Delibera n. 3/06/CONS

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari


Pubblicata su questo Sito in data 30/01/06
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, supplemento ordinario n. 35

 

CAPO I
DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1 - Analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
Art. 2 - Definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
Art. 3 - Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato

CAPO II
OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NOTIFICATE COME AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4 - Obblighi in capo alle imprese notificate come aventi significativo potere di mercato
Art. 5 - Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete
Art. 6 - Obbligo di trasparenza
Art. 7 - Obbligo di non discriminazione
Art. 8 - Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

CAPO III
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NOTIFICATE COME AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 9 - Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione: Pubblicazione dell’Offerta di riferimento
Art. 10 - Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per TIM e Vodafone
Art. 11 - Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per WIND
Art. 12 - Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo: date di applicazione, vincolo di network cap e articolazione in fasce orarie
Art. 13 - Modello di contabilità a costi incrementali
Art. 14 - Calcolo del tasso di remunerazione del capitale

CAPO IV

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

 

ALLEGATI
Allegato A - Testo dell’analisi di mercato
Allegato A1 - Modello di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo per il servizio di terminazione mobile
Allegato A2 - Modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato
Allegato B - Analisi di impatto della regolamentazione


L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l’accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002, recante " Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, recante "Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 465/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante "Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 2005;

SENTITE, in data 9 marzo 2005 le società Trans World Communications S.p.A. e ReteItaly s.r.l. (congiuntamente);

SENTITA, in data 10 marzo 2005 la società TIM Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 10 marzo 2005 la società H3G S.p.A.;

SENTITA, in data 10 marzo 2005 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 11 marzo 2005 l’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);

SENTITE, in data 11 marzo 2005 la società le società BT Albacom S.p.A., Colt Telecom S.p.A, Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente);

SENTITA, in data 11 marzo 2005 la società Vodafone Omnitel N.V;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

VISTA la delibera n. 286/05/CONS recante "Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2005;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 465/04/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell’Autorità contenute nell’allegato A al presente provvedimento ed i relativi sub allegati A1, contenente la descrizione del modello di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo per il servizio di terminazione mobile ed A2, contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato;

CONSIDERATA l’analisi di impatto regolamentare contenuta nell’allegato B al presente provvedimento;

CONSIDERATO che le conclusioni raggiunte nel presente provvedimento in merito alla valutazione della concorrenzialità del mercato portano a confermare le valutazioni che hanno condotto alla delibera n. 286/05/CONS e le misure con essa introdotte;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 29 dicembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE) - Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" adottato dall’Autorità in data 23 novembre 2005;

CONSIDERATO che l’AGCM esprime innanzitutto un parere adesivo in merito all’individuazione di quattro distinti mercati nazionali rilevanti corrispondenti alla terminazione delle chiamate vocali, originate sia da reti fisse che da reti mobili, sulle reti mobili di ciascuno dei gestori attualmente operanti in Italia e condivide del tutto l’identificazione di TIM, Vodafone, Wind ed H3G quali operatori che detengono un significativo potere di mercato nei rispettivi mercati della terminazione vocale sulle proprie reti;

CONSIDERATO inoltre, che l’AGCM, da un lato, valuterebbe opportuno procedere ad una ulteriore segmentazione del mercato in relazione alla tecnologia (GSM o UMTS) sottostante alla fornitura del servizio di terminazione, e che, dall’altro lato, riconosce come un incremento del traffico terminato su rete UMTS renda in prospettiva ragionevole l’inclusione di entrambe le tecnologie nel medesimo mercato merceologico;

RITENUTO che, pur non procedendo ad una segmentazione del mercato rilevante, l’Autorità ha comunque tenuto in considerazione le differenze di costo sottostanti alle due tecnologie, dal momento che ha considerato l’incremento del traffico terminato su rete UMTS tanto nel consolidamento del modello contabile LRIC, quanto nella ridefinizione dei valori di riduzione programmata dei prezzi di terminazione della chiamate vocali sulle singole reti mobili;

CONSIDERATO, infine, che l’AGCM, da un lato, segnala il particolare rilievo che assume l’analisi concorrenziale dei rapporti contrattuali concernenti la terminazione mobile-mobile ed, in particolare, rileva come - nel passato - la dimensione relativa degli operatori abbia inciso sull’effettiva possibilità di esercitare il proprio potere di mercato, conducendo a soluzioni negoziali favorevoli agli operatori di maggiori dimensioni, e, dall’altro lato, osserva che una piena efficacia della portata innovativa della regolamentazione proposta potrebbe essere messa in discussione dal perpetuarsi di simili comportamenti;

CONSIDERATO che, in merito a questi aspetti segnalati dall’AGCM, viene confermato nel presente provvedimento l’obbligo di trasmissione dei contratti di interconnessione, come già previsto dalla delibera n. 286/05/CONS, in modo che l’Autorità possa verificare l’effettivo rispetto di quanto previsto dal provvedimento medesimo, con riguardo, tra l’altro, agli accordi tra operatori mobili;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/207789 del 23 dicembre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE) - Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" adottato dall’Autorità in data 23 novembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nel rilevare che l’Autorità ha proposto, nello schema di provvedimento, l’introduzione di un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi di terminazione su rete mobile (network cap) per gli anni 2006-2008 ed ha imposto agli operatori di rete mobile soggetti al controllo di prezzo l’obbligo di contabilità dei costi, riconosce ed incoraggia l’intenzione dell’Autorità di monitorare l’allineamento della riduzione programmata dei prezzi di terminazione su rete mobile con i costi e, nel caso di scostamenti tra l’evoluzione reale dei costi sottostanti ed il meccanismo di riduzione programmata, di tenere in considerazione tali scostamenti al fine di assicurare l’orientamento al costo dei prezzi di terminazione;

CONSIDERATO che la Commissione fa presente che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l’Autorità deve tenere in massimo conto i commenti delle altre Autorità di regolamentazione nazionali e della Commissione e può adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

CONSIDERATO che, a tal fine, l’Autorità provvederà a verificare, attraverso la contabilità regolatoria, la coerenza tra i prezzi di terminazione imposti e l’effettiva evoluzione dei costi sottostanti e che eventuali scostamenti tra i prezzi previsti ed i costi sottostanti saranno tenuti in considerazione per garantire l’effettiva implementazione dell’obbligo di orientamento al costo previsto dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che le misure previste dal presente provvedimento avranno effetto dall’entrata in vigore del medesimo, fatti salvi ed impregiudicati gli effetti prodotti dalle misure di cui alla delibera n. 286/05/CONS;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Capo I
DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
Art. 1
Analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
  1. L’Autorità adotta l’analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  2. Il testo dell’analisi di mercato è riportato nell’allegato A alla presente delibera, e nei relativi sub allegati A1 ed A2, e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
  3. L’analisi di impatto della regolamentazione è riportata nell’allegato B alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Art. 2
Definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
  1. Per ciascuna rete mobile è definito un mercato rilevante costituito dal mercato della terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.
  2. I mercati così come definiti al precedente comma 1, non includono la terminazione SMS/dati e non risultano segmentati ulteriormente in base alla tecnologia sottostante (GSM o UMTS).
  3. I mercati della terminazione di chiamate vocali sulle singole reti mobili hanno dimensione nazionale.

Art. 3
Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato

  1. Nei mercati nazionali della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, come definiti al precedente art. 2, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
  2. Ai sensi dell’art. 52 del Codice, gli operatori TIM, Vodafone, WIND e H3G sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti.
CAPO II
OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NOTIFICATE COME AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
Art. 4
Obblighi in capo alle imprese notificate come aventi significativo potere di mercato
  1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a TIM, Vodafone, WIND e H3G in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati di cui all’art. 2, gli obblighi così come descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
  2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritti nel successivo Capo III.
Art. 5
Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete
  1. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono soggetti all’obbligo di fornitura del servizio di interconnessione di terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti ed agli obblighi di:
    1. concedere accesso alle porte di interconnessione e consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione;
    2. concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l’interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.
Art. 6
Obbligo di trasparenza
  1. Ai sensi dell’art. 46 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono soggetti all’obbligo di trasparenza nell’offerta dei servizi di cui al precedente art. 5.
  2. Gli operatori di cui al precedente comma 1 pubblicano un’Offerta di riferimento contenente i termini e le condizioni tecniche, di fornitura ed economiche che includono, tra l’altro, le informazioni indicate al Capo III.
  3. L’Offerta di riferimento è approvata dall’Autorità.

Art. 7
Obbligo di non discriminazione
  1. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, TIM, Vodafone, WIND e H3G sono sottoposti all’obbligo di non discriminazione con riferimento all’applicazione delle medesime condizioni economiche e tecniche agli operatori terzi, alle società controllate, collegate ed alle proprie divisioni commerciali operanti nei mercati a valle che acquistano servizi di terminazione.
  2. Gli operatori notificati trasmettono all’Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli accordi di interconnessione vigenti. In caso di modifica degli accordi vigenti ovvero di sottoscrizione di nuovi accordi di interconnessione, gli operatori trasmettono i medesimi all’Autorità entro 30 giorni dalla loro stipula.

Art. 8
Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
  1. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, TIM, Vodafone e WIND sono soggetti all’obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria.

  2. L’Autorità introduce, relativamente agli anni 2006-2008, un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili di cui al precedente comma 1.

Capo III
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NOTIFICATE COME AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
Art. 9
Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione: Pubblicazione dell’Offerta di riferimento
  1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, gli operatori TIM, Vodafone, WIND e H3G formulano un’Offerta di riferimento contenente le seguenti informazioni:
    1. prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, eventualmente articolato in fasce orarie;
    2. indicazione dei punti di interconnessione disponibili per gli operatori terzi;
    3. elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l’interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;
    4. condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione delle apparecchiature di trasmissione dei circuiti di interconnessione;
  2. L’Offerta di riferimento viene aggiornata con un preavviso di almeno 60 giorni nel caso di variazione delle condizioni economiche dei servizi e con un preavviso di almeno 90 giorni nel caso di variazione delle condizioni tecniche di offerta dei servizi.
  3. L’Offerta di riferimento è soggetta ad approvazione dell’Autorità nell’ambito di un procedimento istruttorio svolto nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 10
Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per TIM e Vodafone
  1. A far data dalla notifica del presente provvedimento, rimane confermato che il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone non può essere maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.
  2. A partire dal 1° luglio 2006, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone non può essere maggiore di 11,20 centesimi di euro al minuto.
  3. A partire dalla medesima data di cui al precedente comma 2, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone è sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-13%.
  4. Gli operatori TIM e Vodafone predispongono un sistema di contabilità regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007, sulla base di quanto previsto dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui all’allegato A1 al presente provvedimento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, da perfezionare in esito al tavolo tecnico di cui al successivo art. 15. Gli operatori trasmettono le risultanze del sistema di contabilità regolatoria entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di esercizio.

Art. 11
Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per WIND
  1. A far data dalla notifica del presente provvedimento, rimane confermato che il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell’operatore WIND non può essere maggiore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
  2. A partire dal 1° luglio 2006, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell’operatore WIND non può essere maggiore di 12,90 centesimi di euro al minuto.
  3. A partire dalla medesima data di cui al precedente comma 2, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell’operatore WIND è sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-16%.
  4. L’operatore WIND predispone un sistema di contabilità regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007, sulla base di quanto previsto dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui all’allegato A1 al presente provvedimento, per gli anni 2006 e 2007, da perfezionare in esito al tavolo tecnico di cui al successivo art. 15. L’operatore trasmette le risultanze del sistema di contabilità regolatoria entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di esercizio.
Art. 12
Condizioni attuative dell’obbligo di controllo di prezzo: date di applicazione, vincolo di network cap e articolazione in fasce orarie
  1. Le variazioni del prezzo di terminazione in rispetto del vincolo di riduzione annuale si applicano entro e non oltre le date del 1° luglio degli anni 2007 e 2008.
  2. L’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) utilizzato al fine di determinare il vincolo di variazione effettivo IPC-X è l’indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, rilevato dall’ISTAT nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente di applicazione della variazione prevista per gli anni 2007 e 2008.
  3. Gli operatori mobili soggetti all’obbligo di controllo dei prezzi hanno facoltà di articolare, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, il prezzo di terminazione in funzione delle fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come il valore medio ponderato sulla base del traffico terminato nelle singole fasce orarie e del paniere di traffico di riferimento.
  4. In caso di articolazione del prezzo di terminazione, l’operatore trasmette all’Autorità il paniere di traffico di riferimento, ovvero quello relativo al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione delle variazioni del prezzo di terminazione. Tale paniere dovrà inoltre includere i dati disaggregati per operatore di originazione e per tipologia di traffico.
  5. Qualora un operatore di rete mobile offra contemporaneamente un prezzo unico ed un prezzo articolato nelle fasce di picco e fuori-picco, gli operatori interconnessi hanno potestà di scegliere tra le due possibilità.
Art. 13
Modello di contabilità a costi incrementali
  1. L’Autorità adotta il modello di contabilità a costi incrementali descritto in allegato A1 al presente provvedimento.
Art. 14
Calcolo del tasso di remunerazione del capitale
  1. Ai fini del presente provvedimento, il tasso di remunerazione del capitale impiegato per i servizi di terminazione mobile forniti dagli operatori notificati e soggetti all’obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi è pari al a 12,4 %.
CAPO IV
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
  1. Con il presente provvedimento si intendono confermate le misure introdotte con la delibera n. 286/05/CONS e fatti salvi gli effetti da questa prodotti.
  2. Fermo restando quando previsto all’art. 9, comma 1, del presente provvedimento, gli operatori notificati TIM, Vodafone e WIND comunicano all’Autorità ed agli operatori interconnessi, entro e non oltre il 1° maggio 2006 il prezzo di terminazione da applicare a far data dal 1° luglio 2006, eventualmente articolato in fasce orarie. In quest’ultimo caso, i medesimi operatori di rete mobile comunicano all’Autorità il paniere di traffico di relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2005. Tale paniere dovrà inoltre includere i dati disaggregati per operatori di originazione e per tipologia di traffico.
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l’Autorità avvia un tavolo tecnico, con la partecipazione di tutti gli operatori mobili, per l’ulteriore sviluppo del modello di contabilità a costi incrementali. L’attività del tavolo tecnico si conclude entro il 30 novembre 2006.
  4. L’Autorità valuterà l’applicazione degli obblighi di cui all’art. 50 del Codice all’operatore H3G entro il 31 luglio 2006.
  5. Il presente provvedimento è notificato alle società TIM, Vodafone, Wind e H3G e Telecom Italia.
  6. Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

 

Roma, 12 gennaio 2006

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

 

Stefano Mannoni

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola