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Il formulario CP

Come risolvere una controversia con un operatore postale

L'utente che voglia risolvere una controversia relativa al settore postale deve, per prima cosa, presentare la domanda di conciliazione all'operatore postale interessato, sul cui portale deve essere presente il modello da utilizzare per esperire la conciliazione.

Nel caso la procedura di conciliazione non abbia esito positivo, entro novanta giorni dalla sua conclusione, l'utente potrà inoltrare all'Autorità la domanda di definizione della controversia compilando il formulario CP (informativa sul trattamento dei dati personali).

 

Per attivare la procedura di definizione innanzi all'Autorità l'utente:

  • non deve aver già adito l'Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • deve aver completato la procedura di fronte al proprio operatore (presentazione del reclamo e successiva fase di conciliazione).
  • La controversia non deve avere ad oggetto prodotti finanziari (bancoposta, postepay, et similia); questioni fiscali (ad esempio dazi doganali o regime di applicazione iva); non deve consistere in una richiesta di risarcimento dei danni e deve contenere elementi di fondatezza della richiesta.

 

Il formulario CP, oltre a essere scaricabile sul sito dell'Agcom, deve essere reperibile presso tutti gli uffici postali e presso gli uffici degli operatori.

Al formulario bisogna allegare:

  • copia del proprio documento di identità (o del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche);
  • copia del reclamo presentato all'operatore;
  • copia del verbale redatto in sede di conciliazione.

La domanda può essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Servizi Postali – Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori, Via Isonzo 21/b, 00198 Roma; o all'indirizzo pec: agcom@cert.agcom.it; o a mezzo fax al numero 06 69644926; o mediante consegna a mano con contestuale rilascio di ricevuta.

Tranne i casi di archiviazione per improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, il procedimento di definizione della controversia verrà avviato entra trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

 

L'utente e il fornitore del servizio postale possono inviare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e, nel caso in cui risulti necessario ai fini dell'istruzione della controversia, possono essere convocati dal responsabile del procedimento con un preavviso di almeno quindici giorni. All'audizione le parti possono comparire personalmente (o tramite il legale rappresentante nel caso di persone giuridiche) ma possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura idonea a conciliare o transigere la controversia. Il responsabile può anche valutare l'opportunità di sentire le parti tramite video o audio conferenza.

La mancata comparizione di una delle parti non è interpretata coma tacita accettazione delle ragioni della controparte. In tal caso, infatti, la controversia verrà comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita.
Il procedimento, come previsto dalla delibera n.184/13/CONS, si conclude entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di trenta giorni, nei casi in cui il responsabile del procedimento disponga, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi. Gli oneri relativi alle perizie richieste da una parte sono da questa provvisoriamente anticipati. Sono provvisoriamente ripartiti, secondo equità, gli oneri per perizie disposte d'ufficio. Nel caso di una controversia che superi come valore i 500 euro, competente a deliberare è l'Organo collegiale, che può anche convocare le parti in audizione. In tal caso il temine di conclusione del procedimento è prorogato per un periodo massimo di 30 giorni.

 

Ove l'istanza dell'utente risulti fondata, la controversia è definita imponendo all'operatore di corrispondere le spese e gli indennizzi previsti da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi. 

Come risolvere una controversia con un operatore postale

L'utente che voglia risolvere una controversia relativa al settore postale deve, per prima cosa, presentare la domanda di conciliazione all'operatore postale interessato, sul cui portale deve essere presente il modello da utilizzare per esperire la conciliazione.

Nel caso la procedura di conciliazione non abbia esito positivo, entro novanta giorni dalla sua conclusione, l'utente potrà inoltrare all'Autorità la domanda di definizione della controversia compilando il formulario CP (informativa sul trattamento dei dati personali).

 

Per attivare la procedura di definizione innanzi all'Autorità l'utente:

  • non deve aver già adito l'Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • deve aver completato la procedura di fronte al proprio operatore (presentazione del reclamo e successiva fase di conciliazione).
  • La controversia non deve avere ad oggetto prodotti finanziari (bancoposta, postepay, et similia); questioni fiscali (ad esempio dazi doganali o regime di applicazione iva); non deve consistere in una richiesta di risarcimento dei danni e deve contenere elementi di fondatezza della richiesta.

 

Il formulario CP, oltre a essere scaricabile sul sito dell'Agcom, deve essere reperibile presso tutti gli uffici postali e presso gli uffici degli operatori.

Al formulario bisogna allegare:

  • copia del proprio documento di identità (o del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche);
  • copia del reclamo presentato all'operatore;
  • copia del verbale redatto in sede di conciliazione.

La domanda può essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Servizi Postali – Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori, Via Isonzo 21/b, 00198 Roma; o all'indirizzo pec: agcom@cert.agcom.it; o a mezzo fax al numero 06 69644926; o mediante consegna a mano con contestuale rilascio di ricevuta.

Tranne i casi di archiviazione per improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, il procedimento di definizione della controversia verrà avviato entra trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

 

L'utente e il fornitore del servizio postale possono inviare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e, nel caso in cui risulti necessario ai fini dell'istruzione della controversia, possono essere convocati dal responsabile del procedimento con un preavviso di almeno quindici giorni. All'audizione le parti possono comparire personalmente (o tramite il legale rappresentante nel caso di persone giuridiche) ma possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura idonea a conciliare o transigere la controversia. Il responsabile può anche valutare l'opportunità di sentire le parti tramite video o audio conferenza.

La mancata comparizione di una delle parti non è interpretata coma tacita accettazione delle ragioni della controparte. In tal caso, infatti, la controversia verrà comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita.
Il procedimento, come previsto dalla delibera n.184/13/CONS, si conclude entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di trenta giorni, nei casi in cui il responsabile del procedimento disponga, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi. Gli oneri relativi alle perizie richieste da una parte sono da questa provvisoriamente anticipati. Sono provvisoriamente ripartiti, secondo equità, gli oneri per perizie disposte d'ufficio. Nel caso di una controversia che superi come valore i 500 euro, competente a deliberare è l'Organo collegiale, che può anche convocare le parti in audizione. In tal caso il temine di conclusione del procedimento è prorogato per un periodo massimo di 30 giorni.

 

Ove l'istanza dell'utente risulti fondata, la controversia è definita imponendo all'operatore di corrispondere le spese e gli indennizzi previsti da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi.