Allegato a: Delibera n. 566/07/CONS
ALLEGATO A
alla delibera n 566/07/CONS del 31 ottobre 2007
Schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007.
SCHEMA DI DISCIPLINARE
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE. 3
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE. 3
3. CAPACITA’ TRASMISSIVA ACCESSIBILE E TERMINI CONTRATTUALI 5
3.1 Capacità trasmissiva accessibile. 5
3.2 Durata del contratto.. 9
3.3 Condizioni economiche di offerta.. 12
3.4 Condizioni di recesso.. 13
4 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA CESSIONE DI CAPACITA’ TRASMISSIVA.. 14
4.1. Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda di accesso alla capacità trasmissiva 14
4.2. Domanda di partecipazione. 14
4.3. Allegati alla domanda di partecipazione. 16
5 PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA 17
5.1 Nomina della Commissione di valutazione. 17
5.2 Criteri di valutazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva 18
5.3 Attribuzione dei punteggi 20
5.4 Formazione delle graduatorie. 20
6 ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA.. 21
6.1 Approvazione delle graduatorie. 21
6.2 Associazione della capacità trasmissiva.. 21
6.3 Cessione della capacità trasmissiva.. 21
6.4 Risoluzione delle controversie. 21
1. INTRODUZIONE
Il presente documento (d’ora in avanti il “Disciplinare”) regola, in conformità alle prescrizioni dell’art. 29bis del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni (d’ora in avanti il “Regolamento”), lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri degli operatori tenuti alla cessione di tale capacità ai sensi dell’articolo 2bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001 e dell’art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione.
Il presente disciplinare, assieme alla delibera n........del........, che ne reca approvazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di cui all’art. 29 bis, comma 6, della delibera n. 109/07/CONS.
Ai soli fini informativi i testi della delibera e del disciplinare sono disponibili sul sito internet www.agcom.it.
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
Si richiamano le principali disposizioni che regolano la materia
a) legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
b) decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;
c) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
d) legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “ Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, nonchè delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2004.
d) decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;
e) delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;
f) delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante “Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;
g) delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
h) delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante “Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
i) delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2007;
j) delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;
k) Delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre 2007;
3. CAPACITA’ TRASMISSIVA ACCESSIBILE E TERMINI CONTRATTUALI
Capacità trasmissiva accessibile
La capacità trasmissiva oggetto di cessione ai sensi della procedura selettiva di cui al presente disciplinare è stata individuata sulla base delle comunicazioni effettuate dagli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva, ai sensi dell’articolo 29 bis, comma 4, del Regolamento.
In base alla citata normativa gli operatori di rete tenuti a cedere la capacità trasmissiva delle proprie reti digitali terrestri sono : RAI- Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale spa, facente capo a R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa, Telecom Italia Media Broadcasting Spa, facente capo a Telecom Italia Media Spa.
Ai sensi dell’art. 29 bis, comma 2, del Regolamento ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva oggetto di cessione, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione e, comunque, una capacità minima accessibile, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s.
Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 i contratti di fornitura in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidano sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge. I fornitori di contenuti che alla predetta data operano sulla capacità trasmissiva oggetto di riserva possono continuare a diffondere i propri programmi comunque non oltre la data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro soggetto in base alla procedura di selezione di cui all’art. 29 bis del Regolamento.
Come precisato nella delibera di approvazione del presente schema di disciplinare, si intendono per contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera 109/07/CONS quelli che a tale data abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della capacità trasmissiva oggetto del contratto.
Al momento parte della capacità trasmissiva oggetto di cessione è utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS. Tuttavia per effetto delle citate previsioni regolamentari, buona parte di essa si renderà disponibile entro la data di assegnazione della capacità trasmissiva ai soggetti selezionati in base alla presente procedura .
Dalle comunicazioni effettuate dai citati operatori è emerso che l’offerta di capacità trasmissiva a livello regionale sul territorio italiano è al momento consentita solo dal Mux MBONE esercito da Telecom Italia Media Broadcasting Spa, essendo le altre reti digitali terrestri oggetto della procedura di cessione della capacità trasmissiva configurate solo su base nazionale.
Come precisato nella delibera di approvazione del presente schema di disciplinare, non risulta proporzionale imporre un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti già strutturate su base nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per l’adozione di una nuova configurazione della struttura di rete, che non appaiono conciliabili con l’urgenza di provvedere alla prima applicazione della procedura stabilita dall’articolo 29 bis del Regolamento. Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, tendenzialmente su base isofrequenziale. Tuttavia, data la presenza di un’offerta di capacità trasmissiva a livello regionale da parte del Mux MBONE esercito dall’operatore Telecom Italia Media Boradcasting Spa questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali.
La capacità trasmissiva accessibile, il grado di copertura e la data di disponibilità, per ciascuna rete digitale terrestre soggetta ad obbligo di cessione, sono descritte nelle seguenti tabelle
| RAI – Radiotelevisione Italiana SpA - configurazione nazionale – Tabella A | ||||||
| Capacità espressa in Mbit/s | Capacità totale | 40% capacità | Copertura rete | Numero impianti | Rete di distribuzione | Capacità totale disponibile per gara |
| MUX B | 23,47 | 9,64 | 70% | 75 | Nazionale | 9,64 |
| Elettronica industriale SpA – configurazione nazionale - Tabella B | ||||||
| Capacità espressa in Mbit/s | Capacità totale | 40% capacità | Copertura rete | Numero impianti | Rete di distribuzione | Capacità totale disponibile per gara |
| MUX 1 | 24,1 | 9,64 | 81% (popolazione) | 463 | Nazionale | 7.14 Mbit/s fino al 31.12.2008 e 9.64 Mbit/s dal 1.1.2009 |
| MUX 2 | 24,1 | 9,64 | 75% (popolazione) | 293 | Nazionale | 9.64 Mbit/s |
| Telecom Italia Media Broadcasting - configurazione nazionale – Tabella C | ||||||
| Capacità espressa in Mbit/s | Capacità totale | 40% capacità | Copertura rete | Numero impianti | Rete di distribuzione | Capacità totale disponibile per gara |
| MUX TIMB1 | 23,6 | 9,44 | 74,96% (popolazione) | 109 | Nazionale | 9,44 |
| Telecom Italia Media Broadcasting - configurazione regionale – Tabella D | ||||||
| Capacità espressa in Mbit/s | Capacità totale | 40% capacità | Copertura rete | Numero impianti | Rete di distribuzione | Capacità totale disponibile per gara |
| MUX MBONE | 23,6 | 9,44 | 87,25% (popolazione) | 309 | Nazionale/ Regionale | Vedi Tabella F |
Il MUX MBONE ha una capacità pari a 23,6 Mbit/s il cui 40% è pari a 9.44 Mbit/s. Di tale capacità 2,5 Mbit/s sono in atto utilizzati da un fornitore di contenuti per un programma diffuso su base nazionale. I restanti 6,9 Mbit/s possono essere utilizzati su base regionale, salvo alcune regioni ( Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna) dove la capacità è in parte (3,0 Mbit/s) già utilizzata da fornitori di contenuti regionali .
La seguente tabella fornisce la capacità totale disponibile (espressa in Mbit/s) per le utilizzazioni regionali, indicando la relativa data di disponibilità
| Telecom Italia Media Broadcasting – Tabella F – Capacita regionale disponibile espressa in Mbit/s | ||||
| Regione | 01.12.2007 | 01.02.2008 | 01.04.2008 | 01.09.2008 |
| Piemonte | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Valle D’Aosta | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Lombardia | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Trentino Alto Adige | n.d. | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Veneto | n.d. | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Friuli Venezia Giulia | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Liguria | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Emilia Romagna | n.d. | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Toscana | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Umbria | n.d. | n.d. | 6,9 | 6,9 |
| Marche | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Lazio | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Abruzzo-Molise | n.d. | n.d. | 6,9 | 6,9 |
| Campania | n.d. | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Puglia-Basilicata | n.d. | n.d. | n.d. | 6,9 |
| Calabria | n.d. | n.d. | 6,9 | 6,9 |
| Sicilia | n.d. | n.d. | 6,9 | 6,9 |
| Sardegna | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
La voce “n.d”. che compare in alcune regioni indica che alla data corrispondente l’operatore di rete non può ancora fornire capacità trasmissiva per quella regione , non avendo ivi completata la necessaria rete di distribuzione del segnale regionalizzato.
Durata del contratto
Secondo l’art. 29-bis del Regolamento la procedura selettiva è finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione.
