L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
7 marzo 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare,
gli articoli 11, 15 e 83;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del
7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 236/01/CONS,
recante " Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150;
VISTA la delibera n. 36/02/CONS,
del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalita’ organizzative
per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico
generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002,
n. 72;
VISTA la delibera n. 180/02/CONS,
13 giugno 2002, recante " Regole e modalità organizzative
per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico
generale: disposizioni attuative" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2002, n. 159;
VISTA la delibera n. 9/03/CIR,
del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.177 del 1° agosto 2003;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS,
del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento
concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera
n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS,
del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTI i provvedimenti del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 del Garante
per la protezione dei dati personali con il quale si segnalano e prescrivono
a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali
al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di
informazione all'utenza;
VISTA la delibera n. 15/04/CIR,
del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione dei diritti d’uso delle
numerazioni per i servizi di informazione abbonati" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del
9 dicembre 2004;
VISTO il decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto
2005;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 16 agosto 2005 recante
"Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti
che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.190 del 17 agosto 2005;
VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005;
VISTA la determina n. 01/04/CODIP
del 5 agosto 2004, recante "Istituzione del gruppo di lavoro sulle
problematiche attuative della regolamentazione in materia di accesso
disaggregato in modalità condivisa e nuovi servizi";
VISTA la delibera n. 26/05/CIR
del 28 giugno 2005, recante "Consultazione pubblica concernente
proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi
VoIP (voice over internet protocol)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.179 del 3 agosto 2005;
CONSIDERATE le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta
dal gruppo di lavoro istituito con determina
n. 01/04/CODIP in merito all’espletamento dei servizi di telefonia
vocale su protocollo IP (VoIP), che hanno evidenziato la disponibilità
sul mercato di diverse modalità di fornitura dei suddetti servizi
agli utenti finali sia per quanto riguarda la tipologia dell’offerta
sia in merito all’architettura di rete sottostante;
CONSIDERATO che da tali risultanze è emersa la necessità
di adottare misure regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP,
con particolare riguardo all’uso della numerazione ed alle garanzie
per gli utenti in merito alla sicurezza ed alla qualità del servizio;
VISTO il documento "Linee guida regolamentari per i servizi VoIP",
predisposto nell’ambito del gruppo di lavoro di cui alla determina
n. 01/04/CODIP e sottoposto alle valutazioni della Commissione per
le infrastrutture e le reti nella riunione del 9 marzo 2005, e considerati
altresì i commenti ricevuti dai soggetti partecipanti al suddetto
gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che l’attuazione della portabilità del numero tra
operatori (Service Provider Portability), che forniscono i servizi
di telefonia su rete fissa è implementata, in base alla normativa
vigente, in modalità "onward routing" ;
RITENUTO opportuno consentire in via transitoria, al fine di favorire
l’avvio dei servizi Voice over IP, l’adozione di altre soluzioni
tecniche per la portabilità del numero concordate tra gli operatori,
fino alla realizzazione di una banca dati centralizzata, di cui alla
delibera 4/CIR/99, le cui informazioni
sono utilizzate dagli operatori autorizzati ai fini della implementazione
della portabilità del numero nella modalità tecnica più
consona allo sviluppo dei servizi Voice over IP e che verrà
stabilita nelle sedi competenti;
RITENUTO opportuno che qualsiasi valutazione in merito alle eventuali
misure da porre in capo ad operatori che offrono servizi VoIP in posizione
di significativo potere di mercato sia svolta nell’ambito dei procedimenti
avviati ai sensi del d.lgs. 259/03 relativamente all’applicazione di
misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva
2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L
114 dell’8 maggio 2003;
RITENUTO che anche i fornitori dei servizi in tecnologia VoIP di cui
al presente provvedimento debbano adottare le misure di cui all’art.
