NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
28 marzo 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare
gli articoli 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, "Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997;
VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE
e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni,
con particolare riferimento al punto 4 dell’allegato I;
VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998,
ed in particolare l’articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1°
luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali
siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero
tra reti mobili;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, "Disposizioni urgenti per
il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e
personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del
1° luglio 1997;
VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo
del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto
concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
VISTA la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 16 giugno 1998, recante l’approvazione, tra l’altro,
del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
VISTA la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni
di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali
da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione
di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
16 giugno 1999, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;
VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione
verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile
originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 388/00/CONS, "Procedure per il rilascio delle
licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione
e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità
relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP)
e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTA la delibera n. 12/01/CIR, "Disposizioni in tema di portabilità
del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale
(Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 22 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 19/01/CIR, "Modalità operative per la portabilità
del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili
e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;
VISTA la delibera n. 22/01/CIR, "Risorse di numerazione per lo
svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori
di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile
Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2001;
VISTA la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications
system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito
MNP); Technical Realisation; Stage 2";
VISTO il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di
portabilità del numero su reti mobili;
CONSIDERATO che l’Autorità ha disposto, in data 22 gennaio 2002,
l’avvio del procedimento concernente la "Definizione di elementi
relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio
della prestazione di Mobile Number Portability (MNP), di cui
all’articolo 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR";
SENTITI in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio
2002 e 14 febbraio 2002;
VISTA la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle Associazioni dei
consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell’ Autorità
in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalità
di fruizione della MNP;
VISTE le comunicazioni relative all’accordo quadro inviate dagli operatori
BLU, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e
WIND Telecomunicazioni;
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori BLU, Omnitel
Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e WIND Telecomunicazioni, che definisce
le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase
iniziale fino al 1° maggio 2002;
RILEVATO che, in merito alla definizione dell’accordo quadro tra gli
operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della prestazione,
alle modalità di trattamento del credito residuo ed al prezzo
per l’attivazione della prestazione richiedono una specifica valutazione
da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati :
- periodo e modalità di realizzazione
L’Autorità, tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza
prospettate dalla Direzione Nazionale Antimafia, ritiene che le stesse
siano tenute in debito conto nello schema di accordo quadro, che prevede
una riduzione progressiva del periodo di realizzazione della prestazione
a 5 giorni lavorativi, disposto dall’articolo 4, comma 2, della delibera
n. 19/01/CIR, entro il 31 dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente
considerate nelle procedure commerciali non adottando modalità
di affiancamento di numerazione dell’operatore recipient nelle
more dell’attivazione della prestazione.
- modalità di trattamento del credito residuo
Ai sensi di quanto già disposto dall’articolo 8, comma 8,
della delibera n. 19/01/CIR, il cliente con contratto di tipo pre-pagato,
che richiede la prestazione di MNP, deve essere adeguatamente informato
su quanto previsto negli accordi tra operatori recipient e
donating in merito alla trasferibilità del credito residuo.
Al fine di garantire quanto sopra, l’Autorità ritiene che gli
operatori mobili debbano adeguare le proprie carte dei servizi al
fine di fornire alla clientela tali informazioni. Parimenti, l’Autorità
ritiene che il cliente debba essere opportunamente informato in merito
alla restituzione del credito residuo, in caso di cessazione di contratto
di tipo pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal
servizio di portabilità, è, comunque, ad esso collegata
in quanto risulta evidente che l’eventuale mancanza di chiarezza sul
trattamento del credito residuo può rappresentare una esternalità
non controllabile dall’operatore recipent e quindi tradursi
in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla concorrenza
fra gestori. Inoltre, l’Autorità ritiene necessario che gli
operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione
di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni
alla restituzione del credito nominale maturato.
L’Autorità ritiene che, in caso di portabilità, la
trasferibilità del credito, materia già disciplinata
in via generale dal Codice civile, debba essere realizzata attraverso
il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La trasferibilità
del credito è una funzione utile per l’utente e riveste una
valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che
usufruiscono dei servizi mobili in modalità pre-pagata. Lo
schema di accordo quadro comunicato all’Autorità prevede, coerentemente
con la delibera n. 19/01/CIR, la possibilità della trasferibilità
del credito residuo del cliente che richiede l’attivazione della prestazione
ma rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalità
e condizioni per l’eventuale trasferibilità del credito residuo.
L’Autorità per il tramite dell’Unità per il monitoraggio,
istituita dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilerà sugli accordi
fra operatori al fine di garantire la tutela dell’utenza ed una effettiva
concorrenza. In particolare, l’Autorità vigilerà affinchè
non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilità
del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche
gravose ovvero immotivate.
- prezzo di attivazione della prestazione
Nell’attivazione della prestazione occorre considerare separatamente
le relazioni cliente-donating, cliente-recipient e donating-recipient.
Per ciò che attiene alla relazione cliente-donating,
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in
nessun caso il donating può addebitare, in tutto o in
parte, direttamente al cliente i costi per l’attivazione del singolo
numero portato. Per ciò che riguarda la relazione cliente-recipient,
ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni
economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire
disincentivo alla richiesta della stessa.
In merito alla relazione donating-recipient, gli operatori
di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno
concordato un prezzo iniziale per l’attivazione della prestazione
al 1° maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003.
L’Autorità rileva che, in una situazione di regime, i flussi
di numeri portati da un operatore ad un altro sono tendenzialmente
simili, e conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi
quanto un operatore deve all’altro, ovvero, il prezzo interoperatore
praticato non ha una particolare incidenza. Questo spiega perché
in alcuni paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.
Tuttavia la situazione italiana presenta quote di mercato particolarmente
sbilanciate e, soprattutto nel caso di nuovi entranti, è ragionevole
considerare un maggior flusso di clienti dagli operatori già
presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il prezzo interoperatore
diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto un prezzo interoperatore
elevato si può tradurre in un onere solamente per il nuovo
entrante che potrebbe, stante la fragilità del conto economico,
essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in un
possibile disincentivo all’uso della prestazione di MNP. Risulta,
pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della
prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche
internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli
operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui
clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.
L’Autorità ritiene ragionevole che in una prima fase possono
essere presenti costi interoperatore più elevati rispetto alla
situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle
procedure. D’altra parte, deve essere garantito che in tempi certi
il costo della prestazione risulti in linea con le migliori prassi
internazionali.
Le procedure per l’attivazione della prestazione di portabilità
del numero presentano analoghe caratteristiche in termini di segnalazione
e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa e di rete
mobile. A regime si tratta di procedure dal lato donor completamente
automatiche che hanno necessità di supervisione solo in caso
di anomalie.
Il confronto internazionale tra i paesi in cui la MNP è attiva
mostra che in numerosi casi e per le ragioni sopra esposte il donating
non richiede alcun compenso, né al cliente, né al recipient
e che nei paesi nei quali il donating richiede al recipient
compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.
Si rileva, inoltre, che la gestione dell’applicazione della prestazione
di MNP sul numero principale di una SIM, o sull’insieme di numeri
associati ad una medesima SIM, è analoga e che, quindi, risulterebbe
ingiustificata da parte del donor una richiesta di ulteriore
compenso per l’ attivazione;
CONSIDERATO che non sussistono motivazioni per stabilire un valore
a regime per il costo di attivazione della prestazione difforme da quello
già in vigore per la portabilità del numero fisso. Tale
analogia è riscontrabile in termini di trattamento e controlli
sulla richiesta di prestazione, aggiornamento dei database di
rete e configurazione della centrale. Peraltro, occorre notare che,
nel caso di rete mobile, la maggiore efficienza della soluzione direct
routing, nonché la maggiore evoluzione tecnologica degli
apparati e dei processi dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore
così indicato risulta in linea sia con il confronto internazionale,
sia con la necessità di tutelare l’utente finale, nonchè
gli operatori nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a
una prestazione non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario
stabilire una data certa, per un eventuale intervento dell’Autorità,
compatibile con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti UMTS;
CONSIDERATO che l’Unità per il monitoraggio di cui alla sopra
menzionata delibera n. 12/01/CIR vigila sull’attuazione delle disposizioni
di cui al presente provvedimento e sulla effettiva realizzazione delle
condizioni di mercato previste, segnalando alla Commissione per le infrastrutture
e le reti la necessità di una eventuale revisione della disciplina
prevista;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi della normativa vigente
sopra richiamata sia primaria sia secondaria, può intervenire
in qualsiasi momento, ove giustificato, nella determinazione delle condizioni
inerenti l’interconnessione, ivi inclusa la fissazione dei valori economici
massimi e che la fornitura della prestazione di portabilità del
numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del decreto ministeriale
23 aprile 1998, nei servizi previsti dagli accordi di interconnessione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 77/01, l’Autorità ha facoltà,
di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende
i consumatori, di richiedere agli operatori mobili modifiche delle condizioni
contrattuali e delle condizioni dei regimi di compensazione e rimborso
applicati;
CONSIDERATO che l’intervento dell’Autorità risulta necessario
qualora le condizioni contenute nell’accordo quadro possano costituire
un ostacolo al realizzarsi di soluzioni efficienti, di condizioni di
effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi entranti e possano
comportare un disincentivo per l’utenza nella fruizione della stessa;
VALUTATO necessario, per quanto sopra illustrato, un intervento dell’Autorità
ad integrazione e completamento di quanto previsto dagli operatori nello
schema di accordo quadro;
ACQUISITO in data 26 marzo 2002 il parere dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;
CONSIDERATO che in merito al succitato parere, l’Autorità ritiene
condivisibili i principi generali in esso enunciati relativamente alla
tutela della concorrenza nell’ottica di offrire una prestazione efficiente
ai consumatori, principi che risultano ispiratori della regolamentazione
in materia di portabilità del numero mobile stabilita dall’Autorità.
Con riferimento agli specifici orientamenti contenuti nel parere, l’Autorità
osserva quanto segue:
-
come evidenziato precedentemente, il prezzo interoperatore diviene
un elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia
un operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all’utente
finale un corrispettivo che, in tutto o in parte, può rappresentare
un compenso dei costi sostenuti. D’altra parte, i principi comunitari
di imputazione dei costi prevedono la corretta allocazione degli
stessi onde evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati
sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l’Autorità,
fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore
superiore a quello della portabilità fissa valuterà,
anche alla luce delle risultanze della prima fase di avvio, i costi
effettivi della prestazione e i loro criteri di attribuzione al
fine, se necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;
-
il problema della carente disciplina dei rapporti intercorrenti
tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato ed il fornitore
di servizi è stato adeguatamente considerato, imponendo ai
gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la propria carta
dei servizi, nonché di fornire una corretta informazione
in caso di campagne promozionali. L’Autorità ritiene che
le prestazioni e le modalità di trasferimento del credito
dovranno essere concordate tra il donor e l’operatore recipient
che le richiede a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e
trasparenti;
-
in merito alle osservazioni sulle basi di dati dei numeri portati,
risulta evidente, da quanto già disciplinato con la delibera
n. 19/01/CIR, che tali supporti informatici, che hanno finalità
esclusivamente di natura tecnica, contengono solo le informazioni
relative al corretto instradamento delle chiamate e, pertanto, non
possono rappresentare in alcun modo fonti di informazioni di rilievo
competitivo;
-
relativamente alla tempistica di introduzione della prestazione,
nel rilevare che non esistono cause ostative ad una introduzione
diffusa della stessa al 1° maggio 2002, l’Autorità ritiene
utile prevedere, oltre all’eventuale sanzione, che, qualora un operatore
non renda disponibile dal 1° maggio 2002 tutti gli identificativi,
lo stesso non acquisisca nuovi clienti in modalità recipient,
ma possa solo cedere clienti in modalità donor;
UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;