Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del Regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”
DELIBERA N. 130/08/CONS
Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del Regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”
L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
VISTO l’articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTA la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 287/90 del 12 ottobre 2006, adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;
VISTA la delibera 645/06/CONS: "Regolamento di attuazione dell’articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 1, della delibera 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l’adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della stessa delibera;
VISTA la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”;
RITENUTA l’opportunità di definire gli effetti dell’approvazione degli impegni di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentati nell’ambito di procedimenti sanzionatori, in termini di maggiore aderenza al principio comunitario di cui è espressione il citato articolo 14-bis (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonché al principio di settore di cui all’art. 10 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva autorizzazioni);
RITENUTO necessario disciplinare la materia nel modo più idoneo ad assicurare l’effettiva utilità degli impegni in relazione ai fini indicati dalla legge, contestualmente definendo con maggiore puntualità le caratteristiche che gli stessi impegni devono possedere;
RAVVISATA l’opportunità di precisare che, stante il tenore del citato art. 14-bis, l’ammissibilità degli impegni deve essere in via di principio esclusa allorché il procedimento sanzionatorio riguardi illeciti la cui lesività non investe interessi attinenti alla promozione della concorrenza nel settore;
CONSIDERATO che l’approvazione degli impegni non pregiudica comunque la possibilità per l’utenza di presentare reclami o promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell’articolo 3-bis comma 1 della delibera 136/06/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’articolo 12-bis inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. – (proposta di impegni). –
1. L’operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure.
2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l’operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all’art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all’organo collegiale competente corredata da un’istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all’operatore proponente gli impegni.
5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell’esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.
6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell’Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso un cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l’operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.”
2. L'articolo 12-ter inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:
“Art. 12-ter – (decisione). –
1. L’organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l’organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l’esecuzione, così rendendoli obbligatori per l’operatore proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l’operatore indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l’organo collegiale delibera l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso il sito Internet dell’Autorità.
2. L’accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell’art. 98 del Codice per l’inottemperanza all’ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l’approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.”
Art. 2
1. Per i procedimenti sanzionatori in corso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 3, dell’articolo 12-bis, come sostituito dalla presente delibera, decorre dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Per gli stessi procedimenti, il termine di 150 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS viene automaticamente prorogato di giorni 60.
2. E’ abrogata la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
Napoli, 12 marzo 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola