Introduzione
del Registro degli operatori di comunicazione
Il Consiglio dell'Autorità ha approvato oggi il regolamento
per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione (ROC).
Al Registro, che sostituisce il Registro nazionale della stampa
e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti
a iscriversi:
- i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti che esercitano l'editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici.
Il nuovo registro, che per i dati anagrafici e proprietarî
poggia prevalentemente sulle dichiarazioni degli operatori di comunicazione,
rappresenta una scelta rilevante di semplificazione amministrativa.
Per i soggetti iscritti ai precedenti registri, il regolamento
adottato dall'Autorità prevede il loro trasferimento automatico
al ROC. Le nuove iscrizioni dovranno essere presentate entro il
31 dicembre 2001.
Il regolamento entrerà in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 30 maggio 2001
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