Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP

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Categorie: Contenuti Audiovisivi e Multimediali
Argomenti: Sondaggi
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 09/12/2003

DELIBERA N. 237/03/CSP

Modifiche e integrazioni al regolamento in

materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi

sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l’articolo 34;

VISTO il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2002, n. 185 ;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;

CONSIDERATA l’opportunità di disciplinare il procedimento diretto all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, della delibera n. 153/02/CSP;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il primo periodo dell’articolo 2, comma 1, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è inserito il seguente: “2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.”

Articolo 2

1. Dopo l’articolo 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è inserito il seguente articolo 3-bis, rubricato “Attività di verifica”: 1.L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorità.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, comunica l’avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 3-ter, comma 2, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo articolo 3-quater”.

2. Dopo l’articolo 3-bis, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-ter, rubricato “Termini del procedimento”: “1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale di cui all’articolo 4, comma 2, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.

2. Entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione d’avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse”.

3. Dopo l’articolo 3-ter, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-quater, rubricato “Adeguamento spontaneo”: “1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti l’avvenuto adeguamento.

2. Il Direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l’archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all’articolo 2.

3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all’organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo”.

4. Dopo l’articolo 3-quater, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-quinquies, rubricato “Conclusione dell’istruttoria”: “1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all’organo collegiale competente per l’adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all’istruttoria.

2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso”.

5. Dopo l’articolo 3-quinquies, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-sexies, rubricato “Comunicazione dei provvedimenti”: 1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall’organo collegiale competente, ai sensi del precedente articolo 3-quinquies, con le forme di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

6. L’articolo 4 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è sostituito dal seguente: Articolo 4. Sanzioni. “1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all’articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l’Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l’integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, l’Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e seguenti e in base alla proposta di cui all’articolo 3quinquies, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell’organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell’Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 3

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 11 novembre 2003

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Gloria Maria Callari