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La legge 31 luglio 1997, n. 249, conferisce, tra l'altro, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (articolo 1, comma 6) la vigilanza (lett. b, n. 3) e la potestà regolamentare in materia di pubblicità e televendite (lett. b, n. 5), la funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori anche alla luce dei relativi codici di autoregolamentazione (lett. b, n. 6) e in materia di diritto di rettifica (lett. b, n. 8), l'effettuazione del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive (lett. b, n. 13), e il potere sanzionatorio repressivo delle relative violazioni (lett. b, n. 14), nonché l'esercizio delle funzioni e delle competenze precedentemente attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tra cui la vigilanza e la conseguente potestà sanzionatoria in materia di obblighi di programmazione (tenuta del registro dei programmi, conservazione delle registrazioni, interconnessione, durata della programmazione, obblighi di diffusione dei notiziari), di tutela dell'utenza e la produzione di pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito di procedimenti relativi a pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette di cui ai decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2007, quando i messaggi o le pratiche siano diffusi a mezzo stampa quotidiana e periodica, media audiovisivi e radiofonici e mezzi di comunicazione elettronica.

La legge 31 luglio 1997, n. 249, conferisce, tra l'altro, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (articolo 1, comma 6) la vigilanza (lett. b, n. 3) e la potestà regolamentare in materia di pubblicità e televendite (lett. b, n. 5), la funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori anche alla luce dei relativi codici di autoregolamentazione (lett. b, n. 6) e in materia di diritto di rettifica (lett. b, n. 8), l'effettuazione del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive (lett. b, n. 13), e il potere sanzionatorio repressivo delle relative violazioni (lett. b, n. 14), nonché l'esercizio delle funzioni e delle competenze precedentemente attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tra cui la vigilanza e la conseguente potestà sanzionatoria in materia di obblighi di programmazione (tenuta del registro dei programmi, conservazione delle registrazioni, interconnessione, durata della programmazione, obblighi di diffusione dei notiziari), di tutela dell'utenza e la produzione di pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito di procedimenti relativi a pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette di cui ai decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2007, quando i messaggi o le pratiche siano diffusi a mezzo stampa quotidiana e periodica, media audiovisivi e radiofonici e mezzi di comunicazione elettronica.