La tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona
La tutela dei minori
La tutela dei minori rappresenta un’importante linea di attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6 lett. b) n.6 della legge 249/97.
La vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti in generale (artt. 3 e 4 del Testo Unico della radiotelevisione), oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vieta le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Sono altresì vietate scene che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo.
Inoltre, individua ulteriori precise disposizioni in materia di tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva.
In materia di tutela dei minori è fondamentale il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, approvato il 29 novembre 2002, recepito poi dalla legge 112/2004 e dal Testo Unico della radiotelevisione (art. 34), che ha contribuito, in particolare, ad introdurre un sistema di tutela differenziata per fasce orarie.
Le violazioni alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori e del Testo Unico della radiotelevisione sono sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni oltre che dal Comitato di applicazione del Codice (art. 35 del Testo Unico della radiotelevisione).
Soggetta a controllo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è la tutela dei valori dello sport nella programmazione televisiva, di cui alla legge 4 aprile 2007, n.41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connesse a competizioni calcistiche”. Il Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva, denominato “Codice media e sport”, individua una serie di misure che emittenti e fornitori di contenuti devono osservare anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa degli avversari, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Con delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, poi, l’Autorità ha provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare nei programmi di intrattenimento, tra l’altro, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a protezione dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, evitando il ricorso a contenuti e immagini tali da offenderne la particolare sensibilità.
La tutela dei diritti fondamentali della persona
L’Autorità pone particolare attenzione nell’assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive, e nell’esercitare la funzione di garanzia dell’utenza
Infatti, la vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, come stabilito dall’articolo 10 comma 1 del Testo Unico della Radiotelevisione.
Sono comunque vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
L’Autorità ha disciplinato il delicato settore delle garanzie dell’utenza con numerosi e vari provvedimenti (deliberati, atti di richiamo e di indirizzo).
Con la delibera n. 165/06/CSP del 22/11/06 si è provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare, nell’ambito dei programmi di intrattenimento, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, con particolare attenzione alla dignità della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi. In particolare, i programmi in questione devono rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana.
La delibera n. 23/07/CSP del 22/02/07 rappresenta un atto di indirizzo che l’Autorità ha inteso adottare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche. Tale Atto di indirizzo assume una peculiare rilevanza considerato che rappresenta un tentativo di far fronte a talune difficoltà interpretative delle norme di settore. Indicando i criteri per l’individuazione dei contenuti di natura pornografica, offensivi del pudore, sembra aver già stimolato processi di cambiamento nell’ambito della programmazione televisiva locale.
La delibera n. 13/08/CSP del 31/01/08 costituisce, poi, un atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive. Con questo atto l’Autorità ha intenso precisare che va evitata un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia che non possono in alcun modo divenire oggetto di “processi” mediatici.
A questo proposito, con l’obiettivo di bilanciare la libertà di espressione del pensiero e il rispetto dei diritti della persona, è stato sottoscritto il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nella trasmissioni radiotelevisive. Il Codice riconosce la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori dell’informazione e, nell’esercizio delle funzioni informative, l’inderogabile dovere di rispettare i diritti alla dignità, all’onorabilità ed alla riservatezza delle persone.
Cosa cambia con il decreto Romani
Il decreto Romani (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44) su tv e internet prevede importanti norme in materia di tutela dei minori, come il divieto di trasmissione di contenuti porno in tv dalle 7 alle 23, una disciplina molto più restrittiva sul cosiddetto “ parental control” per i decoder satellitari e una classificazione dei programmi nocivi per i minori.