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Premessa
La legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il
Decreto Legge n. 7/2007, all’art. 1, comma 1, prevede che “Al fine di
favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai
consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul
mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o
in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del
servizio richiesto. E' altresì vietata la previsione di
termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la
nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che “I
contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di
preavviso superiore a trenta giorni”.
La vigilanza sull’attuazione delle disposizioni sopra
riportate, ai sensi del successivo comma 4, è attribuita all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con l’indicazione che le eventuali violazioni riscontrate
sono da sanzionare ai sensi dell’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Per il migliore
svolgimento delle attribuzioni conferite, la Direzione Tutela dei Consumatori ritiene ora necessaria l’indicazione di specifiche “Linee
guida” utili ad orientare l’attività da porre in essere.
In quest’ottica, fra le
varie norme scaturenti dal testo, si ritiene opportuno riferirsi con maggiore
attenzione a quelle relative al concetto di cosiddetto “credito residuo”,
derivante dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1, nonché a quelle
che disciplinano le modalità di esercizio delle facoltà di recesso e di
trasferimento delle utenze nei contratti per adesione, sancite dall’art. 1,
comma 3.
In relazione a ciascuna
di tali norme, pertanto, le presenti Linee guida fissano alcuni principi utili
per pervenire ad una migliore esplicazione del testo normativo che possa
agevolare l’attività della Direzione, avendo riguardo anche alle finalità
espresse dall’intero provvedimento legislativo, che testualmente consistono nel
promuovere una maggiore ed effettiva concorrenza fra le offerte disponibili sul
mercato, per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori ed agevolare il
passaggio fra i vari operatori, sancendo il divieto di previsioni contrattuali
che, in sostanza, potrebbero trasformarsi in barriere o deterrenti per gli
utenti al momento della scelta concorrenziale.
In sintesi, dunque, le
Linee guida hanno il fine di illustrare l’ orientamento adottato dalla
Direzione Tutela dei Consumatori, fermo restando che esse esprimono
considerazioni a carattere generale che dovranno di volta in volta essere
valutate alla luce delle specifiche risultanze istruttorie delle singole
fattispecie concrete esaminate.
Linee guida
1. Ambito di
applicazione soggettivo dell’art. 1, commi 1 e 3, della Legge n. 40/2007
- Le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 40/2007, per espressa previsione
testuale si applicano agli “operatori di telefonia, di reti
televisive e di comunicazioni elettroniche”. L’ultimo capoverso del comma 1 è, invece, riferito ai soli
“operatori di telefonia mobile”.
- L’attività della
Direzione, pertanto, sarà costantemente espletata nei confronti di tutti gli
operatori indicati, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti e
dalle Associazioni di consumatori e utenti in relazione alle problematiche più
frequenti e di maggiore impatto sul mercato.
- Si fa presente comunque
che il trasferimento delle utenze è ad oggi possibile esclusivamente in caso di
portabilità del numero e pertanto le relative disposizioni della Legge 40/2007
trovano applicazione nei confronti dei soli operatori di telecomunicazioni.
Conseguentemente, le precisazioni delle presenti Linee guida sul punto
riguardano esclusivamente il settore delle telecomunicazioni, mentre le
restanti sono riferite in generale a tutti i settori indicati al punto 1.
2. Credito residuo
- Nei settori dei
contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come
l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra
l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile
prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso
dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto.
- Per i settori indicati,
il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007
sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del
“credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è
possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli
operatori in caso di portabilità del numero.
La norma di cui al comma
1, infatti, prevede che nei contratti di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche è vietata la previsione di limiti
temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, così già logicamente implicando, quindi, il diritto
degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all’eventuale
scioglimento del rapporto contrattuale.
La norma di cui al
successivo comma 3, poi, soprattutto, prevede nei contratti per adesione del
settore la facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati, nonché senza spese non giustificate da costi
dell’operatore.
Tale disposizione
conferma in maniera inequivocabile la sopravvivenza del credito residuo
rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e
comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che
alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di
telecomunicazioni.
La perdita
dell’eventuale credito residuo, infatti, non può in alcun modo essere
considerata una spesa giustificata da costi dell’operatore, come tale suscettibile di essere posta a carico
degli utenti in caso di esercizio delle facoltà di recesso o di trasferimento:
ciò anche perché una simile lettura potrebbe avere l’effetto di aggirare le
finalità pro-concorrenziali espresse dalla Legge n. 40/2007 creando delle
barriere alle scelte degli utenti, e sarebbe quindi ritenuta sotto ogni aspetto
illegittima. D’altro canto, il disconoscimento del diritto dell’utenza al
credito residuo equivarrebbe a disconoscere l’effetto della volontà negoziale
dell’utente di recedere, differendone gli effetti in avanti nel tempo
attraverso l’imposizione di un vincolo temporale non giustificato, con la conseguenza di violare la legge n. 40/2007
anche sotto questo profilo.
- Pertanto, dal momento
dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa (ivi compresi
i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell’utenza presso altro
operatore e risoluzione per inadempimento) l’utente ha diritto al
riconoscimento dell’eventuale credito residuo.
- Nel settore specifico
delle telecomunicazioni mobili, ove è possibile il trasferimento delle utenze,
l’Autorità, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 2007,
avvalendosi di disposizioni normative di rango primario, che tuttavia non
fornivano indicazioni specifiche sul tema del credito residuo, era già
intervenuta in materia con la Delibera 19/01/CIR recante “Modalità
operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di
comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)” e con la Delibera 7/02/CIR recante “Disposizioni in materia di portabilità del
numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”,
specificando, all’art. 2 di quest’ultimo provvedimento, le modalità di
trattamento del credito residuo. In particolare l’Autorità aveva prescritto
(art. 2, c. 1, delibera n. 7/02/CIR) che gli operatori aggiornassero le carte
dei servizi entro 30 giorni dall’approvazione della delibera n. 7/02/CIR al
fine di specificare le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso
di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di
attivazione della prestazione di portabilità del numero.
- Ancora nel settore delle telecomunicazioni, in merito al
trattamento del credito derivante da offerte promozionali o altre forme
equivalenti, l’Autorità aveva prescritto, sempre con la delibera n. 7/02/CIR,
all’art. 2, c. 2, che i gestori di servizi mobili evidenziassero nelle carte
dei servizi le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato
in virtù delle offerte promozionali.
- Si ritiene quindi che, a
seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, gli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano oramai
attivarsi senza ulteriore indugio per garantire l’effettività dei diritti degli
utenti al riconoscimento del credito residuo e alla sua portabilità (tra
operatori di telecomunicazioni, in caso di trasferimento delle utenze) sanciti
dalla Legge 40/2007, così da realizzare le sue finalità pro-concorrenziali.
- Pertanto, in caso di
ulteriore ritardo da parte degli operatori a realizzare gli accordi e le
procedure necessarie per consentire la pratica realizzabilità della
trasferibilità del credito residuo in caso di portabilità del numero, gli
Uffici competenti interverranno nel breve periodo in tema sia di riconoscimento
del credito residuo che di sua trasferibilità, rimuovendo ogni ostacolo
all’attuazione dei diritti sanciti dalla Legge n. 40/2007 e disciplinando
l’adozione di soluzioni efficienti atte a realizzare condizioni di effettiva
concorrenza fra gli operatori e di trasparenza nei confronti degli utenti.
3. Ambito di
applicazione oggettivo dell’art. 1, comma 3: Contratti per adesione
- Le previsioni dell’art.
1, comma 3, della Legge n. 40/2007 per espressa previsione testuale si
applicano ai rapporti con gli operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione elettronica, stipulati attraverso
l’utilizzo di contratti per adesione.
1- bis. La suddetta disposizione si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali. La previsione non si applica ai contratti, quali quelli in uso per la fornitura di servizi alla clientela business di maggiori dimensioni, nei quali le clausole sono negoziate e, pertanto, non ricorre la fattispecie del contratto per adesione. (Testo così integrato dalla Direzione Tutela dei Consumatori sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008).
- Al riguardo si ricorda
che ai sensi dell’art. 1341 Cod. civ. possono essere qualificati “per
adesione” quei contratti che, anche in
vista del contenuto delle loro singole clausole, risultino predisposti
unilateralmente da un solo contraente e siano destinati a regolare una serie
indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perché
predisposti da un contraente che esplichi attività negoziale nei confronti di
una pluralità indifferenziata di soggetti), sia da un punto di vista meramente
formale (perché preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari
utilizzabili in serie).
Le possibilità previste
per il contraente aderente nei contratti per adesione sono quindi solo quelle
di accettare in blocco le clausole ovvero di rifiutarle integralmente, senza
alcuna facoltà di trattativa..
4. Previsione nei contratti della facoltà di recedere o di
trasferire le utenze di telecomunicazioni senza vincoli temporali
- Dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente
deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di
telecomunicazioni, così da avere piena ed effettiva consapevolezza della tutela
normativa riconosciutagli.
- L’esercizio di tali facoltà è “senza vincoli temporali”,
quindi esse possono essere esercitate in ogni momento (salvo l’obbligo di
preavviso, di cui si dirà al punto 7). L’eventuale previsione di una durata
minima contrattuale è dunque vincolante solo per
l’operatore.
5. Previsione nei contratti della facoltà di recedere o di
trasferire le utenze di telecomunicazioni presso altro operatore senza
ritardi non giustificati
- Dalla semplice lettura del contratto, l’utente deve poter
conoscere anche il lasso temporale che intercorre tra l’esercizio della
facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell’operatore di tutti gli
adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste,
così da poter valutare sotto ogni profilo l’opportunità di esercitarle.
- La durata massima di tale lasso
temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine di preavviso massimo da
richiedere agli utenti secondo le nuove disposizioni della Legge n. 40/2007 (di
cui si tratterà al successivo punto 7).
Nel settore delle
telecomunicazioni fisse e mobili dovranno comunque essere osservati i termini
di preavviso stabiliti da specifiche delibere dell’Autorità per richieste di
migrazione o di cessazione dei servizi di accesso all’ingrosso.
6. Previsione nei contratti della facoltà di recedere o di
trasferire le utenze di telecomunicazioni senza spese non giustificate da
costi degli operatori
- Dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter
conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di
recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali
facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo.
- In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”,
comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di
trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso
sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori.
- Nello svolgimento della propria
attività, pertanto, la Direzione verificherà che gli operatori pongano a carico
degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile
un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla
disattivazione o al trasferimento.
Per essere in linea con l’intenzione
della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovrà essere
interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e
secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi.
Si ricorda al riguardo che secondo la prassi nazionale e
internazionale utilizzata da Società di Revisione indipendenti, si considerano
come pertinenti “i ricavi e i costi attribuiti alle componenti e/o ai servizi
in base all’analisi diretta della loro origine, cioè tenendo conto della causa
che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo,
l’acquisto di un’attività o l’insorgere di una passività”
- Pertanto l’attività della
Direzione consisterà anche nel richiedere agli operatori dettagliate
informazioni con riguardo ad eventuali “costi” (ossia solo ove la previsione di
essi sia ritenuta indispensabile dall’operatore in vista delle attività da
compiersi e ferma restando la necessità di fornirne comunque la prova) e nell’entrare nel merito dei singoli importi richiesti
ai fini della valutazione della loro “giustificazione” ai sensi della Legge n.
40/2007.
Per ciascuna voce di costo
potranno inoltre essere individuate delle “soglie” di valore, che esprimano un
congruo livello di costi per il recesso e per il trasferimento delle utenze
sostenuti dall’operatore. Le “soglie di allerta” così individuate potranno
essere utilizzate anche allo scopo di confrontare gli importi richiesti dagli
operatori ed orientare l’attività di verifica della “giustificazione” dei costi
con specifico riguardo a quelli più elevati rispetto a tali soglie.
- In sede di analisi delle risultanze dei dati raccolti, gli
Uffici potranno comunque, dal confronto delle diverse voci, suggerire
correttivi nelle indicazioni fornite dagli operatori, applicando ovunque
possibile uguali criteri di attribuzione del costo e valutazioni sul grado di
efficienza degli stessi, tenuto conto altresì della presenza sul mercato sia di operatori che gestiscono integralmente e
autonomamente il processo (e dunque verticalmente integrati) che di operatori
che assegnano in outsourcing una o più fasi dello stesso e che dunque
sono vincolati nella gestione ad uno o più contratti all’ingrosso.
- Nel settore della
telecomunicazioni merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli
utenti da un operatore ad un altro.
In tale casistica di recesso –
prevalente sul piano statistico – generalmente le attività di disattivazione
della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche da
effettuarsi in fase di attivazione dall’operatore che acquisisce il cliente.
Esse sono dunque già remunerate da quest’ultimo.
In tali casi, pertanto, eventuali
costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima
giustificati.
7. Divieto di imporre un obbligo
di preavviso superiore a trenta giorni per
recedere dal contratto o per trasferire le
utenze di telecomunicazioni presso altro operatore
- L’utente deve poter recedere dal
contratto o richiedere il trasferimento
delle utenze di telecomunicazioni con un preavviso che – ove previsto ed indicato nel contratto – non può essere superiore a 30 giorni. E’
dunque legittimo richiedere contrattualmente un preavviso compreso in un arco
temporale da 1 a 30 giorni.
8. Conclusioni
La Direzione Tutela dei Consumatori si riserva di rivedere le presenti Linee
guida e di diramare ulteriori precisazioni in relazione alla propria attività
da svolgersi sulle norme della Legge n. 40/2007, anche in base alle
informazioni fornite o rese disponibili sul mercato e delle risultanze delle
procedure istruttorie espletate.
Il Direttore della Direzione
Tutela dei Consumatori
Federico Flaviano |