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Articolo 1
Finalità
-
Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di
garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore
dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi"
nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi
in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone
la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente
e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria
in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse.
- Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità (1),
il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa
e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento
ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.
(1) La L. 31 luglio 1997, n. 249 (in S.O. n. 154/L
relativo alla G.U. 31/7/1997 n. 177) ha modificato (con l'art. 3,
comma 15) l'art. 1.
Articolo 2
Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
-
Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica
utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica
e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo
del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni
potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
-
Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi
generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.
-
Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio
italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere
nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono
avere sede nella medesima città.
-
La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono
definite da normative particolari che tengono conto delle specificità
di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente
articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore
dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati
con appositi provvedimenti legislativi.
-
Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione
e al controllo del settore di propria competenza.
-
Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti
per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva
e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche
ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa comunitaria.
-
Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono
previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del
parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione
della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il
parere viene espresso a maggioranza assoluta.
-
I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone
dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza
nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi
o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza
della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
-
Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti
delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto
è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di
lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla
maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore
a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo.
I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT.
-
I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio
delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti
nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità
e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni
del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti.
-
Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del tesoro.
-
Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui
all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
-
formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al
Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o
di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti
delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative
e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche,
alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
-
propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché
per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione,
delle convenzioni e dei contratti di programma;
-
controlla che le condizioni e le modalità di accesso per
i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate
nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza,
anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di
prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza,
in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte,
ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì
il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute
degli addetti;
-
propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni,
ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento
dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato
o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì
le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione
alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
-
stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato,
la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento
per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché
le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità,
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato
dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e
si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio,
entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la
pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono
verificate positivamente;
-
emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa
e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio
universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto
tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione
dei dati;
-
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte
del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove
il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi
il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti
nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di
programma ovvero ai sensi della lettera h);
-
emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei
servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo
in particolare i livelli generali di qualità riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità
riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti
i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti
e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e
tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di
cui al comma 37;
-
assicura la più ampia pubblicità delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi,
anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche
relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei
servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del
Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività
svolta;
-
pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento
dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità
dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte
degli utenti intermedi o finali;
-
valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti
o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti
il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero
procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al
comma 37;
-
verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti
esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di
trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della
prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità
e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione
degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità
di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire
a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici
aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti
agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio,
assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni
nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
-
propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti
dall'ordinamento;
-
controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in
base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi
pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio
1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards
dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.
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Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere
b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta
e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla
presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora
non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone
al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per
gravi e rilevanti motivi di utilità generale.
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A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative
esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici,
anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28,
il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni
in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte
salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e
le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
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Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli
12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235.
-
Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli
articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
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Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi
unitari dei servizi al netto delle imposte.
-
Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri
di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera
e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa
con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione
di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
-
tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT;
-
obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,
prefissato per un periodo almeno triennale.
-
Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti
elementi:
-
recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati
per un periodo almeno triennale;
-
costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti
del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi
al servizio universale;
-
costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle
risorse.
-
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:
-
richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti
sulle loro attività;
-
effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi
36 e 37;
-
irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza
dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte
dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni
o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire
50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso
di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò
non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli
utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi
ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione;
-
ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti
lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12,
lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
-
può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione
o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la
continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare
forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto
esercente il servizio.
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Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria,
indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei
servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi
generali del Paese.
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Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle
Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione
per l'adempimento delle loro funzioni.
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Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241 (6), con proprio regolamento, da adottare entro
novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni
associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati.
Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni
periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali
delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla
soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi.
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Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, coma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
-
le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità
idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
-
i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento
di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio
presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti
e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi
in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere
rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative
istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento
agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale
che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione
o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
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I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha
sede l'Autorità.
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La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità
è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione,
soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
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Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro
trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione
interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
che non può eccedere le centoventi
unità (2), l'ordinamento delle carriere, nonché,
in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore
per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento
giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma
10 del presente articolo.
(2) La L. 23 agosto 2004, n. 239 (in G.U. 13/9/2004,
n. 215) ha disposto (con l'art. 1, comma 118) la modifica dell'art.
2.
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Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica
di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad
eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in
base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna
Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralità e imparzialità comunque nella
misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
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Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore
a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori
esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi
e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
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Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a
tempo determinato presso le Autorità non può assumere
altro impiego o incarico né esercitare altra attività
professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non
può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.
La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego
ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e,
nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo
del corrispettivo percepito.
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Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire
le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità
dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere
gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni
pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano
le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate
ai sensi del precedente periodo.
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Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza
di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
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Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio
entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti
in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio
e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi
nazionali.
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Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata
non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose,
con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
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L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da
convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione
concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti,
in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi
specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento
del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento;
le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché
le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto
di programma o della convenzione.
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Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio
nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto
stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità
di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
del regolamento di servizio.
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All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità,
determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi,
per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
-
per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
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a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai
soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato
entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto
con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo
a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri
atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.
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Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico
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In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente
legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite
dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto
articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma
28, della presente legge.
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Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica
i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici
sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le
voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili
fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli
acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli
oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre,
la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione
degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori
per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva
delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria
delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte
in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono
specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità
dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi
alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione
di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio
delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.
-
L' Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo
2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare
l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma
2, nonche' dei tributi. (3)
(3) Il D.L. 13 settembre 1996, n. 473 (in G.U. 14/9/1996
n. 216), nel testo introdotto dalla legge di conversione 14 novembre
1996, n. 577, (in G.U. 14/11/1996, n. 267) ha disposto (con l'art.
1) la modifica dell'art. 3.
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Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci
di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla
base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18,
stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo
2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe
da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da
parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della
proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato
la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità
ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti,
il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative
ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il
31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire
eventuali aggiornamenti delle perequazioni.
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L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili
fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali
e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici
sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati
all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato
a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a
successiva verifica da parte dell'Autorità.
-
I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio
sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in
materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti
di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.
-
I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale
prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità
ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro,
anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente.
Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle
iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari,
previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di
cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente
dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte
di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o
di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali
ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda.
Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative
continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato
provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti
dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno
conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.
-
Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione
contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere
attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione,
di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite
da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale
sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite
distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 (14), le attività
elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti
locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche
degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Integrazioni
La legge 31 luglio 1997, n. 249
concernente l'Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 177 del 31 luglio 1997, contiene alcune disposizioni che si applicano
anche alle altre Autorità istituite con la legge 14 novembre 1995,
n. 481 fra cui la stessa Autorità per l'energia elettrica e il
gas. Queste disposizioni sono contenute nei commi 9, limitatamente alla
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché
nei commi 16 e 19 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997:
Comma 9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento,
adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento,
i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ....(omissis)
Comma 16. L'Autorità collabora anche mediante scambi
ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti
degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Comma 19. L'Autorità può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1990, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posto
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Comma 21. All'Autorità si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate
dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si
applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
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