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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100
A,
vista la proposta
della Commissione,
visto il parere
del Comitato economico e sociale,
conformemente alla
procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
considerando che,
con le decisioni 89/337/CEE e 89/630/CEE del Consiglio, la Comunità
ha riconosciuto l'importanza strategica dei servizi televisivi avanzati
e ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica
di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema
ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei
servizi televisivi avanzati e dei servizi HDTV;
considerando che
gli obiettivi della strategia per l'introduzione della HDTV in Europa
costituiscono parte integrante della politica della Comunità nel settore
audiovisivo, nei cui confronti si deve riaffermare l'importanza della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive, e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale
politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzialità europea
nel settore audiovisivo, che comprendono obiettivi strutturali quali
lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di una potenzialità
ridotta nel settore audiovisivo;
considerando che
la direttiva 92/38/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, relativa
all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi
, ha definito un quadro regolamentare di norme per la diffusione di
servizi radiotelevisivi avanzati per programmi televisivi basati sulla
norma HD-MAC, per l'emissione via satellite e via cavo dell'HDTV non
completamente numerico, e sulla norma D2-MAC per le altre emissioni
via satellite e via cavo non completamente numeriche nel formato panoramico
caratterizzato dal rapporto d'immagine di 16:9;
considerando che
la decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, su un piano
d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati,
intende promuovere il formato panoramico 16:9 (625 o 1 250 linee), indipendentemente
dalla norma televisiva europea utilizzata e dal modo di trasmissione
impiegato (su base terrestre, via satellite o via cavo);
considerando che
l'articolo 7 della direttiva 92/38/CEE prevedeva che la Commissione
presentasse una relazione sugli effetti dell'applicazione della direttiva
stessa, sull'evoluzione del mercato, in particolare sulla penetrazione
del mercato misurata con criteri obiettivi, sull'uso del sostegno finanziario
della Comunità e, se necessario, presentasse al Consiglio proposte intese
ad adeguare la direttiva stessa a tali sviluppi;
considerando che,
per conseguire gli obiettivi comunitari indicati nelle decisioni sopracitate
e per contribuire, a norma dell'articolo 7 A del trattato, al buon funzionamento
del mercato interno della radiodiffusione di segnali televisivi, è necessario
procedere all'adozione di un formato comune per le emissioni in formato
panoramico;
considerando che
il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato panoramico è
stato adottato su scala mondiale dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT) per la televisione ad alta definizione e che è auspicabile e possibile
sviluppare il mercato dei servizi e dei prodotti televisivi avanzati
in formato panoramico aventi il medesimo rapporto d'immagine di 16:9;
considerando che
ai fini della presente direttiva i servizi televisivi in formato panoramico
devono soddisfare il seguente requisito minimo: utilizzare un sistema
di emissione che fornisca informazioni sufficienti per permettere ad
un apposito ricevitore di ottenere un'immagine completa con definizione
verticale completa; che agli stessi fini un servizio televisivo che
prevede l'emissione con sistema «letterbox» in formato 4:3 e non è conforme
al criterio minimo di cui sopra non deve essere considerato servizio
televisivo in formato panoramico;
considerando che
i servizi televisivi sono attualmente distribuiti nelle abitazioni tramite
sistemi terrestri, sistemi via satellite e sistemi via cavo e che è
essenziale che i servizi di formato panoramico siano resi disponibili
al maggior numero possibile di telespettatori;
considerando che
le reti televisive via cavo e le loro possibilità tecniche, definite
dagli Stati membri, costituiscono un significativo elemento delle infrastrutture
televisive di molti Stati membri e rivestiranno un'importanza cruciale
per il futuro dei servizi televisivi avanzati;
considerando che
la presente direttiva lascia impregiudicati i sistemi ad antenna centrale
definiti dagli Stati membri;
considerando che
è indispensabile stabilire norme comuni per l'emissione numerica di
segnali televisivi (siano essi trasmessi via cavo, via satellite o con
sistemi terrestri), quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza
di libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo migliore incaricando
a tal fine un ente di normalizzazione europeo riconosciuto, tenendo
conto, all'occorrenza, dei risultati dei processi di ricerca di consenso
in atto tra gli operatori del mercato;
considerando che
sarebbe opportuno elaborare siffatte norme in tempo utile, prima che
siano introdotti nel mercato servizi connessi con la televisione numerica;
considerando che
l'accesso condizionato è una questione importante per i consumatori
e per i fornitori di servizi televisivi a pagamento, nonché per i titolari
dei diritti sui programmi;
considerando che,
a seguito di un ampio processo di consultazione presso gli operatori
economici presenti sul mercato europeo, si sono raggiunti accordi in
merito a vari problemi concernenti l'accesso condizionato ai servizi
televisivi numerici a pagamento;
considerando che
gli operatori dei servizi di accesso condizionato devono poter far valere
il diritto di ottenere un beneficio economico dai loro investimenti
e dalla prestazione dei servizi ai distributori ed essere così incoraggiati
a proseguire nei loro investimenti;
considerando che
è necessario rendere obbligatorio l'inclusione dell'algoritmo europeo
comune di scomposizione del segnale nelle apparecchiature di consumo
della Comunità europea, per garantire che tutti i fornitori di servizi
televisivi a pagamento siano in grado, in via di principio, di fornire
i rispettivi programmi a tutti i consumatori di servizi televisivi numerici
a pagamento all'interno della Comunità;
considerando che
è inoltre opportuno emanare disposizioni in materia di controllo dei
segnali in transito (transcontrol) dell'accesso condizionato in corrispondenza
delle terminazioni principali (head-end) delle reti televisive via cavo,
nonché di rilascio di licenze per le tecnologie dell'accesso condizionato
ai costruttori;
considerando che,
nel contesto audiovisivo digitale europeo, aumenteranno le possibilità
di pirateria, con conseguenze negative per gli operatori e per i fornitori
di programmi, e che si renderà sempre più necessaria l'introduzione
e l'applicazione di una normativa contro la pirateria efficace a livello
europeo;
considerando che,
alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici, è
opportuno abrogare la direttiva 92/38/CEE e adottare una nuova direttiva;
considerando che
le tecnologie per i servizi televisivi avanzati sono in rapida evoluzione
e che è necessario affrontare il loro sviluppo con un approccio comune;
che eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri potrebbero
provocare una non voluta frammentazione del mercato dei prodotti e servizi,
nonché un inutile spreco di risorse; che di conseguenza tali azioni
possono essere meglio realizzate a livello comunitario;
considerando che
le conclusioni della presidenza, in occasione della Conferenza del G7
sulla società dell'informazione, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio
1995, hanno sottolineato in particolare la necessità di un quadro normativo
che garantisca l'apertura delle reti e l'osservanza delle regole di
concorrenza,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri
adottano le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei
servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico, quelli
ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente
numerici.
Gli Stati membri
provvedono a facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione
aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in
corso di gestione, segnatamente in applicazione della direttiva 92/38/CEE
e della decisione 93/424/CEE, tutelando così gli interessi degli operatori
e dei telespettatori che hanno investito per produrre o ricevere tali
servizi.
Articolo 2
Tutti i servizi televisivi
trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi via cavo,
via satellite o con sistemi terrestri:
a) se sono in formato
d'immagine panoramico e a 625 linee e non sono completamente numerici
debbono utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC con formato d'immagine
16:9 o un sistema di trasmissione 16:9 pienamente compatibile con il
PAL o il SECAM.
Un servizio televisivo a formato panoramico è costituito da programmi
prodotti e montati per essere presentati al pubblico su uno schermo
a formato panoramico.
Il formato 16:9 è il formato di riferimento del servizio televisivo
a formato panoramico;
b) se sono in alta
definizione e non sono completamente numerici, debbono impiegare il
sistema di trasmissione HD-MAC;
c) se sono completamente
numerici, debbono impiegare un sistema di trasmissione normalizzato
da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto. In questo contesto
un sistema di emissione comprende i seguenti elementi: formazione di
segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica
di sorgente dei segnali video, multiplazione dei segnali) e adattamento
ai mezzi di emissione (codifica di canale, modulazione e, se necessario,
dispersione di energia).
Le reti di trasmissione interamente numeriche, aperte al pubblico per
la distribuzione di servizi televisivi, devono essere in grado di distribuire
i servizi a formato panoramico.
Articolo 3
Ogni apparecchio
televisivo dotato di un sistema visivo a schermo integrale, in cui la
diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per
la vendita o il noleggio nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una
presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di normalizzazione
europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di periferiche,
segnatamente di decodificatori supplementari e ricevitori numerici.
Articolo 4
In relazione all'accesso
condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento trasmessi ai telespettatori
nella Comunità europea si applicano le seguenti condizioni, a prescindere
dai mezzi di trasmissione:
a) tutte
le apparecchiature di consumo destinate alla vendita o al noleggio o in
altro modo rese disponibili nella Comunità europea e che sono in grado
di ricomporre segnali televisivi numerici debbono poter consentire:
- la ricomposizione
(descrambling) di tali segnali conformemente all'algoritmo europeo
comune di scomposizione dei segnali amministrato da un ente di normalizzazione
europeo riconosciuto;
- la riproduzione
di segnali trasmessi in chiaro purché, in caso di apparecchiature
locate, il locatario si conformi al relativo contratto di locazione;
b) i sistemi di
accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità europea devono
essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un controllo
dei segnali in transito (transcontrol) in corrispondenza delle terminazioni
principali (head-end) delle reti via cavo poco costoso, e che consenta
agli operatori televisivi via cavo il controllo totale, a livello locale
o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi d'accesso condizionato;
c) gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei servizi
di accesso condizionato, a prescindere dai mezzi di trasmissione, che
producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi
numerici:
- propongano
a tutti i distributori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,
servizi tecnici i quali permettano che i loro servizi televisivi numerici
siano captati dai telespettatori autorizzati dall'intermediario dei
codificatori gestiti dagli operatori di servizi, e si conformino al
diritto comunitario della concorrenza, segnatamente qualora emerga
una posizione dominante;
- tengano una
contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività
di prestazione di servizi di accesso condizionato.
I distributori
pubblicano un listino delle tariffe per il telespettatore, che tiene
conto della fornitura o meno di materiali connessi.
Un servizio di televisione numerica può avvalersi di tali disposizioni
solo se i servizi proposti sono conformi alla normativa europea in vigore;
d) quando concedono
licenze ai fabbricanti di materiali di consumo, i detentori di diritti
di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso
condizionato devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e
commerciali, non può essere subordinata dai detentori di diritti a condizioni
che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nello stesso prodotto;
- di un'interfaccia
comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi,
- oppure di mezzi
propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della
licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano,
per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori
dell'accesso condizionato.
Qualora l'apparecchio
televisivo sia provvisto di un decodificatore numerico, deve essere
dotato di almeno una presa di interfaccia standardizzata supplementare
che consenta di collegare l'accesso condizionato e altri elementi del
sistema televisivo numerico al decodificatore numerico.
e) fatta salva
qualsiasi azione che la Commissione o ogni Stato membro possano intentare
in applicazione del trattato, gli Stati membri vigilano a che qualsiasi
parte avente una controversia irrisolta in merito all'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo possa accedere agevolmente
e in via di principio economicamente a procedure di composizione appropriate
con l'obiettivo di risolvere tali controversie in modo equo, tempestivo
e trasparente.
Questa procedura non esclude che una delle parti possa intentare un'azione
di risarcimento. Qualora la Commissione sia invitata a formulare un
parere in merito all'applicazione del trattato, deve pronunciarsi il
più presto possibile.
Articolo 5
Ogni servizio televisivo
in formato panoramico 16:9, a norma dell'articolo 2, che sia ricevuto
e diffuso su sistemi televisivi via cavo dev'essere diffuso su tali sistemi
almeno nel formato panoramico 16:9.
Articolo 6
Anteriormente al
1° luglio 1997 e ogni due anni a partire da tale data, la Commissione
esamina le condizioni d'applicazione della presente direttiva e lo sviluppo
del mercato dei servizi televisivi numerici nell'Unione europea e sottopone
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione. Tale relazione concerne gli sviluppi del mercato, in particolare
quelli relativi all'evoluzione delle tecnologie e dei servizi numerici,
nonché gli sviluppi tecnici e commerciali del mercato in relazione all'accesso
condizionato ai servizi televisivi numerici.
Se necessario, la
Commissione presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la presente
direttiva ai suddetti sviluppi.
Articolo 7
La direttiva 92/38/CEE
è abrogata con effetto da nove mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente direttiva.
Articolo 8
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla
data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale
che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 9
La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo
10
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo,
addì 24 ottobre 1995.
Per il Parlamento
europeo
Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA
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