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FAQ

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Servizi mediaInizio pagina

Cosa si intende per servizi di media audiovisivi?

Per servizi di media audiovisivi si intendono tutti i mezzi di comunicazione di massa, destinati cioè alla fruizione da parte di una porzione considerevole di pubblico, posti sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, inglobando le attività precipuamente economiche.

Chi è un fornitore di servizi media audiovisivi?

La persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.

Chi è escluso dall'applicazione dei regolamenti?

Ai sensi della Direttiva 2010/13/UE sono esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti, oltre ad ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari, anche tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. Sono, inoltre, naturalmente esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti i servizi prestati nell'ambito di attività a prevalente carattere non economico e non in concorrenza con emittenti radiotelevisive, ogni corrispondenza privata, i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura di programmi o nei quali il contenuto audiovisivo è solo accessorio.

Sono esclusi anche i servizi basati sul caricamento di contenuti da parte degli utenti in quanto tale attività non presuppone nessuna responsabilità editoriale sulla selezione dei contenuti, ma solo "aggregazione" e commento dei contenuti medesimi da parte degli utenti stessi, a fini di condivisione e senza alcuna finalità economica.

Inoltre sono esclusi:

-         per i servizi lineari, i palinsesti che irradiano programmi per meno di ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale, nonché per i servizi che non sono rivolti ad un pubblico esteso, come i servizi per gruppi chiusi di utenti, ad esempio i servizi televisivi aziendali, o quelli a circuito chiuso anche irradiati in luoghi aperti al pubblico, come ad esempio le stazioni ferroviarie;

-        per i servizi a richiesta, i cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare, come la cd. catch-up tv o i servizi di archivio, e l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile dal pubblico, come quelli inseriti all'interno di bouquet offerti direttamente al pubblico da un diverso soggetto.

Sono infine esclusi i quotidiani online e le versioni elettroniche di giornali e periodici, i siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

Come calcolare le 24 ore settimanali di palinsesto?

Il calcolo riguarda la programmazione di palinsesti identificati da un unico marchio per almeno ventiquattro ore nel corso di sette giorni, con l'esclusione delle ore di programmazione in replica o le immagini fisse (ad es. gli avvisi).

Che differenza c'è tra l'autorizzazione per i servizi lineari e quelli a richiesta?

Per quanto riguarda i servizi lineari, è stato previsto l'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda (articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241) senza l'espresso rilascio del titolo abilitativo. Di conseguenza, i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati entro 30 giorni dalla sua presentazione salva l'adozione di un motivato provvedimento di diniego in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sono una micro web-tv/web-radio, devo chiedere l'autorizzazione?

No. L'Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.

Quali sono i ricavi indicati per la soglia di esenzione?

I ricavi a cui fare riferimento sono quelli derivanti  da c.d. attività tipiche, ovvero pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento. Da tali ricavi vanno naturalmente esclusi quelli derivanti da servizi diversi da quelli televisivi quali, ad esempio, quelli di hosting, che dunque non vanno computati ai fini della determinazione della soglia di esenzione. Considerando lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, si tratta della voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

Quali sono le differenze di ricavi per ognuna delle attività tipiche?

Nel dettaglio le differenze a seconda delle diverse prestazioni delle attività tipiche sono:

- Pubblicità:ricavi complessivamente percepiti, al netto di sconti e commissioni di agenzia, per ogni forma di messaggio pubblicitario trasmesso a pagamento indipendentemente dal tipo e dalla durata del messaggio (spot, telepromozioni, "minispot", ecc.) incluse le telepromozioni, le televendite, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti (cd. product placemen) come di seguito definiti:

- Telepromozioni: ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

- Televendite: ricavi di competenza dell'esercizio derivanti dalle offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

- Sponsorizzazioni: ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

- Inserimento di prodotti: ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

- Provvidenze pubbliche:ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da canone per la concessionaria pubblica al netto dei diritti dell'erario e imputati al servizio pubblico televisivo;

- Offerte televisive a pagamento: ricavi derivanti dalla vendita al consumatore finale di uno o più canali, oppure di uno o più pacchetti di canali, dietro il pagamento di un canone periodico di abbonamento, o derivanti dalla vendita di uno o più programmi (ad es. film, eventi etc.) attraverso l'abilitazione temporanea del consumatore finale alla ricezione del segnale video.

I ricavi sono da considerare al netto o al lordo delle imposte?

I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Se non devo chiedere l'autorizzazione, posso trasmettere?

. Su chi non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti, non incombono né obblighi né divieti in base al Decreto.

Se devo chiedere l'autorizzazione, posso continuare a trasmettere in attesa del conseguimento del titolo?

Sì. Per le attività imprenditoriali già in corso, è stato previsto un termine di adeguamento di un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti per presentare la domanda di autorizzazione o la SCIA. Nel frattempo è possibile continuare a trasmettere.

Se ho intenzione di avviare l'attività a breve, come faccio a sapere se sono tenuto alla richiesta di autorizzazione?

I soggetti che avvieranno l'attività dopo l'entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start-up prima di richiedere l'autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Quanto e come devo pagare per l'autorizzazione?

I contributi di istruttoria previsti per la prestazione di servizi lineari e a richiesta sono dovuti solo da parte di chi richiede l'autorizzazione. Tutti gli altri soggetti non devono versare contributi. Essi ammontano, rispettivamente, a 500 euro per la televisione e 250 euro per la radio da corrispondere una tantum. Non sono previsti canoni annuali.

Se sono una pubblica amministrazione, posso gestire una web-tv/web-radio?

Sebbene il Testo unico preveda che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di web-tv/web-radio o di video a richiesta, sono chiaramente fatte salve le web tv/web-radio che svolgono le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000 e quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Se ritrasmetto sul web un canale già diffuso sul terrestre, cosa devo fare?

In caso di cd. simulcast occorre una semplice notifica all'Autorità.

Chi è tenuto ad iscriversi al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) ?

Sono tenuti  all'iscrizione solo i soggetti che, rientrando nel campo di applicazione dei regolamenti, hanno ottenuto l'autorizzazione per l'effetto del silenzio-assenso o hanno presentato la SCIA. Per chi è già iscritto si tratta solo di aggiornare le informazioni già esistenti.

Chi, invece, non è tenuto a richiedere l'autorizzazione non è neppure tenuto all'iscrizione al Registro, ma potrà proseguire l'attività. 

Sono titolare dell'autorizzazione, devo tenere un registro di quello che trasmetto?

, ma a differenza delle emittenti terrestri e satellitari, per il web saranno previste delle modalità semplificate di tenuta del registro che l'Autorità definirà con una separata delibera nel 2011.

Sono titolare dell'autorizzazione, ho l'obbligo di trasmettere telegiornali o giornali radio ogni giorno?

No. Il Decreto prevede che solo le emittenti terrestri trasmettano quotidianamente telegiornali o giornali radio, mentre per emittenti su altri mezzi tale obbligo non sussiste.

Sono titolare dell'autorizzazione, ci sono limiti da rispettare, ad esempio in materia di minori e pubblicità?

Sì. Il Decreto prevede i medesimi obblighi per tutti i servizi di media audiovisivi indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato così come richiamati nel Capo II dei regolamenti.

Sono una radio a richiesta, devo chiedere l'autorizzazione?

No. Mentre la direttiva disciplina solo i servizi audiovisivi, il decreto di recepimento si è limitato a fare riferimento alle radio lineari trasmesse sul web, mentre non reca alcuna disciplina per quelle a richiesta.

I regolamenti si applicano ai siti che diffondono contenuti generati dagli utenti (cd. UGC)?

No. Le delibere dell'Autorità, in piena aderenza con i principi stabiliti dalla direttiva e dal decreto, ne hanno esplicitamente previsto l'esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti, tranne nel caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni in capo ai soggetti aggregatori: sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta.

ConsumatoriInizio pagina

Quali tempi è giusto attendersi per l'attivazione di una linea telefonica?

Se il servizio voce è richiesto a Telecom Italia S.p.A. sulla rete telefonica tradizionale si rientra nella disciplina del servizio universale in base alla quale l'operatore è tenuto ad attivare il servizio, di norma entro 10 giorni dalla richiesta dell'utente ovvero nei tempi concordati con l'utente.

Se il servizio è, invece, richiesto ad un operatore alternativo, sia che utilizzi la rete di Telecom Italia sia che utilizzi proprie infrastrutture (per esempio connessioni in fibra o tecnologie digitali), i tempi di attivazione del servizio previsti possono essere conosciuti consultando la Carta dei servizi dell'operatore e verificando gli obiettivi di qualità che si è prefissato.

In ogni caso, ove non sia possibile attivare il servizio entro il termine contrattualmente previsto, l'operatore deve informare l'utente illustrando le ragioni del ritardo e indicando la data attesa di attivazione.

Nel caso di mancata o ritardata attivazione, l'utente ha diritto agli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi; gli indennizzi non sono, tuttavia, dovuti nel caso in cui il disservizio non sia imputabile all'operatore telefonico, per esempio laddove vi sia un impedimento di natura amministrativa (quali il mancato o ritardato rilascio dei permessi di scavo o di altre autorizzazioni) o tecnica non causato da colpa dell'operatore.

Come comportarsi in caso di frequenti malfunzionamenti del servizio di fonia o del servizio di trasmissione dati?

Gli operatori hanno l'obbligo di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle strettamente dovute ad interventi di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

In caso di guasto o malfunzionamento della linea telefonica, la riparazione va effettuata tempestivamente, nei modi e nei termini stabiliti dalla Carta dei servizi. Il servizio di riparazione è, inoltre, gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente all'utente.

In tutti i casi di malfunzionamento prolungato, che impedisce all'utente di godere pienamente del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che il disservizio dipenda da causa a lui non imputabile.

Gli utenti che hanno problemi di malfunzionamento del servizio possono presentare reclamo all'operatore, richiedendo la corresponsione degli indennizzi previsti dal contratto o dalla Carta dei servizi. Nel caso in cui il reclamo non vada a buon fine, soprattutto laddove il disservizio persista, l'utente può instaurare un contenzioso con l'operatore.

La connessione ADSL è disponibile su tutto il territorio nazionale?

Non tutte le zone d'Italia sono coperte da Adsl. Quando si parla di digital divide si intende indicare proprio la disuguaglianza esistente sul territorio rispetto alla possibilità di accesso e di fruizione delle nuove tecnologie di comunicazione e informatiche. 
Ad oggi, infatti, il servizio ADSL che garantisce l'accesso a Internet a banda larga non rientra nel paniere di servizi che costituiscono il c.d. "Servizio universale" (come avviene ad esempio per il servizio di telefonia vocale fissa o per il servizio di fax) e per i quale sussiste l'obbligo, da parte dell'operatore dominante, Telecom Italia S.p.A., di fornitura sull'intero territorio nazionale.

La necessità di promuovere la diffusione della banda larga è, tuttavia, al centro del dibattito sui nuovi contenuti del servizio universale. In merito, questa Autorità ha partecipato attivamente alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea nell'ambito della periodica revisione dei contenuti del servizio universale, dichiarandosi favorevole all'inclusione della banda larga nell'ambito delle prestazioni di servizio universale.
 
In attesa di una soluzione definitiva che possa risolvere la difficoltà di accesso ai servizi a banda larga, si consiglia agli utenti di verificare se in ambito locale sono commercializzati servizi di connettività broadband basati su tecnologie wireless (c.d. WiMax) o satellitari. In aggiunta, se il territorio è coperto da servizi mobili di terza generazione (tecnologie UMTS o HSPA), potrebbe essere possibile avvalersi delle offerte commerciali (preferibilmente di tipo flat) proposte dai maggiori operatori di telefonia mobile, che consentono la connettività broadband attraverso l'utilizzo di un dispositivo mobile (chiavetta Internet o connect card) da collegare al proprio Personal Computer.

Ho sottoscritto un'offerta per un servizio di accesso a Internet da rete fissa ma mi sono accorto che il collegamento è molto lento, ben al di sotto di quanto pubblicizzato dall'operatore, cosa posso fare?

L'operatore è tenuto a garantire la velocità che promette. 

L'Autorità ha recentemente stabilito che, per tutte le offerte Internet da rete fissa, gli operatori devono indicare gli standard specifici di velocità promessa, sia minima che massima, e non possono limitarsi a pubblicizzare la velocità massima teorica con la dicitura "fino a". 

Tali informazioni devono essere contenute nel contratto e devono risultare sempre disponibili sui siti internet degli operatori, anche per consentire agli utenti di confrontare i valori offerti dai vari operatori e orientare la propria scelta.

Per consentire agli utenti di verificare le velocità della propria connessione e di valutare se effettivamente l'operatore rispetti, nell'erogazione del servizio, le prestazioni promesse nel contratto, l'Autorità ha realizzato il progetto Misura Internet
Grazie a tale progetto, si è messo a punto un software certificato, Ne.me.sys, che consente di misurare la qualità della connessione per l'accesso a Internet dalla rete fissa e di valutare se effettivamente l'operatore rispetta le specifiche tecniche promesse nel contratto.
Il software può essere scaricato gratuitamente sul sito www.misurainternet.it
I risultati delle misurazioni sono certificati da un report pdf, che può essere utilizzato per chiedere chiedere all'operatore il ripristino delle specifiche tecniche previste dal contratto ovvero per recedere, senza costi, per inadempimento dell'operatore.

Come si cambia operatore di rete fissa?

Esistono tre procedure standard per il trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa (procedura di attivazione / di migrazione / di portabilità pura del numero), il cui utilizzo è determinato dal tipo di servizio oggetto del passaggio e dalla infrastruttura di rete attraverso cui tale servizio viene erogato. 

Il cliente deve semplicemente rivolgersi all'operatore ricevente (indicato come operatore recipient) e comunicare la volontà di trasferire la propria utenza verso quest'ultimo, fornendo a tal fine il codice di trasferimento dell'utenza.
Sarà poi compito del recipient avviare la procedura tecnicamente corretta tra le tre.

Quanto tempo ci vuole per cambiare operatore?

La Legge n. 40/2007 fissa un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei clienti al massimo in 30 giorni. 

Tutte le procedure di trasferimento dell'utenza fissa sono state, quindi, definite in ottemperanza a tale prescrizione, prevedendo tempistiche specifiche per l'interazione tra gli operatori ed il passaggio del cliente. 
In particolare, le procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero pura sono state definite per consentire, salvo l'insorgere di problematiche di natura tecnica, il passaggio del cliente entro 10 giorni lavorativi. 
In ogni caso, la data di passaggio viene concordata tra cliente ed operatore ricevente. Inoltre, nel corso della procedura, gli operatori coinvolti sono tenuti a sincronizzare le rispettive attività per consentire che il passaggio avvenga con il minimo disservizio per il cliente finale.

Cos'è il Codice di trasferimento utenza e come posso reperirlo?

Il Codice di trasferimento utenza è un codice costituito da una sequenza alfanumerica e deve essere fornito all'operatore recipient affinché questo possa avviare la procedura per trasferire la propria utenza telefonica e/o servizio ADSL. 

Il Codice di trasferimento viene comunicato dall'operatore al cliente nella fattura periodica, nell'area web dell'operatore riservata al cliente e in tempo reale chiamando il call center o il risponditore automatico dell'operatore donating.

E' possibile attivare un contratto durante una comunicazione telefonica?

Si. In tal caso i contratti sono denominati "contratti a distanza" proprio ad indicare che, per la promozione e conclusione del contratto, il venditore utilizza esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (vendita per corrispondenza, attraverso la televisione, per fax, telefono o Internet). Il venditore e il consumatore non entrano in contatto personalmente, ma si relazionano a distanza. Poiché non c'è la possibilità di vedere « dal vivo » il prodotto o il servizio che si acquista, sono state previste alcune regole per tutelare il consumatore da eventuali rischi. 

Con riferimento alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza la materia è disciplinata dal Regolamento adottato con delibera 519/15/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Come devo comportarmi se voglio recedere da un contratto con un operatore di comunicazioni elettroniche?

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli utenti possono liberamente recedere dai contratti in anticipo rispetto alla naturale scadenza degli stessi, dandone comunicazione all'operatore secondo le modalità indicate nel contratto e nella Carta dei servizi. 

E' bene ricordare che:

  • l'invio al gestore di una raccomandata a/r assicura la massima efficacia alla richiesta di recesso
  • il preavviso richiesto dall'operatore non può, per legge, essere superiore ai 30 giorni
  • la propria volontà di recedere va formulata in maniera molto chiara, specificando sempre se si tratta di un recesso per attivazione di servizio con un altro operatore, o di una cessazione del servizio
  • una copia della comunicazione inviata va conservata perché potrebbe essere utile in caso di contestazione

 

La possibilità di recedere vale anche per i contratti stipulati telefonicamente?

Per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particole forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore in quanto gli acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali del venditore possono per loro natura essere più incerti. Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell'utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto. 
Il diritto di "ripensamento" deve, infatti, essere esercitato entro 10 giorni lavorativi che decorrono:

  • per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell'accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso
  • per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.


Il diritto di recesso si esercita inviando una raccomandata a/r all'operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.

L'operatore mi ha addebitato dei costi per il recesso, sono dovuti?

Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all'utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l'operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L'operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato. 

In base all'interpretazione della legge, seguita dall'Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l'operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza. 
I costi che gli operatori hanno presentato per la verifica della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, sono pubblicati, ai sensi della delibera n. 96/07/CONS, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche. I relativi link sono disponibili anche sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata a Prospetti informativi su offerte e condizioni economiche. In relazione ai diversi servizi offerti, può quindi verificare i relativi costi di disattivazione.

In caso di difformità tra i costi pubblicati sul sito dell'operatore e i costi richiesti o addebitati dall'operatore, l'utente può:

a)      denunciare la vicenda all'Autorità, compilando l'apposito modello D telematico;

b)      promuovere un tentativo di conciliazione secondo le indicazioni reperibili alla pagina Contenzioso tra utenti e operatori

Come difendersi da traffico dati anomalo da rete mobile?

L'Agcom ha stabilito che gli utenti, per l'utilizzo dei servizi di connessione ad Internet da rete mobile, possano scegliere una soglia massima di spesa mensile che devono indicare all'operatore per iscritto tramite fax o raccomandata. Oltre tale soglia di spesa, l'operatore è tenuto a disconnettere l'utente o comunque a non addebitargli ulteriormente la connessione. Il servizio può essere erogato nuovamente nel mese di riferimento solo se l'utente lo richiede esplicitamente.
Per gli utenti che non hanno comunicato alcuna soglia si applica automaticamente un limite per traffico dati nazionale di 50€ per i clienti privati e 150€ per i clienti business. L'operatore è tenuto ad informare l'utente del raggiungimento della soglia massima prevista mediante un SMS o un messaggio di posta elettronica o una finestra di "pop-up" sul proprio PC.

Quali sono le tutele previste per il traffico dati in roaming?

Le tariffe per la connessione in roaming dipendono sia dal gestore utilizzato sia dal paese dal quale ci si connette. L'utente può scegliere in ogni caso una soglia di spesa mensile massima oltre la quale il traffico dati non debba essere fornito se non esplicitamente richiesto, o in ogni caso non ulteriormente addebitato. La soglia di spesa scelta va comunicata per iscritto, tramite fax o raccomandata, all'operatore. 
In mancanza di una definizione della soglia da parte dell'utente, questa è automaticamente impostata a 50€ al mese. L'operatore è tenuto ad informare l'utente del raggiungimento della soglia massima prevista mediante un SMS o un messaggio di posta elettronica o una finestra di "pop-up" sul proprio PC.

L'operatore può modificare le condizioni contrattuali nel corso del rapporto?

L'articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, consente agli operatori di procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto sotto qualsiasi profilo, tecnico, giuridico o economico. Il Codice pone, però, in capo agli operatori l'obbligo di comunicare con congruo preavviso, non inferiore ad un mese, le modifiche intervenute e di informare contestualmente l'utente della possibilità di recedere dal contratto senza costi qualora non trovasse convenienza nelle nuove condizioni.

Ho ricevuto delle fatture contenenti la voce "Addebiti non fatturati in precedenza". Come devo comportarmi?

Generalmente le fatture hanno periodicità bimestrale. 
Nei casi in cui la fatturazione di alcune somme avvenga con ritardo, l'operatore è tenuto ad inviare una fattura separata oppure ad esporre tali addebiti nella fattura periodica in modo distinto dal restante traffico. 
L'operatore deve indicare il motivo del ritardo e informare l'utente circa la possibilità di ottenere una fatturazione dettagliata del traffico. 
All'utente deve essere, inoltre, riconosciuta la possibilità di rateizzare il pagamento dovuto per un periodo almeno pari al ritardo della fatturazione, senza applicazione di interessi.

Sono previste agevolazioni per la fruizione da parte degli utenti disabili dei servizi di comunicazione elettronica?

Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un'offerta specifica che comprenda l'invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall'operatore, anche nell'ambito delle promozioni. 
Agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale è riconosciuta la fruizione gratuita di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet da postazione fissa. 

Per poter fruire delle agevolazioni è necessario presentare una domanda all'operatore telefonico anche in un momento successivo alla conclusione del contratto. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante l'invalidità. Nel caso in cui la stessa venga presentata da un utente convivente con il soggetto invalido va allegata anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Sono previste agevolazioni per utenti appartenenti a fasce sociali deboli?

Le categorie di utenti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale possono beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria residenziale.

Per poter fruire dell'agevolazione e' necessario soddisfare contemporaneamente requisiti di natura economica e sociale. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non deve superare € 6.713,93.
Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l'agevolazione deve appartenere ad un nucleo familiare caratterizzato da almeno una delle seguenti condizioni: 

  • vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
  • vi sia un percettore di pensione sociale;
  • vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
  • il capofamiglia risulti disoccupato.

I soggetti in possesso dei requisiti devono richiedere la riduzione al fornitore del servizio, presentando la relativa documentazione consistente in:

  • attestazione rilasciata dall'INPS, dal centro di assistenza fiscale o dal comune presso il quale si è consegnata la dichiarazione sostitutiva, prevista dal decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
  • certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle categorie relative al requisito di carattere sociale.

In fattura compaiono delle chiamate verso numeri a sovrapprezzo, che non ho effettuato, come contestarle?

L'utente ha diritto a presentare reclamo al proprio gestore per il traffico contestato e, nelle more dell'esame di tale reclamo, fino alla conclusione del contenzioso, di non pagare i relativi importi. La bolletta potrà quindi essere pagata parzialmente corrispondendo il solo importo non contestato a cui va aggiunto l'IVA, che va calcolata al 20%. 

In pendenza di reclamo, al gestore è consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed è vietato:

  • sospendere il servizio di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovrapprezzo;
  • inviare solleciti di pagamento ed effettuare cessioni del credito fino al termine della procedura di risoluzione della controversia così come disciplinata dai regolamenti dell'Autorità.


Si fa presente che, ai sensi della delibera n. 418/07/CONS e s.m.i., proprio allo scopo di tutelare gli utenti nella generazione di traffico verso servizi a sovrapprezzo e comunque costosi, l'Autorità ha disposto che tutti gli operatori sono obbligati ad attivare automaticamente ai propri abbonati uno sbarramento selettivo delle chiamate in uscita in via permanente, comunque sbloccabile e riattivabile gratuitamente.

Per conoscere il contenuto del paniere di numerazioni associate a tale blocco permanente si consulti l'allegato 1 alla delibera n. 600/09/CONS.
 
 

TelevotoInizio pagina

Quando è entrato in vigore il Regolamento AGCOM sul televoto?

Il Regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2011, vale a dire il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana e, pertanto, da quella data tutte le sue norme devono essere rispettate.

È prevista una sola dilazione (fino al 31 dicembre 2011) per l'adeguamento dei sistemi tecnici degli operatori alla esclusione in "real time" (cioè al momento dell'invio del voto) di call center o sistemi automatizzati, prevista dall'art. 5, comma 4, del Regolamento. Fino a quella data, quindi, le verifiche su eventuali voti inviati da call center o da sistemi automatizzati sono effettuate successivamente alla ricezione dei voti.

Le modifiche introdotte con il regolamento 443/12/CONS, invece, entrano in vigore il 24 ottobre 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Il regolamento si applica anche ai servizi di televoto, e ai programmi, già in corso l'11 febbraio?

No, a partire dall'11 febbraio il Regolamento si applica ai nuovi programmi o, comunque, ai servizi di televoto che, nell'ambito di un programma eventualmente già in corso, iniziano, per la prima volta, dopo l'11 febbraio. Se invece alcune sessioni di voto sono già state svolte prima dell'11 febbraio, il regolamento non si applica.

Il regolamento si applica a qualsiasi servizio di televoto? (art. 2)

Il Regolamento si applica ai servizi di televoto come definiti all'art. 1 (lettere a e b) del Regolamento stesso, vale a dire a quei servizi collegati ad una competizione di qualsiasi genere che servono a determinare uno o più vincitori della competizione rilevando le preferenze del pubblico e si applica anche se la votazione tramite televoto incide solo parzialmente sui risultati della gara.

Restano quindi esclusi quei servizi, talvolta denominati di "televoto" in maniera inesatta, che in realtà non rilevano le preferenze del pubblico rispetto ad una competizione, ma servono, per esempio, ad assegnare premi al pubblico che risponde via sms ad un quesito (telequiz) oppure a rilevare le preferenze del pubblico rispetto a tematiche di attualità (come "inchiesta").

Dove deve essere pubblicato il regolamento adottato dall'emittente per il servizio di televoto di un determinato programma? (art. 4)

L'emittente deve pubblicare il regolamento di uno specifico servizio di televoto sul proprio sito web, con richiamo dalla home page (per esempio il richiamo può essere al programma al quale il regolamento è abbinato) avendo cura di utilizzare un link di immediata percezione per gli utenti (che, per esempio, riporti l'indicazione televoto e il nome del programma).

In altre parole, anche un utente poco esperto, navigando sul sito dell'emittente, dalla home page deve poter facilmente trovare il regolamento, con un passaggio logico semplice (per esempio: nome dell'emittente > nome del programma > regolamento del televoto del programma).

Come deve essere redatto il regolamento di un servizio di televoto? (art. 4)

Il regolamento di un servizio di televoto può essere redatto a forma libera, a scelta delle emittenti, ma sia nell'estratto del regolamento da pubblicare 7 giorni prima del programma (art. 4, comma 2) sia nel regolamento completo del servizio, le emittenti devono utilizzare una forma trasparente, che agevoli la comprensione delle informazioni da parte dei lettori.

È quindi preferibile separare i contenuti del regolamento per brevi argomenti.

Per esempio:

Titolo (nome del programma)

Regolamento del Servizio di televoto

Da fisso 89…

Da mobile 46-47…

Servizio riservato ai maggiorenni

IL PROGRAMMA:

Descrivere brevemente il format del programma.

IL TELEVOTO:

Descrivere a cosa serve il televoto (in pratica, descrivere brevemente il funzionamento delle sfide e le possibilità di scelta del pubblico tramite televoto), il "peso" del televoto sulla votazione ed ogni altra considerazione di carattere generale (per esempio se ci sono più tipologie di televoto).

COME SI VOTA:

Descrivere le modalità pratiche di voto, sotto ogni profilo.

Si consiglia di separare ulteriormente tra televoto da fisso e televoto da mobile, e sotto ognuna delle due modalità l'ordine dei contenuti deve essere per quanto più possibile simile, per facilitare la comprensione. Se poi vi sono voci identiche per il fisso e per il mobile, tali voci possono essere riunite in fondo al paragrafo.

Per esempio l'ordine può essere il seguente:

  • Numero da chiamare o a cui inviare SMS di voto
  • Operatori che offrono il servizio (evitare di rinviare a formule generiche, quali, per esempio "operatori che aderiranno all'iniziativa": al momento dell'avvio del servizio, infatti, l'emittente può già conoscere quali sono gli operatori che hanno aderito)
  •  Modalità per effettuare la scelta di preferenza (spiegare la presenza delle opzioni nell'IVR o la necessità di inserire un codice nel testo dell'SMS e come si conoscono i codici di voto)
  • Conferma della validità del voto (spiegare che nell'IVR vi sono messaggi preregistrati e che per il voto da mobile si riceve un SMS di conferma)
  • Invalidità dei voti (spiegare in quali casi i voti sono ritenuti invalidi, per esempio per superamento del limite o per sintassi errata e quale tipo di avviso è previsto per l'utente)
  • Costi e modalità di addebito (spiegare che i voti invalidi sono sempre totalmente gratuiti e come vengono addebitati i costi, per esempio tramite il messaggio di conferma o in bolletta)

LIMITAZIONI E DIVIETI DI VOTO:

Descrivere i tetti di voto e le limitazioni tecniche all'invio (per esempio quelle su call center e invii automatizzati o l'esclusione di talune utenze, come quelle dall'estero o di telefonia pubblica).

Indicare anche le conseguenze in caso di superamento dei limiti o di utilizzo di sistemi vietati.

ASSISTENZA E RECLAMI:

Descrivere come ottenere assistenza e dove inviare eventuali reclami, nonché le modalità di riscontro.

È possibile separare tra l'assistenza tecnica vera e propria (generalmente di competenza dell'operatore di accesso) e altri tipi di assistenza o necessità, cui può rispondere l'emittente. In ogni caso, è consigliabile indicare recapiti veloci (call center o e-mail), oltre agli indirizzi dei vari soggetti coinvolti.

ALTRE INFORMAZIONI

In questo spazio, per esempio, potrebbero essere inserite le informazioni sulla privacy o altre note.

Come deve essere redatta la scheda informativa da trasmettere all'Autorità? (art. 4, comma 5)

La scheda informativa deve essere redatta nella maniera più semplice possibile, per dare all'Autorità la possibilità di verificare velocemente gli aspetti fondamentali del servizio e di contattare all'occorrenza i responsabili. La scheda può quindi essere (anche graficamente) suddivisa a seconda delle informazioni da rendere, indicate nell'art. 4, comma 5, del Regolamento.

Per esempio:

a)      Denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un proprio incaricato per le successive comunicazioni

Sotto questa voce si suggerisce di indicare, oltre alla sede legale, l'eventuale diversa sede operativa che si occupa direttamente del servizio di televoto, con ogni recapito (particolarmente posta certificata e fax), in modo che sia possibile velocizzare le comunicazioni. Nell'indicare l'incaricato, è opportuno scegliere un soggetto che abbia diretta e completa conoscenza delle questioni connesse al servizio di televoto, al quale potranno essere richieste informazioni e saranno inviate le comunicazioni, presso la sede dell'emittente. Si suggerisce inoltre di indicare vari recapiti dell'incaricato, compreso un recapito cellulare e un recapito mail, per eventuali comunicazioni urgenti.

b)      Denominazione e recapiti di altri soggetti coinvolti nella competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i soggetti che supervisionano le operazioni

Sotto questa voce devono essere indicati i soggetti che a qualsiasi titolo (per esempio organizzatori della gara, operatori telefonici, gestori della piattaforma, pubblico ufficiale e associazioni di consumatori) partecipano alla complessiva "gestione" o "supervisione" del servizio di televoto. Per ognuno di questi soggetti, oltre al recapito istituzionale, deve essere indicato un recapito idoneo, anche veloce (tipo mail o fax), per esempio quello che la stessa emittente utilizza per le comunicazioni.

c)      Denominazione, breve descrizione, date di svolgimento e di trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti non ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalità di offerta del servizio di televoto

Queste informazioni servono principalmente a spiegare all'Autorità il format del programma e i suoi aspetti connessi al sistema di televoto. Vanno inoltre indicati, a grandi linee,  eventuali profili non ancora definiti che potrebbero incidere sulle operazioni di televoto (per esempio, il peso dello stesso rispetto ad altre modalità di voto).

d)      estratto del regolamento di televoto, data e link della relativa pubblicazione

Questa voce fa riferimento all'obbligo di pubblicazione anticipata previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento. Se il regolamento integrale del servizio è già completato, comunque, può essere direttamente allegato, indicando gli estremi della sua pubblicazione.

Come si adempie all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 6, sulla trasmissione dei reclami all'Autorità?

L'adempimento degli operatori deve essere collegato allo scopo principale della norma, che è quello di permettere all'Autorità un monitoraggio specifico delle criticità eventualmente rilevate dagli utenti nell'uso delle varie tipologie di televoto (che possono essere diverse per ogni programma) nonché del livello di trasparenza adottato dalle emittenti.

Ne consegue che, alla chiusura definitiva del programma abbinato al servizio di televoto, le stesse emittenti – sulla base delle caratteristiche del servizio descritte nel regolamento previamente pubblicato – devono evidenziare se vi siano stati aspetti del servizio che hanno determinato maggiori criticità o comunque, in generale, segnalare quali siano state le criticità rilevate o le lamentele ricevute (naturalmente il riferimento sarà alle segnalazioni di cui l'emittente ha avuto conoscenza, in quanto indirizzate alla stessa oppure ricevute dalla stessa, anche se in realtà dirette agli operatori telefonici).

Allo stesso tempo, le emittenti devono rendere conto di come hanno trattato le segnalazioni ricevute (per categorie), indicando il mezzo utilizzato (mail, telefono, altro) e, in generale, le risposte fornite e la relativa tempistica.

Secondo la norma, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa senza indugio alla chiusura del programma, il che significa che non appena rilevato che il flusso di segnalazioni è terminato, l'emittente deve inviare la sintesi complessiva richiesta.

Come si calcolano i limiti di voto stabiliti dall'art. 5 del Regolamento?

Le emittenti possono autonomamente decidere il numero dei voti esprimibili in una singola sessione di voto, nel rispetto dei tetti stabiliti dal Regolamento e della finalità della norma, che è evidentemente quella di collegare il numero massimo di voti alla durata (più o meno lunga) della sessione.

In particolare, per le sessioni di durata inferiore ad un giorno, il tetto massimo è di 5 voti.

Nell'ambito di queste tipologie di sessione, dunque, nulla esclude che si possano prevedere limiti più bassi.

Per le sessioni di durata superiore ad un giorno il tetto è di 10 voti, ed anche in questo caso i limiti stabiliti dal singolo regolamento del televoto possono essere più bassi.

Infine, se la sessione dura un'intera settimana (intesa come 7 giorni, indifferente il giorno di inizio), può prevedersi il limite massimo di 50 voti, che in ogni caso costituisce il limite massimo settimanale, che non può essere superato neanche se nell'arco della settimana si ripetono più sessioni brevi, a prescindere dalla loro durata.

Quando devono essere diffusi i risultati del televoto? (art. 8)

In base al format del programma, l'emittente può scegliere se comunicare nel corso della trasmissione i risultati del televoto, cioè i risultati relativi ad ogni partecipante alla competizione, dopo ogni singola sessione oppure solo con riferimento all'ultima sessione di voto.

In altre parole, nel caso in cui la sfida votata in una sessione sia fra più di due partecipanti e siano previste più sessioni successive di voto tra gli stessi partecipanti, l'emittente, tranne che per l'ultima votazione, può decidere di comunicare soltanto chi è/sono il/i partecipante/i prescelto/i (come vincitore/i o perdente/i) in una sessione, evitando di dare i risultati relativi a tutti i concorrenti.

Se invece i partecipanti alla singola sessione di sfida sono soltanto due, e la sfida è dunque praticamente conclusa, o se in ogni caso il televoto è terminato, la comunicazione dei risultati (perlomeno in termini percentuali) è obbligatoria e risponde ad una esigenza di trasparenza.

In ogni caso, alla fine delle operazioni di televoto, che normalmente coincidono con la chiusura del programma, entro 24 ore tutti i risultati dettagliati delle votazioni, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, devono essere pubblicati sul web.