L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14
luglio 2005;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;
VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni
elettroniche", ed in particolare gli articoli 72 e 83;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994, recante principi sull’erogazione dei servizi pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del
22 febbraio 1994;
VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP
del 24 luglio 2003, recante: "Approvazione della direttiva generale
in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge
31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge
n. 249/97 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei
servizi e per l’adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni
di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per
ciascun comparto di attività;
CONSIDERATO che la direttiva generale in materia di qualità
e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera
n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento
al riguardo ed ha previsto che con successive direttive, specifiche
per ciascun comparto, fosse individuato un insieme minimo di indicatori
di qualità dei servizi, tenendo conto delle norme tecniche internazionali,
in particolare di quelle dell’ETSI;
CONSIDERATO che il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito "il
Codice") all’articolo 72 ha precisato che l’Autorità può
prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni
comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi
offerti;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto
dal Codice e dalla delibera n. 179/03/CSP con l’emanazione di una direttiva
specifica in materia di qualità e carte dei servizi per il comparto
dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico
su reti radiomobili terrestri;
CONSIDERATO che la presente direttiva individua gli indicatori generali
di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali (GSM
e UMTS), offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri, i criteri
per la loro misura e le modalità di pubblicazione dei corrispondenti
obiettivi annuali e dei risultati raggiunti, al fine di garantire che
gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate
ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese
fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
CONSIDERATO che la presente direttiva, limitatamente agli indicatori
di cui agli allegati 7, 8 e 9, relativi allo scenario della chiamata
(prestazioni della rete), prevede misure di tipo censuario, utilizzando
i contatori di centrale che permettono la comparabilità delle
misure mediante opportuni algoritmi, e si riferisce ai soli servizi
tradizionali GSM (voce, SMS, GPRS) mentre per i servizi più recenti
o innovativi (MMS, servizi WAP, etc,) o di terza generazione (UMTS)
sono necessari ulteriori approfondimenti anche per conseguire un maggior
grado di affidabilità dei contatori di centrale e di comparabilità
delle misure e che, a tal fine, questa direttiva promuove, ai sensi
dell’articolo 83, comma 2, del Codice, l’istituzione di un apposito
tavolo tecnico tra gli operatori;
CONSIDERATO che tale tavolo tecnico, tra l’altro, potrà elaborare,
entro sei mesi, una proposta volta a integrare gli indicatori di cui
alla presente direttiva anche con riguardo a quelli necessari per lo
scenario della chiamata dei servizi più recenti o innovativi
(MMS, servizi WAP, etc,) o di terza generazione (UMTS), e che tale proposta
potrà essere analizzata dall’Autorità nell’ambito di un
procedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, in cui saranno sentite anche le associazioni
dei consumatori;
SENTITI in audizione gli operatori mobili e le associazioni dei consumatori
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi dell’articolo
83 del Codice;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario, Michele Lauria, relatore ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità;
Delibera
Articolo 1
-
L'Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b),
n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia
di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali
offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione
elettronica.
-
Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità
ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it.
Roma, 14 luglio 2005
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Michele Lauria
|
Corrado Calabrò
|
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Gloria Maria Callari |
|
Allegato A
alla delibera n. 104/05/CSP del 2005
Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni
mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terresti di
comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249
Art. 1 (Definizioni)
-
Ai fini della presente direttiva si intende per:
-
"Autorità", l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"abbonato", la persona fisica o giuridica che sia parte
di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
-
"Codice", il codice delle comunicazioni elettroniche
di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
-
"direttiva generale in materia di qualità e carte dei
servizi", la direttiva generale in materia di qualità
e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n.
249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;
-
"imprese fornitrici", i soggetti titolari di autorizzazione,
conseguita ai sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
-
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse,
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
-
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi
della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
-
"servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio
di comunicazione elettronica, ad esclusione di quelli via satellite,
che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni
con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi
di comunicazioni mobili e personali;
-
"sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema
costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura
di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete
pubblica di comunicazione elettronica, ai fini della trasmissione
e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti
mobili;
-
"utente", la persona fisica o giuridica che utilizza
o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
-
"utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
Art. 2 (Oggetto della direttiva)
- La presente direttiva stabilisce le disposizioni ed i criteri specifici,
relativi alla qualità ed alle carte dei servizi di comunicazioni
mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terresti
di comunicazione elettronica, che le imprese fornitrici di tali servizi
sono tenute a rispettare, anche al fine di garantire che gli utenti
finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile
consultazione.
- Resta ferma l’applicazione alla fornitura dei servizi di comunicazioni
mobili e personali delle disposizioni e dei criteri di cui alla direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi.
- Le carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali includono
un richiamo alla presente direttiva.
Art. 3 (Indicatori di qualità)
- Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali,
ai fini di quanto disposto dall’art. 72 del Codice:
- utilizzano gli indicatori di qualità dei servizi di comunicazioni
mobili e personali, nonché le relative definizioni, i metodi
ed i periodi di misurazione, riportati negli allegati da 1 a 9 che
formano parte integrante e sostanziale della presente direttiva,
con le precisazioni ivi contenute;
- inviano all’Autorità, per ogni periodo di rilevazione
previsto, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo
un apposito modello
elettronico messo a disposizione nel sito web dell’Autorità
entro tre mesi dalla pubblicazione della presente direttiva e fornito
a richiesta; per le rilevazioni annuali il resoconto è inviato
insieme con la relazione di cui all’articolo 10 della direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi; per le
rilevazioni semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal
termine del semestre cui si riferiscono;
- pubblicano nel proprio sito web, entro gli stessi termini, i
resoconti semestrali ed annuali di cui alla lettera b) e comunicano
all’Autorità gli indirizzi delle relative pagine web;
- inviano all’Autorità, insieme con il primo resoconto semestrale,
le informazioni relative alle prestazioni di base offerte agli utenti
finali con i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo
il modello di cui all’allegato 10, che forma parte integrante e
sostanziale della presente direttiva, e successivamente trasmettono
gli eventuali aggiornamenti unitamente ai resoconti semestrali;
- inviano all’Autorità, a richiesta, una descrizione delle
procedure e degli scenari utilizzati per effettuare le misurazioni,
i formati e la durata delle basi di dati nonché i riferimenti
aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.
- Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali,
ai fini di quanto disposto dall’art.10 della direttiva generale in materia
di qualità e carte dei servizi:
- utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a
9, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli
obiettivi per la qualità dei servizi di comunicazioni mobili
e personali;
- pubblicano, nel proprio sito web, la relazione annuale di cui
all’articolo 10 della direttiva generale contestualmente alla pubblicazione
del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità
di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda
oltre tale termine;
- inviano contestualmente tale relazione all’Autorità, indicando
l’indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile
ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta
la pubblicazione;
- comunicano agli abbonati nella prima documentazione di fatturazione
utile, ove prevista, gli obiettivi prefissati annualmente per gli
indicatori generali e specifici di qualità dei servizi di
comunicazioni mobili e personali ed i risultati raggiunti;
- pubblicano le notizie di cui alla lettera d) su almeno due quotidiani
a tiratura nazionale a beneficio degli utenti finali.
- Al fine di garantire agli utenti finali accesso ad informazioni complete,
comparabili e di facile consultazione, l’Autorità pubblica nel
proprio sito web:
- tabelle comparative di risultati semestrali ed annuali di qualità
di servizio raggiunti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni
mobili e personali comunicati ai sensi della presente direttiva;
- tabelle comparative di prestazioni di base, connesse ai servizi
di comunicazioni mobili e personali offerte dagli operatori agli
utenti finali, comunicate alla medesima Autorità secondo
il modello di cui all’allegato 10;
- eventuali ulteriori informazioni descrittive della qualità
dei servizi offerti alla clientela dalle imprese fornitrici nel
loro complesso, ivi incluse quelle relative alla portabilità
del numero mobile.
- La pubblicazione di cui al comma 3, relativa ai dati di qualità
per l’anno 2005, è a carattere sperimentale.
- L’Autorità può, altresì, realizzare nel proprio
sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici
di servizi di comunicazioni mobili e personali ove sono reperibili le
carte dei servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di
qualità dei servizi.
- I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche
all’indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it
indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.
Art. 4 (Indennizzi)
- Fermo restando quanto previsto dall’art.11 della direttiva generale
in materia di qualità e carte dei servizi, le imprese fornitrici
di servizi di comunicazioni mobili e personali corrispondono un indennizzo
per il ritardo, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto,
nella risposta ai reclami per addebiti contestati dagli utenti finali.
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
- Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali:
- istituiscono un tavolo tecnico comune per migliorare la qualità
generale delle prestazioni, sotto la supervisione e con gli indirizzi
formulati dall’Autorità ai sensi dell’art.83, comma 2, del
Codice e della presente direttiva;
- elaborano, congiuntamente, e comunicano all’Autorità -
Dipartimento Vigilanza e Controllo, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente direttiva e, successivamente, ad ogni aggiornamento
del software, l’algoritmo da utilizzare per ciascuna misura dello
scenario di chiamata di cui agli allegati 7, 8 e 9, e per ciascuna
piattaforma tecnologico-costruttiva, specificando, tra l’altro,
i contatori adoperati, il loro significato, i relativi punti di
misura logico-temporali correlati ai protocolli impiegati, nonché
le formule utilizzate per la determinazione di dette misure;
- possono elaborare, congiuntamente, e proporre all’Autorità
– Dipartimento Regolamentazione, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente direttiva, gli indicatori e i relativi eventuali
algoritmi, con le medesime modalità e specificazioni di cui
alla lettera b), riguardo a misure dello scenario di chiamata per
i servizi di comunicazioni mobili e personali più recenti
o innovativi, inclusi i servizi UMTS.
- L’Autorità - Dipartimento Vigilanza e Controllo - cura la
pubblicazione della descrizione degli algoritmi
di cui al presente articolo nel sito web dell’Autorità.
- In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- La presente direttiva entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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