Delibera n. 133/07/CIR

Approvazione delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi bitstream (mercato 12)

 

Pubblicata su questo Sito in data 28/12/07
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n.21

 

Allegato 1 - Dettaglio delle offerte bitstream nei paesi oggetto del benchmark

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 dicembre 2007;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS concernente il “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTA la delibera n. 82/06/CIR concernente “Offerta ADSL Wholesale Flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20Mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet/IP”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2007, n. 44;

VISTA la delibera n. 249/07/CONS recante “Modalità di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2007, n. 132 – supplemento ordinario n. 135;

VISTA la comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2007, con cui è stato dato avvio al procedimento di “Valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2007 per i servizi bitstream secondo quanto disposto dalla delibera n. 249/07/CONS", a seguito della pubblicazione, da parte di Telecom Italia S.p.A. dell’Offerta di Riferimento relativa ai servizi bitstream per l’anno 2007, in data 13 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 115/07/CIR recante “Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi bitstream (mercato 12)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007n. 258;

SENTITA, in data 12 settembre 2007, l’Associazione Italiana Internet Providers (di seguito AIIP);

SENTITA, in data 18 settembre 2007, la società WIND TELECOMUNICAZIONI;

SENTITA, in data 25 settembre 2007, la società FASTWEB;

SENTITA, in data 28 settembre e 4 dicembre 2007, la società TELECOM ITALIA;

SENTITE, in data 19 novembre 2007, le società WIND TELECOMUNICAZIONI, FASTWEB, EUTELIA, TISCALI, TELE2, VODAFONE;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;

CONSIDERATO che l’art.3 comma 6 della delibera n. 115/07/CIR stabilisce che le condizioni economiche, da approvare con specifico provvedimento, decorrono dalla data di ripubblicazione dell’offerta di riferimento bitstream ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta delibera;

CONSIDERATO che l’art.23 della delibera n. 249/07/CONS stabilisce che Telecom Italia formula i prezzi dei servizi bitstream nel rispetto dei seguenti criteri:

1. allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi bitstream;

2. conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi;

3. applicazione di meccanismi di recupero di efficienza sui costi;

4. coerenza con i prezzi dei servizi di accesso regolati in altri mercati. In particolare, dovrà essere garantito il rispetto dell’obiettivo della promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale: per cui, in accordo con l’approccio della “scala degli investimenti” (ladder of investment), il prezzo dei servizi bitstream dovrà essere coerente con quello del servizio di unbundling, al fine di non disincentivare questa modalità di competizione infrastrutturale;

5. prezzo dei servizi IP inferiore o uguale al prezzo dei servizi ATM con caratteristiche equivalenti;

6. effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

CONSIDERATO che l’Autorità, già nelle premesse della delibera n. 249/06/CONS, aveva ritenuto condivisibile la possibilità di adottare, al fine di determinare il prezzo dei servizi bitstream, un modello prospettico di tipo bottom up. Tuttavia, in assenza di un modello condiviso, l’Autorità aveva ritenuto che i prezzi dell’offerta bitstream ATM ed Ethernet/IP per l’anno 2007 debbano essere valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria (Co.Re) 2006 o comunque, se anche si utilizzasse la Co.Re 2005, questo dovesse essere fatto introducendo le opportune correzioni che tengono conto della evoluzione dei volumi di traffico e dei costi tra il 2005 ed il 2006.

CONSIDERATO che i criteri di cui all’art.23 della delibera n. 249/07/CONS e sopra richiamati sono da intendersi come addizionali rispetto a quello dell’orientamento al costo sulla base di contabilità regolatoria. Il criterio dell’allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi bitstream, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi bitstream in Italia, potrà essere utilizzato, almeno fino a che la contabilità regolatoria non sarà sufficientemente stabile da condurre a prezzi propriamente allineati ai costi sottostanti. Il criterio principale per l’individuazione delle migliori pratiche europee in tema di pricing sarà l’effettiva applicabilità al contesto di mercato italiano dell’offerta bitstream degli operatori notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati criteri quali a) la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio, b) la copertura di rete, nonché c) la struttura e la similarità delle offerte bitstream e dei principi regolamentari ad esse sottostanti.

CONSIDERATO, ai fini di valutazioni in merito al contesto internazionale, che:

1. i paesi dell’EU 15 dove è stato regolamentato il bitsream sono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;

2. tra questi, i paesi dell’UE che presentano i livelli più elevati di penetrazione della banda larga (ovvero il rapporto tra il numero complessivo di accessi a banda larga e la popolazione) sono la Danimarca e l’Olanda, con valori dell’ordine del 30%, seguita da Finlandia, Svezia e Belgio, con valori compresi tra il 26% e il 22%, Regno Unito (20%), Francia (19%), Germania (16%), l’Italia e la Spagna (14%). Pertanto, con riferimento al criterio a) precedentemente richiamato l’Italia ha un livello di diffusione della banda larga nella popolazione paragonabili a quelli di Spagna (14%), Portogallo (14%), Germania (16%), Austria (16%) e Francia. Se tuttavia, si considera il livello di diffusione della banda larga rispetto al reale mercato accessibile, costituito dalla popolazione che possiede un personal computer in casa (accessibilità di dotazione tecnologica), emerge una riduzione del divario tra i diversi paesi; in particolare, diminuisce il divario esistente tra l’Italia ed il Belgio, Danimarca, Francia e Regno Unito;

3. per quanto riguarda il criterio b), l’Italia presenta un valore di copertura broadband al 2007 (95%) nella media europea (90%) e confrontabile con i Paesi che presentano i valori più elevati in Europa quali la Danimarca (100%), il Belgio (100%), il Portogallo (97%) e la Francia (96%).

4. con riferimento al criterio c) le nazioni che adottano offerte bitstream con struttura e principi regolamentari simili all’Italia (adozione del criterio cost plus e applicazione di verifiche di price squeeze) e nei quali l’incumbent ha pubblicato un offerta di riferimento sono Belgio, Danimarca, Portogallo, Francia, Spagna e Inghilterra, sebbene occorra effettuare una serie di distinzioni. Ad esempio nel Regno Unito, le caratteristiche della rete a larga banda e dell’offerta di riferimento possono considerarsi simili all’Italia, sia in termini di tecnologia della rete (ATM), classi di servizio e profili dei VP sia per quanto riguarda l’adozione di test di prezzo per la verifica della replicabilità; tuttavia la determinazione dei prezzi del bitstream non risponde al criterio cost plus. Infatti l’offerta “Datastream” (bitstream con consegna al nodo parent/distant), le cui condizioni economiche sono fissate da BT sulla base di valutazioni interne, viene valutata da Ofcom tramite l’applicazione di un test di price squeeze rispetto all’offerta “IPstream” (offerta che include anche la consegna a livello IP) ed alle offerte retail; in tal senso l’offerta Datastream può essere intesa secondo logica retail minus delle condizioni di offerta del servizio IPstream o delle offerte retail differenziandosi in tal senso dalla metodologia di pricing adottata in Italia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Danimarca. In Francia l’ARCEP ha imposto l’applicazione di condizioni economiche orientate ai costi di lungo termine di un operatore efficiente con caratteristiche comparabili a quelle di France Telecom (FT)[1]. Il Portogallo ed il Belgio hanno adottato un modello cost plus. In particolare il Belgio ha definito un modello LRIC del tipo bottom up scorched node ovvero basato sulla topologia dell’architettura di rete dell’operatore incumbent. La Danimarca ha adottato un modello LRAIC (Long Run Average Incremental Cost) per la determinazione dei prezzi bitstream su rete Ethernet che andranno in vigore nel 2008. I prezzi 2007 sono ottenuti come media di questi ultimi e dei prezzi 2006 ottenuti in una logica di orientamento al costo su rete ATM di tipo full cost a costi storici. Occorre tuttavia precisare che sebbene la Danimarca e la Spagna abbiano adottato prezzi orientati ai costi, la struttura dell’offerta di riferimento si discosta da quella italiana non consentendo l’acquisto disaggregato di banda e accesso. Per quanto riguarda l’Austria, e la Germania, sebbene le Autorità di regolamentazione nazionali (NRA) di queste ultime due nazioni abbiano imposto un obbligo di orientamento al costo delle condizioni economiche dei servizi bitstream, i servizi di accesso e trasporto su ATM attualmente offerti agli OLO si basano su condizioni di offerta ancora definite su base retail minus, oltre a consentire la raccolta solo a livello di nodo distant.

[1] L’offerta di riferimento di France Telecom relativa al mercato all’ingrosso dell’accesso a larga banda “Offre d’accès et de collecte DSL de FRANCE TÉLÉCOM” è stata pubblicata il 12 aprile 2007 in applicazione della decisione 05-0280 dell’ARCEP (Autoritè de Regulation dec Communications Electroniques et des Poste) del 19 maggio 2005, recante le obbligazioni imposte a France Telecom come operatore esercitante una significativa influenza nell’ambito del mercato 12. Secondo gli articoli 9 e 10 di suddetta decisione, France Telecom è tenuta a non praticare tariffe eccessive sul mercato all’ingrosso delle offerte d'accesso a banda larga a livello regionale. Sul punto, viene evidenziato che France Telecom deve offrire tali servizi a delle tariffe che riflettono i corrispondenti costi. In pratica, come si evince dalle considerazioni al punto II-E-1-a, le tariffe dei servizi in offerta riflettono i costi a lungo termine di un operatore efficiente con caratteristiche comparabili a quelle di France Telecom.

5. La tabella seguente fornisce un quadro sintetico della gamma di servizi bitstream che sono offerti dagli Operatori SMP e/o che sono stati richiesti dalle Autorità di regolamentazione nei Paesi sopra richiamati, e la modalità di regolamentazione delle condizioni economiche dei servizi bitstream soggetti ad obbligo di offerta.

RITENUTO che, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, ai fini della selezione dei paesi da considerare per la individuazione della best practice risulta determinante il criterio della similarità delle offerte di riferimento bitstream, che è soddisfatto da Belgio, Danimarca, Portogallo, Francia e Spagna per quanto riguarda la condizione di orientamento al costo mentre è soddisfatto da Belgio, Portogallo, Francia ed Inghilterra per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio ovvero la disaggregazione tra accesso e banda e la raccolta a livello di nodo parent.

CONSIDERATO che al fine di effettuare valutazioni in merito alla best practice sono stati suggeriti da alcuni operatori nel corso del procedimento istruttorio in oggetto alcuni fattori correttivi da applicare ai dati di prezzo della banda applicati nei Paesi UE sopra richiamati al fine di tener conto delle differenze rispetto all’Italia per quanto riguarda la dimensione delle aree di raccolta e le caratteristiche delle offerte di riferimento.

CONSIDERATO in particolare che il fattore correttivo proposto per normalizzare la dimensione delle aree di raccolta se da una parte è funzione crescente del relativo raggio dall’altra ha un andamento decrescente rispetto al volume di traffico trasportato e pertanto le due suddette relazioni tendono a compensarsi.

RITENUTO inoltre che le espressioni analitiche proposte per il suddetto fattore correttivo risultano affette da numerose approssimazioni e che pertanto, anche alla luce della precedente considerazione, la sua applicazione non sia allo stato utile ai fini del confronto internazionale sui prezzi della banda (trasporto bitstream).

RITENUTO di condurre l’analisi del contesto internazionale solo con riferimento al caso di interconnessione al nodo parent ATM, avendo solo uno dei paesi considerati introdotto un’offerta su rete Ethernet orientata al costo, e che comunque la delibera n. 249/07/CONS stabilisce che il prezzo dell’accesso su rete Ethernet non può essere superiore a quello su rete ATM.

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

1. Le condizioni di offerta del bitstream nei paesi selezionati ai fini della analisi del contesto internazionale

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche principali delle offerte bitstream nei Paesi selezionati sulla base dei criteri suddetti, i cui dettagli sono forniti in allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con particolare riferimento alle Classi di Servizio offerte, la presenza o meno di overhead nella banda acquistata, la disaggregazione tra accesso e trasporto, il numero di aree di raccolta:

 

2. Il confronto tra i prezzi dell’accesso

1. Sulla base dei dati ottenuti nel corso del procedimento e riportati in allegato 1 in merito alle offerte bitstream nei Paesi presi in considerazione si ottiene per l’accesso, nell’ipotesi di linea condivisa con il servizio telefonico su rete PSTN, la seguente tabella di confronto relativa ai prezzi validi per l’anno 2007[2]:

[2]Al fine di ottenere dati confrontabili occorre considerare quali sono gli elementi di costo inclusi nel prezzo. In particolare è utile richiamare che il prezzo dell’accesso italiano remunera i costi del DSLAM, dei servizi di colocazione e dello shared access, quest’ultimo comprendente solo i costi delle attività che abilitano il servizio escluso il doppino telefonico e lo splitter (quest’ultimo incluso nei costi del DSLAM). Viceversa nel caso danese il prezzo dell’accesso non include il DSALM ma lo shared access. Nel caso Belga e portoghese il costo del DSLAM e dello shared access sono inclusi, ma quest’ultimo remunera, nel caso portoghese, anche il costo di parte del doppino telefonico.

  a) Canone (€/mese) (*) b) Contributo di attivazione € a) + b) Ammortizzato su 36 mesi (€/mese) Componenti di costo incluse nel canone Canone accesso –costo Shared access

Italia

10,3 40,62 11,43 DSLAM, shared access (2,63), servizi di colocazione, raccordi interni, manutenzione 7,67

Belgio0

7,1 67,93 8,99 DSLAM, shared access (2,15 ridotto a 0,52 a metà luglio 2007), backhaul tra DSLAM e nodo parent, colocazione, raccordi interni, manutenzione. 4,95

Belgio1

5,47 67,93 7,36 4,95   

Francia

13,4 49 14,76 (---) 10,5

Portogallo

6,05 38 7,11 DSALM (2,71 Euro), shared access (2,51), colocazione, raccordi interni, installazione, manutenzione 3,54

UK

10,34 51,13 11,76 (---)  

Danimarca

9,82 88,35 12,27 DLSAM, shared access (4,59 Euro/mese), mark up 5,23

Spagna

(---)        

Tabella canone accesso bitstream

(0) Prezzi della componente di accesso prima di luglio 2007
(1) Prezzi della componente di accesso a partire dal 1/07/2007
(*) includente Shared access e DSLAM
(---) Dato non disponibile

Nel predisporre la terza colonna si è assunto che il contributo di attivazione sia ammortizzato su 36 mesi. Nel caso della Francia, si è considerato il prezzo del canone mensile per linea bi-VC. Per il costo di attivazione, pari a 38€, del Portogallo è stato considerata l’ipotesi di splitter non compreso corrispondente al caso di attivazione senza intervento del tecnico a casa dell’utente. Infine, per la Danimarca, essendo il prezzo per l’accesso ed il trasporto aggregato, il prezzo della componente di accesso è stato riportato sulla base delle valutazioni LRAIC dell’Autorità danese. Per il contributo di attivazione della Danimarca si è considerato il caso di installazione senza tecnico/Kerne, corrispondente al caso di attivazione su linea condivisa con il servizio voce (non naked) che risulta essere pari a 659Kr (88,35 €).

La Tabella seguente riporta il medesimo confronto nel caso di accesso bitstream naked:

La tabella soprastante evidenzia la componente di canone aggiuntiva che remunera i costi del doppino telefonico e la componente del contributo di attivazione aggiuntiva che remunera le attività relative alla rete di distribuzione in rame necessarie per l’attivazione di una linea naked.

3. Il confronto tra i prezzi del trasporto per la banda garantita

2. Si riporta nel seguito un confronto per la componente di banda garantita MCR –Minimum Cell Rate - (o SCR – Sustainable Cell Rate - , ove non applicabile l’MCR) pari a 1kbps nel caso di consegna al nodo parent ATM (o comunque ad un nodo gerarchicamente equivalente). In particolare, per l’offerta belga e francese è stato considerato il profilo di tipo “local”, per l’Inghilterra ed il Portogallo il caso “regional” ed il caso “Kerne” per la Danimarca. Nel confronto è stata considerata la classe di servizio UBR+ . Ove non presente, è stato considerato il profilo VBR o UBR. Per tenere in conto delle differenze, nell’offerta dei vari paesi, dovute all’uso della banda lorda/netta è stato considerato il fattore correttivo k1 ( pari a 1,15) che tiene conto dell’utilizzo nell’offerta di riferimento di una banda che, nel caso italiano e portoghese, è “netta”, mentre negli altri paesi è “lorda” (ovvero include l’overhead ATM corrispondente al 15% - della banda totale).

In merito all’introduzione di un fattore correttivo, proposto da uno degli Operatori, che tiene conto della differenza nel raggio medio della tratta di backhaul l’Autorità ha osservato che mediamente gli effetti dell’aumento della dimensione dell’area di raccolta e dell’aumento dei volumi di traffico tendono a compensarsi. Allo stesso tempo una valutazione accurata della dipendenza dai due suddetti fattori risulta estremamente complicata a causa della assenza di informazioni accurate sui dati di costo delle reti e sulle modalità di derivazione dei prezzi unitari della banda. Per tale ragione l’Autorità ha ritenuto di non introdurre tale correttivo.

Uno degli operatori ha proposto l’introduzione di un fattore correttivo con lo scopo di tener conto del tipo di modello di raccolta del traffico ATM. Infatti è possibile adottare modelli con “VP condivisi da tutti i DSLAM di un’Area di raccolta” (come nel caso Italiano) e modelli con “VP dedicati per ciascun DSLAM”. Il parametro correttivo proposto dovrebbe normalizzare il prezzo della banda di Paesi che utilizzano un modello di raccolta diverso. Nella sostanza l’Operatore che propone tale correttivo ritiene che a fronte di una maggiore “efficienza” consentita dalla possibilità di acquisto di un unico VP per area di raccolta, il prezzo dell’offerta di riferimento Italiana, qualora messo a confronto con un paese che usa un modello diverso, dovesse essere ridotto di un fattore che quantifica tale maggiore “efficienza” (individuando di fatto una sorta di prezzo equivalente). A tale proposito l’Autorità ritiene che l’elemento di confronto tra i Paesi selezionati debba essere il costo wholesale per fornire accessi con una determinata banda media garantita. Pertanto gli elementi da considerare sono il costo unitario dell’accesso e della banda. La possibilità per gli operatori di accedere ad offerte di riferimento con diverso livello di aggregazione non può, in linea con le disposizioni della delibera n. 34/06/CONS e n.249/07/CONS, essere presa come elemento di valutazione del prezzo. In altri termini i livelli di interconnessione degli operatori e la configurazione dei VP sono fissati come obblighi regolamentari per l’operatore SMP il quale, sulla base di tali requisiti, valuta i costi di rete e propone i prezzi orientati al relativo costo. Introdurre ex-post fattori correttivi per tener conto della maggiore flessibilità per l’operatore interconnesso rappresenta quindi elemento distorcente del principio di orientamento al costo in quanto attinente alla sfera delle migliori condizioni che il regolatore riesce a rendere disponibili al mercato nel suo complesso.

Prima di procedere a valutazioni di confronto tra le nazioni considerate nel benchmark si richiama che per quanto riguarda l’Italia, nell’ipotesi di interconnessione ATM al nodo Parent, di classe UBR+ e banda MCR, Telecom Italia propone, come riportato nell’OR 2007 pubblicata il 13 giugno 2007, un costo della banda minima garantita pari a 0,80 €/anno/kbps.

Nel caso del Belgio, applicando la formula, descritta nell’allegato 1, che fornisce il prezzo della banda, nell’ipotesi di classe di servizio UBR+[3], si ottiene un prezzo di 0,15€/anno/kbps. Per cui, se si applica il fattore correttivo k1, si ottiene un prezzo annuale di 0,17€/anno/kbps (0,15*1,15).

[3] Nell’applicazione della formula sono state considerate le seguenti ulteriori ipotesi:  un contratto annuale (e quindi fattore di sconto relativo al contratto x%=0%), PCR=MCR=1kbps (e quindi un fattore di sconto relativo al PCR pari al 100,00%, e una banda garantita BWLN pari a 1 kbps).

Per la Francia, nell’ipotesi di profilo “local”, si ha un canone mensile pari a 57*D dove D è la banda garantita in Mbps. Pertanto, nell’ipotesi di una banda pari a 1kbps si ha un costo pari a 0,67 €/anno/kbps (57*12/1024). Tenendo conto del fattore correttivo sopra menzionato si ottiene un prezzo pari a 0,77 €/anno/kbps (0,67*1,15).

Per il Portogallo nell’ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo “regional” e rapporto PCR/SCR=1, si ottiene un costo della banda per il 2007 pari a 112,66 €/mese/Mbps (che si riduce a 76,11 €/mese/Mbps nel 2008) corrispondente a 1,32 €/anno/kbps (0,89 €/anno/kbps nel 2008), tenendo conto che il fattore correttivo banda lorda/netta è unitario.

Per il Regno Unito nell’ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo “regional” (>10km <=150km) e considerando un VP di capacità 34 Mbps, si ha un prezzo pari a 36.598€/anno (24.950 £/anno), corrispondente a 1,08 €/anno/kbps (36598/34000). Se si considera una media su tutti i VP si ottiene un prezzo medio di 1,17 €/anno/kbps. Tenendo conto del fattore correttivo summenzionato si ottiene un prezzo di 1,24 €/anno/kbps (1,08*1,15*1), ovvero 1,17*1,15= 1,35 €/anno/kbps se si considera la media su tutti i VP.

Per la Danimarca si richiama che l’Offerta di Riferimento prevede un prezzo unico per accesso che non include una banda garantita (viene infatti dichiarata una classe UBR di tipo best effort). Tuttavia, sulla base delle valutazioni LRAIC illustrate in allegato 1, l’Autorità svedese ha stimato un prezzo medio della banda per singola linea bitstream di 24 Euro/anno (per rete Ethernet), ovvero 25,44Euro/anno se si fa riferimento ai pezzi 2006 (rete ATM). Pertanto se si immagina di attribuire tale valore ad una banda media garantita di 80kbps si ottiene un costo medio annuo di 0,32Euro/kbps/anno che diventa pari a 0,36Euro/kbps/anno dopo la correzione tramite il fattore correttivo k1, pari 1,15.

Per quanto riguarda la Spagna è possibile effettuare una stima del costo della banda garantita lorda osservando l’incremento di prezzo tra le offerte business che prevedono una certa percentuale di banda garantita. Se si rapporta tale incremento a al corrispondente aumento di banda garantita, si ottiene un costo di 0,40Euro/kbps/anno.

3. Di seguito si riporta la tabella di confronto sul canone della banda di backhaul garantita MCR (o SCR), nell’ipotesi di classe UBR+ (o VBR), a parte il caso Danese che prevede solo la classe UBR e ove il costo medio della banda garantita è stato estrapolato, sulla base dei dati del modello LRAIC sul costo del trasporto e dei prezzi wholesale pubblicati in offerta, nella modalità indicata in allegato 1:

 

Ipotesi

Canone banda (€/anno/kbps) Canone banda corretto (€/anno/kbps)

Italia

UBR+, PCR/MCR=1,
nodo parent

0,80

0,80

Belgio

UBR+, PCR/MCR=1,
local, x=0%

0,15

0,17

Francia

Local

0,67

0,77

Portogallo

VBRnrt (regional), PCR/MCR=1

1,32

1,32

Danimarca

UBR, kernel

0,32

0,36

Spagna

UBR

0,40

0,46

UK

VBR

1,17

1,35

Tabella prezzo componente MCR
cambio £/€ = 0,68173, Kr./€ = 7,4591 (Cfr. cambio medio UIC 2006)

4. Il confronto tra i prezzi del trasporto per la banda di picco (PCR)

4. Per il Portogallo, nell’ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo “regional” e PCR/SCR=1, si ha un costo della banda per il 2007 pari a 112,66 €/mese/Mbps (76,11 €/mese/Mbps nel 2008) corrispondente a 1,32 €/anno/kbps (0,89 €/anno/kbps nel 2008). Per quanto riguarda il prezzo della banda PCR-SCR si osserva un leggero decremento del costo unitario passando da circa 1,0 Euro/kbps/anno nel caso PCR=2*SCR a 0,92 Euro/kbps/anno nel caso PCR=5*SCR.

5. L’unico altro Paese tra quelli analizzati utilizzabile per un confronto con il caso italiano è il Belgio che riporta in modo esplicito un modello di valutazione della banda non garantita nelle stesse ipotesi di classe di servizio del caso italiano. La figura seguente pone a confronto l’andamento dei prezzi della banda PCR-MCR a valle delle modifiche apportate dal fattore correttivo k1 e dopo aver normalizzato i prezzi in modo da rendere le due curve confrontabili:

6. Si osserva che a differenza del caso italiano, in cui l’aumento del prezzo è lineare in funzione del rapporto PCR/SCR, nel caso belga si ha un incremento meno rapido grazie alla introduzione di un fattore di sconto in funzione del rapporto PCR/SCR.

5. Il confronto tra i prezzi complessivi (accesso più trasporto)

7. Alla luce della analisi delle caratteristiche delle offerte di riferimento effettuata e sintetizzata nei punti precedenti, relativi al contesto internazionale, l’Autorità ha valutato che i criteri di attribuzione dei costi degli elementi di rete e delle attività alle due principali componenti del prezzo bitstream, accesso e trasporto, presentano sostanziali differenze nei paesi del benchmark. Per tale ragione al fine di effettuare un confronto dei prezzi wholesale l’Autorità ritiene maggiormente appropriata una analisi del prezzo complessivo di accesso e trasporto, rendendo in tal modo il confronto indipendente dalle modalità di allocazione dei costi nei singoli paesi.

8. La tabella seguente riporta un confronto tra i paesi considerati nella precedente analisi del contesto internazionale considerando il prezzo mensile complessivo di accesso e trasporto (nel caso di una linea non naked) nel caso di interconnessione al nodo parent ed assumendo una banda garantita pari a 100kbps per accesso:

Accesso (€/mese)(2)

Trasporto (€/anno/kbps)

Canone mensile per 100 kbps MCR (€/mese)

Italia(3)

11,43

0,80

18,10

Belgio(1)

8,17

0,17

9,60

Francia

14,76

0,77

21,17

Portogallo

7,11

1,32

18,11

UK

11,76

1,35

23,52

Danimarca

12,3

0,36

15,3

Spagna

(4)

0,46

17,56

(1) Prezzo medio nel 2007
(2) Incluso attivazione distribuita su 36 mesi
(3) Il prezzo proposto da Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento pubblicata il 13 giugno 2007
(4) dato non disponibile

6. Valutazioni sui costi di accesso e di backhaul ADSL che allineano l’offerta italiana alle migliori pratiche

9. Alla luce dei dati riportati nella tabella precedente relativa al confronto del costo di accesso più trasporto si osserva che le 3 migliori pratiche sono rappresentate dal Belgio, Spagna e Danimarca con un costo medio complessivo (incluso il costo di attivazione distribuito su 36 mesi) dell’ordine dei 14,15Euro/mese per una banda minima garantita di 100kbps.

7. Le valutazioni di Telecom Italia del costo dell’accesso e del trasporto bitstream proposto nell’OR 2007 sulla base dei dati di contabilità regolatoria.

10. Ai sensi della dell’art. 25, comma 2 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia ha fornito all’Autorità gli elementi contabili relativi ai servizi inclusi nell’Offerta di Riferimento bitstream 2007. Sulla base dei dati di contabilità regolatoria Telecom Italia ha valutato i costi dei servizi bitstream su rete ATM mediante un modello tecnico-economico che tiene conto, secondo la logica di full cost, del costo del capitale, dei costi operativi e dell’impegno delle risorse che costituiscono la catena impiantistica da parte di ogni servizio analizzato.

11. La valutazione dei costi dei servizi di accesso e trasporto bitstream è stata condotta prendendo come riferimento i costi correnti al 2005; al fine di tener conto dei costi e dei volumi 2006 (in ottemperanza all’art. 23, comma 1 e comma 2, lettera a della delibera n. 249/07/CONS) Telecom Italia ha inoltre proposto specifici correttivi da applicare ai prezzi ottenuti sulla base della contabilità 2005. Ulteriori ipotesi adottate da Telecom Italia riguardano:

a) l’applicazione di un WACC pari al 10,2% al capitale medio impiegato necessario per la fornitura del servizio (art. 24, comma 11);

b) l’applicazione del transfer charge relativo alla componente di accesso in rame in coerenza con il pricing di cui alla OIR 2006 sulla base del principio di parità di trattamento (art. 23, comma 2, lettera f);

c) l’applicazione di un costo unitario delle attività commerciali specifiche per OLO quali i costi di pianificazione commerciale, la fatturazione, la contrattualistica e la gestione clienti (art. 24 comma 6).