6 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, in merito alla identificazione dei
propri clienti ed al trattamento dei dati del traffico telefonico e
telematico;
SENTITE, in data 1 settembre 2005, le società BT-Albacom, Wind,
Vodafone, Eutelia;
SENTITE, in data 2 settembre 2005, le società Telecom
Italia, Fastweb e la AIIP;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione
pubblica;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Il procedimento istruttorio
- L’Autorità ha avviato il 26 luglio 2005, il procedimento
istruttorio "Interventi regolamentari in merito alla fornitura
di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)" con comunicazione
di avvio del procedimento pubblicata sul sito dell’Autorità
in data 18/07/05 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 172 del 26 luglio 2005. L’obiettivo del procedimento è
la valutazione di eventuali interventi regolamentari in tema di fornitura
dei servizi VoIP, con particolare riguardo all’uso della numerazione
ed alle garanzie dei diritti degli utenti finali, tra cui la trasparenza
delle informazioni, la qualità del servizio, l’accesso ai servizi
di emergenza, la portabilità del numero e la fornitura di prestazioni
supplementari;
- Con la delibera n.26/05/CIR
l’Autorità ha avviato la consultazione pubblica, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.179 del
3 agosto 2005, concernente alcune proposte di interventi regolamentari
in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol),
al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento dell’Autorità
in merito ai diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico
derivanti dall’adozione degli interventi regolamentari in tema di
fornitura di servizi VoIP, ivi incluse le modifiche al piano nazionale
di numerazione;
- In risposta alla consultazione pubblica hanno presentato i propri
contributi i seguenti operatori e associazioni: Telecom Italia, H3G,
Vodafone, Eutelia, Welcome Italia, Wind, Tiscali, Fastweb, AIIP, Clinet,
Unidata, BT-Albacom, Atlanet, MCI, Anuit, Seat Pagine Gialle;
- Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione
pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti
nel corso delle audizioni del 1° settembre 2005 con BT-Albacom, Wind,
Vodafone, Eutelia, e del 2 settembre 2005 con Telecom Italia, Fastweb
e la AIIP;
- Ulteriori contributi in relazione a suddetto procedimento istruttorio
sono pervenuti dalle associazioni ANFOV e Movimento Difesa del Cittadino;
CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento e il confronto a livello
europeo sulle condizioni regolamentari di offerta dei servizi VoIP contenuti
in allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATE le posizioni espresse dai soggetti intervenuti nell’ambito
del procedimento di consultazione pubblica di cui alla delibera
n. 26/05/CIR e le valutazioni dell’Autorità, contenute nell’allegato
B al presente provvedimento;
UDITE le relazioni dei Commissari Nicola D’Angelo e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell’art. 29 del
regolamento per l’organizzazione e il funzionamento;
Delibera
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- "Servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate
nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza
tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale
o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario,
includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un
operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura
di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni
specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili
o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
- "Servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti
interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica;
- "Punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal
quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione;
in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento,
il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo
di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad
un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili
e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna
fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali
utilizzate dagli utenti del servizio;
- "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito
su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio
medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere
al punto terminale di rete fissa presso il sito del cliente indicato
nel contratto con l’operatore; tale prestazione consente la fornitura
del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete
sia per comunicazioni entranti che uscenti;
- "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio
di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
- "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio
che consente all’utente, identificato da uno stesso numero non geografico
del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare
e ricevere comunicazioni vocali nazionali, internazionali, da un qualsiasi
punto terminale di rete;
- "Tecnologia Voice over IP": l’insieme di protocolli,
tecnologie e infrastrutture di rete che include la commutazione di
pacchetto con protocollo IP (Internet Protocol), utilizzate
per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato
con dati, suono e immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di
condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, e che possono
consentire l’interoperabilità con reti telefoniche tradizionali;
- "Piano nazionale di numerazione": Piano di numerazione
nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui
all’allegato alla delibera n. 9/03/CIR
e successive modificazioni ed integrazioni;
- "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
adottato con il decreto
legislativo del 1° agosto 2003, n. 259;
- "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili
a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione
elettronica, conformemente al Codice;
- "Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni istituita con la legge 31
luglio 1997, n. 249;
- "Ministero": il Ministero delle Comunicazioni.
Articolo 2
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio delle autorizzazioni
generali per i seguenti servizi:
- "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui all’art.
1, lettera a), forniti, da postazione fissa, tramite reti con tecnologia
a commutazione di circuito, tecnologia Voice over IP o altre
tecnologie a commutazione di pacchetto;
- "servizi di comunicazione vocale nomadici accessibili al pubblico"
di cui all’art. 1, lettera f) forniti tramite reti con tecnologia a
commutazione di circuito, tecnologia Voice over IP o altre tecnologie
a commutazione di pacchetto.
2. Il presente provvedimento stabilisce le integrazioni al piano nazionale
di numerazione, di cui alla delibera
n. 9/03/CIR e successive integrazioni, ai fini della introduzione
della numerazione in decade 5 per servizi di comunicazione vocale nomatici.
3. Il presente provvedimento stabilisce il titolo autorizzatorio richiesto
per la attribuzione dei diritti d’uso di numeri per servizi di cui al
comma 1, in decade 0 e in decade 5.
4. Gli allegati
A e B
alla presente delibera recanti, rispettivamente, "Il quadro normativo
di riferimento e la situazione internazionale" e "Le posizioni
espresse dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento e le conclusioni
dell’Autorita’," ne costituiscono parte integrante.
Articolo 3
(Autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al
pubblico)
1. Le imprese che intendono offrire i servizi di cui alla lettera a)
comma 1 dell’art. 2 della presente delibera, richiedono al Ministero,
ai sensi dell’art. 25 del Codice, qualora non in possesso di una autorizzazione
per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico o altro
titolo autorizzatorio equivalente ai fini della fornitura dei servizi
in oggetto, una "autorizzazione generale per la fornitura del servizio
telefonico accessibile al pubblico". Ai fini della corresponsione
dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, tale servizio
è ricompreso nelle fattispecie dell’art. 1, comma 1, lettera b)
dell’Allegato 10 al Codice.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Codice, l’autorizzazione
generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico",
di cui al precedente comma, è assoggettata al rispetto delle condizioni
elencate nella parte A dell’allegato n.1 del Codice.
3. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura
di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma
1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa
vigente per i servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui la portabilità
del numero tra operatori di cui all’art. 80 del Codice, l’accesso ai servizi
d’emergenza ai sensi dell’art. 76 del Codice, l’integrità della
rete ai sensi dell’art. 73 del Codice, la identificazione della linea
chiamante ai sensi dell’art. 79 del Codice, le prestazioni ai fini di
giustizia, di cui all’art. 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività.
Sono tenuti inoltre al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni
dell’Autorità sui servizi di telefonia fissa quali la delibera
n. 254/04/CSP nell’ambito del quadro generale definito dalla delibera
n. 179/03/CSP e successive disposizioni che potranno essere emanate
dall’Autorità, ai sensi dell’art. 72 del Codice, in merito alla
qualità dei servizi.
4. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura
di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma
1 del presente articolo, sono tenuti all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione di cui alla delibera
n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4
(Condizioni e modalità per l’attribuzione di diritti d’uso di numerazione
per servizi geografici)
1. Possono richiedere al Ministero l’assegnazione dei diritti d’uso delle
numerazioni per servizi telefonici geografici in decade 0 esclusivamente
le imprese in possesso dell’autorizzazione per la fornitura del servizio
telefonico accessibile al pubblico di cui all’art. 3, comma 1 della presente
delibera.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle
numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l’attribuzione
dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi telefonici accessibili
al pubblico è soggetta alle condizioni di seguito elencate:
- la finalità esclusiva della fornitura di servizi telefonici
accessibili al pubblico, di cui all’art. 3, comma 1 della presente delibera;
- il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell’allegato
n.1 del Codice tra cui si richiama l’obbligo di fornitura della portabilità
del numero e di designare il servizio per il quale è utilizzato
il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla
fornitura del servizio;
- la possibilità, per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio,
di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione
elettronica, nazionali ed estere, ivi incluse le reti di comunicazioni
mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale
o internazionale di numerazione;
- utilizzo nomadico del servizio esclusivamente nell’ambito distrettuale.
L’utente viene preventivamente informato in merito al divieto dell’utilizzo
nomadico al di fuori del distretto ai sensi della normativa vigente
e tale limitazione è sottoposta alla specifica accettazione da
parte dell’utente.
3. Il Ministero attribuisce i diritti d’uso delle numerazioni per i servizi
di cui al presente articolo in base alla data di presentazione della richiesta
Articolo 5
(Integrazione al piano nazionale di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa)
1. All’articolo 1, comma 1 della delibera
n. 9/03/CIR dopo la lettera m) sono inserite le seguenti definizioni:
- "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito
su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo
da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al
punto terminale di rete fissa associato al sito del cliente indicato
nel contratto con l’operatore; tale prestazione consente la fornitura
del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete
sia per comunicazioni entranti che uscenti;
- "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio
di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
- "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio che
consente all’utente, identificato da uno stesso numero non geografico
del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare
e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto
terminale di rete.
2. All’articolo 2, sesta riga dell’elenco, è sostituita la frase
5. "Riservato per esigenze future"
con
5. "Numerazione per servizi di comunicazione elettronica nomadici"
3. Dopo l’articolo 11 della delibera
n. 9/03/CIR è inserito il seguente:
Articolo 11 bis
(Numerazione per servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. La norma di riferimento per le numerazioni di cui al presente articolo
è la raccomandazione UIT-T E.164.
2. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione
vocale nomadici.
3. Le numerazioni di cui al precedente comma hanno la seguente struttura:
a. 55 UUUUUUUU , U=0¸9
4. I rimanenti codici 5X UUUUUUUU, con X diverso da 5, sono riservati
per esigenze future.
5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille
numeri contigui, da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere
attribuiti a ciascun operatore non più di 50 blocchi. Ai sensi
di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del Piano di numerazione, la
richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d’uso è soggetta
a verifica dell’utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa
tipologia precedentemente attribuita.
6. I prezzi delle chiamate verso numerazione in decade 5 sono stabiliti
secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione,
del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo.
Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a
quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti,
secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il
piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interurbane
la soglia suddetta è pari al due volte il prezzo delle chiamate
locali verso numerazione geografica. L’Autorità si riserva di
rivedere le soglie di prezzo massimo suddette alla luce della evoluzione
della situazione di mercato.
7. La numerazione di cui al presente articolo non può essere
utilizzata per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
8. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.
9. L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di 6 mesi.
Articolo 6
(Autorizzazione per la fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. Ogni impresa che intende offrire al pubblico i servizi di cui alla
lettera b) dell’art. 2 della presente delibera richiede al Ministero,
ai sensi dell’art. 25 del Codice, una "autorizzazione generale per
la fornitura di un servizio di comunicazione vocale nomadico".
2. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all’art.
34 del Codice tale servizio è ricompreso nella fattispecie dell’art.
1, comma 2, dell’allegato 10 al Codice.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Codice, l’autorizzazione
generale per la fornitura di servizi di cui al comma 1 del presente articolo,
è assoggettata al rispetto delle condizioni, giustificate rispetto
alla rete e al servizio in questione, elencate nella parte A dell’allegato
n.1 del Codice, ad eccezione dei punti 1, 6, 12, 15.
4. I soggetti in possesso di autorizzazione generale per la fornitura
di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi
previsti dalla normativa vigente per i servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico. Gli operatori garantiscono inoltre la identificazione
della linea chiamante ai sensi dell’art. 79 del Codice, l’accesso ai servizi
d’emergenza ai sensi dell’art. 76 del Codice, le prestazioni ai fini di
giustizia, di cui all’art. 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività.
Sono tenuti inoltre al rispetto delle disposizioni generali dell’Autorità
in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione
di cui alla delibera n. 179/03/CSP
e successive disposizioni che potranno essere emanate dall’Autorità,
ai sensi dell’art. 72 del Codice, in merito alla qualità dei servizi.
5. I soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 1 del presente
articolo assicurano opportuna informativa all’utente, preventiva alla
sottoscrizione del contratto con il fornitore dei servizi in oggetto,
in merito alle eventuali limitazioni relative alla localizzazione nella
fornitura dell’accesso ai servizi di emergenza, ad altre prestazioni obbligatorie
e alla qualità del servizio.
6. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura
di "un servizio di comunicazione vocale nomadico" di cui al
comma 1 del presente articolo, sono tenuti all’iscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione di cui alla delibera
n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 7
(Condizioni e modalità per l’attribuzione dei diritti d’uso delle
numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. Possono richiedere al Ministero l’assegnazione dei diritti d’uso delle
numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui all’art.
5 esclusivamente le imprese in possesso dell’autorizzazione generale per
la fornitura del servizio di cui all’art. 6.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle
numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l’attribuzione
dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale
nomadici di cui all’art. 5 della presente delibera è soggetta alle
condizioni di seguito elencate:
- la finalità esclusiva della fornitura di servizi di cui all’art.
6 della presente delibera;
- il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell’allegato
n.1 del Codice e in particolare l’obbligo di fornitura della portabilità
del numero, di cui all’art. 80 del Codice, nell’ambito della stessa
decade, e di designare il servizio per il quale è utilizzato
il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla
fornitura del servizio;
- la possibilità, per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio,
di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione
elettronica, nazionali ed estere ivi incluse le reti di comunicazioni
mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale
o internazionale di numerazione;
- a tale numerazione è sempre associata, nei sistemi dell’operatore,
l’informazione riguardo al domicilio del cliente, utilizzato ai fini
della sottoscrizione del servizio stesso e della fatturazione;
- il Ministero attribuisce i diritti d’uso delle numerazioni per servizi
di comunicazione vocale nomadici in base alla data di presentazione
della richiesta.
Articolo 8
(Accesso ai servizi di emergenza e altre prestazioni obbligatorie)
1. Ai sensi dell’art. 76 del Codice, i soggetti autorizzati
a fornire servizi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 2
della presente delibera, forniscono l’accesso ai servizi di emergenza.
Ai sensi dell’art. 76 comma 2 del Codice le informazioni relative all’ubicazione
del chiamante sono messe a disposizione delle autorità incaricate
dei servizi di soccorso e di protezione civile, da parte del soggetto
autorizzato alla fornitura del servizio, nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile.
2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a) e
b) del comma 1 dell’art. 2 della presente delibera, sono tenuti al rispetto
delle norme di cui all’art. 6 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in merito
alla identificazione dei propri clienti ed al trattamento dei dati del
traffico telefonico e telematico.
3. Fermo restando quanto previsto dal Codice, i soggetti che intendono
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie,
nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche
compreso la trasmissione di dati e voce mediante la tecnologia VoIP, esclusi
i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale, sono tenuti al rispetto delle norme sulla disciplina degli esercizi
pubblici di telefonia e internet di cui all’art. 7 del decreto legge n.
144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministero degli
interni del 16 agosto 2005.
4. Le eventuali limitazioni nella fornitura delle informazioni relative
all’ubicazione del chiamante devono essere oggetto di accurata informativa
all’utente preventiva alla sottoscrizione dell’offerta commerciale e soggetta
a specifica accettazione da parte dell’utente stesso.
5. L’attuazione della portabilità del numero tra operatori (Service
Provider Portability) che forniscono i servizi di cui agli artt. 3
e 6 della presente delibera è implementata in base alla normativa
vigente. In via transitoria, fino alla definizione delle modalità
di implementazione della portabilità del numero nella modalità
tecnica più consona allo sviluppo dei servizi VoIP che verrà
stabilita dall’Autorità, possono essere concordate tra gli
operatori altre soluzioni tecniche.
6. Ai sensi degli art. 4 comma 3, art. 13, art. 41, art. 42 comma 3,
art. 45 comma 2, art. 49 del Codice, gli operatori titolari dell’autorizzazione
generale per la fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente
delibera hanno l’obbligo:
- di negoziare tra loro l’interconnessione nella modalità più
efficiente sul piano tecnologico ed economico, ai fini della fornitura
dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, consentendo
la piena interoperabilità dei servizi offerti;
- di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e
ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei
servizi VoIP;
- di utilizzare protocolli standard, ove praticabile sulla base
di quanto stabilito ai sensi dell’art. 20 del Codice.
Articolo 9
(Base dati unica)
1. Gli operatori, cui sono state attribuite risorse di numerazione di
cui all’art. 5 della presente delibera, contribuiscono alla realizzazione
della base dati unica di cui alle delibere
n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS,
ed altresì includono nella carta dei servizi e nelle condizioni
contrattuali le modalità relative all’inserimento degli utenti
negli elenchi generali ai sensi della vigente normativa in tema di protezione
dei dati personali.
2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui agli artt. 3 e 6
della presente delibera, a cui sono state attribuite risorse di numerazione
del piano nazionale di numerazione di cui agli artt. 4 e 5 della presente
delibera, garantiscono l’accesso ai servizi di informazioni abbonati di
cui all’art. 3 della delibera n. 15/04/CIR.
Articolo 10
(Modalità di prima attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni
per servizi di comunicazione vocale in decade 5)
1. Il Ministero determina la misura del contributo annuale, di cui all’art.
35 del Codice, per l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni
per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui al presente provvedimento
con riguardo ai criteri formulati nell’allegato
B al punto 71.
2. Il Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente delibera, pubblica l’avviso concernente l’espletamento
della prima attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi
di comunicazione vocale nomadici in decade 5. Entro e non oltre quindici
giorni dalla pubblicazione dell’avviso, ciascuna impresa autorizzata alla
fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici, ai sensi dell’art.
25, comma 4, del Codice, può richiedere i diritti d’uso delle numerazioni.
3. Decorso il termine di quindici giorni di cui al precedente comma 2,
il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni per servizi
di comunicazione vocale nomadici entro i termini previsti dall’art. 27,
comma 8, del Codice.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità avvia un procedimento istruttorio al fine di stabilire
le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte, dal
fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, per l’attuazione
degli obblighi di cui all’art. 8, comma 6 della presente delibera. Il
procedimento istruttorio, della durata non superiore a 120 giorni, ha
per oggetto le problematiche connesse alla definizione di un insieme comune
di standard, protocolli di segnalazione e interfacce tecniche,
ai fini dell’interconnessione ed interoperabilità per la fornitura
dei servizi oggetto della presente delibera, della codifica dei media
e della localizzazione nella fornitura dei servizi di emergenza.
Articolo 12
(Sanzioni)
1. L’inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 marzo 2006
| |
IL PRESIDENTE |
|
|
Corrado Calabrò
|
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Nicola D’Angelo
|
Roberto Napoli
|
|