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Delibera n° 52/99

Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
24 maggio 1999, n. 119

 

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 aprile 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorità;

VISTO, altresì, che il medesimo articolo 1, comma 13, prevede l'individuazione da parte dell'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

VISTO il testo della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

VISTA l'intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 632);

UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'Articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo 1

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

1) la composizione ordinaria, compreso il Presidente, sia di norma, di cinque membri;

2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;

3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'Esecutivo regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) Politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; membro - di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali - alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici.

b) Economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del Comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.
La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al Presidente del Comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il Presidente del Consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il Presidente del Comitato, competente a riceverle;

9) al Presidente e ai Componenti del Comitato sia attribuita una indennità di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del Comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.
Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti

1) i Comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i Comitati presentino, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i Comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei Comitati provvedano in parte le Regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i Comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

 

Articolo 2

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

 

Napoli, 28 aprile 1999

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Alfredo Meocci Enzo Cheli