Esposto della lista Liberal Democratici – Maie nei confronti della societa’ R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1) per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

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Categorie: Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse
Argomenti: Elezioni europee
Disponibile sul sito www.agcom.it da martedì 21 luglio 2009

DELIBERA N. 102/09/CSP

Esposto della lista Liberal Democratici – Maie nei confronti della societa’ R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1)

per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L’AUTORITÁ

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 maggio 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l‘elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, recante “Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell’informazione e sulla parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”;

VISTO l’esposto a firma dell’Onorevole Italo Tanoni, in qualità di legale rappresentante del movimento politico “Liberal Democratici - Maie”, pervenuto in data 25 maggio 2009 (prot. n. 0041090), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 9 e il 16 maggio 2009, non sono stati attribuiti spazi nei telegiornali Tg5, Tg4 e Studio Aperto delle emittenti per la radiodiffusione televisiva Canale 5, Rete 4 e Italia 1 e, in particolare:

- in tutte le edizioni dei notiziari una presenza pari all’1.47% su un tempo di antenna pari al 48.95%;

- nelle trasmissioni di approfondimento e rubriche una presenza pari a zero, situazione che, secondo l’esponente, si è perpetrata anche nel periodo 17 maggio – 25 maggio 2009;

VISTA la nota in data 26 maggio 2009 (prot. n. 0041342) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a., le relative controdeduzioni in merito all’esposto pervenuto, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 27 maggio 2009 , nella quale la concessionaria ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della segnalazione per tardività, in quanto l’art. 10 della legge n. 28 del 2000 prevede che la segnalazione di violazioni della medesima legge e delle relative disposizioni di attuazione debba aver luogo, ad opera del soggetto politico interessato, entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto; la segnalazione è relativa al periodo 9- 16 maggio 2009, ed è pervenuta il 25 maggio successivo, oltre il termine previsto;

- la segnalazione è inammissibile per assoluta genericità, sia in generale, che con specifico riferimento al periodo dal 9 al 16 maggio – rispetto a cui non viene fornito dai segnalanti alcun dato specifico a sostegno delle loro doglianze – sia per il periodo 17 – 25 maggio, per il quale, per stessa ammissione degli esponenti, manca il relativo documento di rilevazione dell’Autorità, tutto ciò in violazione del requisito di cui all’articolo 26, comma 5, della delibera n. 57/09/CSP;

- in ogni caso, la tardività della segnalazione non potrebbe essere sanata da un’iniziativa ufficiosa, a pena di svuotare di ogni contenuto l’espressa previsione della perentorietà del termine di cui all’articolo 10, comma 1, legge n. 28 del 2000, la cui ratio è quella di contemperare le esigenze dei soggetti politici con quelle delle emittenti inerenti alla formazione del proprio palinsesto, imponendo tempi procedimentali assai ristretti e prevedendo tempi parimenti compressi per la stessa deliberazione del provvedimento conclusivo;

- la segnalazione appare altresì improcedibile in quanto non inviata preventivamente a R.T.I. ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) della legge del 22 febbraio 200 e dell’art. 26, comma 4 della delibera n.57/09/CSP;

- nel merito la segnalazione è priva di fondamento, in quanto la lista esponente ha potuto usufruito di tempi di parola solo all’interno di telegiornali delle reti RTI;

- in particolare, nel periodo 30 aprile – 20 maggio 2009 il soggetto politico denunciante ha beneficiato dei seguenti tempi di parola, unico dato che consente al telespettatore di conoscere con certezza le dichiarazioni dei soggetti politici, anzichè i tempi di antenna, come rilevato nella segnalazione e, precisamente: Tg5: 04’41’’, pari all’1.13% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici, Tg4: 00’43’’, pari allo 0.36% del totale, Studio Aperto: 02’01’, pari al 3.94%,, per un totale del tempo di parola pari a 07’25’’;

- con riferimento al periodo oggetto di segnalazione 9- 16 maggio 2009, il Tg5 ha attribuito alla lista esponente uno spazio di 04’46’’, pari al 2.58% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici, il Tg4 un tempo di paro di 00’34’’, pari allo 0.62% del totale, e Studio Aperto un tempo di 1’39’’, pari al 7.37’’ del totale;

- inoltre, nella settimana 17 – 25 maggio 2009, successiva al periodo preso in esame dalla segnalazione, il soggetto politico denunciante ha beneficiato di un tempo di parola pari a 06’06’’ (Tg5 del 24 e 25 maggio 2009), 01’20’’ nel Tg4 e 00’25’’ in Studio Aperto, in misura quindi compatibile con l’attuale sua rappresentatività;

- per quanto concerne le trasmissioni di approfondimento, in data 25 maggio 2009 è stato ospitato l’onorevole Daniela Melchiorre nel programma “Matrix”, nell’ambito di una puntata dedicata al confronto tra esponenti dei diversi soggetti politici candidati alle prossime elezioni europee;

- i dati riportati debbono essere valutati, ad avviso della società Rti, alla luce del principio più volte ribadito dall’Autorità, da ultimo nell’atto di diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, notificato il 26 maggio 2009, secondo cui il criterio della parità di trattamento va contemperato con l’autonomia editoriale di ciascuna testata e non deve essere interpretato come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi, applicabile, invece, nella comunicazione politica;

- infine, con la citata delibera n. 85/09/CSP l’Autorità ha già rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private una diffida al riequilibrio, nei quindici giorni precedenti alle elezioni, dell’informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, per cui un ulteriore provvedimento parrebbe non necessario allo scopo di assicurare anche al segnalante adeguati tempi di parola nei programmi di informazione di Rti;

RITENUTO, quanto all’eccezione di natura formale sull’ inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità , che l’articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l’Autorità effettuata il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell’Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo le previsioni della delibera n. 57/09/CSP ;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, l’Autorità, con specifico riferimento ai dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all’8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente ha indirizzato a tutte le emittenti televisive nazionali una diffida ad attuare l’immediato riequilibrio dell’informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attendesi ai criteri esegetici ed applicativi ivi richiamati;

CONSIDERATO, pertanto, che l’esposto in questione, che si riferisce al periodo dal 9 al 16 maggio 2009, è ricompreso nell’ambito della citata diffida;

CONSIDERATO che la società RTI – Reti Televisive Italiane Spa, in ottemperanza alla citata diffida, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all’informazione politica alla lista Liberal Democratici – MAIE;

CONSIDERATO che l’Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza alla citata diffida;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

DELIBERA

La società RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 , in ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all’informazione politica alla lista Liberal Democratici – MAIE .

La mancata ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP e alla presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della

legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Perrucci