12. Il costo unitario dei servizi di accesso e trasporto è stato valutato sulla base dei driver di attribuzione dei costi ai servizi di seguito richiamati:

• il numero di accessi venduti agli Operatori autorizzati ed agli utenti retail: con questo driver vengono ripartiti ai servizi bitstream ADSL, xDSL e SDH i seguenti elementi di costo: DSLAM, Modem HDSL in centrale, flussi trasmissivi per l’attestazione alla centrale dotata di DSLAM di clienti con accesso SHDSL (apparati e portanti), flussi trasmissivi per il collegamento al nodo di concentrazione della clientela con accesso HDSL e SDH (apparati e portanti);

• capacità trasmissiva media utilizzata nel 2005 nella rete di backhaul: tale parametro è ottenuto a partire dalla banda totale garantita MCR (Minimum Cell Rate) dei singoli accessi asimmetrici e simmetrici, dell’utenza retail e wholesale e per modalità di fruizione del servizio flat e a consumo. Alla base della scelta di tale driver è la considerazione di Telecom Italia che il backhaul è dimensionato sulla base della banda garantita agli accessi, la quale cresce in proporzione alla loro numerosità e ai relativi profili (MCR). Ai fini della valorizzazione della componente di trasporto sulla base dei dati di traffico 2006 (in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettere b, c), Telecom Italia ha fornito una propria stima del trend di aumento tra il 2005 ed il 2006 dell’utilizzo dei flussi di backhaul.

13. Per quanto riguarda la determinazione dei costi di interconnessione al DSLAM (fornitura ed installazione del sub-telaio) Telecom Italia ha valutato il canone per il subtelaio vuoto sulla base dei prezzi dei listini di fornitura, validi per l’anno 2006, di Alcatel, Marconi e Siemens. Il costo in tal modo ottenuto è comprensivo del valore di ammortamento, del costo del capitale, dei costi dovuti al consumo di energia per alimentazione e condizionamento, dell’impegno degli spazi in centrale, delle attività di security e facility industriale e dei costi di commercializzazione del servizio.

14. La tariffa del servizio di alimentazione, condizionamento e spazi, security e facility, offerto tramite impianti Telecom Italia, da attribuire al singolo subtelaio è stata basata sui prezzi dell’offerta di riferimento di colocazione 2006, pubblicata il 21 marzo 2007, successivamente modificati dalla delibera n. 107/07/CIR.

15. Per la modalità di interconnessione con collegamento allo Switch Ethernet adiacente al DSLAM Ethernet Telecom Italia prevede le seguenti voci di costo: apparato di terminazione (switch Ethernet), porta sul DSLAM Ethernet, raccordo tra lo Switch Ethernet ed il DSLAM Ethernet, costi relativi a spazi, energia, security e facility industriale, attività di pianificazione, ingegnerizzazione, esercizio e manutenzione della rete e costo del capitale.

16. Sulla base delle valutazioni e dei dati contabili suddetti Telecom Italia ha proposto un prezzo di accesso asimmetrico bitstream pari a 10,3Euro/mese (indipendentemente dalla tecnologia di accesso) ed un prezzo della banda di backhaul pari a 0,8Euro/kbps/anno, per la componente di banda MCR e 0,4Euro/kbps/anno, per la componente di banda non garantita (PCR-MCR).

8. L’evoluzione della domanda di accessi xDSL e della relativa copertura offerta dalla rete di Telecom Italia a partire dal 2004

17. Sulla base dei dati forniti da Telecom Italia, l’evoluzione del servizio xDSL dal 2004 al 2007 ha visto un notevole ampliamento del numero delle sedi in cui sono stati predisposti ed attivati DSLAM e del numero totale di linee ADSL, come di seguito mostrato:

Numero sedi DSLAM di Telecom Italia (numero accessi ADSL)

Anno

Totale a fine anno

2004

3.763 (4.403.000)

2005

4.521 (6.4473.000)

2006

5.691 (8.156.000)

luglio 2007

6.597 (9.072.000)

18. L’evoluzione, nello stesso periodo, del tasso di riempimento dei DSLAM sia rispetto alle schede modem sia ai subtelai è riportato nella tabella seguente:

Tasso di riempimento DSLAM vs copertura ADSL

Anno

Linee vendute/Linee disponibili su schede modem installate

Linee vendute/Linee disponibili su subtelai cablati (copertura ADSL)

2004

90%

66% (80%)

2005

94%

72% (86%)

2006

92%

65% (89%)

luglio 2007

89%

61% (95%)

9. Le verifiche dell’Autorità dei costi dell’accesso e del trasporto bitstream sulla base dei dati di contabilità regolatoria

19. L’Autorità ha verificato che il calcolo del canone mensile dell’accesso asimmetrico è stata effettuato da Telecom Italia considerando come driver di allocazione dei costi la consistenza media di accessi ADSL e di siti DSLAM al 2005. L’Autorità ha ritenuto opportuno considerare, al fine di tener conto dei costi e delle consistenze medie al 2006, che entrambe tali consistenze sono notevolmente aumentate nel 2006 (incremento medio di 3 milioni di linee ADSL e 1350 siti DSLAM). L’effetto combinato del suddetto aumento è stimabile in una riduzione del costo unitario della componente di accesso asimmetrico bitstream dell’ordine del 10%.

20. In merito al prezzo del canone mensile dell’accesso simmetrico Telecom Italia ha utilizzato come driver di allocazione dei costi il numero di accessi equivalenti a 2Mbps al 2005. I costi allocati, per il 2005, sono relativi ai DSLAM, Modem HDSL in centrale, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per l’attestazione alla centrale dotata di DSLAM di clienti con accesso SHDSL remoti, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per il collegamento tra il modem HDSL in centrale ed il nodo di concentrazione, utilizzati dalla clientela con accesso HDSL, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per il collegamento al nodo di concentrazione, utilizzati dalla clientela con accesso SDH, assurance, manutenzione correttiva e interventi a vuoto. L’Autorità ritiene che ai fini della determinazione dei prezzi 2007 tali dati debbano essere estrapolati al 2006 tenendo conto della variazione del numero di accessi equivalenti a 2Mbps e dei costi di rete. Al momento, pur in assenza di dati puntuali, è tuttavia possibile ipotizzare una variazione dei costi e del numero di “accessi equivalenti” analoga a quella valutata per gli accessi ADSL, cui corrisponde una riduzione del canone dell’accesso simmetrico dello stesso ordine di grandezza di quanto valutato per l’accesso asimmetrico, ossia del 10%.

21. Per quanto riguarda gli accessi asimmetrici l’Autorità ha inoltre ritenuto opportuno considerare che la percentuale di riempimento dei DSLAM non supera mediamente, nel 2006, il 60% ciò comportando un costo unitario per accesso ancora superiore a quello di una rete a regime in grado di sfruttare in modo ragionevole le economie di scala. L’Autorità ha stimato, anche al fine di soddisfare il criterio di “conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi” di cui all’art.23 della delibera n. 249/07/CONS, che nell’ipotesi di considerare un fattore di riempimento dei DSLAM del 67% si giunge ad una riduzione del prezzo proposto per l’accesso di circa il 5%.

22. L’Autorità ha quindi valutato che l’effetto complessivo dei due fattori di riduzione del costo dell’accesso asimmetrico bitstream sopra valutati, il primo legato alla stima dei costi DSLAM ed alla considerazione delle consistenze di accessi ADSL al 2006 ed il secondo relativo al maggior fattore di riempimento dei DSLAM, porta una riduzione complessiva di circa il 13%, del costo dell’accesso simmetrico portandolo a 9,0 Euro/mese.

23. In merito al calcolo dei prezzi della banda (trasporto bitstream) l’Autorità ha verificato che Telecom Italia ha considerato come driver di allocazione dei costi la capacità media di banda garantita minima al 2006 partendo dal dato 2005 estrapolato al 2006 mediante una stima di un parametro correttivo che tiene conto del trend di crescita del traffico in rete. L’Autorità ritiene che il driver di allocazione dei costi del trasporto debba tener conto, quantunque a livello statistico, della banda complessiva effettivamente erogata, superiore quindi alla banda minima garantita e che l’erogazione della banda eccedente la banda minima garantita (PCR-MCR) debba essere rendicontata nell’ambito dei dati di contabilità regolatoria relativi ai volumi prodotti dalla rete a larga banda (obbligo tra l’altro già previsto dalle delibere n.34/06/CONS e 249/07/CONS)

24. In merito alle valutazioni effettuate da Telecom Italia del parametro correttivo che tiene conto del trend di crescita della banda tra il 2005 ed il 2006, L’Autorità ritiene che questo debba essere legato sia all’incremento delle consistenze medie di accessi ADSL tra il 2005 ed il 2006 (circa 3 milioni di linee) sia all’incremento medio dell’uso di banda da parte degli utenti finali, fatto dimostrato dal continuo incremento delle bande di accesso fornite dagli operatori.

25. L’Autorità ha valutato che l’effetto combinato delle suddette due correzioni: l’utilizzo come driver di allocazione dei costi della banda media complessiva effettivamente erogata e l’aumento tra il 2005 ed il 2006 dell’uso medio di banda pro-capite, comporta un incremento della banda complessiva erogata dalla rete di trasporto con una corrispondente riduzione del prezzo della banda, proposto da Telecom Italia, stimabile nell’ordine del 30% e corrispondente quindi ad un costo complessivo di 0,83Euro/kbps/anno.

26. L’Autorità ritiene inoltre allo stato ragionevole, anche al fine di allineare la dipendenza del costo complessivo della banda non garantita a quanto proposto in ambito internazionale, scomporre il prezzo della banda in una componente di costo per la banda garantita MCR ed una componente per la banda non garantita (PCR-MCR) pari a poco meno della metà del prezzo della banda garantita ottenendo in tal modo i seguenti prezzi: 0,58Euro/kbps/anno per la banda garantita MCR e 0,25Euro/kbps/anno per la banda non garantita PCR.

27. L’Autorità ha infine verificato che l’applicazione di un prezzo wholesale di 9,0euro/mese per l’accesso bitstream e 0,58Euro/kbps/anno per la banda garantita consente di allineare i costi complessivi dell’accesso bitstream alle migliori 3 pratiche Europee che presentano, come indicato nel paragrafo 6, un costo complessivo, inclusivo di accesso e trasporto, pari a circa 14,15 Euro mese per una banda MCR pari a 100kbps;

10. L’impatto della riduzione dei costi bitstream sull’incentivo alla infrastrutturazione

28. Ai sensi dell’art.23 della delibera n. 249/07/CONS l’Autorità ha verificato che la riduzione dei prezzi bitstream che si propone nel presente provvedimento garantisca il rispetto dell’obiettivo della promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale. In altri termini, in accordo con l’approccio della “scala degli investimenti” (ladder of investment), il prezzo dei servizi bitstream dovrà essere coerente con quello del servizio di unbundling, al fine di non disincentivare questa modalità di competizione infrastrutturale.

29. Al fine della verifica suddetta occorre confrontare il margine di costo che esiste tra un operatore che realizza l’accesso fisico in unbundling o shared access ed un operatore che acquista, rispettivamente, un servizio bitstream con accesso in modalità naked o con servizio voce acquisito da Telecom Italia (non-naked).

30. La tabella seguente fornisce un confronto tra i costi sulla componente di accesso tra operatori che utilizzano servizi ULL e operatori che utilizzano servizi bitstream nell’ipotesi di adottare una riduzione dei prezzi dell’accesso bitstream a 9,0 Euro/mese;

(*) dato stimato sulla base dei costi del listino di interconnessione al DSLAM

11. Il canone della banda Ethernet e della banda ATM con Classi di Servizio VBR e CBR

31. Come già evidenziato nel corso del procedimento di approvazione della delibera n. 249/07/CONS i dati di contabilità regolatoria disponibili, ovvero aggiornati al 2005, non consentono il calcolo di prezzi orientati ai costi per i servizi bitstream che utilizzano la tecnologia Ethernet per cui era stata valutata la possibilità di impiego di metodologie di calcolo di tipo bottom-up. La replicabilità dell’offerta retail era stata considerata come uno dei metodi per fornire delle indicazioni utili alla verifica dei costi. L’Autorità osserva tuttavia che le verifiche di replicabilità richiedono, a seguito della introduzione dell’offerta bitstream, la definizione e la condivisione di nuove metodologie di test delle offerte retail che tengano conto in modo accurato di una serie di parametri di configurazione del servizio a livello di rete e che al momento sono soltanto ipotizzabili. Tra i parametri necessari alla verifica della replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia sono, nel caso di rete ATM, la velocità di accesso, la dimensione dei VP, in termini di PCR e MCR (PCR e SCR nel caso di classe di servizio VBR, o CBR), i fattori di overbooking (ove presenti), la banda MCR per singolo accesso. Nel caso di rete Ethernet occorre conoscere tra le altre cose, oltre alla velocità di accesso, la Classe di Servizio, la banda per singola VLAN (nel caso CoS=1) e/o della VLAN aggregata (nel caso CoS=0), i fattori di overbooking (ove applicabile). Nel caso di servizi che facciano uso della funzionalità multicast occorre conoscere il livello di iniezione dei contenuti, da DSLAM o da nodo feeder, e, in quest’ultimo caso, qual è la banda media allocata per singolo cliente la quale dovrà tener conto della percentuale di clienti che utilizzano servizi video distribuiti in modalità unicast e multicast. L’Autorità ritiene in conclusione che più accurate modalità di verifica di replicabilità vadano definite in contraddittorio con tutti gli operatori.

32. L’Autorità ha inoltre verificato che Telecom Italia ha proposto nella propria Offerta di Riferimento prezzi della banda Ethernet ridotti rispetto a quelli ATM (banda complessiva) del 40% e 30% rispettivamente per le classi di servizio CoS=0 e CoS=1.

33. L’Autorità ritiene che allo stato, non potendo al momento disporre di metodologie di tipo bottom up, oltre al fatto che in ambito internazionale solo la Danimarca ha pubblicato un listino relativo all’offerta Ethernet, Telecom Italia debba applicare al prezzo della banda Ethernet lo stesso fattore di sconto summenzionato a partire dal prezzo fissato dall’Autorità, nel presente provvedimento, per la banda complessiva ATM. Pertanto il prezzo della banda Ethernet si riduce, nel caso di CoS=1, da 0,88 Euro/anno per kbps a 0,58 Euro/anno per kbps e, nel caso di CoS=0, da 0,72 Euro/anno per kbps a 0,49 Euro/anno per kbps.

34. In merito al prezzo della banda VBR di tipo SCR e CBR l’Autorità ritiene che al momento Telecom Italia debba applicare, ai prezzi fissati dall’Autorità nel presente provvedimento, le stesse percentuali di incremento pari, rispettivamente al 15% e 18% circa, rispetto al prezzo della banda MCR per la Classe di Servizio ABR proposte nell’OR pubblicata il 13 giugno 2007, riducendo pertanto il prezzo della banda VBR-SCR da 0,94 Euro/anno per kbps a 0,66 Euro/anno per kbps e per la VBR-CBR da 0,98 Euro/anno per kbps a 0,68 Euro/anno per kbps.

12. Ulteriori valutazioni sulle condizioni economiche dell’offerta bitstream del 13 giugno 2007

Variazione di configurazione/attivazione dei VP/VC

I commenti degli Operatori

35. Uno degli Operatori rileva che l’offerta di Telecom Italia prevede la differenziazione degli oneri economici associati a due diversi tipi di variazione delle caratteristiche dei VP: 80,88 euro per VP per la modifica dei parametri PCR ed MCR; 115,55 euro per VP per lo spostamento del VP da un kit di consegna ad un altro. L’Operatore scrivente ritiene che il costo di suddette attività debba essere uniformato e posto pari a 80,88 euro per richiesta, sia essa riferita ad uno o a tutti i parametri configurabili, essendo le attività coinvolte sostanzialmente equivalenti ed effettuabili con modalità analoghe (configurazione da sistema di gestione di apparati di rete)

Telecom Italia

36. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che i prezzi relativi alle attività di modifica dei parametri e di instradamento dei VP e VC della rete sono stati calcolati in base agli impegni orari in termini di manodopera, rispecchiando quindi i costi operativi sostenuti da Telecom Italia.

Ciò premesso Telecom Italia ha evidenziato che, qualora la modifica dell’instradamento del VP da un kit ad un altro non andasse a buon fine, il VP e tutti gli accessi ad esso facenti capo andrebbero fuori servizio. Questo tipo di rischio comporta la necessità di prevedere specifiche precauzioni, e conseguenti appesantimenti procedurali e di costo, non necessarie per gestire la semplice modifica dei parametri PCR ed MCR.

In particolare, lo spostamento di un VP da un kit ad un altro impone delle attività aggiuntive di verifica del corretto funzionamento del nuovo instradamento ed, eventualmente, l’immediato temporaneo ripristino del vecchio instradamento per salvaguardare la continuità del servizio alla clientela già attiva sul VP. Tali attività vanno realizzate mediante un’interazione diretta con l’Operatore, che può protrarsi per un significativo lasso di tempo dopo l’avvenuta configurazione dei parametri e dell’instradamento stesso.

La semplice variazione dei parametri di PCR ed MCR invece è molto meno critica, in quanto non comporta in alcun caso il rischio di porre fuori servizio la clientela già attiva e viene, di conseguenza, gestita con una procedura molto più semplice, gestendo in modo differito le eventuali anomalie causate dalla modifica dei parametri.

Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte per lo spostamento di un VC configurato secondo il modello a banda dedicata (cioè un VC trasportato singolarmente nella rete e non affasciato in alcun VP). I VC configurati secondo il modello a banda condivisa (cioè trasportati all’interno di un VP) non richiedono invece alcun trattamento specifico. Per essi, pertanto, non è previsto alcun onere economico aggiuntivo a quello relativo allo spostamento del VP.

Commenti degli operatori

37. In merito al listino della classe di servizio ABR – configurazioni utilizzabili con formule di prezzo flat (sez. 8.3.2) – uno degli Operatori rileva che i prezzi dei contributi di attivazione/disattivazione/modifica appaiono incongruenti tra loro. Nello specifico, lo spostamento del VP (o VC in banda dedicata) da un kit di consegna all’altro (115,55€), operazione secondo l’Operatore meno onerosa dell’attivazione dello stesso VP, dovendo richiedere solo il reinstradamento del VP, ha un costo pari al 143% del costo di attivazione del VP (80,88€). Inoltre, la modifica dei parametri PCR e MCR di un VP (80,88€), ovvero una sola delle operazioni che compongono anche il processo di attivazione, ha un costo identico all’attivazione (80,88€). In aggiunta, l’attivazione e la cessazione di uno o più VC ha prezzo diverso in base al tipo di accesso: 15,41€, per l’asimmetrico, 61,19€ per il simmetrico.

Infine, la modifica dei parametri PCR e MCR di un VC (15,41€), ovvero una sola delle operazioni che compongono anche il processo di attivazione, ha un costo identico all’attivazione (15,41€).

