La procedura per l'adozione di provvedimenti temporanei (Formulario GU5) 

 

Contenzioso tra utenti e operatori    Formulario GU5

 

A chi presentare la richiesta di provvedimento temporaneo

L’istanza per l’adozione di un provvedimento temporaneo va proposta al Comitato Regionale per le Comunicazioni competente per territorio.(*)

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Co.Re.Com territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.

(*) Gli utenti residenti nella regione Sardegna, in attesa di sottoscrizione della convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate da parte del relativo Co.Re.Com, devono inviare la richiesta di provvedimento temporaneo alla Direzione tutela dei consumatori, preferibilmente a mezzo fax al numero 081.7507828 oppure a mezzo posta all’indirizzo:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori
Centro Direzionale – Isola B5
80143 Napoli

 

Cosa indicare nella richiesta di provvedimento temporaneo

A pena di inammissibilità, la richiesta dell’utente, per la quale può essere utilizzato il formulario ad hoc predisposto dall’Autorità (Formulario GU5), deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
  • numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
  • denominazione e sede dell'operatore;
  • i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • le richieste dell’istante;
  • fotocopia di un valido documento d’identità;
  • i documenti che si allegano.

L’istanza deve essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, dalla copia dell’istanza di conciliazione con la prova dell’avvenuto deposito presso l’organismo competente.

L’istanza deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

 

Come si svolge la procedura per l’adozione di un provvedimento temporaneo

L’Ufficio (il Co.Re.Com. o l’Autorità) ricevente la richiesta di provvedimento temporaneo, verificata l'ammissibilità dell'istanza, provvede a trasmettere all’operatore di comunicazioni elettroniche copia della richiesta dell’utente assegnando all’operatore un termine - non superiore a cinque giorni - per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

Nel caso in cui il procedimento riguardi una procedura di passaggio tra operatori, questi ultimi, nel rispondere, saranno tenuti a utilizzare i formulari predisposti dall’Autorità:

formulario attivazione - formulario migrazione - formulario NP 

Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui la sospensione o l’abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Co.Re.Com., o l’Autorità, può estendere, su impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Co.Re.Com., ovvero l’Autorità, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.