NELLA seduta del
Consiglio del 6 dicembre 1999;
VISTA la direttiva
90/388/CEE della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazioni
VISTA la direttiva
96/2/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione
alle comunicazioni mobili e personali
VISTA la direttiva
96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine
della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità
per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c),
n. 14 e l'art. 4;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di "Approvazione
della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia
S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione
con il sistema di tecnica numerica denominato GSM", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio
1995;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di "Approvazione
della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per
l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio
1995;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo
al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";
VISTO il decreto
ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di
interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno 1998;
VISTA la propria
delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante "Condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
VISTA la propria
delibera n. 10/99 del 16 marzo 1999, recante "Condizioni economiche
delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia"
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999;
VISTA la propria
delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione
di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTO il parere
della Commissione Europea (Direzione Generale IV e Direzione Generale
XIII), pervenuto all'Autorità in data 9 agosto 1999;
VISTA la decisione
del 14 luglio 1999 di sospensione del procedimento alla luce dell'invio
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato della richiesta
di parere sull'identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato;
SENTITI gli operatori
licenziatari di reti e servizi di telefonia fissa;
SENTITI gli operatori
mobili Wind S.p.a e Blu S.p.a.;
SENTITE le Associazioni
dei consumatori;
SENTITA la società
Telecom Italia S.p.a;
SENTITA la società
Telecom Italia Mobile S.p.a.;
SENTITA la società
Omnitel Pronto Italia S.p.a.;
VISTA la proposta
di Telecom Italia S.p.a. sulle modalità di tariffazione delle
comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1°
febbraio 1999;
VISTI gli atti
del procedimento;
UDITA la relazione
al Consiglio dell'Avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del Consiglio del
10 novembre 1999;
VISTO il parere
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto
all'Autorità in data 1 dicembre 1999;
UDITA la relazione
finale al Consiglio dell'Avv. Alessandro Luciano nella seduta del 6
dicembre 1999;
Considerando quanto
segue:
Parte I.
Le comunicazioni fisso-mobile nella disciplina comunitaria e nazionale
Il 1998 rappresenta
un anno di radicale cambiamento nei rapporti tra mercato delle comunicazioni
mobili e mercato delle comunicazioni fisse. La ragione principale di
tale cambiamento deriva dalla liberalizzazione del mercato delle reti
e dei servizi di telefonia fissa che segna l'avvio della concorrenza
su tale mercato, in presenza di un mercato già aperto alla concorrenza
quale quello delle comunicazioni mobili.
Tale cambiamento
porta le Autorità europee e nazionali, sia garanti della concorrenza
sia di regolamentazione, a svolgere indagini e ad intervenire nel segmento
di mercato delle comunicazioni fisso-mobile. Oltre all'avvio, già
a partire dal gennaio 1998, dell'indagine della Direzione Generale IV
sulle condizioni economiche di interconnessione mobile-fisso e fisso-mobile;
nella maggior parte dei paesi europei le Autorità nazionali di
regolamentazione avviano analisi specifiche su tali relazioni di traffico
e sulla struttura e sui valori delle tariffe di terminazione verso reti
mobili. Nel corso del 1999 anche la Direzione Generale XIII assume una
propria posizione in merito alla regolamentazione delle tariffe fisso-mobile
originate dalle reti di operatori aventi notevole forza di mercato,
portando tale discussione all'interno del Comitato ONP. A tali aspetti
si aggiungono i numerosi contenziosi generati nella contrattazione dell'interconnessione
degli operatori di rete fissa con gli operatori di rete mobile nella
maggior parte dei paesi europei, che richiedono alle diverse Autorità
Nazionali di assumere una posizione in merito all'aspetto specifico
delle condizioni economiche.
1. L'iter istruttorio
a partire dalla delibera n. 10/99 dell'Autorità
La valutazione dei
prezzi di terminazione applicati dagli operatori mobili agli operatori
interconnessi viene avviata dall'Autorità successivamente alla
delibera n. 10/99. Nella fase precedente, infatti, l'Autorità
non era entrata nel merito dei valori di interconnessione liberamente
contrattati dagli operatori mobili con Telecom Italia, pur avendo fissato
il principio di articolare tali valori in due fasce, di picco e fuori
picco, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali e compatibilmente
con i livelli di occupazione della capacità della rete.
La stessa Autorità
aveva poi rinviato ad un successivo provvedimento il completamento dell'istruttoria
sul mercato delle comunicazioni originate dalla rete di Telecom Italia
e terminate sulle reti degli operatori radiomobili, già avviata
con la decisione del 12 gennaio e con una fase intermedia definita dalla
delibera 10/99. La situazione presentava allora un forte squilibrio
tra le diverse componenti di prezzo del servizio su cui l'Autorità
si riservava di intervenire in una fase successiva. La delibera 10/99
segna in sostanza un transitorio verso il completamento del percorso
di regolamentazione delle tariffe fisso-mobile.
Nel frattempo un
ulteriore elemento è venuto ad aggiungersi all'interno di tale
percorso, ovvero l'identificazione e conseguente notifica degli operatori
radiomobili TIM e Omnitel quali aventi notevole forza sul mercato dei
servizi mobili e sul mercato nazionale dell'interconnessione (delibera
n. 197/99 del 7 settembre 1999). I contenuti di tale delibera aggiungono
elementi giuridici di cui tener conto all'interno del procedimento sulla
regolamentazione delle tariffe fisso-mobile.
L'identificazione
di operatori aventi notevole forza di mercato comporta l'imputazione
di oneri specifici sugli organismi notificati al fine di consentire
un'accelerazione di quanto previsto dalla disciplina sull'ONP, pur nel
rispetto della normativa antitrust.
Gli oneri preventivi
in capo agli operatori notificati hanno di fatto l'obiettivo di garantire
l'operatività di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza
di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni
operatori. Con particolare riguardo al mercato delle comunicazioni fisso-mobile
originate dalla rete di un operatore notificato e al mercato dell'interconnessione
di terminazione sottostante, tali oneri ricadono relativamente al mercato
nazionale:
-
sull'operatore
Telecom Italia, notificato quale avente notevole forza sia sul mercato
delle reti e dei servizi di telefonia pubblica, sia sul mercato
dell'interconnessione. Su tale operatore ricadono sia obblighi di
orientamento al costo dei servizi finali offerti, laddove questi
utilizzino attività di installazione e gestione e componenti
della rete pubblica commutata senza l'aggiunta di prestazioni aggiuntive;
sia obblighi di separazione contabile delle attività di interconnessione
(diretta ed inversa) dal resto delle attività; sia obblighi
di trasparenza nelle comunicazioni alla clientela, sia obblighi
di non discriminazione degli utenti abbonati alla rete pubblica
commutata.
-
Sugli operatori
Telecom Italia Mobile e Omnitel, notificati quali aventi notevole
forza sia sul mercato dei servizi di comunicazione mobili e personali,
sia sul mercato dell'interconnessione. Su tali operatori ricadono
sia obblighi di non discriminazione e trasparenza nell'interconnessione
offerta a terzi; sia l'obbligo di orientamento al costo dei servizi
di interconnessione, sia l'obbligo di separazione contabile delle
attività di interconnessione dalle attività di installazione
e gestione delle reti e dalle attività di prestazione dei
servizi finali.
2. Definizione
del servizio di comunicazione fisso-mobile e articolazione delle componenti
sottostanti a tale servizio
Un servizio di comunicazione
fisso-mobile, sulla base di quanto stabilito all'art. 1, let. r) del
D.P.R. 318/97 è configurabile quale servizio pubblico di telecomunicazioni,
in quanto servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico attraverso
reti pubbliche di telecomunicazioni.
In base a quanto
stabilito al considerando 18 della direttiva 96/2/CE che modifica la
direttiva 90/388/CEE con riferimento alle comunicazioni mobili e personali
"il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni
mobili e personali non avvengono tra due punti terminali della rete
pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia
vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE". Del resto anche il
D.P.R. 318/97, recependo quanto stabilito all'art. 1 della direttiva
90/388/CEE definisce all'art. 1, lett. s) un servizio di telefonia vocale
quello che prevede l'utilizzo di una rete pubblica fissa ovvero di una
rete impiegata per la fornitura di servizi di telefonia tra i punti
terminali della rete in postazioni fisse.
Da un punto di
vista regolamentare tale distinzione è importante al fine di
distinguere i servizi di telefonia vocale forniti dall'operatore Telecom
Italia e regolati sulla base del modello di price cap sulla base della
delibera n. 171/99 dell'Autorità, da servizi sottoposti ad altre
forme di regolamentazione e controllo.
In particolare quindi
un servizio di comunicazione fisso-mobile si configura quale servizio,
diverso da quello di telefonia vocale su rete pubblica commutata, che
l'operatore di rete fissa offre ai propri abbonati sulla base di un
preventivo accordo di interconnessione con gli operatori di rete mobile
al fine dell'utilizzo delle loro reti. L'interconnessione rappresenta,
in tale ambito, un bene intermedio scambiato dai due operatori fisso
e mobile attraverso la realizzazione di un accordo di interconnessione
per l'uso della terminazione. Il servizio finale, invece, attiene alla
relazione tra fornitore del servizio e il cliente che origina la chiamata.
Il presente provvedimento
fa riferimento al segmento di mercato delle comunicazioni uscenti dalla
rete dell'operatore Telecom Italia e terminate su clienti radiomobili
nazionali.
In base alla titolarità
nella definizione del prezzo in capo all'operatore di rete fissa Telecom
Italia, ai sensi della delibera n. 85/98 dell'Autorità, questi
fattura al cliente chiamante il costo delle comunicazioni comprensivo
della quota di terminazione, più i costi del trasporto sulla
propria rete della chiamata fino al punto di interconnessione con la
rete mobile, più i costi di gestione e commercializzazione del
servizio alla clientela. La quota dei costi delle attività di
accesso, rete e commerciali dell'operatore al netto della terminazione
versata agli operatori mobili è generalmente chiamata retention.
Tale quota rappresenta il mark up di Telecom Italia sottratti i costi
di interconnessione di cui la Società è tenuta a dare
evidente separazione contabile all'interno dell'aggregato "Rete
di trasporto" nella propria contabilità regolatoria.
3. Obiettivi
dell'Autorità alla luce dei principi generali contenuti nella
normativa
L'Autorità
distingue gli obiettivi perseguiti sulla base dell'identificazione dei
due mercati di riferimento del seguente provvedimento: il mercato dell'interconnessione
e uso dei servizi di reti radiomobili e il mercato delle comunicazioni
fisso-mobile originate dalla rete pubblica commutata di Telecom Italia.
Considerando il
mercato dei servizi di interconnessione su reti mobili, l'Autorità
persegue i seguenti obiettivi:
-
Garantire un'adeguata
interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi,
tenendo conto delle richieste degli operatori che desiderano realizzare
l'interconnessione (con riguardo in particolare ai punti di interconnessione
più appropriati e all'articolazione dei servizi offerti compatibilmente
con l'uso delle reti).
-
Trasferire
interamente sui consumatori il beneficio derivante dalla riduzione
dei costi di terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel,
riduzioni determinate dall'Autorità sulla base del principio
di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di interconnessione
offerti dagli operatori notificati sul mercato di riferimento.
-
Delineare un
sistema contabile per gli operatori notificati tale da individuare
un sistema di calcolo dei costi delle attività di rete che
rifletta l'uso efficiente delle risorse e da garantire la separazione
contabile delle attività di interconnessione, dalle attività
di installazione e accesso e dalle attività di prestazione
dei servizi finali sulla base di quanto previsto dagli articoli.
8 e 9 del D.P.R. 318/97.
-
Non compromettere
l'equilibrio economico degli operatori mobili tenendo conto delle
differenze, della struttura e dei tempi di entrata dei diversi operatori
presenti sul mercato in modo da favorire una concorrenza "equa"
e proporzionale allo sviluppo degli investimenti attraverso la definizione
di un percorso di interventi sul mercato radiomobile che al tempo
stesso non limiti le forze naturali della concorrenza sul mercato.
-
Garantire una
parità di trattamento e condizioni di non discriminazione
sul mercato dell'interconnessione e dell'uso delle reti mobili,
pur tenendo conto della proporzionalità degli interventi
sulla base della diversa natura e dimensione degli operatori.
-
Tutelare la
competitività degli operatori non integrati, impedendo forme
di discriminazione o di abuso, senza limitare - al tempo stesso
- lo sviluppo della convergenza.
Considerando il
mercato dei servizi di comunicazione uscenti dalla rete di Telecom Italia
e terminate su indicativi mobili, l'Autorità persegue i seguenti
obiettivi:
-
Ridurre, a
beneficio dei consumatori, la quota di mark up di Telecom Italia
alla luce della valutazione dell'orientamento al costo delle attività
sottostanti all'utilizzo della rete, di gestione e di commercializzazione,
nonché della relazione contabile tra comunicazioni fisso-mobile
e comunicazioni telefoniche (da una parte utilizzo delle stesse
funzionalità di rete, ma dall'altra forte dipendenza del
prezzo finale dalla quota di terminazione).
-
Garantire un
certo livello di flessibilità all'operatore di rete fissa
nella fissazione dei prezzi uscenti con riferimento all'articolazione
della retention (due fasce orarie) e a due opzioni tariffarie sulla
base delle diverse condizioni di accesso (canone differenziato per
categoria residenziale e affari). Altre forme di prezzo quali profili
opzionali o sconti a volume non sono oggetto del seguente provvedimento
e vanno autorizzate sulla base di criteri specifici in relazione
a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del D.P.R. 318/97 e di
quanto contenuto nella direttiva 98/10/CE e nella delibera n. 101/99
dell'Autorità.
-
Garantire la
separazione contabile della terminazione dalla prestazione finale
del servizio, dati gli obblighi di separazione contabile delle attività
che ricadono sugli operatori notificati.
-
Eliminare le
distorsioni nell'attuale struttura dei prezzi sia al fine di eliminare
forme ingiustificate di differenziazione dei prezzi sulla base del
contratto sottoscritto dal cliente chiamato con gli operatori radiomobili,
sia di ridurre i livelli di squilibrio presenti nell'attuale struttura
di pricing.
Parte II.
Regolamentazione delle tariffe di terminazione praticate da Telecom
Italia Mobile (TIM) e Omnitel Pronto Italia (Omnitel) agli operatori
di rete fissa
1. Valutazione
giuridica
Sulla base di quanto
disposto dalla disciplina comunitaria e nazionale sugli operatori notificati
quali aventi notevole forza di mercato sul mercato dei servizi di comunicazione
mobile e/o dell'interconnessione ricadono specifici obblighi.
In particolare,
il Capo III del D.M 23 aprile 1998, sulla base dei principi contenuti
agli articoli 4 e 7 della direttiva 97/33/CE e agli articoli 4, 8 e
9 del D.P.R. 318/97, fissa le disposizioni aggiuntive e gli obblighi
degli operatori notificati, nonché stabilisce i criteri di cui
l'Autorità tiene conto nella valutazione delle condizioni economiche
di interconnessione offerte da tali operatori.
Con particolare
riferimento agli operatori radiomobili nazionali TIM e Omnitel, notificati
dall'Autorità sulla base della delibera 197/99 del 7 settembre
1999 come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione,
l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. 23/04/98 stabilisce che tali operatori
sono tenuti ad osservare il principio di non discriminazione rispetto
all'interconnessione offerta ad altri.
In relazione alle
condizioni economiche, l'art. 9, comma 1, del D.M. 23 aprile 1998 stabilisce
che gli operatori notificati sono tenuti a rispettare il principio di
non discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione
delle condizioni economiche di interconnessione. Tali organismi devono,
inoltre, dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni
economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi,
incluso un margine di profitto ragionevole.
In ogni caso, sulla
base dell'art. 9, comma 5, dello stesso D.M. 23 aprile 1998, l'Autorità,
al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti
pubbliche di telecomunicazioni può imporre la modifica delle
relative condizioni economiche di interconnessione offerta dagli operatori,
tenendo conto nella valutazione dei criteri di cui all'art. 4 del DM
23 aprile 1998, inclusi i riferimenti a benchmark e best practice raccomandate
a livello europeo. In ogni caso è potere dell'Autorità
definire criteri obiettivi e trasparenti con riferimento al livello
massimo delle tariffe di interconnessione in base a quanto stabilito
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7 della legge 249/97.
Con riferimento
alla contabilità dei costi richiesta dall'Autorità, quest'ultima
individua il criterio di calcolo più adeguato tenendo conto dei
modelli tecnico-economici e i risultati di modelli basati sulla contabilità
degli organismi di telecomunicazioni, nonché delle esperienze
internazionali disponibili, sulla base di quanto previsto all'art. 8,
comma 3, del D.P.R. 318/97 e dell'art. 12, comma 2, del D.M. 23 aprile
1998.
Alla luce delle
esperienze di altri paesi e date le caratteristiche di costo delle comunicazioni
instradate su reti mobili in cui i costi unitari decrescono con la crescita
del traffico e indipendentemente dall'accesso, l'Autorità individua
nel metodo dei costi incrementali di lungo periodo, la base di calcolo
più adeguata a rappresentare i costi di interconnessione con
le reti radiomobili. Inoltre, data la variazione della struttura dei
prezzi dovuta sia all'inversione della titolarità della tariffa,
sia al processo di ribilanciamento delle singole componenti, è
opportuno valutare l'evoluzione dei costi in prospettiva, dati gli effetti
generati dalle variazioni nei modelli di consumo, sul grado di utilizzo
della capacità delle reti.
Con riferimento
alla struttura delle tariffe di interconnessione offerte, gli operatori
notificati sono tenuti da una parte a correlare le condizioni economiche
ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi (art. 9, comma 3, lett.
a) del DM 23 aprile 1998), dall'altra ad includere, se del caso, una
modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener conto dei livelli
di occupazione e di sfruttamento della capacità della rete (art.
9, comma 3, lett. c) del DM 23 aprile 1998). Considerando la tipologia
del servizio di terminazione verso rete mobile di chiamate originate
da rete fissa e data la titolarità del prezzo finale in capo
all'operatore da cui origina la chiamata, gli operatori mobili dovrebbero
articolare la tariffa di terminazione sulla base delle richieste del
servizio da parte dell'operatore interconnesso, tenendo altresì
conto del traffico instradato sulle proprie reti.
Infine, con riferimento
alle diverse tipologie di chiamate originate da reti nazionali o internazionali,
l'art. 9, comma 6, del D.M. 23 aprile 1998 stabilisce che le condizioni
economiche di interconnessione per servizi di terminazione di chiamate
fornite da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate
originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti
nazionali o da reti di altri Stati membri.
Sulla base di tale
contenuto le condizioni di terminazione praticate dagli operatori mobili
- sia alle proprie divisioni interne, sia ad operatori terzi fissi e
mobili - devono essere, se notificati, orientate ai costi dei servizi.
Con particolare
riferimento alle condizioni economiche di terminazione del traffico
internazionale entrante sulle reti degli operatori TIM e Omnitel, l'obbligo
di orientamento al costo ha una conseguenza diretta sull'attuale struttura
di tariffazione della terminazione di tale tipologia di traffico così
come regolata dall'art. 16 del D.P.R. 2 dicembre 1994 (Convenzione Omnitel)
e dall'art. 16 del D.P.R. 22 dicembre 1994 (Convenzione TIM).
A tale proposito
è bene osservare che già la direttiva 97/33/CE e il D.M.
23 aprile 1998 avevano modificato in parte il contenuto dell'articolo
16 delle rispettive Convenzioni, facendo decadere, in base a quanto
previsto all'art. 22, comma 1, delle Convenzioni il divieto previsto
al punto b) dello stesso art. 22 e cioè il divieto per gli operatori
Omnitel e TIM di instradare traffico internazionale attraverso punti
di interconnessione diversi dalle centrali internazionali di Telecom
Italia, divieto ribadito all'art. 16 in cui si fa riferimento al "concessionario
della rete telefonica internazionale".
L'introduzione dell'obbligo
di orientamento al costo derivante dalla notifica dei due operatori
mobili modifica, inoltre, l'attuale ripartizione delle quote così
come stabilite dall'art. 16, comma 1, in quanto la terminazione verso
le reti mobili di chiamate originate all'estero non potrà discriminare
rispetto alla terminazione di chiamate originate sul territorio nazionale
ed entrambi i servizi dovranno essere orientati al costo. Tale operazione
implicherà, limitatamente al traffico transitato sulla rete dell'operatore
Telecom Italia e terminate sulle reti TIM e Omnitel, una verifica della
relazione tra i costi di terminazione degli operatori radiomobili e
il livello delle TAR attualmente vigenti al fine di prevedere un successivo
intervento dell'Autorità in questa direzione.
2. Valutazione
economica
Tabella
Prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom
Italia
sulla base della delibera n. 10/99 (Valori in lire/min.)
| |
Tariffe
finali alla clientela (incluso lo scatto alla risposta e al netto
di IVA) |
Tariffa
di terminazione sulla rete mobile (TACS e GSM) TIM |
Tariffa
di terminazione sulla rete mobile Omnitel |
| Verso
Family |
| -
Intera* |
1327 |
608 |
700 |
| -
Ridotta * |
222 |
280 |
300 |
| Verso
Business |
| -
Intera** |
602 |
608 |
700 |
| -
Ridotta** |
300 |
280 |
300 |
* Family: fascia
intera dalle ore 7.30 alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì;
fascia ridotta dalle ore 20.30 alle ore 7.30 dei giorni feriali e l'intera
giornata di sabato, domenica e festivi
** Business: fascia
intera dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì
e sabato dalle ore 08.00 alle 13.00; fascia ridotta: lunedì-venerdì
dalle ore 18.30 alle ore 08.00; sabato dalle ore 13.00 alle ore 08.00,
domenica e festivi
La prima valutazione
che emerge dall'attuale composizione dei prezzi fisso-mobile è
la considerazione che - sottratti i costi esterni di terminazione -
i margini dell'operatore di rete fissa risultano essere negativi per
diverse componenti di pricing.
La seconda valutazione
è che, sebbene i prezzi finali siano differenziati per contratto
mobile chiamato, i corrispondenti valori di terminazione risultano essere
uguali. Non è così per l'articolazione in quanto le fasce
orarie cambiano in relazione al tipo di contratto del chiamato.
Oltre all'analisi
sull'articolazione e la struttura delle tariffe di terminazione offerte
dagli operatori TIM e Omnitel, l'Autorità ha valutato - anche
alla luce dell'obbligo di orientamento al costo che ricade su tali operatori
- i livelli delle tariffe di terminazione praticate al mercato, data
la struttura del mercato italiano dei servizi di interconnessione di
terminazione verso reti radiomobili.
Tale valutazione
ha portato alla conclusione che i prezzi di terminazione praticati da
TIM e Omnitel:
-
sono prezzi
che operano contro l'interesse pubblico, tenuto conto dell'elevatezza
di tale valore e della rigidità al cambiamento dal 1995 ad
oggi nonostante l'Italia abbia registrato una crescita consistente
della telefonia mobile;
-
sono prezzi
che determinano situazioni di disequilibrio e inefficienza sul mercato
complessivo della telefonia pubblica in un contesto multi-operatori
di cui alcuni integrati e altri no;
- sono prezzi
non orientati ai costi, date le componenti di rete sottostanti alla
loro fornitura e dato il confronto con altri servizi di rete offerti
dagli stessi operatori (interconnessione interna, roaming);
L'analisi del mercato
dell'interconnessione di terminazione ha evidenziato, inoltre, come
sia difficile che si eserciti una pressione concorrenziale forte su
tali prezzi nel breve periodo, date le caratteristiche di indispensabilità
e non sostituibilità del servizio di terminazione da un lato
e dato il potere contrattuale di TIM e Omnitel derivante dalla posizione
di leadership di cui godono - allo stato - sul mercato mobile.
E' possibile riconoscere
una "maggiore" spinta concorrenziale su tali valori in prospettiva
data soprattutto l'entrata del terzo e del quarto operatore (in quest'ultimo
caso per l'entrata commerciale bisognerà attendere l'inizio del
2000) sul mercato mobile, tuttavia, oggi tale pressione risulta insufficiente
a danno dei consumatori e dell'interesse pubblico. Anche se in prospettiva
l'industria radiomobile e le tecnologie evolveranno rapidamente stimolando
una maggiore competitività anche nell'interconnessione tra reti,
tale pressione non esprimerà i suoi effetti prima di qualche
anno.
Inoltre è
da evidenziare che la posizione degli operatori mobili sul mercato italiano
è tale (e diversa dai principali paesi europei) che oggi, anche
a motivo degli ingenti ricavi derivanti dalla terminazione, tali operatori
sono stati dall'Autorità identificati quali aventi notevole forza
sul mercato nazionale dell'interconnessione.
Quindi, seppure
si riscontrasse una maggiore concorrenzialità per il futuro,
nel breve la conservazione di prezzi elevati generebbe distorsioni consistenti
sul benessere dei consumatori e sulla concorrenza. Si ritiene pertanto
necessario un intervento della regolamentazione al fine dell'orientamento
di tali prezzi ai costi effettivi.
E' da evidenziare
a tale proposito che anche i costi del roaming - orientato ai costi
sulla base dei provvedimenti sulle c.d. "misure asimmetriche"-
costituiscono da una parte una proxi per la valutazione dell'interconnessione,
dall'altra costituiscono un mercato di cui tener conto al fine della
valutazione dell'equilibrio del settore in presenza di imprese la cui
redditività degli investimenti è fortemente condizionata
dai tempi di entrata sul mercato, condizione tale da giustificare forme
di asimmetria.
Inoltre è
opportuno segnalare che - sulla base degli obblighi di non discriminazione
e parità di trattamento che ricadono sugli operatori notificati
- i conti economici dei servizi di rete offerti a terzi e alle divisioni
interne devono essere opportunamente disaggregati al fine di consentire
la verifica dell'equilibrio tra le varie componenti nell'ottica dell'efficienza
dei mercati. Considerando la relazione tra servizi di roaming e servizi
di interconnessione, l'Autorità ha evidenziato inoltre la necessità
di avviare un procedimento di analisi generale sulla relazione tra prezzi
finali dei servizi offerti (chiamate uscenti) e costi dei servizi intermedi
(roaming e interconnessione su reti radiomobili) al fine di valutare
l'operatività di meccanismi concorrenziali equi ed efficienti,
anche alla luce dell'orientamento ai costi degli operatori notificati.
2.1 Test di
valutazione della discriminazione, dei prezzi eccessivi e del non orientamento
ai costi
L'Autorità
si è ispirata, nella valutazione economica delle tariffe di terminazione
attualmente praticate dagli operatori T.I.M. e Omnitel, ai criteri di
valutazione individuati dalla Società KPMG per conto della Commissione
Europea (e, in particolare all'interno dell'indagine avviata dalla DG
IV nel 1998) al fine dell'analisi di comportamenti anticoncorrenziali
o di tariffe di terminazione eccessive praticate dagli operatori mobili
agli operatori di reti fisse.
In particolare
la metodologia seguita faceva riferimento da una parte a specifiche
"best practice" individuate per la terminazione su reti mobili;
dall'altra all'utilizzo di ulteriori tests secondari al fine del rafforzamento
delle valutazioni.
L'Autorità
ha utilizzato la metodologia della Commissione quale modello di riferimento
al fine della valutazione di: a) comportamenti di discriminazione; b)
prezzi eccessivi; c) non orientamento al costo.
Le valutazioni
sono svolte facendo riferimento ai valori medi della terminazione, dato
il forte disequilibrio tra i valori di picco e fuori picco, nonché
la distorsione originata dalla differenziazione della terminazione sulla
base del cliente chiamato. Il riferimento al valore medio della terminazione
appare in linea con il duplice obiettivo dell'Autorità di ridurre
gli squilibri attualmente esistenti nella struttura tariffaria italiana
e di eliminare la differenziazione dei prezzi sulla base dell'indicativo
mobile chiamato.
2.1.1 Best practice
europea delle tariffe di terminazione
La prima "best
practice" fa riferimento al criterio già utilizzato per
le tariffe di terminazione su rete fissa, sulla base della Raccomandazione
n. del 15 ottobre 1997 e successivi aggiornamenti dell' 8 gennaio 1998
(98/195/CE) e del 29 luglio 1998 (98/511/CE). L'approccio adottato usa
le tariffe di interconnessione di terminazione dei tre Stati membri
in cui i costi sono più bassi come punto di partenza per determinare
i prezzi basati sulla buona prassi corrente a cui bisogna tendere nel
breve periodo. Lo stesso metodo è utilizzato dalla Commissione
nell'individuazione di un benchmark per la terminazione su reti mobili,
prendendo Danimarca, Irlanda e Finlandia come paesi di riferimento.
Sulla base di tale
benchmark la tariffa media di terminazione risulta essere di 414 lire/min.
con riferimento al 1997 e scende a 314 lire/min. con riferimento al
1998 a dimostrazione degli effetti prodotti dall'azione regolamentare
e dall'avvio della concorrenza sul mercato di telefonia fissa.
L'Italia presenta
una tariffa media di 501 lire/min. per TIM e di 550 lire/min per Omnitel
con riferimento al 1998 (sulla base delle dichiarazioni degli operatori)
e di 475 lire/min. per TIM e 500 lire/min per Omnitel a partire dal
16 aprile 1999.
I differenziali
rispetto alla best practice europea risultano, quindi, superiori del
34% per TIM e del 37% per Omnitel con riferimento alle rilevazioni della
best practice a fine 1998. Inoltre occorre tener presente che la decisione
dell'Autorità interviene a fine '99 e produrrà effetti
pieni sul mercato a partire dal 2000. Occorrerebbe, quindi, tenere conto
dei cambiamenti di tali valori con riferimento all'anno 1999. A tale
proposito si segnala che, a fine luglio 1999, il valor medio per i tre
paesi di riferimento si attesta ad un valore di 298 lire/min.
2.1.2 Best practice
nella relazione dei costi di terminazione
La seconda forma
di best practice utilizzata nel rapporto KPMG alla Commissione Europea
fa riferimento alla relazione tra i costi dei servizi di terminazione
su reti fisse rispetto ai costi dei servizi di terminazione su reti
mobili.
A tale proposito
il documento riconosce la diversità delle due tipologie di servizio
e dei costi sottostanti alle diverse componenti di rete, ma al tempo
stesso giustifica l'utilizzo di tale relazione quale "benchmark"
al fine della valutazione di "prezzi eccessivi" praticati
agli operatori interconnessi. In particolare il documento della Commissione
cita "the cost of call termination in a mobile network cannot be
compared to the cost of call termination in a fixed network, but, if
it appeared that these charges result in excessive prices for calls
from the fixed network to mobile phones, then there would also be a
presumption of infringement of the competition rules of the EC Treaty".
Sulla base di tale
considerazione si individua un secondo criterio di best practice.
Le differenze tra
i due costi derivano dai seguenti elementi:
-
differenze
tra le tecnologie con particolare riferimento alla rete di accesso
locale attraverso frequenze radio o attraverso collegamento fisso
che comporta differenti strutture di costo;
-
le chiamate
entranti su rete mobile richiedono l'utilizzo di più elementi
di rete delle chiamate uscenti e ciò è dovuto alla
necessità di raggiungere il cliente mobile di cui non si
conosce a priori la localizzazione;
-
nelle comunicazioni
fisso-fisso, la chiamata viene generalmente rilasciata al punto
più distante, in una comunicazione fisso-mobile invece viene
rilasciata al punto di interconnessione più vicino. Gli operatori
fissi o mobili programmano l'instradamento delle chiamate originate
dalla propria clientela in modo da minimizzare le spese di interconnessione
e, di conseguenza, tendono a rilasciare la chiamata al punto di
interconnessione più lontano. Tuttavia, mentre quando viene
effettuata una chiamata per collegarsi ad un utente di rete fissa,
la localizzazione del terminale fisso chiamato è immediatamente
nota in quanto il numero di telefono identifica la località
attraverso un codice geografico (area locale, distretto); quando
si chiama un utente mobile la rete fissa non ha idea della localizzazione
dell'ubicazione del terminale della persona chiamata. L'unica identificazione
in un numero mobile è correlata alla specifica rete dell'operatore
radiomobile nel sistema di numerazione nazionale. Il processo di
ricerca di un abbonato mobile è, quindi, a più alta
intensità di lavoro e ciò rappresenta una componente
che giustifica un costo maggiore della terminazione su mobile (quindi
maggiori tariffe fisso-mobile) rispetto a quella su rete fissa (mobile-fisso).
In sostanza, la tariffa di terminazione locale (a livello di SGU
o singolo SGT) riflette generalmente il costo di interconnessione
di terminazione di una chiamata mobile-fisso. Invece, nella direzione
opposta non è nota l'ubicazione del terminale mobile chiamato,
di conseguenza si individua un singolo punto di interconnessione
(indipendente dalla distanza) e quindi è più appropriato
un confronto con la terminazione nazionale (doppio SGT).
Sulla base di tali
considerazioni che riconoscono le differenti strutture di costo dei
due servizi di terminazione, ma che al tempo stesso individuano una
relazione tra servizio di terminazione su rete fissa e servizio di terminazione
su rete mobile, la Commissione stabilisce un limite massimo della differenza
tra i costi di terminazione sulle due diverse reti fissa e mobile.
In particolare
il lavoro della Società KPMG per la Commissione stabilisce in
"otto volte il doppio transito di terminazione su rete fissa"
il valore massimo di differenza tra i due diversi costi di terminazione.
Tale limite massimo determina la misura del prezzo eccessivo e costituisce
un secondo criterio di "best practice" per la definizione
di tariffe di terminazione su reti mobili nazionali.
Sulla base delle
tariffe di interconnessione di terminazione via doppio SGT contenute
nei listini di Telecom Italia tali valori sono pari per il 1998 a: 8
* 50,7 = 405,6 (picco) e 8 * 31,7 = 253,6 (fuori picco); e per il 1999
a: 8 * 44,4 lire/min= 355,2 lire/min. (picco); 8 * 28 lire/min.= 224
lire/min. (fuori picco)
Pur utilizzando
il solo valore di picco e non il valor medio con riferimento al doppio
transito di terminazione fornito da Telecom Italia, quindi, i differenziali
delle tariffe di terminazione praticate da TIM e Omnitel risultano superiori
del 34% per TIM e del 41% per Omnitel, con riferimento all'anno 1999.
Oltre alla best
practice, l'Autorità ha messo in evidenza alcune distorsioni
derivanti dai risultati emersi alla luce di alcuni tests secondari raccomandati
dalla stessa Commissione e che presentano ulteriori elementi di criticità
se considerati nella specificità del mercato nazionale.
2.1.3 Correlazione
tra prezzi finali fisso-mobile praticati ai consumatori e tariffe di
interconnessione di terminazione su reti mobili
L'analisi della
Commissione è intesa a dimostrare come gli operatori mobili causano
alti prezzi finali delle comunicazioni entranti attraverso alti costi
di terminazione sulle proprie reti. In generale, infatti, l'evidenza
mostra una correlazione diretta tra alti costi di terminazione e alti
valori dei prezzi finali praticati alla clientela dagli operatori da
cui ha origine la chiamata.
La situazione italiana
vigente in questo caso è piuttosto atipica: infatti, considerando
i prezzi finali offerti dal principale operatore Telecom Italia da una
parte si riscontrano valori dei prezzi finali estremamente elevati (tariffa
picco verso Family) di 1239 lire/min. (al netto dello scatto alla risposta)
contro un valore di terminazione di 608 lire per TIM e 700 lire per
Omnitel, con un forte differenziale tra i due valori; dall'altra i prezzi
finali nelle altre fasce orarie sono al di sotto del costo di terminazione
applicato dagli operatori. Occorre a quest'ultimo proposito segnalare
che di fatto TIM e Omnitel non hanno applicato agli operatori di rete
fissa, Telecom Italia inclusa, prezzi di terminazione articolati sulla
base delle rispettive dichiarazioni, ma di fatto hanno negoziato con
gli operatori costi di terminazione flat pari a 475 lire/min per TIM
e 500 lire/min per Omnitel. Tali livelli del costo di terminazione hanno
aggravato ulteriormente i margini derivanti dalle comunicazioni fisso/mobile
per l'operatore di rete fissa o a danno della clientela o alimentando
forme ingiustificate di mutualità tra i diversi prezzi nelle
diverse fasce orarie.
Gli operatori di
rete fissa alternativi a Telecom Italia offrono prezzi finali superiori
al costo flat di terminazione nella fascia di picco (comunque, nella
maggior parte dei casi, ben al di sotto del prezzo di picco verso Family
di Telecom Italia) e prezzi inferiori alla tariffa flat nella fascia
di fuori picco. Tale fenomeno di forte differenziazione dei prezzi nelle
diverse fasce sembra essere generato anche dai diversi costi di terminazione
verso reti mobili delle chiamate nazionali rispetto alle chiamate provenienti
dall'estero, diversità che favorisce forme di reinstradamento
di traffico al fine di ridurre i costi di terminazione.
In sintesi, l'attuale
articolazione dei prezzi fisso-mobile e la diversità delle soluzioni
offerte dagli operatori di rete fissa mostrano una forte correlazione
con gli alti valori della terminazione, correlazione che si riscontra
o in modo diretto attraverso un trasferimento del costo elevato sui
prezzi finali a danno dei consumatori e dell'interesse pubblico; o in
modo indiretto attraverso l'alimentazione di fenomeni distorsivi sul
mercato dell'interconnessione derivanti dal diverso trattamento economico
della terminazione su reti mobili nel caso di chiamate internazionali
rispetto alle chiamate nazionali.
2.1.4 Confronto
tra le tariffe di terminazione fisso-mobile e ricavo netto trattenuto
dall'operatore mobile per le chiamate uscenti mobile-fisso
Tale test mette
in evidenza l'eccessivo valore della terminazione confrontando i ricavi
derivanti dal servizio di terminazione con il ricavo netto derivante
dal traffico uscente terminato sulla rete del principale operatore di
rete fissa (ricavo totale meno la terminazione pagata all'operatore
interconnesso). Tale test confronta, quindi, il ricavo medio generato
dalla terminazione fisso-mobile con il ricavo netto medio derivante
dalle comunicazioni mobile-fisso.
L'analisi dell'Autorità
ha posto in evidenza come, per entrambi gli operatori TIM e Omnitel,
la resa media unitaria del traffico mobile-fisso sia ampiamente al di
sotto della resa media del traffico fisso-mobile.
Normalmente ci si
dovrebbe aspettare che gli operatori mobili trattengano maggiori ricavi
e in particolare ottengano un maggior margine industriale dalle chiamate
uscenti in quanto per tali comunicazioni devono coprire i costi commerciali,
le spese di distribuzione e di marketing rispetto alle chiamate entranti,
comunque garantite. Sebbene i costi di rete sostenuti per l'offerta
di servizi di terminazione possono risultare maggiori (data l'occupazione
di più elementi della rete nell'instradamento) rispetto ai costi
di rete sottostanti all'originazione delle chiamate, i ricavi generati
dal traffico entrante dalla rete fissa di Telecom Italia sono in proporzione
eccessivi rispetto ai ricavi netti derivanti dal traffico uscente verso
Telecom Italia per entrambi gli operatori TIM e Omnitel.
I due operatori
mobili, inoltre, mostrano di ottenere una quota dei propri ricavi dalle
chiamate fisso-mobile, rispetto a quelli da chiamate mobile-fisso decisamente
al di sopra della media dei principali operatori europei.
Alla luce dei confronti
internazionali risulta, inoltre, come l'Italia sia l'unico paese nel
quale la spesa media sul fisso-mobile è superiore alla spesa
media mobile-fisso. Tale differenza è in prevalenza dovuta da
una parte alla tipologia di consumo fortemente influenzata dall'articolazione
tariffaria fissata dai mobili (contratti Family e Business e forti squilibri
tra picco e fuori picco per il contratto Family), dall'altra alle eccessive
tariffe in particolare su alcune fasce ad alto traffico (i ricavi da
traffico f/m in fascia di picco sono pari a circa il 25% dei ricavi
complessivi da traffico). Anche rispetto ai confronti europei la spesa
media sul fisso mobile è di circa 100 lire al minuto superiore
alla media europea, e, considerando l'incidenza dei costi di terminazione,
tale valore conferma la correlazione diretta tra alti prezzi finali
praticati alla clientela e alti costi di interconnessione di terminazione.
Infine, è
bene evidenziare che mentre i costi di terminazione su rete fissa si
riducono anche per intervento della Regolamentazione sull'Offerta di
Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia aumentando i margini
per gli operatori mobili nelle comunicazioni mobile-fisso; gli operatori
mobili mostrano una sostanziale rigidità alla variazione dei
prezzi di terminazione. Il rispetto della parità di trattamento
tra operatori e soprattutto la garanzia di un equilibrio sull'intero
mercato anche nell'ottica dello sviluppo della convergenza, tenendo
conto delle specificità delle tipologie di rete, si aggiungono
alle motivazioni dell'Autorità di un tempestivo intervento sulle
condizioni economiche offerte dagli operatori radiomobili per la terminazione
sulle proprie reti.
2.2. Risultati
conclusivi e percorso successivo
Alla luce di tali
valutazioni l'Autorità ha considerato le tariffe di terminazione
di TIM e di Omnitel:
-
eccessive e
contro l'interesse pubblico, soprattutto alla luce del livello di
penetrazione della telefonia mobile in Italia;
-
nettamente
al di sopra dei costi effettivi dei servizi di interconnessione
sottostanti all'erogazione del servizio finale;
- distorsive della
concorrenza in quanto non orientate ai costi, sia con riferimento
alle chiamate nazionali, sia con riferimento alle chiamate entranti
dall'estero.
Sulla base degli
obiettivi perseguiti e tenendo conto di quanto emerso dall'analisi,
l'Autorità delinea il seguente modello di regolamentazione:
-
applicazione
del principio di orientamento al costo dei prezzi di terminazione
di TIM e Omnitel alla luce dell'avvenuta notifica (art. 7 dir. 97/33/CE
e art. 4, comma 7, let. d) del D.P.R. 318/97) correlando le condizioni
economiche ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione
(art. 9, comma 3, let. a) del D.M. 23 aprile 1998).
-
Applicazione
del principio di non discriminazione tra chiamate originate da reti
nazionali o da reti di altri Stati membri (art. 9, comma 6, del
D.M. 23 aprile 1998)
-
Scelta, al
fine dell'applicazione dell'orientamento al costo dei servizi su
reti mobili, della base contabile del tipo "Long Run Incremental
Costs - Forward Looking", in quanto ritenuto maggiormente adeguato
a rappresentare i costi effettivi dei servizi su reti radiomobili,
alla luce della relazione tra costi incrementali e volume di traffico
e in conseguenza della rimodulazione del traffico derivante in prospettiva
dalle mutate condizioni economiche di offerta (art. 8, comma 3,
del D.P.R. 318/97) e scelta del criterio del "Weighted Average
Cost of Capital" quale metodologia di calcolo del tasso di
remunerazione del capitale impiegato (art. 4, let. d) D.P.R. 318/97;
art. 13 del D.M. 23 aprile 1998),
-
Articolazione
delle tariffe in base alla modulazione oraria dei prezzi finali
offerti dall'operatore Telecom Italia, dato il rapporto diretto
tra chiamata originata e chiamata terminata e al fine di tener conto
dell'eventuale congestione del traffico nelle reti in determinati
periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile
mediante idonea documentazione riguardante i livelli di traffico
attuali e prospettici (art. 9, comma 3, let. c) del D.M. 23 aprile
1998).
-
Determinazione
del valore iniziale della tariffa di terminazione offerta da TIM
e Omnitel, immediatamente posto ad un valore di 360 lire/min., contro
gli attuali valori di 475 lire/min. di Tim e 500 lire/min. di Omnitel
(art. 1, comma 6, let. a) n. 7 della legge 249/97 e art. 9, comma
5, del D.M. 23 aprile 1998).
Tale decisione
prevede un percorso futuro al fine di pervenire ad una corretta valutazione
dell'orientamento al costo dei prezzi di interconnessione e di utilizzo
delle reti offerti dagli operatori radiomobili. In particolare tale
percorso dovrà prevedere fasi successive di analisi e l'avvio
di valutazioni specifiche da parte dell'Autorità intesi a:
-
Verificare
il sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile
degli operatori radiomobili costruito in conformità a quanto
contenuto nella normativa e delle decisioni assunte nel presente
provvedimento.
