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L'AUTORITÀ NELLA sua riunione del Consiglio del 5 maggio 1999; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'articolo 1, comma 28 che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare l'articolo 5, che istituisce l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; VISTO il Decreto 19 gennaio 1999, n. 20, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta il regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; ADOTTA
Art. 1 1. Il Consiglio nazionale degli utenti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle particolari esigenze di tutela dei minori, si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. 2. Il Consiglio conforma la propria attività ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione e di comunicazione, ai principi a cui si ispira il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e dei mezzi di comunicazione di massa, contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, ai criteri fondamentali in materia di tutela del consumatore e dell'utente risultanti dalle disposizioni vigenti. 3. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.
Art. 2 1. Il Consiglio nazionale degli utenti, qui di seguito "Consiglio", ai fini del presente regolamento, si compone, complessivamente, di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni si fa espresso riferimento all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 3 1. I Consiglieri sono
nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
le seguenti modalità:
a) ciascuna Associazione rappresentativa delle categorie di utenti
designa una terna di candidati, individuati tra persone aventi i requisiti
di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) l'Autorità provvede, con propria delibera, a nominare
gli undici membri, scelti tra i nominativi designati; c) almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata
del Consiglio, l'Autorità pubblica un avviso nella Gazzetta
Ufficiale affinché le Associazioni rappresentative procedano
agli adempimenti di cui alla lettera a). Possono essere effettuate
designazioni congiunte tra più Associazioni. 2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4 1. Il Consiglio nazionale degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del suo primo insediamento.
Art. 5 1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti esercitano le loro attribuzioni dalla data di convocazione della prima seduta plenaria da parte dell'Autorità e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino alla data di pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nuovo Consiglio e comunque per non più di novanta giorni. 2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dall'incarico. 3. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dal mandato permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio. 4. I Consiglieri, compresi quelli nominati ai sensi del comma 3, possono essere confermati una sola volta.
Art. 6 1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti possono in qualsiasi momento dimettersi dall'incarico. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto all'Autorità ed hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera di nomina dei nuovi Consiglieri.
Art. 7 1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. 2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate. 3. I componenti del Consiglio non possono, altresì, svolgere attività di amministratore, di dirigente, di dipendente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'editoria, della radiotelevisione, della cinematografia, della pubblicità, della multimedialità, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. E' parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopra menzionate. 4. Ciascun componente del Consiglio è tenuto a segnalare all'Autorità la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano. 5. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio degli utenti con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al punto 4), a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Art. 8 1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere separatamente e successivamente a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Presidente e un vice Presidente. 2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei candidati, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei componenti. 3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rispettivamente per il Presidente e per il vice Presidente.
Art. 9 1. Il Presidente, avvalendosi della struttura di Segretariato avente anche compiti di coordinamento tecnico-operativo, procede alla convocazione del Consiglio nell'ambito di sessioni di lavoro programmate o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta dell'Autorità; determina l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; disciplina e coordina i lavori; firma i verbali e provvede alla tempestiva trasmissione all'Autorità di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta. 2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico del Presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro. 3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite Commissioni referenti o Gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni. 4. L'assegnazione dei componenti alle singole Commissioni o Gruppi di lavoro, i criteri di nomina di eventuali coordinatori nonché i criteri di distribuzione dei pareri da parte del Presidente o, in sua sostituzione, del vice Presidente, vengono deliberati dal Consiglio. 5. Il Consiglio può procedere ad indagini di studio e a rilevazioni per il miglior esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni che operano nei settori informativi e culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. 6. Il Consiglio, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, può richiedere dati e documenti in possesso dell'Autorità e dei Comitati regionali per le comunicazioni, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità. 7. Il Consiglio predispone una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997.
Art. 10 1. I relatori debbono far pervenire alla struttura di Segretariato del Consiglio uno schema di relazione scritta di norma almeno dieci giorni prima dell'adunanza per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente può nominare uno o più relatori. 2. La struttura di Segretariato provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa ai componenti del Consiglio di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. 3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni. 4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al Presidente, il quale, considerata l'urgenza, può nominare un nuovo relatore. 5. Il Presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.
Art. 11 1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Art. 12 1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 13 1. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei Consiglieri presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione. 2. Ciascun Consigliere può far inserire dichiarazioni nel relativo verbale. 3. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione, sottoscritti dal Presidente e dal responsabile della struttura di Segretariato, sono raccolti e conservati a cura dello stesso ufficio.
Art. 14 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, nonché eventuali motivate opinioni dissenzienti sono trasmesse all'Autorità.
Art. 15 1. L'Autorità provvede a dotare il Consiglio nazionale degli utenti di una sede per le adunanze e di una struttura di Segretariato nominandone, sentito il Consiglio, il responsabile ed il relativo organico. 2. Spetta a ciascun componente del Consiglio una apposita indennità di presenza il cui ammontare è stabilito dall'Autorità con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute. 3. Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti sono a carico del bilancio dell'Autorità.
Art. 16 1. In sede di prima attuazione, ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle Associazioni a livello nazionale, si fa riferimento all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, anche se disposta in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della stessa legge. 2. La nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti è soggetta alla verifica, da effettuare entro il 15 novembre 2000, dell'avvenuta conferma, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1999, dell'iscrizione dell'Associazione designatrice. 3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti, designati da Associazioni la cui iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, non risulti confermata, l'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, lett. c), del presente regolamento entro il 15 dicembre 2000. 4. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti, nominati ai sensi del comma 3, durano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio.
Art. 17 1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 5 maggio 1999
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