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Precisazioni sulla disciplina dei sondaggi politici
ed elettorali
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella
riunione odierna della Commissione servizi e prodotti, ha fornito
alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina vigente in materia
di sondaggi politici ed elettorali.
L’Autorità ha ricordato che i risultati dei sondaggi
elettorali possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle
seguenti indicazioni, che devono essere rese contestualmente disponibili,
nella loro integralità, sull’apposito sito internet
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – www.sondaggipoliticoelettorali.it:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Pertanto, quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia,
da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono
precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità
sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione.
Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto
della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli
organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce,
riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con
il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità
di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente
alle prescrizioni di legge.
Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali
ancorché effettuati anteriormente. L’Autorità
ha precisato che tale divieto si applica nei confronti di qualsiasi
soggetto, anche politico.
In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate, si applicano
le sanzioni previste dall’art. 10, co. 7 e 8, della legge
n. 28/2000 e dall’art. 1, co. 31 e 32, della legge n. 249/97
e, per la concessionaria del servizio pubblico, dall’art.
48 del Testo unico della radiotelevisione.
Dell’effettiva osservanza, nell’effettuazione del sondaggio,
delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge risponde
il soggetto che ha realizzato il sondaggio.
Roma, 22 febbraio 2006
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