Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007
Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007.
La legge n. 40/07, con l’articolo 1, comma 3, ha introdotto specifiche tutele in caso di recesso per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche: si tratta della facoltà dell’utente di recedere “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”, nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
In data 28 giugno 2007, in applicazione della suddetta legge, la Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità ha pubblicato sul sito web le Linee guida esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge (avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 2007), richiamando, al punto n. 3, la definizione civilistica della categoria dei contratti per adesione.
Successivamente, l’Autorità ha ricevuto richieste di chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo 1 comma 3 agli utenti non residenziali, spesso indicati come clientela business.
In considerazione di tali richieste, l’Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall’articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”.
Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell’esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell’aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore.
L’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno rendere esplicito che anche per questa fascia di utenza cd. business deve essere garantita la possibilità di un recesso “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore” nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
A tal fine, la Direzione Tutela dei Consumatori, sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008, ha integrato il punto 3 delle suddette Linee Guida con il capoverso 1-bis.