle trasmissioni televisive, cosi come individuato
nella delibera n. 326/04/CONS, è possibile individuare, sul
lato dell’offerta, le seguenti tipologie di prodotti destinati ai
clienti finali:
- programmi televisivi:
- in chiaro;
- a pagamento;
- spazi pubblicitari.
- L’offerta di programmi televisivi è rivolta ai telespettatori
i quali attraverso il consumo di televisione soddisfano bisogni quali
l’informazione e l’intrattenimento. Sotto questo profilo la funzione
d’uso delle offerte in chiaro e a pagamento appare analoga. Infatti,
entrambe le offerte soddisfano un bisogno che in senso ampio si può
definire di comunicazione da parte dei clienti finali.
- Peraltro, una prima differenziazione fra le due offerte si rileva
ad un secondo livello di analisi, quello relativo alle specifiche
caratteristiche dei due prodotti. Tradizionalmente la televisione
in chiaro è orientata all’offerta di contenuti generalisti,
mentre la televisione a pagamento è orientata verso l’offerta
di contenuti c.d. premium (principalmente costituiti da eventi
sportivi e film). L’offerta di un contenuto con un più alto
valore aggiunto per il telespettatore, insieme alla mancanza di interruzioni
pubblicitarie, che rappresentano un disvalore durante il processo
di consumo dell’utente, giustificano, infatti, l’offerta di un prodotto
a pagamento. La televisione a pagamento, oltre ai contenuti premium,
considerati normalmente come le killer applications di questo
modello di business, offre una varietà di programmi a carattere
informativo e tematico. Dunque il cliente che attribuisce un determinato
valore ad una programmazione più ampia e differenziata, può
decidere di passare da un’offerta gratuita ad un’offerta a pagamento.
Queste offerte comportano differenti modalità di fruizione
del prodotto da parte dei consumatori finali.
- Nel sistema della televisione a pagamento il gestore della piattaforma
ha un rapporto economico diretto con il telespettatore che sceglie
il prodotto attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Nella
televisione in chiaro, invece, non si stabilisce una transazione economica
diretta fra il telespettatore e l’emittente, poiché gli introiti
provengono dagli inserzionisti pubblicitari che acquistano spazi televisivi
per la promozione di prodotti, mentre i contenuti sono offerti gratuitamente
ai telespettatori. Il prezzo, dunque, rappresenta la principale variabile,
in funzione della quale si può segmentare il mercato del prodotto
in offerte di trasmissioni televisive in chiaro ed a pagamento: esso
ha un valore pari a zero per le offerte in chiaro, mentre ha un valore
positivo per quelle a pagamento. Va precisato, che il pagamento del
canone di abbonamento al servizio pubblico, ha natura tributaria,
così come affermato dalla Corte costituzionale (1),
dunque esso non può essere considerato, da parte del telespettatore,
come il corrispettivo del servizio erogato da RAI. Tale obbligo tributario
insorge in funzione del possesso di un apparato televisivo e non è
pertanto direttamente collegato alla visione dei programmi né
esprime una preferenza d’acquisto del consumatore. Ciò implica
che, in qualità di tassa, il canone sia corrisposto dall’utente
al Ministero dell’economia e delle finanze e non si instauri alcun
tipo di obbligazione tra la società RAI e i soggetti passivi
d’imposta.
(1) Sentenza della Corte costituzionale
del 26 giugno 2002, n. 284.
- Ciò premesso va considerato che gli utenti della televisione
a pagamento rimangono anche utenti della televisione in chiaro. L’accesso
ad una offerta pay non preclude, infatti, la visione di trasmissioni
televisive gratuite e, rispetto ad alcune tipologie di contenuti,
il telespettatore può considerare sostitutive le due programmazioni.
Si consideri, ad esempio, l’informazione giornalistica offerta dalle
reti nazionali in chiaro attraverso testate con marchi fortemente
affermati presso i telespettatori. La possibilità per il telespettatore
di scegliere di volta in volta la tipologia di programmazione preferita
configura, sul lato della domanda, una sostituibilità asimmetrica
fra le offerte in chiaro e le offerte a pagamento, nel senso che la
prima è sostitutiva della seconda ma non viceversa. Ciò
si verifica poiché l’offerta pay con accesso anche a
contenuti free è un’evoluzione del prodotto rispetto
alle offerte generaliste in chiaro. Infatti, essa assolve alle medesime
funzioni d’uso della prima (informazione, intrattenimento) ma ha delle
caratteristiche di prodotto atte a generare un maggior livello di
soddisfazione nel consumo da parte dell’utente finale. Dunque gli
utenti che hanno accesso al mercato pay, possono in taluni
casi scegliere il mercato free, ma non viceversa.
- Il secondo prodotto veicolato attraverso le trasmissioni televisive
è la vendita di spazi pubblicitari che è, invece, destinata
ad investitori intenzionati a pubblicizzare i loro prodotti attraverso
messaggi televisivi. La raccolta pubblicitaria può essere svolta
direttamente dell’emittente, ovvero può essere intermediata
da una concessionaria che vende gli spazi pubblicitari per conto dall’emittente
medesima. Pertanto gli attori del mercato televisivo, sul versante
dell’offerta, non sono solo le emittenti ma anche le concessionarie
di pubblicità.
- Anche in questo caso vi è un’area di sovrapposizione fra
il mercato della televisione a pagamento e quella in chiaro poiché
la pubblicità trasmessa attraverso differenti piattaforme presenta
caratteristiche omogenee sotto il profilo delle condizioni concorrenziali.
Infatti, un investitore può considerare sostituibile l’acquisto
di spazi pubblicitari su una emittente in chiaro o a pagamento. Dunque
il mercato pubblicitario può essere considerato come un unico
mercato, indipendentemente dal fatto che il messaggio sia veicolato
su un’emittente free o un emittente pay.
- In conclusione la segmentazione del mercato svolta in conformità
ai principi del diritto della concorrenza, richiamati negli art. 15
e 16 della Direttiva-quadro, porta all’individuazione di due mercati
rilevanti: mercato della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo
e mercato della vendita di programmi a pagamento.
2.1.1. L’analisi dei mercati rilevanti
A) Il mercato della vendita di pubblicità
sul mezzo televisivo
- Sul mercato della raccolta pubblicitaria, operano le emittenti le
quali, in proprio ovvero attraverso una società concessionaria,
vendono i propri spazi pubblicitari agli inserzionisti. La principale
variabile che determina la capacità di un’impresa di collocare
spazi pubblicitari sul mercato è l’audience conseguito
dalla propria programmazione; secondariamente vengono anche valutati
alcuni profili qualitativi correlati al target di telespettatori
a cui è rivolto il messaggio televisivo.
- Il primo punto per l’analisi del mercato rilevante è la definizione
delle quote di ricavi conseguiti dai singoli operatori, in quanto
esse rappresento un indice della struttura del mercato ed, in generale,
del suo assetto competitivo. In proposito il provvedimento di avvio
di istruttoria presenta le quote riferite alla vendita di pubblicità
sul mezzo televisivo da parte delle concessionarie nel periodo 2001-2003.
Si precisa che in tale ambito le quote sono state calcolate sulla
raccolta lorda da parte delle concessionarie di pubblicità.
I ricavi lordi esprimono un risultato consolidato che è maggiormente
rappresentativo del potere di mercato dei singoli gruppi editoriali
(2).
(2) Sul piano contabile si segnala che
le concessionarie di pubblicità di norma, fatturano in nome
proprio il 100 per cento degli introiti, salvo poi stornare la quota
di competenza dell’editore che ha ceduto gli spazi. I ricavi
di competenza dell’editore rappresentano dunque una quota retrocessa
dalla concessionaria che varia in funzione dei rapporti contrattuali
delle parti.
- L’analisi delle distribuzione delle risorse pubblicitarie, evidenzia
che la società Publitalia, raccoglie al 2003 una quota del
62,7% dell’intero mercato pubblicitario televisivo. Il secondo operatore
Sipra, si attesta su una quota di mercato del 27,7% nel 2003.
| Quote di mercato pubblicitario
|
| (valori % sulla raccolta lorda) |
2001 |
2002 |
2003 |
| Publitalia '80 |
61,6 |
61,2 |
62,7 |
| Sipra |
29,6 |
29,7 |
27,7 |
| H.M.C. |
1,3 |
1,0 |
- |
| MTV Pubblicità |
0,9 |
1,0 |
1,3 |
| Cairo |
1,4 |
1,4 |
2,9 |
| Altre |
5,2 |
5,6 |
5,5 |
Fonte: Delibera AGCOM n. 326/04/CONS
- L’analisi del trend, evidenzia una stabilità nel biennio
2001-2002 ed una crescita nel 2003 della quota detenuta dalla società
del gruppo Mediaset. Viceversa nel 2003, si registra un decremento
della quota della concessionaria della RAI che perde il 2% di quota
di mercato. Nella giurisprudenza e nella prassi comunitaria la stabilità
della quota di mercato è considerata come un ulteriore indice
di dominanza.
- L’ambito geografico del mercato di riferimento è stato valutato
su base nazionale. Tale approccio differisce dalla consuetudine antitrust
in cui il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo
viene segmentato fra nazionale e locale, in funzione dell’ambito di
diffusione del segnale televisivo su cui esso è veicolato.
- In questo caso si è valutata una parziale sostituibilità
fra i messaggi veicolati sulle reti locali ed i messaggi veicolati
sulle reti nazionali. Le emittenti locali, infatti, offrono sia messaggi
pubblicitari finanziati da investitori che si rivolgono esclusivamente
al mercato locale sia messaggi pubblicitari di prodotti a diffusione
nazionale. Rispetto alla seconda tipologia di prodotti gli investitori
possono, in taluni casi, considerare come sostitutivo un investimento
su una emittente nazionale rispetto ad un investimento su un network
di emittenti locali. Nel calcolo delle quote di mercato si sarebbe
potuto, dunque, scorporare la quota di investimenti pubblicitari rivolti
al solo mercato locale. Viceversa, in funzione di una parziale sostituibilità,
si è scelto di considerare un unico mercato nazionale, ciò
anche in ragione dell’incidenza marginale degli investimenti in pubblicità
"locale" sul valore complessivo del mercato pubblicitario.
B) Il mercato della vendita di programmi a
pagamento
- Relativamente al settore delle offerte televisive a pagamento non
appare significava un’analisi delle quote di mercato poiché,
come noto, l’operazione che ha dato luogo alla nascita di Sky Italia
ha determinato un assetto quasi monopolistico nel mercato oggetto
della concentrazione. La Commissione europea con decisione del 2 aprile
2003 (3) ha autorizzato l’operazione subordinando la stessa
alla sottoscrizione da parte della piattaforma unica di un insieme
di obblighi, attinenti in particolare all’accesso alla piattaforma
da parte di soggetti terzi ed alla fornitura di contenuti premium
su base wholesale. Gli impegni comunitari, relativamente ai
quali l’Autorità svolge una funzione di vigilanza e di garanzia,
hanno validità sino al 31 dicembre 2011. Nel caso in esame,
la Commissione ha preferito adottare piuttosto che forme di regolamentazione
dei prezzi sul mercato retail, un approccio volto a creare
pressione concorrenziale sull’operatore dominante favorendo l’ingresso
nel mercato di piattaforme concorrenti.
(3) Caso n° COMP/M 2876 –
Newscorp / Telepiù.
- I servizi a pagamento sulle piattaforme digitali terrestri, che
al momento rappresentano un mercato appena emergente, teoricamente
dovrebbero creare una pressione concorrenziale sull’operatore dominante,
tuttavia il loro impatto sugli assetti di mercato potrà essere
valutato nell’immediato futuro. Con riferimento all’ambito geografico
delle offerte a pagamento, le caratteristiche tecnologiche e l’architettura
delle reti di diffusione su cui sono veicolate, ne fanno un mercato
intrinsecamente nazionale.
2.1.2. Valutazioni sul modello dei cd. mercati
a due versanti
- Alcuni operatori notificati si sono dichiarati in disaccordo circa
l’individuazione del mercato rilevante svolta nell’ambito delle risultanze
istruttorie. In particolare hanno sostenuto che il mercato televisivo
è un tipico mercato a due versanti dove la valutazione competitiva
implica una visione su entrambi i versanti del mercato. La valutazione
della quota di mercato dovrebbe dunque essere svolta, da un lato,
sul versante dello share e, dall’altro, sul complesso dei ricavi
maturati dalle imprese. Lo share rappresenta l’equivalente
della quota misurata in volume, mentre i ricavi costituiscono la quota
di mercato misurata in valore. Il corollario di questa tesi è
che i ricavi di un’impresa su di un versante del mercato, sono semplicemente
la risultante del modello di business adottato e non un indice del
suo potere di mercato.
- In linea generale, l’analisi svolta dagli operatori appare coerente
con le valutazioni svolte dall’Autorità, nell’osservazione
delle dinamiche competitive attraverso il modello del cd. two-sided
market (la correlazione fra audience e raccolta pubblicitaria
risulta evidenziata in ambito istruttorio), ma non appare condivisibile
nelle conclusioni il passaggio logico secondo il quale l’applicazione
del modello a due versanti al mercato televisivo porterebbe automaticamente
ad accorpare nella valutazione competitiva i ricavi (canone, abbonamenti,
pubblicità) sviluppati sul versante del valore. La valutazione
del potere di mercato deve essere, infatti, condotta sui singoli mercati
rilevanti – siano essi ad uno o a due versanti.
- Il modello del mercato two-sided è stato impiegato
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito
AGCM) nella recente "Indagine conoscitiva del settore televisivo"
(4). In tale sede l’AGCM ha rilevato che nel mercato pubblicitario
sul mezzo televisivo "[l]e emittenti vendono i contatti (ovvero
l'audience) che sono riuscite a produrre attraverso la loro
attività di programmazione televisiva agli inserzionisti di
pubblicità, avvalendosi di strutture commerciali interamente
dedicate alla vendita di spazi pubblicitari, le concessionarie di
pubblicità. La struttura è quella di un mercato a due
versanti. In un versante, le emittenti sono in concorrenza tra di
loro per aggiudicarsi quote di ascolto dei telespettatori. Nell’altro
versante, i contatti vengono venduti dalle concessionarie agli inserzionisti,
anche per mezzo dell’intermediazione dei centri media, attraverso
spazi pubblicitari" (Cfr pag. 33 Indagine conoscitiva).
(4) Indagine conoscitiva n. 23 dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, “Sul settore televisivo:
la raccolta pubblicitaria” approvata con il provvedimento n.
13770 del 16 novembre 2004, pubblicato nel Bollettino n. 47/2004.
- Circa i collegamenti fra il mercato free ed il mercato pay
l’indagine puntualizza che "[i]l mercato della raccolta pubblicitaria
televisiva è strettamente collegato a quello della televisione
a pagamento. Entrambi i tipi di emittenti (in chiaro e a pagamento)
competono infatti nel versante dei contenuti per acquisire quote di
audience; le condotte delle une influenzano quindi i risultati
economici delle altre. Inoltre, gli operatori di pay-tv, potendo
inserire spot nell’ambito della loro programmazione, sono anche attivi
nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva: in Italia, la
società Sky Italia, attiva nella pay-tv satellitare,
rappresenta anche il quarto operatore pubblicitario televisivo. Di
conseguenza, gli operatori televisivi a pagamento costituiscono una
forma di pressione concorrenziale effettiva nei confronti delle società
che finanziano l’offerta di programmi in chiaro attraverso la raccolta
pubblicitaria. Il mercato della televisione a pagamento è stato
tradizionalmente distinto da un punto di vista antitrust da
quello della televisione in chiaro in relazione alla diversa: a) relazione
tra operatori e consumatori (diretta nella pay-tv, indiretta
nella televisione in chiaro); b) modalità di finanziamento,
e quindi funzione obiettivo degli operatori (ricavi pubblicitari vs.
ricavi dagli abbonamenti); e c) offerta qualitativa e quantitativa
di contenuti televisivi ai telespettatori" (Cfr. pag. 86 Indagine
conoscitiva).
- Nella televisione a pagamento, contrariamente a quanto accade nella
televisione in chiaro, s’instaura una relazione economica diretta
tra emittenti ed abbonati: mentre il primo è un classico mercato
ad un solo versante, il secondo rappresenta un esempio di mercato
bilaterale (two-sided). Oltre alla differente natura del rapporto
che si instaura tra gli operatori nei mercati della televisione a
pagamento e della televisione in chiaro e i rispettivi utenti, l’offerta
della pay-Tv si distingue da quella della Tv in chiaro in ragione
della differente offerta quantitativa e qualitativa di canali. (Cfr
pag. 87 Indagine conoscitiva).
- L’analisi, secondo il modello del two-sided markets, viene
utilizzata nell’approccio AGCM per valutare le dinamiche competitive
proprie del mercato pubblicitario e non dell’intero mercato televisivo.
Il modello two-sided non conduce dunque verso una diversa definizione
del mercato, ma piuttosto serve ad una valutazione delle sue dinamiche
competitive. Tale approccio metodologico non è pertanto in
contrasto con le indicazioni delle Linee direttrici seguite dall’Autorità
in ambito istruttorio.
- In merito alle considerazioni circa il fatto che la quota di proventi
di un’impresa televisiva su un versante del mercato rifletta primariamente
il modello di business adottato dall’impresa e non il suo potere di
mercato, va rilevato che la concessionaria del servizio pubblico è
sottoposta a limiti di affollamento pubblicitario più stringenti
dei suoi concorrenti commerciali; di conseguenza la sua minore presenza
sul mercato pubblicitario non è dovuta ad una scelta del modello
di business, quanto piuttosto al rispetto degli obblighi di legge
che ne limitano la capacità di raccolta delle risorse. Quanto
alle piattaforme pay, la loro offerta è incompatibile
con un eccesso di affollamento pubblicitario e ciò costituisce
un limite strutturale alla possibilità di valorizzare l’audience
in termini di inserzioni pubblicitarie. La tesi dei modelli di business
porta a concludere che la struttura del mercato televisivo nel suo
complesso favorisca l’operatore dominante nell’esercizio del potere
di mercato piuttosto che danneggiarlo: infatti, maggiori concorrenti
sul versante dell’audience presentano vincoli strutturali sul
versante della raccolta di risorse pubblicitarie.
2.1.3. L’analisi dei mercati in base ai criteri
di cui all’art. 14 della legge n. 112/04
A) Il livello di concorrenza nel sistema
- La definizione del mercati rilevanti secondo la giurisprudenza e
la prassi antitrust tende a partire da un’ipotesi in cui in funzione
di una specifica piattaforma trasmissiva l’impresa offre un’unica
tipologia di prodotto. Detto in altri termini, le reti terrestri sono
caratterizzate da un’offerta in chiaro e le reti via cavo e via satellite
ad accesso condizionato offrono solo prodotti a pagamento. Peraltro,
lo sviluppo della televisione digitale terrestre determina un cambiamento
del quadro competitivo. Le televisioni che dispongono di una rete
digitale terrestre stanno entrando attraverso l’offerta di contenuti
premium, segnatamente il calcio, nel mercato delle offerte
a pagamento. Al tempo stesso, le televisioni a pagamento grazie ad
una crescita del numero di abbonati, concorrono con le televisioni
in chiaro nella raccolta di pubblicità.
- I due mercati presentano, pertanto, sul piano concorrenziale delle
aree di sovrapposizione in ragione di una parziale sostituibilità
dei due prodotti, dal momento che, in ultima analisi, tutte le imprese
competono per raggiungere il maggior numero possibile di telespettatori:
le emittenti che offrono contenuti in chiaro, monetizzano il valore
dei contatti prevalentemente attraverso le inserzioni pubblicitarie,
mentre quelle che offrono prodotti a pagamento realizzano il valore
dei contatti prevalentemente attraverso gli abbonamenti (5).
Si riporta di seguito un figura di sintesi che presenta le correlazioni
fra le offerte televisive in chiaro ed a pagamento
(5) Si precisa che nel riferirsi genericamente
al termine abbonamenti si intendono anche le forme di pagamento ad
evento sul modello pay-per-view.

Fonte: AGCOM
- In uno scenario di mercato in cui si prefigura una concorrenza fra
piattaforme, diventa rilevante l’analisi del complesso delle risorse
del sistema televisivo, per valutare come esse si ripartiscono fra
i differenti attori anche ai fini del pluralismo. La distribuzione
delle risorse tra i principali gruppi evidenzia una posizione di leadership
assunta dalla concessionaria pubblica che ha raccolto risorse pari
al 39,5% del mercato nel 2003. Tuttavia la crescita del mercato a
pagamento e la scarsa competitività di RAI sul mercato pubblicitario
fanno sì che la quota di mercato sul complesso delle risorse
decresca del 2,6% nel periodo 2001-2003. Se è vero, infatti,
che RAI ha dei limiti strutturali alla crescita nel mercato pubblicitario,
in funzione di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi
rispetto agli operatori commerciali, appare comunque risentire maggiormente
delle congiunture negative nel predetto mercato.
| Quote di mercato emittenti
televisive |
|
(valori %) |
2001 |
2002 |
2003 |
| RAI |
42,2 |
41,8 |
39,5 |
| RTI |
34,9 |
34,0 |
34,3 |
| Telepiù |
11,8 |
12,7 |
6,8 |
| Sky |
3,8 |
4,4 |
12,2 |
| Gruppo la 7 (TIM) |
1,4 |
1,3 |
1,6 |
| Altri |
5,9 |
5,8 |
5,5 |
Fonte: Delibera n. 326/04/CONS
- La seconda impresa RTI si attesta ad una quota del 34,3 per cento
sempre nel 2003. I due principali attori sviluppano il 73,8 per cento
dei ricavi del settore. RTI appare più competitiva della concessionaria
pubblica, per cui anche in una congiuntura negativa per il mercato
pubblicitario e nonostante la crescita delle televisioni a pagamento,
mantiene sostanzialmente inalterata la propria quota di mercato.
- La crescita delle offerte a pagamento, nel periodo 2001-2003, portando
nuove risorse nel mercato, ha in parte attenuato l’assetto duopolistico
dell’allocazione delle risorse. Tuttavia, con riferimento agli andamenti
prospettici, risulta difficile svolgere una valutazione compiuta sull’impatto
competitivo delle offerte a pagamento, per due ordini di ragioni:
in primo luogo, Sky Italia non ha ancora chiuso il primo esercizio
sociale dalla fusione con il gruppo Telepiù e, pertanto, non
si dispone ancora di dati di bilancio riferiti all’andamento della
piattaforma unica. In secondo luogo, è appena agli inizi l’offerta
di contenuti pay in tecnica digitale su frequenze terrestri,
meccanismo attraverso il quale gli operatori del mercato free
stanno entrando nel mercato a pagamento.
- Le offerte a pagamento hanno normalmente un carattere dualistico,
ossia si dividono fra contenuti basic e contenuti premium.
Il prodotto basic è dato dalla programmazione minima
che il cliente deve acquistare per avere accesso alla piattaforma;
il prodotto premium rappresenta di norma il motivo principale
di interesse del telespettatore e deve essere acquistato in abbinamento
con il basic. Le offerte a pagamento delle piattaforme digitali
terrestri stanno dunque entrando in concorrenza con i contenuti premium
della televisione via cavo e satellite. Ad oggi tali offerte sono
state appena lanciate sul mercato e ancora non si dispone di una finestra
di osservazione adeguata, ma si ritiene che potenzialmente esse potranno
divenire prodotti sostitutivi delle offerta premium via satellite
o via cavo. Si propone di seguito una matrice con l’indicazione del
posizionamento competitivo delle differenti tipologie di offerte televisive.

Fonte: AGCOM, legenda: PPV (pay-per-view), VOD (video
on demand)
- Se l’introduzione della televisione digitale terrestre, permette
dal punto di vista tecnologico, agli operatori del mercato free
di mettere a punto offerte a pagamento, la misura in cui queste offerte
possano essere realmente sostitutive nella visione del telespettatore
dipende, in gran parte, dalla disponibilità dei contenuti.
In particolare la disponibilità di diritti premium potrà
rappresentare, in uno scenario di concorrenza tra piattaforme, il
principale fattore che determinerà il vantaggio competitivo
degli operatori televisivi. In tale ottica sembra che solo gli operatori
con maggiori disponibilità finanziarie possano competere sul
mercato dei diritti premium.
B) Le barriere all’ingresso
- Le barriere all’ingresso tipiche del mercato televisivo sono principalmente
di carattere giuridico ed economico. Per quanto riguarda le prime
esse variano in relazione alla tipologia di rete di trasmissione utilizzata
dall’emittente. Con riferimento alle trasmissioni via satellite e
via cavo non si rilevano, infatti, particolari barriere di ordine
giuridico. Con riferimento alle trasmissioni via etere terrestre occorre
distinguere tra la tecnologia analogica e quella digitale. Relativamente
alle trasmissioni in tecnica analogica terrestre, l’attuale quadro
normativo non consente l’entrata di nuovi soggetti nel mercato, se
non attraverso i trasferimenti di proprietà di emittenti già
esistenti. Il c.d. trading delle frequenze è, inoltre,
riservato agli operatori già muniti di un apposito titolo abilitativo
per esercitare l’attività di radiodiffusione televisiva in
tecnica analogica. La legge consente i trasferimenti di impianti o
di rami d’azienda tra i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività
televisiva in ambito nazionale o locale, ai fini della realizzazione
delle reti digitali terrestri, a condizione che le acquisizioni operate
siano destinate alla radiodiffusione digitale terrestre. La possibilità
per soggetti che non svolgano, a qualsiasi titolo, l’attività
di radiodiffusione televisiva di entrare nel mercato sarà effettivamente
possibile solo dopo la completa attuazione del piano digitale, che
non avverrà prima del 2006, dopo l’eventuale liberazione di
porzioni dello spettro frequenziale. Fino a quel momento solo le emittenti
analogiche possono realizzare una rete digitale e richiedere il rilascio
di licenza di operatore di rete.
- Diversa è la situazione giuridica per quanto riguarda i fornitori
di contenuti della televisione digitale terrestre, dove le possibilità
di ingresso sono maggiori. L’avvento delle tecnologie digitali ha,
infatti, permesso un aumento delle risorse esistenti in termini di
numero dei programmi e il nuovo quadro normativo introduce la distinzione
fra operatore di rete - soggetto che gestisce la rete e che fornisce
la capacità trasmissiva - e fornitore di contenuti - soggetto
che predispone i programmi e svolge la funzione di editore. In questo
modello gli obblighi di cessione di capacità trasmissiva da
parte del gestore di rete in favore degli editori, costituiscono una
concreta possibilità di accesso al mercato per nuovi entranti.
In particolare, il decreto-legge n. 5 del 2001, convertito con modificazioni
dalla legge n. 66 del 2001, ha introdotto l’obbligo per i soggetti
in possesso di più di una concessione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, di consentire all’interno del proprio
blocco di diffusione in tecnica digitale la sperimentazione da parte
di altri soggetti non controllati o collegati, per non meno del 40%
della capacità trasmissiva del multiplex. L’Autorità,
in base a tale obbligo di legge, valevole per tutta la fase della
sperimentazione, ha emanato la delibera n. 253/04/CONS recante norme
a garanzia dell’accesso ai fornitori di contenuti di particolare valore
alle reti per la televisione digitale terrestre, adottando un primo
provvedimento che, in attuazione dell’articolo 29 della delibera n.
435/01/CONS, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, prevede norme a garanzia dell’accesso
alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuti di particolare
valore per il sistema televisivo nazionale e locale.
- L’esistenza di costi irrecuperabili costituisce un’altra importante
barriera all’ingresso di nuovi soggetti in questo mercato. L’esigenza
di realizzare la rete su scala nazionale via cavo o via etere risulta
senz’altro una fonte rilevante di costi irrecuperabili. L’installazione
di una rete televisiva da parte di un nuovo entrante comporta significativi
investimenti finanziari, e di conseguenza la necessità di una
programmazione a lungo termine delle attività.
- In tale quadro, caratterizzato da barriere all’accesso molto elevate,
si inserisce l’avvento delle tecnologie digitali, in merito al cui
grado di sviluppo l’Autorità ha svolto un complessivo accertamento
nella Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione
del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352. Si richiamano, al riguardo,
le osservazioni conclusive cui l’Autorità è pervenuta
e, in particolare, il paragrafo 88 nel quale, nel dare atto del positivo
accertamento delle condizioni fissate dalla legge, con il conseguente
superamento del regime transitorio, sono stati segnalati alcuni elementi
di criticità in merito allo sviluppo delle reti digitali terrestri
e, segnatamente, in merito al numero dei trasmettitori in tecnica
digitale, che costituisce, allo stato, una percentuale ancora modesta
di tutti gli impianti operanti sul territorio, e in merito alla programmazione
digitale che rimane ancora largamente al di sotto delle potenzialità
della nuova tecnologia, anche in assenza di investimenti su nuove
programmazioni.
- In conclusione, l’Autorità ha osservato che, se la strozzatura
relativa all’utilizzo dei mezzi televisivi è superabile alla
luce dei nuovi sviluppi nel campo della televisione digitale, ciò
non implica, automaticamente, una più equilibrata distribuzione
delle risorse nel settore dei mezzi di comunicazione di massa, ed
in particolare per quanto riguarda la disponibilità di mezzi
tecnici e delle piattaforme e la raccolta delle risorse pubblicitarie.
Continuano ad apparire, quindi, di piena attualità i problemi
della garanzia dell’accesso alle reti e della distribuzione delle
risorse economiche per garantire un equilibrato sviluppo del sistema
anche con l’ingresso di nuovi soggetti.
C) Le dimensioni di efficienza economica delle
imprese
- L’articolo 14, comma 2, della Legge richiede che vengano effettuate
delle valutazioni circa le dimensioni di efficienza economica delle
imprese. Sotto questo profilo è necessario operare una distinzione
in relazione alla tipologia di operatori presenti sul mercato. Infatti,
come sopra evidenziato, il legislatore ha distinto la figura dell’operatore
di rete – definito come "il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione
e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la diffusione
dei programmi agli utenti" – dal fornitore di contenuti – definito
come "il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi (…) e che è legittimato
a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla
diffusione delle immagini". In tale nuovo contesto, l’operatore
di rete digitale ospiterà sulle proprie frequenze fornitori
di contenuti e di servizi interattivi. Si individuano pertanto due
tipologie di attori presenti sul mercato:
- soggetti verticalmente integrati che, nell’abito del medesimo
gruppo, svolgono l’attività di gestore di rete e fornitore
di contenuti;
- meri fornitori di contenuti, editori che acquistano capacità
trasmissiva dagli operatori di rete.
- I soggetti verticalmente integrati, dovendo sopportare i costi installazione
e di gestione delle reti, i quali costituiscono peraltro costi non
recuperabili, dovranno essere necessariamente gruppi di dimensioni
rilevanti, con possibilità di effettuare investimenti di lungo
periodo. Sotto questo profilo sarà importante non limitare
le possibilità di ritorno sugli investimenti sostenuti nella
istallazione delle reti al fine di non pregiudicare lo sviluppo delle
stesse. Viceversa i fornitori di contenuti indipendenti potranno essere
soggetti di dimensioni minori, in quanto dovranno sopportare il costo
della programmazione ed il costo dell’accesso alla rete. Diventa dunque
importante ai fini di consentire l’ingresso nel mercato di tali soggetti,
monitorare la capacità trasmissiva acquisibile sul mercato
e il costo dell’accesso alla rete.
- Con riferimento alle piattaforme a pagamento, si ricorda che l’operazione
che ha dato luogo alla nascita di Sky Italia deriva dalle difficoltà
economico-finanziarie registrate dai precedenti operatori Stream e
Telepiù. Le due piattaforme concorrenti non sono riuscite,
pur con fatturati in crescita, a raggiungere un equilibrio economico
e ciò in ragione degli alti costi sostenuti, soprattutto per
l’acquisizione dei diritti premium. La Commissione europea
ha dunque autorizzato l’operazione di concentrazione Newscorp\Telepiù,
sia pure sottoponendola al rispetto di determinate condizioni. Anche
attraverso le piattaforme pay, operano meri fornitori di contenuti,
ossia editori che si accordano con il gestore della piattaforma per
entrare a far parte dell’offerta commerciale di questi.
- Si profila dunque uno scenario competitivo, duale, in cui vi sono
i grossi player che competono, attraverso differenti piattaforme,
sul segmento di mercato maggiormente remunerativo, quello delle offerte
premium, e soggetti minori che competono nel segmento di mercato
delle offerte basic.
D) Gli indici quantitativi di diffusione dei
programmi
- L’analisi degli indici d’ascolto è espressamente prevista
dall’art. 14, comma 2, della Legge. Si presenta di seguito una tabella
con l’indicazione dei contatti netti raggiunti dalle principali emittenti
nel periodo 2001-2003.
| Contatti netti su base annua |
|
valori in migliaia |
2001 |
2002 |
2003 |
| Rai 1 |
55.303 |
55.394 |
55.376 |
| Rai 2 |
55.394 |
55.435 |
55.419 |
| Rai 3 |
55.162 |
55.185 |
55.294 |
| Canale 5 |
55.146 |
55.192 |
55.294 |
| Italia 1 |
55.054 |
55.101 |
55.266 |
| Rete 4 |
54.865 |
54.756 |
55.058 |
| La 7 |
48.204 |
48.220 |
49.295 |
| Satelittari |
n.d. |
7.279 |
9.749 |
Fonte: Auditel
- In merito si ricorda che i contatti netti sono dati da tutti i telespettatori,
differenti tra loro (e quindi contati una sola volta) presenti all’ascolto
per almeno un minuto nell’intervallo di tempo considerato. Questo
dato rappresenta non tanto un risultato ponderato di ascolto, come
lo share, bensì la stima dell’effettiva popolazione
"contattata" dall’offerta televisiva indipendentemente dell’intensità
di visione. I contatti, pertanto, esprimono il numero di individui
che hanno visto realmente, dunque per almeno un minuto, una certa
emittente in una certa unità di tempo (nel caso di specie:
l’anno). La soglia del minuto serve a depurare il dato dell’effetto
dello zapping. Se i contati netti sono un indice di penetrazione
di una determinata emittente, lo share è un indice quantitativo
di ascolto; esso rappresenta la percentuale di ascoltatori che guardano
un’emittente sul totale degli telespettatori all’ascolto. Si presenta
di seguito una tabella con lo share dalle principali emittenti
nel periodo 2001-2003, dalla quale appare chiaro come il consumo di
televisione sia, in termini "volumi" di ascolto, ancora
fortemente orientato alla televisione generalista in chiaro.
| Share - media annuale |
| |
2001 |
2002 |
2003 |
| Rai 1 |
23,8 |
23,8 |
23,5 |
| Rai 2 |
13,6 |
13,0 |
12,1 |
| Rai 3 |
9,6 |
9,7 |
9,3 |
| Totale RAI |
46,9 |
46,4 |
44,9 |
| Canale 5 |
23,6 |
22,6 |
22,9 |
| Italia 1 |
10,3 |
11,3 |
11,9 |
| Rete 4 |
9,3 |
9,0 |
9,1 |
| Totale RTI |
43,2 |
43,0 |
43,9 |
| La 7 |
2,0 |
1,8 |
2,2 |
| Satellitari |
n.d |
1,8 |
2,5 |
| Altre terrestri |
7,9 |
7,0 |
6,5 |
Fonte: Auditel
2.1.4. Il canone di abbonamento al servizio
pubblico
- Elemento non contendibile per il mercato, ma comunque facente
parte delle risorse del sistema, è il canone di abbonamento
al servizio pubblico. Esso venne istituito dal r.d.lgs. n. 246 del
1938 che all’art. 1, primo comma, detta la norma fondamentale in materia,
secondo cui "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili
alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento
del canone di abbonamento".
- Il D.P.R. 28 marzo 1994, recante: "Approvazione della convenzione
tra il Ministro delle poste e telecomunicazioni e la Rai-Radiotelvisione
italiana Spa per la concessione in esclusiva del servizio pubblico
di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero
territorio nazionale", detta la disciplina quadro circa l’esercizio
del servizio pubblico. In particolare l’art. 1, dispone che: "È
concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione,
il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi
sull'intero territorio nazionale", il successivo articolo
3, comma 1, introduce il Contratto di servizio e precisa che "Il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d’intesa con i Ministeri
del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società
concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente
convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti
relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti
industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché
al miglioramento della qualità del servizio, all’attività
di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il
contratto di servizio è approvato con la medesima procedura
seguita per la presente convenzione." Il Contratto di servizio
appare dunque destinato a disciplinare, con cadenza triennale, gli
elementi di dettaglio relativi all’espletamento del servizio pubblico.
- Attualmente risulta vigente il Contratto di servizio, approvato
con D.P.R. 14 febbraio 2003, tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI per il triennio 2003-2005. Tale contratto, con riferimento
ai profili di natura finanziari, prevede all’art. 27, commi 1 e 2,
che "La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo
secondo criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire
il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli
assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale.
2. Il finanziamento di tale attività è assicurato con
caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata
del contratto di servizio, attraverso il canone di abbonamento, i
corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni
e le altre entrate consentite dalla legge."
- RAI, dunque, gestisce la propria attività attraverso un sistema
di finanziamento misto in cui una parte delle risorse vengono acquisite
dal mercato e una parte dallo Stato in cambio dell’espletamento della
missione di servizio pubblico. In termini di contribuzione il canone
costituisce la maggiore entrata di RAI, come si evince dalla seguente
tabella che indica la composizione percentuale dei ricavi della società
derivanti dalle trasmissioni televisive.
| Composizione percentuale
ricavi Rai |
| RAI |
2001 |
2002 |
2003 |
| Canone |
57,9% |
58,0% |
59,4% |
| Pubblicità |
40,8% |
40,7% |
39,3% |
| Convenzioni |
1,3% |
1,3% |
1,3% |
Fonte: Analisi sulla raccolta di risorse economiche del
settore televisivo – pubblicata sul sito WEB dell’Autorità
(aprile 2004)
- Sulla base dei più recenti orientamenti comunitari sul finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo, La legge reca una disciplina
organica riferita al canone di concessione per il servizio pubblico.
In particolare l’art. 18, comma 1, prevede: "Al fine di consentire
la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza
e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico,
la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio
indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal
gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente
per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando
o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo
con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui
vengono tenuti conti separati." Il successivo comma 3, inoltre,
stabilisce che "entro il mese di novembre di ciascun anno, il
Ministero delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare
del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo,
in misura tale da consentire alla società concessionaria della
fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specfici obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società,
come definibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese".
- Il sistema di contabilità separata costituisce dunque nel
disegno del legislatore lo strumento per assicurare che il trasferimento
di risorse pubbliche in capo a RAI sia effettivamente utilizzato per
la missione di servizio pubblico, coerentemente con le indicazioni
della Comunicazione della Commissione delle Comunità europee
2001/C 320/04, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di
Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Se così non
fosse, l’elemento canone potrebbe costituire un elemento distorsivo
della libera concorrenza. Infatti, per dare una misura concreta, i
ricavi da canone di abbonamento nel triennio considerato sono pari,
in media, al 73 per cento delle entrate da pubblicità del maggiore
concorrente (RTI).
2.2. Le argomentazioni delle parti
A) RAI
- In via preliminare RAI sottolinea come la disciplina antitrust della
Legge sia il frutto di un’evoluzione normativa che parte dalla legge
223/90 ed è nata sotto l’impulso delle sentenze della Corte
costituzionale che hanno avuto come obiettivo costante la tutela del
pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa. RAI, rispetto a tale
assunto, sostanzialmente condiviso da tutti i soggetti intervenuti,
opera un distinguo in funzione della propria natura di soggetto pubblico.
In particolare, RAI afferma che dalla giurisprudenza costituzionale
si evince "una chiara differenziazione di valutazione nei confronti,
rispettivamente, del polo privato ed del polo pubblico: quest’ultimo
è non solo estraneo alle preoccupazioni di concentrazione nei
media espresse dalla Corte, ma è implicitamente riconosciuto
come presidio – necessario ancorché non sufficiente – di tutela
del pluralismo". Ciò in ragione delle specifiche norme
che ne regolano l’organizzazione ed il funzionamento. Tali assunti
portano RAI a rappresentare delle perplessità circa la possibilità
di essere soggetta alle norme di cui agli art. 14 e 15 della Legge,
in quanto già sottoposta ad un’insieme di norme e controlli
funzionali alla specificità della missione di servizio pubblico.
- Sul piano dell’interpretazione sistematica della Legge, RAI svolge
una ricognizione delle misure antitrust ivi contenute formulando un
distinguo tra misure di primo livello, volte a controllare la distribuzione
di risorse tecniche (limite del 20% alla diffusione di programmi),
misure di secondo livello, volte a controllare la distribuzione di
risorse economiche (limite del 20% sulle risorse del SIC) e misure
di terzo livello, controllo e monitoraggio delle operazioni di intese
e concentrazioni che possano svolgersi in un mercato afferente al
SIC.
- La società, con particolare riferimento all’art. 14, comma
2, sostiene che anche il tenore letterale della norma indichi che
vi sia un divieto di costituzione (non già di mantenimento)
di posizione dominate nei singoli mercati che compongono il SIC. Tale
accertamento, propedeutico all’applicazione dei limiti strutturali
e quantitativi riguardanti il SIC, non può condurre all’applicazione
di misure di cui all’art. 2, comma 7, della legge 249/97. Il presidio
"sanzionatorio" della disposizione normativa finalizzata
ad evitare intese e concentrazioni costitutive di posizioni dominati
si ravvisa nella nullità degli atti prevista dal quarto comma
dell’art. 14, comma 4. Peraltro il richiamo al divieto di costituzione
dominante nei singoli mercati del SIC formulato all’art. 15, comma
2, può essere letto come una norma di cesura fra la Legge e
la disciplina generale a tutela della concorrenza, la cui applicazione
spetta ovviamente all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato.
- Nel merito RAI ribadisce la propria interpretazione secondo cui
il divieto di mera costituzione di posizioni dominanti di cui all’articolo
14, comma 2, della Legge non conduce all’adozione di provvedimenti
sanzionatori di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 249 del
1997. Ed infatti, secondo RAI, i limiti di cui all’articolo 15 della
legge 112, il cui superamento, ai sensi del precedente articolo 14,
comma 3, postula l’adozione dei provvedimenti ex art. 2, comma 7,
della legge n. 249/97, sono esclusivamente quelli relativi al SIC
nel suo complesso. Ne deriverebbe che la delibera n. 326/04/CONS,
nella parte in cui postula l’adozione di misure ex art. 2, comma 7,
della legge n. 249/97 in seguito all’analisi di un singolo mercato
rilevante nell’ambito del SIC, appare non coerente con le disposizioni
delle Legge.
- Secondo RAI, peraltro, la chiarezza della base giuridica dei provvedimenti
da adottare risulta particolarmente importante nell’applicazione dell’articolo
2, comma 7, dove il provvedimento "deconcentrativo" non
è tipizzato. Anche nell’ipotesi, non condivisa da RAI, in cui
l’Autorità decida di adottare misure deconcentrative, la società
ritiene comunque che non potrebbero essere disposte dismissioni di
aziende o di rami d’azienda poiché la Commissione europea nella
Comunicazione sugli aiuti di Stato ha definito l’intera offerta di
RAI come riconducibile al servizio pubblico radiotelevisivo. Sotto
questo profilo risulterebbe lesiva anche una qualsiasi azione volta
a ridurre le risorse pubblicitarie in capo a RAI. L’unico scrutinio
a cui sarebbe sottoposta la società è quello relativo
alla verifica del criterio di proporzionalità fra le fonti
di finanziamento ed i costi derivanti dalla missione di servizio pubblico.
- Con riferimento al canone, RAI sostiene che non possa essere computato
in un’analisi dei singoli mercati rilevanti svolta in conformità
ai principi del diritto della concorrenza, poiché risorsa attribuita
ex lege ad un determinato soggetto. Viceversa, può essere
computato unicamente al momento della quantificazione delle risorse
riconducibili al SIC nel suo complesso.
- Da ultimo la RAI osserva, circa i rischi di lesione del pluralismo
ed in relazione alle quote di audience, che il diritto comunitario
impone di considerare la posizione della concessionaria del servizio
pubblico come differenziata dagli operatori commerciali. Ciò
in funzione della specifica missione mirata ad offrire una programmazione
equilibrata e varia mantenendo un certo livello di ascolto.
- RAI ipotizza una violazione del principio di legalità sancito
dall’art. 1, della legge 689/81, in forza del quale: "nessuno
può assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza
di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione".
Sul punto RAI sottolinea come le analisi prospettate nella delibera
di apertura dell’istruttoria abbiano un orizzonte temporale (2001-2003)
antecedente all’entrata in vigore della legge.
- La società, in sintesi, sostiene che il complesso delle disposizioni
normative – nazionali e comunitarie – vada interpretato in modo da
salvaguardare l’esercizio della missione di interesse generale affidata
a RAI, consentendo di acquisire risorse sufficienti e proporzionate
al conseguimento della missione di servizio pubblico. Viceversa un
qualsiasi provvedimento ex art. 2, comma 7, sarebbe un fattore ostativo
al raggiungimento dei sopramenzionati obiettivi. RAI, chiede pertanto,
il non luogo a provvedere, in generale e specificamente nei confronti
di RAI, con riferimento al procedimento avviato ex delibera n. 326/04/CONS.
B) RTI e PUBLITALIA
- Le società RTI e Publitalia nel corso del procedimento hanno
formulato una richiesta di chiarimenti in merito alla determinazione
delle quote di mercato riportate nella delibera 326/04/CONS. Le istanze
riguardano essenzialmente sia la metodologia sia le fonti utilizzate
per la definizione delle suddette quote di mercato. In particolare,
le società hanno eccepito la correttezza di queste quote di
mercato ravvisando che esse non apparivano in linea con quelle pubblicate
dall’Autorità in occasione delle precedenti istruttorie aventi
ad oggetto le posizioni dominati nel settore televisivo. Sul punto,
si chiarisce che le quote utilizzate dall’Autorità nel corso
delle istruttorie condotte ai sensi della legge n. 249/97 sono dissimili
da quelle utilizzate nell’ambito della delibera n. 326/04/CONS poiché
è cambiata la normativa di riferimento: la legge n. 249/97,
nel conferire all’Autorità l’obbligo di vigilare sulle posizioni
dominati, individuava in modo didascalico sia il perimetro dei mercati
rilevanti sia la definizione dei proventi e delle risorse da computare
ai fini del controllo delle soglie del 30%. Poiché la definizione
di mercato rilevante ai sensi della legge 112/04 differisce dalla
definizione data in particolare dall’art. 2, comma 8, lettere a) ed
e), della legge n. 249/97, le quote di mercato di cui alle delibere
nn. 226/03/CONS e 117/04/CONS risultano differenti da quelle pubblicate
nell’ambito della delibera n. 326/04/CONS.
- Le società RTI e Publitalia hanno presentato una memoria
congiunta in sede di formulazione delle osservazioni conclusive, a
cui hanno allegato tre documenti concernenti "Analisi concorrenziale
del mercato televisivo in Italia", "Il mercato televisivo
in Italia" e "Lo sviluppo della televisione multicanale
e multipiattaforma e il suo impatto sulle reti generaliste".
Le società illustrano, in primo luogo, un’interpretazione alternativa
dell’art. 14, comma 2, della Legge nella parte in cui si prevede che
i mercati rilevanti vengano individuati in base ai principi del diritto
della concorrenza previsti dagli art. 15 e 16 della direttiva 2000/21/CE.
In particolare le società ritengono che l’Autorità non
si sarebbe dovuta limitare a seguire i principi del diritto antitrust,
ma avrebbe dovuto mutuare dalle fonti comunitarie anche le prassi
procedimentali; in altri termini, avrebbe dovuto seguire un iter analogo
a quello previsto dalla Commissione per le analisi di mercato introdotte
dalla sopramenzionata direttiva-quadro, sottoponendo gli eventuali
provvedimenti all’iter delle consultazioni pubbliche.
- Quanto alla ratio della legge, RTI e Publitalia sostengono che essa
si qualifica in primo luogo come un testo a tutela del pluralismo
e dell’imparzialità dell’informazione. Ciò si desume
agilmente dal messaggio del Capo dello Stato alle Camere in data 23
luglio del 2002, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale
del 20 novembre 2002, n. 466. Da ciò deriva che tutto l’iter
procedimentale della delibera 326/04/CONS debba essere visto in funzione
della tutela di questo valore. Per tali ragioni non esistono, nello
spirito della legge, posizioni dominati vietate in assoluto, ma solo
posizioni dominati vietate in quanto lesive del pluralismo. Dunque
affinché possa esser fatto valere il divieto devono concorrere
entrambi gli elementi, la posizione dominante e la lesione del pluralismo.
- Quanto all’individuazione dei mercati rilevanti le società
sostengono che "se i ricavi sono un criterio per la valutazione
della dominanza essi non possono (…) costituire in sé un mercato
rilevante altrimenti vi sarebbero due monopoli nei mercati rilevanti
del canone e della televisione a pagamento". La memoria prosegue
illustrando che: "le risorse non costituiscono un mercato a sé,
bensì solo un fattore che può evidenziare la dominanza.
Infatti a seguire la costruzione della delibera si dovrebbe riconoscere
e sanzionare non solo la posizione dominante delle esponenti nel mercato
delle risorse pubblicitarie ma anche quella monopolistica di RAI nel
mercato delle risorse del canone e quella quasi monopolistica di Sky
Italia nel mercato delle risorse da abbonamento. L’assurdità
delle conseguenze che se ne dovrebbero trarre e la migliore dimostrazione
dell’infondatezza del ragionamento". Le società, dunque,
ritengono che vada considerato un unico mercato rilevante dato delle
offerte televisive in chiaro e a pagamento.
- Quanto alla nozione di posizione dominante, le società ritengono
che l’adozione delle Linee direttrici della Commissione, le quali
sono rivolte all’individuazione del significativo potere di mercato,
escluda di per sé che esse possano essere utilizzate per l’individuazione
di una posizione dominante. La delibera n. 326/04/CONS sarebbe dunque
priva di fondamento e metodologicamente scorretta nella parte in cui
ritiene che l’adozione dei principi antitrust desunti dalle Linee
direttrici conduca all’individuazione di una posizione dominante.
- Le società analizzano le misure correttive proposte dai soggetti
intervenienti, ritenendo che esse contrastino con le disposizioni
comunitarie, con la normativa di settore e, da ultimo, con l’art.
21 delle Costituzione, in quanto presentano un carattere esclusivamente
punitivo rispetto allo spirito della legge che è quello della
rimozione di situazioni di illegittima dominanza. Le società
concludono che le misure adottabili a seguito sia del procedimento
istruttorio in corso sia di altri, possano e debbano essere esclusivamente
rivolte alla tutela del pluralismo.
C) Aeranti-Corallo
- Aeranti, in qualità di soggetto rappresentante di un’insieme
di emittenti televisive locali e satellitari, lamenta un pregiudizio
diretto, immediato ed attuale derivante dalle posizioni dominati delle
società RAI, RTI e Publitalia nel mercato televisivo e nelle
relative fonti di finanziamento.
- Nel merito, l’associazione ha condiviso l’impostazione seguita dall’Autorità
nella delibera di avvio dell’istruttoria n. 326/04/CONS relativamente
all’analisi delle posizioni dominanti da effettuarsi anche nei singoli
mercati che compongono il SIC e ha precisato che la posizione dominante
di RAI, RTI e Publitalia deriva non tanto dall’efficienza aziendale
quanto, piuttosto, dall’eccessivo numero di frequenze ad esse assegnate
e dalla concentrazione delle risorse (magazzino dei programmi, eventi,
manifestazioni sportive, talenti, ecc.). In particolare, l’integrazione
verticale di una società come RTI che controlla tutta la filiera
produttiva del mercato televisivo (dalla produzione alla distribuzione
di programmi) determina l’impossibilità per potenziali concorrenti
di entrare nel mercato.
- In un’ottica prospettica Aeranti ritiene che vi sia il pericolo
che, nell’ambito delle trasmissioni digitali, si consolidi un sistema
in cui RAI e RTI detengono un numero di frequenze superiore a quelle
attualmente esercite in tecnica analogica e, pertanto, si venga a
riproporre anche nella televisione digitale terrestre la stessa struttura
di mercato esistente nella televisione analogica, con conseguenze
negative sul pluralismo e sulla concorrenza. Tale posizione di forza
si estrinseca anche nelle politiche di vendita di spazi pubblicitari,
nei periodi di minore ascolto, a prezzi particolarmente favorevoli,
che intercettano una domanda che altrimenti si sarebbe rivolta a emittenti
minori. L’associazione sostiene che tale distribuzione di risorse
risulta difficilmente modificabile in funzione della concentrazione
degli ascolti in capo a RAI ed RTI. Inoltre la Legge, nel consentire
il cosiddetto traino pubblicitario, potrebbe accrescere lo squilibrio
nell’ambito del settore dell’emittenza locale.
D) Gruppo Editoriale L’Espresso
- L’Espresso ha analizzato le relazioni che sussistono tra il mercato
della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo e sulla stampa,
dovute, in primo luogo, alle modalità di spesa congiunte degli
inserzionisti. Al riguardo, in sede di audizione ha precisato che
"l'effetto negativo sulla raccolta per la carta stampata è
dovuto all'eccessivo potere di mercato degli operatori televisivi
(e delle loro concessionarie) ed alla quantità eccessiva di
pubblicità che viene, in Italia, trasmessa sul mezzo televisivo.
A tale ultimo proposito, sostiene che nella stampa, in ragione del
supporto cartaceo sul quale il messaggio pubblicitario è veicolato,
l’inserzione pubblicitaria rappresenta un costo di produzione per
l’editore; viceversa, nella televisione si realizza il fenomeno opposto,
poiché il messaggio pubblicitario riduce il tempo di programmazione
ordinaria. In virtù di tale fenomeno, l’inserimento di messaggi
pubblicitari presenta un costo marginale negativo rispetto alla programmazione
televisiva."
- L’Espresso ha depositato agli atti, un insieme di studi di mercato
che segnalano uno squilibrio a favore della raccolta sul mezzo televisivo,
che assorbe il 61% delle risorse nazionali pubblicitarie, a fronte
del 30,4% delle quote della stampa. Del 61% delle risorse pubblicitarie
sul mezzo televisivo, inoltre, i primi due operatori detengono il
95% del mercato, mentre i primi due operatori editoriali dispongono
del 36% sui quotidiani e del 46% per i periodici. L’altissima concentrazione
del mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, oltre
a sottrarre risorse al settore dell’editoria, diminuisce anche gli
spazi di ingresso sul mercato degli altri operatori. In tale contesto,
ad avviso de L’Espresso, spetta all’Autorità applicare misure
idonee per ripristinare l’equilibrio nella distribuzione delle risorse
pubblicitarie tra i vari mezzi trasmissivi.
- Per quanto riguarda la definizione dei mercati rilevanti, L’Espresso
ha individuato due mercati: quello della televisione in chiaro su
frequenze terrestri, distinto dalla televisione a pagamento anche
sulla base della costante giurisprudenza nazionale e comunitaria,
e quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, da considerare
al netto del canone e degli abbonamenti.
- In tale ambito la società rileva una posizione dominante
in capo al gruppo Mediaset. Tale assunto deriva in prima istanza dall’analisi
delle quote di mercato che superano la soglia del 60%. Ulteriore indice
del significativo potere di mercato emerge dalla capacità di
mantenere ed accrescere la propria quota di mercato anche in periodi
di crisi del settore degli investimenti pubblicitari. Secondo l’Espresso
l’esercizio del potere di mercato consente una fidelizzazione della
clientela e politiche di differenziazione di prezzi con effetti negativi
anche sui mercati contigui della carta stampata.
- La società, ha sviluppato anche il tema dei costi di accesso
ai contenuti di maggior valore; la non disponibilità di tali
diritti preclude per gli operatori minori la possibilità di
produzione di eventi capaci di generare un significativo livello di
audience. I livelli di audience costanti non consentono
dunque una redistribuzione delle risorse pubblicitarie in capo a nuovi
soggetti. La regolamentazione vigente, che impone a RAI limiti di
affollamento pubblicitario più bassi dei concorrenti commerciali,
disincentiva la concessionaria pubblica ad una politica aggressiva,
facilitando l’esercizio del potere di mercato del suo principale concorrente.
- L’Espresso, anche in sede, di memoria conclusiva ha ribadito le
posizioni espresse nel corso dell’istruttoria circa la sussistenza
di poteri dell’Autorità finalizzati alla possibile adozione
di rimedi volti ad eliminare posizioni dominati nel mercato televisivo
ed ha puntualizzato la propria visione del mercato oggetto di analisi
depositando agli atti un parere del prof. Michele Polo, su "L’Esistenza
di posizioni dominati sui mercati televisivi".
- Con riferimento all’adozione di eventuali misure, L’Espresso,
in via preliminare ha dichiarato di condividere l’interpretazione
giuridica formulata dall’Autorità nella delibera di apertura
del procedimento, ritenendo che all’esito della fase di accertamento,
ove si riscontri una posizione dominante, si debba procedere ai sensi
dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97. L’Espresso ha successivamente
sviluppato il tema delle misure con una ricognizione dei poteri
dell’Autorità in materia, indicando altresì alcune misure
correttive che riterrebbe essere adatte a rimuovere posizioni dominanti
nel mercato. Fra le misure correttive particolare attenzione è
stata dedicata dalla società ai limiti di affollamento pubblicitario.
E) FIEG
- La FIEG ha condiviso l’impostazione seguita dall’Autorità
nella delibera di avvio del procedimento con riguardo, in particolare,
alla verifica della sussistenza di una posizione dominante nei singoli
mercati che compongono il SIC. In tale contesto, la FIEG contesta
l’interpretazione resa dalla RAI relativamente all’applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 14 e 15 della Legge e all’art.
2, comma 7, della legge n. 249/97, sostenendo che l’Autorità
è chiamata ad applicare tale articolo in caso di accertamento
della violazione in entrambe le ipotesi richiamate dal citato articolo
15, comma 2, della Legge .
- Con riferimento alla definizione dei mercati rilevanti, la FIEG
ritiene che debba essere preso in considerazione il mercato della
raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, depurato sia dal canone
che dagli abbonamenti della televisione a pagamento. Con riferimento
al canone, la FIEG sostiene che esso, mancando del requisito della
contendibilità ed essendo caratterizzato dal fatto che viene
pagato dai cittadini (e non dagli inserzionisti, come avviene per
la pubblicità) non faccia parte del mercato rilevante. Allo
stesso modo, gli abbonamenti alla televisione a pagamento non rientrano
nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo dal
momento che, sulla base della costante giurisprudenza antitrust, il
mercato della televisione a pagamento – che si finanzia con gli abbonamenti
– è distinto da quello della televisione in chiaro - che si
finanzia attraverso la raccolta pubblicitaria, sulla base dell’insufficiente
livello di sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta
tra le due tipologie di servizi televisivi.
- Sul mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, la
FIEG sostiene che Publitalia abbia di per sé, in relazione
alla quota di mercato del 62,7%, ed in coerenza con quanto stabilito
dalle Linee direttrici della Commissione europea, una posizione dominante
vietata.
- In un’ottica prospettica, infine, la FIEG ritiene che la transizione
al sistema digitale terrestre non produrrà, in assenza di interventi
di riorganizzazione dell’intero settore, l’effetto di ripristinare
un sufficiente grado di concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria
sul mezzo televisivo. Ciò è dovuto al fatto che, nonostante
l’aumento del numero di programmi e la diminuzione dei costi di ingresso
nel mercato, l’attuale posizione di RAI e RTI nel mercato televisivo
analogico, unita alla loro integrazione verticale nel mercato della
raccolta pubblicitaria, è idonea ad incidere sulla definizione
delle strategie che verranno attuate nella trasmissione del segnale
in tecnica digitale.
- Con riguardo al mercato della raccolta pubblicitaria su stampa periodica
e quotidiana, la FIEG ritiene che i mercati della pubblicità,
distinti per prassi sulla base del mezzo utilizzato, presentano delle
evidenti connessioni, dal momento che le campagne pubblicitarie sono
generalmente pianificate attraverso l’acquisto di pacchetti di inserzioni
sui vari mezzi. In tal senso, una posizione dominante sul mercato
della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, incidendo in modo
sostanziale sull’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari
dell’intero sistema, condiziona e sottrae risorse altrimenti destinate
al settore dell’editoria. Con riferimento alle valutazioni circa le
dimensioni di efficienza economica della imprese, FIEG evidenzia il
rischio che l’integrazione verticale degli operatori di rete si traduca
in un assetto scarsamente concorrenziale del mercato della raccolta
pubblicitaria.
- La FIEG, infine, sottolinea che l’insufficiente livello di concorrenzialità
nel mercato della vendita di pubblicità sul mezzo televisivo
produce conseguenze negative sul pluralismo sia nel settore televisivo
che nel settore dell’editoria. Di qui la proposta di adozione di misure
correttive che, nel rispetto della legislazione applicabile e del
principio di proporzionalità, siano idonee a rimuovere gli
effetti delle posizioni dominanti.
- Secondo FIEG il sistema di tutela del pluralismo introdotto dalla
Legge, implica che a fronte di una posizione dominate, anche in uno
solo dei mercati rilevanti all’interno del SIC, si attivi un "potere/dovere"
dell’Autorità di adottare le misure correttive previste dall’art.
2, comma 7, della legge n. 249/97. Rispetto ai mercati rilevanti individuati,
particolare importanza riveste per FIEG il mercato della raccolta
pubblicitaria, in qualità di fonte di finanziamento delle offerte
televisive in chiaro che, stante il livello di diffusione, costituiscono
il principale strumento di attuazione dell’informazione pluralistica.
- La legittimità dell’intervento ai sensi del citato art. 2,
comma 7, deriva dal combinato disposto degli articoli 14 e 15, comma
2, della Legge. Pertanto, qualora l’Autorità accerti, ai sensi
dei predetti articoli, posizioni dominanti in uno dei mercati che
compongono il SIC esse, in quanto intrinsecamente incompatibili con
il pluralismo dell’informazione, vanno sollecitamente rimosse con
lo strumento del ripetuto articolo 2, comma 7.
- Con riferimento alle misure adottabili FIEG ritiene che vadano previsti,
in capo all’operatore dominate nel mercato della vendita di pubblicità
sul mezzo televisivo, limiti orari di affollamento pubblicitario più
stringenti con l’inclusione nel computo dei limiti anche delle telepromozioni.
Al fine di garantire l’effettività della misura risulta inoltre
necessario prevedere l’istituzione di un adeguato meccanismo di controlli
e di sanzioni in caso di violazioni. FIEG puntualizza che tale misura
non può essere sostituita da altre – pur necessarie – previsioni
in tema di accesso alle reti digitali né da misure comportamentali
nel mercato della raccolta pubblicitaria. La misura proposta appare
funzionale allo scopo – rimozione della posizione dominante – e rispettosa
del criterio di proporzionalità.
F) RCS
- La posizione di RCS appare in linea con quella espressa dagli altri
soggetti editori. In particolare RCS pone in via preliminare l’accento
sul tema del pluralismo informativo nel settore radiotelevisivo. La
società ripercorre nella propria memoria i passi salienti della
giurisprudenza costituzionale in materia, sottolineando la particolare
attenzione dedicata dalla Corte alla tutela del pluralismo, in quanto
strettamente connessa a principi costituzionalmente rilevanti.
- Riferendosi all’applicazione della legge la società sottolinea
come la tutela della concorrenza sia nel disegno del legislatore funzionale
alla tutela del pluralismo, soprattutto nell’accezione di pluralismo
esterno che consiste nella "garanzia della partecipazione del
maggior numero possibile di operatori nei limiti consentiti dal progresso
tecnologico raggiunto e dalla sussistenza di un mercato concorrenziale
ed efficiente" "vietate dalla legge sono, dunque, le posizioni
lesive del pluralismo; i criteri alla stregua dei quali operare l’accertamento
sono indicati negli art. 14 e 15 del Capo II, dedicato alla tutela
del concorrenza e del mercato.
- A salvaguardia ed in funzione del pluralismo delle fonti di informazione,
tali disposizioni introducono una disciplina antitrust "speciale"
la cui applicazione è rimessa non già (come l’antitrust
generale) all’AGCM ma all’AGCOM". La salvaguardia del principio
del pluralismo giustifica dunque l’adozione da parte del legislatore
di norme più stringenti rispetto alla disciplina generale della
concorrenza e da ciò discende il divieto di costituzione e
mantenimento di posizioni dominati, riferito sia al SIC sia ai singoli
mercati che lo compongono. Tale divieto assume un carattere generale
che si estende anche alle posizioni dominanti maturate per crescita
interna, rimarcando così la differenza con la disciplina generale
di tutela della concorrenza. L’accertamento di una posizione dominate
comporta, infine, l’adozione di misure deconcentrative in applicazione
del dispositivo di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97.
- Secondo RCS le posizioni di RAI ed RTI sul mercato televisivo sono
da considerare, in base alle risultanze istruttorie, di dominanza.
Quanto al mercato della raccolta pubblicitaria, il dato relativo a
Publitalia, conferma l’esistenza di una posizione dominante di quest’ultima.
La struttura duopolistica del mercato televisivo e l’integrazione
verticale di entrambi gli incumbents costituiscono, secondo
RCS, fattori aggravanti dell’effetto lesivo delle posizioni dominanti
accertate e rendono urgente l’adozione di misure di garanzia a tutela
del pluralismo. Da ciò discende la necessità dell’adozione
di misure deconcentrative previste dall’articolo 2, comma 7, della
legge n. 249/97. Tali misure, di natura temporanea e, come prescrive
la legge, soggette a periodica revisione in considerazione dell’evoluzione
dei mercati interessati, andrebbero adottate in ordine alle frequenze,
agli impianti di trasmissione, alle reti televisive e alle società
concessionarie.
G) Le misure proposte dalle parti
- Si propone di seguito uno schema riepilogativo delle misure proposte
dalle parti nel corso del procedimento:
| Misure proposte |
RCS |
L’Espresso |
FIEG |
AerAnti |
| A) Raccolta pubblicitaria |
| Rendere pubbliche e perfettamente trasparenti le condizioni
contrattuali praticate nei confronti degli inserzionisti pubblicitari |
|
√ |
|
√ |
| Ridurre temporaneamente i limiti di affollamento pubblicitario
per le reti degli operatori dominanti |
√ |
√ |
√ |
|
| Includere nel computo dei limiti di affollamento le telepromozioni |
√ |
√ |
√ |
√ |
| Inibire le trasmissioni di televendite da parte di RTI |
|
|
|
√ |
| Attivare di un sistema di monitoraggio dei limiti di affollamento,
con previsione di rimedi adeguati e proporzionali in caso di
sforamento |
√ |
√ |
√ |
|
| Impedire il c.d. traino pubblicitario |
|
|
|
√ |
| Divieto di esclusive nella raccolta pubblicitaria per le
concessionarie degli operatori dominanti |
√ |
|
|
|
| Divieto per le concessionarie di pubblicità televisiva
delle reti dominanti nell’analogico di raccogliere pubblicità
sul digitale fino allo switch-off analogico |
√ |
|
|
√ |
| Divieto per le concessionarie di pubblicità televisiva
sulle reti analogiche di raccogliere pubblicità sul digitale
relativamente ad eventi "premium" di cui abbiano
l’esclusiva |
√ |
|
|
|
| Inibire la raccolta pubblicitaria di una rete nazionale
per ciascuno degli operatori dominanti |
|
√ |
|
|
| B) Programmazione |
| Inibire agli operatori dominanti la trasmissione di eventi
premium al fine di facilitare i nuovi entranti nel mercato |
|
√ |
|
|
| Individuazione di modalità di cessione di contenuti
in favore di operatori minori |
|
√ |
|
|
| Adeguate misure per favorire l’accesso ai contenuti premium
da parte dei nuovi entranti nel mercato della tv digitale |
√ |
|
|
|
| Offrire finestre di trasmissione a favore di operatori terzi
all’interno della programmazione degli operatori dominanti |
|
√ |
|
|
| C) Frequenze e reti |
| Garantire un adeguato ed effettivo accesso alle frequenze
ed ai canali digitali terrestri ai nuovi entranti. |
√ |
|
|
|
| Introdurre limitazioni all’acquisizione di nuove frequenze
in capo a RAI e RTI per il passaggio al digitale. |
|
|
|
√ |
| Migrazione di un canale degli operatori dominanti in modalità
pay |
|
√ |
|
|
| Migrazione di un canale RAI verso una programmazione unicamente
di servizio pubblico |
|
√ |
|
|
| Misure di garanzia di un accesso effettivo e non discriminatorio
alle frequenze e ai canali digitali terrestri ai nuovi entranti. |
√ |
|
|
|
3. Valutazione della fattispecie
3.1. Il quadro giuridico di riferimento
- L’entrata in vigore della Legge ha comportato, in materia di concentrazioni
nel settore televisivo, un significativo mutamento dell’assetto normativo
esistente, consistente nell’affiancare alla rigida predeterminazione
di soglie percentuali un approccio basato sull’applicazione delle
regole mutuate dal diritto della concorrenza e dal nuovo quadro normativo
comunitario sulle comunicazioni elettroniche.
- Le soglie di limiti ex ante sono definite all’art. 15 della
Legge sia per le risorse tecniche che per quelle di tipo economico.
In particolare, per quanto concerne la raccolta di risorse economiche,
essa è limitata, dall’art. 15, comma 2, al "20% dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni". Parallelamente,
il medesimo comma ribadisce il "divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato
delle comunicazioni". L’art. 15 sancisce, dunque, la convivenza
di due generi di limiti: uno di tipo quantitativo riferito alle tradizionali
soglie percentuali, un altro mutuato dal diritto della concorrenza
in materia di posizioni dominanti, con l’unica differenza che la soglia
percentuale si riferisce solo al SIC, mentre il divieto di posizioni
dominanti colpisce tanto il SIC quanto i singoli mercati che ne fanno
parte, oltre ad intervenire in materia di limiti di affollamento pubblicitario.
- Per quanto concerne in particolare il limite riferito alle posizioni
dominanti sul mercato, l’art. 14, comma 2, precisa che il mercato
rilevante va individuato "conformemente ai principi di cui agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE". Tali disposizioni
precisano che "le autorità nazionali di regolamentazione,
tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti [per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di
mercato], definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione
nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio,
conformemente ai principi del diritto della concorrenza". In
particolare, i principi a cui l’Autorità, nella sua attività
di analisi, deve fare riferimento, sono da rinvenire nelle Linee direttrici
della Commissione e nella prassi e giurisprudenza comunitaria in materia
di tutela della concorrenza. Sul punto le Linee direttrici della Commissione
(6) specificano quanto segue: "La misura in cui l'offerta
di un prodotto o di un servizio in una determinata zona geografica
costituisce il mercato rilevante dipende dall'esistenza di vincoli
concorrenziali nel comportamento di fissazione dei prezzi del/dei
produttore/i o fornitore/i del servizio in questione. Per valutare
il comportamento delle imprese sul mercato occorrerà considerare
i due principali vincoli concorrenziali: la sostituibilità
i) sul lato della domanda e ii) sul lato dell'offerta. Un terzo vincolo
concorrenziale per il comportamento di un operatore è rappresentato
dalla concorrenza potenziale."
(6) Linee direttrici della Commissione
per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in GUCE C165/6
dell’11 luglio 2002.
- Appare evidente – sia in virtù del tenore letterale della
norma, che menziona testualmente solo i "principi" di cui
agli articoli 15 e 16 della direttiva-quadro, sia in base ad un’interpretazione
sistematica delle norme alla luce del principio di ragionevolezza
che non vede, tra i diciotto mercati contemplati dalla Commissione
nella Raccomandazione citata, i mercati considerati dalla delibera
n. 326/04/CONS – che delle disposizioni della direttiva-quadro richiamate
dalla Legge possono ritenersi applicabili non le norme procedurali
relative alla definizione dei mercati delle reti di comunicazione
elettronica, ma solo i principi relativi all’analisi dei mercati.
- La verifica che "non si costituiscano, nel sistema integrato
delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti
e che siano rispettati i limiti di cui all’art. 15" va condotta
alla luce dei parametri indicati dall’art. 14, comma 2, i quali toccano,
tra l’altro, i ricavi, il livello di concorrenza all’interno del sistema,
le barriere all’ingresso, le dimensioni di efficienza economica dell’impresa
e gli indici quantitativi di diffusione dei programmi. I criteri così
individuati servono, dunque, per il compimento dell’analisi di entrambi
i limiti, sia di quello percentuale, che di quello derivante dal diritto
antitrust.
- Qualora l’Autorità accerti il rischio di un prevedibile superamento
dei limiti di cui all’art. 15, essa ha il dovere, in base all’art.
14, comma 3, di "segnala[re] la situazione di rischio e indica[re]
l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato";
una volta accertata la violazione dei medesimi limiti, l’Autorità
deve provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97.
L’applicazione dell’art. 2, comma 7, è, quindi, ricondotta
espressamente dalla Legge ad entrambi i profili citati nei paragrafi
precedenti.
- In particolare, l’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97 prevede
che "l’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche
dei mercati [ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1
e 8 abrog], ferma restando la nullità di cui al comma 2,
adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi
delle posizioni [di cui al comma 1 o abrog] comunque lesive
del pluralismo" e detta, inoltre, le norme procedurali "affinché
esse vengano sollecitamente rimosse", anche attraverso l’adozione
di "misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda". Si tratta, pertanto,
di una disposizione provvista di una valenza sia sostanziale, nella
parte in cui sancisce il divieto di posizioni lesive del pluralismo,
sia procedurale, in quanto scandisce le attività che l’Autorità
è chiamata a compiere per rimuovere tali situazioni vietate.
- Non avendo la Legge abrogato il citato comma 7 dell’art. 2 della
legge n. 249/97, se non limitatamente ai riferimenti interni ai commi
soppressi, esso conserva la propria vigenza per i due profili indicati,
integrando ed arricchendo, in particolare attraverso il riferimento
alle posizioni lesive del pluralismo, il contenuto degli articoli
14 e 15 della Legge. Peraltro, quest’ultima non solo ne fa salvi i
contenuti, ma espressamente include i valori della concorrenza e del
pluralismo tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
menzionandoli all’art. 3 e precisando, all’art. 5, comma 1, lett.
a), che "il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma" ad una
serie di principi, tra i quali la "tutela della concorrenza nel
mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni
lesive del pluralismo". Trattandosi di principi, essi devono
orientare ogni intervento dell’Autorità nella materia de
qua; di conseguenza, l’applicazione degli artt. 14 e 15 non può
prescindere dal contenuto degli artt. 3 e 5.
- Dal combinato disposto delle norme indicate appare evidente la volontà
del legislatore di intervenire nei confronti di qualsivoglia posizione
di imprese operanti in ambito radiotelevisivo, sia essa di nuova formazione
o consolidata nel tempo, che possa costituire una minaccia per il
pluralismo dell’informazione, e questo indipendentemente dal fatto
che tale posizione possa definirsi dominante in base al diritto della
concorrenza. Ne discende che l’Autorità, nei suoi poteri di
indagine, può essere chiamata a investigare sui seguenti aspetti:
- la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo,
anche se non necessariamente dominanti (art. 2, comma 7, legge n.
249/97 e art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 112/04);
- la costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che
compongono il SIC (artt. 14, comma 2, e 15, comma 2, legge n. 112/04);
- la costituzione di posizioni dominanti nel SIC (art. 14, comma
2, legge n. 112/2004);
- il superamento dei limiti percentuali riferiti alla raccolta di
risorse economiche nell’ambito del SIC (art. 15, comma 2, legge
n. 112/04).
- Tali ambiti di indagine non risultano indicati secondo un preciso
ordine di priorità, essendo lasciata all’Autorità la
discrezionalità tecnica di avviare le indagini secondo le proprie
valutazioni anche in base ai dati in proprio possesso. L’Autorità
può, dunque, decidere di procedere dal particolare al generale
e dare avvio dapprima all’analisi di segmenti del SIC e poi procedere
alla quantificazione del sistema nel suo complesso o in modo inverso.
I due binari sono tra loro indipendenti, fermo restando l’obbligo
di investigare su entrambi i fronti.
3.2. La sussistenza di posizioni dominanti o
lesive del pluralismo
3.2.1. I parametri per l’analisi dei mercati
- L’indagine avviata con la delibera n. 326/04/CONS si inserisce in
un quadro normativo profondamente innovato e mira a dare una prima
applicazione al complesso sistema di disposizioni introdotto dalla
Legge. Per creare un ponte di collegamento tra le verifiche previste
dalla legge n. 249/97 e quelle richieste dalla Legge, l’analisi dei
mercati, così come individuati nel corso dell’istruttoria alla
luce dei nuovi parametri legislativi di riferimento, è stata
svolta tenendo nel massimo conto i dati raccolti all’esito degli accertamenti
relativi alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo
conclusisi con le delibere n. 226/03/CONS per quanto riguarda il triennio
1998-2000 e n. 117/04/CONS relativamente al triennio 2001-2003.
- Questo approccio bifronte, rivolto al passato per quanto riguarda
gli elementi istruttori raccolti e al futuro per ciò che attiene
alla valutazione di tali dati, consente di riconoscere al procedimento
avviato con la delibera n. 326/04/CONS un carattere di specialità
che impone all’Autorità di adottare le proprie decisioni in
base ad una lettura sistematica del complesso delle norme di riferimento
e tenendo conto del fatto che ad esso seguiranno ulteriori analisi:
l’analisi del cd. mercato 18 relativo ai servizi di diffusione radiotelevisiva
per la trasmissione di contenuti agli utenti finali così come
individuato dalla Raccomandazione della Commissione 2003/311/CE (7)
e l’analisi del sistema integrato delle comunicazioni ai sensi dell’art.
15 della Legge.
(7) Raccomandazione della Commissione
2003/311/CE dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti
di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche
suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, in GUCE L 114/45 dell’8 maggio 2003.
- In attesa del compimento di tali ulteriori indagini, i mercati individuati
dall’Autorità nella delibera di avvio, quello televisivo e
delle relative fonti di finanziamento così come ulteriormente
segmentati durante lo svolgimento dell’istruttoria nei mercati della
vendita di pubblicità sul mezzo televisivo e della vendita
di programmi a pagamento, sono stati analizzati sia in base ai parametri
derivanti dal diritto della concorrenza come definiti dalla Commissione
europea nelle Linee direttrici, al fine di verificare la sussistenza
di situazioni di significativo potere di mercato e dunque di posizioni
dominanti, sia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale
allo scopo di accertare l’eventuale sussistenza di posizioni lesive
del pluralismo, pur se non dominanti.
- Le direttive in materia di comunicazioni elettroniche tracciano
una linea di equivalenza tra i due concetti di "significativo
potere di mercato" e "posizione dominante", tenuti
distinti nel previgente quadro normativo in materia di telecomunicazioni
in base al quale una quota di mercato superiore al 25% integrava la
presunzione di una "notevole forza di mercato" in capo all’impresa
in questione, lasciando che la valutazione di eventuali abusi di posizioni
dominanti si compisse secondo la prassi e la giurisprudenza sviluppatesi
in materia di diritto della concorrenza. Tale diversità di
approccio si spiega in considerazione del fatto che le direttive previgenti
miravano a liberalizzare un mercato di originaria connotazione monopolistica,
mentre i mercati delle comunicazioni elettroniche appaiono oggi pienamente
liberalizzati. Per tale ragione il nuovo quadro normativo ha elevato
la soglia di presunzione adeguandosi ai parametri di derivazione antitrust,
sicché la presunzione di un significativo potere di mercato,
e dunque, di posizione dominante, opera solo se è superata
la soglia del 40%, mentre ne costituisce la prova una quota di mercato
superiore al 50%.
- Le Linee direttrici della Commissione precisano, peraltro, che l’ampiezza
delle quote di mercato non basta per stabilire l’esistenza di una
posizione dominante, in quanto esse "indicano semplicemente la
possibilità che si sia in presenza di un operatore che gode
di una posizione dominante". La posizione di un’impresa va dunque
analizzata anche alla luce di altri criteri al fine di stabilire se
essa è in grado di "comportarsi in misura notevole in
modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai
consumatori", come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria
in materia di concorrenza.
- Le Linee direttrici individuano i seguenti criteri: "dimensione
globale dell’impresa, controllo di infrastrutture difficili da duplicare,
vantaggi o superiorità a livello tecnologico, mancanza o insufficienza
di contropotere da parte degli acquirenti, accesso facile o privilegiato
ai mercati finanziari/risorse finanziarie, diversificazione dei prodotti/servizi
(ad es. offerta di servizi o prodotti aggregati), economie di scala,
economie di diversificazione, integrazione verticale, una rete di
distribuzione e vendita molto sviluppata, mancanza di concorrenza
potenziale, barriere all’espansione". Nell’adeguarsi a tale impianto
la Legge ha individuato i criteri indicati all’art. 14, comma 2, chiamando
l’Autorità a tenere conto "tra l’altro, oltre che dei
ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle
barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza
economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi". Si tratta di una cernita
di criteri che risultano maggiormente adatti all’analisi dei mercati
contemplati dalla legge. Tale elenco non esaustivo consente, pertanto,
anche il ricorso ad altri criteri quali, ad esempio, l’integrazione
verticale.
3.2.2. L’esito dell’analisi dei mercati individuati
nella delibera di avvio
- La delibera n. 326/04/CONS ha assunto come mercato rilevante per
l’attività procedimentale quello televisivo e le relative fonti
di finanziamento, ferma restando la possibilità di valutare
un’eventuale ulteriore segmentazione in conformità ai principi
enunciati negli art. 15 e 16 della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. In particolare, il mercato
rilevante individuato dalla delibera è composto dai ricavi
derivanti da pubblicità, canone e offerte televisive a pagamento.
- Rispetto al perimetro definito dalla delibera n. 326/04/CONS, l’analisi
è stata svolta in conformità al dispositivo dell’art.
14, comma 2, della Legge. L’attività istruttoria ha evidenziato
la presenza di barriere di carattere giuridico ed economico che limitano
la possibilità di ingresso nel mercato di nuovi attori. La
concentrazione degli ascolti in capo agli operatori RAI ed RTI fornisce,
con particolare riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria,
un vantaggio competitivo durevole che può essere replicato
nelle offerte su reti digitali terrestri, con rischi di restrizione
della concorrenza in un orizzonte di medio periodo. La difficoltà
di contendere risorse finanziare agli operatori dominanti costituisce
un fattore ostativo allo sviluppo di un pluralismo esterno. L’unico
nuovo entrante di rilievo, nel periodo di riferimento, è stato
Sky Italia, il quale ha sviluppato la sua azione competitiva nel mercato
delle offerte a pagamento, dunque senza porsi in concorrenza diretta
con gli incumbent.
- Le rendite di posizione maturate sul versante delle trasmissioni
analogiche, fanno sì che RTI e RAI siano gli attori con maggiori
capacità di effettuare investimenti e ciò può
determinare un effetto di trascinamento del potere di mercato sui
mercati collegati tra cui particolare rilievo assumono quello dei
diritti e quello dei servizi di trasmissione.
- Con riferimento agli indici di ascolto, l’analisi ha evidenziato
una concentrazione dello "share" intorno al 90% complessivo
in capo ai soggetti RAI ed RTI nel periodo oggetto di analisi. I soggetti
"minori", anche quando riescono a "contattare"
il telespettatore, non appaiono in grado di sviluppare un ascolto
durevole da parte dell’utente. Tale distribuzione degli indici di
ascolto può comportare il rischio di una riduzione del pluralismo
effettivo nel panorama del sistema televisivo.
- L’analisi sulla dimensione economica delle imprese ha evidenziato
nel nuovo contesto il formarsi di uno scenario competitivo duale dove
interagiscono soggetti verticalmente integrati e meri fornitori di
contenuti. Le imprese di maggiori dimensioni tenderanno a competere
nell’offerta di contenuti premium, gli editori puri potranno
offrire prodotti di nicchia prevalentemente a carattere tematico.
- Per la tutela del pluralismo assume, dunque, particolare rilievo
la concreta possibilità di accesso alle reti digitali da parte
degli operatori minori e di potenziali nuovi entranti. In tale ambito
è importante bilanciare l’esigenza degli incumbent di
un adeguato ritorno sugli investimenti infrastrutturali, con l’esigenza
di garantire accesso alle reti ai fornitori di contenuti, per consentire
un equilibrato sviluppo del sistema anche con l’ingresso di nuovi
soggetti nelle tecnologie alternative all’analogico terrestre.
- In sintesi, l’analisi svolta sul complesso delle risorse del settore
televisivo in conformità ai parametri dell’art. 14, comma 2,
della Legge, conferma le precedenti valutazioni dell’Autorità
in materia, rilevando che il mercato è caratterizzato da una
struttura "marcatamente duopolistica" (8).
(8) Relazione Annuale sull’attività
svolta e sui programmi di lavoro – 30 giugno 2004.
- L’ulteriore segmentazione svolta in conformità ai principi
del diritto della concorrenza ha evidenziato tra i mercati rilevanti
nell’ambito del complesso del settore delle risorse del sistema televisivo,
anche il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo
ed il mercato delle offerte televisive a pagamento.
- Per le offerte televisive a pagamento su piattaforme cavo e satellite
un’analisi delle quote di mercato non è apparsa significativa
in ragione dell’assetto determinatosi a seguito della citata operazione
di concentrazione Newscorp/Telepiù, mentre l’offerta televisiva
a pagamento su piattaforma digitale terrestre è apparsa in
grado, nel medio periodo, di effettuare una pressione competitiva
sull’incumbent in questo mercato, ma configurandosi al momento
come un mercato emergente. L’Autorità, allo stato, non ravvisa
situazioni di criticità tali da necessitare l’adozione di misure
volte a riequilibrare il mercato.
- Il canone di abbonamento alle radiodiffusioni nell’ambito di un’analisi
svolta in conformità ai principi del diritto della concorrenza,
non può individuare un mercato rilevante a sé stante,
in ragione della non contendibilità da parte degli altri attori
del mercato. Pur tuttavia, il canone, in qualità di ricavo
iscritto nel bilancio della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, rientra nel complesso delle risorse del sistema radiotelevisivo
e ne influenza le dinamiche competitive. Peraltro, nel periodo oggetto
di analisi, esso non era ancora sottoposto al vincolo di separazione
contabile introdotto dall’art. 18, comma 1, della Legge, regime che
è prevedibile sia effettivamente attuato non prima dell’esercizio
contabile 2005, e quindi ragionevolmente verso la fine del 2006.
- L’attività istruttoria, con riferimento alla raccolta pubblicitaria,
ha confermato le quote rilevate nell’ambito della delibera n. 326/04/CONS.
L’analisi delle quote di mercato va svolta in conformità con
i principi enunciati nelle citate Linee direttrici della Commissione.
- Al 2003, Publitalia ’80 detiene una quota del 62,7% del mercato
della raccolta pubblicitaria, il secondo operatore SIPRA raccoglie
una quota di risorse pari al 27,7% e non appare dunque in grado di
effettuare una adeguata pressione competitiva. Il parametro dell’audience,
indica una quota di share pari al 43,9% nel 2003 per le reti
clienti di Publitalia. La quota di ricavi maturati dalla concessionaria
di pubblicità risulta più che proporzionale rispetto
alla quota di share, principalmente in ragione della disciplina
asimmetrica relativa ai limiti di affollamento pubblicitario, più
stringenti per la concessionaria del servizio pubblico. Tale fattore
distorsivo fa sì che un investitore intenzionato ad acquistare
spazi pubblicitari durante programmi con un elevato livello di share
– una volta che RAI abbia saturato i suoi spazi – potrà rivolgersi
esclusivamente a Publitalia. La società si trova nella condizione
di significativo potere di mercato così come definito dal nuovo
quadro comunitario, avendo la possibilità di attuare comportamenti
indipendenti dai concorrenti e dai clienti.
- Pur se l’attività di segmentazione svolta in conformità
ai principi del diritto della concorrenza abbia portato all’individuazione
dei mercati della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo e delle
offerte a pagamento, ai fini di un’analisi sul pluralismo appare particolarmente
rilevante la valutazione del complesso delle risorse televisive e
della loro distribuzione tra gli operatori. In proposito risulta condivisibile
l’analisi svolta dall’AGCM, nella citata Indagine conoscitiva del
settore televisivo, che ha evidenziato "l’esistenza nei diversi
mercati del settore televisivo di fattori di natura strutturale che,
influenzando le leve strategiche in capo a Fininvest e RAI, nel mercato
della raccolta pubblicitaria televisiva, hanno inciso sul potere di
mercato dei due incumbent e hanno impedito il libero dispiegarsi
del gioco della concorrenza in tale ultimo mercato."
- Come l’Autorità ha avuto modo più volte di evidenziare
sin dalla delibera n. 365/00/CONS (9), la tutela del pluralismo
costituisce principio da sempre affermato dalla Corte costituzionale
nelle diverse pronunce in materia di raccolta di risorse nel sistema
radiotelevisivo, e da ultimo nella sentenza n. 466 del 20 novembre
2002. L'esigenza che la diffusione di programmi, realizzata con qualsiasi
mezzo tecnico, garantisca il pluralismo, l'obiettività, la
completezza e l'imparzialità delle informazioni, l'apertura
alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali e religiose, è
infatti sentita come presupposto essenziale per lo sviluppo democratico.
(9) Delibera n. 365/00/CONS del 12-13
giugno 2000 recante “Accertamento della sussistenza di posizioni
dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°
163 del 14 luglio 2000, supplemento ordinario n° 110.
- Alla luce di tale costante giurisprudenza costituzionale, posizioni
di così forte concentrazione di risorse sia in termini di infrastrutture,
che di risorse economiche e di audience quali quelle che l’Autorità
ha riscontrato in capo a RAI e RTI, individuano un duopolio simmetrico
nel mercato televisivo da ritenersi mantenimento di posizione lesiva
del pluralismo ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge e dell’art.
2, comma 7, della legge n. 249/97.
3.3. Le misure di cui all’art. 2, comma 7, della
legge n. 249/97
3.3.1. La natura delle misure
- La sussistenza di posizioni comunque lesive del pluralismo giustifica
un intervento dell’Autorità finalizzato all’adozione di misure
volte a ripristinare una situazione di maggiore equilibrio nei mercati
considerati. Ciò anche al fine di evitare che le posizioni
detenute dai due maggiori operatori del settore televisivo si trasferiscano
nella tecnica digitale terrestre, saturando nuovi spazi di mercato.
- Tale intervento ha natura pro-competitiva e non richiede una puntuale
delimitazione da parte della legge, in quanto la scelta delle misure
da adottare non è circoscrivibile a priori, ma va orientata
secondo le esigenze specifiche dei mercati considerati nel rispetto
del criterio di proporzionalità che impone di soddisfare l'interesse
pubblico prevalente, nel caso di specie il pluralismo, con il minor
pregiudizio possibile di tutti gli altri interessi considerati, ovvero
quelli degli operatori in posizione lesiva del pluralismo.
- Le misure previste dall’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97 assumono
carattere temporaneo, in quanto destinate ad avere efficacia fintantoché
resti immutato lo stato dei fatti che ne ha motivato l’applicazione
e finalizzate al ripristino di una situazione di equilibrio nei mercati
considerati. La loro natura asimmetrica, in quanto volte a limitare
il vantaggio competitivo che gli operatori notificati hanno rispetto
agli altri operatori dei mercati individuati, le giustifica, inoltre,
alle luce del principio di uguaglianza, che impone di trattare diversamente
situazioni diverse tra loro. Ad ulteriore sostegno di quanto rilevato,
si pone altresì l'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CEE
n. 4064/89 che individua tra gli "interessi legittimi", atti a giustificare
interventi restrittivi degli Stati membri, anche la pluralità
dei mezzi di informazione.
3.3.2. La definizione del contenuto delle misure
- Il graduale passaggio attualmente in corso dal sistema di trasmissione
analogico a quello digitale rende vieppiù necessaria la condizione
di transitorietà delle misure, che dovranno tenere conto non
solo delle posizioni attualmente esistenti sul mercato, ma anche delle
possibili ripercussioni sui mercati emergenti. Nel definirne il contenuto,
le modalità e i tempi di applicazione, l’Autorità ne
valuta l’efficacia all’interno di un mercato in fase di transizione
tecnologica. L’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97 pone, infatti,
per le misure da adottare in caso di sussistenza di posizioni comunque
lesive del pluralismo, oltre al vincolo della proporzionalità
della misura, anche quello della sua efficacia rispetto all’obbligo
di risultato individuato dal legislatore nell’"inibi[rne] la
prosecuzione e ordina[rne] la rimozione degli effetti". Ciò
induce a ritenere che le misure da adottarsi debbano essere volte
a garantire l’accesso alle nuove infrastrutture tecnologiche anche
ai soggetti non verticalmente integrati, a favorire un equilibrio
nella distribuzione del complesso delle risorse del sistema anche
attraverso una segmentazione dell’audience ed a rimuovere gli
effetti delle posizioni definite come lesive del pluralismo anche
nei singoli mercati.
- Tra le misure proposte dai soggetti intervenuti nel corso del procedimento
si possono annoverare obblighi comportamentali di trasparenza e di
non discriminazione, misure volte a incidere sulla programmazione
dei contenuti premium o sui limiti di affollamento pubblicitario,
interventi volti ad incidere sull’integrazione verticale degli operatori,
come la separazione contabile o societaria e il divieto di raccolta
pubblicitaria su reti digitali nei confronti della concessionaria
di pubblicità in posizione dominante.
- In merito alle possibili misure, oltre a definire quelle concretamente
applicabili in base ai criteri di proporzionalità, efficacia
e ragionevolezza, occorre individuare quelle che possono essere direttamente
attuate dall’Autorità, nell’ambito delle competenze ad essa
attribuite dalla legge, e quelle che possono costituire oggetto di
apposita segnalazione al Governo, esulando dai poteri di intervento
dell’Autorità.
- Quanto alla possibilità di incidere sui limiti di affollamento
pubblicitario, in particolare su quelli orari in virtù della
loro maggiore efficacia, va rilevato che l’art. 2, comma 7, della
legge n. 249/97, consente all’Autorità di adottare non solo
i provvedimenti necessari per "eliminare" le posizioni lesive
del pluralismo, ma anche quelli necessari per "impedirne"
la formazione.
- Allo stato, i limiti di affollamento orario sono dettati dalla legge
n. 223/90 e successive modificazioni nella misura del 12% per la concessionaria
pubblica (comma 6) e del 18% per le concessionarie private (comma
7). Le disposizioni applicabili alle emittenti analogiche sono state
richiamate per relationem dall’Autorità nei confronti
delle emittenti satellitari dalla delibera n. 127/00/CONS e di quelle
operanti in tecnica digitale terrestre dalla delibera n. 435/01/CONS.
- In considerazione della rilevata esigenza di evitare che la concentrazione
delle risorse riscontrata in ambito analogico si replichi anche in
ambito digitale e in conformità con la ratio dell’art.
2, comma 7, della legge n. 249/97 nonché con la facoltà,
prevista dall’art. 3 della direttiva 89/552/CEE cd. Televisione senza
frontiere, di richiedere alle emittenti televisive soggette alla propria
giurisdizione "di rispettare norme più particolareggiate
o più rigorose", appare ragionevole e proporzionato rispetto
allo scopo una misura asimmetrica che riduca temporaneamente i limiti
di affollamento pubblicitario per i programmi diversi dal simulcast,
equiparandoli a quelli previsti per la concessionaria pubblica per
un periodo limitato nel tempo – fino alla data prevista dalla legge
per la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – e rivedibile,
ferma restando la riserva di legge per limitazioni strutturali e permanenti
nella disciplina limiti di affollamento pubblicitario.
- Nel definire le misure concretamente applicabili ai mercati considerati
nell’analisi dell’Autorità, è stata verificata l’eventuale
necessità di graduare gli interventi, distinguendo tra misure
immediatamente applicabili e misure che necessitano di una fase attuativa.
- Un strumento per intervenire sullo sviluppo del pluralismo all’interno
della medesima piattaforma trasmissiva può consistere nel prevedere
una quota di capacità trasmissiva da cedere a determinate condizioni
a fornitori di contenuti non verticalmente integrati, la cui programmazione
possa risultare idonea a diversificare la distribuzione delle risorse
pubblicitarie, in particolare nel caso in cui tali emittenti siano
di particolare attrattività in termini di audience.
Ciò può realizzarsi estendendo nel tempo l’applicabilità
della previsione contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, della legge n.
66/2001(10) in base alla quale "ciascun soggetto che
sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare,
in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale,
pari opportunità e comunque almeno il 40% della capacità
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da
parte di altri soggetti che non siano società controllanti,
controllate o collegate". L’obbligo di tale riserva, che è
legato secondo la legge alla sola fase della sperimentazione della
diffusione televisiva digitale terrestre, può essere esteso
per gli operatori notificati fino alla completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, a seguito
della quale si conseguirà un utilizzo efficiente delle risorse
frequenziali. Da questa misura è ragionevole attendersi ricadute
positive in termini di ingresso nel mercato da parte di operatori
non integrati nonché di crescita del pluralismo informativo.
La scelta dei programmi a cui destinare la quota di riserva, prolungata
nel tempo, dovrebbe pertanto essere subordinata al rispetto delle
condizioni stabilite in appositi disciplinari adottati da parte dell’Autorità,
sulla falsariga di quanto avviene in Francia dove i cahiers de
charges che definiscono il regime giuridico applicabile alle emittenti
sono adottati dall’autorità nazionale di regolamentazione Conseil
Superieur de l’Audiovisuel (CSA) (11).
(10) Legge 20 marzo 2001, n. 66 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
".
(11) http://www.csa.fr/infos/textes/textes_resultats.php?cat=7
- Una misura che può ritenersi proporzionata e adeguata allo
scopo perseguito consiste nel monitorare le condotte commerciali della
concessionaria di pubblicità notificata, con particolare riferimento
all’eventuale esistenza di sconti personalizzati e modalità
di vendita a pacchetto: in tal modo l’operatore può collocare
congiuntamente a spazi televisivi di maggiore ascolto fasce di minore
attrattiva per l’investitore, impedendogli, di fatto, di diversificare
il proprio investimento su diversi editori o mezzi di trasmissione.
Pertanto, si ritiene opportuno imporre alla concessionaria di pubblicità
la trasmissione all’Autorità della documentazione relativa
alla vendita di spazi pubblicitari, onde verificare la trasparenza
e non discriminazione delle condotte commerciali.
- Al fine di impedire che l’attuale livello di concentrazione delle
risorse in campo pubblicitario si trasferisca dall’ambito analogico
a quello digitale, saturando anche i nuovi spazi disponibili, è
opportuno imporre alla concessionaria notificata l’obbligo di relazionare,
dando separata evidenza dei ricavi provenienti dalla raccolta pubblicitaria
nel sistema analogico e di quelli provenienti dalla raccolta pubblicitaria
nel sistema digitale terrestre e, in prospettiva, in accordo con la
tempistica prevista dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97,
la separazione societaria.
- Tra le misure mirate ad accelerare lo sviluppo della tecnica digitale
terrestre ed il conseguente aumento delle risorse tecniche ed economiche,
acquistano rilievo interventi volti a superare gli elementi di criticità
in merito allo sviluppo delle reti digitali terrestri individuati
dall’Autorità nella Relazione redatta ai sensi della legge
n. 43/2004. In particolare, in tale Relazione fu segnalato che il
numero di trasmettitori in tecnica digitale costituiva, allo stato,
una percentuale ancora modesta rispetto a tutti gli impianti operanti
sul territorio nazionale, mentre permanevano tutti i problemi derivanti
da una situazione sbilanciata e disordinata di utilizzo delle frequenze.
Al fine di superare tale "strozzatura" che rischia di vanificare
l’accelerazione impressa dal contesto normativo allo sviluppo del
digitale terrestre, in termini di sviluppo del pluralismo attraverso
la crescita della capacità trasmissiva acquisibile sul mercato
per gli operatori minori, pare opportuno imporre alle imprese che
detengono il maggior numero di impianti operanti in tecnica analogica
l’obbligo di accelerare la transizione alla tecnologia digitale.
- Un ulteriore elemento di criticità è stato individuato
dall’Autorità nell’attuale programmazione digitale, che rimane
largamente al di sotto delle potenzialità che il mezzo offre,
con il conseguente rischio che non vi sia sufficiente interesse da
parte dei telespettatori all’adozione della nuova tecnologia. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere
un ruolo incisivo nel processo di accelerazione della diffusione delle
offerte in tecnica digitale attraverso investimenti significativi
in una nuova programmazione mediante la realizzazione di un canale
generalista specificamente dedicato alle trasmissioni digitali terrestri
finanziato solo dal canone, fermo restando il limite al cumulo dei
programmi di cui all’art. 15, comma 1, della Legge.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
CONSIDERATA la necessità di evitare che la concentrazione di
risorse caratterizzante il sistema analogico si trasli nel sistema della
televisione digitale terrestre con rischi di restrizione della concorrenza
nel medio-lungo periodo;
CONSIDERATO che l’analisi svolta in conformità con i principi
di tutela del diritto della concorrenza ha evidenziato una concentrazione
di risorse tecniche ed economiche in capo ad un numero esiguo di operatori;
RITENUTO di dover tutelare il pluralismo dell’informazione nel settore
televisivo con particolare riferimento al pluralismo esterno così
come definito da costante giurisprudenza costituzionale;
RITENUTO di dover adottare delle misure, ai sensi dell’art. 2, comma
7, della legge n. 249/97, di riequilibrio del mercato, rivedibili alla
luce dell’evoluzione dello scenario competitivo e, in ogni caso, all’esito
della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni;
ACCERTATO che:
- Il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua
ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle
società RAI S.p.A. e RTI S.p.A. con la collegata Publitalia
’80 S.p.A..
delibera
Articolo 1
Misure ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97
- Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97 sono adottate
le seguenti misure:
- nei confronti di RAI e RTI:
- obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive
terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale
di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni
di cui all’art. 2, comma 1;
- obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a
fornitori indipendenti di contenuti, nell’ambito della quota
del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri di cui all’art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della
legge n. 66/2001, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 2;
- nei confronti di RTI:
- obbligo di avvalersi, secondo il calendario di cui all’art.
2, comma 3, di una concessionaria di pubblicità diversa
da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni
in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast;
- divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione
televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in
misura superiore al 12% di ogni ora a partire dal 30 giugno
2005 fino al 31 dicembre 2006;
- nei confronti di RAI:
- obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia
digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista
attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità
su reti digitali terrestri secondo le condizioni di cui all’art.
2, comma 4;
- nei confronti di Publitalia:
- fino all’attuazione della misura di cui all’art. 1, comma
1, lett. b), n. 1, da parte di RTI, obbligo di operare la separazione
contabile tra le attività di raccolta pubblicitaria sulle
reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria
sulle reti digitali terrestri, alle condizioni di cui all’art.
2, comma 5;
- obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie
nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza
degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo
le modalità definite dall’art. 2, comma 6.
Articolo 2
Modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 1
- Ai fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, salvo ed impregiudicato
il rispetto del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale e del futuro piano di attuazione di cui all’art. 22
della legge n. 112/2004, RAI e RTI predispongono un programma tecnico
opportunamente articolato volto ad accelerare la transizione al digitale
terrestre mediante l’utilizzo razionale delle frequenze che preveda,
in particolare, la predisposizione di tutti gli impianti operanti in
tecnica analogica per la tecnica digitale terrestre. Tale programma
deve essere presentato all’Autorità entro il 30 giugno 2005 che
lo approva entro due mesi sentito il Ministero delle comunicazioni.
Il medesimo programma deve essere realizzato entro nove mesi dalla sua
approvazione.
- I fornitori di contenuti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n.
2, sono individuati in base a un disciplinare adottato dall’Autorità
entro il 30 giugno 2005 che ne definisce, fatto salvo quanto previsto
dalla delibera n. 253/04/CONS, le caratteristiche in termini di attrattività
dei programmi sotto il profilo dell’audience e della capacità
di raccolta pubblicitaria. L’obbligo di cui alla medesima disposizione
si applica fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale. Se la capacità
trasmissiva da destinare a terzi risulta integralmente occupata alla
data di notifica del presente provvedimento, l’obbligo deve essere assolto
alla prima scadenza contrattuale utile.
- Ai fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, RTI, entro dodici
mesi dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta ad avvalersi
di una concessionaria diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria
sulle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
- RAI, entro il 30 giugno 2005, predispone il piano editoriale del
programma di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, valorizzando la
novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare
la diffusione del digitale terrestre, anche riguardo alla diffusione
della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane,
e lo trasmette all’Autorità per l’approvazione.
- Ai fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, a partire dal
30 giugno 2005 Publitalia presenta trimestralmente all’Autorità
una relazione sull’attuazione della contabilità dando separata
evidenza dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria sulle reti
analogiche e dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria sulle
reti digitali terrestri.
- Publitalia trasmette all’Autorità, entro il 30 giugno 2005,
per l’approvazione, uno schema relativo alle modalità di trasmissione
periodica della documentazione rilevante per la vigilanza sull’obbligo
di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, salvo il diritto dell’Autorità,
secondo le sue procedure ispettive, di procedere alla verifica dei singoli
atti.
Articolo 3
Clausola di rivedibilità
- Le misure di cui all’art. 1 sono rivedibili alla luce dell’evoluzione
dello scenario competitivo entro dodici mesi e, in ogni caso, all’esito
della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni,
salvo quanto previsto dal comma 2.
- La misura di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, ha efficacia
previa deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità e dal Ministero
delle comunicazioni ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 4,
della legge n. 112/2004 in merito alle linee-guida sul contenuto degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Articolo 4
Avvio di un’indagine conoscitiva
- L’Autorità avvia un’indagine conoscitiva volta ad accertare
le condizioni attuali e i possibili sviluppi futuri, sotto il profilo
del pluralismo e della concorrenza, del mercato dei contenuti anche
con riferimento alla gestione dei diritti di esclusiva nonché
alle modalità di accordo tra i fornitori di contenuti e gli operatori
delle diverse piattaforme digitali. Il Dipartimento vigilanza e controllo
aggiorna periodicamente il Consiglio sugli sviluppi dell’indagine che
si conclude entro dodici mesi.
Articolo 5
Segnalazione al Governo
- Segnala al Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 1,
della legge n. 249/97, l’esigenza di adottare, anche attraverso un riassetto
organico della disciplina del settore editoriale, misure di riequilibrio
nella distribuzione delle risorse tra il mezzo radiotelevisivo e stampa
quotidiana e periodica.
Il presente provvedimento è notificato alle società RAI
S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia ’80 S.p.A., ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità e sul sito web www.agcom.it.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 26 e 27, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Roma, 2 marzo 2005
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IL PRESIDENTE |
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Enzo Cheli
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
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Alfredo Meocci
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Vincenzo Monaci
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Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
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Roberto Viola |
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