Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
L'Autorità
Eventi
Relazione Annuale
Comunicati Stampa
Funzioni di ricerca
Ricerca
Ricerca Normativa
Navigazione Tematica
Vicesegretariato generale
Amministrazione, Organizzazione e Funzionamento
Analisi dei mercati, concorrenza e assetti
Attività istituzionale
Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse
Contenuti Audiovisivi e Multimediali
Ispettivo e registro
Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Studi, Ricerca e Formazione
Tutela dei Consumatori
Siti Collegati
Consiglio Nazionale degli Utenti
10 10 10

DELIBERA N. 36/09/CSP

Ordine alla societa’ Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.

(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”)

a seguito della delibera n. 6/09/CSP del 28 gennaio 2009

(“Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballaro’ ”)

L’AUTORITÁ

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTO il provvedimento recante “Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002 e modificato nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

VISTA la segnalazione a firma dell’Onorevole Marco Cappato (segretario dell’Associazione “Luca Coscioni” e deputato europeo eletto nelle liste dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella – simbolo elettorale “Lista Bonino”) e della Signora Antonella Casu (segretaria dei Radicali Italiani), pervenuta in data 26 febbraio 2009 (prot. n. 15319), con la quale si denuncia la mancata osservanza della delibera n. 6/09/CSP del 28 gennaio 2009, in base alla quale la concessionaria del servizio pubblico è stata richiamata a rispettare nei programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” e nei confronti dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, del Partito Radicale nonviolento transnazionale e transpartito, dei Radicali Italiani, dell’Associazione Luca Coscioni e dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento recati dagli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione;

VISTA la nota in data 3 marzo 2009 (prot. n. 16494) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste informazioni alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”, al fine di acquisire elementi per verificare l’ottemperanza al dispositivo della delibera n. 6/09/CSP;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta, a seguito della proroga del termine, in data 9 marzo 2009 (prot. n. 19201 dell’11 marzo 2009) e 16 marzo seguente (prot. n. 20974), nella quale la concessionaria del servizio pubblico ha rilevato, in particolare, che:

- la giurisprudenza ha chiaramente affermato che il richiamo si sostanzia in una semplice esortazione a prestare una maggiore attenzione alle tematiche sollevate dall’esponente, e quindi in un mero stimolo, privo di effetti giuridici, diretto soltanto a sensibilizzare la destinataria (Tar Lazio, Sez. I, sent. 21-27 novembre 2001, n. 394), per cui non sussiste il presupposto della mancata osservanza o ottemperanza alla delibera n. 6/09/CSP;

- la delibera n. 6/09/CSP è stata notificata alla concessionaria pubblica il 10 febbraio 2009, ossia nei quindici giorni precedenti rispetto alla data della denuncia, per cui risulta di palmare evidenza che quindici giorni costituiscono uno spazio temporale del tutto inadeguato e insufficiente ai fini della valutazione della questione;

- i programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” (questi ultimi due a cadenza settimanale e trasmessi rispettivamente il giovedì e il martedì) sono di approfondimento informativo, per cui la presenza dei soggetti politici - determinata da esigenze correlate all’approfondimento di tematiche dell’attualità e della cronaca sia interna che internazionale - non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio di ripartizione matematicamente paritaria degli spazi;

- l’individuazione di tali soggetti è effettuata – nel rispetto dell’autonomia ideativa e produttiva della Rai e dei singoli giornalisti autori dei programmi medesimi – avendo quale unico scopo quello di garantire l’osservanza dei suddetti principi e, dunque, sulla base della specifica competenza di tali soggetti e delle posizioni e opinioni dagli stessi espresse in rapporto al fatto o evento della cronaca attuale di volta in volta oggetto di approfondimento informativo;

- in tale prospettiva, è allora agevole constatare che il periodo di tempo considerato nella denuncia e quello successivamente trascorso è del tutto incongruo rispetto alla valutazione che, in ipotesi, si volesse svolgere in merito all’osservanza della delibera in esame;

- in ogni caso, la denuncia è infondata anche sul piano fattuale, come risulta dai dati prodotti in allegato dalla competente struttura aziendale e dagli elementi informativi forniti da Rai Uno, Rai Due e Rai Tre;

- infatti, nella puntata del 3 febbraio 2009 del programma “Porta a Porta” è stata presente l’on. Maria Antonietta Farina Coscioni, appartenente all’area radicale e nel programma “Annozero” in data 12 febbraio 2009 ha partecipato la signora Giulia Innocenzi dell’Associazione Luca Coscioni e il 26 febbraio seguente la signora Valeria Manieri del direttivo nazionale del Partito radicale e conduttrice di Radio Radicale;

- per quanto riguarda il programma “Ballarò”, Rai Tre si è impegnata ad invitare un esponente dei soggetti politici segnalanti per una delle prossime quattro puntate previste per il 10, 17, 24 marzo e 7 aprile 2009 (il 31 marzo “Ballarò” non andrà in onda);

- infine, si ribadiscono le argomentazioni e le eccezioni formulate in occasione del procedimento che si è concluso con la delibera n. 6/09/CSP relativamente al difetto di legittimazione attiva dei soggetti segnalanti e alla circostanza che l’area radicale è confluita nel Partito democratico, nonché alla verifica della presenza degli esponenti dei soggetti denuncianti nei programmi appartenenti all’area dell’informazione complessivamente considerata, in linea con l’orientamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- al riguardo si producono i dati relativi alla presenza di esponenti dell’area radicale e del Partito democratico nei programmi appartenenti all’area dell’informazione, dai quali risulta una sensibile entità di presenze;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 6/09/CSP del 28 gennaio 2009 l’Autorità ha richiamato la società RAI a rispettare nei programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, nei confronti dei soggetti politici segnalanti, i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento, riservandosi di verificare l’osservanza del richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e di adottare, in caso di inosservanza, i conseguenti provvedimenti richiesti dalla legge;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche successivi al 10 febbraio 2009, data della notifica della delibera n. 6/09/CSP, risulta perdurare l’assenza di effettiva partecipazione dei soggetti politici segnalanti ai programmi di approfondimento informativo “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, già accertata nel lungo periodo compreso tra il 15 aprile 2008 e il 10 gennaio 2009 ed oggetto della delibera n. 6/09/CSP, ad eccezione di alcune brevi presenze nel programma “Annozero”, al quale hanno preso parte nella puntata del 12 febbraio 2009 la signora Giulia Innocenzi dell’Associazione Luca Coscioni (2 minuti e 30 secondi) e il 26 febbraio seguente la signora Valeria Manieri del direttivo nazionale del Partito radicale e conduttrice di Radio Radicale (un minuto e 56 secondi), per un tempo complessivo pari a 4 minuti e 26 secondi e nel programma “Porta a Porta” del 3 febbraio 2009, al quale ha preso parte l’on. Maria Antonietta Farina Coscioni per un tempo di 6 minuti e 49 secondi;

RILEVATO, quanto all’eccezione del difetto di legittimazione delle associazioni segnalanti, che l’articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottato nella seduta del 18 dicembre 2002 - modificato nella seduta del 29 ottobre 2003 - prevede che è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, a ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale o che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo e che analoga previsione è contenuta nella delibera n. 22/06/CSP;

CONSIDERATO che, come già affermato nella delibera n. 6/09/CSP del 28 gennaio 2009, le associazioni segnalanti, espressione politica dell’area radicale, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei rami del Parlamento nazionale – in quanto i suoi rappresentanti sono stati eletti nella lista del Partito Democratico nelle recenti consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – sono soggetti politici legittimati, risultando eletti al Parlamento europeo, con il simbolo “Lista Emma Bonino”, l’onorevole Marco Pannella e l’onorevole Marco Cappato;

CONSIDERATO che i programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione “Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, del citato Testo Unico, l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, prevede, in particolare, che:

1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori e a tutti i giornalisti si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai programmi di informazione, la delibera n. 22/06/CSP, all’articolo 2, comma 1, stabilisce che “ 1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”;

CONSIDERATO che la concessionaria non ha assicurato, nel ciclo delle puntate dei programmi “Porta a Porta”, “Anno Zero” e “Ballarò” sin qui trasmesse, la presenza dei soggetti politici segnalanti venendo meno ai principi di completezza e correttezza del’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e non ha ottemperato, in misura congrua, al richiamo formulato con la delibera n. 6/09/CSP;

CONSIDERATO, altresì, quanto segnalato nella denuncia in oggetto circa l’imminenza dei periodi pre-elettorale ed elettorale inerenti le elezioni europee ed amministrative previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP, che costituisce indirizzo interpretativo dell’Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, nel periodo pre – elettorale, cioè dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest’ultima, l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l’accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell’esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche. In caso di alterazione il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

ORDINA

Alla società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, con sede in Roma, V.le Mazzini, 14 - c.a.p. 00195, di prevedere, nelle prime puntate utili e comunque prima della convocazione dei comizi per le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, la presenza dei soggetti politici segnalanti nei programmi di approfondimento informativo “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, dando così concreta attuazione al richiamo contenuto nella delibera n. 6/09/CSP del 28 gennaio 2009, al fine di assicurare, anche attraverso spazi compensativi, il rispetto dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate in premessa.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al nr. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordina comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli, 18 marzo 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

Home Page Scrivi all'Autorità
Home Page Collegamenti Utili
Home Page Personalizza
Home Page RSS
Sito internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni