L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
3 luglio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a),
n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei
piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l’articolo
11, concernente la definizione, da parte dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione;
VISTA la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità
Europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo
per chiamate di emergenza;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento
della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazioni";
VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti radiotelevisivi", ed in particolare l’articolo 2 bis,
comma 10, che modifica l’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli
utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio
universale");
VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla
fornitura di accesso ad Internet";
VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare, l’articolo
41 che delega al Governo l’adozione di un codice delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente
l’istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione
delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 283 del 4 dicembre 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione
del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre
1997;
VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, concernente
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, concernente
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8
agosto 2000;
VISTA la propria delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000, recante
"Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 301 del 28 dicembre 2000;
VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, concernente
"Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità
del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili
e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre
2001;
VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente
"Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico
delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti
al pubblico ed all’introduzione dell’euro";
VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante
"Regole e modalità organizzative per la realizzazione e
l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento
del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
VISTA la propria delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, recante
"Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 60 del 12 marzo 2002;
VISTA la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente
"Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001,
n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 103 del 4 maggio 2002;
VISTA la propria delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002, concernente
"Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento
2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di
fatturazione e rischio di insolvenza per l’accesso di abbonati di Telecom
Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del
3 maggio 2002;
VISTA la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante "Norme
di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile
2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider
delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del
18 luglio 2002;
VISTA la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il "Piano di numerazione
delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
VISTA la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione
dei punti internazionali di segnalazione";
CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento del
piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attività
di monitoraggio svolta con riferimento alla rispondenza dello stesso
piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello
sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla
piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità
delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle
esigenze di tutela del consumatore;
RITENUTO opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi
di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l’introduzione
di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed
il prezzo praticato all’utente per la relativa chiamata;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
-
E’ approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni
e relativa disciplina attuativa, allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante.
-
Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente
aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato,
alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro
efficiente allocazione.
-
I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle
disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro 30
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente provvedimento.
-
In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente
provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorità.
Roma, 3 luglio 2003
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Mario Lari |
Enzo Cheli |
Allegato alla delibera n. 9/03/CIR
Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
-
Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell’individuazione
del servizio.
-
Codice di accesso a rete privata virtuale: codice che permette
di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio
analogo a quello di una rete privata.
-
Numerazioni per servizi geografici:le numerazioni che nella
successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva
ubicazione fisica del punto terminale di rete dell’abbonato, cui
tale numerazione è attribuita da parte dell’operatore di
una rete pubblica di comunicazioni.
-
Numerazioni per servizi non geografici: le numerazioni che
nella successione delle cifre non contengono informazioni relative
alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell’abbonato,
cui tale numerazione è attribuita da parte dell’operatore
di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia
utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l’altro, i servizi
di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi
interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale.
-
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali:
la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto
terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali.
-
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
di tipo specializzato: la numerazione che nella successione
delle cifre individua un punto terminale di unarete di comunicazioni
mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione
con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari).
-
Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione
dedicata ai servizi forniti dall’operatore stesso correlati con
le funzionalità di rete e che non necessita di interoperabilità
tra reti di operatori diversi.
-
Numerazione per i servizi internet: numerazione esclusivamente
dedicata all’accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi
di accesso "dial-up" ad Internet, comprendenti
il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata,
destinata ad un Internet Service Provider (ISP), e l’instaurazione
di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilità
dei siti e/o applicativi Internet.
-
Servizi a tariffazione speciale: servizi caratterizzati
da una modalità di tariffazione applicata al chiamante differente
da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici
o servizi mobili e personali. Tali servizi includono:
-
servizi senza oneri per il chiamante;
-
servizi con gestione speciale della chiamata;
-
servizi a sovrapprezzo.
-
Servizi senza oneri per il chiamante: servizi il cui accesso non
è addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui
seguenti tipi di numerazione :
-
numerazione per servizi di emergenza;
-
numerazione per servizi di pubblica utilità;
-
numerazione per servizi di comunicazione sociale;
-
numerazione per servizi di assistenza clienti "customer
care";
-
numerazione per servizi con addebito al chiamato
ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di
addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.
-
Servizi con gestione speciale della chiamata: servizi per
il cui accesso al chiamante è addebitato, in tutto o in parte,
il solo costo relativo al trasporto, all’instradamento ed alla gestione
della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:
-
numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero
la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo,
relativo al trasporto, instradamento e gestione della chiamata,
è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti
categorie tariffarie:
-
ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a
buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa
ed al chiamato la restante parte;
-
ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata
a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile
in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
-
numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione
che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno
stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore
del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le
chiamate in modo statico.
-
numerazione per servizi di numero personale ovvero la
numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto
tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione.
Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a
cui indirizzare le chiamate in modo dinamico.
-
Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti
di comunicazione elettronica, mediante l’uso di specifiche numerazioni,
che consentono l’accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni
a pagamento. Per tali servizi, l’operatore di rete addebita all’abbonato
un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l’instradamento,
la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni.
Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni
o prestazioni fornite:
-
Sociale-informativo quali tra gli altri:
-
servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli
enti locali;
-
servizi riguardanti l’offerta di servizi di pubblica utilità;
-
servizi di informazione abbonati;
i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti
pubbliche.
-
Servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di
intrattenimento.
-
Servizi di chiamate di massa:
-
sondaggi di opinione;
-
televoto;
-
servizi di raccolta fondi.
-
Numerazione per servizi a sovrapprezzo:
-
Numerazione per servizi a tariffazione specifica: la
numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo
sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche
per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante
viene addebitato un prezzo complessivo definito dall’operatore
nelle modalità seguenti:
-
secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione
assegnato;
-
secondo valori di prezzo specifici definiti dall’operatore
titolare dei diritti d’uso della relativa numerazione, previa
comunicazione all'Autorità secondo la normativa vigente.
-
Numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione
che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza
e consulenza tecnico-professionale, di intrattenimento e di
chiamate di massa con modalità interattive. Tali servizi
sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menù
che introducono il chiamante in un sistema interattivo con più
scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento
o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione
può avvenire sia con un computer che mediante la presenza
di operatori con conversazioni dal vivo. L’addebito al cliente
è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio
richiesto.
-
Numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni
utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali,
per consentire la partecipazione di una notevole quantità
di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di
tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due
categorie di numerazioni per l’espletamento di tali servizi:
-
numerazioni per "eventi telefonici di massa",
che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non
interattive;
-
numerazioni per "televoto", che consentono il
conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante
attraverso la selezione della numerazione con possibilità
di terminazione della chiamata telefonica.
I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti
nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle
Comunicazioni.
-
Numerazione per servizi di informazione abbonati: la
numerazione utilizzata per l’offerta di servizi sociale-informativo,
limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi,
che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti
gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti
anche con caratteristiche evolut
Articolo 2
(Piano di numerazione per servizi)
-
Il piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi
sulla base della prima cifra come di seguito indicato:
-
Numerazione per servizi geografici
-
Numerazione per servizi a tariffazione speciale
-
Riservato per esigenze future
-
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
-
Numerazione per servizi interni di rete
-
Riservato per esigenze future
-
Riservato per esigenze future
-
Numerazione per servizi Internet
-
Numerazione per servizi a tariffazione speciale
-
Riservato per esigenze future
-
Le numerazioni definite dal piano di numerazione nazionale vengono
selezionate mediante la modalità di selezione completa.
-
Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il
presente provvedimento definisce l’associazione tra le differenti
numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle
medesime.
Articolo 3
(Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni)
-
I diritti d’uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori
in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente
per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad
essa correlata.
-
I diritti d’uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato,
sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato
agli operatori.
-
I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione
dagli operatori titolari di diritti d’uso sono informati dai predetti
operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali
numerazioni.
-
Si definiscono "nazionali", ai solifini dell’attribuzione
dei diritti d’uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che
dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale
sull’intero territorio nazionale.
-
Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente,
hanno diritto all’uso di codici a lunghezza minima.
-
L’attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti
d’uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare
dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4
(Procedure generali per l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni)
-
La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta dai
soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede
di domanda per l’ottenimento del titolo medesimo.
-
Il richiedente in sede di domanda per l’attribuzione dei diritti
d’uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni:
-
nome e indirizzo del richiedente;
-
riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria
alla sperimentazione;
-
utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
-
distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso
di numerazione geografica);
-
eventuali codici o blocchi preferiti;
-
numero di blocchi o codici richiesti;
-
data di attivazione.
-
Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto
utilizzo della numerazione in conformità con le prescrizioni
del presente piano.
-
La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete
dell’operatore richiedente avviene entro 12 mesi dalla data di attribuzione
dei relativi diritti d’uso.
-
L’attribuzione provvisoria di diritti d’uso di risorse di numerazione
può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria
per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante
il periodo necessario all’ottenimento del titolo autorizzatorio, purché
la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo
per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse
sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio.
-
Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d’uso delle
risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta
e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.
La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d’uso è soggetta
a verifica dell’utilizzo superiore al 50% della numerazione della
stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni
di diritti d’uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste
per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie
di codice. La dichiarazione dell’operatore in merito al rispetto del
limite sopra indicato è soggetta a verifica.
-
Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati:
-
disponibile: risorsa disponibile per l’attribuzione dei diritti
d’uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;
-
attribuito: risorsa i cui diritti d’uso sono attribuiti ad un operatore;
-
attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d’uso sono attribuiti
per esercizio sperimentale o per prove;
-
revocato: risorsa i cui diritti d’uso sono revocati ad un operatore
e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;
-
restituito: risorsa i cui diritti d’uso sono restituiti dall’operatore
e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;
-
riservato: risorsa non utilizzabile.
-
I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso
di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in
caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non
conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali
diritti possono altresì essere revocati dal Ministero delle
comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di:
-
modifica dei termini del titolo;
-
risorse non utilizzate
-
I diritti d’uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore
non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o più
numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate,
a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.
-
I diritti d’uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono
attribuiti, in caso di trasferimento delle attività ad altro
operatore, all’operatore subentrante.
-
Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva
attribuzione dei relativi diritti d’uso dopo un periodo di latenza
la cui durata massima è specificata per ciascun tipo di numero.
In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili
per una successiva attribuzione qualora uno o più numerazioni
appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito
di portabilità, su rete di altro operatore.
Articolo 5
(Criteri per l’utilizzo delle numerazioni e relative modalità di
comunicazione)
-
L’operatore di accesso o, dove applicabile, l’operatore titolare
dei diritti d’uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori
di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette
ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento
nel rispetto dei seguenti criteri:
-
nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato
al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva
della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa
addebitata alla risposta.
-
nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità
forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo
al termine dell’effettivo completamento del servizio richiesto.
-
L’espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo,
numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi
di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla
tariffa applicata.
-
L’operatore di accesso o, dove applicabile, l’operatore titolare
dei diritti d’uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e
pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di
cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato,
la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della
quota fissa alla risposta ed inclusivo dell’IVA.
-
L’operatore di accesso o, dove applicabile, l’operatore di servizi
in Carrier Selection o Carrier Preselection assicura
che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione
sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili.
-
La terminologia di uso comune "numero verde" è associata,
nelle informazioni e nella pubblicità, ai soli servizi offerti
su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni
di cui al successivo articolo 16, comma 1, relative all’accessibilità
di tali servizi sono comunicate agli utenti.
Articolo 6
(Numerazione per servizi geografici)
-
Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici,
è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati
indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali.
I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono
riportati nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale
per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni.
-
La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici
è la raccomandazione UIT-T E.164.
-
La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano
organizzato per servizi è di 11 cifre. I numeri significativi,
con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente
con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.
-
Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori
per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi
possono essere suddivisi, nell’ambito del distretto, in sottoblocchi
da mille numeri contigui per le varie aree locali. L’operatore comunica
la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero
delle comunicazioni ed agli operatori di accesso.
-
Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 7
(Carrier Selection nella modalità easy access)
-
La Carrier Selection nella modalità easy access
è la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni
offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite Carrier
Selection sono disciplinati dalla normativa vigente.
-
In modalità easy access, l’utente fa precedere, per
ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale
è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali,
il codice di accesso dell’operatore prescelto (codice di Carrier
Selection).
-
Il numero massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di Carrier
Selection nella modalità easy access per chiamate
internazionali è di 22 cifre.
-
I codici di Carrier Selection hanno la struttura descritta
di seguito:
10XY(Z)
in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di
Carrier Selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l’operatore
a cui il codice è stato attribuito.
-
Codici a 4 cifre
10XY con X, Y = 2 ÷ 8
per un totale di 49 combinazioni disponibili
-
Codici a 5 cifre
10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 e Z = 0 ÷ 9
per un totale di 240 combinazioni disponibili
Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷ 9 per
X = 2÷ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷ 9 sono disponibili per futuri impieghi
o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l’introduzione,
per codici a lunghezza maggiore.
-
Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due
codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest’ultimo verrà
utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo
codice.
-
Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti
d’uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza.
-
In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo
il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti
d’uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari
di un provvedimento autorizzatorio hanno priorità sulle domande
per l’utilizzo provvisorio.
-
L’ attribuzione dei diritti d’uso del codice di Carrier Selection
contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria
viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio.
-
L’ attribuzione dei diritti d’uso relativa ad una richiesta successiva
al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della domanda.
-
L’utilizzo provvisorio di un codice di Carrier Selection,
la cui lunghezza è stabilita sulla base di una dichiarazione
da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione,
può essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice
viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso
di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli
contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato
durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale
purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima
della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
-
Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha
una durata di dodici mesi.
Articolo 8
(Carrier Selection nella modalità equal access)
-
La prestazione di Carrier Selection nella modalità
di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione,
nelle modalità e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99
e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno
lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.
-
È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore
alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice
10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.
-
Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l’offerta
al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere
preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel
titolo medesimo.
Articolo 9
(Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)
-
I diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni
mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori
sulla base di indicativi a tre cifre.
-
Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno
la struttura descritta di seguito:
3XY UUUUUU(U) X=2-9 e Y=0 ÷ 9
-
Le attribuzioni di indicativi "3XY" di cui al precedente comma 3
sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di
riconoscibilità dell’operatore in seconda cifra "X".
-
La lunghezza massima del numero significativo nazionale è
di 10 cifre. L’Autorità si riserva di estendere tale lunghezza
a 11 cifre.
-
Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio
nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto
dalla Raccomandazione UIT-T E.164, è pari a 15 cifre.
-
Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d’uso,
può esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi
richiesti.
-
L’attribuzione è effettuata entro trenta giorni dalla data
di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni
mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente
dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell’Autorità.
-
Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono
utilizzati anche per l’identificazione dei "Routing Number"
nelle reti mobili e per l’accesso alla segreteria telefonica, secondo
quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche
ed integrazioni.
Articolo 10
(Numerazioni per servizi interni di rete)
-
Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di
seguito riportata:
4U…U con U = 0÷9
-
Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi
forniti dall’operatore stesso correlati con le funzionalità
di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti
di operatori diversi. L’offerta da parte degli operatori ai propri
clienti di servizi su tali numerazioni è subordinata al rispetto
delle vigenti normative, con riferimento tra l’altro alle normative
sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo.
-
L’utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è
subordinato a preventiva attribuzione di diritti d’uso. Resta ferma
la possibilità, per l’Autorità, di definire l’uso armonizzato
di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalità
a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.
-
L’utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è
comunicato all’Autorità ed al Ministero delle comunicazioni
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione
del servizio.
-
L’accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un
operatore di Carrier Selection o Carrier Preselection,
è effettuato in modalità "easy access"
mediante l’utilizzo del codice di selezione di cui all’articolo 7
attribuito all’operatore medesimo.
-
Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell’operatore in
modalità "easy access", la lunghezza massima
della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 6
cifre, "4" iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale
lunghezza massima è pari a 13 cifre, "4" iniziale
compreso.
-
Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando
tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l’accesso semplificato
ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui
al presente articolo.
-
Il codice "4563" è riservato al servizio di trasparenza
tariffaria per la portabilità del numero mobile.
Articolo 11
(Numerazione per servizi Internet)
-
I codici 70X sono esclusivamente dedicati all’accesso, in modalità
"dial-up" ad Internet. Il costo fatturato include
il trasporto e la gestione della comunicazione. E’ fatto divieto di
fornire prodotti e servizi per il tramite dell’addebito all’utente
del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.
-
Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta
di seguito:
-
700 UUUUUUU con U=0-9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilità
di attivazione per singoli distretti.
-
701 UUUUUUU con U=0-9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione,
con possibilità di attivazione per singoli distretti.
Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota
variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati
nella tabella 1 dell’allegato A. La chiamata viene fatturata dall'operatore
di accesso.
-
702 UUUUUUU con U=0-9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione,
con possibilità di attivazione per singoli distretti.
Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota
variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati
nella tabella 1 dell’allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore
cui sono attribuiti i diritti d’uso della numerazione, con cui il
cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma
giuridica equivalente ovvero dall’operatore d’accesso in conformità
con quanto previsto dalla carta dei servizi.
-
709 UUUUUUU con U=0-9
numero univoco a livello nazionale per servizi con modalità
di tariffazione specifica, con possibilità di attivazione
per singoli distretti.
Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota
variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati
nella tabella 1 dell’allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore
cui sono attribuiti i diritti d’uso della numerazione, con cui il
cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma
giuridica equivalente ovvero dall’operatore d’accesso in conformità
con quanto previsto dalla carta dei servizi.
-
I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi
di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X¹
0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future.
-
I diritti d’uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono
attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi
relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera b),
appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo.
-
Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
-
Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore
di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite
in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione
e sono contenute, laddove applicabili, nell’offerta di interconnessione
di riferimento.
Articolo 12
(Codici per servizi di emergenza)
-
Il codice "112" e gli altri codici per i servizi di emergenza
sono univoci a livello nazionale e consentono all’utenza di accedere
a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.
-
Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente
tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono
l’accesso.
-
I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:
| Codice |
Denominazione Servizio |
Attribuito a |
| 112 |
Pronto Intervento |
Ministero della difesa (Carabinieri) |
| 113 |
Soccorso pubblico di emergenza
|
Ministero dell’interno |
| 114 |
Emergenza maltrattamenti dei
minori |
Ministero delle comunicazioni
|
| 115 |
Vigili del fuoco Pronto Intervento
|
Ministero dell’interno |
| 118 |
Emergenza sanitaria |
Ministero della salute |
|
Articolo 13
(Codici per servizi di pubblica utilità)
-
I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci
a livello nazionale e consentono all’utenza di accedere a tali servizi
senza alcun onere per il chiamante.
-
Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente
tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono
l’accesso.
-
I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente
attribuiti sono:
|
Codice |
Denominazione Servizio |
Attribuito a |
| 117 |
Guardia di finanza |
Ministero dell’economia e delle
finanze |
| 1530 |
Codice per Capitaneria di Porto
Assistenza in mare – Numero Blu |
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti |
| 1515 |
Servizio Antincendi Boschivo
del Corpo Forestale dello Stato |
Ministero dell’interno |
| 1518 |
Servizio informazioni CCISS
|
Ministero delle attività
produttive e Ministero dell’interno |
|
-
Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti
la necessità, per un servizio dichiarato di pubblica utilità,
dell’attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo,
inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la
disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
-
L’Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi
definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.
-
Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili
qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da più
soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi
con addebito al chiamato.
Articolo 14
(Codici per servizi di comunicazione sociale)
-
I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci
a livello nazionale e consentono all’utenza di accedere a tali servizi,
anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere per il chiamante.
-
Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente
tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono
l’accesso.
-
I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la
struttura di seguito descritta:
196XY con X=2÷ 9,Y=1÷ 6
Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.
-
Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti
la necessità, per un servizio riconosciuto di valenza sociale,
dell’attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo,
inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la
disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
-
L’Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi
definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti.
I codici del tipo "196XY" in uso alla data di entrata in
vigore del presente piano sono confermati salvo verifica della rispondenza
dei requisiti di cui al presente articolo.
-
Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili
qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono
essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.
Articolo 15
(Codici per servizi di assistenza clienti "customer care")
-
Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai
clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante,
allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo. I codici sono
univoci a livello nazionale.
-
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, i codici
brevi a 3 cifre di assistenza clienti (customer care) sono
attribuiti sulla base della disponibilità e delle effettive
esigenze di mercato degli operatori. L’elenco aggiornato dei codici
attribuiti è disponibile sul sito web del Ministero
delle comunicazioni.
-
I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito descritta:
-
192X, 194X con X=2 ÷ 9
-
1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9
I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.
-
Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di comunicazioni
mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a codici brevi univoci
a tre cifre.
-
Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio
di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio
nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto
ad un codice a quattro cifre, che viene attribuito contestualmente
alla licenza.
-
Il richiedente può indicare nella domanda di titolo autorizzatorio
o nell’autorizzazione sperimentale alla prova sino a tre codici di
assistenza clienti in ordine di preferenza.
-
L’attribuzione di diritti d’uso dei codici di assistenza clienti
è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa domanda.
-
In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo
il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti, procede
alla attribuzione dei diritti d’uso di uno dei codici indicati. Le
preferenze espresse dagli operatori titolari di una licenza individuale
hanno priorità sulle preferenze espresse per l’utilizzo provvisorio.
-
Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha
una durata di dodici mesi.
Articolo 16
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
-
I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito
al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l’accessibilità.
Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate,
secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.
-
Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura
descritta di seguito:
-
800 UUUUUU con U=0-9
-
803 UUU con U=0-9
I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze
future.
-
I diritti d’uso delle numerazioni su codice 800 sono attribuiti agli
operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.
-
I diritti d’uso delle numerazioni su codice 803 sono attribuiti agli
operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.
-
Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi
Articolo 17
(Numerazione per i servizi di addebito ripartito)
-
I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica
dei servizi di addebito ripartito.
-
La struttura ele categorie di addebito al chiamante, identificate
sulla base del codice 84X corrispondente, sono articolate su due fasce
come di seguito riportato.
-
Prima categoria – quota fissa:
| 840 |
UUUUUU |
U=0-9 |
| 841 |
UUU |
U=0-9 |
|
-
Seconda categoria – quota variabile minutaria:
| 848 |
UUUUUU |
U=0-9 |
| 847 |
UUU |
U=0-9 |
|
L’Autorità può definire ulteriore categorie sul codice
84Y (con Y=2, 3, 5, 9,)
-
I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono
relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed
escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni,
i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa
alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell’allegato A.
-
I diritti d’uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono attribuiti
agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.
-
I diritti d’uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono attribuiti
agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che
ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli
operatori.
-
Il richiedente in sede di domanda per l’attribuzione dei diritti
d’uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
Articolo 18
(Numerazione per servizi di numero unico)
-
Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero
unico. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.
-
La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è
la seguente:
-
199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷ 9
-
199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷ 9 e U=0÷ 9
-
199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷ 9 U=0÷ 9
dove le X, XY e XYZidentificano univocamente l’operatore al momento
dell’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni.
-
I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di accesso
sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata
ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni,
i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa
alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell’allegato A.
-
Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
Articolo 19
(Numerazione per servizi di numero personale)
-
I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi
di numero personale. Il chiamante è informato del prezzo della
chiamata.
-
La struttura delle numerazioni per i servizi di numero personale
è la seguente:
-
178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷ 9
-
178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷ 9 e U=0÷ 9
-
178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷ 9 e U=0÷ 9
-
178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷ 9
dove leX, XY, XYZidentificano univocamente l’operatore ai fini della
dell’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni.
-
I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono
relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed
escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni,
i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa
alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell’allegato A.
-
Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso
indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
Articolo 20
(Servizi a sovrapprezzo)
-
Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo
sono di seguito elencate:
-
numerazione per servizi a tariffazione specifica;
-
numerazione per servizi interattivi in fonia;
-
numerazione per servizi di chiamate di massa;
-
numerazione per servizi di informazione abbonati.
-
Non è ammessa l’offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni
differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di tali numerazioni
è ammessa l’offerta delle specifiche tipologie di servizi in
conformità con le definizioni di cui all’articolo 1.
Articolo 21
(Numerazione per servizi a tariffazione specifica)
-
Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili per
servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante è
informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.
-
La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a tariffazione
specifica è la seguente:
-
144 A UUUUU con A,U=0÷ 9
-
166 A UUUUU con A,U=0÷ 9
-
899 UUUUUU con U=0¸9,
-
892 UUU con U=0¸9
Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per usi
futuri.
-
La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2, lettere
a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a tali
numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della quota
fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell’allegato A.
-
Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono utilizzabili
esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo.
Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile
minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella
1 dell’allegato A.
-
I diritti d’uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere
a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per
blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione,
il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente
alle numerazioni richieste.
-
I diritti d’uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera
c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.
I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio
hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente
può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni
richieste.
-
I diritti d’uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera
d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie
attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita
richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L’operatore
può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun
numero.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente
articolo e l’offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto
della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e
di servizi a sovrapprezzo.
Articolo 22
(Numerazione per servizi interattivi in fonia)
-
I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo
in fonia. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata,
secondo la normativa vigente.
-
La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonia è
la seguente:
-
163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
-
164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
-
163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente
articolo e l’offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto
della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e
di servizi a sovrapprezzo.
Articolo 23
(Numerazione per servizi di chiamate di massa)
-
Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite
al precedente articolo 21 nel caso di servizi interattivi in fonia,
hanno la struttura descritta di seguito:
-
a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:
0369 UUUUUU con U = 0÷ 9
0769 UUUUUU con U = 0÷ 9
b) numerazioni dedicate al televoto:
0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷ 9
0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 0÷ 9 e U = 0÷ 9
dove le cifre X e XY individuano univocamente l’operatore ai fini dell’assegnazione
e dell’instradamento delle chiamate tra reti.
-
Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo
nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto
di Milano ed al distretto di Roma.
-
Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma
2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico
o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata
al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi
indicativi fittizi appartenenti al Compartimento telefonico di cui
fa parte il distretto considerato.
-
Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3,
i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa
alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell’allegato A.
-
Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono tassate
sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano
l’operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono
definiti su base negoziale tra gli operatori.
-
Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai
commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri
da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi
di 1000 numeri per ciascun distretto.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di tre mesi.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente
articolo e l’offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto
della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e
di servizi a sovrapprezzo.
Articolo 24
(Numerazione per servizi di informazione abbonati)
-
Il codice 12 identifica, nell’ambito dei servizi a sovrapprezzo di
tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante
è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa
vigente
-
La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati
è di seguito descritta:
12XY con X= 4-9 Y= 0-9
Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri.
Articolo 25
(Codici di accesso a rete privata virtuale)
-
La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è
la seguente:
-
1482
-
149X con X=4,5,6,7,8,9
-
149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9
-
149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9
dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZidentificano
l’operatore gestore della rete privata virtuale.
-
Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d’uso può
esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
-
L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
Articolo 26
(Identificativi dei punti di segnalazione)
-
La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali
differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa
struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità
nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale
e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei
punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno
per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di
amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International
Signalling Point Codes) e nazionale (NSPC – National Signalling
Point Codes).
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La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali
è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici
dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network
Code) sono amministrati dall’ITU. Gli 8 codici identificati da
ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L’Autorità
richiede all’ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità
adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati
sono notificati all’ITU.
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I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici
binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta
per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali
sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.
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Nella domanda di attribuzione dei diritti d’uso il richiedente deve
indicare l’impianto e la relativa ubicazione.
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I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente
installati sul territorio oggetto di licenza.
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La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un
determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.
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L’attribuzione dei diritti d’uso relativa ad una richiesta successiva
al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
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Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale
ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 27
(Numerazione per altri servizi)
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Sono disponibili, presso l’Autorità ed il Ministero delle
comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente
utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio:
OP_ID, MNC, NCC.
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Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel
presente articolato, il richiedente presenta all’Autorità ed
al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione
generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
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L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
Articolo 28
(Norme transitorie e finali)
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L’Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio
nazionale di cui al precedente articolo 6, comma 1, entro centottanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente provvedimento.
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Gli indicativi del tipo :
3XY ZZUUUUU con X= 0,1 , Y= 0-9 , Z= 0-9
sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri
a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.
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Sino all’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche
di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza
tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l’attribuzione
dei diritti d’uso e le relative modalità di attribuzione dei
diritti d’uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati
di cui all’articolo 24 sono definite dall’Autorità entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente provvedimento.
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La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata all’uso
provvisorio del codice a tre cifre "186" per l’espletamento
del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno
2006.
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L’Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di
prezzo massimo, di cui all’allegato A del presente piano , alla luce
della evoluzione della situazione di mercato.
Allegato A al Piano di Numerazione Nazionale
Tabella 1:
Soglie di prezzo massimo.
I valori indicati non includono l’IVA e riguardano l’accesso da rete fissa.
| Articolo del Piano di
Numerazione |
Numerazione |
Quota massima alla risposta
(euro) |
Prezzo minutario massimo
(euro) |
| Art. 11 - Numerazioni per servizi Internet |
701-702 |
0,10 |
Prezzo delle chiamate locali |
| |
709 |
0,10 |
0,06 |
| Art. 17 - Numerazione per servizi
di Addebito ripartito |
840-841 |
0,10 (quota fissa) |
- |
| 847-848 |
0,10 |
Prezzo delle
chiamate locali |
| Art. 18 - Numerazioni per servizi di numero
unico |
199 |
0,12 |
0,26 |
| Art. 19 - Numerazioni per servizi di numero
personale |
178 |
0,15 |
0,35 |
| Art. 21 - Numerazioni per servizi
a tariffazione specifica |
892 |
0,3 |
1,5 |
| 144-166 |
Tabella 2 |
| Art. 23 - Numerazioni per servizi di chiamate
di massa |
0369-0769 |
Prezzo delle chiamate geografiche
interurbane |
|
Tabella 2:
Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166
|
Fascia di costo |
Numerazione |
Quota alla risposta (euro) |
Prezzo minutario (euro) |
| 1° |
144-0-UUUUU166-0-UUUUU |
0,0656 |
0,2293 |
| 2° |
144-2-UUUUU166-2-UUUUU |
0,0656 |
0,3280 |
| 3° |
144-6-UUUUU166-6-UUUUU |
0,0656 |
0,4917 |
| 4° |
144-8-UUUUU166-8-UUUUU |
0,0656 |
0,7871 |
| 5° |
144-1-UUUUU166-1-UUUUU |
0,0656 |
1,3118 |
|
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