Si richiede pertanto che l’Offerta di Telecom Italia includa prezzi per le operazioni di modifica orientati al costo come previsto dall’Autorità, che tali prezzi siano congruenti con le attività effettivamente svolte e che tali contributi siano notevolmente ridotti in caso di migrazioni “massive” (cioè per numerose attivazioni/migrazioni/modifiche/disattivazioni compiute in un solo momento) essendo possibile svolgere più operazioni con un singolo intervento.

Telecom Italia

38. In merito al punto suddetto Telecom Italia ha chiarito nel corso del procedimento che, per i motivi esposti al punto precedente, l’attivazione di un nuovo VP o VC non comporta per sua stessa natura alcun rischio di messa fuori servizio di clientela già attiva. Questo processo non richiede quindi le cautele, in termini di monitoraggio manuale e coordinamento con l’Operatore già illustrate per lo spostamento del VP o del VC. Queste minori attività si traducono nel minor costo previsto per l’attivazione di un nuovo VP o VC, rispetto al suo spostamento da un kit ad un altro. Inoltre, la modifica dei parametri PCR/MCR richiede sostanzialmente le stesse attività necessarie per l’attivazione. Relativamente alla differenza tra accessi simmetrici ed asimmetrici per le attività di modifica dei parametri dei VC, Telecom Italia ha chiarito che, mentre nel caso di accessi asimmetrici è sufficiente agire unicamente sulla porta del DSLAM in centrale, nel caso degli accessi simmetrici è necessario modificare anche le configurazioni presenti sugli apparati (es. modem) a valle del DSLAM, compreso quello presso la sede del cliente finale. Al riguardo si fa presente che la catena completa (es. quella utilizzata nel caso di SL non dotato di apparati SHDSL) comprende oltre alla porta sul DSLAM, fino ad ulteriori tre modem.

39. Per quanto riguarda le migrazioni massive o migrazione amministrative al bitstream, nel caso in cui i nodi di raccolta rimangano gli stessi utilizzati dall’Operatore nell’ambito dell’Offerta ADSL wholesale, Telecom Italia chiarisce che non è richiesta alcuna attività specifica sui VP/VC dell’Operatore (ciò che cambia a seguito della migrazione amministrativa è la modalità di inoltro degli ordini). Per quanto riguarda i VP misti flat e a consumo di tipo light (VP caratterizzati da 10kbps di banda minima garantita per VC), attualmente il dimensionamento del VP è gestito in entrambi i casi da Telecom Italia. Con l’avvio del bitstream l’operatore può decidere di migrare i VC flat di tipo light su VP standard e tale operazione è già nella presente Offerta di Riferimento a titolo gratuito. Nel caso in cui la migrazione dall’ADSL wholesale al bitstream comporti lo spostamento dei kit di consegna dei VP tale operazione è a titolo oneroso. Ciò premesso, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a pianificare e realizzare, su richiesta dell’Operatore, progetti ad hoc per la valutazione delle ottimizzazioni che è possibile ottenere mediante una gestione coordinata di attività di riconfigurazione che interessano grandi numerosità di accessi. Per quanto riguarda l’operazione di upgrade delle velocità sugli accessi degli propri utenti finali da 4Mb/s a 7Mb/s Telecom Italia fa presente che l’attuale promozione è ribaltata anche a livello wholesale (incluso il cambio delle caratteristiche del VP conseguente all’incremento di banda degli accessi). Tuttavia, in assenza di promozioni a livello retail e se la migrazione coinvolge un elevato numero di accessi, Telecom Italia è favorevole a valutare su base progetto un processo ottimizzato e meno oneroso rispetto al caso singolo.

Considerazioni dell’Autorità

40. L’Autorità ritiene condivisibile la richiesta degli Operatori affinché Telecom Italia proponga e includa nell’Offerta di Riferimento una proposta di prezzi per le variazioni VP/VC e velocità di accesso nel caso di ordini che coinvolgano un numero di attività per le quali sia possibile uno sconto sul prezzo. Il prezzo proposto dovrà essere orientato ai costi delle effettive attività svolte nel caso di un ordine massivo riferito a variazioni VP/VC/velocità di accesso. Le suddette attività dovranno corrispondere a quelle necessarie per lo svolgimento dell’ordine ,sfruttando al massimo le economie ottenibili evitando quindi la ripetizione di attività effettuabili una volta sola. L’Autorità ritiene tra l’altro opportuna l’implementazione, da parte di Telecom Italia su richiesta degli operatori, di soluzioni automatizzate (mediante ad esempio lo sviluppo di software dedicati) che consentano di evitare l’effettuazione manuale di variazioni massive consentendo una drastica riduzione dei costi, i quali non saranno più funzione del numero di attività di variazione richieste.

Cessazione/attivazione della linea

Commenti degli operatori

41. I servizi di accesso sia asimmetrico che simmetrico sono forniti per un periodo di tre mesi dalla data di attivazione e sono tacitamente rinnovati per intervalli temporali di tre mesi. Nel caso di cessazione da parte dell’OLO di un accesso asimmetrico, l’OR prevede il pagamento dei canoni maturati ed in aggiunta un contributo di disattivazione una tantum di 35,40 €. Viceversa, la cessazione di un accesso simmetrico, se avviene nel primo periodo (i primi tre mesi), comporta il pagamento di canoni residui sino alla copertura della scadenza contrattuale. Nel caso di cessazione successiva al primo periodo contrattuale l’Operatore riconosce a Telecom Italia il rateo di canone sino alla fine del mese della data di ricezione dell’ordine di cessazione.

In merito a quanto sopra indicato si richiede di adottare un'unica modalità di gestione della cessazione di un accesso simmetrico o asimmetrico. In particolare si propone di sostenere i costi dei canoni fino ed esclusivamente al mese corrispondente alla data di ricezione dell’ordine di cessazione senza ulteriori costi aggiuntivi.

42. Con riferimento al contributo una tantum di cessazione del valore di 35.40 euro previsto nella proposta di Offerta, gli Operatori richiedono che, come per i servizi di accesso disaggregato, anche per i servizi bitstream sia previsto “che i contributi di disattivazione siano applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un’attivazione di servizi da parte dell’Operatore stesso o di altro Operatore (incluso Telecom Italia).” Inoltre, Telecom Italia dovrebbe essere tenuta a dare evidenza, nel caso richieda il contributo di disattivazione, che non vengano richiesti dallo stesso cliente l’attivazione di servizi sulla stessa linea oggetto di disattivazione o su linea non attiva presso la stessa sede.

43. Alcuni operatori richiamano l’attenzione sul fatto che Telecom Italia richiede un contributo (di cui alla tabella 5 della sez. 8.1.6.2) per l’attivazione dei servizi bitstream su linea dedicata, pari a 64,0 euro, aggiuntivo rispetto al contributo di attivazione per il servizio bitstream (paria a 40,62 euro). Si richiede che Telecom Italia fornisca adeguata giustificazione di tale costo ed in particolare delle attività aggiuntive rispetto al contributo di attivazione previsto per il servizio bitstream. Viene inoltre lamentato il fatto che i tracciati record forniti da Telecom Italia a seguito della ripubblicazione dell’Offerta di Riferimento ai sensi della delibera n. 115/07/CIR non consentano, contestualmente alla richiesta di attivazione naked, la richiesta di portabilità del numero, generando in tal modo disservizi all’utente finale.

44. Gli operatori lamentano che nel caso di accesso simmetrico il contributo di attivazione aumenti proporzionalmente al velocità di accesso essendo pari a 118,05 Euro per accesso a 2 Mbit/s, 236,10Euro per accesso a 4 Mbit/s, 354,15 Euro per 6 Mbit/s e 472,20 per accesso a 8 Mbit/s. Gli operatori ritengono che, considerato che l’attivazione riguarda lo stesso operatore, le attività di configurazione in centrale o in sede cliente comportino un tempo di impiego complessivo del tecnico che non può essere pari alla somma dei tempi necessari per più interventi indipendenti.

Telecom Italia

45. In linea di massima Telecom Italia non si è dimostrata contraria ad una gestione uniforme dei due tipi di cessazione di accessi simmetrici e asimmetrici. Tuttavia è necessario tener conto che l’applicazione del canone relativo al mese nel corso del quale arriva la richiesta di cessazione corrisponde ad una valorizzazione semplificata del preavviso necessario per gestire la cessazione stessa, ma non copre i costi veri e propri specifici dell’attività di disattivazione. Questi costi sono peraltro correlati con le peculiarità tecniche e con la complessità della catena impiantistica utilizzata per l’accesso. Pertanto, per rimanere il più possibile aderenti alla struttura dei costi, che deriva dalla complessità impiantistica di ciascun impianto, tale modifica dovrebbe comportare l’applicazione di un contributo di disattivazione specifico per ciascuna tipologia di accesso.

46. Con riferimento al contributo di cessazione della linea bitstream Telecom Italia ritiene che sia necessario richiamare che l’attività di cessazione di un accesso e quella relativa alla sua migrazione da un Operatore ad un altro seguono iter ben distinti. Infatti, mentre la cessazione viene richiesta dall’Operatore che ha in carico la specifica risorsa di rete, la migrazione verrà realizzata mediante un processo che trae origine dall’Operatore recipient. Tali modalità fanno sì che sia sempre evidente se si tratta di un caso di risorsa che viene riutilizzata per realizzazione di un nuovo accesso o se, viceversa, l’accesso bitstream viene definitivamente cessato. Telecom Italia ritiene quindi che le ulteriori complicazioni procedurali ipotizzate dagli Operatori, finalizzate a dare evidenza della presenza di una migrazione, comporterebbero solo un aumento della complessità ed un conseguente inutile aumento dei costi. Ciò premesso, i contributi di cessazione indicati dall’OR sono specifici per la cessazione del servizio Bitstream, mentre il trattamento economico per la migrazione dell’accesso da un Operatore all’altro sarà specificata a chiusura dello specifico tavolo tecnico.

47. In merito al contributo di attivazione di una linea bitstream naked Telecom Italia ha chiarito nel corso del procedimento che il costo dell’attivazione bitstream è legato all’attività di configurazione degli apparati compresi tra i nodi di concentrazione (ad es. DSLAM) fino al nodo di consegna parent. Nel caso dell’attivazione di una linea naked è prevista una ulteriore attività di attivazione del doppino telefonico (connessione al permutatore e effettuazione della permuta). Quest’ultima attività è valutata nell’Offerta di Riferimento bitstream come retail minus del contributo di attivazione della linea telefonica residenziale. In conclusione i due contributi citati sono relativi ad attività distinte che non presentano aree di sovrapposizione. Ne segue come in nessun caso uno dei due contributi possa escludere l’altro.

Considerazioni dell’Autorità

48. In merito a quanto sopra esposto relativamente alla cessazione/attivazione della linea bitstream l’Autorità in primo luogo richiama che il pagamento del relativo contributo debba avvenire nel caso di effettiva cessazione della linea e quindi quando l’utente finale non effettua una migrazione presso altro Operatore o presso Telecom Italia stessa.

49. In merito all’applicazione del contributo di attivazione per linea naked, aggiuntivo al contributo di attivazione bitstream nel caso di linea condivisa son il servizio telefonico RTG di Telecom Italia , l’Autorità ritiene, anche alla luce di quanto applicato nei Paesi del benchmark, che quest’ultimo debba essere definito in un’ottica di orientamento al costo e pertanto uniformato al prezzo di attivazione di una linea in full unbundling. L’Autorità fa inoltre presente che tale misura si applica per le attivazioni di linee bistream naked richieste a partire dell’entrata in vigore dell’Offerta di Riferimento bitstream per il 2007. L’Autorità inoltre ritiene che i tracciati record per l’attivazione di una linea bitstream, sia essa naked o condivisa, debbano consentire la contestuale richiesta di portabilità del numero.

50. In merito al contributo di attivazione per accesso simmetrico l’Autorità ritiene che il punto di vista degli Operatori sia condivisibile e che pertanto il costo del contributo di attivazione per accesso simmetrico non possa crescere in misura proporzionale alla velocità di accesso. Viceversa la variazione di costo dovrà corrispondere solo alle attività incrementali rispetto a quelle per attivare un accesso a velocità di 2 Mb/s, necessarie per un accesso a velocità N*2Mb/s. A titolo esemplificativo, applicando tale principio nell’ipotesi che il 50% delle attività sia comune a tutte le velocità di accesso, ne deriverebbero i seguenti costi di attivazione per accesso simmetrico: 118,05 Euro per accesso a 2 Mbit/s, 177,10Euro per accesso a 4 Mbit/s, 236,1 Euro per 6 Mbit/s e 295,10 per accesso a 8 Mbit/s.

Il pricing della banda ATM non garantita

Commenti degli operatori

51. In merito alla banda ATM (sez. 8.3 e 9) gli Operatori ritengono non giustificato, in un’ottica di orientamento al costo, il pagamento di una cifra certa a fronte di una banda non garantita (ovvero quella corrispondente alla differenza PCR-MCR). Pertanto, qualora si stabilisse il pagamento di un corrispettivo per la banda non garantita (PCR-MCR), gli operatori ritengono opportuno che:

  • sia introdotto uno SLA che tuteli gli OLO in relazione all’erogazione costante e senza degradi per l’intero arco della giornata della banda remunerata;
  • in alternativa alla piena remunerazione del servizio sia introdotto un sistema di remunerazione proporzionale alla percentuale giornaliera di utilizzo di detta banda, ricavabile dal sistema di monitoring;
  • sia introdotto un meccanismo di reportistica giornaliera (o al più settimanale) che consenta di verificare la saturazione dei VP, dei Kit di Consegna, etc. attestati sugli apparati di Telecom Italia adibiti alla consegna del traffico verso gli operatori;
  • Siano fornite misure reali di traffico come disposto dalla delibera n. 249/07/CONS. Si ritiene che la disponibilità di misure di traffico sia di fondamentale importanza per la verifica del rispetto dei valori di banda acquistati dall’operatore interconnesso, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento della banda minima garantita (MCR) e la fruizione, almeno in condizioni di assenza di congestione di rete, della quota di banda eccedente l’MCR fino al PCR.

Telecom Italia

52. Telecom Italia ritiene corretto fornire un’adeguata trasparenza al mercato circa le modalità di erogazione della banda eccedente l’MCR.

Al riguardo la normativa preveda già che Telecom Italia fornisca all’Autorità un monitoraggio delle prestazioni effettivamente erogate dalla rete.

In tale contesto, secondo modalità da definirsi congiuntamente con l’Autorità, Telecom Italia intende fornire una rilevazione statistica periodica dei valori di banda effettivamente erogati, ad esempio in termini di comparazione tra la banda complessivamente erogata nell’ora di maggior traffico e quella garantita e non garantita, complessivamente richiesta dagli Operatori.

Considerazioni dell’Autorità

53. In merito al punti sopra esposti relativi alla remunerazione della banda cosiddetta “non garantita” in quanto eccedente la banda minima garantita (MCR) l’Autorità intende richiamare le indicazioni già fornite in merito nelle delibere n. 34/06/CONS e n. 249/07/CONS. In particolare l’art. 7 della delibera n. 34/06/CONS, nei commi 4 e 5, richiama la necessità che per ciascun componente del servizio bitstream la contabilità rechi evidenza delle quantità prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari. Quanto detto è in particolare dettagliato dall’art.13 comma 14 della delibera n. 34/06/CONS, oltre che dall’art.11 comma 8 e dell’art.24 comma 14 della delibera n. 249/07/CONS, ove si richiede che la contabilità regolatoria fornisca evidenza dei volumi (in Mbyte annui) trasportati dalla rete di backhaul indicando separatamente le somme delle capacità di picco (PCR) e minime (MCR) garantite (quindi effettivamente erogate) dai circuiti virtuali (in Mbps) e utilizzate dalle proprie divisioni e dagli Operatori, nonché dei relativi ricavi.

Procedure di migrazione tra Operatori

Commenti degli operatori

54. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS (art. 4 comma 3) alcuni Operatori richiedono la rimozione dell’intero paragrafo 19 dall’Offerta di Riferimento, relativo al “passaggio dei clienti tra operatori”, ivi comprese le condizioni economiche previste, ferma restando la necessità di una futura integrazione di quest’ultimo a valle della conclusione dei lavori del tavolo tecnico (avviato a seguito della pubblicazione della delibera n. 274/07/CONS) finalizzato a definire, congiuntamente tra tutti gli operatori interessati, le specifiche per l’implementazione delle procedure di migrazione dei clienti finali.

Telecom Italia

55. Telecom Italia ha evidenziato che l’intero capitolo relativo alle migrazioni è stato rimosso dalla versione dell’Offerta di Riferimento pubblicata il 9 novembre 2007, rimandando per questo argomento all’apposito tavolo tecnico.

SLA

Commenti degli operatori

56. L’offerta di riferimento prevede, ai sensi dell’art.17 comma 5 della delibera n. 249/07/CONS, l’applicazione allo SLA Premium di Assurance di un canone mensile di importo variabile in ragione della tipologia richiesta (“Opzione Fast”, “Opzione Saturday”, “Opzione H.24”, “Opzione Gold”). Nella sola Opzione Fast Telecom Italia prevede una modalità di pagamento alternativa al canone mensile che consiste nel riconoscimento di un contributo una tantum del valore di 475,35 euro per singolo intervento[4]. Gli Operatori ritengono che la modalità di pagamento più adeguata sia proprio quella che prevede il riconoscimento di un contributo una tantum per ciascuna richiesta di intervento effettuata dall’OLO purché risolta da Telecom Italia nei tempi previsti dallo SLA Premium. Gli operatori richiedono pertanto l’applicazione di tale modalità di pagamento, peraltro già prevista ed applicata ai servizi di accesso disaggregato, a tutte le opzioni di SLA Premium previste per i servizi bitstream.

[4] A pag. 27 l’OR prevede che “Lo SLA Plus (opzione Fast) è disponibile anche nell’opzione di prezzo su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i limiti previsti dallo SLA medesimo. Nel caso in cui l’Operatore sia interessato a tale opzione, il prezzo da corrispondere per singolo intervento è pari a 475,35 Euro”.

57. In merito allo “Lo SLA Plus (opzione Fast)” gli Operatori ritengono l’importo per singolo intervento di 475,35 Euro eccessivo alla luce del prezzo stabilito per il servizio di SLA plus previsto nell’ULL dove[5] è indicato un importo per l’Intervento in SLA Plus pari a 235,71 Euro.

[5] A pag 23 dell’ Offerta di Riferimento di Telecom Italia 2007 per i Servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (Mercato 11) nella Tabella 8 relativa alle “Condizioni economiche relative alla fornitura di interventi di assurance in SLA plus delle linee in accesso disaggregato”.

Infatti, secondo gli stessi Operatori il costo per lo SLA Plus del Bitstream dovrebbe essere sensibilmente inferiore a quello previsto per l’ULL considerando che una larga parte degli interventi di assurance possono essere risolti da remoto attraverso il sistema di gestione, piuttosto che intervenendo sul doppino di rame (come nel caso dell’ULL).

Telecom Italia

58. Telecom Italia ritiene che l’Offerta di Riferimento bitstream sia coerente con la normativa vigente, che non prevede che tutte le tipologie di SLA Plus vengano formulate nella modalità con fatturazione su base singola richiesta. Inoltre, a fronte di uno SLA base del servizio Bitstream che prevede tempi di ripristino molto stringenti (fino a solo 4 ore nel caso degli accessi simmetrici), la fornitura di uno SLA Plus può essere realizzata solo mediante appositi presidi specialistici da prevedere in modo capillare su tutto il territorio. Per poter restare entro tempi di ripristino così stretti è inoltre necessario che tali presidi siano dimensionati in modo da gestire con immediata prontezza tutti i guasti, anche a fronte di eventuali picchi. Telecom Italia ritiene quindi evidente come, anche in assenza di guasti, un tale tipo di organizzazione comporti necessariamente una forte incidenza di costi fissi, non riconducibili alle azioni necessarie per il singolo intervento di ripristino. Situazione quest’ultima difficilmente conciliabile con una struttura di prezzo basata sul singolo intervento. Per tale motivo tale opzione è stata prevista solo per l’opzione che prevede tempi di interventi meno critici. In merito alla modalità di pagamento degli SLA premiun di assurance TI ritiene che la modalità di pagamento mensile sia maggiormente adeguata in un’ottica di orientamento al costo alla luce del fatto che i tempi previsti per l’intervento richiedono attrezzare e strutture di presidio che hanno un costo indipendente dall’intervento effettivo.

59. In merito alla differenza di costo tra lo SLA premium di assurance ULL e l’analogo relativo al bitstream Telecom Italia ritiene che il confronto tra il costo del ripristino previsto per il Bitstream con quello previsto per l’ULL debba tener conto di vari fattori, tra cui: la complessità impiantistica ed i tempi di ripristino previsti per i singoli servizi. In particolare, nel caso dell’ULL (basato su un tempo di intervento di 8 ore lavorative) i “guasti” sono essenzialmente riconducibili alle manovre fatte sul permutatore (il doppino in quanto tale è poco soggetto a veri e propri guasti) e quindi possono essere normalmente riparati senza l’uscita di personale ad di fuori della centrale stessa. Tenuto inoltre conto delle finestre orarie di ripristino previste per questo servizio, questi interventi possono essere realizzati nella normale fascia oraria lavorativa. Nel caso del Bitstream invece (in cui è richiesto il ripristino in 4 ore lavorative), la maggiore complessità del servizio può comportare la necessità di un maggior numero di interventi fuori dalla centrale e, tenuto conto del minor tempo di intervento, mediante il ricorso ad un maggior numero di interventi fuori orario base da realizzare a cura di personale che, in tali fasce orarie, è presente in strutture specialistiche meno capillari dei centri di lavori operanti sulla rete in rame.

Considerazioni dell’Autorità

60. L’Autorità ritiene allo stato che una differenza tra i costi dello SLA premiun di assurance ULL e bitstream possa essere giustificata alla luce dei diversi tempi e tipologie di intervento, richiedendo un tempo di intervento di 4 ore un maggiore impegno di risorse.

Il canone naked

Commenti degli operatori

61. In merito al listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata (sez. 8.1.6.2), alcuni operatori esprimono perplessità sulla modalità di applicazione della componente relativa alla rete di accesso nel caso “naked”, il cui valore stabilito da Telecom Italia nell’offerta di riferimento è di 9,71 euro/mese. Tali operatori ritengono che non sia corretto sommare questo valore al canone mensile per accesso ADSL su linea condivisa, che include già una componente relativa alla rete di accesso pari al canone dello shared access di 2,63 euro, più la componente unicamente propria al mercato 12 (DSLAM, spazi in centrale, alimentazione, ecc.). Come conseguenza di tale ragionamento gli Operatori scriventi deducono che il canone mensile che deve essere addizionato all’accesso bitstream su linea condivisa debba essere pari a 9,71 euro cui vanno sottratti 2,63euro dello shared access.

Considerazioni dell’Autorità

62. L’Autorità, al fine di chiarire il punto suddetto, richiama che il canone relativo alla componente “naked”, ottenuto ai sensi della delibera n. 34/06/CONS secondo una logica retail minus del canone residenziale (minus pari al 20%), remunera i costi della rete di distribuzione, la relativa manutenzione correttiva per utilizzo POTS/ISDN BRA ed i costi specifici per OLO. Il canone relativo allo shared access, nella logica incrementale definita dalla delibera n. 24/01/CIR, remunera soltanto i costi aggiuntivi di manutenzione correttiva dovuti all’uso condiviso della coppia in rame per accesso ADSL.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1
(Approvazione dell’Offerta di Riferimento bitstream 2007 di Telecom Italia relativa al mercato 12)

1. Sono approvate le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento presentata in data 13 giugno 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2007, relativamente ai servizi bitstream, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2.

Articolo 2
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio bitstream)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa valido per formule di prezzo flat” prevedendo un canone mensile per accesso ADSL di 9,00Euro.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “listino per accesso simmetrico valido per formule di prezzo flat” prevedendo una riduzione del canone mensile del 10% per le seguenti velocità: 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s simmetrico.

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata” allineando il contributo di attivazione per linea naked a quanto previsto per il servizio di unbundling, per linea non attiva, per l’anno di riferimento. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia ripropone sul contributo di cui al presente comma tutte le corrispondenti promozioni effettuate a livello retail nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 7 dell’art.23 della delibera n. 249/07/CONS.

4. Il pagamento del contributo di cessazione della linea bitstream indicato nell’Offerta di Riferimento è dovuto in caso di effettiva cessazione della linea, ossia quando l’utente finale non effettua alcuna migrazione verso altro Operatore o verso Telecom Italia.

5. Telecom Italia predispone i sistemi per l’inoltro degli ordini da parte degli Operatori consentendo di sincronizzare la richiesta di attivazione di una linea bitstream con la richiesta di portabilità del numero.

6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei “Servizi bitstream su rete ATM con interconnessione al DSLAM ATM e Ethernet” con riferimento al listino di “Fornitura e collaudo subtelaio (comprensivo di spazio, alimentazione e condizionamento)” calcolando la tariffa del servizio di alimentazione, condizionamento e spazi, security e facility offerto tramite impianti Telecom Italia, da attribuire al singolo subtelaio, sulla base dei prezzi dell’offerta di riferimento di colocazione 2006, pubblicata il 5 settembre 2007 ai sensi della delibera n. 107/07/CIR.

7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di accesso simmetrico valido per formule di prezzo flat prevedendo contributi di attivazione per le velocità di 2Mbps, 4Mbps, 6Mbps e 8Mbps dati dalla somma di una componente di costo comune a tutte le velocità e di una componente incrementale proporzionale alla velocità di accesso.

8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio ABR – configurazioni utilizzabili con formule di prezzo flat” con riferimento ai “Canoni banda ABR da DSLAM a Nodo Parent ATM” prevedendo i seguenti importi:

  • 0,58 Euro/anno per kbit/s per la banda garantita (MCR);
  • 0,25 Euro/anno per kbit/s per la banda non garantita (quota eccedente l’MCR fino al PCR)

9. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio VBR-rt” prevedendo i seguenti importi:

  • 0,66 Euro/anno per kbit/s per la banda (SCR);
  • 0,29 Euro/anno per kbit/s per differenza tra PCR ed SCR (quota eccedente l’SCR fino al PCR).

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio CBR” prevedendo il seguenti importo:

  • 0,68 Euro/anno per kbit/s per la banda CBR;

11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Banda Ethernet fino al nodo parent (backhaul)” prevedendo i seguenti importi per i canoni banda Ethernet da DSLAM a Nodo Parent:

  • 0,49 Euro/anno per kbit/s nel caso di traffico con CoS=0;
  • 0,58 Euro/anno per kbit/s nel caso di traffico con CoS=1

12. Telecom Italia include nelle condizioni economiche del listino della classe di servizio ABR, VBR, CBR, relative ai “Contributi di variazione” concernenti la attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del kit di consegna del VP/VC, la variazione della velocità di accesso, procedure che consentano di gestire specifiche richieste da parte dell’Operatore di migrazioni massive mediante processi automatizzati. Il prezzi di tali processi e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di “variazioni” richieste, definiti nella logica dell’orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto all’attuazione di tali migrazioni attraverso ordini singoli.

13. Ai sensi dell’art.7 commi 4 e 5 e dell’art.13 comma 14 della delibera n. 34/06/CONS e dell’art.11 comma 8 e 24 comma 14 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia fornisce all’Autorità, nell’ambito della contabilità regolatoria, i volumi complessivi di traffico (espressi in Mbps/anno) prodotti dalle proprie divisioni e dagli Operatori, distintamente per banda PCR, per la banda complessiva garantita MCR, per la banda SCR e per la banda CBR.

14. Ai sensi dell’art.11 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia fornisce, nelle modalità ritenute più congrue ma con periodicità almeno semestrale, misure reali di banda (Mbps/Periodo di misura) nei punti di consegna del traffico agli operatori evidenziando le statistiche della banda MCR (SCR o CBR) e PCR consegnata. Telecom Italia fornisce all’Autorità non oltre 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento una descrizione dei punti e delle modalità di misura.

15. Le definizione dei modelli per la verifica della replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia di servizi basati su piattaforme a larga banda, siano esse in tecnologia ATM o Ethernet, sono definite nell’ambito dell’Unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi bitstream di cui all’art. 25, comma 5 della delibera 249/07/CONS.

Articolo 3
(Disposizioni Finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all’articolo 2 e ripubblica l’Offerta di Riferimento per il servizio bitstream entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento si applicano come previsto dall’art. 3 della delibera n.115/07/CIR.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.A. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 21 dicembre 2007

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

 

Stefano Mannoni

 

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola