VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 13, che
prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali
organi funzionali dell'Autorità;
VISTO, altresì,
che il medesimo articolo 1, comma 13, prevede l'individuazione da parte
dell'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti,
ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi
e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;
VISTA la propria
decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è
stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi
generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
TENUTO CONTO degli
esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale
i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica
al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorità;
VISTO il testo
della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio
1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste
avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;
VISTA l'intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta
del 18 marzo 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la comunicazione
del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18
marzo 1999 (Repertorio Atti n. 632);
UDITA la relazione
del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'Articolo
32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
Delibera
Articolo 1
A) Gli indirizzi generali
proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:
1) la composizione
ordinaria, compreso il Presidente, sia di norma, di cinque membri;
2) essi siano in
possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore
della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici
e tecnologici;
3) essi diano garanzia
di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che
dal sistema degli interessi di settore;
4) il procedimento
di nomina veda coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo
delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni
non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità,
il Presidente sia nominato direttamente dall'Esecutivo regionale, sentita
la Commissione consiliare competente;
5) la durata in
carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;
6) per essi siano
previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo
del mandato:
a) Politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo,
dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco;
membro - di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle
Giunte regionali, provinciali e comunali - alla presidenza o direzione
di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi
o di rappresentanza in partiti politici.
b) Economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni,
della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione
dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di
collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.
I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società
cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;
7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista
una prolungata assenza non giustificata ai lavori del Comitato, tale
da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione
della nomina.
La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione
del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite
alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, nel rispetto
del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre
costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità
delle disposizioni in tema di decadenza anche al Presidente del Comitato;
8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio
regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti
necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché
ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite
il Presidente del Comitato, competente a riceverle;
9) al Presidente e ai Componenti del Comitato sia attribuita una indennità
di funzione;
10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni,
al Presidente del Comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere
esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati
e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.
Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata
dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni
del Comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni
di legge.
B) Gli indirizzi generali
proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti
1) i Comitati, nella
fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento
interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità
di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti
nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;
2) entro il 15
settembre di ogni anno i Comitati presentino, al Consiglio regionale
per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate,
il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione
del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno
i Comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia
all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali
documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale stesso;
3) al finanziamento
dei Comitati provvedano in parte le Regioni, per l'esercizio dei compiti
legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità,
per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece
lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che
la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;
4) i Comitati siano
assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza,
i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive
normative, d'intesa con l'Autorità.
Articolo 2
1. La presente delibera
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente delibera
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale
dell'Autorità.
Napoli, 28 aprile
1999
| IL COMMISSARIO
RELATORE |
IL PRESIDENTE
|
| Alfredo Meocci |
Enzo Cheli |
|