-
Valutare -
sulla base dell'analisi contabile e del confronto dei costi di terminazione
con gli attuali livelli delle T.A.R. - le problematiche conseguenti
dall'obbligo di orientamento al costo con riferimento al traffico
originato all'estero, transitato su Centrali Internazionali di Telecom
Italia e terminato sulle reti degli operatori TIM e Omnitel.
-
Analizzare
le relazioni di natura contabile tra il servizio di roaming nazionale
offerto agli operatori radiomobili e i servizi di interconnessione
offerti agli operatori licenziatari fissi e mobili in base ai criteri
di separazione contabile e disaggregazione delle attività
di rete previsti dall'art. 9 del D.P.R. 318/97 e dall'art. 10 del
D.M. 23 aprile 1998. Su tale specifico aspetto - anche alla luce
della verifica dell'applicazione di quanto contenuto nei provvedimenti
sulle c.d. "misure asimmetriche" - l'Autorità intende
completare una prima valutazione entro 31 gennaio 2000.
Parte III -
Regolamentazione della retention di Telecom Italia
1. Valutazione
giuridica
Le condizioni economiche
per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico attraverso
la rete dell'operatore avente notevole forza di mercato sui mercati
delle reti e dei servizi di telefonia fissa (e su cui ricade l'obbligo
di fornitura del servizio universale) osservano i principi di trasparenza,
di obiettività e di orientamento al costo (direttiva 90/387/CEE,
art. 17 della direttiva 98/10/CE; art. 7, comma 1, del D.P.R. 318/97).
Nell'osservanza
del principio di orientamento al costo, l'Autorità ha valutato
la contabilità relativa ai servizi di comunicazione verso reti
radiomobili, nonché la corrispondenza di tali costi con quelli
di servizi simili dal punto di vista dell'occupazione delle diverse
componenti di rete.
Sulla base di tale
considerazione, l'Autorità estende alle comunicazioni fisso-mobile
le stesse fasce orarie delle comunicazioni interurbane di Telecom Italia,
ovvero: a) intera (di picco) dal lunedì al venerdì: dalle
ore 8.00 alle ore 18.30 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; b) ridotta
(fuori picco): lunedì-venerdì: dalle ore 18.30 alle ore
8.00; sabato dalle ore 13.00 alle ore 8.00; domenica e festivi.
Secondo quanto stabilito
dalla disciplina comunitaria (art. 17, comma 3, della direttiva 98/10/CE)
e dalla disciplina nazionale (art. 7, comma 9, del D.P.R. 318/97) le
condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica
fissa devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione
da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni
supplementari. Inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, il
cliente deve poter avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti
per la fruizione del servizio attraverso sistemi di fatturazione dettagliata
della spesa per i servizi effettivamente richiesti. In conformità
a tali principi e data la titolarità in capo a Telecom Italia
nella fissazione dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile, si evidenzia
che le condizioni economiche devono essere indipendenti dalla tipologia
di contratto sottoscritto dal cliente chiamato con gli operatori radiomobili.
L'Autorità
ha ritenuto opportuno eliminare la distorsione presente sul mercato
italiano della differenziazione delle condizioni economiche delle comunicazioni
fisso-mobile in base al contratto (Family o Business) sottoscritto dal
cliente mobile chiamato, riconoscendo la rilevanza del principio di
indipendenza del prezzo dal tipo di applicazione dell'utente in assenza
di prestazioni aggiuntive della rete pubblica commutata.
Telecom Italia,
seppur nell'ambito di una parziale flessibilità nella determinazione
del pricing, è tenuta a rispettare il principio di non discriminazione
nell'accesso e nell'uso della rete telefonica in quanto operatore obbligato
a fornire il servizio universale.
Considerando la
relazione tra costo dell'accesso (canone) e utilizzo della rete, l'Autorità
ha ritenuto possibile accogliere solo in parte le richieste dell'operatore
Telecom Italia (con lettera del 1° febbraio '99) di articolazione
del prezzo fisso-mobile alla clientela sulla base del contratto di abbonamento
alla PSTN o ISDN sottoscritto (residenziale o affari).
In ogni caso resta
salva l'analisi della non predatorietà di tale prezzo che richiede
da una parte l'uguaglianza del valore medio della retention per entrambe
le opzioni, dall'altra il rispetto di un livello minimo nell'articolazione
che remuneri almeno i costi di originazione al livello più basso
della rete.
2. Valutazione
economica
La valutazione del
margine trattenuto dall'operatore di rete fissa rispetto ai costi sottostanti
ha portato alla conclusione di un valore eccessivo di tale margine.
Il ricavo netto
trattenuto, in altre parole il prezzo finale meno il costo di terminazione
pagato agli operatori mobili, di una chiamata fisso-mobile può
essere paragonato al ricavo netto di una chiamata telefonica (al netto
dei trasferimenti interni).
I margini industriali
di tali tipologie di comunicazione sono, infatti, simili sia in quanto
le infrastrutture di rete fissa impiegate per instradare le comunicazioni
verso reti mobili sono le stesse utilizzate per instradare le comunicazioni
telefoniche (sia per la parte di instradamento del traffico sia per
la parte di accesso), sia in quanto per tali comunicazioni, comunque
originate dalla rete pubblica commutata, i costi commerciali e di fatturazione
sono simili poiché comunicazioni fatturate attraverso il medesimo
sistema informativo e dettagliate nella bolletta telefonica unica alla
propria clientela. Seppur simili nell'allocazione dei costi sottostanti,
il prezzo finale delle comunicazioni fisso-mobile dipende fortemente
da una componente indiretta - il costo dell'interconnessione verso reti
mobili - non controllato dall'operatore di rete fissa, la cui considerazione
è rilevante al fine di individuazione di uno specifico percorso
regolamentare.
Il mercato delle
comunicazioni fisso-mobile presenta per il 1998 una situazione di quasi
monopolio, anche a causa dell'entrata di nuovi operatori sul mercato
diffuso dall'ultimo periodo dell'anno. In prospettiva il segmento di
mercato è destinato a vedere crescere gli effetti della concorrenza.
In ogni caso, sulla base delle valutazioni svolte con riferimento al
1999, si rileva che il mercato è comunque altamente concentrato
(Telecom Italia detiene una quota superiore al 70% del mercato). I ricavi
per la società Telecom Italia derivanti dalle comunicazioni fisso-mobile
con riferimento al 1998 sono pari a 1696 miliardi di lire e costituiscono
il 6% dei ricavi complessivi della società nel mercato della
telefonia e il 4% rispetto ai ricavi totali del gruppo Telecom Italia.
In termini di ripartizione dei ricavi per tipologia di clientela, il
50% dei ricavi deriva dalle chiamate effettuate dall'utenza residenziale,
il 44% dalle chiamate della clientela affari e il 6% da chiamate effettuate
da impianti pubblici.
Sebbene i livelli
di concorrenzialità siano destinati a salire nel medio periodo,
ad oggi le forze del mercato non determinano un incentivo sufficiente
alla spinta di tali prezzi verso costi efficienti dei servizi, a danno
dei consumatori e in generale dell'interesse pubblico.
Oltre al grado
di concentrazione del mercato, altri due fattori agiscono da freno alla
spinta concorrenziale:
-
la concorrenza
degli operatori fissi nuovi entranti si basa ad oggi sulla scelta
da parte del cliente dell'instradamento della chiamata sulla rete
di un altro operatore attraverso l'attivazione del codice di carrier
selection. I prezzi degli operatori nuovi entranti sono, quindi,
correlati ai costi dell'operatore incumbent che fornisce in monopolio
l'accesso al cliente;
- la concorrenza
nei prezzi, riscontrabile sul mercato nel corso del 1999 in termini
di varietà delle soluzioni di pricing, è generata in
parte dalle soluzioni di "tromboning", in altre parole di
reinstradamento del traffico nazionale fisso-mobile attraverso centrali
internazionali. Tale meccanismo è tuttavia non efficiente sotto
il profilo allocativo, determina forme di disottimizzazione della
rete e presenta limiti di fattibilità nel medio termine.