Il comma 8 dell’art. 29-bis del Regolamento, inoltre, prevede che le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all’art 3, comma 5, della legge 249/97, selezionate in base alla procedura prevista dallo stesso articolo 29-bis, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva anche per aree limitate di territorio, purché non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulla proprie reti digitali terrestri, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dall’analogico al digitale.
Il comma 9 del citato art. 29-bis del Regolamento, infine, prevede che le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell’ambito della riserva del 40%. Inoltre qualora a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti nazionali con deficit di copertura, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda.
I soggetti titolati ad accedere alla quota di riserva del 40 per cento sono, pertanto, i fornitori di contenuti indipendenti, cioè gli editori che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva, compresi quelli operanti via satellite e via cavo, le emittenti televisive nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all’art 3, comma 5, della legge 249/97 e le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire l’area del proprio bacino d’irradiazione in tecnica analogica.
L’obbligo di cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva, per effetto del combinato disposto dell’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
La ratio della disposizione è quella di consentire sia alle emittenti analogiche nazionali e locali con deficit di copertura, sia a nuovi soggetti che non dispongono di proprie reti, di operare nel mercato della televisione digitale attraverso le imprese che hanno già implementato proprie reti digitali terrestri .
La data di switch-off – oggi fissata dalla normativa vigente alla fine dell’anno 2008 – esercita una rilevanza notevole sugli effetti del presente disciplinare. Tale data implica, infatti, che venga con ciò data attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Tale attuazione a sua volta, determina – in base al quadro normativo vigente – il venire meno dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva oggetto del disciplinare.
In tale quadro assume rilievo la circostanza che siano state individuate, attraverso protocolli di intesa stipulati tra il Ministero delle comunicazioni e le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta, aree denominate all digital in cui è previsto uno switch-off anticipato entro il 2008.
Per ciascuna delle tre tipologie di soggetti beneficiari la cessione di capacità trasmissiva ai sensi dell’art. 29 bis del Regolamento è in grado di produrre effetti in un orizzonte temporale di breve periodo ovvero di lungo periodo, in relazione alle fasi di switch-off fino alla completa attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze.
Infatti, l’attuazione del Piano comporterà un beneficio diretto per le emittenti nazionali con deficit di copertura e le emittenti locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire l’area del proprio bacino d’irradiazione in tecnica analogica, in seguito della riallocazione delle frequenze in conformità al Piano.
I fornitori di contenuti indipendenti, per i quali non deriva un diretto beneficio dall’attuazione del Piano nazionale, potranno invero beneficiare della disciplina ordinaria a tutela della concorrenza dettata dall’art. 43 del Testo unico della radiotelevisione, che al comma 7 prevede che “all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti [...] non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi [...] irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.”
In base al quadro normativo vigente la cessione di capacità trasmissiva a soggetti terzi da parte degli operatori di rete – a seguito dell’attuazione del Piano – non sarà più sottoposta all’obbligo di cui alla legge n. 66/2001 ed alle procedure previste dall’art. 29 bis del Regolamento, ma al rispetto dei principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza declinati dall’articolo 5 del Testo unico della radiotelevisione, tra cui, in particolare, il rispetto dell’obbligo di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, cedendo la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento dell’Autorità di cui alla delibera n. 435/01/CONS.
La cessione di capacità trasmissiva ai soggetti beneficiari dovrà, pertanto, essere coordinata con il processo di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per progressive aree geografiche e tenere conto della tipologia dei soggetti beneficiari.
I soggetti che non dispongono di una propria rete operante su frequenze terrestri dovranno beneficiare di termini contrattuali estesi almeno fino alla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale su tutto il territorio nazionale e potranno, in virtù di condizioni di lungo periodo, beneficiare altresì di termini più estesi atti a consentire al fornitore di contenuti di sviluppare piani di investimento adeguati. I contratti di cessione di capacità trasmissiva dovranno, conseguentemente, prevedere per tali soggetti condizioni di lungo periodo.
Per le altre tipologie di soggetti beneficiari, segnatamente le emittenti televisive nazionali analogiche che non hanno ancora raggiunto la copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 249/97 e le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire l’area del proprio bacino d’irradiazione in tecnica analogica, l’obbligo di cessione della capacità trasmissiva viene meno in relazione al calendario degli switch off regionali. I contratti di cessione di capacità trasmissiva dovranno, conseguentemente, prevedere per tali soggetti condizioni di breve periodo.
Conclusivamente , i contratti che gli operatori di rete sono tenuti a stipulare con i soggetti selezionati in base alla procedura di cui al presente Disciplinare, devono prevedere termini e condizioni differenziate, in relazione alle fasi di attuazione del Piano, nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
a) fornitori di contenuti indipendenti, compresi i soggetti operanti via cavo e via satellite, che non dispongono di una propria rete operante su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale – termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze su tutto il territorio nazionale, con condizioni di lungo periodo e diritto di prelazione nel rinegoziare il contratto sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 43 del Testo unico della radiotelevisione;
b) emittenti televisive nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze nelle Regioni ove l’emittente non dispone di propri impianti operanti in tecnica digitale;
c) emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire le aree di copertura nelle quali sono abilitate a trasmettere in tecnica analogica - termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze nelle Regioni interessate.
3.3 Condizioni economiche di offerta
Ai sensi dell’art. 29 bis, comma 4, del Regolamento, gli operatori obbligati alla cessione di capacità trasmissiva devono praticare condizioni economiche di offerta eque, trasparenti e non discriminatorie e prevedere un listino per la capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta a livello regionale.
L’Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza ai principi sopra illustrati e ne richiede le modifiche previo contraddittorio con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. I listini, valutati dall’Autorità, devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.
Gli operatori obbligati alla cessione di capacità trasmissiva hanno comunicato le condizioni economiche di offerta, che utilizzano, in maniera quasi omogenea, il parametro costituito dal rapporto tra il costo del servizio e la popolazione coperta. La tabella che segue esprime il valore del parametro di riferimento di ciascun operatore.
| Valore del parametro di riferimento ( prezzo espresso in euro per 1Mbit/s per abitante coperto) | |
| RAI MUX B | 0,02 |
| Elettronica industriale MUX 1 e MUX 2 | 0,03 |
| TIMB - MUX MBONE Nazionale | 0,03 |
| TIMB - MUX MBONE Regionale | 0,04 |
| TIMB - MUX TIMB 1 | 0,03 |
L’Autorità, nel valutare le condizioni economiche di offerta comunicate, che non presenta sostanziali discrepanze attestandosi su un costo compreso tra 800.000 e 900.000 euro per Mbit/s a livello nazionale, osserva che non essendosi ancora sviluppato un mercato maturo dell’offerta di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, il totale ribaltamento dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione delle reti sui soggetti beneficiari della cessione di capacità trasmissiva, nel breve periodo, rischia di scoraggiarne l’ingresso, non consentendo loro di investire in contenuti di qualità .
Di conseguenza, gli operatori devono prevedere condizioni più favorevoli a conseguire l’ingresso di nuovi soggetti che possano incidere sul grado di pluralismo del sistema radiotelevisivo e che, inoltre, siano commisurate all’intervallo temporale intercorrente fino alla completa transizione al digitale. Del resto i fornitori di contenuti che non dispongono di reti televisive, hanno interesse ad ottenere condizioni di lungo periodo anche per ammortizzare i costi di investimento nella programmazione .
Conclusivamente, l’Autorità ritiene che le condizioni economiche comunicate dagli operatori devono essere riformulate, in base alla durata contrattuale e alla tipologia del soggetto beneficiario , prevedendo condizioni di lungo periodo e condizioni di breve periodo, sempre nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione. In particolare, gli accordi di lungo periodo devono prevedere la formulazione di condizioni economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di investimento dei soggetti che accedono alla capacità trasmissiva.
Tali condizioni economiche, così modificate, devono essere rese pubbliche da parte degli operatori entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare ai fini della loro conoscenza da parte dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura. L’Autorità si riserva ogni opportuna valutazione circa la rispondenza delle predette condizioni economiche ai principi del presente disciplinare, se del caso richiedendo agli operatori di apportare le necessarie modifiche in tempo utile alla presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
3.4 Condizioni di recesso
I contratti di cessione della capacità trasmissiva devono prevedere espressamente condizioni di recesso nel caso del verificarsi di eventi normativi o regolamentari che abbiano diretta incidenza sul contenuto del contratto stesso e la possibilità della rinegoziazione in relazione all’applicazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale .
4 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA CESSIONE DI CAPACITA’ TRASMISSIVA
4.1. Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda di accesso alla capacità trasmissiva
Possono presentare domanda di accesso alla capacità trasmissiva oggetto del presente disciplinare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti :
a) i soggetti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi in ambito nazionale;
b) le emittenti televisive nazionali analogiche, legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) le emittenti televisive locali analogiche, anche costituite in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che non dispongano di propri impianti operanti in tecnica digitale in grado di servire almeno l’80 per cento del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica,;
d) i fornitori di contenuti operanti via satellite o via cavo.
I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) non devono essere in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile con gli operatori di rete tenuti alla cessione della capacità trasmissiva.
Per i soggetti di cui alla lettera a), costituiti in consorzi o cooperative, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 4, del Regolamento relativi al capitale sociale e al numero di dipendenti impiegati, possono essere conseguiti in forma cumulativa dal consorzio o dalla cooperativa.
4.2. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto partecipante nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in caso di imprese organizzate in forma consorziata o cooperativa, dai legali rappresentanti di ciascuna di esse, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 13.00 del cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in plico chiuso o sigillato, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Via delle Muratte, 25, 00187 ROMA. Dell’avvenuta consegna l’Autorità rilascerà apposita ricevuta.
Saranno escluse dalla partecipazione le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande di partecipazione rimane a totale rischio del partecipante.
Ciascun soggetto dovrà far pervenire un unico plico sigillato, debitamente controfirmato dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, sul quale deve essere apposta, oltre all’indicazione esatta e chiaramente leggibile del mittente, la seguente dicitura:
“procedura per la cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati a pena di esclusione:
a. la denominazione, l’identità giuridica, la sede legale e il capitale sociale del partecipante ovvero la denominazione, l’identità giuridica e la sede legale delle singole imprese costituite o che si impegnano a costituirsi in forma consorziata o cooperativa;
b. l’indicazione della capacità trasmissiva richiesta specificando, in ordine di preferenza, i multiplex digitali terrestri per i quali viene richiesto l’accesso. I soggetti di cui al punto 4.1, lettera b) devono, altresì, indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 29 bis, comma 8, del Regolamento per le aree del territorio nazionale non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, specificando le aree, comunque di estensione almeno regionale interessate. I soggetti di cui al punto 4.1, lettera c) devono indicare le aree regionali per le quali è richiesta la capacità trasmissiva.
c. per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d), i titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva .
d. la persona cui l’Autorità può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante.
4.3. Allegati alla domanda di partecipazione
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:
a.1 dichiarazione del soggetto richiedente sul possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera a) del punto 4.1;
a.2 dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione televisiva in tecnica analogica in ambito nazionale e attestazione atta a comprovare il non raggiungimento della copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del punto 4.1;
a.3 dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione televisiva in tecnica analogica in ambito locale e attestazione atta a comprovare il grado di copertura dei propri impianti operanti in tecnica digitale nell’ambito del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica, nel caso dei soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1;
a.4 dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione per fornitore di contenuti via satellite o via cavo, nel caso dei soggetti di cui alla lettera d) del punto 4.1.
b. dichiarazione del soggetto partecipante:
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ovvero di non essere sottoposto a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che i propri amministratori e legali rappresentanti non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che non siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. In caso di imprese costituite in consorzio tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
c. dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente punto 4.1, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di imprese costituite in consorzio, tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
d. dichiarazione rilasciata da un istituto di credito di primaria importanza attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di selezione per la cessione di capacità trasmissiva e a realizzare, in caso di assegnazione, gli investimenti previsti. In caso di imprese che costituite in consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascuna impresa partecipante;
e. dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ed e) possono essere rilasciate nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di imprese costituite in consorzio le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante.
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione utile a consentire alla Commissione di cui al punto 5.1 di svolgere la valutazione e la comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito. Tale documentazione deve constare di un piano editoriale, di un piano d’impresa e del progetto di utilizzo della capacita trasmissiva.
L’Autorità si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente disciplinare.
5 PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA
5.1 Nomina della Commissione di valutazione
La procedura selettiva per la predisposizione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del presente Disciplinare e l’attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da una Commissione nominata dall’Autorità ai sensi dell’art. 29 bis, comma 11, del Regolamento, con separato provvedimento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
La Commissione, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall’Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il Presidente. La Commissione si avvale altresì di un segretario scelto fra il personale dipendente dell’Autorità.
