FAQ - Domande frequenti sul Registro degli Operatori di Comunicazione

 

ATTENZIONE:
Con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Autorità ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Dal 16 ottobre l’accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione e del Catasto Nazionale delle Frequenze avviene attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it o collegandosi ai siti www.roc.agcom.it e www.catastofrequenze.agcom.it, che reindirizzeranno ai servizi del predetto portale. L’accesso per gli adempimenti è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del  Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82).
I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) e i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione e verso il Catasto Nazionale delle Frequenze, a partire dal 16 ottobre 2012 devono, pertanto, dotarsi della CNS per l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it.
Come procurarsi la CNS
Ulteriori informazioni

 

 


Cosa è il ROC?

Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

 


Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro:

  • a. gli operatori di rete;
  • b. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
  • c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  • d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  • e. le imprese concessionarie di pubblicità;
  • f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  • h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  • i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
  • j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al ROC.

Attenzione:
Si fa presente che i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di fornitori di contenuti mantengono gli obblighi di comunicazione previgenti fino all’adozione del provvedimento di riallineamento dei titoli abilitativi previsto all’art. 18 del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto “decreto Romani”).

 


L'iscrizione e gli altri adempimenti

Dal 16 ottobre 2012 è in vigore il nuovo sistema telematico del Registro e gli adempimenti possono essere inoltrati solo attraverso l’apposito portale.

L’invio cartaceo è previsto unicamente per i certificati di iscrizione di cui all'art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS, fino all’introduzione di servizi di pagamento dell’imposta di bollo per via telematica. Gli operatori la cui sede legale si trovi in una delle Regioni in cui il Co.re.com. abbia ricevuto le deleghe possono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo raccomandata A.R., la richiesta (modello 17/ROC) debitamente compilata, corredata da bollo da 14,62 euro e dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società, o del titolare dell'impresa individuale, in corso di validità.

Per le Regioni i cui Co.re.com non abbiano ricevuto le deleghe (che al 1° ottobre 2012 sono Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta e Veneto) le richieste di certificazione vanno trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Registro degli operatori di comunicazione
Centro Direzionale, Torre Francesco - Isola B5 -
80143-Napoli
e-mail: agcom@cert.agcom.it

Nel corso dell'iscrizione, il sistema telematico precompila automaticamente lo sviluppo degli assetti proprietari dell’Impresa secondo quanto risulta presso il sistema telematico del Registro delle Imprese. Potrebbero non risultare presenti nel sistema camerale i dati e gli assetti delle seguenti categorie di soggetti:

  • società cooperative;
  • società quotate in borsa;
  • soggetti esteri;
  • fondazioni, associazioni e tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese.

Tali informazioni dovranno pertanto essere compilate  manualmente dall’operatore, in tutti i casi in cui la loro comunicazione sia prevista dall’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

Qualora successivamente all’iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento ovvero modifichi le informazioni relative alle attività già dichiarate, ne dà comunicazione, in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento.

Parimenti, le variazioni negli assetti proprietari ed amministrativi sono comunicate in via telematica secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza. I dati depositati presso la camera di commercio sono aggiornati soltanto attraverso l’apposita funzione “ricalcola assetti proprietari” presente nella prima schermata di ogni adempimento nel nuovo sistema. Tale aggiornamento potrà avvenire solo dopo la pubblicazione della variazione nel Registro delle Imprese da parte della Camera di Commercio.

 


Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.

 


Quali sono gli obblighi di comunicazione al ROC?

Le imprese iscritte al ROC sono tenute a comunicare:

  • dichiarazioni di controllo;
  • trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni;
  • variazioni;
  • comunicazione annuale;
  • cancellazione.

La sola richiesta di certificazione di iscrizione al ROC (in bollo da 14,62 euro) va trasmessa tramite posta raccomandata A/R (vedi sotto).

Tabella riassuntiva degli adempimenti telematici al ROC:

Soggetti obbligati

Adempimenti

Termine

Modelli

Controllante  

Dichiarazione di controllo

Entro 30 giorni dall’acquisizione del controllo

12/1/ROC e 12/2/ROC

Cessionario o sottoscrittore

Trasferimento o Sottoscrizione di azioni o quote

Entro 30 giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia (ovvero iscrizione nel libro soci)

14/1/ROC o 14/2/ROC

I soggetti iscritti nel ROC, ad eccezione di quelli di cui all’art. 10, comma 3 della Delibera n. 666/08/CONS

Comunicazione di variazione relativa a dati già dichiarati o a nuove testate/emittenti/attività

Entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza

15/ROC e modello relativo alla specifica variazione intervenuta

Tutti i soggetti iscritti nel ROC

Comunicazione annuale

- Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio per le società che hanno un bilancio da approvare

- Entro 31 luglio per gli altri soggetti

Secondo quanto indicato nell’allegato “B” alla Delibera n. 666/08/CONS

Tutti i soggetti iscritti nel ROC nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l’iscrizione.

Cancellazione

Entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal ROC

16/ROC

 


E’ obbligatorio comunicare le variazioni?

I soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (vedi FAQ: Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?) sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro.

Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

  • concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2);
  • editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2).

Le variazioni sono trasmesse, esclusivamente in via telematica, compilando il modello 15/ROC, che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro (i modelli da 2/ROC ad 24/ROC), contenenti l’indicazione della specifica variazione intervenuta.

 


Cosa è la Comunicazione annuale?

E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati societari comunicati all’atto delle presentazione della domanda di iscrizione.

I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea; i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. 

La comunicazione annuale, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, deve essere trasmessa ogni anno, anche in assenza di variazioni. 

I soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di fornitore di contenuti, fino all’allineamento dei titoli abilitativi in conformità a quanto disposto dall’art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dovranno trasmettere i modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati dalla delibera  n. 608/10/CONS, a partire dalla comunicazione annuale 2011 secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

 


E’ necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.

L’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

 


Cosa si intende per testata giornalistica?

Ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 2 lett. g) relativa ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, sono da considerare le testate giornalistiche quotidiane cartacee o  diffuse in modalità elettronica nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, quali radiogiornali (o giornali radio) e telegiornali.

 


Chi sono i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che devono iscriversi al ROC?

Il decreto Romani, nel modificare il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (oggi “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), introduce la categoria di “fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici”, sostituendo la categoria di “fornitore di contenuti”.
Al riguardo, la delibera n. 666/08/CONS, così come da ultimo modificata dalla delibera n. 608/10/CONS, disciplina l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) della categoria dei “fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”. 


Nello specifico, sono tenuti all’iscrizione al ROC:

  • i fornitori di servizi di media lineari audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale di cui all’art. 2 della delibera n. 435/01/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media lineari radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale di cui all’art. 3 della delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media lineari audiovisivi o radiofonici su frequenze via cavo ovvero via satellite di cui all’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 606/10/CONS;
  • i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 607/10/CONS.

 


Soggetti obbligati all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.

Sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Attenzione:
I soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all’iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (all’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).

Alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS non si considerano “fornitori di servizi di comunicazione elettronica” e pertanto non sono tenuti all’iscrizione al ROC i soggetti esercenti l’attività commerciale - quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.

 


Ulteriori informazioni

Per ulteriori chiarimenti o per specifiche problematiche non ricomprese in questa sezione internet, si invita a contattare il Co.re.com. competente per Regione.

Per le Regioni in cui i Co.re.com. non abbiano ricevuto le deleghe per gli adempimenti connessi alla tenuta del Registro (Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta e Veneto), si invita a contattare l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 al numero 081 7507.777;
- via email all'indirizzo inforoc@agcom.it;
- via fax ai numeri 081 7507.581 oppure 081 7507.683.

La corrispondenza da inviare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni va indirizzata al seguente recapito:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Registro degli operatori di comunicazione
Centro Direzionale, Torre Francesco - Isola B5 -
80143-Napoli
e-mail: agcom@cert.agcom.it