In sintesi, anche
se in prospettiva il livello di concorrenzialità è orientato
a salire a causa della crescita della numerosità di operatori
offerenti il servizio e a causa della crescita dei volumi di traffico
data l'estensione della base di clientela mobile cui è rivolta
la chiamata (con evidenti effetti esternalità), ad oggi e nel
breve termine i prezzi non subiscono una naturale tendenza all'orientamento
al costo.
In assenza di una
sufficiente pressione concorrenziale sui prezzi dell'operatore avente
notevole forza di mercato sul mercato della rete telefonica pubblica
e con rilevante potere di mercato nella determinazione del prezzo di
tale tipologia di comunicazioni, dovrebbe ricoprire i costi allocati
più un ragionevole tasso di rendimento del capitale.
Sotto il profilo
dell'allocazione dei costi di rete le chiamate fisso-mobile possono
essere confrontate con le chiamate telefoniche fisso-fisso, in quanto
attraversano le stesse componenti di rete per l'instradamento della
comunicazione. Il costo della rete dovrebbe tener conto della distanza
percorsa dal punto di accesso alla rete fissa fino al Punto di Interconnessione
con la rete mobile (MSC). L'operatore di rete fissa, inoltre, non conoscendo
l'ubicazione del cliente mobile chiamato e dovendo pagare lo stesso
prezzo per la terminazione del traffico, rilascerà la chiamata
al PdI più vicino. Data la densità sul territorio dei
MSC degli operatori mobili, la chiamata percorrerà sulla rete
fissa un tratto di rete a livello locale. Considerando il livello superiore
di tale rete (SGT), il costo per l'instradamento della chiamata su rete
fissa è pari ad un valore massimo di 31 lire/min. (set up + trasporto).
A questo costo va aggiunto il costo del link di interconnessione alla
rete mobile pari a circa 3.2 lire/min. La rimanente quota dovrebbe andare
a compensazione dell'accesso al cliente e prevedere un ragionevole tasso
di remunerazione del capitale.
Occorre, inoltre
tener conto degli effetti, in termini di competitività prodotti
sugli operatori nuovi entranti che utilizzano la rete di Telecom Italia
per raccogliere le chiamate e instradarle sulla propria rete. In tal
caso i costi sostenuti per instradare una chiamata fisso-mobile possono
essere valutati prendendo a riferimento i prezzi del listino di interconnessione
di Telecom Italia, considerando il caso in cui l'operatore non abbia
stipulato un contratto di interconnessione diretta con l'operatore mobili,
ma effettui la chiamata tramite "triangolazione" nazionale,
in altre parole transitandola sulla rete di Telecom Italia. In tal caso
i costi sostenuti da un operatore di rete fissa sarebbero: costo di
raccolta della chiamata a livello di SGT di 31 lire/min; costo del transito
su doppio SGT di 15.9 lire/min.; costi fissi di interconnessione (a
livello di SGT) stimati in un massimo di 15 lire/min. (Kit di interconnessione
e collegamenti trasmissivi). La somma di tali costi è pari a
62 lire/min. La rimanente quota dovrebbe coprire i costi diretti e indiretti
(es. commerciali) dell'operatore e consentire un mark up sui costi quale
rendimento degli investimenti. Occorre, inoltre, considerare che le
stesse relazioni di interconnessione a livello di SGT consentono all'operatore
di gestire tutte le tipologie di traffico in carrier selection (distrettuale,
interdistrettuale, ecc.) e non solo il traffico fisso-mobile, con rilevanti
effetti in termini di costo al minuto.
Sulla base del confronto
con i costi sostenuti dall'operatore Telecom Italia e pur tenendo conto
degli effetti prodotti sulla concorrenza, l'analisi ha rilevato che
Telecom Italia trattiene, dato l'attuale valore della retention di 172
lire/min, un margine sui profitti elevato, a danno dei consumatori e
di un'efficiente allocazione delle risorse. Tale analisi è supportata
dal parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La valutazione dell'elevatezza
è, infine, riscontrabile dalla stessa contabilità regolatoria
di Telecom Italia con riferimento all'anno 1998. L'analisi del conto
economico del traffico radiomobile mostra ricavi complessivi per Telecom
Italia per l'aggregato "Traffico Radiomobile" pari per il
1998 a 2172 miliardi di lire (di cui 1696 per le comunicazioni fisso-mobile);
costi operativi complessivi pari a 784 miliardi per un margine di 1388
miliardi di lire.
Telecom Italia
ha fatto osservare in sede di audizione che il margine derivante dalle
comunicazione fisso-mobile serve in parte a compensare i costi di accesso
alla rete pubblica commutata. Nel 1998 tale contribuzione è pari,
sempre sulla base della contabilità regolatoria di Telecom Italia,
a 813 miliardi di lire.
Le comunicazioni
"radiomobili" (fisso-mobile e mobile-fisso) presentano, quindi,
un margine positivo al netto anche della contribuzione ai costi dell'accesso,
di 575 miliardi di lire, che giustifica un ulteriore riallineamento
ai costi da parte dell'Autorità. Inoltre, data la previsione
di crescita di tale segmento di mercato sul mercato complessivo delle
telecomunicazioni, il riposizionamento di Telecom Italia su valori di
prezzo maggiormente orientati ai costi rappresenta nel medio termine
un miglioramento dei livelli di competitività di tale operatore.
Ulteriore considerazione
nella valutazione della retention è quella dell'analisi della
ripartizione della quota dell'operatore di rete fissa rispetto alla
parte di terminazione su mobile. La riduzione deve, infatti, essere
proporzionata in modo da tener conto degli effettivi costi di rete sottostanti
al fine di non creare squilibri tra i due mercati. Una riduzione della
quota di terminazione richiede, quindi, laddove i due valori risultassero
non in linea con i rispettivi costi, una riduzione anche della quota
di retention.
La riduzione della
retention rende, infatti, maggiormente dipendente l'operatore di rete
fissa dalla quota di terminazione. Laddove quest'ultima non fosse proporzionale
ai costi effettivi del servizio potrebbero generarsi, quindi, effetti
distorsivi sul mercato. La distorsione, inoltre, aumenta in presenza
di operatori integrati che hanno eventualmente la possibilità
di incrociare i costi sottostanti ai due servizi nella definizione dei
propri margini, rispetto ad operatori non integrati che sarebbero ulteriormente
penalizzati.
La riduzione della
retention, data la forte dipendenza degli operatori mobili dal prezzo
di terminazione (in quanto il mercato del traffico originato da rete
Telecom Italia e terminato su rete radiomobile rappresenta nel 1998
una quota del 38% dei ricavi complessivi per TIM e il 45% per Omnitel),
costituisce, di conseguenza, un ulteriore elemento di cui tenere conto
nella decisione di riduzione dell'attuale prezzo di terminazione applicato
dagli operatori radiomobili.
Sulla base di quanto
emerso nella valutazione dei mercati di riferimento, l'Autorità
definisce il percorso di regolamentazione della terminazione verso reti
radiomobile e delinea le azioni di intervento al fine di fissare le
modalità e i criteri sottostanti alla presentazione di un'offerta
commerciale alla clientela da parte dell'operatore Telecom Italia.