5.2 Criteri di valutazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva
Ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, la Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti indicati dal punto 4.1 e della conformità delle domanda a quanto previsto dai punto 4.2 e 4.3. L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla procedura di selezione dei soggetti beneficiari della capacità trasmissiva saranno comunicate all’interessato, la seconda con provvedimento motivato. La fase di ammissione alla procedura di selezione si conclude entro 20 giorni dalla determinazione dei punteggi di cui al punto 5.3.
La Commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande dei soggetti ammessi alla procedura, avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 29 bis, comma 6, lettera f), del Regolamento, secondo i seguenti criteri:
a) con riferimento alla qualità del piano editoriale la Commissione valuta i seguenti elementi:
1) la percentuale di programmi informativi sul totale della programmazione;
2) la qualità dei programmi, con valorizzazione delle opere europee e della produzione indipendente, della promozione di opere di alto livello artistico, dell’educazione e della formazione, di trasmissioni per i minori;
3) l’offerta di generi ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse categorie di telespettatori, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto;
4) la percentuale dei programmi da trasmettere in chiaro sul totale della programmazione;
5) il rispetto degli obblighi di programmazione con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
6) le esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.
Per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1 la Commissione valuta il progetto editoriale alla luce dei seguenti elementi:
7) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
8) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale delle programmazione prevista, al netto di quelli informativi;
9) quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori
10) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale in eccedenza agli obblighi minimi stabiliti dalla legge;
11) il rispetto degli obblighi di programmazione, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
b) con riferimento al piano d’impresa la Commissione valuta i seguenti elementi :
1) la coerenza e la sostenibilità del piano d’impresa del richiedente, con particolare riferimento alla capacità di sostenere i costi legati alla progetto editoriale e all’affitto di capacità trasmissiva richiesta, attraverso:
(i.) analisi del mercato di riferimento;
(ii.) descrizione del modello di business;
(iii.) il posizionamento strategico dell’offerta editoriale rispetto al mercato di riferimento;
(iv.) gli obiettivi attesi in termini di audience;
(v.) due esercizi di conti economici consuntivi e tre esercizi di conti economici previsionali;
2) solidità patrimoniale dell’impresa, rapporto fra i mezzi propri ed il capitale di debito;
3) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività di impresa;
4) analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
5) livelli di occupazione;
c) con riferimento al progetto di utilizzo della capacita trasmissiva la Commissione valuta:
1) in relazione ai contenuti trasmessi l’uso efficiente della banda sulla base delle migliori tecniche di elaborazione del segnale televisivo
2) la possibilità di condivisione dinamica della capacità trasmissiva;
3) l’uso di tecnologie innovative anche valutando l’eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità.
5.3 Attribuzione dei punteggi
Prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione, la Commissione determina i punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5.2 , entro il termine di 10 giorni dal suo insediamento . Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda è pari a 100 punti, così suddivisi:
a) Piano editoriale (totale massimo 50 punti);
b) Piano d’impresa (totale massimo 30 punti);
c) Progetto di utilizzo della capacità trasmissiva (totale massimo 20 punti).
5.4 Formazione delle graduatorie
Al termine della valutazione comparativa delle domande di cessione della capacità trasmissiva di cui al presente disciplinare, la Commissione forma le seguenti graduatorie distinte in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti.
a) graduatoria dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) del punto 4.1 del disciplinare;
b) graduatorie dei soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1 distinte per ciascuna area regionale richiesta.
La formazione delle graduatorie avviene entro il termine di 40 giorni dalla conclusione della fase di ammissione di cui al punto 5.2.
6 ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA
6.1 Approvazione delle graduatorie
L’Autorità, con proprio provvedimento, approva le graduatorie formate dalla Commissione di cui al punto 5.
Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi nelle graduatorie stesse, ai soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva e al Ministero delle comunicazioni.
6.2 Associazione della capacità trasmissiva
L’Autorità associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all’ordine delle graduatorie e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, secondo criteri di efficienza allocativa e compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex, tenendo altresì conto di quanto previsto dall’articolo 29 bis, commi 8 e 9, del Regolamento e dal presente disciplinare rispettivamente per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del punto 4.1 del disciplinare stesso.
L’Autorità rende pubblica l’associazione della capacità trasmissiva così effettuata.
6.3 Cessione della capacità trasmissiva
I contratti di cessione stipulati tra i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva e i soggetti selezionati in base al presente disciplinare sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all’Autorità, che ne verifica la conformità al Regolamento e al presente disciplinare.
6.4 Risoluzione delle controversie
In caso di controversie l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.