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Introduzione del Registro degli operatori di comunicazione


Il Consiglio dell'Autorità ha approvato oggi il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Al Registro, che sostituisce il Registro nazionale della stampa e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti a iscriversi:

  • i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione;
  • le imprese concessionarie di pubblicità;
  • le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • le imprese editrici di giornali, periodici o riviste;
  • le agenzie di stampa di carattere nazionale;
  • i soggetti che esercitano l'editoria elettronica e digitale;
  • le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici.

Il nuovo registro, che per i dati anagrafici e proprietarî poggia prevalentemente sulle dichiarazioni degli operatori di comunicazione, rappresenta una scelta rilevante di semplificazione amministrativa.

Per i soggetti iscritti ai precedenti registri, il regolamento adottato dall'Autorità prevede il loro trasferimento automatico al ROC. Le nuove iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2001.

Il regolamento entrerà in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 30 maggio 2001