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Art.
1.
(Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori
disposizioni sul piano nazionale delle frequenze)
1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non
eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo
articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere
si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di
piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo,
promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa.
In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi
e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità
di decidere unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come
modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, è sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso
i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione
censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa
o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione
dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in
ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze
di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge".
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni,
attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché
per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna
emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su
base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e
possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono
in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro
sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo
per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti
di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento
della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale
e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione
ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata
rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora,
è consentita la cessione di intere emittenti a società di
capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito
inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti
oggetto di concessione.
8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è
sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti
in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso
ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su
base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei
programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati
e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione
dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere
dati e informazioni all'utenza".
Art. 2.
(Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee)
1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite
dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata
dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione,
escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite,
anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale
deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva
di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche
i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con
regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo
sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana
ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione
in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film,
in quanto compatibili.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere
europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del
tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk
show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria
del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima
del 20 per cento.
4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti
gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di
produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti
destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno
il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori
indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali
derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente
dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti
netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto
di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40
per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti
ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10
per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio,
dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.
A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio
non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote,
nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di
produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei,
di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua,
sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della
fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo
12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di
sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive,
anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi
4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate
alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno
l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane
e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi
nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva
del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi
tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata
dalla direttiva 97/36/CE.
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso
in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego
della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in
primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata
fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non
oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,
a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base
ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti
televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte
di una rete nazionale.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di pubblicità televisiva)
1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire
eccezioni. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere
inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui
ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono
essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne
siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura,
nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi,
nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli
intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere
inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi
cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione
per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari,
di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere
interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti.
è autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle
predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi
completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di cui al presente
comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti
di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti
dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere
almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite
durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche
di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per
bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono
essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro
durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del
sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5
non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute,
direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione
europea.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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